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in Via Liguria n13 C.F. DSTDRA81C31G702C in qualità di proprietario dell immobile sito in Città, Via Pontescolle n.

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CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA SISMICA DI UN EDIFICIO DI TIPO UNIFAMILIARE INDIPENDENTE SITO IN VIA PONTESCOLLE N.122 A CESENA (FC)

Tra

Il Sig. Dario DI STEFANO nato a Pisa il 31/03/1981 ed ivi residente in Via Liguria n13 C.F. DSTDRA81C31G702C in qualità di proprietario dell’immobile sito in Città, Via Pontescolle n. 122, in seguito denominato “Committente”.

e

Ingegneria Futura Energia S.r.l., con sede legale in Foggia, al Viale Virgilio, 11, P.I. n. 03977520711, in persona dell’Ing. Emiliano Bruno in qualità di Amministratore e Rappresentante Legale, domiciliato presso la sede legale della società, in seguito denominata

“Appaltatore” e, congiuntamente al Committente, le “Parti”.

Premesso che

Il Committente è proprietario di un fabbricato del tipo unifamiliare indipendente con accesso, pedonale e carrabile, da via Pontescolle ed è delimitato da una corte privata.

L’edificio, occupa una superficie in pianta di 128 m2 e si sviluppa su tre livelli di cui due fuori terra e uno interrato, con destinazione d’uso residenziale. La copertura si presenta a falda con rivestimento in tegole. Individuato nel N.C.U.E.

servizio urbano del Comune di Cesena (FC) al Foglio 180, p.lla Firmato digitalmente da

DI STEFANO DARIO C=IT

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322 sub 1categoria catastale A/4, ubicato in Cesena (FC) alla Via Pontescolle n.122, L’immobile è stato costruito ante 01/09/1967, dichiarato abitabile nel 1963, in passato è stato oggetto di condono edilizio e una manutenzione straordinaria nel 2012 che comportava la rimozione di eternit nella copertura e relativa sostituzione con tegole portoghesi. Si precisa che allo stato attuale l’immobile è allineato come asseverato dalla Relazione Tecnica Integrata del 25/08/2020 del Geom. Luca Gardelli iscritto al Collegio dei Geometri n.2263 di Forlì- Cesena. In generis l’immobile si presenta con uno stato normale di manutenzione;

- Dalle verifiche eseguite, l’edificio è risultato conforme a quanto disposto dall’art. 49 comma 1 del DPR 380/2001, quindi idoneo a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti;

- l’immobile, usato come residenza dal nucleo familiare, rientra tra gli interventi di cui all’art. 119, comma 1 lettera c) del Decreto Legge (C.d. Rilancio Italia) n. 34 del 19/05/2020, convertito in legge il 17/07/2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19”;

- il Committente ha già manifestato l’interesse a massimizzare i benefici fiscali previsti sull’immobile oggetto di intervento, affidando all’Appaltatore la progettazione preliminare dei lavori e delle forniture conformi ai requisiti previsti per legge, con

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annessi sopralluoghi, verifica documentazione, classificazione delle strutture, rilievi visivi dello stato dei luoghi e creazione di un report indagini;

- l’attività preliminare si è conclusa con la presentazione dello studio di fattibilità che ha evidenziato la presenza dei requisiti minimi che danno diritto alla detrazione fiscale di cui alla normativa sopra richiamata, nella misura del 110 per cento per le spese documentate nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Legge (C.d. Rilancio Italia) n. 34 del 19/05/2020, convertito in legge il 17/07/2020, n. 77;

- la Committente ha affidato all’Appaltatore in data 07/10/2020 l’incarico professionale per le attività di “Project management, progettazione esecutiva in modalità BIM, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e redazione delle pratiche amministrative per la realizzazione di un intervento per la riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico di un edificio di tipo unifamiliare sito in Via Pontescolle n. 122, Cesena (FC);

- l’Appaltatore ha concluso favorevolmente l’incarico professionale trasmettendo al Committente il Progetto Esecutivo in data 14/05/2021, ricevendone sottoscrizione per accettazione con firma digitale in data _____/05/2021;

- il progetto esecutivo redatto dall’Appaltatore relativamente ai lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica dell’edificio del Committente ha evidenziato il rispetto

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dei requisiti previsti dal Decreto Legge (C.d. Rilancio Italia) n.

