.io^i
02.MAG.2008 09:30 06 97250762 PLACIDI #1504 P.OOl
CT 42271/03
' ' . . .'^r-f-!"AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ECCMO CONSIGLIO Òl STATO ÌN SEDE GIXXtUSjDIZXDNALE
;
; Sez.VI -R.R, 10395/2004 -Ud,
06'maggio 2008
"•""'.
MEMORIA
Per il
^/IMstero
delleComunìcasaom
in.pcrsona.delN]^
per
leGaranzie
nelleCòmunicaiiom
in persona del Piresidente e -legale Rappresentante pro-tenapprej'tappre sentati'e difesidairAvvoc$tura Generale deiJò'Stato 'ptessocuidomiciliano.exlegein.viàdei Portoghesi,
12 -Roma,'.
'.';;.
CTOTTRO
'CENTRO. EUROPA'-?
s.r.i;-.con gU
avr.ti prof. Alessandro- Pace, OttavioGtandinetù
e .GiuseppeOhegìia; -E NEI CONPROlS(TI DI
.-
MEDlASETS.p.A. con
gliAw,tl Luigi Medùgno
eProt Giuseppe Rossi
e-
FEDERAZIONE RADIÒ TELEVISIONI con
ilProf.Aw, Clandio Chiola
,
FATTO
..
Toma
all'esame di codesto Ecc'ind Consesso, dai rinvio operato dalla Cotte di Giustixìa dellaComunità Europea. (CGCE),
la vicenda, di CenttoEutop^
'7 srì, odiemJl- dcorrenteinriassunzione a seguito della notapronùncia dellaCGCE
g> C-380/05, cuik
presente causa è stata riinessa
da
.codesto stesso Consiglio'dì Statòcon
ordinanza 19 giugno2005
n. 3846. ' ' ' ' :'
.\ ,
' ',
. .
.
la quesdone
è cpìxidiben
nota^ tutt-aviaproprio'lasentenza dellaCGCE
e ilricorso in riassunzione notificatoda conttopatted inducono
necessadatnentearipetcotrere le fasi piùsalientiin-fattoe in dirittodì tutta lavicenda.Laprom mcia
deliaCorte di
Gìusthl:^.Con
ricoisù12585/2003
CentroEuropa
7sri>'titolate didue
emittenti televisive ^Europa 7
e .7 Plus - chiedeva alTAR
de. Lazio' lacondanna
del Ministero delle comunicazioni e dell'Autoti.tàperle
gàran2de nelle comunicazioni,anche
ai sensi degliam. 33
e35
delD.lgvb n. 89/199S,;pet assegnaread
essa ricorrenteuna
rete diimpianti di radiodiffusione televisiva, èssendo titolare della concessione perk
radiodiffusione ' privata su frequenze terrestri inambito
nazionale rilasciatale, dal Ministeirocon
provvedimento, d^ì28
-luglio 1999,o
in subordine lacondanna
delle suddette"Amministrazioni all'assegnazione di canali
comunque
idonei a raggiungetek
coperturadeU'aO%
dd.territoHo nazionale; in ogni caso,. la ricorrente chiedeva lacondanna
dellemedesime
Amministrazioni al risarcimento dei danni subid e subendi per lamancata
assegnazione dtHe:Brequenzeàicuitrattasi. .'
'
Esponeva
la società ricorrente checon
decretoministeriale del28
luglio1999
aveva ottenuto n^rk
ruìi pmirt-taT^t,!RTipoPA
-7. i« ^^^^^«„i„_
i?, _:_._ , „ radiodiffusione televiswa privatasufrequenzeterrestriin ambito- nazionale.La. società, muavia,
non disponendo
all'atto della ptesentazion.e delladomanda
di concessione diuna
propria rete impiandstica di diffusione televisiva (analogica) in esercizio,-non
aveva avviato,le trasmissioni televisive, in attesa dell^attussione del piano02.MAG.2008 09:30 06 97250762 PLACIDI #1504 P.002
giuazioin attesa
deUasu^pronunda.a]la
Corte diL^ss^^^
^ ...n^ Mntetvenut^
In
talecontesto(pendendo
altridcor.i connessi chevedremo
piùavana)emtetvenu^
l~^^nl pL 0380/05
della Corte di Giustizia,cheintetptemndo
lanomiaUva
oL~^ iten. (spedacat^ente
glia^- 49 TCE
eV^. %
co. 1,D.emva
Quadro 2002/21.
.gU als,
co. 2, e 7, co. 3deìk
^f «^-^^^^^^r^^^^^^
^. .Ke
essa "../«^«^;^»^/^^^^V^ '/«^'^'^^^^ f^«^^«^^-.to, /<^U24P/P7,
arit. 2. C0.6 eJfffTf7Ìrri2/04,
0i. 25. co, 8) lami <^plm^cm
conducaaéc m
operatore, Utoìareà
assmtaUsullahas, di
mtm
ohieUivi, traspannth nonàhmmìnaton
,propor^onat^^
,
Invece il giudice
comunitado ha
dichiarato ixdcevibiH, per difetto dx rilevanzao
di motivazione sui punto, le questioni che più ditettamenteconcernono
lamancata
attuatone delplmUsmo
televisivo, il difetto dì discìpHna antitrustcon
nfeflmento aie
d SIC
introdottodalia leggeGaspam
relativamente aUerisorsepubbhcitaiae,mssm^ ha pW.0
inesame
la sola questione dellamancata
assegnandonedeUe
frequente legataovviamente
allaconcessionedatama impossibUe
daesercire.La
questione portata aU'attenzionedeUa CGCE
è statodunque
proprio ilnodo deUa
compatibiHtàcon
i canoni comunitari della disciplina nazionaleche prevede un
procediiTiento competitivo perl'assegnazione delle concessioni,
ma nessuna
proceduraper l'assegnazionedellefrequente.
