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all’aggiornamento dei principi OIC

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(1)

BILANCIO 2014 E XBRL

Prof. Pier Luigi Marchini

Le principali novità conseguenti

all’aggiornamento dei principi OIC

(2)

Le principali novità conseguenti all’aggiornamento dei principi OIC

Le novità sugli schemi di bilancio Introduzione ad XBRL

La nuova tassonomia 2014-11-17

I prospetti non previsti: leasing, rendiconto finanziario

Esempio di codifica di un bilancio d’esercizio reale Giudizio di conformità e doppio deposito

Relazione di revisione e XBRL Interventi e quesiti

INDICE DELLA GIORNATA

(3)

L’aggiornamento dei principi contabili nazionali (OIC)

Nel mese di maggio del 2010, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha avviato un progetto di complessiva revisione dei Principi contabili nazionali finalizzato a:

emanare un set organico e coordinato di norme;

rivedere le disposizioni alla luce dei mutamenti normativi, focalizzando l’attenzione sulle esigenze degli attuali destinatari dei documenti OIC, ossia le piccole e medie imprese;

recepire, laddove opportuno, le best practice in uso.

Il progetto ha comportato la pubblicazione di 20 Principi contabili (nuovi o nella

«versione aggiornata»).

Emanazione di una prima tranche (OIC 15, OIC 20 e OIC 21) nel giugno 2014, di una seconda tranche di documenti nell’agosto 2014, e di una terza (OIC 24) nel gennaio 2015.

(4)

L’aggiornamento dei principi contabili nazionali (OIC)

(gennaio 2015)

(5)

L’aggiornamento dei principi contabili nazionali (OIC)

** Sostituisce le pertinenti parti dei precedenti OIC 16 e OIC 24

*** Sostituisce la pertinente parte del precedente OIC 12

Attenzione: attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 34/2013 UE, che abroga la quarta e la settima direttiva relative a bilanci di esercizio e bilanci consolidati

(6)

L’aggiornamento dei principi contabili nazionali (OIC)

Si applicano ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.

Nuovi principi contabili

OIC 15, OIC 20, OIC 21: era consentita l’applicazione anticipata

In data 20 agosto 2014 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la

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Direttiva 34/2013

Le innovazioni derivanti dalla approvazione della Direttiva 34/2013/UE si applicano a società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata e società in nome collettivo o società in accomandita semplice qualora i soci siano società di capitali.

La nuova direttiva rivede le regole a livello europeo per la corretta redazione dei bilanci d’esercizio, dei bilanci consolidati e della relativa informativa.

La nuova direttiva abroga le precedenti direttive comunitarie in materia di conti annuali e consolidati: direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (articolo 52).

Le novità introdotte dalla Direttiva 2013/34/UE del 26/6/2013 rispondono ai seguenti obiettivi:

• ridurre gli oneri amministrativi a carico soprattutto delle piccole e medie imprese e semplificare la relativa disciplina;

• migliorare la comparabilità dell’informativa resa con i bilanci;

• tutelare l’interesse degli utilizzatori dei bilanci a una corretta rappresentazione delle informazioni contabili più rilevanti;

Data di recepimento nella legislazione nazionale: entro il 20 luglio 2015, con entrata in vigore con i bilanci di esercizi finanziari da 1.1.2016.

(8)

Direttiva 34/2013

Le tipologie di imprese rilevanti per l’informativa per il bilancio di

esercizio

(9)

Direttiva 34/2013

La Direttiva prevede talune semplificazione per le micro-imprese. In particolare:

• possibilità di procedere alla redazione di uno stato patrimoniale in forma abbreviata o di un conto economico in forma abbreviata;

• esenzione dalla redazione della nota integrativa o dalla redazione della relazione sulla gestione;

• esenzione dall’obbligo di pubblicazione del bilancio di esercizio.

Per le piccole imprese è prevista l’esenzione dalla pubblicazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.

Per le medie imprese è, invece, prevista la possibilità di procedere, a determinate condizioni, alla redazione di un solo stato patrimoniale in forma abbreviata e della nota integrativa in forma abbreviata.

