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Principi cardine del PTT e breve

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Academic year: 2021

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(1)

S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Principi cardine del PTT e breve esame della più recente

giurisprudenza; osservazioni generali

Andrea Brignoli

Il Processo Tributario Telematico: casi e questioni

(2)

Osservazioni generali sul processo tributario

Il d.lgs. 546/1992 assegna alle Commissioni l’esercizio della

“giurisdizione tributaria”, che si pone come speciale rispetto a quella ordinaria, amministrativa e contabile.

All’indicazione degli organi deputati all’amministrazione della giustizia in materia tributaria di cui al comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. n. 546/1992, segue, al comma 2, l’enunciazione della regola secondo la quale “i giudici tributari applicano le regole del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”.

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Osservazioni generali sul processo tributario

Il d.lgs. 546/1992 necessita di una costante ed attenta attività di integrazione con le norme del c.p.c. (c.d.

civilizzazione del processo tributario).

Ciò fa sì che in presenza di “lacune” nella relativa disciplina, viene operato un “rinvio” alle norme del c.p.c., applicabili senza alcuna limitazione (fatta salva quella dell’eventuale incompatibilità).

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Osservazioni generali sul processo tributario

La raccolta delle prove è demandata alle parti, ma è prevista la possibilità di acquisizione delle stesse da parte del Giudice (art. 7 d.lgs. 546/1992) nei seguenti casi:

- richiesta di accessi (ad ex., presso la sede della società ricorrente, al fine di acquisire dati/informazioni);

- richiesta dati (formato digitale?), informazioni e chiarimenti alle parti;

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Osservazioni generali sul processo tributario

- richiesta relazioni tecniche ad organi terzi dello Stato (formato digitale?);

- CTU (nei casi di particolare complessità della materia) (deposito digitale come nel PC?);

- ordine di deposito documenti (ritenuti necessari per la lite (digitali?);

DOMANDA: vi saranno copie cartacee di cortesia alle parti???

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Osservazioni generali sul processo tributario

Le comunicazioni ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 546/92 sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento sul quale non sono apposti segni o indicazioni…  149-bis c.p.c. (già dal 2009 a mezzo p.e.c.)

Dal 1/1/2016 in vigore art. 16bis d.lgs. 546/92

«Comunicazioni e notificazioni per via telematica»

(7)

Osservazioni generali sul processo tributario

Le comunicazioni cono fatte anche mediante l’utilizzo della p.e.c. ex art. 16bis d.lgs. 546/92. L’indirizzo di p.e.c. del difensore delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei procedimenti nei quali la parte sia in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di p.e.c. non risulta nei pubblici elenchi il ricorrente può indicare l’indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.

No PEC  deposito in segreteria

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Osservazioni generali sul processo tributario

Il ricorso e gli atti impugnabili (non solo atti AE)

– Attività dell’AE istruttoria

Art. 36-bis d.P.R. 633/72 (liquidazione);

Art. 36-ter d.P.R. 633/72 (controllo formale);

– Attività dell’AE di accertamento

La notificazione è la modalità con la quale l’avviso d’accertamento viene ad esistenza, al contrario di altri atti (le sentenze ad esempio) che esistono ed esplicano i loro effetti anche senza la notificazione

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Osservazioni generali sul processo tributario (notificazione cartacea)

Art. 60 d.P.R. 600/73 rimanda alle norma del codice di procedura civile ovvero all’art. 137 c.p.c.; in ambito tributario non agisce l’ufficiale giudiziario ma messi comunali o dell’Agenzia delle Entrate stessa; il consegnatario sottoscrive l’atto. Se il consegnatario non è il destinatario dell’atto il messo consegna o deposita la copia dell’atto in busta sigillata. Il consegnatario sottoscrive la ricevuta e il messo da notizia della notificazione a mezzo lettera raccomandata.

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Osservazioni generali sul processo tributario (notificazione cartacea)

Art. 139 c.p.c.: se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

(11)

Osservazioni generali sul processo tributario (notificazione cartacea)

Sembra però essere il mezzo postale lo strumento preferito (fino ad oggi…) per la notificazione come stabilito dalla Circolare AE 25/E 2012-

Art. 139 c.p.c. Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale (con A.G. o R.R.).

(12)

Osservazioni generali sul processo tributario (notificazione cartacea)

Pertanto nei casi del servizio postale:

- non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica circa la persona a cui avviene la consegna;

- l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario è consegnato a quest’ultimo a meno che sia data prova di essersi trovato senza colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione;

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Osservazioni generali sul processo tributario (notificazione cartacea)

Per raccomandate AG Art. 8 l. 890/82 In caso di mancato recapito, per inidoneità assenza o rifiuto ovvero per temporanea assenza «il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso alla consegna (…). La notificazione si ha per eseguita per c.d. compiuta giacenza trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata di notizia di tentativo di notifica.»

ATT! in caso di notifica a mezzo raccomandata ordinaria vi è solamente l’avviso di giacenza, periodo di giacenza 30 gg.

