• Non ci sono risultati.

Cosa è cambiato in Europa con il trattato di Amsterdam

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Cosa è cambiato in Europa con il trattato di Amsterdam"

Copied!
36
0
0

Testo completo

(1)

Commissione europea

L’Europa in movimento

Cosa è cambiato in Europa con il trattato

di Amsterdam

(2)

Numerose altre informazioni sull’Unione europea sono disponibili su Internet via il server Europa (http://europa.eu.int).

Commissione europea

Direzione generale «Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo»

Unità «Pubblicazioni», rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Manoscritto terminato in giugno 1999

Copertina: © Nutan

Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1999 ISBN 92-828-7402-8

© Comunità europee, 1999 Riproduzione autorizzata.

Printed in Belgium

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO

(3)

Cosa è cambiato in Europa

con il trattato

di Amsterdam

(4)
(5)

Indice

L’Unione europea e i cittadini

9

Diritti dei cittadini 9

Risposte alle preoccupazioni dei cittadini 10

Occupazione e questioni sociali 11

Sicurezza, libertà e giustizia 12

Ambiente, sanità e diritti dei consumatori 13

Valori e aspirazioni dei cittadini 15

Poteri politici dei cittadini 16

L’identità esterna dell’Unione

17

Politica estera e di sicurezza comune 17

Procedure decisionali 18

Strutture 19

Difesa 19

Politica commerciale comune 20

Le istituzioni

21

Parlamento europeo 21

Parlamenti nazionali 22

Consiglio 23

Commissione europea 24

Corte di giustizia 24

Corte dei conti 25

Comitato economico e sociale 25

Comitato delle regioni 26

Procedure decisionali 26

«Comitatologia» 27

Cooperazione rafforzata 27

Prospettive future

28

(6)
(7)

Il 1° maggio 1999 ha segnato l’en- trata in vigore del trattato di Amster- dam che modifica il trattato sull’Unione europea. L’Unione euro- pea ne esce in certa misura trasfor- mata: le sono attribuite nuove competenze, viene sottolineato il ruolo dei cittadini e rafforzato il carattere democratico delle istitu- zioni. Mentre storicamente la costru- zione europea si è sviluppata intorno ad obiettivi economici, ora l’accento è posto sulle responsabilità politiche dell’Unione, sia al suo interno sia verso il resto del mondo.

La genesi di questo nuovo trattato ha avuto inizio nel giugno del 1994 con la convocazione di un gruppo di riflessione. Al termine di una confe- renza intergovernativa durata oltre un anno, il trattato di Amsterdam è stato completato la notte tra il 17 e il 18 giugno 1997 e firmato il succes- sivo 2 ottobre.

Perché un nuovo trattato, a così breve distanza da altre due importanti modifiche delle competenze e delle istituzioni dell’Unione, realizzate nel

1986 (con l’Atto unico europeo) e nel 1992 (con il trattato di Maastricht)?

La ragione è che questi due trattati lasciavano aperte numerose ques- tioni riguardanti il ruolo e i diritti dei cittadini europei, l’efficacia e il carat- tere democratico delle istituzioni europee e le responsabilità interna- zionali dell’Unione.

Il trattato di Maastricht aveva isti- tuito una cittadinanza europea, vale a dire un quadro di diritti e doveri supplementari per i cittadini degli Stati membri, senza però conferirle un vero contenuto. Al momento della ratifica del trattato, in particolare nei paesi in cui si era reso necessario un referendum, i cittadini si sono espressi senza ambiguità: in futuro il progresso della costruzione europea non sarà possibile senza una mag- giore considerazione per le loro ques- tioni, le loro speranze, ma anche le loro critiche e le loro preoccupazioni.

Approfondendo l’opera intrapresa con l’Atto unico, il trattato di Maas- tricht aveva migliorato il funziona- mento delle istituzioni comunitarie e

UE

2 ottobre 1997:

firma del trattato di Amsterdam.

(8)

rafforzato i poteri di codecisione legislativa e di controllo del Parla- mento europeo. Tuttavia, il lavoro non era concluso. Diventava anzi più complesso, man mano che le istitu- zioni si trovavano a dover affrontare una duplice esigenza, derivante, da un lato, dalla gestione di una moneta unica, l’euro, e dalla cooperazione in materia di politica economica e, dall’altro, dalla prospettiva di un ampliamento dell’Unione all’intero continente europeo o, almeno, a gran parte di esso.

Maastricht in breve

Il trattato di Maastricht (trattato sull’Unione europea) ha modifi- cato i trattati originari degli anni 50 che hanno istituito le Comunità europee, riunendo in un unico testo le relative disposizioni, insieme a nuovi elementi relativi alla politica estera comune e alla cooperazione in materia di giusti- zia e di affari interni. Esso si arti- cola in tre «pilastri», dotati di regole e procedure diverse, con un

«architrave» comune. Tale struttura è stata mantenuta nel trattato di Amsterdam.

Comunità europee

Politica estera e

di sicurezza comune

Giustizia e affari interni

I tre «pilastri» dell’Unione europea (Comunità europea,

Comunità europea del carbone e

dell’acciaio, Comunità europea dell’energia atomica)

Trattato sull’Unione europea

Disposizioni comuni e disposizioni finali

(9)

Infine, la divisione del mondo in due blocchi era ormai un ricordo del pas- sato. Occorreva quindi riorganizzare la presenza dell’Europa su uno scac- chiere internazionale in rapida evolu- zione. A tale riguardo il trattato di Maastricht aveva cominciato a defi- nire strutture e procedure, lasciando comunque la porta aperta a nuove riforme, sia nel settore della politica estera sia in quello della difesa.

Il trattato di Amsterdam si presenta come una revisione dei trattati fon- datori dell’Unione europea, già modi- ficati dal trattato di Maastricht. Dopo una fase di preparazione, è stato quindi necessario rispettare la proce- dura prevista per tale revisione.

Come dimostra il calendario dei lavori, i negoziati sono stati lunghi e complessi. Intorno al tavolo sedevano i rappresentanti dei quindici Stati membri e della Commissione euro- pea, spesso affiancati dagli osserva- tori del Parlamento europeo. Il negoziato era strutturato su tre livelli:

• i rappresentanti personali dei ministri degli Affari esteri, le cui fun- zioni erano svolte da alti funzionari o politici (ministri, segretari di Stato ecc.), si sono riuniti, in generale, a cadenza settimanale durante tutta la conferenza;

• i ministri degli Affari esteri si sono incontrati in linea di massima a cadenza mensile;

• i capi di Stato e di governo hanno discusso a più riprese i punti essen- ziali.

Il negoziato si è svolto inoltre in modo più trasparente rispetto alla preparazione del trattato di Maa- stricht. I vari gruppi di pressione, i sin- dacati, le organizzazioni non governative hanno seguito i progressi dei lavori con proposte, idee e anche manifestazioni pubbliche.

