INFORMATIVA N. 209 – 10 LUGLIO 2017
ACCERTAMENTO
LA NOTIFICA A MEZZO PEC DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO / RISCOSSIONE
• Art. 60, comma 7, DPR n. 600/73
• Art. 26, comma 2, DPR n. 602/73
• Art. 7-quater, commi da 6 a 13, DL n. 193/2016
• Provvedimenti Agenzia Entrate 3.3.2017 e 28.6.2017
Dall’1.7.2017 l’Agenzia delle Entrate / Agente della riscossione possono utilizzare l’indirizzo PEC per la notifica degli atti anche nei confronti dei soggetti non obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’Indice INI – PEC.
A tal fine detti soggetti devono comunicare, tramite i servizi telematici dell’Agenzia, l’indirizzo PEC presso il quale intendono ricevere i predetti atti.
Nell’ambito del processo di dematerializzazione dell’attività di verifica e controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, con il DL n. 193/2016 l’utilizzo della PEC è stato esteso ai fini della notifica della generalità degli atti connessi a detta attività.
In particolare con l’art. 7-quater del citato Decreto:
• sono stati modificati gli artt. 60, DPR n. 600/73 e 26, DPR n. 602/73, contenenti rispettivamente la disciplina della notifica degli atti di accertamento e di riscossione;
• l’utilizzo della PEC è stato previsto anche per la notifica degli atti relativi alle operazioni catastali e correlate sanzioni.
Inoltre, l’art. 4-ter, DL n. 193/2016 ha introdotto specifiche disposizioni per la notifica a mezzo PEC degli atti / comunicazioni relativi alle accise.
Le nuove disposizioni, come previsto dal citato art. 7-quater, sono applicabili “alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente” fino al 3.12.2016.
Relativamente alle operazioni catastali la nuova modalità è applicabile “alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017”.
La medesima facoltà di utilizzo della PEC è estesa anche all’Agente della riscossione ai fini della notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva tramite ruolo relativamente ai carichi affidati da tutti gli Enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle Entrate.
Le suddette previsioni riguardano anche i soggetti non obbligati a disporre della PEC, qualora facoltativamente richiedano l’invio degli atti all’indirizzo di posta elettronica di cui sono intestatari ovvero di un soggetto delegato.
Detta richiesta va presentata con le modalità individuate dall’Agenzia delle Entrate con il recente Provvedimento 28.6.2017.
La notifica tramite PEC, come evidenziato dalla stessa Agenzia, “è in grado di fornire la prova legale dell’avvenuta ricezione del messaggio da parte del destinatario e del momento in cui questa avviene”.
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PEC
Come disposto dall’art. 16, DL n. 185/2008 nonché dall’art. 5, comma 1, DL n. 179/2012, sono obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata i seguenti soggetti.
Pubbliche amministrazioni ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, ossia Amministrazioni dello Stato, scuole, Regioni, Provincie, Comuni, comunità montane, Università, IACP, CCIAA, Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, ASL.
Detti soggetti sono tenuti a dotarsi di un indirizzo PEC per ogni registro di protocollo.
Imprese individuali / società.
Le imprese costituite in forma societaria (società di persone, società di capitali, ecc.), qualora costituite entro il 29.11.2008, dovevano ottemperare a tale obbligo entro il 30.6.2012 (il termine, inizialmente fissato al 29.11.2011, è stato prorogato dall’art. 37, DL n. 5/2012).
Per le imprese individuali attive al 20.10.2012 detto obbligo doveva essere adempiuto entro il 30.6.2013.
Le imprese di nuova costituzione non possono perfezionare l’iscrizione al Registro delle Imprese in assenza di PEC, con sospensione del procedimento di iscrizione per 45 giorni per consentire l’eventuale integrazione.
Trascorso inutilmente tale termine, la domanda si intende non presentata.
Professionisti iscritti in Albi / Elenchi istituiti con legge dello Stato.
Dal 29.11.2009 sussiste l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di PEC e di darne comunicazione obbligatoria ai rispettivi Ordini / Collegi.
Gli indirizzi PEC forniti dai professionisti agli Ordini di appartenenza e quelli delle imprese alimentano l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (c.d. INI-PEC) istituito presso il MISE, liberamente consultabile da chiunque.
L’obbligo della PEC non riguarda, ad esempio, i seguenti soggetti:
• persone fisiche (residenti e non residenti iscritti all’AIRE);
• associazioni;
• fondazioni;
• condomini;
• enti non commerciali.