34 del 19/05/2020, convertito in legge il 17/07/2020, n. 77;

- il Committente intende procedere all’esecuzione dei lavori come descritto nel progetto esecutivo di cui al punto precedente;

- l’Appaltatore, come Società di Ingegneria, può eseguire con propri professionisti sia prestazioni professionali di progettazione che, con proprio personale specializzato e attrezzature, l’esecuzione di lavori edili ed impiantistici relativi all’immobile in oggetto;

- il Committente intende affidare l’esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica all’Appaltatore;

- l’Appaltatore ha dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti di Legge per assolvere agli incarichi previsti dal presente contratto, di disporre di personale idoneo e in regola con le vigenti normative, assicurative, previdenziali e contrattuali in materia;

- l’Appaltatore si dichiara disponibile ad accettare l’incarico del Committente per l’esecuzione di detti lavori di cui al presente contratto.

Art. 1 - Premessa ed Allegati

La premessa e gli allegati Capitolato Speciale, Progetto Esecutivo, Quadro Economico e Cronoprogramma dei lavori, costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

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Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, la realizzazione a corpo dei lavori, a proprio rischio, relativi alla riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica di un edificio di tipo unifamiliare indipendente sito in via Pontescolle n.122 a Cesena (FC) il tutto come meglio descritto nel Capitolato Speciale (All. 1) e al Progetto Esecutivo (All. 2), allegati al presente contratto, verso la corresponsione del corrispettivo (come di seguito definito).

Nessuna obbligazione viene assunta dall’App

altatore con riferimento a lavori e/o attività che non siano espressamente ricompresi tra i lavori, nonché ogni eventuale attività che dovesse emergere durante lo svolgimento dei lavori medesimi legata alla presenza di sostanze e/o materiali inquinanti (incluso, ma non limitatamente, amianto).

L’Appaltatore potrà tra l’altro avvalersi delle previsioni di cui agli articoli 1467, 1660, 1661 e 1664 del codice civile.

Art. 3 – Corrispettivo e pagamenti

Il costo dei lavori appaltati a corpo con il presente Contratto è pari a

complessivi 275.731,64 (diconsi euro

duecentosettantacinquemilasettecentotrentuno/64) IVA inclusa, come risultante dal “quadro economico” che si allega (All. 3), che indica anche gli oneri derivanti dalla osservanza dei regolamenti e delle leggi applicabili in tema di salute e sicurezza.

Sono compresi nel Corrispettivo: 1) le Attività di progettazione, 2) la Direzione lavori, 3) il coordinamento della sicurezza, 4) le forniture di materiali, le lavorazioni, i trasporti, i noleggi e quanto espressamente

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ricompreso nei lavori; 5) la redazione delle pratiche amministrative presso gli Enti preposti al rilascio di nulla osta ed il supporto alla redazione della documentazione minima prevista per Legge relativamente ai lavori e 5) il visto di conformità apposto da professionista abilitato.

Essendo i lavori compresi tra quelli previsti dal Superbonus e dal Bonus Ristrutturazioni oltre che da Sismabonus, le modalità di pagamento saranno miste, tra bonifico bancario versato all’Appaltatore per la quota parte a carico del Committente e lo Sconto in Fattura anticipato dall’Appaltatore, di cui all’art. 121, comma 1 lett.

A) del Decreto Legge (C.d. Rilancio Italia) n. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge 17/07/2020 n. 77.

Il pagamento del corrispettivo che verrà versato dal Committente all’Appaltatore avverrà con le seguenti modalità:

Bonus Ristrutturazioni

• Acconto di € 48.000,00 versato con bonifico bancario parlante, nelle modalità previste dal Bonus Ristrutturazioni, alla sottoscrizione del presente contratto e a redazione del “Verbale di affidamento dei lavori”;

• Saldo di € 48.000,00 mediante la formula dello sconto in fattura anticipato dall’Appaltatore, per il completamento dei lavori relativi al Bonus Ristrutturazioni, come risultanti dal computo metrico allegato al progetto esecutivo;

Superbonus

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• Acconto di € 53.919,49 mediante la formula dello sconto in fattura anticipato dall’Appaltatore, per il I acconto pari al 30%

dei lavori relativi al Superbonus, come risultanti dal computo metrico allegato al progetto esecutivo;

• Acconto di € 53.919,49 mediante la formula dello sconto in fattura anticipato dall’Appaltatore, per il II acconto pari all’ulteriore 30% dei lavori relativi al Superbonus, come risultanti dal computo metrico allegato al progetto esecutivo;

• Saldo di € 71.892,65 mediante la formula dello sconto in fattura anticipato dall’Appaltatore, per il completamento dei lavori relativi al Superbonus, come risultanti dal computo metrico allegato al progetto esecutivo.

