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TRIBUNALE DI TORINO. Sezione I Civile. R.G. n /2017. Giudice dott.ssa Silvia Orlando. Udienza del 15 dicembre 2017 COMPARSA DIFENSIVA

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TRIBUNALE DI TORINO Sezione I Civile

R.G. n. 26144/2017 Giudice dott.ssa Silvia Orlando

Udienza del 15 dicembre 2017 COMPARSA DIFENSIVA

Per l’ASI – AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO, Ente non commerciale senza scopo di lucro (P.I. 04905310019), con sede in Torino, Strada Val San Martino Superiore 27, in persona del Presidente avv. Roberto Loi, rappresentato e difeso, con poteri disgiunti, dagli avv.ti Mario Napoli (NPLMRA53L04Z600Z) e Alberto Valfrè (VLFLRT71M28L219L) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, Corso Marconi n. 10, giusta delega rilasciata su documento informatico separato ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c., i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento al seguente numero di fax 011/2277733 e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

[email protected]

[email protected]

- convenuto - contro

i signori Arcangelo Conserva, Pietro Piacquadio, Alfredo Liberati, Giuseppe Di Mauro, Vittorio Veccia, Luigi Giangregorio, Gerardo Gustato, Luigi Iuozzo, Antonino Auccello, Renzo Angelo Cardini, Fabio Di Pasquale, Antonio Michele Palombo, Francesca Grimaldi, rappresentati e difesi dall’avv. Angelo Raffaele Pelillo del foro di Teramo ed elettivamente domiciliati in Torino, via

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Argonne n. 1, presso lo studio dell’avv. Paolo Virano

- attori -

** *** **

Con atto di citazione con istanza ex art. 23 c.c. del 9 novembre 2017 gli attori hanno evocato in giudizio dinanzi a codesto On.le Tribunale di Torino l’ASI – Automotoclub Storico Italiano, chiedendo l’accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:

“accogliere la domanda e, previa declaratoria di illegittimità intrinseca e derivata, annullare le deliberazioni impugnate, assunte dalla Assemblea dell’A.S.I.

del 7 ottobre 2017, relativamente ai punti 4 e 5 dell’Ordine del Giorno (quest’ultimo limitatamente alla indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Federale), nonché, si opus sit, lo stesso Ordine del Giorno, relativamente agli stessi punti” e, sotto il profilo cautelare: “disporre con Decreto la sospensione immediata di tutti gli atti impugnati e precisamente: le deliberazioni impugnate, assunte dalla Assemblea dell’A.S.I. del 7 ottobre 2017, relativamente ai punti 4 e 5 dell’Ordine del Giorno (quest’ultimo limitatamente alla indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Federale), nonché, si opus sit, lo stesso Ordine del Giorno, relativamente agli stessi punti”.

Fissata udienza al 20 dicembre a seguito della suddetta istanza, a seguito di ulteriore istanza di anticipazione di udienza del 4 dicembre 2017, è stata fissata la comparizione delle parti all’udienza del 15 dicembre 2017.

A fondamento delle proprie domande gli attori, componenti una parte degli amministratori revocati dall’assemblea dell’Ente del 7 ottobre 2017 nonché rappresentanti di alcuni Club federati dell’Ente, lamentano la presunta illegittimità delle deliberazioni assembleari assunte appunto il 7 ottobre 2017 (in particolare, di

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quelle relative alla revoca di 11 su 12 dei Consiglieri Federali e alla fissazione di nuova Assemblea dei Delegati al 13 gennaio 2018 per la nomina dei nuovi Consiglieri) nonché dell’Ordine del Giorno sottoposto alla medesima assemblea del 7 ottobre 2017 (in particolare, dei punti n. 4 e 5).

** *** **

Con il presente atto, l’ASI – Automotoclub Storico Italiano, ut supra rappresentato e difeso, riservandosi ogni ulteriore difesa e costituzione nella espletanda fase di merito, si costituisce nella presente fase di giudizio per resistere all’istanza cautelare avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per i seguenti

MOTIVI I

Sulla potestà rappresentativa dell’A.S.I. (nel presente giudizio)

Preliminarmente è opportuno dare atto che, all’interno dell’A.S.I., è sorto un disaccordo in ordine alla legale rappresentanza dell’Ente all’esito delle deliberazioni assembleari assunte in data 7 ottobre 2017.

Secondo lo Statuto dell’Ente (doc. n. 1, art. 15), “il Presidente dell’Ente Federale, eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice, ne ha la legale rappresentanza; dura in carica quattro anni dalla sua elezione e comunque fino all’elezione del suo successore”.