NOTIFICA DEGLI ATTI / AVVISI DI ACCERTAMENTO SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PEC
Come accennato, il nuovo comma 7 dell’art. 60, DPR n. 600/73, prevede la possibilità (facoltà), da parte dell’Ufficio, di notificare a mezzo PEC gli avvisi ed altri atti che per legge devono essere notificati nei confronti di:
• imprese individuali / costituite in forma societaria;
• professionisti iscritti in Albi / Elenchi.
La notifica è effettuata all’indirizzo PEC del destinatario risultante dall’indice INI–PEC.
La notifica avviene in deroga all’art. 149-bis, C.p.c. che prevede, in caso di utilizzo della PEC, la trasmissione da parte dell’Ufficiale giudiziario di copia informativa dell’atto, con annessa relata su un documento informatico separato e congiunto all’atto cui si riferisce, con indicazione, quale luogo di consegna, dell’indirizzo PEC del destinatario.
Saturazione, invalidità o inattività della casella PEC
Qualora la casella PEC tramite la quale l’Ufficio procede alla notifica risulti satura, lo stesso deve effettuare un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo invio.
Nel caso in cui, anche a seguito di tale tentativo, la casella risulti satura ovvero l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti valido / attivo, la notifica è eseguita mediante il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet di InfoCamere Scpa e la pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni.
Inoltre, l’Ufficio informa il destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto a mezzo lettera raccomandata.
Perfezionamento della notifica
Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notifica si intende perfezionata in momenti diversi per l’Ufficio e per il destinatario.
Soggetto Perfezionamento notifica
Ufficio-mittente
Momento in cui il suo gestore della casella PEC trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio.
Destinatario
Data di avvenuta consegna riportata nella ricevuta che il gestore della casella PEC del destinatario trasmette all’ufficio o, in caso di casella satura o di indirizzo del destinatario non valido / attivo, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito Internet di InfoCamere Scpa.
ALTRI SOGGETTI
Nelle more della piena operatività dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, la notifica a mezzo PEC può essere effettuata anche nei confronti dei soggetti diversi da quelli obbligati a disporre di un indirizzo PEC da inserire nell’INI–PEC, che ne abbiano fatto espressa richiesta.
In tal caso la notifica è effettuata all’indirizzo PEC:
• dello stesso soggetto richiedente;
• di un soggetto terzo, quale:
− difensore abilitato all’assistenza tecnica per il contenzioso tributario (come, ad esempio, avvocato, dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro);
− coniuge;
− parente o affine entro il quarto grado;
specificatamente incaricato a ricevere le notifiche per conto dell’interessato.
L’indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’Ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa.
Saturazione, invalidità o inattività della casella PEC
Anche per tali soggetti, qualora la casella PEC utilizzata dall’Ufficio per la notifica risulti satura, lo stesso deve effettuare un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo invio.
Nel caso in cui, anche a seguito di tale tentativo, la casella risulti ancora satura ovvero l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti valido / attivo, sono applicabili le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi / altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.
Dette disposizioni operano peraltro anche qualora la casella PEC risulti non valida / non attiva già al primo tentativo.
In base a quanto stabilito dal citato Provvedimento 28.6.2017, nel caso in cui, anche al secondo tentativo, la casella risulti satura al momento della notifica del singolo atto ovvero risulti non valida / attiva già al primo tentativo, operano le ordinarie disposizioni in materia di notifica degli atti, “ma la casella resta comunque valida per eventuali notifiche successive”.
NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO
Per effetto dell’intervento del citato DL n. 193/2016 sull’art. 26, DPR n. 602/73, sono state modificate anche le disposizioni in materia di notificazione tramite PEC delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva tramite ruolo relativamente ai carichi affidati da tutti gli Enti creditori, ancorché diversi dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare:
• non è più previsto l’obbligo, introdotto dall’art. 1, comma 14, DL n. 159/2015, a decorrere dall’1.6.2016, di notifica a mezzo PEC nei confronti di imprese individuali / costituite in forma societaria e professionisti iscritti in Albi / Elenchi.
Ora, infatti, analogamente a quanto stabilito per gli atti di accertamento, l’Ufficio può (facoltà) utilizzare tale modalità ai fini della notifica degli atti della riscossione.
È inoltre disposta l’inapplicabilità del citato art. 149-bis, C.p.c.;
• per i soggetti diversi da quelli obbligati a disporre di un indirizzo PEC da inserire nell’INI–PEC, che ne abbiano fatto espressa richiesta, è prevista la notifica esclusivamente tramite PEC;
• ai fini della notifica è fatto riferimento all’art. 60, DPR n. 600/73.