(10)

Per evidenziare l’architettura del trat- tato di Amsterdam, quale risulta dal testo e dal metodo seguito per il negoziato, se ne presenterà il conte- nuto in base a tre assi principali:

• l’Unione europea e i cittadini;

• l’identità esterna dell’Unione;

• le istituzioni.

Amsterdam:

calendario dei lavori

• Giugno 1994:

il Consiglio europeo riunito a Corfù convoca un comitato di riflessione composto dai quindici rappresentanti dei ministri degli Affari esteri degli Stati membri, da un rap- presentante della Commissione europea e da due osser- vatori del Parlamento europeo.

• 2 giugno 1995:

prima riunione del comitato.

• Dicembre 1995:

presentazione della relazione al Consiglio europeo di Madrid.

• 8 gennaio 1996:

decisione di convocare una conferenza intergovernativa.

• Febbraio-marzo 1996:

parere della Commissione e del Parlamento europeo.

• 9 marzo 1996:

prima riunione della conferenza a livello di capi di Stato e di governo a Torino.

• 17-18 giugno 1997:

conclusione della conferenza ad Amsterdam ad opera dei capi di Stato e di governo.

• 2 ottobre 1997:

firma del trattato di Amsterdam.

• 19 novembre 1997:

risoluzione del Parlamento europeo sul trattato.

• 1998-1999:

ratifica da parte dei quindici Stati membri.

• 1° maggio 1999:

entrata in vigore del trattato.

(11)

Diritti dei cittadini

I primi trattati europei hanno istituito un complesso di diritti dei cittadini, fondato essenzialmente sulla libera circolazione delle persone tra i paesi membri. A questi il trattato di Maa- stricht ha aggiunto i diritti elettorali per le elezioni europee e amministra- tive. Il trattato di Amsterdam si è quindi concentrato sui diritti fonda- mentali, vale a dire i diritti alla base dei regimi costituzionali nazionali, che riguardano ogni persona. Da queste disposizioni emerge un si- stema di diritti abbastanza completo.

Il trattato di Amsterdam insiste su tre aspetti essenziali:

• l’obbligo dell’Unione di rispettare i diritti fondamentali quali sono garan- titi dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dal Consiglio d’Europa nel 1950. Gli Stati membri che violano tali diritti in modo grave e persistente sono passi- bili di sanzioni, fino alla sospensione del diritto di voto in seno al Consiglio.

Per i paesi candidati, il rispetto dei diritti fondamentali costituisce una condizione per la loro adesione all’Unione;

• il diritto riconosciuto all’Unione di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fon- date sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le ten- denze sessuali;

L’Unione europea e i cittadini

PHOTO STOCK BVBA

Combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la reli- gione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.

(12)

• l’obbligo dell’Unione di promuo- vere in tutte le sue politiche la parità tra uomini e donne, al di là delle regole già sancite dai trattati europei sul rispetto e la promozione della parità in campo sociale e professio- nale. In quest’ultimo settore, il trat- tato prevede la possibilità di concedere vantaggi specifici, qualora uno dei due sessi sia manifestamente sfavorito.

Tale dispositivo è completato dal rico- noscimento del diritto alla protezione dei dati a carattere personale in pos- sesso delle istituzioni, un diritto la cui importanza è destinata ad aumen- tare con i progressi dell’informatica.

Si tratta di una struttura molto ricca, poiché consente e richiede un’evolu- zione della definizione e della tutela dei diritti. Costituisce una prima ri- sposta alla richiesta di vari Stati membri e di molti cittadini che desi- derano dotare l’Unione di un sistema di diritti fondamentali in aggiunta alla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia europea. Riman- gono aperte due questioni: è neces- sario che l’Unione aderisca ufficialmente alla convenzione euro- pea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo? Deve stabilire un proprio elenco dei diritti fondamentali?

Risposte

alle preoccupazioni dei cittadini

Il trattato di Amsterdam non si limita a trattare in modo astratto i diritti dei cittadini. Fornisce altresì risposte alle preoccupazioni che sorgono tra i cit- tadini ogniqualvolta un loro diritto viene messo in causa in situazioni che richiedono di essere sanate. Si tratta di vari settori in cui l’Unione deve agire secondo nuove regole e che possono essere raggruppati in quat- tro categorie:

•occupazione e questioni sociali;

•sicurezza, libertà e giustizia;

•ambiente, sanità e diritti dei consu- matori;

•valori e aspirazioni dei cittadini.

(13)

Occupazione e questioni sociali L’occupazione è uno dei primi motivi d’inquietudine nella nostra società. È molto elevato il numero di persone, di giovani e di donne che non hanno un lavoro o che rischiano di non trovare un’occupazione. Il problema riguarda tutti gli Stati dell’Unione ed è quindi necessario un intervento a livello comunitario. La questione è stata giudicata tanto urgente che, paralle- lamente all’adozione del patto di sta- bilità delle finanze pubbliche e di crescita destinato ad accompagnare la nascita dell’euro, gli Stati membri hanno deciso di anticipare l’applica- zione di questa parte del trattato, senza neppure attenderne la ratifica.

In concreto, sono state introdotte tre novità:

• l’elaborazione da parte dell’Unione di una strategia a livello europeo e, da parte degli Stati membri, di pro- grammi nazionali per l’occupazione, valutati ogni anno dal Consiglio alla luce della strategia comune;

• il diritto dell’Unione di adottare misure dirette a promuovere la coope- razione tra gli Stati membri e ad inte- grarne l’azione;

• l’istituzione di un comitato per l’oc- cupazione incaricato di coordinare le politiche nazionali in materia di occu- pazione e di mercato del lavoro.

In tal modo si conciliano due principi:

l’impegno specifico dell’Unione in materia di occupazione — innova- zione che era stata oggetto di conte- stazioni nel corso di tutta la conferenza intergovernativa — e il ri- spetto delle responsabilità nazionali in questo settore.

Più in generale, l’Unione europea potrà impegnarsi nelle questioni

sociali più di quanto non lo consen- tisse il trattato di Maastricht. Il nuovo trattato elimina innanzitutto l’ano- malia di una politica sociale alla quale uno Stato membro, il Regno Unito, aveva deciso di non parteci- pare e che ora coinvolge tutti gli Stati membri dell’Unione. Stabilisce quindi che l’Unione sostiene e completa l’azione degli Stati membri nel vasto settore dei diritti sociali fondamentali definiti dal Parlamento europeo nel 1989. Infine, il trattato affida all’Unione le responsabilità riguar- danti la lotta contro la povertà e l’emarginazione sociale e migliora alcune disposizioni anteriori riguar- danti, in particolare, le pari opportu- nità tra uomini e donne.

ISOPRESS, M. RENDERS

Per migliorare la situazione

dell’occupazione, una strategia europea completata da programmi nazionali.

