• Non ci sono risultati.

COMUNE DI MAGLIE. Regolamento per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al personale dipendente

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMUNE DI MAGLIE. Regolamento per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al personale dipendente"

Copied!
20
0
0

Testo completo

(1)

COMUNE DI MAGLIE

Regolamento per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed

incarichi al personale dipendente

( art.53 del D.Lgs. n.165/2001 )

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 29/01/2021

(2)

2 Art.1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i casi di incompatibilità, nonché i criteri, le procedure e le condizioni per l’espletamento di incarichi ed attività extra- istituzionali da parte del personale del Comune di Maglie, ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.

2.

I criteri previsti nel presente Regolamento rispondono alla necessità di escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento dell'Amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, tenendo tuttavia presente che lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali rappresenta per il dipendente un'opportunità di arricchimento professionale e culturale utile a determinare una positiva ricaduta sull'attività istituzionale ordinaria.

3. Per incarichi extra-istituzionali si intendono le prestazioni lavorative, anche a carattere occasionale, non comprese nei compiti e doveri d’ufficio, rese a favore di enti pubblici o privati al di fuori del rapporto di lavoro instaurato con il Comune di Maglie.

4. Le disposizioni della presente disciplina si applicano al personale dipendente (anche dirigenziale) con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, valendo anche per i dipendenti in posizione di aspettativa per motivi personali o per altri motivi, ovvero in altre forme di astensione dal lavoro non retribuite, che prevedano, comunque, il mantenimento e la conservazione del rapporto di lavoro con il Comune di Maglie, fatte salve particolari deroghe previste espressamente dalla normativa in materia. Per il personale a tempo parziale, si applicano le precisazioni ivi contenute nel caso di prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%. Le medesime disposizioni si applicano altresì all’eventuale personale incaricato ai sensi dell’art.110 del D.Lgs. n.267/2000.

5. Il presente Regolamento è inoltre finalizzato:

a) a definire norme e strategie idonee ed efficaci nell’ambito di una politica di contrasto alla corruzione ed all’illegalità;

b) a garantire la trasparenza dell’azione amministrativa;

c) ad assicurare l’esercizio, da parte del Comune di Maglie, del potere di controllo sulle attività ulteriori svolte dai propri dipendenti, nell’osservanza del principio di “esclusività della prestazione lavorativa” costituzionalmente sancito dall’art.98, comma 1, Cost.;

d) a garantire l’esercizio, da parte dei dipendenti, di attività che costituiscono espressione diretta della libertà e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.

6. L’espletamento di incarichi extra-istituzionali, anche in assenza di incompatibilità o conflitto di interessi, non costituisce, in nessun caso, un diritto per il dipendente, tenuto conto del vigente “principio dell’esclusività della prestazione” (art.98 Cost.).

(3)

3 7. Ai sensi dell'art.65, comma 1, D.P.R. n.3/1957, il personale dipendente non può assumere altri impieghi pubblici, fatte salve le eccezioni previste da leggi speciali.

8. L'assunzione di altro impiego nel caso in cui la legge non ne consenta il cumulo comporta di diritto la cessazione dell'impiego precedente.

Art.2

Incompatibilità assoluta

1. Ai dipendenti del Comune di Maglie, con prestazione lavorativa superiore al 50% dell’orario a tempo pieno, è preclusa qualsiasi attività non conciliabile con l’osservanza dei propri doveri d’ufficio, con l’immagine, il prestigio ed il decoro dell’Ente.

2. Fatte salve le eccezioni previste da leggi speciali, il dipendente comunale con prestazione a tempo pieno o parziale superiore al 50% non può, in nessun caso, svolgere le seguenti attività:

a) esercizio di attività commerciale, industriale, artigianale, professionale, agricolo-professionale (ai sensi dell’art.1 D.Lgs. n.99/2004), di coltivatore diretto, nonché l’attività di agente, di rappresentante di commercio o di agente di assicurazione anche se svolte con opera esclusivamente personale;

b) qualsiasi altro rapporto di lavoro, sia alle dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze di privati, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 311/2004;

c) contratti collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) e di collaborazione continuata a progetto (CO.CO.PRO.)

d) assunzione a qualunque titolo di cariche in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro o in fondazioni, salvo che si tratti di cariche in società, aziende o enti per i quali la nomina sia riservata all’Amministrazione o per i quali, tramite convenzioni appositamente stipulate, è prevista espressamente la partecipazione di dipendenti del Comune di Maglie a cariche sociali, ovvero qualora la carica presso le società con fini di lucro non preveda la partecipazione attiva alla vita sociale dell’impresa, ma solo l’esercizio dei diritti e doveri del semplice socio;

e) qualsiasi altro incarico, ovvero carica in società ed enti, che generino, ovvero siano idonei a generare, conflitto di interessi con le funzioni svolte dal dipendente comunale presso il Servizio di appartenenza, ovvero, più in generale, con i compiti istituzionali dell’Amministrazione:

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, risultano incompatibili:

- incarichi e/o collaborazioni che sono svolti a favore di soggetti, anche privati, nei confronti dei quali il dipendente, ovvero il Settore di assegnazione, svolgano, ovvero abbiano svolto nel triennio precedente, funzioni relative al rilascio di concessioni, autorizzazioni o altri provvedimenti di competenza del Comune, ovvero funzioni di controllo e vigilanza;

(4)

4 - incarichi da rendere a favore di soggetti che siano fornitori di beni o servizi per l’Amministrazione Comunale, relativamente a quei dipendenti che abbiano partecipato, nel triennio precedente, a qualunque titolo, al procedimento amministrativo di individuazione del fornitore;

3. Ai fini di cui al comma 2, lett. a), sono da intendersi attività di tipo commerciale, industriale o professionale le attività imprenditoriali di cui all’art. 2082 c.c., compresa la partecipazione ad impresa familiare di cui all’art.230/bis c.c., nonché le attività libero professionali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o registri. È equiparata allo svolgimento di attività imprenditoriale di cui all’art.2082 c.c. il possesso della qualità di socio di società in nome collettivo, nonché di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice e per azioni. È esclusa dal divieto l’appartenenza a società commerciale, se alla titolarità di quote di patrimonio non sono connessi, di diritto, compiti di gestione per la realizzazione della finalità sociale.

4. Al personale con funzione dirigenziale (responsabili di Settore incaricati di posizione organizzativa) si applicano, altresì, i casi di incompatibilità assoluta di cui agli artt.9 e 12 del D.Lgs. n.39/2013.

5. Ai sensi della Legge n.339/2003, all'Avvocato del Comune sia a tempo pieno che a tempo parziale pari o inferiore al 50% è precluso in via assoluta l'esercizio della libera professione.

6. È fatta salva, inoltre, ogni altra incompatibilità specifica prevista dalla Legge.

Art.3

Iscrizione ad Albi Professionali

1. È incompatibile con lo status di dipendente comunale con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale con prestazione superiore al 50%, l’iscrizione ad Albi Professionali, qualora le specifiche disposizioni di legge richiedano, quale presupposto all’iscrizione, l’esercizio di attività libero- professionale.

2. Qualora la relativa legge professionale consenta al pubblico dipendente l’iscrizione in specifici elenchi (es. avvocati impiegati presso gli Uffici legali), in Albi professionali (es. ingegneri, architetti, geometri, ecc.) o qualora l’iscrizione rientri in un interesse specifico dell’Amministrazione, resta fermo il divieto di esercitare attività libero-professionale, pur essendo consentita tale iscrizione;

3. È consentita l’iscrizione nel Registro dei Revisori Legali.

Art.4

Incarichi soggetti ad autorizzazione

1. Il dipendente, con prestazione lavorativa a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione superiore al 50% dell’orario di lavoro, può essere

(5)

5 autorizzato a svolgere, secondo la procedura di cui al successivo art.5, i seguenti incarichi, purché svolti al di fuori dell’orario di lavoro:

a) attività derivante dalla partecipazione in società agricole a partecipazione familiare, qualora la stessa richieda un impegno modesto e non continuativo durante l'anno;

b) la partecipazione in qualità di socio nelle società in accomandita semplice e a responsabilità limitata, purché il dipendente si limiti all'apporto di capitali senza rivestire in alcun modo un ruolo attivo;

c) incarico saltuario, occasionale e temporaneo a favore di soggetti sia pubblici che privati in qualità di docente, perito, progettista, arbitro, revisore, membro del Nucleo di Valutazione o O.I.V, consulente o esperto anche in commissioni giudicatrici di appalto e/o di concorso che non sia incompatibile con le attività d’ufficio e che sia conforme ai criteri stabiliti dal presente Regolamento;

d) cariche in società cooperative qualunque sia la natura e l’attività svolta dalla stessa ed in società e associazioni sportive, ricreative, culturali e socio-assistenziali, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo del fine sociale;

e) iscrizione nell’Albo Speciale dei Consulenti Tecnici formato presso il Tribunale ai sensi dell’art.61 del c.p.c. I dipendenti che al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento o all’atto di assunzione in servizio siano già iscritti negli Albi Speciali dei Consulenti Tecnici sono tenuti a richiedere l’autorizzazione per mantenere l’iscrizione. I dipendenti iscritti nell’Albo in questione, per prestare il servizio di C.T.U., devono comunque richiedere di volta in volta la preventiva autorizzazione che potrà essere concessa, in assenza di conflitto d’interessi, anche in deroga ai criteri di cui al successivo art.5.

f) partecipazione a Consigli di amministrazione, a Collegi sindacali o dei Revisori Legali di amministrazioni pubbliche e di società miste a maggioranza pubblica;

g) attività di docenza, attività di arbitrato, attività di rilevazione indagini statistiche, incarico di Commissario ad acta;

h) esercizio dell’attività di amministratore di condominio relativamente all’immobile ove è fissata la propria residenza o nei quali il dipendente ha una proprietà;

i) ogni altro tipo di prestazione professionale, anche di natura privata.