Eventuali nuove lavorazioni che dovessero rendersi necessarie durante il corso dei lavori, anche per cause impreviste ed imprevedibili, verranno stabilite in accordo con il Committente e regolate da successivo accordo scritto. Il mancato pagamento delle rate previste o il mancato assolvimento del Committente delle obbligazioni previste per Legge dalla Cessione del credito/Sconto in fattura, consente all’Appaltatore di sospendere le lavorazioni e di trattenere ogni certificazione e/o dichiarazione previste per legge, in merito alla esecuzione dei lavori.

Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore si impegna a consegnare al Committente copia del DURC in corso di validità.

Il Committente si impegna a riconoscere l’Appaltatore, nei casi di Cessione del Credito di Imposta/Sconto in fattura, come unico

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soggetto beneficiario della Cessione del Credito d’Imposta e a non cedere ad altri detto credito e, in ogni caso, a non richiedere per il medesimo intervento, altri incentivi non cumulabili (es. le detrazioni fiscali per gli interventi di bonus incompatibili o già assorbiti dal Superbonus, i titoli di efficienza energetica per interventi di efficienza energetica negli usi finali dell’energia, ecc.), né altre forme di incentivazione anche future.

Art. 4 - Opere provvisionali

L’Appaltatore dichiara che nella formulazione del prezzo di cui al precedente art. 3) ha tenuto conto della natura del lavoro e riconosce che i prezzi stabiliti sono comprensivi di ogni compenso ad essa dovuto, delle spese generali e del suo profitto e di conseguenza intende assumersi da sola l'obbligo di eseguire, come compreso nell’appalto e senza diritto di ulteriore compenso, tutte quelle opere provvisionali e di preparazione che, seppure non descritte, dovessero risultare necessarie durante il corso dei lavori per realizzare le opere nel modo migliore, in relazione all’autonomia tecnico organizzativa che è connessa all’esecuzione del contratto di appalto.

Art. 5 - Termini di consegna

L’Appaltatore si impegna a concludere i lavori appaltati con il presente contratto entro 150 (centocinquanta) giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione in sito del “Verbale di inizio lavori” (“Data di inizio lavori”), previo ottenimento di tutte le Autorizzazioni e Comunicazioni nei confronti degli Enti competenti di cui all’art. 8.

L’Appaltatore si impegna a rispettare il cronoprogramma lavori di cui

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all’All. 4 e altresì a terminare i lavori entro e non oltre 150 giorni dalla data di inizio lavori. La verifica dell’ultimazione dei lavori eseguiti verrà fatta con apposito verbale redatto congiuntamente dall’Appaltatore e dal Committente, che farà fede al fine di individuare la data di fine dei lavori (“Data di fine dei lavori”).

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di fine lavori sarà effettuato il collaudo dei lavori, con l’emissione del relativo Certificato di collaudo come meglio definito all’art. 9.

Resta inteso che i termini di cui al presente articolo, così come i termini al Cronoprogramma dei lavori, potranno essere sospesi e/o prorogati qualora il relativo mancato rispetto sia imputabile non all’Appaltatore ma al Committente e/o qualsiasi terzo coinvolto nell’esecuzione dei lavori e/o di altri lavori in essere presso luoghi e locali del Committente.

Le Parti convengono che saranno applicabili a carico dell’Appaltatore penali per ritardo, nel caso in cui i lavori non siano ultimati entro la data di fine lavori, per un ammontare di € 100 (cento) per ogni settimana di ritardo. Resta inteso che l’ammontare massimo delle penali non potrà in alcun caso superare l’1% (uno per cento) del Corrispettivo.

Art. 6 – Sospensione dei lavori

Il Direttore dei Lavori può ordinare la sospensione dei Lavori qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze impediscano temporaneamente che i lavori possano procedere a regola d’arte, disponendo la ripresa non appena siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

L’Appaltatore potrà a sua discrezione sospendere l’esecuzione dei

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lavori qualora il Committente si renda inadempiente, per un periodo di 15 (quindici) giorni successivamente al sollecito formulato per iscritto dall’Appaltatore, alle obbligazioni a suo carico previste dal Contratto, anche in relazione, ma non limitatamente, ai pagamenti, sia in caso di (integrale o parziale) mancato e/o ritardato pagamento e/o obbligazione relativa alla cessione del credito.

