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Riapertura della sanatoria per lavoro irregolare di cittadini stranieri

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Riapertura della sanatoria per lavoro irregolare di cittadini stranieri

di Nicola Monfreda, & Nicola Monfreda Pubblicato il 29 gennaio 2013

il 31 gennaio scade il nuovo termine per sanare le posizioni dei lavoratori comunitari irregolari:

ecco le ultime istruzioni dal ministero (a cura Fabrizio Stella & Nicola Monfreda)

Introduzione.

1.

Il Governo, con il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, afferente all’impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare, ha dato attuazione alla delega di cui all’articolo 21 della legge 15 dicembre 2012, n. 217 (la c.d. legge comunitaria 2010) recependo i contenuti della direttiva 2009/52/CE, del 18 giugno 2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio1.

Un intervento legislativo assolutamente necessario, non solo per assolvere agli obblighi comunitari, ma per sanare importanti irregolarità presenti sul territorio nazionale che evidentemente creano nocumento alla libera e regolare concorrenza nel mercato del lavoro.

Non di meno, la riforma rappresenta un segno evidente di maturità culturale, uno strumento per ridare dignità ad una molteplicità di situazioni di silente sfruttamento lavorativo.

Procedura di emersione.

2.

Sinteticamente2, I datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto, occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze lavoratori stranieri potevano dichiarare la sussistenza del rapporto allo Sportello Unico per l’immigrazione, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012.

La presenza sul territorio nazionale del lavoratore straniero doveva essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici, quindi esibita dallo straniero, al momento della convocazione, presso il citato Sportello Unico

Al riguardo, come evidenziato nella Circ. 4 ottobre 2012, n. 6121 del Ministero dell’Interno, in armonia al parere espresso sul punto dall’Avvocatura di Stato con trattazione n. 328122 formalizzata in pari data, per organismo pubblico legittimato a rilasciare la documentazione rilevante ai sensi del decreto legislativo in rassegna deve intendersi qualunque soggetto, pubblico, privato o municipalizzato che istituzionalmente o per delega svolge una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico. Di conseguenza, nella documentazione de qua possono, ad esempio, farsi rientrare, di diritto:

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la certificazione medica proveniente da struttura pubblica;

il certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore;

tessere nominative dei mezzi pubblici;

certificazioni provenienti dalle forze pubbliche, quali sanzioni stradali, amministrative, multe di ogni genere, etc.;

titolarità di schede telefoniche di operatori italiani (quali Tim, Vodafone, Wind, 3, etc.);

centri di accoglienza e/o di ricovero autorizzati o anche religiosi.

La suddetta documentazione, infatti, pur non provenendo da un’Amministrazione pubblica, è comunque rilasciata da soggetti che erogano servizi e/o intrattengono relazioni di carattere lato sensu pubblici, e ciò indipendentemente dalla condizione di regolarità dell’utente.

Infatti, secondo il citato parere dell’Avvocatura “opinare diversamente significherebbe contrastare la voluntas del legislatore che, nello scegliere il termine “organismo pubblico”, ha inteso indiscutibilmente ed anzi volutamente non restringere la categoria della documentazione legittimante la richiesta de qua soltanto a quella delle Amministrazioni pubbliche, inserendo così la novella normativa in esame in quel trend di apertura delle maglie del controllo e della regolarizzazione anche a quei soggetti che svolgono, comunque, diligentemente un lavoro, seppur irregolarmente presenti nel territorio italiano.”

Ex pluribus, possono essere ritenute valide anche certificazioni rilasciate da autorità pubbliche non nazionali che svolgono attività istituzionale in Italia o nel territorio Schengen, come ad esempio:

passaporto del lavoratore recante il timbro Schengen di altro Paese, apposto in data antecedente al 31 dicembre 20113;

documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, sempre in data antecedente al 31 dicembre 2011.

La dichiarazione doveva essere presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 1.000, 00 (mille) euro per ciascun lavoratore.

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Attesa la propedeuticità del contributo, quest’ultimo ben può considerarsi dunque una manifestazione espressa di volontà del datore di lavoro di procedere alla regolarizzazione del rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario, da perfezionarsi con la presentazione della dichiarazione entro il citato termine del 15 ottobre.

Riapertura dei termini.

3.

Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 7529 del 4 dicembre 2012, ha riaperto – di fatto – i termini della sanatoria prevedendo, nei casi di avvenuto pagamento del contributo ma in assenza della domanda, il perfezionamento della procedura, entro il 31 gennaio 2013, attraverso:

La presentazione della domanda direttamente al sistema di inoltro telematico4, all’uopo utilizzando l’indirizzo: https://nullaostalavoro.interno.it senza necessità di registrazione.

L’utente dovrà, si legge nella nota, utilizzare le seguenti credenziali:

per il nome utente: il codice fiscale/partita IVA del datore di lavoro riportato sul modello “F 24”;

per la password: il numero del documento identificativo del lavoratore, presente sullo stesso modello.

Con riferimento ai casi di interruzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a completare la procedura di emersione, perfezionando la volontà di pervenire alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario, manifestata con il versamento del contributo forfettario di 1000 euro e con la presentazione della dichiarazione di emersione, firmando presso lo Sportello Unico competente il contratto di soggiorno e contestualmente assolvendo all’obbligo di comunicazione obbligatoria di assunzione, così come indicato all’art. 6 del decreto del 29 agosto 2012. Solo dopo aver perfezionato la procedura in questione il datore potrà porre fine al rapporto di lavoro ovviamente a normativa vigente e solo così avrà effetto la sanatoria prevista con riguardo agli aspetti sia amministrativi che penali.