(14)

Insieme per combattere con più efficacia la cri- minalità internazionale e i traffici illegali.

Sicurezza, libertà e giustizia La libera circolazione, uno dei princi- pali obiettivi della Comunità europea sin dagli anni 50, è in gran parte rea- lizzata. Gli accordi di Schengen, cui aderiscono tutti gli Stati membri eccetto l’Irlanda e il Regno Unito, hanno permesso di eliminare la mag- gior parte dei controlli alle frontiere interne, rendendo così più visibile una libertà di cui i cittadini già di- sponevano, ma che si scontra ancora con alcuni ostacoli. In questo contesto l’opinione pubblica si preoc- cupa sempre più della sicurezza interna, in particolare a causa della diffusione della criminalità interna- zionale e dei traffici illegali di ogni genere che, mietendo un numero crescente di vittime, rendono più urgente instaurare una cooperazione efficace tra gli Stati europei.

Tra le cause di questi problemi tuttora irrisolti è possibile annoverare i seguenti fattori:

• divergenze tra le legislazioni nazio- nali in materia di diritto civile e di procedura civile, che ostacolano la libera circolazione;

• legislazioni diverse in materia di immigrazione e diritto di asilo;

• legislazioni diverse in materia di immigrazione e diritto di asilo;

L’Unione si occupava già di tali que- stioni con il trattato di Maastricht, nel quadro della cooperazione intergo- vernativa in materia di giustizia e affari interni, ma con un successo relativo. Il controllo democratico era limitato, le capacità di azione forte- mente ridotte a causa dell’obbligo di deliberare all’unanimità e il controllo giurisdizionale inesistente a livello europeo. Qualche risultato, comunque, è stato conseguito, come ad esempio la creazione di Europol, che costituisce un embrione di coope- razione di polizia. Era tuttavia neces- sario imprimere un nuovo slancio all’azione comune in questi settori.

Per tale ragione il trattato di Amster- dam ha introdotto tre novità che aprono la via alla realizzazione di un programma ambizioso:

• innanzitutto, l’istituzione di uno spazio comunitario di libertà, di sicu- rezza e di giustizia. Il trattato defi- nisce un programma quinquennale

EKA

(15)

inteso a permettere alle istituzioni europee di adottare le misure neces- sarie. L’obiettivo è il completamento della libera circolazione e la defini- zione di norme comuni per l’immigra- zione e il diritto d’asilo, fondate sul rispetto dei diritti fondamentali e tali da garantire in prospettiva la libera circolazione degli immigrati nell’Unione. Si tratta anche di svilup- pare la cooperazione in materia di diritto civile e di procedura civile (si pensi ai problemi sollevati da nume- rosi divorzi «transnazionali»), nonché la cooperazione amministrativa e doganale. Durante questa prima fase di cinque anni è richiesta l’unanimità in seno al Consiglio, ma in seguito si prevede l’orientamento verso un si- stema fondato sulla maggioranza qualificata e la codecisione tra Parla- mento e Consiglio, sistema in cui il Parlamento europeo, la Commissione e la Corte di giustizia svolgeranno appieno il loro ruolo;

• in seguito, gli Stati membri avranno la facoltà di fissare norme vincolanti nel settore della coopera- zione intergovernativa di polizia e giudiziaria in materia penale. Il prin- cipio dell’unanimità sarà temperato dalla possibilità di assumere almeno le decisioni di esecuzione a maggio- ranza qualificata. Il trattato prevede inoltre la possibilità di «cooperazioni rafforzate», vale a dire la fissazione di regole che, almeno in una prima fase, si applicano solo agli Stati che le hanno approvate. È altresì introdotta una competenza facoltativa della Corte di giustizia europea, già appro- vata dalla grande maggioranza degli Stati membri;

• infine, il trattato consente l’inte- grazione degli accordi di Schengen e del relativo acquis nella cornice nor- mativa dell’Unione europea. Dani- marca, Irlanda e Regno Unito hanno

tuttavia ottenuto la facoltà di appli- care tali disposizioni solo in un momento successivo.

Ambiente, sanità e diritti dei consumatori

Si tratta di tre settori che hanno un impatto diretto, quotidiano sulla vita dei cittadini e che, per varie ragioni, sono al centro dell’attenzione: una vita sana, in un ambiente sano, costi- tuisce senza dubbio una delle aspira- zioni umane più diffuse. Non sorprende quindi che i cittadini mani- festino forti reazioni alle minacce che incombono sulla salute, l’ambiente o la qualità dei prodotti che consu- mano. La libera circolazione dei pro- dotti all’interno del grande mercato europeo, l’apertura di quest’ultimo al mercato mondiale, nonché il rapido sviluppo delle tecnologie, accrescono la necessità di un’azione comunitaria in questo campo. Per questa ragione il trattato di Amsterdam rafforza i

La maggioranza qualificata in seno al Consiglio

La maggioranza qualificata in seno al Consiglio è di 62 voti su 87 in caso di decisione su proposta della Commissione europea. Negli altri casi, è di 62 voti favorevoli di almeno dieci Stati membri. Germania, Francia, Italia e Regno Unito dispon- gono ciascuno di dieci voti, la Spagna di otto voti, Belgio, Gre- cia, Paesi Bassi e Portogallo di cinque voti ciascuno, Austria e Svezia di quattro, Danimarca, Irlanda e Finlandia di tre, il Lus- semburgo di due.

(16)

mezzi a disposizione dell’Unione migliorando nettamente una serie di regole.

— Nel settore dell’ambiente, il princi- pale provvedimento consiste nell’in- trodurre l’obbligo per l’Unione di integrare le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche comunitarie. Inoltre, il trattato intro- duce tra gli obiettivi essenziali dell’Unione lo sviluppo sostenibile, che costituisce la nuova prospettiva delle politiche ambientali. Grazie allo slancio impresso dal trattato già fir- mato, seppure non ancora ratificato, l’Unione ha potuto assumere posi- zioni molto ferme per il risanamento dell’ambiente terrestre sin dal 1998, in occasione del vertice mondiale di Kyoto.

— Per quanto riguarda i consumatori, il trattato introduce tra le compe- tenze dell’Unione la promozione del loro diritto all’informazione, all’edu- cazione e, soprattutto, all’organizza- zione per la salvaguardia dei propri interessi, riconoscendo così il ruolo

essenziale delle organizzazioni dei consumatori.

— Infine, in materia di sanità, il trat- tato rafforza decisamente le respon- sabilità dell’Unione, subito dopo i drammi suscitati dalla crisi della

«mucca pazza» e dal caso del sangue contaminato dal virus dell’AIDS. I principi sono chiaramente definiti e all’Unione è richiesto di legiferare in taluni casi al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute. Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commis- sione, potranno quindi adottare regole riguardanti:

•gli organi e le sostanze di origine umana, ivi compreso il sangue;

•le questioni relative ai settori vete- rinario e fitosanitario connesse con la salute pubblica.