L’Appaltatore potrà inoltre a sua discrezione sospendere l’esecuzione dei lavori anche nei casi in cui emerga, durante lo svolgimento dei medesimi, la presenza di sostanze e/o materiali inquinanti (incluso ma non limitatamente, amianto).

In ogni caso: i) la durata della sospensione non sarà calcolata ai fini dei termini fissati dal precedente articolo 5 che risulteranno automaticamente prorogati per un periodo pari alla durata del periodo di sospensione, e ii) la sospensione derivante da qualsivoglia evento diverso dall’inadempimento dell’Appaltatore darà a quest’ultimo il diritto di ottenere, dal Committente, compensi e/o indennizzi per i maggiori costi sostenuti dall’Appaltatore in ragione della medesima.

Art. 7 - Obblighi del Committente

Il Committente si impegna a fornire all’Appaltatore acqua, gas ed energia elettrica per tutta la durata dei lavori. Si impegna altresì a garantire l’accesso immediato non appena richiesto dall’Appaltatore a tutte le aree interessate dai lavori di che trattasi. Dette aree dovranno risultare in sicurezza, nonché sgombere da qualsiasi entità che possa intralciare il corretto e sicuro svolgimento dei lavori.

Il Committente si obbliga inoltre a non effettuare ulteriori lavorazioni o

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attività che possano comportare interferenze, ritardi o maggiori oneri in capo all’Appaltatore.

Art. 8 – Dichiarazioni e Obblighi dell’Appaltatore

Poiché il Committente intende sfruttare il principio dello Sconto in Fattura, l’Appaltatore si obbliga a presentare ai Soggetti preposti, a sua cura e spese, la richiesta di rilascio del Visto di Conformità previsto dalla Legge 70/2020 per la certificazione del possesso dei requisiti richiesti per la detrazione d’imposta delle opere relative al Superbonus, producendo tutte le certificazioni e documenti necessari.

L’Appaltatore si obbliga, inoltre, alla redazione di tutte le documentazioni e gli elaborati necessari al rilascio delle autorizzazioni, permessi e nulla osta presso gli Enti preposti, prima dell’inizio dei lavori e a fornirli in visione al Committente che dovrà prontamente sottoscriverli per quanto di sua competenza.

L’Appaltatore si impegna, ottenute le Autorizzazioni, a darne comunicazione scritta al Committente medesimo a mezzo PEC ovvero lettera raccomandata A.R. Entro 10 giorni da detta comunicazione, le Parti si impegnano alla sottoscrizione del “Verbale di inizio lavori”, il quale verbale farà fede al fine di individuare la data di inizio dei lavori.

L’Appaltatore si impegna altresì a predisporre la documentazione, ove prevista dalla normativa vigente in materia, ed in particolare della Legge n. 37 del 2008 e della normativa Comunitaria, al fine del rilascio delle relative certificazioni di conformità degli Impianti.

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L’Appaltatore si impegna al rilascio della documentazione Tecnica che dovesse essere richiesta dagli Organi di Vigilanza Sanitaria e del Lavoro, dagli organi tecnici del Comune, nonché dagli altri enti preposti ai controlli tecnici, sanitari e di sicurezza.

L’Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori a perfetta regola d’arte ed in conformità alle norme di legge, formalizzando la consegna dei lavori con la redazione della dichiarazione di conformità che verrà sottoscritta concordemente con il Committente.

Tutti i lavori oggetto del presente Accordo vengono garantiti per un periodo di 2 (due) anni a partire dalla conclusione dei lavori.

L’Appaltatore rimane esclusivo proprietario e responsabile di tutti i materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni di cui all’oggetto, ed assume inoltre l’obbligo e gli oneri economici ed organizzativi relativi allo smaltimento degli stessi presso discarica autorizzata. Copia quietanzata del formulario, relativa all’avvenuto smaltimento di detti materiali di risulta dovrà essere consegnata al Committente ai sensi di Legge.

Al momento del verbale di consegna del cantiere, l’Appaltatore si impegna a consegnare tenere disponibile in cantiere copia del libro matricola, il Piano Operativo di Sicurezza, il D.U.R.C., le dichiarazioni relative al trattamento del proprio organico, nonché tutta la documentazione che potrà essere richiesta dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile dei Lavori, secondo quanto previsto dal D. Lgs. N.

81/2008. Il Committente con la sottoscrizione del contratto dà atto di averne ricevuto copia.

