C APITOLO 1
Legge 15 Dicembre 2014 n. 186
Art 3. Modifica al codice penale in materia di riciclaggio
1. All’ Art. 648 bis, primo comma, del codice
penale, che disciplina il diritto di riciclaggio le parole «1032 a euro 15493» sono sostituite dalle seguenti «5000 a euro 25000».
2. All’ Art. 648 ter, primo comma del codice
penale, che disciplina un’ipotesi aggravata di
riciclaggio, le parole «1032 a euro 15493» sono
sostitute dalle seguenti «5000 a euro 25000».
Art 648. ter 1 cp autoriciclaggio
1. Dopo l’ Art. 648 ter, del codice penale è inserito il seguente:
Art. 648 ter-1 (autoriciclaggio).
«1. Si applica la pena della reclusione da 2 a 8 anni e della muta da euro 5000 a euro 25000 a chiunque avendo
commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche,
finanziare, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità proveniente dalla commissione di tale delitto, in modo ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Art 648. ter-1 c.p. autoriciclaggio
2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2500 a euro 12500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la
reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.
Art 648. ter-1 c.p. autoriciclaggio
3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto
commesso con le condizioni o le finalità di cui all’ Art. 7 del decreto leggo 13 Maggio 1991, n.152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 Luglio 1991 n.203, e
successive modificazioni.
Art 648. ter-1 c.p. autoriciclaggio
4. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti,
non sono punibili le condotte per cui il
denaro, i beni o le altre utilità vengono
destinate alla mera utilizzazione o al
godimento personale.
Art 648. ter-1 c.p. autoriciclaggio
5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività
bancaria o finanziaria o di altra attività
professionale.
Art 648. ter-1 c.p. autoriciclaggio
6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze
ulteriori o per assicurare le prove del reato e
l’individuazione dei beni, del denaro e delle
altre utilità provenienti dal delitto.
Art 648. ter-1 c.p. autoriciclaggio
7. Si applica l’ultimo comma dell’ Art. 648»
Art 3. Modifica al codice penale in materia di riciclaggio
4. All’ Art. 648 – quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a. Al primo comma le parole «Art. 648 bis e 648 ter» sono sostitute dalle seguenti «Art.
648 bis, 648 ter e 648 ter-1»
b. Al terzo comma le parole «Art. 648 bis e 648
ter» sono sostitute dalle seguenti « Art.648
bis, 648 ter e 648 ter-1»
Art 3. Modifica al codice penale in materia di riciclaggio
5. All’ Art. 25 octis del decreto legistlativo 8
Giugno 2001 n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni :
a. Al primo comma le parole «e 648 ter» sono sostitute dalle seguenti «648 ter e 648 ter- 1»
b. Alla rubrica sono aggiunte infine le seguenti
parole «nonché autoriciclaggio»
C APITOLO 2
Autoriciclaggio e divieto di retroattività
L’autoriciclaggio è un una nuova incriminazione che comporta il superamento di una clausola di non punibilità previgente.
Non si pone quindi un problema di successione di leggi nel tempo come previsto dall’Art. 2 commi 2 e 4 cp. anche se potrebbe profilarsi il problema dell’applicazione della nuova norma, più «favorevole», al soggetto estraneo al reato presupposto che in precedenza abbia commesso , in concorso con lo stesso autore del reato presupposto, il delitto di riciclaggio.
Se dovesse stabilirsi che l’ipotesi anzidetta configuri per tutti il concorso il nel reato di cui all’Art. 648 ter-1 si dovrà ritenere l’applicazione retroattiva più favorevole di tale norma rispetto ai fatti avvenuti medio tempore.
Il problema riguarda invece l’Art. 2 comma 1 del cp. e quindi i profili
costituzionali dettati dall’Art. 25 comma 2. ( « nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto comesso»).
In altri termini si dovrà risolvere il problema se la nuova incriminazione trovi applicazione all’autoriciclaggio del profitto di «reati pregressi» o se riguardi solo l’autoriciclaggio dei profitti dai reati futuri ossia commessi dopo
l’entrata in vigore dell’Art. 648 ter – 1 cp.
Delle varie categorie dottrinali afferenti la
volontà che presiede i delitti è da ritenersi che il nesso psichico doloso comprenda tanto gli
elementi futuri come l’evento che quelli passati come i presupposti della condotta ciò
comporterebbe quindi l’affermazione per cui si esclude l’applicazione dell’autoriciclaggio
all’autore dei reati presupposti commessi prima
dell’entrata in vigore della norma.
Si pone inoltre un problema di qualificazione giuridica del reato presupposto all’autoriciclaggio come elemento costitutivo del reato o come «presupposto della
condotta». Per la soluzione di tale problema va tenuto presente che la messa a reddito dei proventi da reato sia il verosimile e più frequente risultato previsto dall’autore dei reati presupposti.