Ciò premesso, si è posto il tema relativo a chi spetti tale legale rappresentanza, così come il potere gestorio di ordinaria amministrazione dell’Ente nelle more della nomina del suo successore, nell’ipotesi in cui (come nel caso di specie) il Presidente venga revocato (nel diverso caso, quello della naturale scadenza, il problema ovviamente non si pone perché lo statuto lo disciplina).

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Sul punto sembrerebbe di aiuto una qualificata giurisprudenza, secondo la quale tale rappresentanza permane sino alla sostituzione con altro amministratore, e ciò anche nel caso di revoca (cfr. Cass. civ., sez. I, 3 gennaio 2013, n. 28, e precedenti giurisprudenziali ivi richiamati).

Ma non basta. L’Ente si è altresì premurato di formulare il quesito a due illustri professionisti di due categorie professionali diverse, competenti in materia:

all’esito, sia l’avv. Giuseppe Lombardi di Milano dello Studio Lombardi Segni e Associati sia il notaio Andrea Ganelli di Torino, nei rispettivi pareri resi in data 16 ottobre 2017 (doc. n. 2-3), con ampie e motivate argomentazioni (basate sostanzialmente sul richiamo allo Statuto dell’Ente e, in particolare, al suddetto art.

14 nonché all’art. 12, che, rispettivamente per Presidente e Consiglieri, prevedono una prorogatio per l’ordinaria amministrazione fino all’elezione delle nuove cariche) hanno confermato i poteri in capo al Presidente (revocato e non ancora sostituito).

Invece, a supporto della carenza di poteri gestori (e quindi rappresentativi), parte avversa invoca una lettera prefettizia prodotta in atti. In tale lettera, tuttavia, la Prefettura si limita a esprimere una propria personale opinione, con termini peraltro molto dubitativi e con abbondante uso del tempo verbale “condizionale”, premettendo peraltro la propria totale incompetenza in ordine a un paventato commissariamento dell’Ente.

In conclusione, su tale preliminare punto, l’avvocato Roberto Loi precisa di non aver alcun interesse personale nel farsi carico del presente giudizio e che la presente costituzione risponde soltanto all’esigenza di non venir meno (sebbene revocato) ad un dovere nei confronti dell’ASI, per tanti anni rappresentata ed alla quale è particolarmente legato. Questo è lo spirito che ha portato l’avv.to Loi a non

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abbandonare l’Ente nell’ordinaria amministrazione anche successivamente all’assemblea di cui si discute, ed è lo stesso spirito che lo porta oggi a dichiararsi pronto naturalmente a farsi da parte laddove il Giudice adito ravvisasse l’insussistenza del suo potere rappresentativo.

II

Sull’infondatezza delle pretese avversarie - premessa

Nella presente fase giudiziale si controverte esclusivamente sulla sussistenza o meno dei presupposti di urgenza per disporre “la sospensione immediata di tutti gli atti impugnati e precisamente: le deliberazioni impugnate, assunte dalla Assemblea dell’A.S.I. del 7 ottobre 2017, relativamente ai punti 4 e 5 dell’Ordine del Giorno (quest’ultimo limitatamente alla indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Federale), nonché, si opus sit, lo stesso Ordine del Giorno, relativamente agli stessi punti”. L’esponente, riservandosi ogni eventuale più ampia e approfondita difesa nel successivo atto di costituzione (a cura di chi sarà indicato dal nuovo Presidente), in questa sede osserva quanto segue.

Si rende necessaria, innanzitutto, una ricostruzione oggettiva dei fatti di causa, che, secondo chi scrive, controparte ha volutamente in parte sovvertito e in parte sottaciuto a proprio piacimento.

Come il Magistrato avrà facilmente intuito, e senza nascondersi dietro un dito, in seno al Consiglio Federale dell’A.S.I. la minoranza (rappresentata dai Consiglieri attori) da tempo ha tentato un certo qual “assalto alla diligenza”, di cui la mozione di sfiducia consigliare nei confronti del Presidente è stato il penultimo tassello e la presente iniziativa giudiziale l’ultimo.

Peccato che, come molte volte accade, anche la controparte sia caduta, con risultati di votazione impressionanti, inequivocabili e significativi, sotto il fuoco

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amico del voto dell’Assemblea dei Delegati (che, a norma dello Statuto – art. 9 –

“è sovrana”) e abbia quindi subito anch’essa (usiamo termini generali in quanto i soggetti attori che non rivestono formalmente la qualifica di consiglieri in realtà rappresentano esclusivamente la base elettorale dei medesimi) la revoca dei propri incarichi.