TaU
essendo l'assetto ^uridico e lo stato di fatto dell'etnitten^a radiotelevisiva nazionale, portati all'esamedeUa
Corte di Giustizia, questa,appHcando
il principiodi libera prestandone dei servizi (art49TCE), ha
concluso cheuna
garaper la concessionealle trasmissioni televisive
non
possanon comprendere anche
Tassegnazione dellefrequente attraverso procedure competitive,non
discriminatoriead
evidenza pnbbUca, basate sul confronto tra più aspiranti sullabasea
quaHtà obiettive,valutabiUsecondo
discrezionalità tecnica.A
seguito di tale pronuncia controparteha
riassunto la causa in appello innanzi a codestoEcc.mo
Consìglioed
essa viene ora per il suoesame
e decisione alla luce del principiocomunitario enunciato die,come vedremo, non
esplicaeffetti così imniediati e puntualicome
controparteasseriscenei suoiscrìttidifensivi.Per
comodità
di esposizione e di lettura sì dividerà l'esame della vicenda in più paragrafi corrispondenti alle varie fasi sia sottoil profilo fattuale che quello nonnativo, perpoi passareallaconfutazionein diritto dellatesi av\'-ersaria einfine alleconclusioni.\^
02.I.IAG.2008 09:31 06 97250762 PLACIDI #1504 P.003
-EXCURSUS DELLA VICENDA
Il piano
deUe
frequente del1998
adottato in confotmità aicmen
stabile daUa legge249/97 impUcava um «a$ forma
igiene radicaledeUe
retiedegU
impianti operanti. Infatti,lalegge 249/97, agUartìcoU
2
e 3,imponeva una
pianiaca^ìone basatasugb
stessism
diemis^one
econ
copertila uniforme.Una
situazione, quindi,ben eversa daU
esistente, che,inventiannidi^luppo
incontìroUato. aveva portatoad una
massiccia occupai=ione spontaneadeiretere.-a >. i\
^^^u
Inoltre, sul piano intemazionale lo Stato italiano
non
avevamai
notiacato li teale utilizzodeUe
frequente in ItaUa, e quindinon
avevamai provveduto
al relativocoordinamento
intemazionale.Il piano approvato dall'Autorità nel
1998
in aderenza aicdted
fissati dalla leggeMaccanico
segnavauna
totale discontinuitàcon U
passato,ed
avrebbeimpUcato
in molti casi interventi incisivi di ristmtmrazione degli impianti,con
chiusura di molti siti tradizionalmente usati perlaradiodiffusione (ad esempio,gU
impianti diMonte Mano
aKoma).
Inoltiie,
U nuovo
piano necessitava della notifica (mai effettuata) delle fi:equenze in sede intemazionaleC del lororelativocoordinamento.Per
turte queste ragioni, l'adozione del piano del1998 da
pairte deU'Antoritàm
stataaccompagnata da una
lungaed
articolata relazione, che suggeriva al Ministeroun
percorso progressivo di attuazione del pianocon
interventi di nsti^utturaaione, e segnalava alParlamento
Tadozione diuna
normati^'^ache incentivasse la costiaiaione deinuovi
sitie larazionalizzazionedi quelliesistenti.In sintesi, il percorso progressivo
che
TAutorità aveva identificato era imperniato sui seguenti gradualipassaggilogici:- fissazione in
numero
di undici delle complessive reti nazionaliad
eguale copertura,con
Futilizzazìoneperciascuna diuna
triplettadi frequenze;- 5\'oIgimentodella
procedura
diassegnazionedelleconcessioninazionalielocali;- avvio della dismissione dei siti esistenti e costruzione dei
nuovi
siticon contemporanea
compatibilizzazionealivellointernazionale;-assegnazione, aquelpunto, delle frequenzeainuoviconcessionari.
Il
regolamento
del 1*dicembre
del1998
sul rilascio delle concessioniTV
era assolutamente coerentecon
questo disegno: all'articoìo 16 essoimponeva
l'atwazione del pianocome
condizione perilmantenimento
del titolo concessotio che fosse statorilasciato; ah^articolo 17
imponeva
l'attuazione del pianoanche
nei confronti delledue
retieccedentiilìmitiantitrust,che beneficiavanodì
un regime
transitorio ex-lege.Ilpiano dei 1998, tuttavia, incontrò l'opposizione di tutte le associazioni di categoria delle emittenti (nazionali e locali), che
non
contestavano l'operato dell'Autorità ,ma
contestavano in radice il presupposto
che
stava alla base della legge 249/97,ovvero
quello dell'opportunità diuna
totale ristrutturazione dell'esìstente,opponendo
l'impossibilitàdell'adeguamento.
E
il Legislatore deltempo
si mostrò,come
si vedrà, sensibile alle ragioni delle emittenti^congelando,con
interventi successivi,Tatmazione
delpiano deUe frequenze.02.MAG.200S 09:31 06 97250752 PLACIDI *fl504 P.004
Il Piano del
1998 non
fupoimai
attuato perragioni ostative siadi ordine fattuale che,soprattutto, diordine normativo.
l\Ministero delle
Comunicag^om,
nelluglio del 1999,in conformitàalle disposizionidi cui alla legge 31 luglio1997
n,249 (ed, L. Maccanico), e alla luce del termine finaledecadenzi^e
fissato al 31 luglio1999
daldecretolegge30
gennaio1999
n.l5, convertito in legge29 mar^o 1999
n.78, sulla base del piano di assegnaKione delle frequenzepuntualmente
redatto daU'AutoritàdeUe
Garanzie nelleComunicazioni
in data30
ottobre199S
e del successivo"Regolamento
per il rilascio delle concessioni per la radiodifaisìone televisiva pàvata su frequenze pubbliche" del 1^dicembre
1998,ha
ril^sri^fo
am
rji^.Tiominatì "concessioni'' per l'eserchiodeUa
radiodiffusione televisiva privatasu frequenze terrestri,inambito
nazionale, alle emittenti che, alPesito diapposita gara, si erano posizionate utilmente nella graduatoria finaleed
erano in possesso dei requisitidi legge.Il
Piano
Nazionale di assegnazione delle frequenze predisposto dall'AutoritàGarante
prevedeva,infatti,che
1^ frequenze terrestrivenisseroripartitem
Semittentin^zionalLstìùemittentidellaconcessionaria pubblica.
