STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE DI
MUTUO
SOCCORSO FRA
IVOLONTARI...
Associazione di mutuo
soccorso fra
ivolontari nelle...
STATUTO
DELLA
àrihnì>'n\)i\'à
dì
iirivvfisduediìsd FRA
I
VOLONTARI
» •
-
INELLE GUERRE
PER
L'INDIPENDENZA ITALIANA
SEDE DI LUCCA
AZIONE E LIBERTA
.
LUCCA
Tipografia fratelli
Cheti
1 8 G 8.
DigitizedbyGoogle
ASSOCIAZIONE
DIMUTUO SOCCORSO
NELLE GUERRE
PER L' INDIPENDENZA ITALIANA
SEDE DI LUCCA
CERTIFICATO DI AfflffllSSIOXE
Noi sottoscritti certifichiamo, che
.
H
Sig.Già volontario nelle campagne
Nativo di
di anni . di professione
! èstatoammessoallaAssociazionediLuccaildì
.•
// suddetto s*impegna colla sua firma di osservare fedel- mente ilpresente regolamenlo
J e di coadiuvare al benes- sere delV associazione.
Lucca 18
IL
PRESIDENTE
Il
Socio
Il Segretario
CERTIFICATO DI
PARTENZA
Noi sottoscritti dichiariamo che il Socio
Sig.
ha fedelmente adempito ai suoi doveri di Socio, e che egli ha pagalo ogni contribuzione all'Associazione.
v Per conseguenza noialirilasciamoilpresentecertificato,
raccomandandolo alla protezione reciproca delle Società
consorelle.
Lucca 18
IL
PRESIDENTE
Il Segretario
DigitizedbyGoogle
tìtolo primo
natura e scopo della associazione dell' ammissione dei soci
Art. 1. La Società ha per iscopo la fratel- lanza ed il
mutuo
soccorso e P istruzione frai Volontari superstiti delle patrie
campagne.
Art. 2 Quest' associazione ha il titolo di As- sociazione di
mutuo
soccorso fra i Volontari nelle guerre per V indipendenza italiana.Sede di Lucca.
Ha
per motto le paroleAZIONE
eLIBERTA'
Art. 3. I soci, mediante una tassa d'
ammis-
sione ed
un
mensile contributo, costituisconoun
fondo,onde
provvedere con sovvenzione giornaliera ilcompagno
che per temporanea o cronica malattia si renda inabile al lavoro, e tributare gli estremi onori a coloro che ver-ranno a mancare.
Art. i. La Società si
compone
di due catego- rie di associati disognaticome
segue:Prima Categoria
—
Soci effettivi:compo-
sta esclus;
amento
di coloro che presero par-Digitizedby
te,
come
Volontari, ad una o più guerre del-l' Indipendenza e Unità d' Italia.
Seconda Categoria
—
Soci cooperatori: for-mata
di tutti quei cittadini di qualsiasi ceto iquali dimostrano interessamento allo sviluppo della Società.
Art. 5. O^ni individuo il quale desideri entrare nelP Associazione, sia qual socio effet- tivo, sia qual sociocooperatore, dovrà farne do-
manda
in scrino al Presidente o ad unmem-
bro del Consiglio direttivo, il quale lo propor- rà per ottenerne Y approvazione.
Art. 6.
Non
possono entrare a far pariedell' Associazione in veruna delle anzidette clas-
si coloro che presero le armi contro la patria o furono condannati per furto, truffa, atten- tato ai costumi,
nonché
quelli dediti ad abitua- le ubriachezza o vagabondaggio.TITOLO SECONDO
DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI.