Art.5

Iter procedurale, limiti e criteri per l’autorizzazione

1. Nelle ipotesi di cui al precedente art.4, l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi deve essere richiesta all’Amministrazione Comunale dal dipendente interessato, ovvero dai soggetti pubblici o privati che intendano conferire l’incarico.

2. La competenza al rilascio dell’autorizzazione è del Segretario Generale, sia per i Dirigenti/Responsabili di settore sia per i dipendenti. In quest’ultimo

(6)

6 caso è necessario acquisire il nulla-osta preventivo del dirigente/responsabile di riferimento in relazione alla insussistenza di cause di incompatibilità di diritto e di fatto e di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con le attività d’ufficio svolte dal dipendente.

La richiesta allo svolgimento di incarichi o attività da parte del Segretario Generale dovrà essere inviata al Sindaco che provvederà all’autorizzazione con proprio atto.

3. Le singole richieste di autorizzazione, al fine di consentire le necessarie verifiche, dovranno inderogabilmente pervenire all’Amministrazione almeno sette giorni lavorativi prima della data di decorrenza dell’incarico. Devono essere redatte su apposito modulo (allegato al presente Regolamento), contenente i seguenti elementi:

a) tipologia dell’incarico;

b) l’Amministrazione Pubblica o soggetto privato, che intende conferire l’incarico, precisando la denominazione sociale, se trattasi di ente pubblico o privato, il codice fiscale o partita IVA, ecc.;

c) il luogo dello svolgimento dell’incarico;

d) la durata presunta dell’incarico;

e) il compenso lordo previsto o presunto;

f) la normativa di legge in base alla quale l’incarico è conferito;

g) la dichiarazione che l’incarico non rientra tra i compiti del Settore di appartenenza e che riveste carattere saltuario ed occasionale;

h) dichiarazione che l’incarico sarà svolto al di fuori del normale orario di lavoro, senza avvalersi di beni, mezzi ed attrezzature dell’Amministrazione e senza alcun pregiudizio per l’Ente;

i) dichiarazione di insussistenza dell’incompatibilità con l’attività lavorativa svolta a favore del Comune e l’assenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite;

j) dichiarazione del numero di incarichi già autorizzati nel corso dell’anno;

3. Le richieste saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

a) l’incarico deve riguardare prestazioni di carattere saltuario ed occasionale; non devono sussistere situazioni di incompatibilità, di interferenza, nonché situazioni di conflitto d’interesse anche potenziale;

deve essere ben definito nella sua natura e durata temporale e conforme ai criteri stabiliti dalla presente disciplina;

b) non assuma un carattere di prevalenza rispetto al lavoro dipendente. A tal fine, non è autorizzabile nel corso dello stesso anno, pur in assenza delle situazioni di incompatibilità generiche, ovvero specifiche, lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali in presenza delle sottoelencate condizioni:

quando l’impegno derivante dall’incarico, cumulativamente con quelli eventualmente già conferiti nell’anno di riferimento, ovvero ancora in corso, non sia temporaneo ed occasionale e influisca

(7)

7 negativamente ai fini dell’assolvimento delle funzioni assegnate al dipendente;

qualora il compenso del singolo incarico, ovvero cumulativamente di tutti gli incarichi in atto, sia conferiti nel corso dell’anno che negli anni precedenti (questi ultimi limitatamente alla quota parte che incide nell’anno di riferimento), risulti superiore al 40% della retribuzione annua lorda percepita dal dipendente nell'esercizio precedente. Resta applicabile l'art.1, comma 123, L. n.662/1996, con esclusione degli importi a titolo di rimborso spese;

c) l’incarico può avere carattere continuativo solo in favore di Enti ed Amministrazioni Pubbliche, per la durata massima di un anno, con possibilità di rinnovo;

d) la prestazione deve svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro, non deve compromettere il buon andamento del Settore di appartenenza ed il completo e puntuale assolvimento dei compiti e doveri d’ufficio;

e) l’incarico non deve interferire o essere direttamente o indirettamente in contrasto, anche potenziale, con gli interessi dell’Amministrazione, né pregiudicarne il decoro;

f) la natura dell’incarico deve potersi configurare quale forma di arricchimento professionale per il dipendente;

g) non deve essere svolto a favore di soggetti che sono fornitori di beni e servizi dell’Amministrazione o titolari e/o richiedenti di concessioni o autorizzazioni comunali.

4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione ed in presenza del preventivo nulla- osta del dirigente/responsabile, il Segretario Generale tiene conto inoltre degli incarichi eventualmente già autorizzati e di quelli comunicati dall’interessato relativamente all’anno in corso, onde evitare un numero eccessivo di incarichi per lo stesso dipendente.

5. L'autorizzazione non può superare l'arco temporale di 12 mesi, fatti salvi gli incarichi che, per la loro natura, hanno una durata pluriennale comunque predeterminata. In tal caso la richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata annualmente;

6. Ai fini dell'autorizzazione il singolo incarico non potrà comunque determinare un'assenza dal servizio superiore a 5 giornate lavorative in uno stesso mese,

7. In nessun caso il dipendente può utilizzare beni e dotazioni strumentali di proprietà dell’Amministrazione per lo svolgimento di incarichi o prestazioni oggetto della presente disciplina.

