Valeria Bove
Mag.Rif Tribunale Napoli
Le comunicazioni e le notificazioni telematiche I fondamenti normativi del processo penale telematico
Incontro RID – Mag.Rif.
Roma, 19-20 maggio 2016
Le comunicazioni e
le notificazioni telematiche
Il quadro normativo di riferimento e le criticità Le problematiche organizzative
Gli aspetti tecnici: quale applicativo?
Il 15 dicembre 2014: uno spartiacque
(con la sola eccezione degli uffici giudiziari di Torino: D.M. 12.09.2012)
da allora non vi sono state variazioni normative
Art. 16 d.l. 18.10.2012, n. 179 conv in l. 17.12.2012, n. 221, come modificato dall’art. 1 co. 19 l. 28.12.2012 n. 228
4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.
Art. 148 co. 2 bis, 149 e 150 c.p.p. impiego di mezzi tecnici, diversi da quelli tradizionali
Il quadro normativo di riferimento e le criticità
Ancora sugli atti di normazione primaria
d. lgs. 7.3.2005 n. 82 (c.a.d.) e succ.modificazioni
Capo IV (trasmissione informatica dei documenti)
Art. 48. PEC
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (art. 33 d.lgs 30.12.2010 n 235 aggiunge: o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA) 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei
casi consentiti dalla legge (art. 33 d.lgs 30.12.2010, n 235 sostituisce con: salvo che la legge disponga diversamente) alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche (art. 33 d.lgs 30.12.2010 n 235 aggiunge: ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.)
Art. 1 PEC: “ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici»
Art. 4: la PEC consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti della legge ed è attestata da ricevute (di accettazione e di avvenuta consegna) rilasciate dai gestori di posta elettronica e sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica
d.p.r. 11.02.2005 n 68 Regolamento per l’utilizzo
della PEC
Il quadro normativo di riferimento e le criticità
Ancora sugli atti di normazione primaria
Art. 16 («Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese»)
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
d.l. 29.11.2008 n 185
convertito, con modificazioni, dalla legge 28.01.2009, n. 2.
art. 16 del DPR 68/2005 (Regolamento PEC) e la sua interpretazione
4. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative
Il quadro normativo di riferimento e le criticità
Gli atti di normazione secondaria
ART. 2 (Obiettivi e finalità)
1. Il presente decreto definisce le regole tecniche relative alle modalità di realizzazione e funzionamento della posta elettronica certificata di cui al D.P.R. n. 68 del 2005.
d.m. 2.11.2005
Regole tecniche per la PEC (art. 17 del regolamento)
Sistemi informatici del dominio giustizia:
Gestore PEC;
Gestore Servizi telematici;
Portale dei servizi telematici;
Reginde (registro generale degli indirizzi elettronici dei soggetti abilitati esterni);
Gestione del fascicolo informatico
Trasmissione di atti e di documenti informatici, individuandone la natura, distinguendo tra modalità di comunicazione e modalità di notificazione e prevedendo una disciplina apposita per le comunicazioni nella fase delle indagini preliminari
Servizi di consulazione / Pagamenti telematici / Specifiche tecniche
d.m. 21.02.2011 n. 44
stabilisce le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, d.l. 2009, n. 193 cit ed in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cad)
Modifiche (al processo civile)
• d.m. 3.4.2013 n. 48;
• 15.10.2012, n 209;
Il quadro normativo di riferimento e le criticità
Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c1 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44,
Sistemi informatici del dominio giustizia:
Infrastrutture informatiche Gestore PEC;
Portale dei servizi telematici;
Reginde;
Gestione del fascicolo informatico
Trasmissione di atti e di documenti informatici,
Servizi di consultazione / Pagamenti telematici / disposizioni finali e transitorie
Provvedimento 16.04.2014 (D.G.S.I.A.)
come modificato dal decreto 28.12.2015
(D.G.S.I.A.)
