Copia Conforme
COMUNE DI VERGIATE
(Provincia di Varese)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 03/04/2012
OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE CON CAF UIL E UGL PER SERVIZI RELATIVI ALL’ISEE.
L’anno duemiladodici addì tre del mese di Aprile alle ore 14.00 nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata a termini di legge.
Risultano:
Nominativo Carica Presenza
LEORATO Maurizio SINDACO SI
PARRINO Daniele ASSESSORE SI
POROTTI Massimiliano ASSESSORE SI
PACCINI Cristina ASSESSORE SI
INTRIERI Giuseppe ASSESSORE SI
Partecipa il Vice Segretario Dott.ssa Cristina FONTANA
Il Sindaco LEORATO Maurizio, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:
OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE CON CAF UIL E UGL PER SERVIZI RELATIVI ALL’ISEE.
La Giunta Comunale
Premesso che il Comune, in base al D.M. 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell’assegno di maternità e /o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall’attestazione INPS relativa all’ISEE o, in mancanza di quest’ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all’INPS e consegnare al richiedente l’attestazione INPS che certifica l’ISEE; trasmettere all’INPS l’elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento; ed intende affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
Considerato altresì che il Comune eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell’attestazione ISEE, intende affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
Dato atto che da anni tali servizi vengono affidati a terzi (centri autorizzati di assistenza fiscale) sulla base di appositi accordi, e che attualmente pertanto sul territorio vergiatese il servizio è reso dai CAF collegati alla CGIL , alla CISL ed alla UIL;
Rilevato altresì che sono attualmente regolati i rapporti tramite convenzioni con CGIL e CISL, ma che si è manifestato interesse anche da parte di UGL e che è necessario aggiornare gli accordi a suo tempo stabiliti con UIL;
Considerata la necessità ed opportunità di allargare i servizi forniti sul territorio, in particolare quelli relative agli assegni assistenziali ed all’ISEE, secondo la normativa citata, di competenza comunale;
Individuati come idonei allo scopo i seguenti spazi in largo Lazzari:
- spazio adiacente sala polivalente, sopra bocciodromo (ex ufficio festival): per UGL e CISL, in due giorni differenti, limitatamente a mezza giornata per ognuno dei due caf ed in condivisione dello spazio rispetto ad altri utilizzi che si rendessero necessari, a titolo gratuito;
- spazio sopra bocciodromo in corrispondenza della scala di ferro: per UIL con utilizzo esclusivo a fronte di un contributo annuale di parte del CAF di 1000 euro, secondo gli accordi negoziati nelle ultime settimane;
Viste la bozze di convenzione allo scopo predisposta e dato atto che gli oneri relativi alle pratiche per gli assegni familiari sono già previsti nel bilancio di previsione;
Acquisito il parere tecnico favorevole, espresso dalla Responsabile dell’Area n.3 ‘Socio-educativo- culturale’ ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge Delibera
Di approvare la bozze di convenzione di durata triennale con i CAAF della UIL e della UGL, allegate al presente atto, per l’attuazione di servizi relativi all’ISEE ed alle richieste relative agli assegni di maternità e per nucleo familiare numeroso.
Di stabilire che allo scopo vengano concessi gli uffici di largo Lazzari con le modalità specificate in premessa.
di dare atto che in detti locali CISL, UIL e UGL effettueranno altri servizi per la cittadinanza di natura previdenziale e sindacale.
Di dare mandato alla Responsabile dell’Area 3 ‘Socio-educativo-culturale’ per la predisposizione dei successivi atti di competenza.
Di rendere il presente atto, per l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente eseguibile, con votazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE CON CAF UIL E UGL PER SERVIZI RELATIVI ALL’ISEE.
Vista la proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche inerenti la materia.