Negli altri casi, l’Unione appoggia l’azione degli Stati membri, ad esclu- sione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative nazio- nali, che restano piuttosto eteroge-

SIPA PRESS, E. HADI

Vivere in un ambiente risanato: un’esigenza degli europei.

(17)

nee, in particolare in materia di assi- stenza sanitaria.

Valori e aspirazioni dei cittadini Oltre ai problemi appena menzionati, i cittadini si preoccupano di altri fat- tori direttamente legati al loro modo di pensare, ai loro valori, alle loro idee, alle loro rappresentazioni del mondo o al loro parere su come questo dovrebbe essere.

Il trattato non poteva certo fornire ri- sposte di tipo normativo a tali que- stioni. I negoziatori vi hanno comunque rivolto l’attenzione, sce- gliendo di fare riferimento a tali valori ed aspirazioni, nonché ad alcuni aspetti pratici, nell’ambito di protocolli o dichiarazioni allegati al trattato. Tali testi non costituiscono disposizioni vincolanti, ma piuttosto impegni politici. Vale la pena segna- larne alcuni, che riguardano temi molto vari, quali:

•l’abolizione della pena di morte;

•il riconoscimento del ruolo del volontariato;

•le necessità delle persone porta- trici di handicap;

•il ruolo delle chiese e delle orga- nizzazioni non confessionali;

•la situazione specifica delle regioni insulari;

•la funzione sociale dello sport;

•la libertà di stampa e la libertà di espressione degli altri mezzi di informazione;

•la missione di servizio pubblico della radio e della televisione;

•il ruolo degli enti creditizi di diritto pubblico e di alcune forme di ri- sparmio (ad esempio, in Germania, Austria e Lussemburgo);

•la protezione degli animali.

EKA, MERNE

Al centro del trattato di Amsterdam: i diritti, le aspirazioni e i poteri dei cittadini.

(18)

Poteri politici dei cittadini

Il cittadino è il principale attore poli- tico di ogni società democratica.

Composta da Stati che, per le rispet- tive costituzioni e per il trattato stesso, non possono che essere demo- cratici, l’Unione europea, con l’au- mento delle proprie responsabilità, deve fondare con più decisione la propria organizzazione sui principi della democrazia.

Per questa ragione i poteri del Parla- mento europeo sono stati progressi- vamente e sensibilmente accresciuti dopo l’Atto unico europeo del 1986, mentre veniva sempre più sottoli- neato il ruolo europeo dei parlamenti nazionali. In parallelo, si è cercato di accrescere i diritti elettorali dei citta- dini, in particolare negli Stati diversi da quello di residenza. Sono stati ampliati altresì i mezzi di ricorso a loro disposizione, istituendo un mediatore europeo che affianca i giu- dici nazionali ed europei.

Il trattato di Amsterdam ha prose- guito in questa direzione, in partico-

lare rafforzando, come si vedrà in seguito, le capacità di azione dei par- lamenti. Inoltre, il trattato:

• conferma e precisa il principio di sussidiarietà, secondo il quale le deci- sioni devono essere prese il più possi- bile vicino ai cittadini;

• riconosce il diritto dei cittadini e dei residenti di accedere ai docu- menti delle istituzioni europee, secondo regole stabilite dal Parla- mento e dal Consiglio su proposta della Commissione. Tale diritto costi- tuisce un elemento chiave della trasparenza che ci si attende legitti- mamente dalle istituzioni. La giuri- sprudenza della Corte di giustizia europea ne aveva già riconosciuto la necessità; era quindi logico che il trat- tato sancisse tale diritto;

• fornisce garanzie per il rafforza- mento della lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, cosa che dovrebbe consentire un migliore utilizzo del denaro dei contribuenti, grazie, in particolare, all’azione dell’ULAF, il nuovo ufficio europeo per la lotta contro le frodi.

(19)

L’identità esterna dell’Unione

I promotori della costruzione europea intendevano dotare la Comunità di una politica estera sin dall’inizio. Di fatto, i trattati originari affidavano alla Comunità importanti compe- tenze nei settori del commercio estero e degli aiuti allo sviluppo, ai quali si è aggiunta la componente esterna delle politiche interne. Non facevano menzione, tuttavia, della diplomazia o della difesa.

I tentativi attuati nel 1954 e nel 1961 allo scopo di colmare tali lacune sono falliti. Nel 1970, in seguito alla prima «relazione Davi- gnon», gli Stati membri hanno avviato una cooperazione politica, sancita nei trattati solo nel 1986 con l’adozione dell’Atto unico. In un contesto internazionale caratteriz- zato dalla fine della divisione del mondo in due blocchi, il trattato di Maastricht ha codificato successiva- mente un insieme di regole relative ad una politica estera e di sicurezza comune (PESC), riguardanti anche, in prospettiva, la politica di difesa.

Politica estera

e di sicurezza comune

Di fronte alla prospettiva di un nuovo ampliamento dell’Unione, che sottoli- nea ulteriormente la necessità di una politica estera e di sicurezza comune, i negoziatori del trattato di Amster- dam hanno voluto sviluppare l’acquis di Maastricht rafforzando nel

SIPA PRESS, A. BOULAT

«La tragedia del Kosovo dimostra in modo drammatico che l’Unione europea è chiamata a svolgere un ruolo

sempre più importante per garantire la sicurezza e la democrazia in zone

determinanti per il nostro futuro.»

(Romano Prodi, presidente della Commissione europea, dinanzi al Parlamento europeo il 13 aprile 1999)

(20)

contempo la coerenza con l’azione esterna tradizionale della Comunità.

Il trattato di Amsterdam stabilisce innanzitutto alcuni principi informa- tori della politica estera e di sicurezza dell’Unione:

• da un lato, la difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell’indipendenza e dell’integrità dell’Unione, nonché il rafforzamento della sicurezza;

•d’altro lato, il mantenimento della pace, il rafforzamento della sicurezza internazionale, la promozione della cooperazione internazionale, lo svi- luppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché il rispetto dei diritti fonda- mentali.

La promozione di questi principi deve avvenire nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite e degli accordi europei relativi alla pace e alla sicurezza. Essa comporta un impegno da parte degli Stati membri e, innanzitutto, obblighi di lealtà e di solidarietà reciproca.

Per attuare questi principi, il trattato di Amsterdam rafforza le procedure decisionali e le strutture competenti, prima di occuparsi dei problemi della difesa.