Art. 7. Ciascun socio, sì effettivo rhe eoo- peratore, dovrà contribuire una quota mensile
di centesimi 50, da pagarsi in
due
rate di cen- tesimi25
per ogni quindicina, e pagherà per una volta tanto una tassa d'Ammissione
sta- bilita indistintamente nellasomma
di I. d, pa-gabile in
due
rate, alla seconda delle quali gliverrà rilasciato il libretto,nel quale sarà scrit- to il di lui
nome
che, lo qualificherà definiti-vamente come
associato.—
9-
Art. 8. Tutti coloro che avranno oltrepas- sata P età di anni 50, o che saranno affetti
da malattia cronica
non
potranno esseream-
messi nelP Associazione,come
soci effettivi,ec- cettuati coloro, cui abbiano cagionato malattia cronica, ferite riportate in battaglia.Art. 9 Ogni Socio effettivo preso da malat-
tia avrà diritto
dopo
il terzo giorno dellame-
desima al sussidio stabilito, per ogni giorno in cui sarà riconosciuto inabile al lavoro, ed avrà gratuita la cura e i medicamenti. Sarà conces- so all' associalo di poter far richiesta diun
qualchemedicamento
appena cadaammalalo
purché ne ottenga P autorizzazione dalme-
dico.
Art. 10.
La somma
del sussidio sarà deter- minata dall' Assemblea generale che si terràdopo
unanno
dalla formazione della Società.Art. 11. Nel caso che l'infermo di sua ve- lomà, o stante la natura della malattia o per qualunque altra causa preferisse d' essere cu- ralo negli Spedali avrà diritto al giornaliero sussidio, da corrispondersi alla famiglia o al-
l' epoca dell' uscita dai
medesimi
equiparalo altempo
che sarà restalo ammalato, purchénon
superi il termine prescritto dall' art. 12.Art. 12. Il sussidio giornaliero
non
potrà essere retribuito oltredue
mesi. Il Consiglio di- rettivo però potrà fare eccezione per coloro che in seguito a ferite riportale in battaglia sitrovassero in condizioni speciali.
Art. 13. Ogni socio effeilivo durante la sua
Digitizedby
—
10—
malattia sarà esente dal
pagamento
del con- tributo mensile.Art. 44. Tulli coloro che partiranno vo- lontari o coalti per le guerre a difesa della patria saranno esenti ugualmente dal contri- buto mensile per lutto il
tempo
del loro ser- vizio militare.Art. 15. Nessun socio avrà diritto a sussidio se
non dopo
unanno
dalla data della sua ammissione, la quale \erra costatata dal ruolo;e
dopo
questotempo
per aver (al diritto eglidovrà essere in regola colla cassa sociale, e la malattia da cuisarà affetto non dovrà essere ca- gionala dall' abuso del vino o dal mal costume.
Art. 16. Il socio che Sìrà
moroso
al pa-gamento
delle quote di due mesi,non
avràdiritto a sussidio in caso di malattia ; quello che
non
avrà pagato il suo contributo per\
quattro mesi sarà decaduto dalla qualità di socio,
quando non
esponga a) Consiglio diret- iivo la jriusiificazione del suo ritardo.Art. 17. Nessun socio potrà reclamare il
sussidio pecuniario che per una malattia in corso, e
non
saranno maiammesse domande
per indennizzo del sussidio che poteva
com-
petergli per malattie sofferte per lo innanzi, presumendosi die egli abbia rinunziato al sus- sidio,
non avendone
fattadomanda
altempo
opportuno.Art. 18. 1/ espulsione dalla Società avrà principalmente luogo nei seguenti casi :
a) Se avrà
impugnato
le armi contro la patria :-
lì-
b) Se sarà stato
condanna
o per (urlo, truffa,o attentato ai costumi:
rj
Quando
per la sua riprovevole condotta o per eccessi di ubriachezza, risse, giuoco, edaltri vizi, pei quali dal Consiglio direttivo, die- tro rapporto del cornitelo dicensura,vengagiu- dicato indegno di appartenere air associazione.
Art. 19. Il socio espulso per le cause di cui sopra
non
conserverà alcun driito a in-dennità o rimborsi per i contributi pagati.
Art. 20. Gli associati delle
due
classi in- dicaledovranno
essere muniti diun
libretto contrassegnalo col bollo della Socielà, e nel quale sarà stampato il presente regolamento, T indicazione delnome
ecognome,
età, pro- fessione, luogo di domicilio, e la data della loro ammissione ; tal libretto servirà per con- statare la loro qualità di associati: ohrediehò nella tabella delmedesimo,
che sarà impressa in fine, si faranno constatare i pagamentimen-
sili, a cui sono lenuti e si obbligano i soci.