Vergiate, 30 marzo 2012
Il responsabile
Area N.3 : Socioeducativo Culturale
CONVENZIONE TRA
Il Comune di Vergiate con sede in Vergiate, Via Cavallotti n. 46 (P.I.V.A. 00309430122), rappresentato dalla Dott.ssa Luisa Di Matteo, nella sua qualità di Funzionario Responsabile dell’area Socio-Educativo-Culturale del Comune, domiciliata per la sua carica in Vergiate nella residenza comunale e autorizzata a rappresentare il suddetto Ente nella stipula del presente atto in applicazione dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.), di seguito denominato Comune di Vergiate
E
La società Caf – Ugl srl sede di Varese, con sede legale in Roma via delle Botteghe Oscure 54, codice fiscale 04403161005 iscrizione all’ albo dei Caf presso il Ministero delle Finanze al n° 00023; in persona della Sig.ra Barbara Bernasconi delegata dal legale rappresentante presidente Sig. Domenico Fresilli di seguito denominata Società;
PREMESSO
Che il Comune, in base al D.M. 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell’assegno di maternità e /o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall’attestazione INPS relativa all’ISEE o, in mancanza di quest’ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all’INPS e consegnare al richiedente l’attestazione INPS che certifica l’ISEE; trasmettere all’INPS l’elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento; ed intende affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
Che il Comune, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell’attestazione ISEE, intende affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
Che, in base all’art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, il CAAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAAF;
Che il CAAF sulla base di apposite convenzioni e delle norme sopra indicate, ha affidato alla società l’attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAAF;
Che la società sopra citata, sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del CAAF anche l’attività relativa alla compilazione dei modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica e la loro trasmissione all’INPS;
Che la società si impegna ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione;
VISTO
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Che il DLGS 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal DLGS 3 maggio 2000 n. 130, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
Che ai sensi dell’art. 1, comma 1 del DLGS 31 marzo1998 n. 109 modificato dal DLGS 3 maggio 2000 n. 130, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la Dichiarazione Sostitutiva Unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l’indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall’INPS, ai sensi del decreto sopra citato;
Che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del DLGS 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal DLGS 3 maggio 2000 n. 130, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai centri di assistenza fiscali previsti dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal Decreto Legislativo 28 dicembre 1998 n. 490, o direttamente all’amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. La Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
A. Sportello informativo sull’ISE, anche per eventuale compilazione e invio all’INPS della D.S.U.;
B. Assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori;
In particolare, effettuerà:
in relazione al punto A
L’accoglienza dei cittadini e l’informazione relativamente all’ISEE e alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;
Se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione ed invio all’INPS per via telematica, consegna al cittadino dell’attestazione INPS relativa al calcolo e all’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;
in relazione al punto B
L’accoglienza dei richiedenti l’assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
La compilazione e la stampa del calcolo dell’assegno di maternità e del nucleo;
La verifica dell’attestazione INPS relativa al calcolo dell’indicatore della situazione economica o, ove questo non fosse in possesso del richiedente, la
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compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all’INPS rilasciando al soggetto l’attestazione INPS relativa all’ISE e ISEE;
La consegna al Comune, con modalità da definire, delle pratiche elaborate per l’autorizzazione alla concessione dei benefici spettanti;
La trasmissione telematica all’INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l’autorizzazione;
L’eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea o informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;
2. Il Comune si impegna a:
Curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso, preferibilmente nel periodo compreso fra la metà di settembre e la prima metà di marzo dell’anno successivo, alle prestazioni oggetto del presente accordo e sulle sedi operative delle società, aggiornando l’elenco sulla base di eventuali successive comunicazioni ricevute dai centri stessi, specificando che nel periodo intercorrente tra la seconda metà di marzo e la prima metà di giugno, tale attività sarà concordata di volta in volta;
Fornire alla società le delibere di giunta i relativi regolamenti e gli altri atti comunali allo scopo di consentire la puntuale applicazione delle medesime correlate alle certificazioni ISEE;
Mettere a disposizione locali idonei;
3. La società, per l’espletamento di questo servizio:
Si avvarrà di proprio personale allo scopo, adeguatamente formato;
Garantirà, altresì, tramite polizza di assicurazione appositamente stipulata, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti A e B;
Infine per agevolare l’accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione garantirà l’apertura dei propri uffici secondo giorni e orari da stabilire;
4. La società si impegna a fornire al Comune tutte le informazioni e i dati necessari per l’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso;
5. Le parti per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D.L.
196/2003, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e le responsabilità nei confronti degli interessati;
6. Il compenso per il calcolo dell’assegno di maternità e nucleo, con relativo inoltro all’INPS, è di € 20.00 + IVA; la società si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino che ne farà richiesta;
7. Per altre prestazioni (FSA – Mutui giovani coppie –730- UNICO – ecc.) la società potrà richiedere un compenso al cittadino in base a quanto previsto dalle delibere regionali;
8. La fatturazione delle pratiche relative all’assegno di maternità e nucleo familiare sarà effettuata una volta all’anno, e comunque le fatture saranno emesse dalla società a seguito della trasmissione delle pratiche al Comune o ad altro ente definito dallo stesso o dalla legge;
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9. Il pagamento del compenso avverrà a 60 gg. dalla data di ricevimento fattura;
10. La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data della stipula e potrà essere rinnovata previa richiesta di una delle parti almeno due mesi prima della scadenza;
Letto, approvato e sottoscritto.