8. Non è consentito, in alcun modo, svolgere prestazioni diverse dalla tipologia espressamente autorizzata e con modalità diverse da quelle autorizzate.

9. Gli incarichi conferiti da enti o soggetti terzi non possono comportare alcun obbligo di orario prefissato, fatta eccezione per gli incarichi relativi a

(8)

8 commissioni di concorso o di appalto, docenze o partecipazioni a sedute di organi collegiali.

10. L’Amministrazione può negare l’autorizzazione, qualora ritenga che il cumulo degli incarichi possa nuocere al puntuale adempimento delle funzioni del dipendente presso il Comune, a causa della onerosità e della gravosità degli incarichi stessi.

11. L'autorizzazione all'assunzione di incarichi esterni da parte dei dirigenti e responsabili incaricati di posizione organizzativa viene concessa solo ove si tratti di incarichi di carattere occasionale e temporaneo che comportino un impegno lavorativo non significativo ai fini dell’assolvimento delle funzioni assegnate e del raggiungimento degli obiettivi programmati, in considerazione del fatto che ad essi è richiesto di destinare ogni risorsa lavorativa a tempo pieno ed in modo esclusivo all'espletamento dell'incarico dirigenziale affidato. L'Amministrazione, in ogni caso, anche ai sensi dell'art.7, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, favorisce lo svolgimento di attività che comportino un considerevole arricchimento professionale, quali quelle didattico- scientifiche e di ricerca.

12. Nell’effettuare la valutazione il Segretario Generale assume, tra l’altro, il compenso pattuito a indice di gravosità dell’impegno, e verifica l’eventuale contemporaneo svolgimento di ulteriori incarichi già autorizzati.

13. Il rilascio o il diniego dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico, salvo quanto previsto dal successivo art.8, verrà comunicato formalmente al personale interessato, al dirigente/responsabile della struttura di appartenenza e al soggetto conferente l’incarico.

14. Il Segretario Generale deve pronunciarsi sulla richiesta entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, completa in tutti i suoi elementi. La richiesta di chiarimenti e/o integrazioni interrompe il decorso del termine, che riprende regolarmente a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni. La richiesta di chiarimenti può essere effettuata solo per una volta. Decorso il termine di 30 giorni, l’autorizzazione si intende accordata se soggetto richiedente è un’Amministrazione Pubblica. Si intende rifiutata se il richiedente è un soggetto privato.

15. Non sono ammesse autorizzazioni in sanatoria.

16. Le autorizzazioni conferite possono essere sospese o revocate in qualsiasi momento dal Segretario Generale, con atto motivato, nel caso vengano meno i presupposti alla base dell’autorizzazione, o in caso di sopravvenuta incompatibilità fra l’incarico svolto e gli interessi dell’Amministrazione Comunale.

Art.6

Incarichi non soggetti ad autorizzazione

1. Le tipologie di incarichi sottoelencate, purché non interferiscano con le esigenze di servizio, non necessitano di espressa autorizzazione:

(9)

9 a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili quando tali prestazioni non si traducano in attività continuativa o professionale implicante rilevante impegno operativo e costante applicazione;

b) utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali svolta in forma non professionale;

c) partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatori svolta in forma non professionale;

d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate (restano inclusi gli incarichi per i quali il sistema di rimborso spese è calcolato forfettariamente) ove l’attività non sia di intensità tale da costituire attività prevalente o, comunque, pregiudizievole per l’attività svolta nell’ambito del rapporto di lavoro con l’Amministrazione;

e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo, senza oneri per l’Ente;

f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica, ove esercitate in forma occasionale e non professionale.

2. Possono essere svolti, altresì, senza alcuna autorizzazione, i seguenti incarichi:

a) incarichi non retribuiti a favore di associazioni di volontariato o cooperative socio-assistenziali, ed organismi non aventi fini di lucro;

b) attività di formazione non retribuita a favore di organismi senza scopo di lucro;

c) collaborazione gratuita, in forma temporanea, saltuaria ed occasionale in attività imprenditoriali di qualsiasi natura del coniuge, di parenti fino al quarto grado o di affini fino al secondo grado.

3. Necessita di comunicazione al Segretario generale lo svolgimento delle attività a titolo gratuito che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'Amministrazione (art. 53, comma 12, D.Lgs. n.165/2001).

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientra nell'obbligo di comunicazione lo svolgimento delle seguenti attività rese a titolo gratuito:

a) attività che siano espressione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e di manifestazione del pensiero (partecipazioni ad associazioni ricreative, sportive, culturali) i cui ambiti di interesse possono interferire con lo svolgimento dell'attività dell'Ufficio (art.5 D.P.R. n.62/2013- art 8, comma1, lett.b. Codice di Comportamento integrativo);

b) attività presso associazioni di volontariato e società cooperative a carattere socio- assistenziale senza scopo di lucro (es: Assistente Sociale) (art.1, comma 61, Legge n.662/1996).