Per quanto riguarda la redazione del bilancio consolidato, i piccoli gruppi sono esentati dalla redazione del bilancio consolidato a condizione che al loro interno non vi sia un ente di interesse pubblico; su base opzionale la

(10)

Direttiva 34/2013

NOVITA’ 13 APRILE 2015

Consultazione pubblica per l’attuazione della direttiva 2013/34/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di

imprese.

Termine commenti: 24 aprile 2015

(11)

OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

I TERRENI SUI QUALI INSISTONO DEI FABBRICATI

In passato si è continuato ad ammortizzare il terreno unitamente al fabbricato, in virtù di una piccola precisazione contenuta nella precedente versione del principio contabile n.16, che tuttavia riguardava un caso estremamente raro. Ci si riferisce, in particolare, alla previsione secondo la quale il valore del terreno poteva non essere scorporato da quello dei fabbricato quando il valore del terreno tendeva a coincidere con il valore del fondo di ripristino o bonifica del sito.

I COMPORTAMENTI PASSATI

Oggi tale previsione è scomparsa, per cui risulta sempre necessario dare distinta evidenza al valore del terreno.

Dal bilancio chiuso al 31.12.2014 dovremo quindi distintamente indicare il valore del terreno.

LA CORREZIONE

(12)

OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

L’AMMORTAMENTO DEI BENI NON UTILIZZATI

In passato le immobilizzazioni non più utilizzate erano tenute in bilancio in vista di una loro cessione e non erano ammortizzate.

I COMPORTAMENTI PASSATI

È stata eliminata la previsione secondo la quale è necessario sospendere l’ammortamento dei cespiti che non sono utilizzati per lungo tempo.

In virtù delle attuali previsioni, invece, si rende necessario continuare il processo di ammortamento, in considerazione del fatto che, nel periodo in oggetto, il bene è LA CORREZIONE

(13)

OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Novità:

component approach;

«unita economico-tecnica»;

interruzione dell'ammortamento quando il presumibile residual value è superiore al valore netto contabile

VALORE RESIDUO > VNC.

(14)

OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Novità:

beni la cui utilità non si esaurisce non si ammortizzano.

i fabbricati civili (se investimenti) non si ammortizzano.

i fabbricati civili (se strumentali) si possono ammortizzare.

(15)

OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Possibilità di capitalizzazione se:

• Gli interessi passivi sono sostenuti per capitali presi a prestito per l’acquisizione (acquisto e costruzione) di immobilizzazioni.

• Gli interessi si riferiscono al periodo di costruzione che deve:

essere significativo, vale a dire non così breve da non rendere significativa la capitalizzazione degli interessi.

avere durata normale rispetto al bene in costruzione.

(16)

OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Nella misura in cui si renda necessario utilizzare ulteriori fondi presi a prestito genericamente, l’ammontare degli oneri finanziari maturati su tali fondi è capitalizzabile nei limiti della quota attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione.

Tale ammontare è determinato applicando un tasso di

capitalizzazione ai costi sostenuti corrispondente alla

media ponderata degli oneri finanziari netti relativi ai

finanziamenti in essere durante l’esercizio, diversi dai

finanziamenti ottenuti specificatamente allo scopo di

acquisire un bene che giustifica una capitalizzazione.

(17)

OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Possibilità di capitalizzazione:

il finanziamento deve essere stato realmente utilizzato per l’acquisizione di cespiti;

gli interessi capitalizzati devono essere quelli maturati nel periodo intercorrente tra l’esborso dei fondi per l’acquisizione e l’entrata in funzione del bene;

il tasso di interesse deve essere quello realmente sostenuto, con eventuali eccezioni in caso di finanziamenti a breve;

il valore del cespite inclusivo della capitalizzazione

interessi non può superare il valore recuperabile

tramite l’uso.

(18)

OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Il 2 gennaio 201X la società A dà in appalto la costruzione di un impianto per un valore complessivo di 1.500. Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati, in base allo stato avanzamento dei lavori, i seguenti pagamenti a favore dell’appaltatore:

Si assume che non vi siano altri beni in corso di costruzione.

I finanziamenti della società sono, a fine esercizio, i seguenti:

Finanziamento di scopo assunto all’inizio del mese di gennaio a fronte della realizzazione dell’impianto di importo pari a 150 e con un tasso pari al 6,00%;

Finanziamento ottenuto all’inizio del mese di gennaio dalla banca B per un importo pari a 100 con un tasso pari al 7,00%;

Finanziamento ottenuto all’inizio del mese di gennaio dalla banca C per un

(19)

OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Per stabilire la misura degli oneri finanziari capitalizzabili vi sono alcuni passaggi logici da seguire.

