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IL MINISTRO DELLA SANITÀ

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Testo completo

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Testo aggiornato al 9 dicembre 2005

Decreto ministeriale 16 luglio 1986

Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302

Riconoscimento di titoli abilitanti all’esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche

per le quali non sia richiesta la laurea

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

E

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, concernente il “Riconoscimento di titoli abilitanti all’esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanita- rie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea”;

Visto, in particolare, il secondo comma dell’articolo unico della predetta legge che prevede che il riconoscimento del titolo debba essere effettuato in conformità di criteri stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro degli affari esteri;

D

ECRETA

: Articolo 1

1. I cittadini italiani che hanno conseguito all’estero un titolo di cui alla legge 8 novembre 1984, n.

752, per ottenere il riconoscimento di detti titoli in Italia devono presentare al Ministero della sanità domanda in carta legale corredata di:

a) titolo di studio di cui si chiede il riconoscimento in originale o copia autenticata;

b) programmi degli studi previsti per il conseguimento del suddetto titolo con indicazione delle singole materie e delle esercitazioni pratiche;

c) traduzione del titolo e dei programmi in lingua italiana, certificata conforme al testo origina- le dalla rappresentanza diplomatica o dall’autorità consolare italiana nel paese in cui il titolo è stato rilasciato;

d) dichiarazione della suddetta rappresentanza diplomatica, o autorità consolare dalla quale ri- sulti che il titolo è stato rilasciato da autorità competente ed è riconosciuto abilitante “in lo- co” e dalla quale risultino, altresì, gli anni di scolarità necessari per l’ammissione al corso per il conseguimento del titolo e gli anni di durata del corso stesso;

e) foglio di carta legale in bianco per la certificazione di eventuale equipollenza.

(2)

Articolo 2

1. È riconosciuta l’equipollenza del titolo conseguito all’estero con quello italiano soltanto nel caso in cui dalla documentazione prescritta dall’articolo 1 risulti la corrispondenza in ordine al livello degli studi, alla durata del corso ed ai relativi programmi.

2. Detta equipollenza va accertata con riferimento alla normativa vigente in Italia all’epoca in cui il titolo è stato rilasciato.

Articolo 3

1. Quando il corso di studi svolto per il conseguimento del titolo sia corrispondente a quello italiano quanto a durata e a livello degli studi, ma i contenuti teorici e pratici dei relativi programmi presen- tino difformità tali da non pregiudicare la necessaria formazione professionale, il possessore del ti- tolo è ammesso a sostenere l’esame di Stato, ove prescritto, ovvero l’esame finale del corrisponden- te corso italiano.

Articolo 4

1. Nel caso in cui il corso di studi necessario per il conseguimento del titolo sia corrispondente a quello italiano quanto a durata e a livello degli studi, ma presenti difformità sostanziali nei contenuti teorici e pratici dei relativi programmi, il possessore del titolo è ammesso all’ultimo anno del corri- spondente corso italiano.

2. Nei casi in cui non ci sia corrispondenza di durata o di livello di studi, previa valutazione dei con- tenuti teorici e pratici dei relativi programmi, l’interessato può essere iscritto ad un anno intermedio del corrispondente corso italiano.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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