(10)

10 4. Per lo svolgimento degli incarichi di cui al presente articolo, è sufficiente effettuare una preventiva comunicazione indirizzata al Segretario Generale, previa verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del dirigente/responsabile del Settore di appartenenza.

5. Qualora l’incarico venga svolto dal Segretario Generale la comunicazione dovrà essere inviata al Sindaco.

Art. 7

Disciplina delle incompatibilità nel rapporto di lavoro part-time con prestazione non superiore al 50%

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale pari o inferiore al 50%

di quella a tempo pieno, previa motivata autorizzazione, dell'Amministrazione di appartenenza, può esercitare altre prestazioni di lavoro a condizione che le stesse:

a) non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio;

b) non siano incompatibili o in conflitto, anche potenziale, con gli interessi dell'Amministrazione.

2. Ai sensi dell'art.1, comma 56, della Legge n.662/1996, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione pari o inferiore al 50%

possono iscriversi agli Albi Professionali, essere titolari di Partita Iva ed esercitare attività professionale purché non intercorrente con Pubbliche Amministrazioni (art.1, comma 56 bis, Legge n.662/1996).

3. I dipendenti con rapporto di lavoro part-time che esercitano attività legale non possono assumere patrocinio in controversie nelle quali sia parte una Pubblica Amministrazione.

4. Nel caso di assunzione di lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%, con la medesima prestazione lavorativa di cui sopra, lo stesso è tenuto a presentare, al momento dell’assunzione in servizio, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’eventuale sussistenza di altro rapporto di lavoro, con indicazione di tutte le informazioni necessarie per consentire la verifica delle condizioni di incompatibilità ed interferenza con l’attività istituzionale, nonché di eventuali conflitti di interessi.

Qualora l’attività venga iniziata successivamente all’assunzione in servizio, il dipendente, prima dell’avvio dell’attività, dovrà presentare una dichiarazione analoga a quella di cui al precedente periodo del presente comma.

5. Il personale comunale a tempo pieno che chiede la trasformazione del proprio rapporto di lavoro in un rapporto part-time, con prestazione lavorativa non superiore al 50%, al fine di svolgere un’ulteriore attività lavorativa, è soggetto al medesimo obbligo di comunicazione di cui al precedente comma 3, da produrre unitamente alla richiesta di riduzione dell’orario di lavoro.

6. La domanda del dipendente deve essere corredata dal parere del competente dirigente/responsabile di Settore in merito all’articolazione dell’orario di

(11)

11 lavoro proposto ed alla verifica di situazioni di incompatibilità, interferenza, nonché assenza di conflitto d’interessi rispetto all’attività lavorativa che il dipendente intende svolgere.

7. I dipendenti comunali, in ogni caso, sono tenuti, nel corso dello svolgimento dell’ulteriore attività, ad astenersi dallo svolgere prestazioni che possano dar luogo all’insorgenza di situazioni di incompatibilità, interferenza o conflitto d’interessi con l’attività istituzionale, salvo incorrere in responsabilità.

Art. 8

Procedura autorizzativa per incarichi di dipendenti con prestazione non superiore al 50%

1. Il dipendente con rapporto di lavoro part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno non è soggetto al regime autorizzatorio proprio del lavoratore a tempo pieno, per specifica disposizione dell’art.53, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001. È invece tenuto, sulla base delle disposizioni di cui all’art.1, comma 56 e ss. della Legge n.662/1996 ad inoltrare preventiva comunicazione al Segretario Generale dell’intenzione di svolgere un’ulteriore attività lavorativa, al fine di consentire le necessarie verifiche. La stessa comunicazione dovrà essere munita del nulla osta del Dirigente/Responsabile di Settore competente in merito all’assenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che possano pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite.

Art. 9

Concessione di aspettativa per attività imprenditoriale

1. Al fine di favorire e facilitare il passaggio del personale dipendente pubblico a forme di lavoro alternative, quali forme di lavoro autonomo o imprenditoriale, l'art.18 della L. n. 183/2010 (Collegato Lavoro) prevede che i dipendenti a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale superiore al 50%, possono chiedere all'Amministrazione un periodo di aspettativa non retribuita per avviare un'attività autonoma o imprenditoriale.

2. Tale periodo di aspettativa è autorizzato su domanda documentata del dipendente dal Responsabile del Settore Risorse Umane e può essere usufruito anche per periodi inferiori all'anno purché non superi la durata complessiva di un anno nella vita lavorativa del dipendente.

Art.10 Praticantato

1. Nel caso di praticantato obbligatorio previsto dalla legge, il dipendente a tempo pieno o con prestazione superiore al 50% deve formulare richiesta corredata dal parere del Dirigente/Responsabile del Settore di assegnazione e dell'impegno a rispettare le seguenti condizioni:

a) che l'impegno richiesto non sia incompatibile con lo svolgimento dei compiti d'ufficio;

(12)

12 b) che le eventuali assenze dal servizio siano preventivamente

autorizzate;

c) che il dipendente si astenga dal curare pratiche e dal fornire prestazioni nelle quali possa ravvisarsi un conflitto d'interesse con l'Amministrazione;

d) che l'attività di tirocinio non dissimuli l'esercizio di una libera professione e sia finalizzata esclusivamente al sostenimento dell'esame di abilitazione.