Il Presidente Roberto Loi, preso atto della sfiducia dell’Assemblea (seppur in termini numerici molto risicati, cosa che ha ulteriormente infastidito la minoranza), come può leggersi in chiusura del verbale assembleare (doc. n. 4), ha ringraziato e ha umilmente accettato la decisione assunta: la stessa decisione, invece, le controparti non si rassegnano a prendere, avanzando strumentalmente motivazioni giuridiche del tutto insussistenti.

Vediamo il perché.

III Nel merito

A) Controparte contesta, in primo luogo, l’inserimento dei punti n. 4 e 5 all’ordine del giorno dell’assemblea convocata dal Presidente: si è trattato, come è agevole constatare, di un atto dovuto che, ove non fosse stato posto in essere, avrebbe generato un danno all’Associazione ed una responsabilità del legale rappresentante.

La controparte, peraltro, si risponde da sola alle proprie critiche citando l’articolo 9 dello Statuto, che prevede appunto che vadano inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti da almeno il 10% dei soci: il Presidente Loi, quindi, non per scelta propria, ma necessitato, ricevuta richiesta in siffatta (maggior) misura, ha posto all’ordine del giorno gli argomenti indicati dai richiedenti. Non si vede dunque quale vizio possa esserci sul punto: l’omissione,

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viceversa, oggi sostenuta dai ricorrenti sarebbe stata contraria alla legge ed allo statuto.

Controparte però mette anche in dubbio che sussistano tali richieste dei soci o che comunque le stesse siano state validamente espresse ed inviate, invocando l’art. 10 dello Statuto che prescriverebbe a suo dire la lettera raccomandata (e non il semplice e-mail): e qui si può verificare un’altra mezza bugia di controparte perché la forma voluta dai ricorrenti non riguarda certo la richiesta di assemblea, ma quella della sua convocazione.

Sul punto è agevole osservare che il richiamo alle forme della convocazione assembleare anche per la richiesta di convocazione è del tutto inconferente: è ben logico, infatti, che lo Statuto ASI preveda forme stringenti laddove volute (e cioè in tema di convocazione assembleare), lasciando invece libertà di forma (purché “scritta”, art. 10 dello Statuto) per la più semplice richiesta di apposizione di argomenti all’ordine del giorno, da interpretarsi in buona fede e certo non in senso formale.

Non pare, peraltro, porsi un tema sostanziale perché l’Assemblea del 7 ottobre 2017 ha poi deliberato senza eccezione di alcuno e con risultati a maggioranza

“bulgara”, idonei a confermare la volontà di trattare proprio siffatti argomenti all’ordine del giorno: e l’assemblea, per legge e per statuto, come ricordavamo, è sovrana.

In sostanza: il Presidente, all’epoca, aveva tutti i poteri e gli obblighi conferitigli dallo statuto ASI e così anche quelli dell’art. 10 relativi alla convocazione dell’assemblea; aveva ricevuto una richiesta di convocazione da un numero di soci ampiamente superiore al 10% statutariamente previsto, convocazione che andava ad aggiungersi a quella già decisa dal Consiglio Federale; appariva

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opportuna una trattazione unitaria degli argomenti proposti dal Consiglio Federale e richiesti dai soci (espressione di quel “coordinamento generale dell’attività dell’Ente” che l’art. 15 assegna al Presidente) anche per ovvi motivi di economia dal momento che i soci sono distribuiti su tutto il territorio nazionale; la convocazione e l’ordine del giorno costituivano, dunque, un’attività doverosa del Presidente, pur con la limitata discrezionalità che lo statuto gli riconosceva.

Quanto fatto dal Presidente Loi, dunque, null’altro ha rappresentato se non il puntuale adempimento agli obblighi di legge e di statuto.

IV Segue

B) Parte attrice censura, in secondo luogo, il fatto che “la valutazione dell’operato del Consiglio” di cui all’ordine del giorno si sia tradotta poi in un giudizio di revoca o conferma dei consiglieri stessi: quasi che la richiesta dei soci riguardasse soltanto una petizione di principio, fine a se stessa e che in tal senso limitata dovesse interpretarsi.

Sul punto non può non rilevarsi che, fermo restando nuovamente il principio statutario – ma anche il comune buon senso – relativo ai poteri dell’assemblea (art. 9), “l’Assemblea è sovrana”, tale ordine del giorno è stato da controparte strumentalmente riprodotto solo in minima parte (ancora una sintomatica omissione): il punto 4 infatti prosegue con “e provvedimenti consequenziali con espressione di voto”, mentre il punto successivo sulle “Varie ed eventuali”

recita “fissazione nuova assemblea elettiva per reintegro cariche revocate”.