Pertanto,
confonnemente
alle previsioni delPiano
di assegnazione delle &e(juenze e delRegolamento
per i] rilasdo delle concessioni^ furonoemanati
atti denominati"concessioni" perleseguentietnlttenti:
Canale5,ItaHa 1,Tele piùbianco,
TMQ TMC2, Europa
7,ElefanteTelemarket
Alle emittenti Rete
4
e Telepiù nero,pur
utilmente collocate hi graduatoria (rispettivamente al terzo e settimo posto),venne
viceversa negato il rilascio della concessione, a causa deisuperamento
dei limiti "antitrust " fissati dall'art2 comma
6dellalegge 249/97.
A
queste ultime,ai sensi dell'art. 3,comma
6 dellamenzionata
legge 249/97,venne
tuttavia consentita in via transitoria la prosecuzione dell'attività di trasmissionetelevisiva.All'esito della gara furono invece destinatarie di diniego della concessione - per
mancanza
di requisiti- le emittentiRete Capri,Rete
Mia,ReteA,
7 plus.Ma
la graduatoria finale è stato oggetto dinumerosi
ricorsi; per effetto dell'accoglimentoin sede cautelare di alcuni traquesti, le emittenti ReteA,
Rete Capri e ReteMia hanno
potuto proseguirel'attivitàdiradiodiffusione.Per
effetto di questacomplessa
situazione, fin dall'inizio si è venuta a creareuna
evidente aporia fta ilnumero
diretitecnicamente assenribìliin base aglistringenti criteri di pianificazione fissati dalla legge249/97
(pariali, secondo
il piano approvato dall' Autorità),da un
Iato,e lasommatoria
dellereti che,invece, erano state,oggettodirilascio di concessioneovvero
di autorizzazione,o
checomtmque
continuavanoad
operare in base a provvedimenti ài natura giurisdizionaleo
per effetto del regime transitorio autorizzato dallegislatore, retidelsecondo gruppo
chein totaleassommavano
aben
16.La
pianificazione dell'Autorità, che individuava in 11 le reticomplessivamente
assentibili ai sensi della legge
249
del 1997,non
èmai
stata in sé (almeno per questa02.MAG.2006 09:32 06 97250762 PLACIDI #1504 P.005
patte) oggettodi alcuna contestssione,
né sonò mai
statipostiin questioneicritedfissati perilrilascio delleconcessioni.E' stata viceversa in più occasioni contestata la gtaduatotìa finale,
nonché
l'individuazione delle emittenti naaìonaU private aventi ditìtto alla prosecuzione (o all' avvio) dell^atuvità,edichi per convetsoavessedovuto
cessarele trasmissioni.Come
sarà iHustrato nel prosieguo,gH
interventi legislativi che sisono
succedutinegU
annihanno
poi consentito, tramite ilcongelamento
del piano di assegnazione delle fì:equenKe, la prosecuzione dell'esercizio dell'attività di trasmissioneda
parte di tutticoloro chegià operavano,a vario titolo,
prima
dello svolgersideUa
garadi rilascio deUe concessioni,Con
la legge n.ll2 del2004
illegislatoreha
poimodificato lo stesso sistemadei limiti"antitrust", in tal
modo
autorizzando in via definitiva la prosecuzione deU'attivita dì radiodiffusionecon
lemodalitàegU
impiantiesercitiprima
dellagara del 1999.L'ordinanza di rimessione consideralalegge
n.n2/04 una
mera, ulterioreprotrazione deU'esercìzio delle reti "eccedenti",con
il conseguente effetto di preclusione all'accesso alle frequenze aidannidell'appellante,La
1.112/04 deve
tuttavia essere consideratanella sua integrità,ed
allaluce delnuovo
contesto in cui essa si coUoca, detertninato dall'"op2Ìone digitale"compiuta con
la 1.66/01,
Innanzitutto, la 1.112/04
non
si è affatto limitata a ptotrarre atempo
indefinito la sopravvivenza delle reti ''eccedenti"^ attraverso il ed. "generale assentimento" di cui all'art. 23,comma
1: questa disposizione consente, in effetti, la sola sperimentazione delle trasmissioni digitali da parte dei soggetti già operanti, e la successiva richiesta del definitivo titolo abìlitativo a tali trasmiissioni, alle condizioni previste dalcomma 5
dell'art.
23
(ora autorizzazione generale,ai sensidell'art, 15,comma
1,d.lgs.177/05
e 25,d.lgs. 259/03).
Non
si tratta quindi diuna norma
diconsolidamento
deìresistente, bensì diun
incentivoalla digitalizzazione delle reti, volto,
secondo
l'otticagià evidenziata, a rendere possibilein fattolatransizioneversolanuova
tecnologia.Viceversa,
k
sorte di tutte leconcessiom ed
autorizzazioni analogiche nazionali,comprese ovviamente
quelle rilasciate alla controllata Mediaset società R.TJ.-
Reti Televisive Italiane S.p.A. era disciplinata dall'art. 25, l112/04
(v. anche Tart. 23, d.lgs.177/05), che
non
prevedevaalcunconsolidamentoo
prorogaautomatica.Al
contrario, Tart 25,ha
dettatouna
disciplina che condizionava in sostanza lasopravvivenza dei concessionari nazionali analogici,
compreso
ilgruppo
Medìaset, alla digitalizzazione delle reti,nonché
alla presenza dì alcune condizioni generali a livello di sistematelevisivo,da accertarsi dall'Autorità di settore.Il
comma
3 dell'art.25
(riprendendo la disposizione di cui all'art. 1,comma
3, d.l.352/03, convertito in 1. 43/04),
demandava
a questa lo svolgimento di un'analisi dello stato di diffusione e delle prospettive del digitale terrestre,anche con
riferimento all'effettiva presenza nel sistema digitale diprogrammi
diversida
quelli diffosi in via analogica,imponendo
all'Autorità,in casodi esito negativo, l'adozione diprovvedimenti andconccnttativiaisensidell'art. 3,conuna
7, 1.249/97.02.MAG.2008 09:32 06 97250762 PLACIDI #1504 P,005
L*Autorità
ha
portato a termine l'analisi,dJevando
la susEÌ$tenfia dellecondiziom
petun
rapido sviluppo dell'offerta digitale,con Ma^^om
al Vctrlammtù ed al Governo mllo svìbippùd$lMgìtakUmsiì%
pubblicatain data 27niaggìo2004.Soprattutto,il
comma
ti dell'art.25
subordinavalaproroga delle concessioni sinodio
smich-off-à
due
requisiti,darealizzarsientroil25
luglio2005:-
dcW"èJèm'w
amplìamsnió delle óffirte àhpòmhìli e del pluralismo nel settore tekmsìpoprevisti dalla Cort4 mtitn^onak" (requisitoesogeno
rispetto alle sìngole imprese) e, per quanto riguardaiconcessionarinazionali," dellatrasmissione inj-/>;/yÀv?j/digitale
con
copertura dìalmeno
ii cinquanta percento della popolazione nazionale (requisitoendogeno
legato agli investimenti affrontaùda
ognisìngolo concess^ionario perladigitalizzazione).La completa
diversità dei presupposti di diaselo della "proroga" rispetto a quelli cui era subordinato l'ottenimento dell'originario tìtoloconcessodo
induce a ritenere che lamedesima
"proroga", al di là del suo nomen iuris^ costituiscaun vero
e proprionuovo
titolo abilitativo,interamentefunzionale allatransizioneversoil digitale.