2. Previo nulla osta del Responsabile di Settore di assegnazione, il Segretario Generale rilascia l’autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 11

Incarichi a dipendenti in posizione di comando

1. I dipendenti in posizione di comando, che intendono espletare incarichi extra-ufficio, devono richiedere l’autorizzazione all’Ente presso cui prestano servizio, il quale provvederà, in conformità al proprio ordinamento, a verificare l’esclusione di casi d’incompatibilità in relazione alle funzioni svolte dal dipendente presso quell’Ente.

2. Copia di ogni provvedimento di autorizzazione deve essere tempestivamente trasmessa, a cura del dipendente in posizione di comando, al Servizio Risorse Umane del Comune di Maglie.

Art. 12

Incarichi conferiti a propri dipendenti

1. L'Amministrazione può conferire ai propri dipendenti incarichi per particolari tipi di attività non rientranti tra i compiti e doveri d'ufficio, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'incarico non deve avere ad oggetto compiti o mansioni rientranti nei normali doveri d'ufficio del dipendente o che comunque rientrino tra i compiti dell'Ufficio e/o Settore di assegnazione;

b) l'attività oggetto dell'incarico richiede elementi di forte professionalizzazione rinvenibili in determinati soggetti dipendenti dell'Ente ed acquisiti dagli stessi in virtù di esperienze condotte internamente ed esternamente all'Ente stesso;

c) il dipendente non deve trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse nello svolgimento dell'incarico;

d) l'incarico deve essere compatibile con il corretto e tempestivo espletamento dei doveri d'ufficio del dipendente.

2. Sono fatte salve le condizioni ostative previste dall'art.35 bis del D.Lgs.

n.165/2001, come introdotto dalla Legge n.190/2012 per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara.

3. L'incarico al dipendente è autorizzato dal Dirigente/Responsabile del Settore di assegnazione, previa ricognizione delle professionalità presenti nell'Ente così da selezionare quella maggiormente rispondente al contenuto dell'incarico da conferire.

(13)

13 4. Copia della autorizzazione dovrà essere tempestivamente trasmessa al Dirigente/Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane ai fini indicati nel successivo art.19 del presente Regolamento.

Art.13

Obblighi del dipendente incaricato

1. Il dipendente cui sia conferito un incarico ai sensi del presente Regolamento ha l'obbligo:

a) di svolgere l'attività al di fuori dell'orario di lavoro e comunque al di fuori del complesso di prestazioni rese in via ordinaria e straordinaria all'Ente in virtù del rapporto di pubblico impiego;

b) di non utilizzare per lo svolgimento dell'attività locali, mezzi o strutture dell'Ente se non previa espressa autorizzazione;

c) di rendere pienamente compatibili lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico con quella resa in forza del rapporto di pubblico impiego e con quelle eventualmente rese a favore di altri soggetti pubblici o privati in ragione di altri incarichi assegnati ai sensi dell'art.53 D.Lgs. n.165/2001;

d) di non utilizzare i risultati dell'attività oggetto dell'incarico conferito dall'Amministrazione per fini personali o in relazione ad altri incarichi esterni.

Art.14

Incompatibilità concernenti ex dipendenti

1. Ai sensi dell'art.5, comma 9, D.L. n.95/2012 (Spending Review) convertito nella Legge n.135/2012 non possono essere attribuiti incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli del Comune e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

2. Ai sensi dell'art.53, comma 16 ter, D.Lgs. n.165/2001 come introdotto dalla Legge n.190, art.1 comma 42, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Art.15

Revoca e sospensione dell'incarico

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare l'incarico conferito o autorizzato al dipendente qualora risulti compromesso il buon

(14)

14 andamento della stessa o sopravvengano condizioni di conflitto, anche potenziale, di interessi o di incompatibilità di fatto o di diritto o qualora vengano contestate violazioni alle norme che disciplinano il regime degli incarichi.

2. Grava sul dipendente l'onere di comunicare tempestivamente al Dirigente/Responsabile del Settore di appartenenza (al Segretario Generale per i Dirigenti) il sopravvenire di condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi o qualsiasi altra causa ostativa alla continuazione dell'incarico.

3. In caso di revoca dell'incarico il dipendente ha diritto al compenso per l'attività svolta fino a quel momento.

4. L'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni concessa e gli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento può essere temporaneamente sospesa o definitivamente revocata per gravi esigenze di servizio che richiedono la presenza dell'interessato in orario di lavoro ordinario o straordinario coincidente con lo svolgimento delle prestazioni esterne.

Art.16

Applicazione norme in materia di trasparenza

1. L'Amministrazione, una volta conferito o autorizzato un incarico, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunica in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi attraverso il sistema PerlaPa.

2. Gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti del Comune, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico deve essere pubblicato a cura del Dirigente/Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane nel sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione livello 1 "Personale", sotto sezione livello 2

"Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti", denominazione singolo obbligo "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti".