Il quadro normativo di riferimento e le criticità
Gli atti di normazione secondaria
Circolare 11.12.2014
Del D.G.S.I.A. e del Direttore Generale degli Affari Penali Avvio notifiche PEC SNT
Circolare 14.06.2015
Del D.G.S.I.A. su modalità richiesta D.M. non regolamentare autorizzativo per notificazioni telematiche per tribunale o magistrato di sorveglianza e per tribunale o procura presso il
tribunale per i minorenni
Il quadro normativo di riferimento e le criticità
Delibera del 14.10.2015 del CSM
Verifica dello stato di informatizzazione del processo penale
Le questioni problematiche
Delibera del 14.10.2015 del CSM
Verifica dello stato di informatizzazione del processo penale
I plurimi problemi d’interpretazione delle norme
Occorre il decreto anche dopo il 15.12.2014?
Le questioni problematiche
Solo gli uffici giudiziari di Torino:
D.M. 12 settembre 2012
Mancato raccordo
Art. 16 d.l. 18.10.2012, n. 179 conv in l. 17.12.2012, n. 221, come modificato dall’art. 1 co. 19 l. 28.12.2012 n. 228:
Co. 9 c-bis) (Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia….) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello
10. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando: a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo; b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale
SSUU 26.06.2015 (dep. 22.07.2015) n 32243
mancanza di una norma transitoria per gli uffici giudiziari di Torino:
Relazione ufficio del massimario
17.12.2014
La prassi negli uffici giudiziari
Le questioni problematiche
Due fonti di pari livello – voluntas legis – lex posterior derogat priori
Circolare ministeriale 11.12.2014
Sez. 2, n. 50316 del 16/09/2015 - dep. 22/12/2015,
Sez. 2, n. 16622 del 31.03.2016 – dep. 21.04.2016
Il nodo delle procure
Le questioni problematiche
Circolare ministeriale 11.12.2014 e delibera CSM 14.10.2015
Art. 16 d.l. 18.10.2012, n. 179 conv in l. 17.12.2012, n. 221, come modificato dall’art. 1 co. 19 l. 28.12.2012 n. 228:
Co. 9 c-bis) (Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia….) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello
10. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando: a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo; b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale
La prassi negli uffici giudiziari
Le esclusioni
(e i decreti ministeriali autorizzativi adottati nelle more)
Le questioni problematiche
Giudice di pace
Corte di cassazione
Tribunale di sorveglianza
Magistrato di sorveglianza
Tribunale per i minorenni
Procure c/ TM
Art. 16 d.l. 18.10.2012, n. 179 conv in l. 17.12.2012, n. 221, come modificato dall’art. 1 co. 19 l. 28.12.2012 n. 228:
Co. 9 c-bis) (Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia….) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello
10. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando: a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo; b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale
Nessun d.m.;
c’è il d.m. per il civile
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Le questioni problematiche
Art. 16 d.l. 18.10.2012, n. 179 conv in l. 17.12.2012, n. 221, come modificato dall’art. 1 co. 19 l. 28.12.2012 n. 228:
Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.
L’ambito di applicazione: i limiti oggettivi
Solo Notificazioni? Anche comunicazioni ed avvisi?
Qual è la differenza?
Le questioni problematiche
Art. 16 d.l. 18.10.2012, n. 179 conv in l. 17.12.2012, n. 221, come modificato dall’art. 1 co. 19 l. 28.12.2012 n. 228:
Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.
Qual è la differenza?
“comunicazioni” le trasmissioni della copia di un atto da giudice a giudice o da giudice a p.m.; “avvisi” le trasmissioni di un atto, ad una persona, ma anche ad altra A.G., che contiene una serie di informazioni, dati o elementi tratti da provvedimenti giudiziari o da disposizioni normative, di cui il destinatario viene messo; “notificazioni”, la consegna di un atto, o della sua copia, al destinatario persona fisica e/o giuridica, realizzata dall’ufficiale giudiziario o con mezzi tecnici idonei
L’art. 64 disp att. c.p.p. e il
titolo V del codice di rito
Le questioni problematiche
Art. 16 d.l. 18.10.2012, n. 179 conv in l. 17.12.2012, n. 221, come modificato dall’art. 1 co. 19 l. 28.12.2012 n. 228:
Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.