La
tesidell'appellante (pagg.27
ese^.
delricorsoinappello),secondo
cuiladisciplina di cui al d.l.352/02 ed
alla L.112/04
costituirebbeun mero "mascheramento"
della"prorogadelprecedente regime analogicotransitorio"è quindiun'evidenteforzatura.
Nel
frattempo, a seguito di pronuncia di codesto stesso Consiglio di Stato (dee. n.1246/04)
remittenteRETE A ha
conseguito dal Ministeroun
titolo autorìzzatorio,ma
ha
in corsoaltri contenziosi perl'assegnazionedi ulteriori frequenze (perraggiungerelacopertura nazionale dell'80%)
con
le eniittentiRTI
eTBS
(nei ricorsi r.r. n.2862/07
e9257/07)
pure chiamatiall'udienza deló maggio.Di
contenziosi relativi, invece, al tìtolo (ovvero sull^ gara per Tassegnazinne delle concessioni) è ancora inpiedi quellopromosso
daCentro Europa
7,con due
iniziative:Cappello avversolasentenza
TAR
Lazio n. 7147/07,rubricato al n.9258/07
eilgiudizio diottemperanza
alla sentenza del Consiglio di Stato n.3133/01,
rubricato al n. 804/08, entrambifissatiperlatrattazioneall'udienzadel6maggio.Per cui il complessivo contenzioso sulla graduatoria del
1998 non
è a tutt'oggi esaurito.ci.
n termine
finaleper
ilrilascio delle concessiotiì 6 l'inversione logica abase
della
procedura
L'imminenza
della scadenzadel termine entroilqualel'Amministrazione era obbligata a rilasciarele concessioni- termine fissatocon
legge dello Stato al 31 luglio 1999,inuna
situazione in cui
non
esisteva ancoraun quadro
sufScientemente chiaro per le ragioni sopra esposte delle frequenze disponibilied
assegnabili,ha
costretto, per rispettare la tempisticaimposta
dal Legislatore,ad una
sorta di inversione logica alla base delcomplesso procedimento
concessorio. Logica avrebbeimposto
cheprima
dell'attribuzione delle concessioni si fosse potuto procedere
ad una completa
individuazione del complessivo patrimonio di frequenze televisiveda
assegnare in attuazione delPiano
dell'AutoritàGarante.Come
si spiegherà meglio più avanti, però, questosegmento
della procedura è stato invece giocoforza rinviato in forza delle scelte legislative via via susseguitesi,con
la02.MAG.2008 09:33 06 97250762 PLACIDI #1504 P.007
conseguenza
finale che, per le ragioniche
sìvedranno,lo stessoPiano non
èmai
statoattuato.
L'inversione cui si accennava
ha
fatto sìche non
venisse individuato 1oggettodeUa
«concessione" rilasciata
ad Europa
7,ed ha
petaltto inevitabilmente inciso sulla naturadeUa
ptetesa azionabile a seguito del rilascio del titolo a $UQtempo
ottenuto dallaricottente, nel senso di ìmpediìre la confìgoxabiUtà in
capo
allamedesima
diuna
situazione gtuddica di dititto soggettivo, e di determinare l'insorgere dìuna mera
situaidone di interesse legittimo (in questo senso, appunto,
Taf
Lazto, sentt n.9315/2004
e n. 9325/2004).^inversione verificatasi
non
integraun problema
dimera completezza
strutturale delprovvedimento
(carente, in ogni caso, diun elemento
essenziale),ma
sottrae allaprocedura quel^///Vche soloavrebbe giustificatola qualificazione dell'atto
emesso come
di natura effettivamente concessoria.
Easa^Jaf
anì. es rjnd^
^h^ #'attncons
eguito.