Procedure decisionali

Una reale politica estera comune esige procedure efficaci. Il trattato di Amsterdam ha tenuto conto di talune critiche rivolte alle disposizioni del trattato di Maastricht. Lo schema essenziale del processo decisionale si fonda su due livelli:

• il Consiglio europeo, costituito dai capi di Stato e di governo e dal presi- dente della Commissione, definisce consensualmente le strategie e gli orientamenti comuni;

• il Consiglio, formato dai ministri degli Affari esteri, adotta le azioni e le posizioni comuni. Le strategie comuni definite dal Consiglio euro- peo sono adottate a maggioranza qualificata, rimanendo inteso che uno Stato membro in disaccordo può chiedere che la decisione venga rin- viata al livello dei capi di Stato e di governo. Negli altri casi, di norma il Consiglio decide all’unanimità, ma può non tenere conto delle astensioni

«costruttive» quando non superano un terzo dei voti.

A questi processi decisionali parteci- pano altresì la Commissione europea, che deve assicurare in particolare la coerenza tra l’azione comunitaria e la PESC, e il Parlamento europeo, chia- mato a fornire pareri e ad approvare i necessari stanziamenti di bilancio.

(21)

Strutture

Per l’attuazione efficace di una poli- tica comune sono necessarie strutture politiche e amministrative. Il trattato di Amsterdam crea una figura speci- fica per la politica estera e di sicu- rezza comune, prevedendo la nomina di un alto rappresentante (un «signor o signora PESC») incaricato di dirigere l’azione dell’Unione in questo settore, secondo le decisioni del Consiglio e nel quadro di una troika compren- dente anche i rappresentanti della presidenza del Consiglio e della Com- missione.

L’alto rappresentante, che ha il rango di segretario generale del Consiglio, è assistito da una cellula di program- mazione politica e di tempestivo allarme, incaricata in particolare di raccogliere e studiare le informazioni provenienti dagli Stati membri, dalla Commissione europea e dall’UEO, l’Unione dell’Europa occidentale.

Difesa

Le numerose crisi internazionali recenti lo dimostrano: una politica estera esige una capacità militare.

Ciò vale in particolare per certe mis- sioni umanitarie e per le missioni volte a mantenere o a ristabilire la pace, che rientrano esplicitamente nel campo della politica estera e di sicurezza definita dal trattato di Amsterdam.

Per gli Stati membri si tratta tuttavia di una questione complessa. Uno dei fattori all’origine di tale complessità è la diversa posizione dei vari Stati dell’Unione europea. Quattro di essi sono neutrali in base alla loro costi- tuzione o per tradizione e non fanno parte quindi di alcuna alleanza mili- tare, mentre gli altri undici aderi- scono all’Alleanza atlantica. Inoltre,

L’Unione dell’Europa occidentale

L’UEO riunisce 28 paesi per i quali costituisce un reale quadro di dia- logo e di cooperazione in materia di sicurezza e di difesa. Tra questi paesi, dieci sono Stati membri e sono inoltre firmatari dei trattati dell’Unione europea e dell’Orga- nizzazione del Nord Atlantico. Gli altri cinque paesi dell’Unione euro- pea hanno statuto di osservatori; si tratta della Danimarca e dei quat- tro Stati membri dell’UE rimasti fuori dalla NATO: Irlanda, Austria, Finlandia e Svezia. Fanno parte dell’UEO, in qualità di membri associati o partner associati, anche i membri europei della NATO che non aderiscono all’UE, nonché i paesi dell’Europa centrale e orien- tale che hanno concluso accordi europei con l’UE.

ISOPRESS, CLAJOT

Javier Solana, segretario generale del Consiglio e primo alto rappresen- tante dell’UE per la politica estera e di sicurezza comune.

(22)

numerosi Stati membri hanno concluso tra loro accordi di coopera- zione militare bilaterali o multilate- rali. Il trattato di Amsterdam prevede comunque, in prospettiva, una reale politica comune di difesa.

Al fine di disporre nell’immediato di una capacità militare operativa, l’Unione europea può già ricorrere ai mezzi dell’UEO. Benché le apparte- nenze alle due organizzazioni non coincidano totalmente, il trattato di Amsterdam afferma che l’UEO è parte integrante dello sviluppo dell’Unione europea e prevede la pos- sibilità di una piena integrazione dell’UEO nell’Unione europea.

In concreto, il trattato prevede una procedura che consente sin da ora la cooperazione tra le due organizza- zioni:

• il Consiglio europeo può definire gli orientamenti di un’azione comune che implichi un ricorso all’UEO;

• gli Stati membri dell’Unione che non sono anche membri dell’UEO ma che partecipano a tale azione comune sono quindi pienamente associati alle decisioni dell’UEO.

Le modalità specifiche di tale coope- razione sono definite in vari protocolli e decisioni dell’UEO.

Politica commerciale comune

Sin dalle sue origini l’Unione europea dispone di una politica commerciale comune, che si sviluppa sulla base della maggioranza qualificata in seno al Consiglio, senza richiedere l’accordo unanime dei suoi membri.

Formulate negli anni 50, le regole del trattato sono state superate dallo svi- luppo economico e dall’espansione del commercio internazionale in alcuni settori precedentemente tra- scurati. Sono così emerse incertezze riguardanti la proprietà intellettuale, i servizi e gli investimenti. Ciò non impedisce all’Unione di partecipare a pieno titolo ai lavori dell’Organizza- zione mondiale del commercio, ma deve farlo congiuntamente agli Stati membri che si pronunciano all’unani- mità, cosa che rende i negoziati più complessi e talvolta meno efficaci.

Il problema è stato sollevato ad Amsterdam, rinviandone però la solu- zione ad un momento successivo. Il trattato offre infatti al Consiglio la facoltà di decidere, deliberando all’unanimità, se estendere la politica commerciale comune alle questioni relative alla proprietà intellettuale e ai servizi. Tale decisione permette- rebbe all’Unione di negoziare, anche in questo settore, accordi internazio- nali sulla base di procedure interne disciplinate dalla regola della mag- gioranza qualificata.

(23)

Dopo la prima elezione del Parla- mento europeo a suffragio universale diretto, avvenuta nel 1979, l’integra- zione europea ha compiuto nuovi progressi che imponevano un raffor- zamento del suo carattere democra- tico. Le crescenti responsabilità dell’Europa implicano nel contempo la necessità di migliorare l’efficacia dei suoi processi decisionali.

Il trattato di Amsterdam ha intro- dotto innovazioni in queste due dire- zioni, sulla scia dell’acquis dell’Atto unico e del trattato di Maastricht. In particolare:

•è stato rafforzato il ruolo del Parla- mento europeo;

•è stato potenziato il controllo dei parlamenti nazionali;

•sono stati ampliati i settori in cui il Consiglio vota a maggioranza qua- lificata;

•sono state rafforzate la legittimità e l’efficienza della Commissione;

•è stato ampliato il ruolo del Comi- tato delle regioni e del Comitato economico e sociale;

•sono state migliorate alcune pro- cedure;

• sono state aperte possibilità di cooperazione rafforzata nel caso in cui lo desideri una maggioranza degli Stati membri.

