• Non ci sono risultati.

AM 22 SRL /MAVILI SRL CONTRATTO DI SUBAPPALTO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "AM 22 SRL /MAVILI SRL CONTRATTO DI SUBAPPALTO"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

1) L’impresa AM22 S.R.L., con sede in PALOMBARA SABINA (RM) VIA ALCIDE DE GASPERI 12 CAP 00018, P.IVA 12512451001, PEC am22@pec.it, d’ora in poi indicata come subappaltante nella persona del legale rappresentante sig.ra ERICA MASSIMI 2) l’impresa MAVILI S.R.L., con sede in ROMA (RM) VIA DEL CASALE SOLARO 119 CAP 00143, P.IVA 12598971005, PEC mavilisrl@pec.it, d’ora in poi indicata come subappaltatrice nella persona del legale rappresentante sig.ra MARIOARA COMAN

Premesso che

l’impresa subappaltante deve eseguire l'appalto relativo ai lavori di “ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE VERTICALE PER IL PERIODO DI TRE ANNI – LOTTO III – MUNICIPI 3 E 4 – CIG: 8091572074” per conto del committente ROMA CAPITALE – DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE DIREZIONE GESTIONE TERRITORIALE AMBIENTALE E DEL VERDE;

- che è intenzione della ditta subappaltante, aggiudicataria, affidare alla ditta subappaltatrice una parte di contratto riguardante la esecuzione di quota parte dei trattamenti fitosanitari endoterapici come descritti al NP. 01 e NP. 02;

- che la ditta subappaltatrice dispone di organizzazione propria di mezzi e di personale idonea all’esecuzione delle opere oggetto del contratto e dichiara di osservare tutte le disposizioni in materia edilizia, urbanistica e di sicurezza sul lavoro a cui è tenuto;

- che l’impresa subappaltatrice, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008, art.90 comma 9, è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA con il numero 12598971005

(2)

Le premesse al contratto e gli allegati firmati tra le parti fanno parte integrante del contratto.

le parti convengono e stipulano quanto appresso:

Art.1 Premesse

Le premesse ed i seguenti allegati citati in calce costituiscono parte integrante del presente contratto.

Tutte le comunicazioni scritte previste nelle disposizioni che seguono devono pervenire all’indirizzo delle parti come sopra indicato.

Art.2 Oggetto del contratto

L’impresa subappaltante affida alla subappaltatrice p arte della commessa inerente le lavorazioni di cui al Nuovo prezzo 01 ed al Nuovo prezzo 02 (trattamenti fitosanitari endoterapici).

Tale parte di contratto verrà eseguita secondo le istruzioni e gli eventuali elaborati della Committenza.

Il subappaltatore si impegna ad eseguire tali opere a regola d’arte, in conformità alla legislazione vigente e alle regole della buona tecnica.

Art.3 - Prezzi e termini di pagamento

Il prezzo è determinato a misura applicando uno sconto del 2 0 % ai prezzi unitari contabilizzati dall'Ente al subappaltante.

L'importo complessivo presunto del subappalto è pari a circa € 135.000,00 inclusi oneri sicurezza, oltre all’IVA.

Ai sensi dell'articolo 105 comma 13 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le

(3)

prestazioni dallo stesso eseguite, rientrando la MAVILI SRL nella definizione di piccola impresa.

Art.4 – Clausola tracciabilità dei flussi finanziari

ll subappaltatore, nell’ambito del contratto sottoscritto in oggetto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione a tutti i soggetti interessati della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le sopraesposte condizioni fanno parte sostanziale del presente contratto e l’inadempimento delle stesse bloccherà immediatamente il pagamento delle spettanze al subappaltatore

Art.5 - Oneri a carico della impresa subappaltante

Saranno a carico della impresa subappaltante gli oneri organizzativi generali del lavoro, la tenuta dei contatti con il committente, salvo quelli che non debba tenere direttamente il subappaltatore, la richiesta di eventuali permessi e la determinazione del programma generale dei lavori.

Art.6 - Oneri a carico della impresa subappaltatrice

L'impresa subappaltatrice dovrà rispettare tutti gli oneri di legge e di contratto previsti in tema di sicurezza e, in particolare, dovrà produrre la necessaria documentazione per la verifica dell’idoneità tecnico professionale prevista dal D.Lgs. 81/2008.