In primo luogo, occorre stabilire l’importo del costo di costruzione oggetto di capitalizzazione. A tal fine, occorre calcolare la media ponderata dei costi sostenuti alla luce dei pagamenti effettuati. Il calcolo è il seguente:

Per poter calcolare il costo di costruzione su cui effettuare la capitalizzazione occorre infatti effettuare una media dei costi sostenuti nel corso dei vari mesi. Ciò perché i costi sostenuti all’inizio dell’esercizio hanno un periodo di capitalizzazione maggiore di quelli sostenuti alla fine dell’esercizio. In particolare, il costo di costruzione ponderato in base ai mesi su cui applicare la capitalizzazione degli oneri finanziari (a tasso di interesse annuo) nell’esercizio 201X è pari a 257,5.

(20)

OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

In secondo luogo, occorre stabilire gli oneri finanziari capitalizzabili. Sono, innanzi tutto, presi in considerazione gli oneri finanziari riconducibili ai finanziamenti di scopo. Si considerano poi gli altri finanziamenti generici a concorrenza dell’importo necessario a finanziare il costo medio di costruzione come sopra calcolato.

Il tasso del finanziamento di scopo è pari al 6%.

Il tasso da applicare ai finanziamenti generici è pari alla media ponderata dei relativi oneri finanziari.

Il costo medio ponderato del finanziamento è pari al 7,75%.

Tale importo si ottiene per effetto della seguente operazione: 7,00% * (100/400) + 8,00% * (300/400) = 7,75%.

Infine, si procede al calcolo degli interessi effettivamente da capitalizzare

(21)

OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

La capitalizzazione degli oneri finanziari avviene nella misura pari a 17,33.

(22)

OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

VERIFICARE SE VI SONO I PRESUPPOSTI PER L’AMMORTAMENTO

A. COSTO SOSTENUTO EFFETTIVAMENTE PER L’ACQUISIZIONE DEL BENE

B. PRESUMIBILE VALORE RESIDUO

A-B) > 0

AMMORTAMENTO CONSENTITO

A-B) < o = 0

AMMORTAMENTO NON CONSENTITO

(23)

OIC 24 – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Novità

Di particolare significatività con riferimento alla immobilizzazioni immateriali è il tema del “valore residuo”.

Il valore residuo di un onere pluriennale è sempre pari a zero.

il valore residuo di una attività immateriale (pari a zero) rappresenta una presunzione relativa.

Eliminazione dei riferimenti ai costi per la produzione e per la distribuzione di cataloghi, di espositori e di altri strumenti e materiali aventi finalità promozionali.

(24)

OIC 24 – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

COSTI DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

Anche i costi di addestramento del personale possono essere capitalizzati soltanto quando assimilabili ai costi di start-up e sostenuti in relazione a un processo di riconversione o ristrutturazione aziendale che comporta un profondo cambiamento nella struttura produttiva, commerciale e amministrativa della società, in base a un piano approvato dagli amministratori.

Al contrario, non sono capitalizzabili i costi straordinari di riduzione del personale (per esempio, incentivi) per favorire lesodo o la messa in mobilità dei lavoratori in quanto rimuovono inefficienze dellimpresa e laleatorietà della loro recuperabilità è elevata.

(25)

OIC 24 – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

TABELLA DI SINTESI

CASO CODICE CIVILE OIC 24 TUIR

AVVIAMENTO

ORIGINALE INTERNO NON CAPITALIZZ. NON CAPITALIZZ.