Parlamento europeo

Le riforme relative al Parlamento europeo riguardano quattro aspetti:

• il potere di adottare uno statuto dei deputati europei, previo parere della Commissione e con l’approva- zione unanime del Consiglio. Il Parla- mento potrà così ridurre le disparità

Le istituzioni

UE

Il Parlamento europeo in sessione.

(24)

dovute al fatto che lo statuto dei suoi membri è ancora determinato, in buona parte, da disposizioni nazio- nali;

• i poteri di partecipazione alla nomina della Commissione: in prece- denza, il Parlamento poteva soltanto esprimere un parere sul candidato designato dai governi alla presidenza dell’esecutivo europeo. Il trattato ora stabilisce che il presidente della Com- missione viene designato dopo aver ottenuto l’approvazione del Parla- mento europeo. Questo potere viene ad aggiungersi ad un diritto essen- ziale conferito al Parlamento già dal trattato di Maastricht: quello di approvare la nomina dei membri della Commissione;

• i poteri legislativi: come descritto più avanti, la procedura di codeci- sione è stata semplificata ed estesa; il Consiglio non può più quindi adot- tare un atto secondo la procedura di codecisione senza l’approvazione del Parlamento europeo;

• i poteri di controllo del bilancio, estesi al settore della PESC.

Nel complesso, l’autorità del Parla- mento europeo risulta rafforzata e con essa il carattere democratico dell’Unione.

Parlamenti nazionali

Le decisioni dell’Unione sono prese dal Consiglio oppure con procedura di codecisione dal Parlamento euro- peo e dal Consiglio. Sin dalla fine degli anni 80, i parlamenti nazionali insistono per poter esprimere un parere prima che i governi si pronun- cino in seno al Consiglio. Chiedono inoltre un’informazione generale sul funzionamento dell’Unione. Questi problemi erano già stati oggetto di una dichiarazione in occasione del trattato di Maastricht. Un protocollo allegato al trattato di Amsterdam stabilisce in proposito regole di note- vole importanza:

• il Parlamento europeo e i parla- menti nazionali sono invitati a poten- ziare la loro cooperazione;

• tutti i documenti di consultazione redatti dalla Commissione (comuni- cazioni, libri verdi, libri bianchi ecc.), nonché le proposte legislative, devono essere trasmessi ai parla- menti nazionali. Questi dispongono di un periodo di sei settimane per esprimere il proprio parere prima che il Consiglio passi al voto;

• in taluni settori (libertà, sicurezza e giustizia) viene riconosciuto un parti- colare interesse ai pareri che possono pronunciare i parlamenti nazionali.

Queste disposizioni completano le regole dei trattati che attribuivano già alcune responsabilità ai parla- menti nazionali, ad esempio per quanto riguarda la ratifica delle revi- sioni dei trattati, la definizione delle risorse dell’Unione o ancora il recepi- mento delle direttive europee nel diritto nazionale.

(25)

Consiglio

Le regole di funzionamento del Consi- glio sono state modificate solo in misura minima dal trattato di Amsterdam. In certi campi, quest’ul- timo facilita il processo decisionale riducendo i settori in cui è richiesta l’unanimità e ampliando l’uso della maggioranza qualificata (cfr. riqua- dro pag. 13). Ciò vale per alcune deci- sioni riguardanti la libertà di stabilimento e la ricerca e sviluppo.

Anche alcune nuove competenze attribuite in vari settori dal trattato di Amsterdam e nuove procedure

instaurate in materia di politica estera richiedono la maggioranza qualificata. Inoltre, alcune responsa- bilità decisionali sono affidate al Comitato dei rappresentanti perma- nenti, incaricato di preparare le ses- sioni del Consiglio.

Va ricordato inoltre che il segretario generale del Consiglio diviene alto rappresentante dell’Unione per la PESC e che in seno al Consiglio è isti- tuita la cellula di programmazione politica e di tempestivo allarme inca- ricata di assisterlo.

UE

Una riunione del Consiglio.

(26)

Commissione europea

Il ruolo della Commissione europea resta invariato. Il suo diritto di inizia- tiva, in particolare, non è stato modi- ficato. Tuttavia, per il nuovo capitolo sulla libertà, la sicurezza e la giustizia (vale a dire i settori comunitarizzati del «terzo pilastro» definito a Maa- stricht), tale potere diventerà esclu- sivo solo cinque anni dopo l’entrata in vigore del trattato.

Per contro, il trattato modifica strut- turalmente l’organo collegiale che costituisce la Commissione. La legitti- mità personale del presidente è accresciuta dal fatto che la sua desi- gnazione è subordinata ad un voto di approvazione specifico del Parla- mento europeo. Il suo ruolo ne risulta quindi sensibilmente rafforzato:

• il presidente della Commissione partecipa alla scelta e alla designa- zione dei membri della Commissione di comune accordo con gli Stati mem- bri;

• dispone di ampi poteri nell’asse- gnazione o nella riattribuzione dei compiti nell’ambito del collegio;

•fissa gli orientamenti politici della Commissione.

Corte di giustizia

Il trattato di Amsterdam non modi- fica il ruolo né la composizione della Corte di giustizia europea e del Tri- bunale di primo grado che l’assiste.

Tuttavia, diventano sempre più numerosi i casi in cui la Corte è chia- mata a intervenire:

• ha il compito di controllare il ri- spetto dei diritti fondamentali da parte delle istituzioni europee;

• diventa competente a pronunciarsi sulle questioni legate al capitolo sulla libertà, la sicurezza e la giusti- zia. Tuttavia, in questo settore, le giu- risdizioni nazionali di ultima istanza sono le sole abilitate a chiedere alla Corte un’interpretazione pregiudi- ziale;

Romano Prodi, presidente della Commissione

europea.

CE, M. REBESCHINI

(27)

• come già detto, ogni Stato mem- bro può decidere di riconoscere la competenza della Corte sulle que- stioni relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

Corte dei conti

Incaricata di controllare che le spese dell’Unione siano effettuate confor- memente alla disciplina di bilancio e ai suoi obiettivi, la Corte dei conti beneficia di un ampliamento delle sue possibilità di azione:

• come le altre istituzioni, può ormai adire la Corte di giustizia per salva- guardare le proprie prerogative;

• le sue attività di controllo si esten- dono a tutti i beneficiari di stanzia- menti comunitari.

Comitato economico e sociale

La funzione consultiva del Comitato è stata lievemente modificata e raf- forzata nell’ambito del sistema istitu- zionale dell’Unione, poiché ora può essere consultato direttamente dal Parlamento e non più unicamente dalla Commissione e dal Consiglio.

UE

Un’udienza alla Corte di giustizia.

(28)

Comitato delle regioni

Nuove disposizioni rafforzano il ruolo del Comitato delle regioni, che rap- presenta il punto di vista delle auto- rità regionali e locali, sempre più interessate alle attività comunitarie.