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L’Appaltatore dovrà osservare tutte le norme di legge vigenti per l’impiego della mano d’opera, ivi comprese quelle assistenziali, previdenziali ed infortunistiche; si obbliga a riconoscere ai propri dipendenti il trattamento economico/normativo non inferiore a quello stabilito dai CCNL di categoria in vigore nel corso dell’espletamento dell’appalto.

L’Appaltatore dovrà assicurare contro gli infortuni sul lavoro, a termini di legge, indistintamente tutti i dipendenti presenti nel cantiere, nonché tenere il prescritto registro degli infortuni, e provvedere a tutte le altre assicurazioni e provvidenze obbligatorie e/o convenzionali, nei modi e termini di legge, rimanendo il Committente completamente estraneo a tali adempimenti e relativi oneri.

L’Appaltatore fornirà l’elenco dei dipendenti operanti nel cantiere e provvederà per proprio conto a dotare questi di un cartellino di riconoscimento provvisto di foto.

L’Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza dei luoghi ove dovrà essere eseguito l’appalto, rendendosi edotto direttamente di tutte le condizioni che allo stato si prospettano di possibile influenza sul previsto sviluppo dell’appalto.

L’Appaltatore si impegna pertanto a dotare il personale operante nel cantiere di tutte le apparecchiature, le protezioni, le attrezzature e gli indumenti personali, di qualità adeguata, necessari, e a controllare che ne venga fatto integrale ed opportuno uso.

Sarà cura dell’Appaltatore prendere tutte le precauzioni materiali per la tutela del personale utilizzato ai fini dell’appalto e, in genere, per la

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sicurezza del lavoro. Essa dovrà pertanto osservare tutte le norme a tal fine derivanti da leggi, contrattazione collettiva, usi nazionali e/o locali, in vigore lungo tutto il corso dell’appalto, nonché adottare di fatto tutti i provvedimenti atti ad evitare, in via preventiva, danni alle persone e alle cose.

L’Appaltatore ha l’obbligo di nominare un proprio Tecnico della Sicurezza, che può eventualmente coincidere con il Responsabile di Cantiere, con il compito di assicurare le condizioni di Sicurezza ed il rispetto, da parte del personale dell’Appaltatore o per suo conto operante, di tutte le norme relative.

In particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, l’Appaltatore si obbliga a:

Osservare ed attuare le norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’igiene del lavoro, all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle segnalazioni di pericolo prescritte dagli Enti competenti;

Adottare di propria iniziativa tutte le misure che si rendessero opportune per la sicurezza del lavoro;

Informare il Committente di ogni lavoro o situazione che possa costituire pericolo per le persone e/o per l’ambiente;

Comunicare al Committente, in caso debbano essere introdotte da parte dell’Appaltatore nel cantiere sostanze o apparecchiature pericolose, il tipo, la quantità, la pericolosità ed in genere le cautele da assumere prima, durante e dopo il loro impiego;

Dare tempestiva segnalazione al Committente in caso di infortunio

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al personale proprio o per proprio conto operante o di danni provocati ad altri lavoratori, a terzi, a cose e/o all’ambiente;

Non ingombrare in alcun modo passaggi ed aree non espressamente assegnategli, nonché nelle aree di propria competenza mantenere quotidianamente il massimo ordine e pulizia, rimuovendo tempestivamente a tale scopo gli eventuali rifiuti prodotti dalla propria attività, raccogliendoli a sua cura e spese in modo ordinato per essere smaltiti nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti;

Assumere precisi accordi con il Committente per l’approntamento di mezzi e misure atti ad evitare ogni possibile incidente;

Partecipare, ove richiesto dal Committente, a riunioni indette ed intese ad informare sui rischi del lavoro o a concordare iniziative al proposito.

Per tutto quanto previsto nel presente articolo, conseguentemente, l’Appaltatore si assume ogni più ampia responsabilità verso il personale dalla stessa utilizzato, verso il Committente ed il suo personale, verso le ditte terze ed il loro personale e comunque verso qualsiasi terzo, per gli incidenti che possano verificarsi durante l’espletamento dell’appalto, espressamente garantendo e manlevando il Committente da qualsiasi richiesta e pretesa a tale riguardo da parte di chiunque avente diritto.