La parte di contratto in subappalto dovrà essere eseguita entro i tempi e con le scadenze seguenti: secondo quanto stabilito nel CSA e dal verbale di consegna dei lavori.

Sono altresì a esclusivo carico della ditta subappaltatrice:

(4)

- le assicurazioni previste per legge o per tipologia di contratto da eseguire - la responsabilità della esecuzione, ivi compresa la custodia dei materiali

- la responsabilità per i danni causati alle cose di terzi o del committente appaltante per colpa o responsabilità propria

- le responsabilità derivanti dalla mancata osservanza delle normative di sicurezza.

La ditta subappaltatrice garantisce la qualità dei lavori e delle forniture, mettendo in condizione l’impresa subappaltante di effettuare ogni controllo sul corretto andamento dei lavori.

Art.7 - Rispetto delle norme sugli infortuni sul lavoro

La ditta subappaltatrice, secondo la propria piena autonomia organizzativa e il potere decisionale autonomo, nel rispetto del presente contratto, dell'appalto da eseguirsi e delle norme di legge, dovrà osservare le disposizioni inerenti alla sicurezza, ivi compresa quella concernente la esecuzione dei lavori e la consegna delle provviste.

Art.8 - Variazioni necessarie

Qualora successivamente alla stipula del presente contratto e/o durante l’esecuzione dell’opera, in seguito ad eventi sopravvenuti imprevedibili e non imputabili ad alcuna delle parti, sia necessario apportare variazioni a quanto previsto nel presente contratto e nelle sue eventuali modificazioni e/o integrazioni, le parti concordano le variazioni da introdurre ed il correlativo adeguamento del prezzo.

Art.9 - Clausola compromissoria e Foro competente

In tutti i casi di controversia derivante dal presente contratto le parti si impegnano ad esperire previamente il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio di Roma

Il Foro competente è quello di Roma.

Art.10 - Clausole finali e rinvio alla legislazione vigente

(5)

La efficacia del presente contratto è subordinata alla avvenuta autorizzazione del subappalto da parte della stazione appaltante (Committente).

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del codice civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare.

La ditta subappaltante La ditta subappaltatrice Sig.ra Erica Massimi Sig.ra Marioara Coman

f.to digitalmente f.to digitalmente

Sottoscrivendo il presente atto, il subappaltatore presta il consenso ex D.Lgs 196/03 affinché il subappaltante tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

L'impresa subappaltatrice dichiara di avere preso piena visione e conoscenza di tutte le clausole contenute nel presente contratto, ai sensi degli artt.1341 e 1342 del codice civile.

Il presente contratto viene firmato in due ( se in numero diverso indicarlo ) originali.

PALOMBARA SABINA, lì 11/04/2022

La ditta subappaltante La ditta subappaltatrice Sig.ra Erica Massimi Sig.ra Marioara Coman

f.to digitalmente f.to digitalmente

Riferimenti

Documenti correlati

di impegnare e liquidare alla ditta AD Multimedia Srl di Potenza, l’importo di € 2.291,40 oltre € 504,11 per IVA, per l’assistenza e manutenzione delle reti ad alta e bassa

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria compe- tenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di

In data 11 ottobre 2017, prot.29771, la ditta Sitecne srl, manutentore dell’impianto antincendio, inoltrava consuntivo per i lavori eseguiti in data 9 ottobre

Verificata la disponibilità finanziaria, si propone di affidare i lavori alla ditta Livraghi srl e conseguentemente di impegnare la cifra di €.963,80 iva compresa sul capitolo

Poiché le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale si sono concluse con esito positivo, si è dato seguito alla stipula del contratto e alla

Considerata la difficoltà di reperire aziende in grado di svolgere il servizio in oggetto, sono state interpellate ditte che hanno già avuto rapporti con l’Istituto

Ciò posto, ne consegue che, come già chiarito da questa corte non sussiste vincolo di solidarietà tra l’obbligazione assunta dal debitore principale e quella

La subappaltatrice non potrà cedere, neppure in parte né subappaltare, a sua volta, le lavorazioni in oggetto del presente contratto. E’ pure vietata qualunque