M
t^.^rrPnt^ possa ^^^^r^ rirnnosd.if^ affettivamente
Una
naGiraConcessone
, facendo in esso difetto proprioU
contenutoessenziale del titolo concessorio inmatem,
vale a dire l'essenzialeprofilo dell'assegnazìoWeinuso
diuna
precisadotazionefreqnenziale.Le due
sentenzeTar
del2004
(n.9315/2004
e n.9325/2004, entrambe
del14
luglio 2004) nella loro sinteticità,hanno
perfettamente coltoU
nucleo di questa pecuiaate (e, certo, paradossale) simazione. Il titolo attribuitoa Europa
7,per
lasua matican^a
diun concreto contenuto, non aveva
la sostani^a delnormale provvedimento
concessorio.Era un
tìtolopreferenzialedivaloremeramente
preliminare e prodrorolco, tanto che, nelnovero deUe
facoltà ancora nella disponibiHtà dell'Amministrazione,ben
esisteva
anche queUa
dinon
far luogoin seguito, inconcreto,ad
alcuna assegnazione di ftequen2ain favore dell'emittente (qualorale successivevicende dellapianificazione elenorme
sopravvenutenon
lo avessero in concreto consentito,come
di fatto è poi avvenuto).^,?, ^.^ "t^oficeasiQnfe" in
concf^tQ
rilasciata corno eleme nto
diuna
sorta di fattispeciea formaz ione
progressiva.La
concessione avrebbedovuto
indicare, in teoria, lepostaziom
e le caratteristiche tecniche degli impianti pianificaù,nonché
le frequenze difunzionamento
e la configurazione della rete di ciascun concessionario(cfr. in questo senso nota del Ministeroindata 28.6.99, inatti).Per effetto delilnvetsione di cui sì è detto sopra si è imposto, invece, l'avvio di
una sequenza
aformazione
progressiva, risultante dallacombinazione
dell'atto in concreto emesso, "concessorio" solo nelnome,
e diun
successivo atto, in teorìa destinato a integrarlo (se e quando, però, giurìdicamentee materialmente possìbile), didefinizione e assegnazionedeÙe
frequenze (l'attoconcessorio veroe proprio).Per
di più, partericorrente, qualetitolare dellaconcessione,avrebbedovuto
presentare (art.l,co. 1 delDM)
per ogni impiantoun
progetto esecutivo e pagareun canone
diconcessione (art.l,co.2) adecorreredalladatadell'effettivo esercizio dellarete.
n che ovviamente non
è stato inquanto
Etyiopa 7non
avevamai
avuto impianti radiotelevisivi,né
sièpreoccupatadopo
diacquisirli.02.MAG.200S 09:33 06 97250762 PLACIDI #1^04 P.008
A
questiprovvedimenti
avrebbedovuto
fate seguito, quale vincolo aU'azione del concessionario, ai sensi dell'art. 16 del citatoRegolamento, un pirogtamma
diadegumnento
individuale.L'individuaaione delle frequenze di funzìonaniento erapertanto
Felemento
costitutivo essenziale, ai fini del perfezionamento diuna
fattispecieprowedimentale
complessa, edunque
condizionava, sul pianodegU
effetti, l'emersione del diritto rivendicato dalla ricorrente,che Bnché
sprovvistodioggettoera, naturalmente,impossibilitato anascere.L'ìnefacadainterinale deU'atto ed. concessorioin titolarità
deUa
ricorrenteè stataben
colta dal
TAR
LazioneUa
sentenza n.9319/2004,
resand
diversoprocedimento
di impugnativa del decreto del Ministero delleComunicazioni
in data 28.7.99 col quale, contestoalmente al diniego di concessione nazionale per la radiodiffusione televisiva privatasu frequenzeterrestri, si abiUtavalasocietàRTÌ
(perRete4)aproseguirel'attivitàa
radiodiffusione televisiva privata inambito
nazionale a condizione che trasmettesseanche
viacavo o
sulsatellite.Nel
predetto arresto si legge testualmenteche
il titolo rilasciato alla ricorrente, pernii fatto diesseresprovvisto dioggetto "tisu/tm^atotaimntsimffmstsummMJLmìokMQìi'
Al PeraÌBtenaa
delpotere
difiCfe?:tonflìe dellaAmmittifitr^aione
Contrariamente a
quanto
dedotto dalla ricorrente, quindi, aU'atto del rilascio della ''concessione" accordata, era pertanto tutt*altro che esaurito lo spettro dellevalutazioniche
l'Amministrazioneerachiamata adeffettuare insuhkcta materia.In primis occorreva individuare quali emittenti tra le 13 pretendenti avessero effettivamente titolo aU'assegnazione delle frequenze, fissare la durata del
regime
transitorio per le reti eccedenti, e tenere infine
conto
delle pretese avanzatedaEe
emittenti esclusedallagraduatoria, perle quali eranonel frattempo intervenutepronunce
cautelari
come
sopraviste,La
concreta individuazione deicanaU
di ftinzìonamento. lungi dal costituireun adempimento
scontatoed
automatico, necessitava inoltre, sul piano tecnico, diuna
preliminare mtio ftnium
ngnndomm,
attraversoun
intervento dicoordinamento con
gliimpianti esterijoccorreva peraltro ridurre al
minimo
ìndispensabUe ilcambiamento
deicanaU
di ftinzionamentodegU
impianti esistenti, ivicompresi
quelli della Rai(c&
in questo senso notadell'AutoritàGarante perleComunicazioni
dellugHo 1999,in atti).
Era
inoltre esseiizialeuna
complessivaed
unitaria pianificazione delle ftequenae,comprensiva
cioè &ia dell'ambitolocale chediquello nazionale (conirispettivi impianti), poiché,com'è
noto, le emittenti locali e quelle nazionali attingono almedesimo
patrimonio Sequenziale. B, tra Taltro, la legge, fissando preliminarmenteuna
riserva diun
terzo delle fìrequenzecomplessivamente
esìstenti xxx favore delle enruttentì locali^ulteriormentedelimitava inmeritoladiscrezionalità dellaAmministrazione.
L'assegnazione effettiva delle frequenze
poteva
pertanto essere operata solodopo
l'adozione di
un
attoo
più di pianificazioneda
parte dell'Amministrazione che coinvolgessero contestualmentelefrequenze localie quellenazionali-Tutto dò presupponeva,
peraltro,anche che
lo Stato avesseuna
precisa ecompleta
cognizione dello stato di fatto delle dotazioni frequenzialile qualinon
erano,infatti,mai
02.MAG.2008 09:34 06 97250762 PLACIDI #1504 P.009
State «censite»,
né form^eme
assegnate; es.e etano oggetto dì situazioni n^eramente nn<;sessode disodimentù
di fattoda
pattedelle emittenu.'Tlr^uÌu^
del2000„petò.in dipendenza delle«ù .Ja^o.