Art. 21. I soli soci efleltivi della prima ca- tegoria avranno voto deliberativo.
Ai soci cooperatori
non
è riserbalo il di- ritto di voto, nè saranno eleggibili alle cariche.Ari. 22. La Società in assemblea generale determinerà e provvederà a stabilire i rappor^
ti di reciprocità fra quest' Associazione e quel- le delle4 altre città d' Italia,
quando
o per loro invito o dietro proposta del Consiglio superio- re si creda utile e conveniente d' introdurre relazioni dicomune
consorzio con quelle.DigitizedbyGoogle
-
T2-
TITOLO TERZO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ*.
Aut. 25. L' Associazione direna, rappresen- tata e amministrata da
un
Consiglio dire. lisocomposto
diUn
PresidenteUn
Vice-PresidenteUn
SegretarioUn
Cassiere responsabileE
5 Consiglieri.Art. 24. Tulle le suddette cariche sono con-
ferite in Assemblea generale ai soli soci effet- tivi per schede segrete.
Art. 25. L* elezione del Presidente, del Vi- ce Presidente e del Cassiere per essere valida dovrà risultare dalla maggioranza assoluta dei voti; per le altre cariche sarà sufliciente la
maggioranza relativa.
Art. 26. L' esilo delle elezioni si riterrà per valido qualora alle
medesime
sia intervenutala
metà
dei soci iscritti; e se dovessero rinno- varsi permancanza
delnumero come
soprastabilito, sarà convocata una seconda adunan- za generale per le elezioni; ed allora si proce- derà alla
nomina
delle cariche egualmente per schede segrete, qualunque sia ilnumero
dei soci intervenuti.Art. 27.Ogni
anno
si procederà alla nuova e- lezione o alla conferma delle cariche suddette nello stessomodo
prescritto dagli articoli prece- demi.—
13—
TITOLO QUARTO
DOVERI ED UFFICI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Art, 28. Il Consiglio direttivo è il solo in- caricato dell' amministrazione e del
buon
an-damento
della società; si riunisceuna
volta o- gni mese,dieiro V invito c)el Presidente, ed inmancanza
di questo del Vice Presidente.Nomina
i medici per la cura dei soci infer-mi; determina le farmacie, che
dovranno som-
ministrare i medicamenti, e gli altri impieghi secondari che potessero in seguito essere ne- cessari ed approvati dall' assemblea generale.Art. 29. Il Consiglio direttivo delibera a
mag-
giorità di voli; ed oltre alle
adunanze
ordina- rie mensili potrà unirsi anche straordinaria-mente
anorma
dei bisogni della società, die- iro invito del Presidente.Art. 50. I Consiglieri sono specialmente in- caricati di vegliare sopra tudo qnanlo interes- sa la Associazione; ricevono le
domande
e i re- clami che loro venissero fatti, per riferirne al-l' adunanza del Consiglio per le opportune de- liberazioni e provvidenze.
Art. 31.
É
dovere strettissimo del Consigliere di assistere a tulle le adunanze, ed in casodi le- gittimoimpedimento
sarà tenutoa diurne avviso, a voce o per iscritto, al Presidente intempo
debito.
Art. 32. Il Consiglio s' intenderà costituito
quando
vi intervengano tre Consiglieri, oltrei
DigitizedbyGoogle
—
44-
il Presidente o il Vice-Presidentc eiJSegretario.
Art. 33.
Qualunque membro
del Consiglio direttivo, che mancasse alleadunanze
più di quattro volte consecutive senza legittima causa, s'intenderà avere rinunziato a tale qualità, esi procederà al suo rimpiazzo dall' Assemblea génerale
dopò
averla ufficialmente invitala.Art. 34. Tale disposizione però
non
riguar- da il Cassiere, il quale potrà essere chiamato soltanto all' occorrenza.Aut. 35. Il Segretario è responsabile ed in- caricalo della custodia e conservazione dellg earte, dei (itoli sociali e della corrispondenza.
