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VOLTURA AUTORIZZAZIONE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

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Academic year: 2022

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VOLTURA AUTORIZZAZIONE TIPO A COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

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Art. 28 Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114 1. ……….

2. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio e' in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.

Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

Deliberazione Giunta Regionale n. 32- 2642 del 2/4/2001 – Allegato A

Capo II - AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA CON POSTEGGIO O DI TIPO A

Sezione I - Disposizioni generali

1. L’esercizio del commercio su area pubblica sulle aree mercatali a cadenza su uno, su tutti o alcuni giorni della settimana o del mese di cui all’art.3 c. 3 lett.a), nonché sui gruppi di posteggi o sui posteggi singoli di cui all’art. 4 c.1 lett. a) della D.C.R. n. 626-3799 del 1 marzo 2000, è subordinato al possesso dell’autorizzazione di tipo A riferita ai singoli posteggi oggetto dell’attività.

2. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica mediante l’utilizzo di posteggio è rilasciata dal Comune dove lo stesso si trova. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

3. (soppresso).

4. Il rilascio dell’autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l’azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune.

5. L’autorizzazione di tipo A, oltre all’esercizio dell’attività con l’utilizzo del rispettivo posteggio, consente:

a) la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile, di cui all’art.3 c. 3 lett. b) e c) della predetta D.C.R. 626 - 3799, su tutto il territorio nazionale, stante il disposto dell’ art. 28 c. 6 del d. lgs.114/98;

b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale;

c) l’esercizio sulle zone di sosta prolungata, secondo quanto previsto dalla D.C.R. 626-3799, all’ art. 4 c.1 lett.

b);

d)l’esercizio occasionale su posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati con riferimento all’ambito territoriale di validità del titolo, regionale secondo quanto disposto dall’ art. 28 c.3 del d.lgs.114/98 e confermato dalla circolare del Ministero del commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001.

6. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore, da intendersi come soggetto giuridico, persona fisica o società, può essere titolare e può fruire contemporaneamente:

a) fino ad un massimo di tre autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, qualora il mercato sia composto da più di trenta posti banco;

b) fino ad un massimo di due autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, qualora il mercato sia composto da un numero di posti banco pari o inferiore a trenta.

7. E’ ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.

8. Il titolare di autorizzazione/i per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può

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partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino all’ottenimento di due o tre autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale, secondo i limiti previsti al precedente n. 6. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell’assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato.

9. E’ consentito ai soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, di richiedere lo scambio consensuale del posteggio. Le domande di scambio consensuale sono accoglibili se non contrastino con le disposizioni comunali concernenti l’assetto organizzativo e merceologico del mercato, stabilite a tutela del miglior servizio al consumatore.

10. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico eventualmente stabiliti dai Comuni ai sensi dell’art.28 c. 15 del d.lgs.114/98, l’operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

11. Il titolare di autorizzazione con posto fisso che eserciti l’attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita, ha diritto, laddove possibile, ad ottenere un’area di ampiezza sufficiente, compatibilmente con la struttura e l’organizzazione del mercato; nel caso in cui lo spazio sia insufficiente e non sia possibile un ampliamento dello stesso, ha diritto a che gli sia concesso altro posteggio, sempre che lo stesso risulti previsto nell’atto istitutivo del mercato e fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico o ambientale.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

COMUNICAZIONE DI VOLTURA (in carta semplice)

La comunicazione deve essere presentata in duplice copia: una viene restituita munita del timbro di arrivo al Protocollo generale del Comune e servirà per esercitare l’attività – unitamente alla fotocopia dell’autorizzazione da volturare - fino a quando non sarà rilasciata la nuova autorizzazione.

ATTENZIONE : la comunicazione deve essere presentata entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto.

FIRMA A PAGINA 4 Nel caso la persona che deve firmare a pagina 4 (per le ditte individuali: il titolare; per le società: il legale rappresentante) non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la detta firma dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità.

ALLEGATO A – REQUISITI MORALI : SOLO PER LE SOCIETA’ : Ogni socio di una S.N.C., socio accomandatario di una S.A.S., legale rappresentante o membro del consiglio di amministrazione di una S.P.A. o S.R.L. o società cooperativa, deve compilare uno dei quadri dell’allegato A. Nel caso i firmatari non possano venire personalmente in questo Ufficio per apporre la detta firma dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità.

COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE CON O SENZA CONTEMPORANEA SOMMINISTRAZIONE (CIOE’ CONSUMO SUL POSTO) DEGLI ALIMENTI E BEVANDE VENDUTI – REQUISITI PROFESSIONALI - E’ OBBLIGATORIO CHE SIA COMPILATO L’ALLEGATO B : DEVONO ESSERE COMPILATI

- il riquadro di pagina 3

- L’ALLEGATO B) alla comunicazione : il modello va compilato e firmato a seconda dei casi : dal

titolare di impresa individuale, oppure dal legale rappresentante di società, oppure, in alternativa, in entrambi i predetti casi, dalla persona preposta che possiede i requisiti

professionali per il commercio del settore alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande . Nel caso sia compilato dal preposto occorre indicare la data della sua nomina. Nel caso il firmatario di detto allegato B) non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la detta firma, dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità.

- AUTORIZZAZIONE IN ORIGINALE DA VOLTURARE

- ORIGINALE O COPIA AUTENTICATA IN BOLLO - DELL'ATTO NOTARILE OPPURE

- DELLA SCRITTURA PRIVATA con firme autenticate dal notaio

di trasferimento in proprietà o in affitto dell'azienda

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In attesa di produrre a questo Ufficio originale o copia autentica di uno dei suddetti documenti debitamente registrato all’Ufficio del Registro, (all’incombenza della registrazione provvede il Notaio), farsi rilasciare dal Notaio – immediatamente dopo la firma – copia autentica dell’atto notarile o della scrittura privata, senza la registrazione, oppure dichiarazione da cui risultino tutti i dati del trasferimento di azienda (dati del cedente, del subentrante, dell’azienda…..) compresa la data dalla quale decorre il passaggio di proprietà (o l’affitto) dell’azienda e che determina la data di cessazione attività del cedente e l’inizio attività del subentrante.

- MODELLO V.A.R.A. VERIFICA ANNUALE REGOLARITÀ AREE PUBBLICHE

di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-380 del 26.07.2010 e s.m.i. , attestante la regolarità contributiva e fiscale, rilasciato dal Comune.

Allo stato attuale della normativa non è previsto che in caso di subingresso (voltura) occorra richiedere la regolarità contributiva, cioè il predetto modello V.A.R.A. , sia in capo al cedente l’attività che in capo al cessionario (chi acquista l’attività).

La disciplina si differenzia a seconda che il subentrante sia o meno un nuovo operatore commerciale:

- caso del subentrante nuovo nell’attività di commercio su area pubblica: in questo caso la verifica di regolarità con la produzione del modello V.A.R.A. va fatta in capo al cedente l’attività: se quest’ultimo non è in regola con il predetto modello V.A.R.A. si avvia il procedimento di revoca dell’autorizzazione; deve pertanto essere prodotto il modello V.A.R.A. del cedente l’attività, debitamente aggiornato e in regola;

- caso del subentrante già in attività da più di un anno rispetto a 31 dicembre di ogni anno: in questo caso sarà il subentrante a dover dare prova della regolarità contributiva producendo il relativo modello V.A.R.A.

debitamente aggiornato e in regola.

- Caso di reintestazione dell’autorizzazione in capo al titolare originario (proprietario dell’azienda commerciale) a seguito di fine affitto azienda (fine gestione) da parte di altro soggetto: il titolare originario-proprietario - futuro reintestatario – deve risultare in regola con la normativa V.A.R.A.

producendo il relativo modello V.A.R.A. debitamente aggiornato e in regola.

CASO DI

- COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE

- COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE CON SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

- Dimostrazione del possesso da parte del titolare (per le ditte individuali) o del legale rappresentante (per le società), o, in alternativa – in entrambi i predetti casi -, della persona preposta all’attività di commercio del settore alimentare con somministrazione, dei requisiti professionali per la predetta attività, mediante :

(per i vari casi sotto indicati fare riferimento ai vari casi di cui alle dichiarazioni circa i requisiti professionali sulla comunicazione) :

caso 1 – corso professionale : fotocopia dell’attestato rilasciato dall’ente che ha tenuto il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, attestante, appunto, l’oggetto e la partecipazione al corso ed il superamento dell’esame finale, e compilazione dell’apposito paragrafo sulla comunicazione;

caso 2 – attività quale dipendente : dichiarazione sulla comunicazione : della ragione sociale, sede e codice fiscale dell’impresa esercente l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande presso la quale si è prestato servizio per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio, quale dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, data di inizio e di fine del servizio dichiarata all’I.N.P.S.. Deve anche essere allegata documentazione comprovate tale fatto : estratto conto contributivo INPS, ….. ;

caso 3 - attività quale socio o coadiutore: dichiarazione sulla comunicazione: della ragione sociale, sede e codice fiscale dell’impresa esercente l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande presso la quale si è prestato servizio per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio quale socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o quale coadiutore familiare dell’imprenditore, specificando se socio lavoratore, coniuge o parente entro il 3° grado, specificando il grado, o affine entro il 3° grado, specificando il grado, data di inizio e di fine del servizio dichiarata

