• Non ci sono risultati.

REPUBBLICA ITALIANA. Comune di Tagltacozzo in Persona del Sindaco P.T., eletto presso Alessandro Aw. Gentileschi in L'Aquila, vra.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "REPUBBLICA ITALIANA. Comune di Tagltacozzo in Persona del Sindaco P.T., eletto presso Alessandro Aw. Gentileschi in L'Aquila, vra."

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

Studío Legale Aw. Giulío Cesure Primerano

N. 00241/2014 REG.PROV.COLL.

N.00670/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il

Tribunale Amministrativo Regionale per

I'

Abruzzo

(Sezione Prima) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero

di

registro generale 670 del 2008, proposto

da:

Comune di Tagltacozzo in Persona del Sindaco

P.T., rappresentato e difeso

dall'aw.

Renato Simone,

con domici[o eletto presso

Alessandro

Aw. Gentileschi in L'Aquila,

vra Marsi,:ana,53

- Civita di Bagno;

Amminis

trazione

Separata della lWontagna Curio;

contÍo

Regio,ne Abruzzo

in

Persona del Presidente P.T., rapprescntato e difeso per legge dagli

aw.

Alessia Frattale, Sandro Pasquali, Camilla

D'Alonzo,

domiciliata

tn L'Aquila, via Leonardo

Da

Vinci,

6;

nei confronti di

Montana

Nuova

S.r.l., rappresentato e difeso dagli

aw.

Maria Athena

Lonzio,lìoberto

Renzi,

Giulio

Cesare Primerano, con

1

Vi(t Aia Chiavella snc

-

67 100 L'Aquila

-

Tel(fax 086275 1047

(2)

Studío Legale Aw.

domicilio

eletto

Giulio Cesare Primerano

presso Giulio

Cesare

Ar,,v. primerano

in L'Aquila, via

Aia

Chiavella, Snc;

per Itannullamento

della determinazione n.dh7

/773/del

26.9.200g. nella parte in

cui

fa

obbligo

al comune

di

taglia cozzo ed all'amministrazione

separ.Lta

di

stralciare dai

ruoli

delra verifìca demaniale

i

terreni a

suo tempo aLienati

Visti

il

ricorso e

i

relativi allegati;

visti gli

atu

di

costituztone

in giudizio di

Regione

Abruzzo

rn Persona del Presidente P.T. e di Montana Nuova S.r.l.:

Viste le memorie difensive:

Visti tutti

gli atti della causa;

Relatore nell'udienza

pubblica del giorno 26

febbraio 2014 11

dott. Paolo Passoni e uditi per le p^fir i difensori

come specifìcato nel verbale;

visto il ricorso proposto dal comune di I'aghacozzo

e

dall'Arnministrazione sep^r^t^ della Montagna di curio

(assegrrata

in

uso

civico

alla frazione

di

Roccacerro) , con cui è

stata irnpugnara la determrnazione

rn

data 26.9.0g del dirigente

del Servizio

F-oreste,

Demanio civico ed Armentizio

della

Regron

e

Abruzzo;

constatato in parucolare che, con tale prowedimento,

Ia

Regione ha

"rettifi

cato"

la propria

precedente deter

mtn

zrone dntgenztale del 1.10.2007 con

cui

era stata approvat a

la

venftca demanj.ale del

comune di

ragliac ozzo, poiché sarebbe stato ex

2

via Aia chiavella snc

-

67100 L'Aquira

-

Tel/fox 0g62751047

(3)

Studio Legale Aw. Giulio Cesare prímerano

post acceftato che i terreni arienati nel

196j.

dall'amministrazione separata alla soc. Marsia spa (cd. contratto Napcrlitano)

non

^pp^rterrebbero aI demanio civico -come ritenuto

nella predetta verifica- bensì sarebbero attualmente di propr:ietà

pflv^ta

della Montana

Nuova

sd; quanto sopra con conseguente

ordine di stralcio di tah terreni dai

ruol_i del demanio civico;

Constatato che

i ricorrenti

censurano

l'inserimento cli

quelle aree nel

patrimonio

della soc. Montana

Nuova.

,.terreni

-così

testualmente si assume- che certamente

non

sono

di

proprictà della stessa,

per di più

asserendosi

in modo

del

tutto

erroneo

ed incomprensibile che

questa società sarebbe acquirente di beni

immobili

trasferitele dall'amministrazione separata,,;

Ritenr:to che

la

presente veÍtenza esula dalla giurisdizione del

giudice amministrativo trattandosi di controversia che

non

attienr: all'uttltzzo del demanio civico, né

^ suoi risvolti

propr.iamente concessori, riguardando direttamente

la

qualitas

solj ilei terreni interessati

daIIa

verifìca, di cui Ia

Regione

stabiliscc Ia (contestata) appaftenenzl' alla

società controinteressata, sulla base

di

pregressi negozi

privatistici

cti

altena:zione:

Ritenuto più particolare AL sensi

r\rrenlrro

plu ln

partTcolate che

al

sensl

dell'art. 2g

comma 2 della legge

26

grugno 1927

n.