Redige i processi verbali delle adunanze ge- nerali e quelli del Consiglio superiore forman-
done
àpposito Registro. Tiene P elenco per ordine di mairicola di tutti i soci, facendovi ógni semesire gli avvenuti cambiamenti, e con- trassegna tutti gli atti emanati dal Consigliò edall' Assemblea generale.
Art. 36. Il Cassiere
non
pagherà mandati diqualunquespecie essi siano se
non
sarannocon- trasegnali col bollo dell' Associazióné e firmati dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente.
Il Consiglio direttivo
non
avrà facoltà di fare speseStraordinarie maggioridi L.10, senza l'ap- provazione della società riunita in Assemblea.Art. 37. Il socio che si troverà nella con- dizione d' aver diritto a sussidio dietro il cer- tificato del medico curanié dovrà dirigersi al
Presidènte o a
uno
dei Consiglierionde
oliene--
Ì5~
re sollecitamente F ordine di percepire il sussi- dio,
oppure
la cura successoria ; Ila malattia.TITOLO QUINTO
DEI MEDICI CHIRURGHI E FARMACISTI.
Art* 38. j Medici Chirurghi saranno scelti dal Consigliodirettivo, possibilmente fra i
mem-
bri dell' Associazione, e
non
riceveranno nessun onorario.Art. 39.
Saranno
indicale le farmacie peril servizio della società, e da quelle soltanto do-
vranno
i soci ammalati farsi provvedere ime-
dicamenti, presentando la ricetta del Medico curante.TITOLO SESTO
DELLE ADUNANZE DELL* ASSEMBLEA GENERALE.
Art. £0.
V
Assemblea generale terrà delle sedute ordinarie e dille straordinarie, che do- vranno essere presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente,colF intervenu- to del Segretario o diun
suo sostituto.Le
sedule ordinarie saranno trimestrali. Le straordinarienon
avranno luogo che per affa- ri speciali e dietro invitoAA
Presidente, che ne indica F oggetto, e del quale sarà esclusi-vamente
trattato.Art. Ai. Nelle adunanze ordinarie si tratte-
ranno gli affari indicati nel presente regola- mento; delle condizioni degli ammalati, dei quali
—
16—
unatabella sarà esposta nella sala dell'adunanze;
finalmente si apriranno discussioni sopra argo- menti riguardanti i vantaggi dell' associazione.
Art. 42. Nellesedule sì ordinarie che straor- dinarie dell' Assemblea
non
si potrà prendere validamenteuna
deliberazione senon
sarà, pre- sentealmeno un
quinto degli associati il Pre- sidente o il Vice* Presidente, e il Segretario.Quando
V assemblea fosseconvocata una secon- da volta, perché alla prima chiamatanon
sifosse riunito il
numero
necessario degli asso- ciali, si potrà deliberare dai presenti qualunquesia il loro
numero.
L) deliberazioni saranno prese alla maggio- ranza dei presenti.
Art. 43. In una tabella affìssa nella sala delle adunanze dovrà essere scritto l'ordine del gior- no per ciascuna seduta, e
non
si potrà derogareall'ordine Ossalo nella tabella senza
un
voto espresso.Art. 44. Chiunque turberà V ordine e lacal-
ma
delle adunanze o cagionerà rumori sarà richiamalo all' ordine dal Presidente,ed in ca- so di resistenza sarà invitalo dallo slesso ad uscire dalla sala, sotto pena della sospensione o decadenza dalla qualità di socio, che potrà essere pronunciala dall' Assemblea generale se trascendesse ad intemperanze talida provoca- re il giudizio d' espulsione.Art. 45. Aperta la seduta nessuno po- trà prendere la parola se
non
gli è stala ac- cordata dal Presidente.—
17—
Art. 46. Egli potrà egualmente toglierla a
qualunque dei soci che con inopportunee inutili discussioni potesse
compromettere
P armonia delP adunanza.Art. 47. Dietro
domanda
di20
soci fatta al Presidente, si poirà convocare straordinaria-mente
P Assemblea generale.TITOLO SETTIMO COMMISSIONI SPECIALI.