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all’I.N.P.S. Deve anche essere allegata documentazione comprovate tale fatto : estratto conto contributivo INPS, …..;

caso 4 – attività in proprio : dichiarazione sulla comunicazione : della ragione sociale, sede e codice fiscale dell’impresa esercente l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione alimenti e bevande di cui si è o si è stati titolari di ditta individuale o legale rappresentante di società per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio , data di inizio e di fine dell’attività dichiarata all’I.N.P.S.

Deve anche essere allegata documentazione comprovate tale fatto : visure di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio da cui risulti l’esercizio dell’attività come impresa per 2 anni negli ultimi 5;

estratto conto contributivo INPS, …;

caso 5 – possesso diploma : fotocopia completa del diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi sono previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, e compilazione dell’apposito paragrafo sulla comunicazione;

caso 6 - iscrizione REC per il commercio di generi alimentari o per la somministrazione di alimenti e bevande o nella sezione speciale imprese turistiche : visura che attesta l’iscrizione al Registro Esercenti il Commercio per l’attività di commercio di generi alimentari di cui a uno dei gruppi merceologici di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 12, comma 2, del D.M. 375/1988 o per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o nella sezione speciale imprese turistiche del predetto REC, istituita dall’art. 5, comma 2, della Legge 17.05.1983, n. 217, e compilazione dell’apposito paragrafo sulla comunicazione;.

caso 7 – idoneità per l’iscrizione al REC per il commercio di generi alimentari o la somministrazione di alimenti e bevande o per l’iscrizione nella sezione speciale imprese turistiche : fotocopia della dichiarazione, rilasciata dalla Camera di Commercio, attestante il superamento, dinanzi all’apposita commissione presso la stessa Camera di Commercio, dell’esame di idoneità per l’attività di commercio di generi alimentari di cui a uno dei gruppi merceologici di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 12, comma 2, del D.M. 375/1988 o per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, già previsto ai fini dell’iscrizione al Registro Esercenti il Commercio, o dell’esame di idoneità ai fini della relativa iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del predetto REC, istituita dall’art. 5, comma 2, della Legge 17.05.1983, n. 217, e compilazione dell’apposito paragrafo sulla comunicazione.

ATTENZIONE : Ai sensi dell’art. 5, comma 7, della Legge Regionale 38/2006 suddetta, “Non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di titolare di ditta individuale, legale rappresentante di società in possesso del requisito professionale, di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande “ .

- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ

- di chi firma la comunicazione

- nel caso di commercio del settore alimentare con o senza somministrazione alimenti e bevande : della persona preposta a detta attività alimentare (se vi è questa figura cioè nel caso in cui i requisiti professionali per detta attività alimentare sono posseduti non dal titolare, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante, nel caso di società, ma, appunto, dalla persona preposta all’attività di commercio del settore alimentare con o senza somministrazione)

- per tutte le società : di ogni socio di una S.N.C., socio accomandatario di una S.A.S., legale rappresentante o membro del consiglio di amministrazione di una S.P.A. o S.R.L. o società cooperativa (che devono anche compilare ciascuno uno dei quadri dell’allegato A della comunicazione).

- PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI :

copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

- Ai fini della cessione dell’autorizzazione di nuovo rilascio, il cedente deve dichiarare di aver iniziato l’attività corrispondente all’azienda o al ramo di azienda relativi all’autorizzazione di cui si chiede la voltura:

- Nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione da volturare NON ESERCITASSE GIA’, al momento del rilascio dell’autorizzazione, l’attività di commercio su area pubblica, l’inizio dell’attività è provato mediante l’iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio

- Nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione da volturare ESERCITASSE GIA’, al momento del rilascio della stessa, l’attività di commercio su area pubblica, sulla base di altra autorizzazione, l’inizio dell’attività è

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provato mediante l’effettuazione delle presenze sul posteggio in concessione, per un periodo pari ad un mese solare, mediante l’utilizzo dell’apposita attrezzatura aziendale. Nel caso di posteggio utilizzabile per un giorno la settimana il numero di presenze richiesto è quattro.

-

visura camerale di iscrizione al Registro Imprese

della Camera di Commercio da cui risultino gli attuali amministratori e/o legali rappresentanti e/o componenti l’organo di amministrazione e/o soci con potere di amministrazione.

- 1 marca da bollo per autorizzazione

La Loggia, lì dic. 2012

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