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OGGETTO: Pratica num. 263/VV/2020 - Quesito in ordine al differimento dei termini per il deposito dei progetti organizzativi degli uffici requirenti per il triennio 2020-2022.

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OGGETTO: Pratica num. 263/VV/2020 - Quesito in ordine al differimento dei termini per il deposito dei progetti organizzativi degli uffici requirenti per il triennio 2020-2022.

(delibera 28 maggio 2020)

Il Consiglio

letta la nota in data 23.4.2020 con la quale il dott. XXX, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di XXX, ha formulato un quesito in materia di “differimento dei termini per il deposito dei progetti organizzativi di organizzazione degli uffici requirenti per il triennio 2020-2022".

Il Procuratore della Repubblica di XXX, nominato con delibera di plenum del 4 marzo 2020 ed insediatosi nel nuovo ufficio il giorno successivo, ha chiesto, precisamente, di sapere, se la predisposizione del nuovo progetto organizzativo debba avvenire nel termine di 6 mesi dalla presa di possesso del nuovo ufficio, come previsto dall'art.7, comma 1, della circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura o se invece possa avvenire nei più ampi termini previsti dalla delibera consiliare del 26 marzo 2020 che ha fissato, al 31 ottobre 2020, il termine per la convocazione delle riunioni con i magistrati dell'ufficio e, al 31 dicembre 2020, il termine per il deposito del nuovo progetto organizzativo per il triennio 2020-2022.

Preliminarmente, va ricordato che l'art.7 comma 1, primo periodo, della circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura, approvata con delibera di plenum del 16 novembre 2017 e successivamente modificata con delibera del 18 giugno 2018, prevede che "in attuazione dell'art.1, comma 6 del d.lgs. 106/2006, il Procuratore della Repubblica, salvo che non ritenga di confermare con provvedimento motivato il progetto organizzativo previgente, redige, con cadenza corrispondente al triennio di vigenza delle tabelle degli uffici giudicanti, un progetto organizzativo nel quale indica i criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari ai magistrati che lo compongono".

Il triennio di vigenza delle tabelle degli uffici giudicanti (2017-2019) è scaduto in data 31 dicembre 2019 e, pertanto, tutti i Procuratori della Repubblica dovrebbero predisporre i nuovi progetti organizzativi (ovvero confermare quello previgente), entro i termini fissati per la predisposizione delle tabelle degli uffici giudicanti per il triennio 2020-2022: tali termini, dopo un primo differimento disposto con delibera di plenum del 4 dicembre 2019, sono stati ulteriormente differiti, come anche detto nel quesito, al 30 ottobre 2020, per lo svolgimento delle riunioni con i magistrati dell'ufficio e, al 31 dicembre 2020, per il deposito del progetto tabellare; entro gli stessi termini, pertanto, i dirigenti degli uffici di Procura dovrebbero predisporre i progetti organizzativi degli uffici di Procura.

L'art.7, comma 1, secondo periodo, della citata circolare sugli uffici di Procura prevede, tuttavia, che "il progetto va redatto entro sei mesi anche dal magistrato che assuma le funzioni di Procuratore della Repubblica nel corso del triennio di validità di quello precedente, dando atto delle soluzioni organizzative presentate al momento della domanda per la nomina". Il predetto comma 1 si chiude poi prevedendo che "in quest'ultimo caso, il progetto andrà nuovamente redatto al compimento del triennio di vigenza delle tabelle degli uffici giudicanti".

Il quesito formulato dal Procuratore della Repubblica di XXX appare rilevante in quanto il suo insediamento, come capo dell'ufficio, è avvenuto dopo la scadenza del termine di validità del precedente progetto organizzativo, ma in pendenza dei termini per la predisposizione del nuovo progetto: potrebbe, pertanto, sorgere il dubbio se, nel caso di specie, debbano essere osservati i termini di cui alla delibera di plenum del 26 marzo 2020 o quelli di cui all'art.7, comma 1 della circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura.

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Ritiene al riguardo il Consiglio che debbano comunque essere osservati i termini di cui alla delibera di plenum del 26 marzo 2020.

Va considerato, infatti, che con la delibera del 4 dicembre 2019 venne disposta la prima proroga dei termini per consentire ai dirigenti degli uffici giudiziari di predisporre i nuovi atti organizzativi all'esito dell'approvazione delle nuove piante organiche che, com'è noto, con l'art.1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono state incrementate di 600 unità; è evidente, infatti, che sarebbe stato del tutto irragionevole predisporre i nuovi atti di organizzazione prima della rideterminazione delle piante organiche dei singoli uffici giudiziari. La prima proroga aveva, pertanto, previsto il differimento, al 30 giugno 2020, del termine per lo svolgimento delle riunioni con i magistrati dell'ufficio e, al 30 ottobre 2020, del termine per il deposito dei nuovi atti organizzativi. In questa sede appare sufficiente ricordare che, mentre la revisione dell'organico della Corte di Cassazione si è già conclusa, il procedimento per la rideterminazione dell'organico degli uffici di merito è ancora pendente, anche se ormai prossimo alla definizione.

Con la delibera del 26 marzo 2020, come detto, i suddetti termini sono stati invece ulteriormente prorogati, rispettivamente, al 30 ottobre 2020 e al 31 dicembre 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica che, com'è ormai noto, non ha consentito l'ordinario svolgimento dell'attività giudiziaria e, conseguentemente, ha anche ostacolato la complessa attività istruttoria che ciascun dirigente avrebbe dovuto portare avanti per arrivare alla predisposizione del nuovo documento organizzativo.

In questo quadro appare evidente come la risposta al quesito formulato dal Procuratore della Repubblica di XXX non possa che essere nel senso di riconoscere a tutti i dirigenti degli uffici requirenti, nominati dopo il 31 dicembre 2019, i maggiori termini di predisposizione dei progetti organizzativi previsti dalla delibera del 26 marzo 2020 e cioè del 30 ottobre 2020, per effettuare le riunioni con i magistrati dell'ufficio e del 31 dicembre 2020, per il deposito del nuovo progetto organizzativo.

Non soltanto, infatti, le ricordate ragioni sottese ai provvedimenti di proroga dei termini inizialmente fissati appaiono ancora pienamente rilevanti ma, come detto sopra, la proroga dei termini ha sostanzialmente determinato che il Procuratore della Repubblica di XXX, così come tutti i dirigenti nominati successivamente al 31.12.2019, si trovino ora non già nella situazione di cui all'art.7, comma 1 della citata circolare sulle Procure, ma, più semplicemente, in quella del dirigente dell'ufficio che deve predisporre il nuovo progetto organizzativo: pertanto, a tutti i dirigenti nominati dopo il 31 dicembre 2019 risulteranno applicabili, finché più favorevoli, i nuovi termini di cui alla citata delibera del 26 marzo 2020 e non quelli dell'art.7 comma 1 della circolare sulle Procure.

Tanto premesso,

delibera di rispondere al quesito nei seguenti termini:

i termini per la predisposizione dei progetti organizzativi degli uffici requirenti, prorogati al 30 ottobre 2020 e al 31 dicembre 2020, rispettivamente per lo svolgimento delle riunioni con i magistrati dell'ufficio e per il deposito dei nuovi progetti organizzativi, si applicano anche ai dirigenti degli uffici giudiziari nominati successivamente al 31 dicembre 2019, sempreché più favorevoli rispetto al termine di sei mesi, di cui all'art.7 comma 1 della circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura”.

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