Il riferimento letterale alle notificazioni e non anche alle comunicazioni e l’omesso richiamo agli altri articoli
Art. 148 c.p.p.
1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni
Art. 17 d.m. 21.02.2011, n 44
1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 51, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le richieste telematiche di un'attivita' di notificazione da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell'UNEP, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34
Le comunicazioni sono escluse?
Le questioni problematiche
Art. 16 d.l. 18.10.2012, n. 179 conv in l. 17.12.2012, n. 221, come modificato dall’art. 1 co. 19 l. 28.12.2012 n. 228:
Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.
L’interpretazione letterale
Non è espressamente vietato - l’art. 64 co. 4 disp
att c.p.p.
L’interpretazione della STO: la possibilità è ammessa
Nota 4.12.2015 D.A.G. (quesito Trib. Avellino):
La comunicazione tra uffici giudiziari può essere effettuata tramite il sistema SNT nei casi di urgenza o in materia di libertà personali, ai
sensi dell’art. 64 co. 3 disp att c.p.p.
Le questioni problematiche
Se le comunicazioni avvengono a mezzo PEC di sistema
Ordine di servizio (a firma congiunta) per il monitoraggio quotidiano (coordinamento di settore);
Elimina messaggio/dettaglio messaggio/Importa messaggio/Inoltra Messaggio (previo salvataggio sul pc ed invio mail)
Una serie indistinta di messaggi (non solo uffici giudiziari) – problemi di individuazione dell’oggetto, dell’ufficio destinatario – atti coperti dal segreto – messaggi che non si aprono
sarebbe necessaria una regolamentazione
(nostro monitoraggio: 5-6 al mese per settore- provenienti da altra A.G., ma anche da difensori, forze dell’ordine)
Le problematiche organizzative
A) La coda messaggi in SNT
Le questioni problematiche
Se le comunicazioni avvengono a mezzo PEC di sistema
L’avviso di deposito con l’estratto della sentenza comunicato ex art. 548 co. 3 c.p.p. al procuratore generale presso la corte d’appello;
La sperimentazione tra il tribunale di Nola e la Corte d’appello di Napoli: quali modalità?
Protocolli? Il rischio di disomogeneità
Sarebbe necessaria una regolamentazione
Le problematiche organizzative
B) Quali comunicazioni?
Le questioni problematiche
Se le comunicazioni avvengono a mezzo PEC di sistema
I dati ministeriali del 2015 relativi ad SNT
84% c. delle PEC effettuate con SNT riguarda notificazioni
16% c, delle PEC effettuate con SNT riguarda comunicazioni (Uffici giudiziari, altre articolazioni Giustizia (penitenziari, strutture minorili), Forze di polizia, altre Pubbliche amministrazioni)
dati disomogenei e variabili da ufficio ad ufficio - anche nell’ambito di uno stesso distretto - e da distretto a distretto (sotto il 10% a Napoli, Milano, Bologna, Genova, Palermo, Salerno, Trieste , sotto il 30%
Brescia, Catania, Campobasso, Messina – Perugia)
E’necessaria una regolamentazione
Art. 148 co 2 bis c.p.p.
«l’autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L’ufficio che invia l’atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale
i difensori
Le questioni problematiche
alle altre parti (alle persone diverse dall’imputato – e dai difensori - ):
ex art. 149 c.p.p., come per il fax, ma il giudice deve dar conto dell’urgenza
ex art. 150 c.p.p., in circostanze particolari, ma con decreto motivato
ex art. 151 c.p.p. consegna di copia da parte della segreteria del p.m.
Art. 16 d.l. 18.10.2012, n. 179 conv in l. 17.12.2012, n. 221, come modificato dall’art. 1 co. 19 l. 28.12.2012 n. 228:
Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.
DESTINATARI: i limiti soggettivi
La notificazione
telematica ai difensori è:
La forma esclusiva?
Alternativa privilegiata?