RILEVA

IL VALORE ORIGINARIO ISCRITTO A BILANCIO AVVIAMENTO

ACQUISITO A TITOLO ONEROSO

B.I.5. NEL LIMITE DEL COSTO SOSTENUTO

AMMORTAMENTO

5 ANNI (20%) SALVO DEROGA

MOTIVATA

5 ANNI (20%) SALVO DEROGA MOTIVATA NON

OLTRE I 20 ANNI (5%)

1/18

IMPAIRMENT TEST

INFORMAZIONI NOTA INTEGRATIVA

SI SVALUTAZIONI-MAI

RIPRISTINI/RIVALUTAZIONI IRRILEVANTE

(26)

OIC 9 – SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

RIDUZIONE DEL VALORE RESIDUO CONTABILE DELLE ATTIVITA’

SE VENGONO MENO I MOTIVI DELLA SVALUTAZIONE, VA RIPRISTINATO IL VALORE DELL’IMMOBILIZZO

PERDITA -> ECCESSO DI COSTI PERDITA -> ECCESSO DI COSTI

(27)

OIC 9 – SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Condizione Iscrizione in Bilancio

Valore recuperabile < Valore netto contabile

Immobilizzazione va iscritta al valore recuperabile

Differenza

(Valore netto contabile - Valore recuperabile)

Va iscritta in B)10 o E)21

(28)

OIC 9 – SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Caso Operazione da effettuare in

Bilancio

Valore d’uso < Valore in Bilancio Va operata una svalutazione

Valore recuperabile = maggiore tra - Valore d’uso - Valore equo

- Valore d'uso: Valore attuale dei flussi di cassa attesi da una attività o da un'unità generatrice di flussi di cassa (CGU); è proposto un modello semplificato per le PMI.

- Valore equo: l’ammontare ottenibile dalla vendita di un’attività

(29)

OIC 9 – SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

(30)

OIC 9 – SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

METODI PER VERIFICARE SE VI SONO I PRESUPPOSTI PER UNA SVALUTAZIONE (OIC 9)

Metodo dellattualizzazione dei flussi di cassa

Determinato tramite l’attualizzazione dei flussi di cassa attesi dall’utilizzo

dell’immobilizzazione

Metodo della capacità di ammortamento

Capacità di ammortamento

=

(ricavi - costi non attualizzati derivanti dall’utilizzo dell’immobilizzazione)

Possono optare per l’adozione di un approccio semplificato le società che per

due esercizi consecutivi non superino nel proprio bilancio d’esercizio due dei tre seguenti limiti:

numero medio dei dipendenti durante l’esercizio > 250

(31)

OIC 9 – SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

CASO 1

Si ipotizzi che la società abbia iscritti in bilancio al 31.12 dell’esercizio 0:

•cespite A: valore netto contabile 600, vita utile residua 5 anni;

•cespite B: valore netto contabile 400, vita utile residua 5 anni;

•avviamento: valore netto contabile 500, vita utile residua 5 anni.

I valori netti contabili dei cespiti A e B e dell’avviamento includono la quota di ammortamento maturata nell’esercizio 0.

Applicazione dell’approccio basato sulla capacità di ammortamento (approccio semplificato)

L’andamento prospettico della gestione, così come desunto dai piani aziendali più recenti a disposizione, è il seguente:

(32)

OIC 9 – SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

(33)

OIC 9 – SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

L’orizzonte esplicito di previsione degli esiti della gestione è di 5 anni. Al termine di tale periodo i cespiti andranno rinnovati e si suppone che il valore dell’avviamento si sia completamente riassorbito.

Si suppone, inoltre, che l’aliquota fiscale sia pari a zero.

Nel caso in questione, la capacità di ammortamento complessiva

generata dalla gestione nell’orizzonte temporale di riferimento

(pari a 4.250) consente di recuperare le immobilizzazioni iscritte in

bilancio al 31.12 dell’esercizio 0 (il cui valore netto contabile è pari

a 1.500). Di conseguenza – nonostante gli esercizi 1 e 2 chiudano

in perdita – non viene rilevata nessuna perdita durevole di valore.

(34)

OIC 9 – SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

CASO 2

Si ipotizzi che la società abbia iscritti in bilancio al 31.12 dell’esercizio 0:

•cespite A: valore netto contabile 600, vita utile residua 5 anni;

•cespite B: valore netto contabile 400, vita utile residua 5 anni;

•avviamento: valore netto contabile 500, vita utile residua 5 anni.

I valori netti contabili dei cespiti A e B e dell’avviamento includono la quota di ammortamento maturata nell’esercizio 0.