È opportuno ricordare i seguenti punti:

• risulta rafforzata la capacità di organizzazione autonoma del Comi- tato, in precedenza controllata dal Consiglio;

• aumenta il numero dei settori in cui è chiamato ad esprimere pareri;

• il Parlamento europeo diventa for- malmente il destinatario di tali pareri e può inoltre chiedere al Comitato pareri specifici.

Procedure decisionali

Le procedure decisionali comunitarie restano in linea di massima quelle previste dal trattato di Maastricht;

tuttavia, sono state introdotte modi- fiche sostanziali per migliorarne il carattere democratico e l’efficacia. A tale riguardo sono state prese deci- sioni importanti:

• la procedura di cooperazione intro- dotta dall’Atto unico del 1986, che prevedeva una doppia lettura delle proposte della Commissione in seno al Parlamento e al Consiglio, è quasi scomparsa (tranne in due casi legati all’unione economica e monetaria), sostituita dalla procedura di codeci- sione;

• non solo viene ampliato il campo di applicazione di tale procedura di codecisione, che nel trattato di Maa- stricht rappresenta il progresso più importante per il rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo, ma essa viene resa ancora più efficace e più importante per il Parlamento;

• il Parlamento e il Consiglio pos- sono ora deliberare dopo una sola let- tura del testo, mentre in precedenza erano richieste due letture da parte di entrambe le istituzioni, anche nel caso in cui sin dalla fase iniziale veniva raggiunto un accordo tra i due rami dell’autorità legislativa;

• il Parlamento può respingere in seconda lettura la «posizione comune» del Consiglio, senza avviare una procedura supplementare di conciliazione con quest’ultimo;

• in caso di insuccesso della concilia- zione con il Parlamento dopo la seconda lettura, la proposta è consi- derata non adottata e la procedura è conclusa.

La nuova procedura di codecisione

La procedura di codecisione è ora strutturata come segue:

a) se il Parlamento e il Consiglio trovano l’accordo su una pro- posta della Commissione, questa è approvata;

b) in caso di disaccordo, il Parlamento può accogliere la posi- zione comune del Consiglio oppure respingerla o emen- darla, con voto a maggioranza dei suoi membri;

c) il Consiglio, se non accoglie gli emendamenti, convoca una riunione di conciliazione, in seguito alla quale il Parlamento e il Consiglio votano l’accordo raggiunto; in caso di disac- cordo, la proposta non viene adottata.

(29)

«Comitatologia»

Oltre alle procedure decisionali pre- viste per l’adozione degli atti di base, i trattati conferiscono al Consiglio e alla Commissione le competenze di esecuzione necessarie per l’attua- zione e lo sviluppo delle politiche comuni. In pratica, l’esercizio delle competenze di esecuzione spetta alla Commissione, secondo modalità molto variabili e secondo un sistema di consultazioni molto complesso che la obbliga a ricorrere ad una molte- plicità di comitati di funzionari nazio- nali incaricati di assisterla a tale scopo.

Tale sistema, detto «comitatologia», codificato per la prima volta nel 1987, non è stato modificato dal trat- tato di Amsterdam. Nondimeno, emergeva la necessità di una riforma, sia per migliorare la trasparenza del funzionamento istituzionale, sia per tenere conto dei nuovi poteri del Par- lamento europeo dopo l’entrata in vigore del trattato di Maastricht nel 1993. Il Consiglio europeo riunito ad Amsterdam si è limitato ad invitare la Commissione a proporre una modi- fica delle procedure in vigore. Una proposta in tal senso è stata presen- tata nel giugno 1998.

Cooperazione rafforzata

La questione dell’integrazione diffe- renziata o flessibile non è nuova. È accaduto di frequente che alcuni Stati membri desiderassero procedere sulla via dell’integrazione europea, mentre altri erano più reticenti. Ben- ché in passato si sia sempre trovata una soluzione a questi problemi, come è accaduto per il protocollo sociale o per l’unione economica e monetaria, questi esempi hanno

dimostrato la necessità di definire un quadro giuridico obiettivo, invece che presentare ricorso ad eccezioni caso per caso.

Il trattato di Amsterdam comprende quindi disposizioni relative alle condi- zioni e ai meccanismi che permettono di instaurare per un certo periodo di tempo una cooperazione rafforzata tra diversi Stati membri, a condizione che siano rispettati i principi del trat- tato, in particolare la libera circola- zione e i diritti dei cittadini. È quindi possibile, con l’approvazione della maggioranza degli Stati membri, che si pronunciano a maggioranza quali- ficata, instaurare cooperazioni raffor- zate, alle condizioni definite dal trattato, sia nel settore propriamente comunitario sia in quello della coope- razione di polizia e giudiziaria in materia penale. La PESC è esclusa dal campo di applicazione della coopera- zione rafforzata, poiché l’unico mec- canismo di «flessibilità» autorizzato in questo settore è la possibilità di una

«astensione costruttiva».

(30)

Nell’intento di risolvere le questioni che avevano giustificato la convoca- zione della conferenza intergoverna- tiva, il trattato di Amsterdam ha modificato le disposizioni del trattato sull’Unione europea in una serie di settori, tra cui quelli della cittadi- nanza in senso lato, della politica estera e di sicurezza comune, dell’or- ganizzazione e del funzionamento delle istituzioni. Comprensibilmente, non affronta altre questioni legate a calendari e dinamiche proprie, quali la creazione dell’euro o le prospettive di ampliamento dell’Unione. Diverse questioni, comunque, sono lasciate in sospeso, come ad esempio l’ade- guamento delle istituzioni all’amplia- mento e alcuni aspetti della politica estera.

L’evoluzione dell’integrazione euro- pea richiederà quindi, a breve ter- mine, ulteriori riforme. Alcune potranno essere attuate senza modi- ficare il trattato, altre richiederanno una nuova conferenza intergoverna- tiva. Intanto, il nuovo trattato ha dato origine ad una serie di discus- sioni sui seguenti punti.

• È necessario sancire in un docu- mento «costituzionale» i diritti e i doveri dei cittadini, nonché l’impe- gno delle istituzioni europee a tenere conto delle loro preoccupazioni in materia di occupazione, ambiente ecc.?

•Occorre conferire un’identità pro- pria e una personalità giuridica

Prospettive future

Il trattato di Amsterdam:

uno sguardo sulle ultime pagine.

UE

(31)

all’Unione europea, a prescindere dal suo settore di azione, anche nelle relazioni internazionali?

• È necessario creare un’Europa della difesa, al fine di salvaguardare la pace e i diritti fondamentali almeno intorno alle frontiere dell’

Unione? Occorre a tale scopo inclu- dere l’Unione dell’Europa occiden- tale nell’Unione europea, come consentirebbe il trattato di Amster- dam?

• In materia di politica commerciale, il Consiglio intende mettere a pro- fitto le aperture del trattato per conferire all’Unione il diritto di nego- ziare gli accordi internazionali relativi ai servizi e alla proprietà intellet- tuale, adottando le decisioni a mag- gioranza qualificata?

