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Tutela dei dati personali. D. Lgs. n. 196/2003 T.U. Privacy

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(1)

Tutela dei dati personali

D. Lgs. n. 196/2003

T.U. Privacy

(2)

“Dato personale”

Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od

associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante

riferimento a qualsiasi altra informazione,

ivi compreso un numero di identificazione

personale.

(3)

“Dati sensibili"

Dati personali idonei a rivelare l'origine

razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni

politiche, l'adesione a partiti, sindacati,

associazioni od organizzazioni a carattere

religioso, filosofico, politico o sindacale,

nonché i dati personali idonei a rivelare lo

stato di salute e la vita sessuale

(4)

“Dati giudiziari"

I dati personali idonei a rivelare

provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R.

14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle

sanzioni amministrative dipendenti da reato

e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di

imputato o di indagato ai sensi degli articoli

60 e 61 del codice di procedura penale

(5)

Ambito di applicazione

La normativi sulla privacy si applica a tutti i soggetti che trattano dati personali

attraverso:

- strumenti elettronici;

- supporto cartaceo.

(6)

Principio di necessità nel trattamento dei dati

I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo

l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il

trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate

mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di

identificare l’interessato solo in caso di

necessità.

(7)

Principio di correttezza

Secondo cui le caratteristiche essenziali dei

trattamenti devono essere rese note ai lavoratori ( art. 11, comma 1, lett. a), del Codice ).

Le tecnologie dell'informazione (in modo più

marcato rispetto ad apparecchiature tradizionali)

permettono di svolgere trattamenti ulteriori rispetto a quelli connessi ordinariamente all'attività

lavorativa. Ciò, all'insaputa o senza la piena

consapevolezza dei lavoratori, considerate anche le

potenziali applicazioni di regola non adeguatamente

conosciute dagli interessati

(8)

I trattamenti devono essere effettuati per finalità determinate esplicite e legittime

Principio di pertinenza e non eccedenza Il datore di lavoro deve trattare i dati "nella misura

meno invasiva possibile“

Le attività di monitoraggio devono essere svolte solo da soggetti preposti ed essere "mirate

sull'area di rischio, tenendo conto della normativa sulla protezione dei dati e, se pertinente, del

principio di segretezza della corrispondenza"

(9)

DIRITTI DELL’INTERESSATO art. 7

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro

comunicazione in forma intelligibile.

L’interessato, in particolare, ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o

incaricati.

(10)

L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)

sono state portate a conoscenza, di coloro ai quali i dati

sono stati comunicati o diffusi.

(11)

L’interessato ha diritto di opporsi:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati

personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di

vendita diretta o per il compimento di ricerche di

mercato o di comunicazione commerciale.

(12)

I diritti dell’interessato non possono essere esercitati:

a) in materia di riciclaggio;

b) in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'art. 82 Cost.;

d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica

monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;

e) limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l’esercizio del diritto in sede giudiziaria;

f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata;

g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o il Ministero della giustizia;

(13)

Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato

La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.

Il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:

a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati

identificati o identificabili;

b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al

richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con

il pubblico

(14)

Modalità del trattamento e requisiti dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un

periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

(15)

Informativa art. 13

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e del responsabile.

(16)

Cessazione del trattamento

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;

d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa

comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai

sensi dell'articolo 12.

(17)

Consenso art. 23

Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

Il consenso è validamente prestato solo se è espresso

liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'art. 13.

Il consenso è manifestato in forma scritta quando il

trattamento riguarda dati sensibili.

(18)

Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge;

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;

d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche,

trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto

aziendale e industriale;

(19)

Altri casi

e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo;

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive;

g) nei casi individuati dal Garante;

h) è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di

lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno

con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di

scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo

statuto

(20)

Titolare del trattamento

Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo,

titolare del trattamento è l’entità nel suo

complesso o l’unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del

trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

(21)

Responsabile del trattamento art. 29

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.

2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per

esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni

impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila

sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle

proprie istruzioni

(22)

Incaricati del trattamento

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l’ambito del trattamento consentito.

Si considera tale anche la documentata preposizione della

persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per

iscritto, l’ambito del trattamento consentito agli addetti

all’unità medesima.

(23)

MISURE DI SICUREZZA Art. 31

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, in relazione:

 alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

 alla natura dei dati;

 alle specifiche caratteristiche del trattamento.

In modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di

distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di

accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o

non conforme alle finalità della raccolta.

(24)

MISURE MINIME DI SICUREZZA Art. 33

Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate volte ad

assicurare un livello minimo di protezione dei dati

personali.

(25)

Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici

Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di

strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le

seguenti misure minime:

a) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità

organizzative;

b) previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;

c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di

accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati.