Applicazione dell’approccio basato sulla capacità di ammortamento (approccio semplificato)

L’andamento prospettico della gestione, così come desunto dai

piani aziendali più recenti a disposizione, è il seguente:

(35)

OIC 9 – SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

(36)

OIC 9 – SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

L’orizzonte esplicito di previsione degli esiti della gestione è di 5 anni. Al termine di tale periodo i cespiti andranno rinnovati e si suppone che il valore dell’avviamento si sia completamente riassorbito.

Si suppone, inoltre, che l’aliquota fiscale sia pari a zero.

Nel caso in questione, la capacità di ammortamento complessiva generata dalla gestione nell’orizzonte temporale di riferimento (pari a 250) non consente di recuperare le immobilizzazioni iscritte in bilancio al 31.12 dell’esercizio 0 (il cui valore netto contabile è pari a 1.500). Di conseguenza, al 31.12 dell’esercizio 0, si rileva una perdita in bilancio pari a 1.250 (differenza tra capacità di ammortamento, 250, e ammortamenti da effettuare negli esercizi futuri, 1.500). La perdita deve essere attribuita prioritariamente all’avviamento, che viene in questo caso completamente svalutato, e per la parte rimanente ai cespiti A e B, pro-quota rispetto al loro valore di iscrizione in bilancio.

(37)

OIC 13 – RIMANENZE

I contributi in conto esercizio per l’acquisto di materiali, ai fini della valutazione delle rimanenze, sono portati in diminuzione del costo:

questo cambiamento, per alcuni settori che ricevono contributi pubblici alla produzione (o al raccolto), può essere di rilevante impatto, perché in passato nella valutazione delle rimanenze non si teneva conto dei contributi incassati, che erano trattati come un ricavo dell’esercizio ed imputati al conto economico. Ora invece impattano sulla valutazione delle rimanenze. Il principio tuttavia non fornisce indicazioni pratiche circa l’applicazione prospettica del nuovo metodo rispetto al trattamento contabile adottato in precedenza.

Le perdite previste sugli ordini confermati si iscrivono in un fondo rischi.

(38)

OIC 23 – LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

In passato poteva essere utilizzato il metodo della percentuale di completamento o quello della commessa completata.

Nel nuovo principio contabile 23 è stato espressamente chiarito che il metodo da applicare è quello della percentuale di completamento, se possono ritenersi rispettate determinate condizioni.

Solo nel caso in cui tali condizioni non siano rispettate sarà possibile optare per il metodo della commessa completata.

Più precisamente, sarà necessario ricorrere al metodo della percentuale di completamento se esiste un contratto vincolante tra le parti che definisca chiaramente le obbligazioni in capo a ciascuna di esse; se il diritto al corrispettivo I COMPORTAMENTI PASSATI

LA CORREZIONE

(39)

39

Gli anticipi rappresentano importi addebitati ai committenti generalmente prima dell’inizio o all’inizio dei lavori.

Rilevazione contabile: transito solo da stato patrimoniale

Gli acconti (o fatturato di rata) rappresentano importi addebitati, in via non definitiva, ai committenti in corso d’opera a fronte dei lavori eseguiti, non necessariamente determinati in funzione del valore dei lavori eseguiti (generalmente per ragioni finanziarie).

Rilevazione contabile:

1. Contabilizzazione «non definitiva»: passaggio da stato patrimoniale, no rilevazione in conto economico;

2. Contabilizzazione «definitiva» : riduzione delle rimanenze di lavori e iscrizione di ricavi (A.1)

OIC 23 - LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

PRINCIPALI NOVITA’

Se il ricavo maturato è riconosciuto definitivamente dall’appaltatore, si

(40)

OIC 28 – PATRIMONIO NETTO

In passato se un socio rinunciava ad un credito commerciale poteva essere rilevata una sopravvenienza attiva nel conto economico.

Nel nuovo principio contabile OIC 28 viene chiarito che la rinuncia di qualsiasi credito da parte del socio è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio (prima tale previsione era limitata ai crediti finanziari).

Pertanto nel caso di rinuncia dei soci al diritto di restituzione, la scrittura contabile in partita doppia della società deve essere necessariamente è "Debiti verso soci”

a “riserve", mentre non è possibile movimentare i conti economici (non può quindi essere rilevata la scrittura contabile "Debiti verso soci” a “sopravvenienze").