• In campo istituzionale, occorre operare delle scelte. Un protocollo allegato al trattato fornisce indica- zioni per le scelte più urgenti. Nella prospettiva dell’ampliamento dell’

Unione europea, questo «protocollo sulle istituzioni» annuncia una revi- sione della composizione della Com- missione europea. La Commissione, che attualmente conta venti membri, diventerebbe infatti troppo nume- rosa se si mantenessero le regole attuali che prevedono almeno un commissario per ciascuno Stato membro e la possibilità di un secondo commissario per gli Stati più popolosi. È altresì prevista la revi- sione della ponderazione dei voti degli Stati membri in seno al Consi- glio, che attualmente varia da dieci voti per ciascuno dei quattro Stati più popolosi a due per il Lussemburgo.

Consapevoli dei rischi di blocco creati dai numerosi casi in cui il Consiglio deve ancora decidere con voto una- nime, tre Stati membri si sono pro- nunciati a favore di un’estensione del

campo di applicazione del voto a maggioranza qualificata prima di ulteriori nuovi ampliamenti.

Oltre ai problemi menzionati, occorre domandarsi se non sia opportuno approfondire la riflessione sulle strut- ture istituzionali, per meglio adat- tarle alle sfide del XXI secolo e, più precisamente, ai bisogni di un’Unione che attende ormai un’in- tegrazione di carattere politico, mentre gli ampliamenti in prepara- zione la orientano verso una dimen- sione continentale.

Questo tema è divenuto d’attualità: il Consiglio europeo riunitosi a Colonia il 3 e 4 giugno 1999 ha infatti deciso di avviare i lavori preparatori per una nuova conferenza intergovernativa che nel corso del 2000 affronterà la riforma delineata dal «protocollo sulle istituzioni».

Tale conferenza deve essere conside- rata una prima tappa di un processo globale mirato a definire meglio il pro- getto politico di un’Unione europea ampliata, come annunciato dal Consi- glio europeo di Cardiff nel giugno 1998. La conferenza dovrebbe occu- parsi in primo luogo dei temi istituzio- nali lasciati aperti dal trattato di Amsterdam e di tutte le modifiche da apportare al funzionamento delle isti- tuzioni europee nella prospettiva dell’ampliamento.

(32)

Europa su Internet

Per maggiori informazioni è possibile consultare su Inter- net il server Europa:

http://europa.eu.int/abc/obj/amst/it/index.htm Oltre al testo del trattato e a vari commenti, su questo sito si trovano una «guida del cittadino», una serie di domande e risposte, alcune «istru- zioni per l’uso»

http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/s50000.htm e un glossario

http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/cig/g4000.htm Per il testo ufficiale, è possibile inoltre fare riferimento a:

http://ue.eu.int/Amsterdam/it/treaty/treaty.htm

Per i trattati precedenti (trattato di Parigi del 1951, trattati di Roma del 1957, Atto unico del 1987, trattato di Maastricht del 1992 ecc.), si può consultare:

http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/it/frtoc.htm

La versione «consolidata» dei trattati europei, comprendente le modifiche apportate dai trattati di Maastricht e di Amsterdam, si trova su: : http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/treaties/index.html

(33)

Commissione europea

Cosa è cambiato in Europa con il trattato di Amsterdam Serie ««LL’’EEuurrooppaa iinn mmoovviimmeennttoo»»

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee 1999 — 30 pagg. — 16,2 x 22,9 cm

ISBN 92-828-7402-8

Entrato in vigore il 1° maggio 1999, il trattato di Amsterdam apporta ai trat- tati europei che l’hanno preceduto una serie di modifiche mirate a rafforzare i diritti dei cittadini, a rispondere meglio alle loro aspirazioni, a sviluppare la politica estera e di sicurezza comune e a migliorare il funzionamento delle istituzioni europee. Opera per certi versi incompiuta, proprio per questo il trat- tato contribuisce ad avviare il dibattito sul futuro dell’Unione europea.

(34)
(35)

RAPPRESENTANZE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Rappresentanza in Italia Via Poli 29, I-00187 Roma Tel. 06 69 99 91

Rappresentanza a Milano Corso Magenta 59, I-20123 Milano Tel. 024 67 51 41

UFFICI DEL

PARLAMENTO EUROPEO

Ufficio per l’Italia Via IV Novembre 149, I-00187 Roma

Tel. 06 69 95 01, fax 06 69 95 02 00 E-mail: EPRoma@europarl.eu.int

Ufficio di Milano Corso Magenta 59, I-20123 Milano

Tel. 024 67 51 41, fax 02 48 14 19

Rappresentanze e uffici della Commissione europea e del Parlamento europeo esistono anche negli altri Stati membri dell’Unione europea. Delegazioni della Commissione europea esistono in altri paesi del mondo.

(36)

5PH-23-99-508-IT-C

Entrato in vigore il 1° maggio 1999, il trattato di Amsterdam apporta ai trattati europei che l’hanno preceduto una serie di modifiche mirate a rafforzare i diritti dei cittadini, a rispondere meglio alle loro aspirazioni, a sviluppare la politica estera e di sicurezza comune e a migliorare il funzionamento delle istituzioni europee. Opera per certi versi incompiuta, proprio per questo il trattato contribuisce ad avviare il dibattito sul futuro dell’Unione europea.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Luxembourg

ISBN 92-828-7402-8

,!7IJ2I2-iheaci!

>

Riferimenti

Documenti correlati

Transgenic rabbits expressing human apolipoprotein(a) develop more extensive atherosclerosis lesions in response to a cholesterol-rich diet.. Lipoprotein(a) enhances

We appZy this teahnique in the aZassifiaation o[ the aZass o[ 2-ool'ieties aontaining a non aommutative aZgebra with

Paavo Nurmi vince la sua nona medaglia d'oro e, a sorpresa, il canadese Percy Williams vince l'oro nei 100 e 200; per la prima volta le donne vengono ammesse nell'atletica...

56 V.. condizioni” i cittadini di Stati terzi che regolarmente risiedono in uno Stato membro possono soggiornare negli altri Stati membri. Rispetto al contenuto dell’ex articolo

l'impiego di "gruppi di facciata", ovvero organizzazioni che nascondono gli interessi e i soggetti da loro serviti, i quali non sono registrati nel

Avrete 3 ettogrammi di mollica di pane bagnata con mezzo bicchier di sugo, mettetela col fegato, mischiate bene, lasciate raffreddare, pestatelo nel mortaio,

CAPITOLO 7 Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci CAPITOLO 8 Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni CAPITOLO 9 Caffé, té e spezie, escluso il maté (voce

A partire da incontri tra funzionari delle comunità europee a Bruxelles, appartenenti a diverse chiese della KEK, si organizzò una Commissione ecumenica europea chiesa