1,766 sul riordinamento deslj usi

1n che deli' 29

civici, e dell'art. 30 comma

primo

secondo periodo clel relatrvo regolamento

di

esecuzione (R.D.

26 febbnio

L92g n, 332), è

il

commlssario regionale per

gli

usi civici I'autorità giurisdizionale

3

vía Aia chiavella snc

-

6T I00 L'Aquila

-

Tet/fax 0g6225 l04T

(4)

Studío Legale Aw. Gíulio Cesare prìmerano

a conoscere -mediante "opposizione,, del

comune,

deli'associazrone

^grafre-

o di

chiunque

vi

abbia interesse da

prop(rrre entro trenta gorni daIIa pubblicazione

delle

operazioni di verifìca

demaniale-

ogni controversia

cfuca la esiste,nza, la natura e Ia estensione dei

diritti di

uso

civic'

così corrì€ scaturiti dagli atti approvativi della verifìca;

ritenuto che Ia proposizione di alcune censure di

ordine procedimentale

non

altera

l'univoca

natura petitoria della causa

petendi,

in un contcsto di

rivendtcazione dominicale dedotta

principaliter, così da impedire aI collegio finanche

vagli incidentali su

diritti

ex arr. 8 comma 1 del CpA;

Preso

atto infatti dell'univoca

giurisp rudenza

della Corte

di Cassazione secondo cui la decisione del commissario regionale

per gfi usi civici

sulla controversia rtlraluva a\I'appartenenza dr

beni

iLmmobili

al

demanio

di uso civico

-emesso all'esito del

giudiz:io di accertamento della qualitas soli- assume

un connotato stricto scnsu giurisdizionale (ex plurimis Corte Cass.

II 24 novembre 2008 n.

27893,

cfr.

anche

cass. III

civile 28.9.201,1 n. 19792)

Iùtenuto in conclusione che il ricorso vada

dichiarato

inamnnissibile

per difetto di giurisdizione, trattandosi

di controversia devoluta al commissario regionale per gh usi civici

dell'Abruzzo,

fatto salvo quanto

previsto

dall'art.

11

comma 2 del CPA,

in

tema di translatro iudicii:

4

via Aia Chíavella snc

-

67I00 L'Aquila

-

Tet/fox 0g6275 1047

(5)

Studío Legule Avv. Giulío Cesare primeruno

Ritenuta la

sussistenza

di

gruste

ragioni per

compensare le spese di lite;

P.Q.M.

Il

Tdbunale

Amministrativo

Regionale

per l'Abruzzo

(sezione

Prima) dichiara il ricorso inammissibile per difetto

di

giurisdizione, nei sensi e con le

conseguenze

di cui

in motivazione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente

sentenza

sia

eseguita dall'autorità amministfativa,.

Così ,ieciso

in L'Aquila

nella c^meta

di

consiglio

del

glorno 26

febbraio 2014 con I'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente FF, Estensore Ivl.arra Abbruzzes e, C onsigliere

Paola Anna Gemma

Di

Cesare, Primo Referendario

IL

PRESIDENTE" ESTENSORE

DE,POSITATA IN

SE,GRETtrRIA rr 13 / 03 /201.4

IL

SE,GRE,TARIO

(Art.

89, co. 3, cod. proc. amm.)

5

Via Aia Chiqvellct snc

-

67I00 L'Aquita

*

Tet/fux 086275 1047

Riferimenti

Documenti correlati

tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.). ogni altra indicazione utile. In caso di ATI/ATS

➢ Clausola di pagamento a semplice richiesta: in caso di escussione della polizza, il pagamento deve essere a semplice richiesta del Comune entro 15 giorni dalla medesima

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori.. Pubblici, sicurezza e quant’altro

332 del 22 ottobre 2018, che prevede, al 1° comma, che «[l]e limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 previste dalle disposizioni normative regionali

Il Comune, in ossequio agli obblighi di cooperazione di cui all’articolo 1206 del codice civile, si obbliga a fare quanto necessario per consentire la più

-in caso di protrarsi dei tempi di esecuzione delle opere di valorizzazione delle strutture ricettive (mesi sei) e della presentazione della SCIA al SUAP (mesi uno), il pagamento

-, il servizio di te- soreria di cui alla presente convenzione ha per og- getto il complesso delle operazioni inerenti alla ge- stione finanziaria del Comune di

Jlleta di queste uflkine: si sono doruli creare degli apJlarecrhi più JlOienti per olton('re dello faòllricazioni più difficili e delle produzioni più