(26)

Trattamenti con strumenti elettronici

Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:

a) autenticazione informatica:

L’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità.

b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione:

I dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’autenticazione informatica.

c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione:

L’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso

ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del

profilo di autorizzazione del richiedente

(27)

Altre misure minime

d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza DPS;

h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati

trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale

effettuati da organismi sanitari ”dati sensibili”.

(28)

Obbligo di autocertificazione delle misure minime

Legge n° 133/2008 (D.L. n° 122/2008, ovvero la c.d. “manovra d’estate”)

Per i soggetti che trattano:

soltanto dati personali non sensibili;

come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.

La tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione.

Resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo

unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto

tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte.

(29)

Contenuto

dell’autocertificazione

L’autocertificazione deve contenere due dichiarazioni:

 Che l’azienda tratta solo dati sensibili relativi allo stato di salute o malattia dei propri

dipendenti/collaboratori a progetto (ovvero dati che attengono alla loro adesione ad organizzazioni

sindacali o a carattere sindacale);

 di aver adottato tutte le altre misure di sicurezza

previste dal Codice Privacy.

(30)

Cambia la fattispecie delittuosa

Il Titolare del trattamento non incorre nella violazione dell’art. 169, bensì quella dell’art.

168 del D.lgs. 196/2003.

Tale ipotesi di reato attiene alle “falsità nelle

dichiarazioni e notificazione rese al Garante” la cui

violazione comporta la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Prevede, pertanto, una pena superiore rispetto al

mancato adeguamento del DPS che comportava

l’arresto sino a due anni.

(31)

"TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI

IN AMBITO SANITARIO"

(32)

Principali prescrizioni per il settore sanitario

Misure per il rispetto dei diritti del paziente: distanze di cortesia, modalità per appelli in sale di attesa, certezze e cautele nelle informazioni telefoniche e nelle

informazioni sui ricoverati, estensione delle esigenze di riservatezza anche agli operatori sanitari non tenuti al segreto professionali.

Ricette impersonali, la possibilità di non rendere sempre e in ogni caso

immediatamente identificabili in farmacia gli intestatari di ricette attraverso un tagliando predisposto su carta copiativa che, oscurando il nome e l’indirizzo

dell’assistito, consente comunque la visione di tali dati da parte del farmacista nei casi in cui sia necessario.

Dati genetici viene previsto il rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del Garante, sentito il Ministro della salute.

Cartelle cliniche sono previste particolari misure per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati (comprese le

informazioni relative ai nascituri), ma anche specifiche cautele per il rilascio delle cartelle cliniche a persone diverse dall'interessato.

(33)

Art. 76 Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici

Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:

1. con il consenso dell'interessato (con le modalità semplificate) e anche senza l'autorizzazione del Garante se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;

2. anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante (rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il

Consiglio superiore di sanità.) se la finalità di cui alla lettera a) riguardano

un terzo o la collettività.

(34)

Art. 85

Attività di rilevante interesse pubblico

1) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;

2) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;

3) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

4) attività certificatorie;

5) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;

6) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;

7) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.

(35)

MODALITÀ SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO

L’informativa da rilasciare agli interessati che consente di manifestare il necessario consenso al trattamento dei dati con

un’unica dichiarazione resa al medico di famiglia o all’organismo sanitario

(il consenso vale anche per la pluralità di trattamenti a fini di salute erogati da distinti reparti e unità dello stesso organismo, da più strutture ospedaliere e territoriali).

Ambito di applicazione:

a) dagli organismi sanitari pubblici;

b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;

Utilizzo dei dati:

a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;

b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali;

c) per il trattamento dei dati personali.

(36)

Art. 78 Informativa del medico di medicina generale o del pediatra

1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.

2. L'informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e

riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.

3. L'informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo

almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari

caratteristiche del trattamento.

(37)

Trattamento dei dati da soggetti diversi e casi particolari

L'informativa riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello

effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:

a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;

b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;

c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in formaassociata;

d) fornisce farmaci prescritti;

e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.

(38)

Art. 79 Informativa da parte di organismi sanitari

Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate relative all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento:

ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati.

l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.

Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.

Sulla base di adeguate misure organizza tive in applicazione del comma 3, le

modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all'articolo 80.

(39)

Art. 80 Informativa da parte di altri soggetti pubblici

Servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.

Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati

effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti.

L'informativa è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni

istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per

quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico che

non richiedono il consenso degli interessati.

(40)

Art. 81 Prestazione del consenso

Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche

oralmente.

In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto

dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati

effettuato da uno o più soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.

Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di più professionisti il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78,

comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all'informativa

ai sensi del medesimo comma.

(41)

Art. 82 Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica

L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene

pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:

 impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;

 rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato.

L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere

pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.

Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.

(42)

Art. 92 Cartelle cliniche

Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati

relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.

Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato

possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria di rango pari a quello

dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

(43)

Art. 94 Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario

Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche

presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla

medesima data, in particolare presso:

a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl);

b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute in data 21/12/2001;

c) il registro nazionale delle malattie rare;

d) i registri dei donatori di midollo osseo;

e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro della sanità in data 26/01/2001.

(44)

A cosa serve il Fascicolo

Sanitario Elettronico (FSE)

Raccogliere elettronicamente le informazioni

cliniche relative alla Persona, informazioni che

possono essere state originate in qualunque

struttura sanitaria (italiana, per cominciare,

ma europea, come già prevedono i progetti

UE) in modo da renderle disponibili ad ogni

altro operatore sul territorio (nazionale e poi

europeo) che debba prestare ulteriori cure a

quella Persona.

(45)

Il diritto alla costituzione di un

Fascicolo sanitario elettronico o di un dossier sanitario

Le finalità perseguite attraverso il Fse o il dossier sono

riconducibili alla documentazione di una "memoria storica"

degli eventi di rilievo sanitario relativi a un medesimo individuo consultabile dal medico curante.

Il trattamento dei dati personali effettuato mediante il Fse o il dossier, perseguendo le menzionate finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, deve uniformarsi al principio di autodeterminazione (artt. 75 e ss. del Codice).

Anche con la possibilità che i dati sanitari restino disponibili

solo al professionista o organismo sanitario che li ha redatti,

senza la loro necessaria inclusione in tali strumenti.

(46)

Individuazione dei soggetti che possono trattare i dati

Il trattamento di dati personali effettuato attraverso il

Fse/dossier, deve essere posto in essere esclusivamente da parte di soggetti operanti in ambito sanitario, con esclusione di periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro,

associazioni o organizzazioni scientifiche e organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario.

Analogamente, l'accesso è precluso anche al personale medico nell'esercizio di attività medico-legale (es. visite per

l'accertamento dell'idoneità lavorativa o alla guida), in quanto, sebbene figure professionali di tipo sanitario, tali professionisti svolgono la loro attività professionale nell'ambito

dell'accertamento di idoneità o status, e non anche all'interno

di un processo di cura dell'interessato.

(47)

Accesso ai dati personali contenuti nel Fascicolo sanitario elettronico e nel Dossier sanitario

Il titolare deve valutare attentamente quali dati pertinenti, non eccedenti e indispensabili inserire nel Fse/dossier in relazione alle necessità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

Devono essere, pertanto, preferite soluzioni che consentano un'organizzazione modulare di tali strumenti in modo da

limitare l'accesso dei diversi soggetti abilitati alle sole informazioni (e, quindi, al modulo di dati) indispensabili.

I titolari del trattamento, nel costituire il Fse/dossier e

nell'individuare la tipologia di informazioni che possono esservi anche successivamente riportate, devono rispettare le

disposizioni normative a tutela dell'anonimato della persona tra

cui quelle a tutela delle vittime di atti di violenza sessuale o di

pedofilia.

(48)

Comunicazione al Garante

Il Fse, costituendo un insieme logico di informazioni e

documenti sanitari volto a documentare la storia clinica di un individuo condiviso da più titolari del trattamento, deve essere improntato a criteri di massima trasparenza nella sua

strutturazione e nel suo funzionamento.

A garanzia di tale evidenza i trattamenti di dati personali

effettuati attraverso il Fse devono essere resi noti al Garante mediante una apposta comunicazione da effettuarsi secondo un modello che sarà adottato dall'Autorità con specifico

provvedimento.

(49)

"Linee guida in tema di referti on line"

approvate dal Garante per la Privacy con la Deliberazione 19 novembre 2009, n. 36 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2009, n. 288.

Il provvedimento fissa rigorose misure a

protezione dei dati sanitari dei pazienti che

intendono utilizzare questo servizio, ricevendo il referto via mail o “scaricando” gli esami clinici direttamente dal sito web della struttura

sanitaria.

(50)

Punti principali stabiliti dalle Linee guida

l’adesione al servizio dovrà essere facoltativa;

il referto elettronico non sostituirà quello cartaceo che rimarrà comunque disponibile l’assistito dovrà dare il suo consenso sulla base di una informativa chiara e trasparente che spieghi tutte le caratteristiche del servizio di

“refertazione on line”;

il referto resterà a disposizione on line per un massimo di 45 giorni e dovrà essere accompagnato da un giudizio scritto e dalla disponibilità del medico a fornire ulteriori indicazioni su richiesta dell’interessato;

per fornire il servizio, le strutture sanitarie pubbliche e private dovranno adottare elevate misure di sicurezza tecnologica (utilizzo di standard crittografici, sistemi di autenticazione forte, convalida degli indirizzi e-mail con verifica on line, uso di password per l’apertura del file) e, nel caso offrano la possibilità di archiviare e continuare a consultare via web i referti, dovranno anche sottoporre ai pazienti una ulteriore specifica informativa e acquisire un autonomo consenso.

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