(14)

Osservazioni generali sul processo tributario (notificazione cartacea)

Pur in assenza di dettame normativo la Suprema Corte (Cass. 2047/16 e 25791/16) ha stabilito che la notificazione si ha per eseguita dopo dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza ovvero dalla data di ritiro del plico se anteriore.

ATT! NO CORRIERI PRIVATI Cass. 23887 del 11/10/17 ATT! art. 48 d.lgs 82/05 (CAD) la p.e.c. è equiparata alla raccomandata, salvo che la legge non disponga

(15)

Osservazioni generali sul processo tributario (notificazione)

Art. 60bis d.P.R. 600/73 (dal 2014) prevede che l'Amministrazione finanziaria può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro di notificare al destinatario, secondo le norme sulla notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni degli organi amministrativi dello Stato relativi all'applicazione della legislazione interna sulle imposte indicate nell'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio. (e viceversa)

(16)

Osservazioni generali sul processo tributario (notificazione)

Art. 60bis d.P.R. 600/73 comma 2 bis l'amministrazione finanziaria può notificare un documento, secondo le modalità di cui all'articolo 60, direttamente ad una persona nel territorio di un altro Stato membro.

Principio di reciprocità.

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Osservazioni generali sul processo tributario (notificazione)

Art. 58 d.P.R. 600/73 le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. Se non vi è abitazione, ufficio o azienda  affissione nella casa comunale  decorrenza termine per ricorrere l’ottavo giorno successivo a quello di affissione.  e nel caso di INPEC dei professionisti?

ATT 142/151 c.p.c. non si applicano al diritto tributario COMUNQUE VI E’ FACOLTA’ di COMUNICARE all’AE

(18)

Osservazioni generali sul processo tributario (notificazione)

Art. 60 f) d.P.R. 600/73 notifica per lettera raccomandata per cittadino «AIRE»; indirizzo indicato al Consolato o quello della sede legale estera in mancanza all’indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del CF o variazioni dati. In caso di esito negativo della notifica 140 c.p.c. (albo comune).

Se non viene tentata la notifica al giusto domicilio del contribuente, nessun valore può attribuirsi alla sola affissione all’albo, giustificata solo da una irreperibilità assoluta C.T.P prima sezione n. 2104/2014 del 27/2/14

(19)

Osservazioni generali sul processo tributario (notificazione p.e.c.)

In vigore dal 1/7/2017 art. 60 d.P.R. 600/73

In deroga all’ art. 149-bis cpc e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati, alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata (…)

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Osservazioni generali sul processo tributario (notificazione p.e.c.)

(segue) … direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al d.P.R.

68/2005 a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). www.inipec.gov.it/

L’AE firmerà digitalmente l’atto impositivo?

(21)

Osservazioni generali sul processo tributario (notificazione p.e.c.)

Il decreto fiscale dispone che anche gli atti relativi alle operazioni catastali e relative sanzioni possono essere notificati a mezzo pec.

Disposizioni particolari anche in tema di accise.

(22)

Osservazioni generali sul processo tributario (notificazione p.e.c.)

Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa.

(23)

Osservazioni generali sul processo tributario (notificazione p.e.c.)

e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre da’

notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

(24)

Osservazioni generali sul processo tributario (notificazione p.e.c.)

Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio

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Osservazioni generali sul processo tributario (notificazione p.e.c.)

mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa.

(26)

Osservazioni generali sul processo tributario (notificazione p.e.c.)

Come noto, il ricorso contro l’avviso d’accertamento sana i vizi di notifica, in quanto dimostra che l’atto è stato ricevuto e che la notifica ha raggiunto il suo scopo (non si ha sanatoria se il ricorso è preposto dopo la scadenza del termine per l’esercizio del potere amministrativa Cass. 19854/2004).

Non sono sanabili le notificazioni da considerare inesistenti (ad esempio se la relazione della notificazione non è sottoscritta cfr. Cass. 24442/08).

(27)

Osservazioni generali sul processo tributario (notificazione p.e.c.)

Riassumendo:

– La notifica PEC ha (già dal 1 luglio 2017) valore legale per tutti gli atti tributari;

– P.E.C. «sature» dopo 7 giorni altro tentativo;

– Poi deposito telematico con avviso con raccomandata semplice, notifica perfezionata dopo 15 giorni.

ATTENZIONE ALLA P.E.C.!

(28)

Osservazioni generali sul processo tributario (notificazione p.e.c.)

NOTIFICA CARTELLE A MEZZO PEC:

– Nulla in quanto il *.pdf è senza firma digitale

*.p7m, in tal senso:

CTP Reggio Emilia 204/1 del 31/7/17; CTP di Milano 1023 del 3/2/17; CTP di Arezzo 264 del 30/11/16; CTP di Lecce 661 del 25/2/16;

– In senso opposto:

CTP Bologna 985/05/2017 e CTP Milano 6464/15/2017 del 21/11/17

(29)

Osservazioni generali sul processo tributario (notificazione p.e.c.)

Artt. 20 e 21 d.lgs. 82/15: l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio tenuto conto delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza integrità ed immodificabilità.

 Solo estensione *.p7m ha l’efficacia prevista dal 2702 c.c.