Art. 48. Sarà eleito dall' Assemblea gene- rale un Comitato di censura composto di
3 membri,
il quale avrà P ufficio di sindacare so P individui die fanno parte delP Associa- zione ne abbiano i requisiti necessari, e di sorvegliare sopra la condotta di ciascunmem-
bro dell» medesima.
Art. 49 II Comitato di censura riferisce al Consiglio direttivo.
Art. SO. Ogni
anno
verrà eletta dall' Assem- blea unaCommissione
di5membri, onde
unita-mente
al Segretario ealCassierecompilare il bi- lancio della Società. Questa riferisce alPAssem-
blea.
Art. 51.
É
in facoltà dell' Assemblea di no- minare tutte quelle Commissioni cbe più sa-ranno credute opportune.
TITOLO OTTAVO DELLE POMPE FUNEBRI.
Aut. 52. In caso di
morte
di un socio sa-DigitizedbyGoogle
~
ìe-
rà doveroso per parte di ciascuno di accom- pagnarne il convoglio fino al luogo della se pollura.
La Società però sarà ufìicialmenle rappro sentala alla cerimonia funebre mediante I in
tervenlo di
un membro
del Consiglio di- rettivo.Art. 55. La Società sopperirà solo alla spe- sa della cassa,
quando
sia giustificata F im- potenza della famiglia del definito.La Presidenza sorveglierà a che le
pompe
funebri sieno falle con decenza.
TITOLO NONO
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 54. II Regolamento,
dopo
V approva- zione riportatane,non
potrà essere riveduto o modificato cheuna
volta Vanno
in generaJe adunanza.Art. 55. Alla fine d' ogni
anno
sarà presen- tato all' Assemblea il bilancio generale delle enirate e delle spese della Società ed una eo- pia ne rimarrà affissa nella Sala delle adunan-ze,
onde
ciascuno degli interessati possa cono- scere lo statoeconomico
dell' associazione. 01- tredichè sarà cura del Presidente di presen- tareun
rendi-conto morale all' Assemblea, riassumendo quanto di benefico sarà stato ope-1
rato dalla Società nell' annata decorsa.
Art. 56. Se dal bilancio verrà verificato un avanzo di fondi, questi verranno impiegali ad
-
19-
interesse nel
modo
che sarà stabilito dai so- ci in assemblea generale.Art. S7. Finalmente tulli gli individui in-
distintamente
ammessi
a questa filantropica e fraterna associazione promettono sul loro ono- re di osservarne scrupolosamente il regolamen-to e di condurre
una
vita operosa, morale,e quale si addice ad onesti uomini ed a liberi cittadini.DISPOSIZIONI TRANSITORIE
La Società, derogando all' art. 8,
ammette
a * far parte dell' Associazionecome
soci effettivi,anche
coloro che abbiano oltrepassata l' età di anni SO, o che siano affetti da malattia cronica,quando
costoro si presentino per far- si iscrivere entroun mese
dal giorno della fondazione della Associazione.Dopo
quel termine prende vigore il dispo- sto dell' art. 8.Lucca, 1 agosto 4868.
Dott. TITO STROCCHI Presidente.
ATTILIO RICCI Vice-Presidente
SALVATORE
LOMBARDI SegretarioCESARE DOMENICI Vice Segretario I Consiglieri
GIUSEPPE BANDONI VINCENZO ALLEGRINl LORENZO
COLONNA
GIUSEPPE JARDELLA FABIO RAGGH1ANTIIl presente Stallilo fu discusso ed approvalo nell' adu- nanza generale del 26 luglio 1868. La Socielà ha vila dal 1. agoslo 1868,
DigitizedbyGoogle
/ V
PAGAMENTI FATTI NELL*
ANNO
18MESI
D'AMMISSIONIMENSILE
TASSA—
OSSERVAZIONI
i.Rata 2,Rata l.Rata
%
RataGennaio
»
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
1117V CIIJIJIC
Dicembre
-
* -
*
•
*
s
I
DigitizedbyGoogle
/ I
DigitizedbyGoogle