ncevuted^
Lerisktote in materia di pianificazione deiremittenea locale,
Automa ha
potutoSrun
plTno di asfegnazione delle frequentenadonaleWe (pmno che
confetmava k
ptecedenteptevisionedi n. 11 emittentinaztonah)in pToposito!va
ncoJto
che ^.U. le retitelevisive pnvate italiane na.ionaho
locaUeccelne
fatta per le teHRAI, nascono da
atti dioccupatone
d. frequente,compmu
anteriormente allal
223/90
e discipHnatidaUaregolacivthsticadel pteuso,La
leggen 223/90
dispose il"censimento"
deUe trasmissiom che,ad
oggi, costituisce labasea
identificazionedelle firequen^edi ttastnissionedeUe
varieteti._
^originaria occupazione di fatto, si ripete
comune
a tuttal'emltten.apnvata
italiana (comptesa l'appellante e le emittenti locaUche componevano
11 citcuitoda
ques aguidato), è stata
otmai
superatada numerosi ptowedimenn
normativi, ncotdatidalk
ttessa ordinanza, che
hanno
legittimato l'effettuazione di trasmtssiom sufreqmn^e
censitein attuazionedella leggen.223/90, così escludendoche
possa config^atsialcuna residua situazionedi"occupazione di fatto»a
frequenzeda
pattedìchiunque.^1 Natuta d
flì'^ tt'^ nntic<^<=finrin esue ronsemìgnze.
^
j^ ... A.^ p..c,^p^ rh. precedono, si tende subito evidente che _di diruto soggettivo" e di *^concesÈÌone» in
senso
tecnico,a proposito
del titoloa suo tempo
rilasciato alladcorrente,non
è qw. consentitoparlare.La
tealenatura e consistenza deltitolo ottenuto dalla ricorrente eraqueUa
di unmo
di»..^//.>v^^%^^.^;. ^^^A-^r/fe-àiuna .raduniomàisomtti(
h W^y'hhm m^
tìtolo, inseguito, nmiappmapmihih
^salvop^ròVintmmto
diultmon itmmnti
kgsiafipi,àAm^AJiMlMmmm.
veraepropria,ffm.hi-o^i&siu
ak asseinamm
àrìk frùmsn^^.Peralti^o
k
Corte Costìtiisionaìe in più occasioniha
cWarito che 'Umpn>w^àtnmtto di assegnatone delk bande diJnqimi^a ... /?;qmnto immem
un quid novi nella sftm giuHàicadd
privato, Ì3ct indubbio
mrattm
costitutivo », eha
quindi ritenuto necessario «un
pi-owdimmtòahilitativo,
00
nel settore in esame intplimun
ambito dì àism^onaliià non solo tecnica,ma
anche amministrativa " (c£t. Cotte Cost, 15novembre 1988
n. 1030, e CorteCost
,2 marzo 1990 m
102).Ebbene,
nella fattispecie concretacon
il rikscìo del titolo alla ricottente l'AmmJnisrraKÌonenon
aveva q ff^ttoconsumato
,come
si accennava, la propriadìsctezionaM
(népuò
sostenersi,come
fak
ricorrente,che
la discte^onalità dell'Amministrazione sitraducain arbìtrio: semplicemente,k
sindacabilità degliatti dellaAmminisurazìone
sìconfiguracon
modalitàdiverse rispetto aquellechesono
proprie dei casi dilesione didiritti so^ettivi).A conferma
delie affermazioni cheptecedono
sìrichiama proprio lasentenzadelTAR
Lazio
n.9325
del 14 luglio 2004, già menzionata, la quale, nell'annuUare laderetminazìone minìstetkle n.4l521 in data
22 dicembre
1999, riconoscenondimeno
ilpersistente
ambito
potestativo entroilquale l'Amn:iinistmzÌonejnedesima poteva, allora,ancora legittimamenteoperare.
02.I.1AG.2008 09:34 06 97250762 PLACIDI #1504 P.OIO
Al
cospetto del titolorilasciatole, quindi,h
ricorrente aveva pertanto soloun
interasseIcgittiiiiopiretensivo, e
non
cettoun
diritto, albene ddla
vita cui aspirava (assegnazione delle &equen^e).Ma
analogo interessevantavano
pure altri .oggetu per effetto dx previsionidi legge ediptonundamenti giudimU
nellemote
soprawenuti.P.
I^
ragioni d°'* ^ «n?ì"^^tf^ i;i,n\\a'iione^d^LVmiQ.
e.l:
Ragioni
fattuali ,Il
Piano
N.F.non
fumai
attuatopexeffetto dialmeno
tre fattoriconcomitanti:L
la necessaria contestuaHtà della pianificazione deU'attribuzìone delle frequente a emittenti locaU e a emittenti na^ìonaU; a dispetto, infatti,deUa
già illustratainscindibilità trauso
nazionale elocaledeUe
frequenze, tiìentteil termine dilegge per^
f
^^"<^«^^
concessioni per le emittenti
na^onaU
fu fissato (dal decreto legge n.15
del199A
convertito in legge
29 mar^o 1999
n. 78) al31 luglio 1999, il termine perilrilanciode
leconcessioni in
ambito
localeh
più volte offerito, e definitivamente assato solo al 15 mats^o2001
(cfr. art. 1 del decreto legge 18.11.99 n.433
convertitocon modiEca^om
daUa legge 14.1.2000 n. 5 e art. 1 del di 23.1.2001 n. 5 convertito in legge 20.3.2001 n.