Art. 17

Violazione delle norme in materia di incompatibilità

1. Ai sensi dell'art.15 del Codice di Comportamento integrativo, i Dirigenti/Responsabili di Settore (e per i dirigenti il Segretario Generale) vigilano sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, al fine di evitare pratiche illecite di doppio lavoro.

2. Pertanto, ove i Dirigenti/Responsabili di Settore accertino che il proprio dipendente (a tempo pieno ovvero a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%) svolge altra attività lavorativa senza la prevista autorizzazione e accertati l'incompatibilità dell'attività stessa, procede a diffidare il dipendente a cessare, ai sensi dell'art.63 D.P.R. n.3/1957, la situazione di incompatibilità entro 15 giorni, pena la decadenza dall'impiego.

(15)

15 3. Contestualmente alla diffida, il Dirigente/Responsabile del Settore provvede all'avvio del procedimento disciplinare, informando l'Ufficio Procedimenti disciplinari.

4. Ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. n.165/2001, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza la preventiva autorizzazione o che eccedono i limiti regolamentari deve essere versato dal dipendente sul conto della tesoreria comunale per essere destinato al fondo di produttività. Nel caso il dipendente non provveda al versamento, l'Amministrazione procederà al recupero delle somme dovute mediante trattenuta sulla retribuzione.

5. Ai sensi dell'art.1, comma 61, della Legge n.662/1996 la violazione del divieto di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo (tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa), o la mancata comunicazione di inizio di attività o di diversa attività da parte di chi usufruisce del part-time in misura pari o inferiore al 50% del tempo pieno, o le informazioni non veritiere in materia comunicate dal dipendente, costituiscono giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro.

6. Le violazioni di minore gravità al presente Regolamento sono sanzionate con il divieto di assumere incarichi di qualunque tipo per un periodo da uno a tre anni.

Art. 18 Servizio ispettivo

1. L'Ente si impegna a garantire il pieno funzionamento del Servizio Ispettivo interno previsto dall'art.1, comma 62, della Legge n.662/1996 deputato al controllo sugli incarichi extra istituzionali svolti dai dipendenti comunali e sulle prescrizioni del presente Regolamento.

2. Il funzionamento del Servizio Ispettivo verrà disciplinato con apposito Regolamento.

3. Nelle more della nomina, le funzioni del Servizio Ispettivo sono svolte dai Dirigenti/Responsabili di Settore per i dipendenti di competenza e dal Segretario Generale per i Dirigenti/Responsabili di Settore.

Art. 19

Anagrafe degli incarichi e trattamento dei dati personali

1. Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso, i soggetti pubblici e privati che hanno conferito incarichi a dipendenti dell’ente sono tenuti a dare comunicazione all’Ufficio Risorse Umane l’ammontare dei compensi erogati agli stessi, ai sensi dell’art.11 Legge 6 novembre 2013, n.190. Tale scadenza dovrà essere indicata nell’atto di autorizzazione inviata al personale comunale e al soggetto conferente l’incarico.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a

(16)

16 comunicare, in via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica l’elenco degli incarichi autorizzati ai dipendenti stessi nell’anno precedente, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo previsto o presunto.

3. Il dipendente incaricato ha l’obbligo di comunicare al Settore Risorse Umane la data di conclusione dell’incarico e il compenso percepito, al fine di consentire il completamento dei dati presenti sul sistema PerlaPa.

4. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i., i dati personali attinenti agli incarichi extra istituzionali saranno trattati unicamente per le finalità inerenti ai procedimenti di competenza del Settore Risorse Umane.

Art. 20 Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

2. Il presente Regolamento costituisce integrazione al Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e Servizi.

3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

(17)

M o d u l o r i c h i e s t a a u t o r i z z a z i o n e

pagina 1 di 4 Piazza Aldo Moro, 1 - CAP 73024 – MAGLIE (Le)

Tel. 0836 489111 Prot. ______

AI Segretario Generale della città di Maglie

sede

richiesta di autorizzazione svolgimento di incarichi esterni, ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dall’art.1, comma 42, della L. n.190/2012.

Il/la sottoscritto/a ______________, nato/a a ___________ (__) il ________ e residente a ___________ (__) in via _______________ n. __, dipendente a tempo pieno e indeterminato presso il settore __________________________________________ di questo Comune, categoria __ (giuridica) __ economica, profilo professionale di _____________________

chiede l’autorizzazione a svolgere il seguente incarico

Tipologia dell’incarico: ___________________________________;

Soggetto conferente l’incarico: ___________________________;

Luogo di svolgimento dell’incarico: ___________________;

Data presunta di inizio incarico: _______________;

Data presunta di fine incarico: ________________;

Compenso lordo: € ________;

Normativa di legge di riferimento: _____________;

dichiara

che l’incarico ha carattere temporaneo, saltuario e occasionale e che non rientra tra i compiti e doveri d’ufficio ovvero tra i compiti dell’Assessorato di appartenenza;

che l’incarico non pregiudica il puntuale assolvimento dei compiti e doveri d’ufficio anche a carattere straordinario ed eccezionale, in quanto non contrasta con le disposizioni dell’art.53 del D.Lgs.