Con ciò è chiaro che, interpretando in buona fede tali punti all’ordine del giorno, l’“espressione di voto” non possa che essere nel senso di fiducia o sfiducia

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sull’operato dei consiglieri e che il reintegro delle “cariche revocate” (e non della “carica revocata”) renda legittima la nuova nomina non della sola carica presidenziale, ma anche delle cariche consigliari.

Di conseguenza, perde di pregio ogni contestazione avversaria anche sulla presenza di relative schede di voto, presenza che, peraltro, gli stessi consiglieri (anche quelli oggi attori) non hanno censurato in sede assembleare e che, nell’ambito della discrezionalità del Presidente dell’Assemblea (l’ivi nominato Claudio Pratillo Helmann, illustre Magistrato oggi in congedo), ha consentito un ordinato svolgersi delle operazioni di voto.

Sul fatto infine che l’Assemblea non sia stata sufficientemente edotta sul tema oggetto di voto, la censura resta indubitabilmente smentita dal fatto che l’Assemblea dei votanti si è chiaramente espressa sul punto e dalla considerazione che è demandato al singolo socio il sentirsi o meno sufficientemente edotto, potendo altresì manifestare (per esempio già con la mera astensione) ogni riserva al riguardo. Ma ciò non è avvenuto.

V Segue

C) Da ultimo, ed in via esaustiva, va osservato che le critiche di controparte risultano allo stato a dir poco tardive essendo controparte stata acquiescente rispetto alla proposizione di siffatto ordine del giorno. Infatti, la stessa (come nessun altro) nulla ha opposto, né ha assunto alcuna iniziativa giudiziaria (pur avendone il tempo) al fine di impugnare la proposizione di tale ordine del giorno.

Dal che, due conseguenze: 1) risulta del tutto inammissibile oggi ogni domanda avversaria di annullamento dell’ordine del giorno, così come l’affermazione

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avversaria secondo cui per tale motivo “il risultato espresso dall’Assemblea con apposita deliberazione sul punto, non può che essere riconosciuto ed affermato come privo di rilevanza giuridica, perché viziato in radice”: l’assemblea è stata regolarmente convocata dal Presidente (all’epoca con pieni poteri) ai sensi di statuto, nessuna contestazione è stata espressa in merito alla convocazione, i soci hanno regolarmente deliberato senza alcuna obiezione in merito alla conduzione del momento assembleare; 2) è chiaro quale sia stato il vero intendimento di controparte: attendere gli esiti dell’assemblea nel senso del

“vediamo come va” e poi, ottenuti gli esiti infausti, fingersi paladina della giustizia assembleare. A ben leggere, quel che oggi controparte critica non è la formalità di convocazione, ma l’esito dell’assemblea: mentre il Presidente si è prontamente adeguato alla volontà dei soci, non così han fatto altri consiglieri revocati.

V Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, le pretese avversarie, in primis quelle proposte in via cautelare (ma non diversa sorte riteniamo meriteranno nel prosieguo del giudizio), meritano totale censura.

Ci sia, infine, concesso di osservare come molte domande ancora meriterebbero risposte e molti punti da approfondire.

E’ giusto richiedere formalismi da società quotata in borsa ad una associazione che null’altro dovrebbe rappresentare se non un’accolita di amici mossi da comune passione? Ma se si volesse ritenere necessario o opportuno un riferimento alle norme in materia di società per azioni, non sarebbe stato necessario che gli attori dessero prova della propria legittimazione attiva (soci assenti,

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dissenzienti o astenuti)? E dei loro poteri (rappresentatività dei Club di appartenenza, loro delibera in merito al presente giudizio)? E perché in tale ipotesi non dovrebbe trovare applicazione anche il principio generale previsto dal nostro codice civile nella richiamata materia societaria e cioè quello della necessaria convocazione d’urgenza dell’assemblea per la nomina del consiglio (esattamente quanto previsto dall’ordine del giorno e votato dall’assemblea)? Perché ci si sarebbe dovuti comportare diversamente?

Ed infine: quale sarebbe il danno configurabile per l’Ente nell’attendere pochi giorni per conoscere la volontà assembleare in merito ai nuovi amministratori?

Ma non vogliamo tediare oltre né il Magistrato giudicante né le avverse difese: ci sembra che sia più che sufficiente constatare come l’ASI ed il suo Presidente si siano mossi nel totale rispetto della legge e delle previsioni statutarie.