66). In
dipendenza
di tanto,il piano dì assegnazione delle frequenze televisive del199S
veniva quindi inevitabilmente più volte modificato (reCte:integrato) neglianm
a seguire, perlanecessitàdirecepirele previsionirelative all'emittenza locale.^
raccoglimentoda
patte delTAH, dopo
la proceduta concorsuale del lugUo 1999,deUe
richieste di sospensiva dei decreti di diniego emanati nei confronti diben
tre emittenri (Rete Mia, ReteA,
R.ete Capri), che inibìla Hberazione delle frequenze in loto possesso- taleaccoglimentoinibìlaliberazionedelle ftequenzeinloto possesso.3. la carenza, a
monte,
diuna
cognizione esaustiva dello statodeUe
ftequem^e esistentiedisponibili e del lorostato difatto edidiritto,
anche
in telazioneallamagmatidtà
dellaconditone
giuridica efattualepropria dell'emittenzalocale.e.2: Ragiotri
normative
Con
riguardo agli ostacoU diorane
normativo, si ricorda cheilPiano di assegnazione delle frequenzeprevedeva complessivamente
a livello nazionale 8 emittenti private e 3 emittenti pubbliche.La
disciplinapositivaha
invececonsentito la prosecuzione dell'attivitàdi trasmissioneanche da
patte di reti che, a rigote,non
avrebbeto avuto titolo a farlo (eche
infatti,benché
in teoria utilmente classificate in gtaduatoriai furonoconsapevolmente
escluse dalnovero
delle beneficiarie del titolo ed. concessorio), senon
in forza diuna
apposita disciplina transitoria (contenutanell'art 3commi
6 e 7dellalegge 249/1997).All'atto delladefinizionedellaprocedutaconcorsuale, pertanto,a frontedi
un
Piano diassegnazionedelle frequenze che
contemplava
8 emittentiprivate,ilcombinato
dispostodella disciplina transitoria
summenzionata
e deliepronunce
giutlsdizìonaliemesse
in sede cautelare autorizzava 13 operatori nazionaliad
esercitate,rendendo conseguentemente
ilPiano
inattuabile.La
normativa successiva, neidue
anni seguenti la gara,ha
poi disposto il passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale (a partire dal 31,12.2006),con
il conseguentenuovo impegno,
per l'Autorità, di predisporre diun
piano nazionale àì assegnazione10
U2.lAAG.ZUIJti Uy::ib Ub y/i^bUVb^d yLACiUi #1Ì3U4 P.Ull
deUe &equcn.e
tdevi«vc in tccmca digitale .ntroil te«niae del 31.12.2002 (piano reeolannente approvatonel
novembre
2002).. , .,, . j
^„
,Srove no^L hanno
inoltre dettato la previsione accessoria ddrautott..az.one a tu«^ le reti esercenti legittit^amente. ancotché prive di concessione, aOa prosecuzione^uicSo deUe
trasnSsioni fino alpassaggio al .internadigit^e(arti decretoleggen.5 del 23.1,2001. convertitoinlegge 20.3.2001,n. 66).
^^ì^^nn Ed
è importantesubito rimarcareche taleprevisioneha consenuto
aben
151 emittenulocali che pure
non
si erano utilmente collocate nella pertinente graduatoria, di conti;uare a trasmettere,inprevisione della futuraintroduzione dei digitale terreSttema
in fiatante contrasto
con
lapiamSca^ione
adottata dall'Autorità,con
laconseguenza
d^segnane
ildefinitivoaccantonamento
(ed è pertaleragione che lo .tesso le^^latore del2001
avvedendosideUa
sopravvenuta impossibìHtà ài reperiremorse
frequen^iah attraverso gli strumenti delia pianificazione così vanifìcati,ha
puntato,come
si vedrà,SuUo
strumentodel^ra^ìfi^dellefrequenze).Va
segnalato, altresì,come
sullasceltale^slativa delpassag^o
del sistematelevisivo al dìmtalenon
è ipotizzabile-
né, peraltro, è Statomai
allegato-
alcun conttastocon
lano^ativa
comunitaria, atteso che tale scelta attuauna
determinazione pohtica, rientrante nelle prerogative di ciascuno Stato,^
progressivoabbandono
del sistema generale di trasmissione televisiva su frequenze analogiche terrestri C contestualepassaggioallatecnicadigitale. ^ ^
il
quadro normativo non
è poi sostanzialmentemutato
(ma, anzi, ImattuabiHta del piano è divenuta deEnitiva) per effetto del decreto legge352/2003,
convertito inle^e
24.2.2004 n.43, che oneraval'AutoritàGarante a
riesaminare lo stato della complessiva offerta deiprogrammi
televisivi digitaU, e prorogava laconditone
transitoriadeUe
reti eccedenti epure
della retepubbHca
che continuava ad avvalersideUe
risorse pubblicitarie.Infine, pereffetto dell'entrata invigore
deUa
leggen. 112/2004,finterò sistemaè stato modificato, soprattuttocon
riguardoai criteri àideterminazionedeiUmiù
"antitrust''perle società concessionarie,
con
laconferma
del passaggio al sistema di ttasmissione digitale (originariamente fissato ai 2006.ma
poi prorogato, per effetto didue
decreti legge successivi -decreto legge 30.12.2005 n.273
convertito ìn legge n. 51 del23
febbraio2006
e poi decreto legge 1,10.2007 n. 159 convertito dalla legge26,11.2007 n.a22-, rispettivamente,al
2008
eal2012).In forza delle
nuove
regole introdotte dalla legge n.ll2anche
la condizione delle exreti eccedenti è venuta a mutate, pet essere stato superato il precedente sistema
"antitrust"nel cui
ambito
eranostatedefinitecome
talif,
OualificaatQne
dell^posizione
giuridica della ricorrenteA
fronte della discrezionalità dell'Amministrazione, la ricorrente,come
esattamente riconosciuto dalla sentenza del giudice diprimo
grado, vantava pertantouna
posizione giuridica di semplice interesse legittimo ditipo pretensivo.Vantava
cioè la pretesa ache
l'Amministrazionebene
operasse nell'esercizio delle propriecompetenze
istituzionali,procedendo
oltrenell'iterconcessoriocon
l'assegnazionedelle frequenzeper^operare.02.MAG.2008 09:35 06 97250762 PLACIDI #1504 P.012
Si trattavaquindi di
m
interesse ditipo stmmentale, laddove invecel'utìliii analenon
età affattoassiemata.