n.165/2001, così come modificato dall’art.1, comma 42, della L. n.190/2012 né con le disposizioni dell’art.1, comma 60 e ss., della L. n.662/1996, nonché con quanto disciplinato con Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.3/97 e n.6/97;

che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o motivi di incompatibilità, di diritto o di fatto, secondo le indicazioni del Regolamento comunale approvato con deliberazione G.C.

n. __ del __________;

l'incarico sarà svolto al di fuori del normale orario di lavoro, senza avvalersi di beni, mezzi ed attrezzature dell’Amministrazione e senza alcun pregiudizio per l’Ente;

(18)

M o d u l o r i c h i e s t a a u t o r i z z a z i o n e

pagina 2 di 4 Piazza Aldo Moro, 1 - CAP 73024 – MAGLIE (Le)

Tel. 0836 489111

che l'incarico non prevede un compenso lordo che, né complessivamente, né rapportato pro quota e sommato con altri compensi per incarichi di qualsiasi tipo percepiti nel corso dell'anno, risulta superiore al 40% della retribuzione annua lorda percepita dal dipendente nell'esercizio precedente;

di avere già svolto per il presente anno n. __ incarichi autorizzati;

che l'incarico non compromette il decoro ed il prestigio dell'Amministrazione Comunale e non ne danneggia l'immagine;

che l'incarico non viene svolto per soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'Ufficio di appartenenza (art.4, comma 6, D.P.R. n.62/2013 - art. 11, Codice di Comportamento integrativo);

che si impegna ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio;

che si impegna infine a fornire immediata comunicazione al Segretario generale di eventuali incompatibilità sopravvenute provvedendo all'immediata cessazione dell'incarico;

allega alla presente

copia della richiesta di conferimento incarico del committente del __________, acquisita il ___________________ al protocollo comunale n. ___.

Maglie, ____________

Firma

(19)

M o d u l o r i c h i e s t a a u t o r i z z a z i o n e

pagina 3 di 4 Piazza Aldo Moro, 1 - CAP 73024 – MAGLIE (Le)

Tel. 0836 489111 (in caso di dipendente non Dirigente/Responsabile di Settore)

AUTORIZZAZIONE

Il/la sottoscritto/a in qualità di Responsabile del Settore ___________________ di questo Comune,

certifica

che in relazione alla richiesta di nulla osta allo svolgimento dell’incarico di ___________________________________ presentata dal dipendente _________________________;

 non sussistono cause di incompatibilità di diritto e di fatto e situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con le attività di istituto svolte dal dipendente tali da impedire l’autorizzazione richiesta, tenuto conto delle esigenze di servizio e dell’impegno richiesto per l’incarico conferito;

 sussistono cause di incompatibilità di diritto e di fatto e situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con le attività di istituto svolte dal dipendente, come di seguito specificato:

_________________________________________________________

Maglie, ____________

Firma

Il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali:

 autorizza

 non autorizza

lo svolgimento dell’incarico in argomento.

Maglie, ____________

Firma

(20)

M o d u l o r i c h i e s t a a u t o r i z z a z i o n e

pagina 4 di 4 Piazza Aldo Moro, 1 - CAP 73024 – MAGLIE (Le)

Tel. 0836 489111 (in caso di Dirigente/Responsabile di Settore)

AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali:

Certifica

che in relazione alla richiesta di nulla osta allo svolgimento dell’incarico di ___________________________________ presentata dal dipendente _________________________;

 non sussistono cause di incompatibilità di diritto e di fatto e situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con le attività di istituto svolte dal dipendente tali da impedire l’autorizzazione richiesta, tenuto conto delle esigenze di servizio e dell’impegno richiesto per l’incarico conferito;

 sussistono cause di incompatibilità di diritto e di fatto e situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con le attività di istituto svolte dal dipendente, come di seguito specificato:

_________________________________________________________

e di conseguenza

autorizza

non autorizza

lo svolgimento dell’incarico in argomento.

Maglie, __________

Firma

Riferimenti

Documenti correlati

La valutazione del personale all’interno di una organizzazione rappresenta uno dei principali fattori di svolta nella gestione strategica delle risorse umane ed è

Gli artt. 35 e 57 del CCNL 29/11/2007 consentono al personale docente ed ATA di prestare la propria collaborazione ad altre scuole. Più specificamente l' art. 35 prevede che i

Il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina le procedure in materia di svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio (extra-istituzionali) da

La Commissione giudicatrice è nominata di volta in volta con delibera del Consiglio di Amministrazione. La Commissione giudicatrice è composta da un numero variabile

Sustenia Srl garantisce il rispetto delle norme di legge in materia di lavoro, dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in tutti i loro istituti. Sustenia Srl garantisce pari

165/2001, i criteri oggettivi e predeterminati, in base ai quali ai dipendenti possono essere conferiti incarichi da parte di altre amministrazioni pubbliche, diverse da quella

f) il tipo di rapporto per il conferimento dell’incarico. Il Dirigente/Responsabile dell’Area competente procede alla valutazione compartiva dei curriculum presentati ed

Art. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, può esercitare altre attività di lavoro,