Le questioni problematiche
Art. 16 d.l. 18.10.2012, n. 179 conv in l. 17.12.2012, n. 221, come modificato dall’art. 1 co. 19 l. 28.12.2012 n. 228:
Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.
Le questioni problematiche
La notifica a mezzo PEC non ha sostituito le altre forme di notificazione ma ha solo preso il posto delle forme di
notificazione espressamente richiamate
PEC come mezzo tecnico idoneo
La forma esclusiva?
Alternativa privilegiata?
Resta la regola generale dell’art. 148 c.p.p. e quelle fissate nel titolo relativo alle notificazioni
Art. 16 d.l. 18.10.2012, n. 179 conv in l. 17.12.2012, n. 221, come modificato dall’art. 1 co. 19 l. 28.12.2012 n. 228:
Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.
Le questioni problematiche
Le notifiche a mezzo pec vanno effettuate «esclusivamente»
Se la pec è la forma esclusiva
Se è un’alternativa privilegiata
S.T.O.
Cass. Sez. 2 n. 12878/2016 dep.
30.03.2016 (riprende la circolare ministeriale 11.12.2014)
Rischio nullità e responsabilità
Non sono a rischio
E la notifica al difensore fatta non con pec ma con altri mezzi tecnici idonei, fuori dai casi di impossibilità non imputabile al destinatario?
Art. 16 d.l. 18.10.2012, n. 179 conv in l. 17.12.2012, n. 221, come modificato dall’art. 1 co. 19 l. 28.12.2012 n. 228:
Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.
DESTINATARI: i limiti soggettivi Solo ai difensori?
(anche ex art. 161 c.p.p. e 33 disp att c.p.p.)
Le questioni problematiche
Sez. 3, n. 6118 dep. 15/02/2016,
Sez. 2, n. 11047 depositata il 16.03.2016:
devono ritenersi valide le notifiche effettuate a mezzo PEC al difensore, a prescindere dall’adozione dei decreti ministeriali attuativi che ne regolamentano
l’utilizzo e dunque anche se disposte ed effettuate prima del 15.12.2014 Art. 16 d.l. 18.10.2012, n. 179 conv in l. 17.12.2012, n. 221,
come modificato dall’art. 1 co. 19 l. 28.12.2012 n. 228:
Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.
Fuori dai casi di cui agli artt. 149, 150 e 151 co. 2 c.p.p., ad altre parti private diverse dai difensori?
es: persona offesa ma anche responsabili civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria (difensore) ed anche consulenti e periti; ausiliario del
giudice; ….ma anche testi di pg…
Ed i soggetti tenuti per legge ad avere una PEC?
es: amministrazioni pubbliche, Società, professionisti iscritti ad albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato
Le questioni problematiche
Art. 16 d.l. 18.10.2012, n. 179 conv in l. 17.12.2012, n. 221, come modificato dall’art. 1 co. 19 l. 28.12.2012 n. 228:
Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.
DESTINATARI: i limiti soggettivi
La circolare ministeriale e la delibera 14.10.2015
• Avvalersi della PEC quale strumento servente per le notifiche tradizionali (all’Unep, alle case circondariale o alle Forze di Polizia, organi titolari del potere di notificazione)
Le questioni problematiche
La nostra interpretazione: no!
Art. 16 d.l. 18.10.2012, n. 179 conv in l. 17.12.2012, n. 221, come modificato dall’art. 1 co. 19 l. 28.12.2012 n. 228:
Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.
E per gli altri casi? Il mancato richiamo alle altre disposizioni (artt. 154 c.p.p.); ma sono notificazioni o avvisi?
DESTINATARI: i limiti soggettivi
E L’INVERSO?
Può il difensore (o una parte privata) trasmettere copia di atti, richieste, comunicazioni a mezzo PEC?
Le questioni problematiche
Il quadro normativo e l’omesso richiamo all’art. 152 c.p.p.
(notificazioni richieste dalle parti private, che possono essere sostituite dall’invio effettuato dal difensore di raccomandata con r/r)
La nostra interpretazione: no!