La
posi^done ginridica soggettiva del ricorrente era inqualchemodo
accostabile,con
x dovuti distinguo, all'interesse precontrattuale del conttaente a che la controparte tengacompommentì conformi
abuona
fede nella faseprodromica
allaconcisione
delcontratto. , ,,
Sia peraltro sin d'ora consentito osservare che,
come
è noto, ilprivato, titolare di iin interessepretensivo,può
vantarei*ntitoloalàsardmento
deldanno non
giàper Umero
fatto die
gU
sia statoopposto un
illegittimo diniego (eventoche
nel caso di specie, peraltro,non
si èneppure
veriHcato),ma
solo ove, sussistendogH
altn reqmsttidell'illecito (colpa, nesso di causaUtà ecc.), egU fornisca la dimostrazione che la
propm
aspirazioneal
provvedimento
era destinataad nn
esito favorevole.Vale invero il pnncipio
che
la protezione risarcìtoria deU'interesse pretensivopuò
essere accordata soltanto in presenta di
un
giudizio prognostico suUa spettanza definitivadelbene
collegato ataleinteresse (sulpunto
cfr.C
Stato, sez. IV,26-04-2006, sentn. 22S8).pure
leSeisioniUnitedellaCorte diCassatone
(sent. n. 500/1999),nei casi di richiesta dì risarcimento dei danni derivantida
lesione di interessi legittimi,hanno
ribadito la necessitàdellapreviavalutatone
delkspettanza delbene deUa
vitaconnesso
alllnteresse pretensivo inciso dall'anione amministrativa giudicata illegittima, evidenziandocome
rammissibilità e lapraticabilità disiffattaverificasiano
concretamente
condizionate dalla natura, vincolatao meno
(e, quindi, surrogabileo meno)
dell'azione amministrativa ritenuta illegittima (inquesto senso cfr.anche C
St^to, sez.V,
14-OX-2003, xm.87
e 88;T.a.r.Lazio,sez. ì, 02-07-2003, n. 5822),
Questiprincipi
sono
statiribaditianche da
ultimo dalla stessaSuprema
Corte, che, nel riconoscereche
il diritto del privato al risarcimento deldanno
prodotto dall'illegittimo esercizio dellafunzione pubblica prescinde dallaqualificazione formaledeliaposizione di cui è titolare il soggetto danneggiato - in termini di diritto soggettivoo
di interesse legitdmo (dato che la mtela risarcìtoria è fatta dipendereed
è garantita in fianzìone dell'ingiustìzia deldanno
conseguente alla lesione di interessi giuridicamente riconosciuti)-,ha
tuttavia evidenziatocoma
latecnica diaccertamento dellalesionevaria a seconda. dgìlgn^tur^ del^'intereRse legittimo.Se
Hnteresse è oppositivo, occorre accettare che l'illegittima attività deli*amministrazione abbia leso l'interesse allaconservazione di
un bene o
diuna
situazione di vantaggio; se l'interesse è pretensivo.concretandosi la sua lesione nel diniego
o
nella ritardata assunzione diun provvedimento
amministrativo, occorrevalutare,amezzo
diun
giudizio prognostico,da
condurre in base alla normativa vigente, la fondatezzao meno
della richiesta di parte,onde
stabilire seh medesima
fosse ùtolare diiwa meta
aspettativa,come
talenon
mtelabile,
o
diuna
situazione che,secondo un
criterio dinormalità, era destinataad un
esito favorevole (Casa., sez.I, 08-02-2007,n. 2771).
Orbene, un
accertamentogiurisdizionalesutaliessenziali aspetti nelcasodìspecienon
solo
non
sì èmai
verificato,ma
dalla ricorrentenon
èmai
statonemmeno
richiesto:12
02.MAG.200B 09:36 06 9-7250762 PLACIDI #1504 P.013
.eché
1.prete. a™ri.
nei«««ini
ined in«odo«. n.n
si presentain ,ue.tasede
scmtinabile, ,
. f^-i,ni-Avnle all'avveirsatia alla luce delia
meioni
di otdinenormativo
leqnaU
di tatto congcirt^
Sun^ndo
inveeeilp.s.ggio
dall.-"^7^!^^ ^J 7;^;^ t ,u.nto
coperte2. le Reti c.d. eccedente
^''"^^^^'^^
^Tm^ ma
ancl^e ..cce.«.atnente.da
espresseautori^ztóoninorttaftve,non
solo fSno aMUU->,per
efeto
deimutamenti
introdotudallalegge3mag^o 2004 n4
12'
3.,e.spensi, concede a.
^f^^^:^^:^^^-^'^^ f.
5 Llo^a schemauca
alcunecLidera.ìoni
s.l ..ente del presente g.ud..o,che
vemnno
nelptosieguomegUo
sviluppate,vde
adke:^f,^,,,UiUtà
rome
1, la "concessione",
fanne
leptecedenù
obieW
suUa sua^^f^^'f'^;^^
atto perfetto, stante la
mancata
definitone ed attnbu.ionc delbene
chedoveva
coautLe l4p.e.dndibile
oggetto,aveva
in ogni casouna
durata d. 6anm;
J
ntolo
scadeva quindi al
29
lugHo del 2005;ne consegue
che alcuna pretesa e azionabile pera
Jeriodo successivo aqueUa
data,non avendo
ilricorrentemai
ottenuto^
muovo ne d prolungamento
delpropriotitoloaisensidell'art25 deUa
legge 3mag^o 2004
n. 112,^
2
Tcorte
Costimzionale.con
sentenza n.466 del 2002,ha
giàsanato
a confornìità dellanormazione
interna ai princìpi costimzionaU. e quindi segnatamente la legittimità delpermanere deUa
disciplina transitoriache
autorizzava l'e^ercj^io di fattodeUe
frequenzeda
partedeUe
Retinon
concessionarie, fino al 31.12.2003;quanto
allenorme
successive, è fin troppo evidente che solo la stessaConsulta potrebbe,m
ipotesi,giudicatedellaloro costìW2àonalità;
3
Y AW^m^e.
comi^nitfiiifì richiamatedaUa
Cortedi Giustiziacon
la sentenza del 31 gennaio 200S, risdanno almar^oN^ntrembre
20Q2> e il termine concesso agH Statimembri
per conformarsiad
esse è scaduto solo il25
lugUo 2003:né sembra
dubitabile chele stessenon possano
essere appUcate a ritrosoalperiodopregresso;4.
fermo
restandoche
ilperiodo oggetto di contestazionedeve dunque
intendersicircoscritto iu base ai rilievi che precedono, la condotta
derAmministrazione non
ècensurabile
né
sottoilprofilo oggettivo,non
ricorrendogH
estremi deUacondotm
contrajus\non
jure eneppure un danno
tecnicamente quaUficabUecome
"ingiusto",né
sottoilprofilo soggettivo,