D’altronde, fin dal 5 settembre 2017 tutti i soci sono stati informati per iscritto (con lettera che si produce sub doc. n. 5, con relativo parere dei legali esponenti del 31 agosto 2017 sub doc. n. 6 e successivo parere del 15 settembre 2017 sub doc. n.

7) dal Presidente Loi di come si sarebbe mosso l’Ente. Riportiamo qui testualmente il testo della lettera:

“Egregi Signori, la presente Vi viene inviata a seguito del parere legale ricevuto il 31 agosto, con cui mi è stato riferito che potevo rinviare l’Assemblea al 7 ottobre p.v. e integrare l’O.d.g.

Ora, 5 settembre, apprendo che la data del 7 ottobre è condivisa anche dai nove Consiglieri. Me ne compiaccio, interpretando la stessa come segno di distensione.

Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto del nostro Ente, il Consiglio Federale, con delibere rispettivamente del 28 luglio e del 29 agosto 2017, ha invocato la fissazione dell’Assemblea dei Soci in prima convocazione alle ore 9,00 del 15

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settembre e, in seconda convocazione, alle ore 10,00 del 16 settembre con il seguente O.d.g.: “Discussione e conseguente deliberazione con votazione a scrutinio segreto per la revoca dell’Avv. Roberto Loi dalla Carica/mandato di presidente dell’ASI, motivata dalla gravissima lesione dell’immagine dell’ASI in conseguenza delle sentenze del Tribunale di Torino n. 1387/2017 e n. 13896/2017 di condanna dell’ASI”.

Sempre ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, dai soci (in numero ampiamente superiore al 10% del totale e, in particolare, pari a numero 79 soci – 1420 voti) è pervenuta richiesta di fissazione di Assemblea dei Soci per il mese di ottobre 2017, con espressa esclusione del mese di settembre a causa degli impegni ed eventi istituzionali dell’Ente e dei Club federati, e di 70 soci – 1083 voti, per l’esame dell’operato del Consiglio Federale, con il seguente O.d.g.: “Esame e valutazione dell’operato del Consiglio Federale, dall’inizio del presente mandato e, in particolare, in occasione dell’emanazione del provvedimento del Tribunale del lavoro di Torino, nei provvedimenti giudiziari ASI/Deligia, e provvedimenti conseguenziali con espressione di voto”.

Nel frattempo, in Segreteria sono pervenute lettere di n. 50 soci – 1015 voti, che chiedevano la conferma della prima data. Stante l’incompatibilità di date tra la proposta del Consiglio Federale e quella dei Soci e la maggior ampiezza dell’O.d.g.

di quest’ultima, ritenendo:

1) La richiesta avanzata dai soci seriamente e fondatamente motivata,

2) Imprescindibile la tutela del diritto di massima partecipazione all’Assemblea da parte dei soci e

3) L’insussistenza di nocumento all’Ente per il breve differimento; visto anche il parere reso dai consulenti legali appositamente interpellati, e pur nella brevità

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del termine per decidere, con la presente si invia la convocazione di Assemblea per il giorno 7 ottobre p.v. per discutere gli argomenti posti nella stessa all’O.d.g.

Il sottoscritto presidente, con la massima cautela e trasparenza a favore dell’Ente, nel periodo di tempo intercorrente sino all’Assemblea, si impegna giuridicamente, e quale patto d’onore, ad esercitare attività di tipo meramente ordinario”.

Non crediamo valga aggiungere altro.

** *** **

Per tutte le ragioni sopra esposte, l’ASI – Automotoclub Storico Italiano, ut supra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI Voglia l’Ill.mo Tribunale adito

respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

rigettare l’istanza cautelare avversaria in quanto inammissibile e/o infondata;

con riserva di formulare le conclusioni per la fase di merito nella relativa fase processuale.

In ogni caso, con il favore di compensi e spese di giudizio, oltre CPA e IVA.

** *** **

Si dichiara che con la presente memoria difensiva non viene modificato il valore della causa e pertanto non è dovuto il contributo unificato.

** *** **

Si allegano, oltre alla copia dell’atto di citazione avversario, i seguenti documenti:

1) Statuto ASI;

2) Parere avv. Giuseppe Lombardi del 16 ottobre 2017;

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3) Parere notaio Andrea Ganelli del 16 ottobre 2017;

4) Verbale assemblea del 7 ottobre 2017;

5) Lettera ASI del 5/9/2017;

6) Parere avv.ti Napoli e Valfrè del 31 agosto 2017;

7) Parere avv.ti Napoli e Valfrè del 15 settembre 2017.

Torino, 13 dicembre 2017 Avv. Mario Napoli Avv. Alberto Valfrè

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