Art. 16 d.l. 18.10.2012, n. 179 conv in l. 17.12.2012, n. 221, come modificato dall’art. 1 co. 19 l. 28.12.2012 n. 228:
Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.
L’apertura della Corte: Sez. 3, Sentenza n. 30466 del 2015 sulla richiesta di rinvio per impedimento (deposito memorie) trasmessa a mezzo PEC: è consentito ma nei casi in cui le modalità di trasmissione
non siano individuate in modo tassativo ed è onere della parte assicurarsi che l’a.g. ne abbia avuto conoscenza
In ogni caso: le modalità di presentazione e spedizione dell’impugnazione, (art. 582, 583 , 309, 310) sono tassative e non sono superabili dal disposto del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48 che sancisce l’equiparazione della trasmissione di un documento informatico con la posta elettronica certificata, alla notificazione a mezzo posta. E ciò in quanto tale norma fa salva comunque la specialità delle normative di settore (Sez. 5, Sentenza n. 24332 del 2015; Sez. 2, n. 12878/2016 (ud. 3.12.2015 – dep.
30.03.2016)
Le questioni problematiche
Quali le conseguenze?
Se non vi sono norme speciali sul punto, l'utilizzo di una irregolare modalità di trasmissione espone il richiedente al
rischio della intempestività
Le questioni problematiche
Se le parti private inviano atti a mezzo PEC
Nei rapporti con la pubblica amministrazione
L’esigenza dell’ufficio giudiziario di munirsi di PEC da utilizzare:
Nel procedimento penale
È il mezzo di comunicazione
Vi sono limiti
oggettivi e soggettivi
Le problematiche organizzative
Le questioni problematiche
PEC di sistema o tante PEC per quanti e quali settori? cosa fare per la sezione che si occupa delle misure di prevenzione?
monitoraggio quotidiano (ufficio protocollo?);
stampa, protocollazione e smistamento;
eventuale sua scansione (se si adotta un gestore documentale)
archivio PEC?
protocolli?
Se le parti private inviano atti a mezzo PEC
Noi abbiamo un’unica PEC per la Dirigenza ed una per la Presidenza:
E’necessaria una regolamentazione
Le problematiche organizzative
Le questioni problematiche
Delibera del 14.10.2015 del CSM
Sistema Notifiche Telematiche (SNT)
caratteristiche
Sistema web – based con PEC dedicata per singolo ufficio giudiziario
Due tipologie di utenti (Amministratore – Cancelliere) che vi accedono dal login e vengono identificati con Nome Utente ADN e pssw
Acquisizione di documenti elettronici, consultazione e condivisione
Gestione notifiche (invio, registrazione, monitoraggio, conservazione)
L’atto pesante o con dati sensibili: link sul portale dei servizi telematici
Firma digitale (non più un requisito bloccante l’invio)
Collegato al Reginde; Permette l’invio multiplo; Rilascia l’artefatto
Ricerca delle notifiche con più filtri utilizzabili contemporaneamente
Consente il deposito in cancelleria ed invia avviso al PST
RISPONDENTE ALLA NORMATIVA
Gli aspetti tecnici: quale applicativo?
mancanza di indirizzo PEC o PEC non attiva
indisponibilità del sistema di posta del destinatario (non viene restituita la notifica)
utente sconosciuto (indirizzo PEC non esistente al REGINDE o mal comunicata)
casella del destinatario piena (mail box full)
la PEC è quella di posta italiana (.GOV.IT) che non consente di verificare se la notifica è andata a buon fine
Deposito in cancelleria
Art. 16 d.l. 18.10.2012, n. 179 conv in l. 17.12.2012, n. 221, come modificato dall’art. 1 co. 19 l. 28.12.2012 n. 228:
6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.
8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.»