Sempre con riferimento al patrimonio netto, è stato precisato che i “versamenti in I COMPORTAMENTI PASSATI

LA CORREZIONE

(41)

OIC 15 – I CREDITI

Novità

- Vendita a rate con riserva della proprietà: si iscrive in sede di consegna del bene il ricavo della vendita;

- La nuova versione del principio prevede una sezione dedicata al tema della cancellazione dei crediti (modello contabile basato sul trasferimento dei rischi).

(42)

OIC 15 – I CREDITI

I diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti

dal credito si estinguono.

Trasferimento:

titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito

+

tutti i rischi inerenti al credito

QUANDO E’ POSSIBILE LA CANCELLAZIONE DEL CREDITO?

NUOVO OIC 15

(43)

OIC 15 – I CREDITI

Operazioni che consentono la cancellazione del credito in bilancio

Operazioni che NON consentono la cancellazione del credito in bilancio Forfaiting

Mandato all’incasso, compreso il mandato all’incasso conferito a società di

factoring e ricevute bancarie;

Datio in solutum; Cambiali girate all’incasso;

Conferimento del credito; Pegno di crediti;

Vendita del credito, compreso factoring con cessione pro soluto con trasferimento

sostanziale di tutti i rischi del credito;

Cessione a scopo di garanzia;

Cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.

Sconto, cessione pro-solvendo e pro- soluto che non trasferiscono

sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito;

Cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti al

credito.

(44)

OIC 15 – I CREDITI

RILEVAZIONE INIZIALE: SCORPORO INTERESSI ATTIVI

Nei crediti con termini di pagamento lunghi, si rende necessario ottenere un corrispettivo, cioè un interesse per il periodo di indisponibilità.

- In alcuni casi, nei crediti/debiti a medio-lungo termine, gli interessi per dilazione sono contrattualmente esplicitati.

- In altri casi invece, l’interesse NON è contrattualmente esplicitato;

tuttavia si deve ritenere che essi contengano una componente finanziaria anche se non stabilita dalle parti.

I crediti commerciali con scadenza > 12 mesi si rilevano

inizialmente al VALORE NOMINALE, con contropartita il ricavo relativo alla vendita e gli interessi impliciti relativi alla dilazione di

(45)

OIC 15 – I CREDITI

RILEVAZIONE INIZIALE: SCORPORO INTERESSI ATTIVI

L’ammontare del ricavo relativo alla vendita del bene/servizio è il PREZZO di MERCATO con pagamento a breve termine.

- Per individuare il prezzo di mercato a breve termine è necessario acquisire tutte le informazioni ottenibili dallo stesso fornitore o individuabili da altre fonti.

- Se non è possibile determinare il prezzo di mercato ma si può

presumere l’esistenza di una congrua componente finanziaria, il

valore è determinato attualizzando il credito ad un tasso di

interesse appropriato.

(46)

RILEVAZIONE INIZIALE: SCORPORO INTERESSI ATTIVI

Ammontare interessi attivi = valore nominale credito - ammontare del prezzo di mercato (corrispettivo a pronti).

Contabilmente si rettifica il ricavo attraverso un risconto passivo da ripartirsi per competenza lungo la durata del credito.

- L’ammontare degli interessi attivi scorporati è riconosciuto sulla durata del credito.

- L’interesse da rilevarsi in ciascun esercizio è quello maturato in quel periodo.

OIC 15 - CREDITI

(47)

RILEVAZIONE INIZIALE: SCORPORO INTERESSI ATTIVI

OIC 15 - CREDITI

Attualizzazione crediti PA:

se l'impresa è a conoscenza che nonostante la scadenza inferiore all'anno i crediti commerciali saranno incassati in un

tempo marcatamente superiore all'anno, il credito è attualizzato

(«Vi sono casi in cui l'impresa è a conoscenza, al momento della stipula del contratto, del fatto che, nonostante la scadenza inferiore all'anno specificatamente indicata nel

contratto stesso, il credito verrà incassato in un tempo marcatamente superiore all'anno (…) (ad esempio i crediti

verso la pubblica amministrazione)»)

(48)

Crediti verso controllanti

PRIMA: Aspetto non disciplinato.

NOVITA': Il principio chiarisce che nella voce ‘Crediti verso controllanti’ sono inclusi i crediti verso controllanti indirette.