(30)

Osservazioni generali sul processo

tributario (MEDIAZIONE E RICORSO)

Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro (e dal 1/1/18 la soglia aumenterà a cinquantamila):

– notifica PEC all’AE o all’ente del reclamo/mediazione anche se in presenza di regime transitorio misto;

Ma quale indirizzo?

(31)

Osservazioni generali sul processo

tributario (MEDIAZIONE E RICORSO)

Per gli enti impositori l’indirizzo PEC è quello individuato dall’art. 47 c. 3 del d.lgs. 82/2005 pubblicato nell’IPA, indice delle Pubbliche amministrazioni; (esempio per Bergamo)

(32)

Osservazioni generali sul processo

tributario (MEDIAZIONE E RICORSO)

dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it

(33)

Osservazioni generali sul processo

tributario (MEDIAZIONE E RICORSO)

Esempio tratto da un avviso d’accertamento:

«la notifica avviene (…) tramite invio telematico all’indirizzo di posta elettronica della sopra indicata Direzione (riperibile al sito dell’AE) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita»

(34)

Osservazioni generali sul processo

tributario (MEDIAZIONE E RICORSO) dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it (indirizzo

PEC), diverso da dp.bergamo@agenziaentrate.it

(non PEC)

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Osservazioni generali sul processo

tributario (MEDIAZIONE E RICORSO)

ASPETTI TECNICI:

1. Salvare il ricorso redatto con un normale editor in modalità *.pdf ma standard immodificabile ovvero PDF/A-1a o PDF/A-1b e firmarlo *.pdf.p7m

2. Notifica ad Ente impositore a mezzo P.E.C.

3. Costituzione in giudizio:

1. Registrazione (5 minuti per i nuovi utenti)/accesso;

2. Deposito atti tramite PTT;

3. Pagamento del CUT (meglio non contrassegno).

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Registrazione al SIGT

Tempo impiegato per la registrazione online al sistema Informativo della Giustizia tributaria (5/10 minuti)

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/

– Si necessita di:

Copia carta d’identità in *.pdf da firmare digitalmente e pertanto con estensione*.p7m

Copia tesserino professionale in *.pdf da firmare digitalmente e pertanto con estensione*.p7m

Firmare digitalmente il modulo per registrazione originato dal sito sopra indicato

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Osservazioni generali sul processo tributario

VINCOLO:

La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche deve utilizzare le medesima per l’intero grado di giudizio nonché appello salvo sostituzione del difensore

REGIME TRANSITORIO MISTO !!!

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Giurisprudenza civile

Trib. Milano 3/2/16

Il deposito di un atto non conforme alle specifiche tecniche deve intendersi una mera irregolarità insuscettibile di precludere la validità dell’atto che abbia raggiunto il suo scopo

Trib. Milano 10/5/16

Il deposito telematico che abbia segnalato un errore

«imprevisto» comporta la remissione in termini

(39)

Giurisprudenza civile

Solo per Veneto e Emila Romagna che inizieranno il PTT dal 15 dicembre 2016 consolidata giurisprudenza circa l’inammissibilità/inesistenza dell’uso della PEC

CTR Toscana 1377/2017

CTP Reggio Emilia 245/2017 CTP Milano 4779/2017

(40)

Sentenza del 25/09/2017 n. 22320/6 - Corte di cassazione

Nell’attuale contesto di diffusione degli strumenti informatici non può essere ritenuto un onere eccezionale od eccessivamente gravoso per un professionista legale di dotarsi degli strumenti informatici necessari per leggere una notifica telematica. La Suprema Corte - nel respingere il ricorso di un avvocato che aveva, tra l’altro, invocato la disparità di trattamento tra le notifiche cartacee, ritenute più complete, e quelle telematiche, meno esaustive (…)

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Sentenza del 25/09/2017 n. 22320/6 - Corte di cassazione (segue)

(…) - afferma a chiare lettere che: “la normativa sulle notifiche telematiche costituisce la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico ed alle relative esigenze legate al contesto di operatività del professionista legale”. Nel caso di specie l’avvocato - sostenendo di non essere stato in grado, a causa della insufficiente dotazione di strumenti informatici a propria disposizione, di decodificare alcuni documenti sottoscritti in Cades, con estensione .p7m. - aveva invocato l’inesistenza di una norma che preveda l’obbligo, a carico dei professionisti legali, di provvedere all’acquisto di strumenti di decodifica

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Osservazioni generali sul processo tributario

SEMPLICITA’  nuovo adempimento da parte del professionista compilazione di nuove maschere e dati

COMODITA’  è h 24 (attenzione a problemi software e hardware …)

ECONOMICITA’  stampare gli atti…

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Osservazioni generali sul processo tributario

SEMPLICITA’  il SIGIT è chiaro, personale disponibile, no download, e n. verde 800051052

COMODITA’  è h 24 (riferimento temporale su scala UTC differenza non

superiore ad un minuto primo)

ECONOMICITA’  è gratis…

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Grazie per la pazienza e l’attenzione !!!

Andrea Brignoli

Studio Lucchini ACBGroup, BERGAMO

https://it.linkedin.com/in/brignoli

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