Circolare ministeriale 11.12.2014: avvio con SNT
Server di posta momentaneamente non disponibile
Problemi di rete
Casi non immediatamente verificabili (Indirizzo errato/
dominio errato/ l’avvocato non esiste)
Si rinnova
l’esperienza del Tribunale di Napoli
• Efficace raccordo tra la Presidenza e la Dirigenza amministrativa;
• Riunioni con il consiglio dell’ordine e la camera penale
• Breve fase (15 gg) di sperimentazione
• Elaborazione di un vademecum per i cancellieri e per i magistrati separatamente diffusi con note a firma congiunta
• Creazione di un punto al front-office per il deposito in cancelleria
• Trasmissione settimanale di un report dei depositi espunto dei dati sensibili ;
• Immediata segnalazione delle anomalie via mail
• Rinnovazione della notifica nelle forme tradizionali solo nei casi dubbi e solo per i depositi in cancellerie di atti sottoposti a termini perentori (gip; riesame)
• Riunioni con amministrativi, presidenti coordinatori dei settori e CISIA per la risoluzione dei casi dubbi
• Monitoraggi periodici sulle anomalie, sui depositi in cancelleria, sulle PATCH e sulle MEV
Un passo indietro
Sistema Notifiche Telematiche (SNT)
Quali ancora le anomalie?
(la lentezza del sistema; la difficoltà di caricare file troppo pesanti)
I messaggi non contemplati nel vademecum breve (quali di essi sono
«imputabili» all’avvocato? Come regolarsi? Deposito in cancelleria?)
Il problema delle omonimie degli avvocati (il codice fiscale?)
La ricerca di avvocati che risultavano inesistenti (con impossibilità di effettuare il deposito in cancelleria): inesatto inserimento dell’indirizzo PEC in Reginde o errore nella ricerca?
ESITO DELL’ULTIMO MONITORAGGIO:
NESSUNA ANOMALIA
DEPOSITI PARI QUASI A ZERO
Sistema Notifiche Telematiche (SNT)
SVANTAGGI
Non è interoperabile
• Non è integrato in SICP
• Non è un gestore documentale
• E’ necessario scansionare l’atto ogni volta
• Comporta duplicazione di dati ed attività
• Non è accessibile né consultabile dal magistrato
• Non gestisce la coda-messaggi in entrata
Gli applicativi
S.N.T. T.I.A.P.
Sincronizzare gli applicativi, metterli in rete, assicurare la qualità del dato, generare sistemi capaci di estrarre informazioni ed elaborarle aiuta gli uffici giudiziari a gestire e programmare le attività processuali e dunque assicurare un servizio migliore ed in grado di creare le migliori condizioni per la concretizzazione del giusto processo.
Ogni attività del procedimento penale, comprese le notifiche telematiche, deve fare capo ad un sistema digitale unitario ed integrato
PEC SNT PEC TIAP
• Nota DGSIA del 26.01.2016 sulla adozione e diffusione TIAP
• In futuro dovrebbe essere integrato in SICP
• E’ un gestore documentale
• L’atto si scansiona una sola volta
• E’ consultabile dal magistrato
• Non crea i problemi della «coda –messaggi»
• Non è integrato in SICP
• Non è un gestore documentale
• E’ necessario scansionare l’atto ogni volta
• Non è accessibile né consultabile dal magistrato
• Prb della «coda-messaggi»
TIAP NON GESTISCE
• Procedimento di esecuzione
• La fase della sorveglianza – Giudice di pace – Tribunale e Procura per i minorenni - Cassazione
• Consente la sola visione alla corte d’appello ed alla procura generale
Notificazioni Telematiche Penali mediante il sistema
TIAP
Dott.ssa Maria Concetta Mazza – Direttore Amm.vo Referente Funzionale Nazionale Sistema TIAP
Notificazioni a mezzo
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ertificata – sistema TIAPInvio degli atti
Il sistema TIAP consente di notificare a mezzo PEC, direttamente dal fascicolo processuale, semplicemente selezionando gli atti di interesse ed attivando la relativa funzione :
Invio degli atti
Tenuto conto dei limiti oggettivi e soggettivi dettati dalla normativa in vigore, si seleziona la tipologia di destinatario: il sistema contempla tra di essi i difensori
Notificazioni a mezzo
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ertificata – sistema TIAPSelezione dei destinatari
In conformità a quanto disposto dalla vigente normativa, la scelta dei difensori potrà avvenire esclusivamente attraverso la consultazione del ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) gestito dal Ministero della Giustizia.