13. [...] Le voci BIII2c) e CII4 accolgono anche i crediti verso le controllanti di livello superiore al primo, ovverosia le controllanti che controllano la società, indirettamente, tramite loro controllate

OIC 15 - CREDITI

(49)

OIC 14 – DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Novità

Nella nuova versione del principio si approfondisce in particolare l’attività di cash pooling svolta nei gruppi societari.

Nel bilancio delle singole società partecipanti al cash pooling la quota di pertinenza di ciascuna società del saldo del conto corrente comune si classifica tra i crediti (o i debiti, a seconda del caso).

(50)

OIC 14 – DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Si ipotizzi, ad esempio, un gruppo composto da cinque società tra cui, la capogruppo, che svolge anche la funzione di pooler. Il conto corrente comune utilizzato per il cash pooling al termine dell’esercizio presenta un salto attivo di € 100.000 risultante dalle seguenti singole posizioni:

- società A € 125.000;

- società B € - 37.250;

- società C € - 28.450;

- società D € 40.700.

Applicando quanto previsto dal nuovo OIC 14, le società A e D iscrivono un credito verso la capogruppo (Crediti verso controllanti – CII4) rispettivamente per € 125.000 ed € 40.700, mentre le società B e C iscrivono un debito verso la capogruppo rispettivamente per € 37.250 e per

€ 28.450 (Debiti verso controllanti – D11).

Nel proprio bilancio d’esercizio, simmetricamente la capogruppo iscrive

(51)

OIC 10 – RENDICONTO FINANZIARIO

Novità

• L’OIC ha deciso di dedicare al rendiconto finanziario un apposito principio contabile tenuto conto della sua valenza informativa.

• E’ stata prevista una generale raccomandazione della sua redazione per tutte le tipologie societarie.

• La società presenta il rendiconto finanziario nella nota integrativa.

• L’OIC 10 prevede che la risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto sia rappresentata dalle disponibilità liquide.

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OIC 10 – RENDICONTO FINANZIARIO

• Viene eliminata la risorsa finanziaria del capitale circolante netto per la redazione del rendiconto finanziario in quanto considerata obsoleta e non prevista dalla prassi internazionale.

• Il principio si applica anche alla redazione del rendiconto finanziario consolidato con gli opportuni adattamenti.

• Sono state inserite alcune indicazioni circa l’aggiunta, il raggruppamento e la suddivisione dei flussi finanziari

(53)

OIC 10 – RENDICONTO FINANZIARIO

• La definizione di disponibilità liquide nell’OIC 10: «Le disponibilità liquide sono rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa. Le disponibilità liquide comprendono anche depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa espressi in valuta estera»

• Le disponibilità liquide NON includono i valori equivalenti alle disponibilità liquide (cash equivalents).

• Le disponibilità liquide NON sono rettificate dagli eventuali scoperti bancari ancorché utilizzati per elasticità di cassa (gli scoperti sono considerati attività di finanziamento).

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OIC 10 – RENDICONTO FINANZIARIO

• I singoli flussi finanziari sono presentati distintamente nelle seguenti categorie:

• A. gestione reddituale (i flussi derivano dalla acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e di finanziamento);

• B. attività di investimento (i flussi derivano dall’acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate);

• C. attività di finanziamento (i flussi derivano dall'ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito).

E’ stato inserito il generale divieto di compensazione tra flussi finanziari.

(55)

OIC 10 – RENDICONTO FINANZIARIO

• Il flusso della gestione reddituale può essere determinato o con il metodo indiretto (rettificando l’utile o la perdita d’esercizio) o con il metodo diretto (evidenziando i flussi finanziari).

• Gli interessi pagati e ricevuti devono essere presentati distintamente tra i flussi finanziari della gestione reddituale.

• I dividendi ricevuti e pagati devono essere presentati distintamente, rispettivamente, nella gestione reddituale e nell’attività di finanziamento.

• Per motivi di comparabilità e semplificazione, l’OIC 10 prevede la classificazione delle imposte nella gestione reddituale anche se, le imposte sul reddito derivano da operazioni che danno origine a flussi finanziari della gestione reddituale, dell’attività di investimento e di finanziamento.

(56)

OIC 10 – RENDICONTO FINANZIARIO

(57)

OIC 10 – RENDICONTO FINANZIARIO

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