Il Committente, pur non assumendo alcun obbligo di verifica e di vigilanza sull’idoneità delle misure come sopra oggetto di obbligazione dell’Appaltatore, in caso si evidenziasse una trasgressione da parte

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dell’Appaltatore stesso agli obblighi di cui sopra, ferma restando ogni responsabilità civile e penale ai sensi di legge a carico dell’Appaltatore, si riserva la facoltà in via alternativa:

a) previa diffida, di sospendere l’esecuzione del contratto di appalto fino a dimostrazione da parte dell’Appaltatore di aver adottato le misure antinfortunistiche necessarie ed opportune per i fini di cui sopra;

b) di non ammettere nel cantiere tutti i lavoratori che non risultassero come sopra tutelati e che risultassero non attenersi alle superiori prescrizioni.

L’Appaltatore esegue i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Committente e dei terzi.

L’Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese alla direzione tecnica dei lavori, nominando, prima dell’inizio dei lavori, il Direttore Tecnico di Cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all’Albo professionale.

Art. 9 – Responsabilità dell’Appaltatore, verifiche, collaudo e accettazione dei lavori

L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori a regola d’arte e in conformità a quanto stabilito nel contratto, nei relativi allegati e nel rispetto delle normative applicabili.

Le operazioni di verifica e collaudo relative alla fase esecutiva dei

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lavori saranno eseguite alla presenza dell’Appaltatore e del Committente, su espresso invito dell’Appaltatore inoltrato tramite raccomandata a/r e/o PEC, e comunque entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla Data di Fine Lavori, e saranno concluse entro i successivi 30 (trenta) giorni dal loro inizio, con l’emissione del relativo certificato (“Certificato di Collaudo”).

Il Committente entro 15 (quindici) giorni dalla presente conclusione delle predette verifiche, rilascerà all’Appaltatore: i) apposita dichiarazione scritta di accettazione dei lavori senza riserve, comportante l’emissione del Certificato di Collaudo, ovvero ii) dichiarazione scritta di accettazione con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati ovvero iii) dichiarazione scritta di non accettazione.

Le dichiarazioni di cui ai punti ii) e iii) dovranno essere corredate da motivazioni adeguate e supportate da idonea documentazione.

In caso di contestazioni fondate, e i vizi e/o difetti siano imputabili all’Appaltatore, l’Appaltatore medesimo dovrà provvedere a porre rimedio ai difetti riscontrati, secondo le modalità dal medesimo ritenute più opportune.

Se il Committente non dovesse procedere alle verifiche senza giustificato motivo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell’invito, oppure non dovessero comunicare l’esito per iscritto entro 45 (quarantacinque) giorni dall’effettuazione delle verifiche, il collaudo dovrà considerarsi superato e i lavori accettati. Allo stesso modo, qualora il Certificato di Collaudo non sia emesso nei termici di cui al presente articolo e ciò non dipenda dal fatto imputabile all’Appaltatore,

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i lavori dovranno considerarsi a tutti gli effetti ultimati. L’Appaltatore avrà quindi diritto alla liquidazione integrale del corrispettivo.

Art. 10 – Variazioni

Eventuali variazioni rispetto al progetto iniziale dei lavori, sia di iniziativa dell’Appaltatore sia del Committente, dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti.

L’accordo scritto tra le Parti, concernente le variazioni ai lavori, determina il diritto dell’Appaltatore al pagamento del compenso per i differenti e/o maggiori lavori eseguiti, secondo quanto concordato tra le Parti medesime.

Le variazioni, di cui alla previsione precedente e di iniziativa del Committente, dovranno essere comunicate, a cura del Committente medesimo all’Appaltatore per approvazione.

Qualora successivamente alla stipula del Contratto e/o comunque durante l’esecuzione dei lavori, in seguito ad eventi sopravvenuti imprevedibili e/o non imputabili all’Appaltatore, ivi incluse – ma non limitatamente – modifiche e/o interpretative, l’Appaltatore ritenga necessario apportare ragionevoli variazioni rispetto ai lavori, il Committente dovrà accettare le medesime e l’Appaltatore avrà diritto di richiedere conseguentemente e ottenere un corrispondente incremento del corrispettivo , anche in caso di variazioni inferiori al sesto del corrispettivo. Ove i suddetti lavori aggiuntivi dovessero riguardare categorie di lavorazioni non previste ovvero si debbano impiegare materiali per i quali non risulti un prezzo unitario già definito nel computo metrico di cui al contratto, si applicheranno, ove

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applicabile, i prezzi indicati nel vigente elenco regionale dei prezzi del prezzario della Regione in cui hanno sede i lavori o ugualmente del Prezzario DEI. Qualora ciò non fosse possibile per mancata previsione nel suddetto prezzario regionale, le Parti si impegnano, coerentemente a quanto sopra precisato dal presente articolo, a stabilire in buona fede, in forma scritta, i prezzi di volta in volta applicabili.