N.B. Tra i criteri di ricerca compare il codice fiscale
Notificazioni a mezzo
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ertificata – sistema TIAPNotificazioni a mezzo
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ertificataSelezione modalità di invio
Per ciascun difensore, in corrispondenza di ciascun soggetto nell’interesse del quale (imputato, parte civile…) viene effettuata la notifica, andrà specificata l’eventuale modalità di invio.
Notificazioni a mezzo
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ertificataInvio della Notificazione
Una volta selezionati i destinatari, il messaggio preimpostato può essere anche ulteriormente integrato da parte dell’utente (nel campo oggetto e nel campo note) :
Notificazioni a mezzo
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ertificataInvio della Notificazione
TIAP provvede ad inviare tante PEC di notifica secondo il seguente criterio:
• una PEC ad ogni difensore per ciascuno dei soggetti interessati ad esso collegati.
• una ulteriore PEC, sempre al medesimo indirizzo del difensore, per tutti quei
soggetti interessati collegati, per i quali sia stata specificata una delle ipotesi di
cui agli Artt. 157 comma 8 bis, 159, 161 comma 4, 165 e 296 commi 1 e 5 cpp
(modalità)
Esempio di PEC ricevuta dal destinatario
La PEC che visualizza l’avvocato è la PEC di sistema
Notificazioni a mezzo
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ertificata – sistema TIAPVisualizzazione esito attività di notifica
Le ricevute di accettazione, consegna o mancata consegna vengono automaticamente gestite dal sistema TIAP ed inserite nel fascicolo di competenza, in relazione al documento inviato.
E’ possibile visualizzare tutte le notifiche relative ad un fascicolo o ad uno specifico documento, semplicemente utilizzando l’apposita funzione :
Notificazioni a mezzo
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ertificata – sistema TIAPVisualizzazione esito attività di notifica
La ricerca può essere effettuata:
con i filtri presenti nella schermata: per mancata consegna e/o per tipo di documento.
Il sistema in ogni caso distingue tra
le notifiche ricevute con esito positivo e quelle in attesa di esito e /o con errori
Notificazioni a mezzo
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ertificata – sistema TIAPStampa Attestazione consegna telematica
Per ciascuna notifica è possibile produrre la relativa Relata di Notificazione attestante l’avvenuta consegna con i relativi dettagli:
Notificazioni a mezzo
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ertificata – sistema TIAPDeposito in Cancelleria
Nelle ipotesi di errori di consegna ascrivibili all’utente (Es. mancata consegna per casella destinatario piena) o nei casi di impossibilità di invio (Es. difensore non esistente in ReGIndE), è possibile procedere con il deposito in cancelleria :
Notificazioni a mezzo
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ertificata – sistema TIAPStampa Attestazione consegna telematica
Anche in questo caso l’artefatto darà conto dell’esito, che nel caso di specie è il deposito in cancelleria
Notificazioni a mezzo
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ertificata – sistema TIAPTITOLARIO PEC TIAP DIBATTIMENTO
In questo modo si assicura un’uniformità nell’inserimento degli atti nel sistema. Il titolario è stato elaborato dal dirigente coordinatore del settore dibattimento
Notificazioni a mezzo
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ertificata – sistema TIAPVisualizzazione esito attività di notifica da parte del magistrato
Il magistrato deve accedere al TIAP inserendo il proprio nome utente e la password – quindi deve attivare la funzione di ricerca fascicolo e digitare i numeri di registro del fascicolo, l’anno ed il registro
Notificazioni a mezzo
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ertificata – sistema TIAPVisualizzazione esito attività di notifica da parte del magistrato
Viene visualizzata la struttura del fascicolo: selezionare la cartella e quindi l’atto di interesse; a seguire, con il tasto funzione, «Visualizza ricevute notifiche PEC»
Notificazioni a mezzo
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ertificata – sistema TIAPVisualizzazione esito attività di notifica
Notificazioni a mezzo
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ertificata – sistema TIAPNotificazioni a mezzo