Per l’Amministrazione Comunale ___________________________________
Per la Società ___________________________________
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CONVENZIONE TRA
Il Comune di Vergiate con sede in Vergiate, Via Cavallotti n. 46 (P.I.V.A. 00309430122), rappresentato dalla Dott.ssa Luisa Di Matteo, nella sua qualità di Funzionario Responsabile dell’area Socio-Educativo-Culturale del Comune, domiciliata per la sua carica in Vergiate nella residenza comunale e autorizzata a rappresentare il suddetto Ente nella stipula del presente atto in applicazione dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.), di seguito denominato Comune di Vergiate
E
La società SIV-UIL Srl Corrispondente CAF UIL di Varese, con sede legale in via Cairoli,
5 Varese, in persona del proprio legale rappresentante presidente Albrizio Antonio Maria di seguito denominata Società;
PREMESSO
Che il Comune, in base al D.M. 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell’assegno di maternità e /o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall’attestazione INPS relativa all’ISEE o, in mancanza di quest’ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all’INPS e consegnare al richiedente l’attestazione INPS che certifica l’ISEE; trasmettere all’INPS l’elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento; ed intende affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
Che il Comune, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell’attestazione ISEE, intende affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
Che, in base all’art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, il CAAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAAF;
Che il CAAF UIL sulla base di apposite convenzioni e delle norme sopra indicate, ha affidato alla società SIV-UIL Srl l’attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAAF;
Che la società sopra citata, sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del CAAF UIL anche l’attività relativa alla compilazione dei modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica e la loro trasmissione all’INPS;
Che la società si impegna ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione;
VISTO
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Che il DLGS 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal DLGS 3 maggio 2000 n. 130, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
Che ai sensi dell’art. 1, comma 1 del DLGS 31 marzo1998 n. 109 modificato dal DLGS 3 maggio 2000 n. 130, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la Dichiarazione Sostitutiva Unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l’indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall’INPS, ai sensi del decreto sopra citato;
Che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del DLGS 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal DLGS 3 maggio 2000 n. 130, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai centri di assistenza fiscali previsti dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal Decreto Legislativo 28 dicembre 1998 n. 490, o direttamente all’amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. La Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
A. Sportello informativo sull’ISE, anche per eventuale compilazione e invio all’INPS della D.S.U.;
B. Assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori;
In particolare, effettuerà:
in relazione al punto A
L’accoglienza dei cittadini e l’informazione relativamente all’ISEE e alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;
Se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione ed invio all’INPS per via telematica, consegna al cittadino dell’attestazione INPS relativa al calcolo e all’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;
in relazione al punto B
L’accoglienza dei richiedenti l’assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
La compilazione e la stampa del calcolo dell’assegno di maternità e del nucleo;
La verifica dell’attestazione INPS relativa al calcolo dell’indicatore della situazione economica o, ove questo non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all’INPS rilasciando al soggetto l’attestazione INPS relativa all’ISE e ISEE;
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La consegna al Comune, con modalità da definire, delle pratiche elaborate per l’autorizzazione alla concessione dei benefici spettanti;
La trasmissione telematica all’INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l’autorizzazione;
L’eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea o informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;
2. Il Comune si impegna a:
Curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso, preferibilmente nel periodo compreso fra la metà di settembre e la prima metà di marzo dell’anno successivo, alle prestazioni oggetto del presente accordo e sulle sedi operative delle società, aggiornando l’elenco sulla base di eventuali successive comunicazioni ricevute dai centri stessi, specificando che nel periodo intercorrente tra la seconda metà di marzo e la prima metà di giugno, tale attività sarà concordata di volta in volta;
Fornire alla società le delibere di giunta i relativi regolamenti e gli altri atti comunali allo scopo di consentire la puntuale applicazione delle medesime correlate alle certificazioni ISEE;
Mettere a disposizione locali idonei;
3. La società, per l’espletamento di questo servizio:
Si avvarrà di proprio personale allo scopo, adeguatamente formato;
Garantirà, altresì, tramite polizza di assicurazione appositamente stipulata, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti A e B;
Infine per agevolare l’accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione garantirà l’apertura dei propri uffici secondo giorni e orari da stabilire;
4. La società si impegna a fornire al Comune tutte le informazioni e i dati necessari per l’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso;
5. Le parti per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D.L.
196/2003, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e le responsabilità nei confronti degli interessati;
6. Il compenso per il calcolo dell’assegno di maternità e nucleo, con relativo inoltro all’INPS, è di € 20,00 + IVA; la società si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino che ne farà richiesta;
7. Per altre prestazioni (FSA – Mutui giovani coppie –730- UNICO – ecc.) la società potrà richiedere un compenso al cittadino in base a quanto previsto dalle delibere regionali;
8. La fatturazione delle pratiche relative all’assegno di maternità e nucleo familiare sarà effettuata una volta all’anno, e comunque le fatture saranno emesse dalla società a seguito della trasmissione delle pratiche al Comune o ad altro ente definito dallo stesso o dalla legge;
9. Il pagamento del compenso avverrà a 60 gg. dalla data di ricevimento fattura;
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10. La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data della stipula e potrà essere rinnovata previa richiesta di una delle parti almeno due mesi prima della scadenza;
Letto, approvato e sottoscritto.
Per l’Amministrazione Comunale ___________________________________
Per la Società ___________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE F.to LEORATO Maurizio
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Cristina FONTANA
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CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale certifica che la pubblicazione della presente deliberazione verrà iniziata il giorno 11/04/2012 ai sensi e per gli effetti del 1°comma dell’art.124 del T.U.E.L.
approvato con D.lgs.n.267 del 18/08/2000.
Vergiate, 11/04/2012
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Cristina FONTANA
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Vergiate, 11/04/2012
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Cristina FONTANA
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________________________________________________________________________________
La presente deliberazione verrà comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’avvenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diventerà esecutiva il 21/04/2012 per decorrenza dei termini di cui al 3°
comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Cristina FONTANA