Secondo quanto specificato nel citato Provvedimento 28.6.2017, l’Agente della riscossione può continuare ad utilizzare gli indirizzi PEC comunicati fino al 30.6.2017 da parte delle persone fisiche non esercenti attività d’impresa / professionale, salvo i casi di:
• revoca dell’indirizzo comunicato all’Agente della riscossione. Ai fini della revoca il soggetto interessato deve inviare all’Agente una specifica richiesta “con le modalità indicate da quest’ultimo sul proprio sito internet”. In tal caso l’Agente avvisa l’interessato dell’avvenuta registrazione della revoca nei relativi archivi, con effetto dal quinto giorno successivo a quello di invio del predetto avviso;
• comunicazione dell’indirizzo PEC tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC
Come accennato, i soggetti non obbligati a dotarsi di un indirizzo PEC da inserire nell’elenco INI-PEC possono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui intendono ricevere la notifica dei predetti atti.
La scelta dell’indirizzo PEC comunicato non produce effetti qualora il soggetto risulti già titolare di un indirizzo PEC presente nel suddetto elenco.
Ai fini di tale comunicazione l’Agenzia, con il Provvedimento 3.3.2017, ha approvato lo specifico modello utilizzabile. Tuttavia, con il recente Provvedimento 28.6.2017 è stato stabilito che “i dati relativi all’indirizzo … PEC … possono essere comunicati esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia”.
In particolare, tramite detti servizi (Entratel / Fisconline) possono essere comunicate le seguenti informazioni:
• tipo di operazione, ossia, relativamente all’indirizzo PEC:
− comunicazione;
− variazione;
− revoca;
• indirizzo PEC;
• intestazione dell’indirizzo PEC al richiedente / altro soggetto;
• consenso all’Informativa sul trattamento dei dati personali.
La comunicazione, la variazione e la revoca hanno effetto dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’Ufficio attesta l’avvenuta ricezione.
Le comunicazioni in esame non sono consentite a:
• eredi del soggetto deceduto;
• rappresentante per conto di un minore / inabilitato / interdetto.
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
Come accennato, i dati devono essere comunicati utilizzando esclusivamente i servizi telematici (Entratel / Fisconline) dell’Agenzia delle Entrate.
La presentazione è consentita soltanto al soggetto abilitato ai predetti servizi.
Verifica dell’Agenzia delle Entrate e registrazione dell’indirizzo PEC
A seguito della presentazione della comunicazione in esame, l’Agenzia delle Entrate:• invia al soggetto interessato un messaggio contenente un codice di validazione all’indirizzo PEC comunicato, al fine di verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per lo stesso;
ROSSI PAOLO
• conferma la registrazione dell’indirizzo PEC nei propri archivi, rendendo disponibile nella sezione “Storico operazioni” del servizio di acquisizione dell’indirizzo PEC l’esito dell’operazione che specifica la data in cui l’informazione è stata acquisita dall’Anagrafe tributaria. Tale esito, come evidenziato nel citato Provvedimento 28.6.2017, “costituisce attestazione dell’avvenuta comunicazione”.
La registrazione dell’indirizzo PEC risulta completa nel momento in cui:
• il gestore PEC del richiedente rilascia la ricevuta dell’avvenuta consegna del messaggio contenente il predetto codice di validazione;
• il richiedente inserisce correttamente il codice di verifica.
La motivazione dello scarto è specificata nella predetta sezione “Storico operazioni”.
PERDITA DI EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE
Come evidenziato nel citato Provvedimento 3.3.2017, la comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica in esame perde efficacia:
• qualora il soggetto, successivamente alla comunicazione, diventi titolare di un indirizzo PEC inserito nell’elenco INI-PEC;
• con la completa attuazione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), comprensiva del domicilio digitale.
In particolare, secondo quanto precisato nel recente Provvedimento 28.6.2017, l’indirizzo PEC comunicato:
• non è utilizzabile dall’Agenzia delle Entrate / Agente della riscossione nel caso in cui il richiedente risulti titolare di un indirizzo PEC presente nell’INI-PEC.
Gli atti possono essere notificati all’indirizzo PEC comunicato “solo dopo che l’indirizzo risultante dall’INI-PEC è stato rimosso da tali archivi”;
• non è utilizzabile, per i soggetti persone fisiche, a partire dalla data di competa attuazione dell’ANPR.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Come disposto dal comma 10 del citato art. 7-quater, “per soddisfare l’esigenza di massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo”, le notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione relative a imprese individuali / in forma societaria, professionisti ed altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all’indirizzo PEC, effettuate dall’1.6.2016 al 3.12.2016 con modalità diverse dalla PEC, sono rinnovate mediante invio all’indirizzo PEC del destinatario.
I termini di impugnazione di tali atti decorrono “in via esclusiva” dalla data di rinnovazione della notificazione.