Resta inoltre inteso che:

- l’Appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche nel caso in cui il prezzo dei lavori sia stato determinato globalmente ai sensi dell’articolo 1661 del codice civile;

- qualora la realizzazione dei lavori necessiti di modiche e/o varianti superiori al sesto del corrispettivo, l’Appaltatore avrà diritto di recedere dal Contratto;

- il corrispettivo per i maggiori lavori derivanti dalle variazioni di cui al presente articolo dovrà necessariamente essere corrisposto dal Committente, qualora l’Appaltatore non riesca a dar corso alla cessione del credito d’imposta né allo sconto in fattura, a mezzo bonifico bancario, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura.

- Art. 11 – Limitazioni di responsabilità dell’Appaltatore L’Appaltatore non sarà in nessun caso responsabile nei confronti del Committente per danni indiretti e, inoltre, fatte salve le eventuali garanzie di performance specificatamente ed espressamente indicate

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nel contratto e nei relativi allegati in relazione ai lavori, non sarà responsabile per qualsivoglia mancato guadagno e/o perdita per mancata e/o limitata commerciabilità e/o redditività dei beni oggetto dei lavori. L’obbligo di indennizzo del Committente è subordinato al ricevimento di una tempestiva comunicazione di richiesta scritta, motivata supportata documentalmente, per il tramite della quale il Committente evidenzi una presunta non conformità ai lavori. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa dal Committente a mezzo PEC ovvero lettera raccomandata A.R. entro 8 (otto) giorni dal rilevamento della presunta non conformità. L’Appaltatore non avrà alcun obbligo di risarcire il Committente nel caso in cui una dichiarata non conformità e/o un dichiarato ritardo derivino da inadempimenti del Committente alle obbligazioni previste dal contratto ovvero derivino da uso improprio, negligenza, modifiche, gestione impropria dei beni e/o delle opere oggetto dei lavori. Viceversa, qualora da tali inadempimenti e/o comportamenti e/o omissioni, riconducibili al Committente, dovessero derivare danni e/o passività per l’Appaltatore, incluso, ma non limitatamente, un incremento dei costi sostenuti dall’Appaltatore e/o un incremento delle tempistiche necessarie per l’esecuzione dei lavori, il Committente dovrà integralmente risarcire, manlevare e tenere indenne l’Appaltatore.

Le Parti convengono che, fermi restando i limiti inderogabili di legge, in ogni caso, la responsabilità complessiva dell’Appaltatore derivante da e/o relativa al Contratto sarà in ogni caso limitata e non superiore al 10% (dieci per cento) del valore imponibile di contratto.

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Art. 12 – Risoluzione

L’Appaltatore avrà il diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante invio di un’apposita comunicazione scritta al Committente, a mezzo PEC ovvero lettera raccomandata A.R., dichiarando di avvalersi di tale diritto, nel caso di inadempimento, da parte del Committente, agli impegni a suo carico previsti dagli articoli 3. Corrispettivo e pagamenti, art. 7 Obblighi del Committente, art. 10 Variazioni, art. 14 Responsabilità amministrativa e anticorruzione, art. 15 Antiriciclaggio e art. 16 Miscellanea- Controversie.

In aggiunta a quanto previsto dal precedente paragrafo, e fermo restando il diritto di sospensione dei lavori previsto a favore dell’Appaltatore dal precedente art. 6, l’Appaltatore avrà diritto, nei casi di inadempimento alle obbligazioni previste a suo carico dal contratto – incluso, ma non limitatamente, con riferimento ai pagamenti – di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1454 del codice civile, previo invio al Committente di apposita diffida ad adempiere, a mezzo PEC ovvero lettera raccomandata A.R., entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della diffida medesima.

Art. 13 – Tutela dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che l’eventuale trattamento di dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, ivi incluso il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione

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delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR). Con la sottoscrizione del contratto, ciascuna Parte presta il consenso all’eventuale trattamento di dati personali e a trasmettere i dati personali esclusivamente ai soggetti ai quali la comunicazione è consentita per legge ovvero ai soggetti per i quali la comunicazione dei predetti dati è necessaria ai fini dell’esecuzione degli obblighi contrattuali. Trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza del contratto ovvero dalla data di risoluzione o cessazione dello stesso, per qualsivoglia causa, ciascun Parte, fatto in ogni caso salvo quanto debba essere conservato ai sensi di legge, avrà l’obbligo di cancellare tutti i dati acquisiti nell’esecuzione del rapporto contrattuale.