Resta chiaro che il datore di lavoro dovrà, comunque, provvedere al pagamento di tutti i contributi, previdenziali ed assistenziali, a favore del lavoratore per l’intero periodo di durata effettiva del rapporto di lavoro, in ogni caso non inferiore ai sei mesi.

Il Ministero prevede che nei casi in cui l’interruzione avvenga prima della conclusione della procedura, il datore di lavoro ne debba dare comunicazione allo Sportello Unico ed alla sede

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Nella circostanza in cui, invece, l’interruzione avvenga per causa di forza maggiore sopravvenuta è prevista la possibilità, al momento della convocazione, di subentro5.

A titolo esemplificativo in caso di decesso della persona da assistere, potrà subentrare un altro componente del medesimo nucleo familiare del defunto, qualora tale “passaggio” non sia realizzabile, al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo “in attesa di occupazione”.

Nelle more della definizione della suddetta procedura di emersione, i lavoratori stranieri non possono in ogni caso essere assunti da un datore di lavoro diverso da quello che ha presentato la domanda di emersione.6

Il Ministero precisa, infine, che qualora il datore di lavoro voglia disconoscere l’istanza presentata a suo nome, dovrà procedere ad effettuare la denuncia di furto di identità, presso le competenti autorità di pubblica sicurezza, e presentarla, quindi, allo Sportello Unico per la chiusura formale della procedura.

Conclusioni.

4.

A livello numerico, i moduli ricevuti, da dati forniti dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, a conclusione della procedura informatica7, risultano essere pari a: 134.576, così suddivisi in base all’attività lavorativa:

Assistente a persona autosufficiente 3.196

Assistente a persona non autosufficiente 33.458

Collaboratore famigliare 79.315

Lavoratore Subordinato 18.607

Risulta di tutta evidenza come il dato maggiormente significativo risulta quello afferente alla

“collaborazione domestica” a tutto tondo, un elemento interessante in un’ottica sia di esame delle componenti in nero del mercato del lavoro che di distribuzione del lavoro nazionale nei diversi settori economici.

Un dato statistico che il (prossimo) Legislatore fiscale non potrà non tenere in considerazione nella prospettiva di riforma globale del mercato del lavoro.

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29 gennaio 2013

Nicola Monfreda e Fabrizio Stella

1La direttiva intendeva, in estrema sintesi, rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l’immigrazione illegale, introducendo il divieto per i datori di lavoro di impiegare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nonché norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nel confronti degli stessi.

2 Si rinvia agli approfondimenti sul tema degli stessi autori a: Lotta all’evasione contributiva:

inasprite le sanzioni per l’impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare, Il Fisco n.

22/2012; Impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare: regime transitorio per adeguarsi alla nuova normativa, Il Fisco n.39/2012.

3 Il passaporto recante il timbro di entrata in “area Schengen” da solo è in grado di attestare soltanto la presenza dello straniero, a quella data, nel territorio Schengen, non anche nel territorio nazionale. Pertanto, affinché il suddetto documento sia idoneo a sostenere l’istanza di emersione è necessario che sia accompagnato anche da una documentazione che, per l’appunto, provi la presenza dello straniero al 31 dicembre 2011, proprio nel territorio italiano:

documentazione che ben può essere rappresentata da qualunque certificazione rilasciata da un organismo pubblico, nell’accezione sopra chiarita.

4 Una volta avuto accesso al sistema di inoltro telematico, gli utenti avranno a disposizione per la compilazione i due modelli EM-DOM ed EM-SUB tra i quali scegliere.

5 Nel caso in cui, a seguito di convocazione, soltanto il datore di lavoro di rechi regolarmente presso lo Sportello Unico, si procederà comunque all’archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico dello stesso ex art. 5, comma 10, D.Lgs. n. 109/2012.

6 Il Ministero dell’Interno, con la Circ. 25 ottobre 2012, n. 6561, ha chiarito alcune perplessità in ordine all’assistenza sanitaria nelle more della conclusione della procedura di emersione. In proposito ha stabilito che i cittadini stranieri per i quali sia stata presentata dichiarazione di emersione ai sensi del decreto legislativo citato, siano assimilabili ai destinatari dell’assicurazione obbligatoria di cui all’art. 34 del T.U. Immigrazione, D.Lgs. n. 286 del 1998, e, quindi, possano essere iscritti al Servizio sanitario nazionale.

Poiché i lavoratori stranieri regolarizzandi non sono in possesso di codice fiscale, che viene rilasciato al momento della convocazione degli stessi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, si ritiene che possano essere assistiti come stranieri temporaneamente presenti, nonostante non si trovino più nella condizione di irregolarità giuridica.

Per quel che attiene al rilascio della tessera sanitaria, a parità di condizione con i cittadini

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italiani, dovrà necessariamente attendersi il rilascio del codice fiscale da parte dell’Agenzia delle entrate. I cittadini stranieri che invece sono già in possesso di codice fiscale possono iscriversi direttamente al Servizio sanitario nazionale. Eventuali oneri per prestazioni sanitarie fruite nel periodo compreso tra la presentazione della domanda di emersione e la data di regolarizzazione dell’iscrizione anagrafica non potranno essere rendicontate al Ministero dell’Interno, come ribadito dal Ministero della Salute, dato che il procedimento inizia con la presentazione della

“dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro” all’INPS mediante utilizzo dei moduli appositamente predisposti.

7 Alle ore 24.00 del 15 ottobre 2012.

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