Art. 14 – Responsabilità amministrativa e anticorruzione In relazione alle attività oggetto del contratto, il Committente si impegna ad astenersi (direttamente o indirettamente): i) dall’offrire, promettere, pagare denaro, provvigioni, emolumenti e altre utilità a un pubblico ufficiale o a un qualunque soggetto privato, o ii) autorizzare chiunque a compiere le condotte di cui al punto i).

Il Committente dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le leggi anticorruzione (codice penale, Legge 6 novembre 2012 n. 190, Decreto Legislativo 231 del 2001 e altre disposizioni applicabili contro la corruzione).

Il Committente si impegna inoltre a comunicare a mezzo PEC senza indugio all’Appaltatore qualsiasi richiesta, o tentata richiesta, di denaro e/o di utilità, ovvero qualsiasi regalo e/o beneficio, ovvero relativa promessa, ricevuta ovvero di cui abbia avuto conoscenza in

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precedenza e/o in esecuzione del contratto.

Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Committente costituiscono inadempimento al contratto e legittimano l’Appaltatore a risolvere il contratto medesimo ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.

Art. 15 – Antiriciclaggio

Il Committente dichiara di osservare i principi di cui al D. Lgs. N.

231/2007, condividendone l’obbligo di collaborazione attiva (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione di documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo.

Il Committente garantisce la provenienza non delittuosa del denaro, dei beni, o delle altre utilità oggetto di trasferimento e/o impiego nelle attività economico/finanziarie di cui al contratto.

Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Committente costituiscono inadempimento al contratto e legittimano l’Appaltatore a risolvere il contratto medesimo ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.

Art. 16 - Miscellanea-Controversie

Rinvio. Per quanto non espressamente previsto dal contratto, le Parti rinviano a quanto previsto dal codice civile e dalle altre leggi vigenti in

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materia.

Controversie. Per ogni controversia che dovesse insorgere circa validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto o, comunque ad esso attinente, le Parti convengono di ricorrere all’Autorità Giudiziaria in via esclusiva del Foro di Foggia.

Proprietà intellettuale. Tutti i diritti di proprietà intellettuale, il know- how, i segreti commerciali, i documenti, gli elaborati tecnici, i programmi di calcolo e, in generale, tutte le informazioni messe a disposizione al Committente da parte dell’Appaltatore anche, ma non limitatamente, in relazione alle attività di progettazione sono e rimangono di proprietà esclusiva dell’Appaltatore.

Riservatezza. Le Parti considerano il contenuto del contratto, nonché delle comunicazioni reciprocamente trasmesse in esecuzione dello stesso, di natura confidenziale e riservata. Quanto sopra non si applica in relazione alle eventuali comunicazioni da effettuarsi in conformità a norma di legge o regolamentari o a seguito di eventuali richieste da parte delle autorità competenti.

Compensazione. Il Committente non potrà compensare i crediti eventualmente vantati nei confronti dell’Appaltatore ai sensi del contratto, anche se liquidi ed esigibili, con i debiti sorti nei confronti del medesimo e derivanti dal contatto.

Lista referenze. L’Appaltatore potrà inserirei i dati relativi al Committente e/o ai lavori nella propria lista referenze e consegnare la stessa a Clienti e/o a potenziali Clienti, nonché veicolare tali informazioni a mezzo web/stampa.

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Allegati: costituiscono allegati al contratto i seguenti documenti:

- All. 1 Capitolato Speciale;

- All. 2 Lettera di trasmissione Progetto esecutivo sottoscritta;

- All. 3 Quadro Economico Esecutivo.

- All. 4 Cronoprogramma dei lavori

Foggia, lì 14/05/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Committente Ingegneria Futura Energia Srl Sig. Dario DI STEFANO L’Amministratore e D.T.

Ing. Emiliano BRUNO

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli del contratto: 3.

Corrispettivo e pagamenti, 6. Sospensione dei lavori, 7. Obblighi del Committente, 9. Responsabilità dell’Appaltatore, verifiche, collaudo e accettazione dei lavori, 10. Variazioni, 11. Limitazioni di responsabilità dell’Appaltatore, 12. Risoluzione, 16. Miscellanea-Controversie.

Foggia, lì 14/05/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

Il committente

Sig. Dario DI STEFANO

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