In tal caso l’autoriciclaggio apparirebbe come scopo del reato presupposto e quindi la prevedibilità che la
condotta sia punibile incide necessariamente sul divieto di punire condotte di autoriciclaggio realizzate dopo
l’entrata in vigore della norma che siano il frutto di reati
commessi dal medesimo autore prima dell’entrata in
vigore della norma.
La sequenza è quindi quella di due condotte, distinte logicamente e cronologicamente di cui la prima è funzionale alla secondo e non
indipendente da essa.
In sostanza il rapporto in questione è
equiparabile a quello che integra l’ipotesi di reato disciplinata dall’Art. 485 cp. :
In esso infatti sono previste in sequenza due condotte:
La formazione di un atto falso e il suo utilizzo, componenti entrambe necessarie per la
integrazione per fatto di reato.
Deve quindi concludersi che l’autoriciclaggio di
profitti da reati commessi in epoca precedente
l’entrata in vigore della legge sia causa di non
punibilità per l’autore degli stessi.
C APITOLO 3
Obblighi internazionali
L’incriminazione dell’autoriciclaggio è prevista dalla Convenzione di Strasburgo sulla corruzione del 1999, ratificata dall’Italia con legge 28 Giugno 2012 n. 110.
Art. 13 prevede l’adozione di misure legislative necessarie per prevedere come reato gli illeciti indicati dall’Art. 6 par. 1 lettera a e b della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca il sequestro e la confisca dei proventi di reato firmata a
Strasburgo l’8 Novembre 1990 ratificata con legge 9 Agosto 1993 n. 328.
Analogo precetto è contenuto nell’Art. 6 della confezione ONU contro il crimine organizzato trans-nazionale adottata dall’assemblea generale il 15 Novembre 2000 e il 31 Maggio 2001, ratificata con legge 16 Marzo 2006 n. 146 in entrambe i precetti è previsto che gli stati possano stabilire che la
fattispecie di riciclaggio non sia applicabile nei confronti dell’autore del reato presupposto tale formulazione « in
negativo» deve fare ritenere che l’orientamento generale sia favorevole alla punibilità dell’autoriciclaggio.
L’incriminazione dell’autoriciclaggio è prevista dalla Convenzione di Strasburgo sulla corruzione del 1999, ratificata dall’Italia con legge 28 Giugno 2012 n. 110.
Art. 13 prevede l’adozione di misure legislative necessarie per prevedere come reato gli illeciti indicati dall’Art. 6 par. 1 lettera a e b della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca il sequestro e la confisca dei proventi di reato firmata a
Strasburgo l’8 Novembre 1990 ratificata con legge 9 Agosto 1993 n. 328.
Analogo precetto è contenuto nell’Art. 6 della confezione ONU contro il crimine organizzato trans-nazionale adottata dall’assemblea generale il 15 Novembre 2000 e il 31 Maggio 2001, ratificata con legge 16 Marzo 2006 n. 146 in entrambe i precetti è previsto che gli stati possano stabilire che la
fattispecie di riciclaggio non sia applicabile nei confronti dell’autore del reato presupposto tale formulazione « in
negativo» deve fare ritenere che l’orientamento generale sia favorevole alla punibilità dell’autoriciclaggio.
C APITOLO 4
Condotte punibili
Impiegare, sostituire, trasferire.
A tale tipicizzazione presiedono ulteriori due requisiti: uno relativo alle modalità dell’azione uguale «in modo da ostacolare
concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa»
l’altro la previsione del quarto comma relativa alla destinazione non punibile di tali beni.
Idoneità concreta all’ostacolo è caratteristica che circoscrive la categoria delle condotte punibili a quei comportamenti che siano effettivamente idonei alla elusione della ricostruzione illecita della loro provenienza in altre parole anche condotte non necessariamente integranti l’artificio e il raggiro.
L’avverbio «concretamente» non è previsto dalla figura disciplinata dall’Art. 648 bis ossia la fattispecie del riciclaggio il che richiama l’interprete ad un’interpretazione rigorosa della condotta di
«ostacolare» ossia occorre attribuire a tale comportamento la pienezza del valore semantico che può esser rappresentato
dall’oggettivo rilievo che si tratti di effettiva riduzione della possibilità di risalire all’origine illecita del bene.
Il trasferimento o la sostituzione penalmente rilevanti per l’autoriciclaggio sono conseguentemente condotte che comportino un mutamento della formale titolarità del bene o della disponibilità ( immutato il beneficiario economico effettivo ultimo ).
Nello specifico per sostituzione penalmente rilevante sarà la trasformazione del bene o della disponibilità che ne muti la destinazione dall’utilizzazione personale
all’impiego in attività economiche, finanziari, imprenditoriali o speculative.
Oggetto materiale delle condotte vietate è in primo
luogo il denaro ovvero i beni o le cosiddette altre utilità
proveniente da delitto non colposo.
La chiarezza della formulazione consente solo l’integrazione che riguardi la punibilità della provenienza indiretta da delitto non colposo.
Si potrà dunque teorizzare che le disponibilità
siano provento di un precedente riciclaggio
ovvero di una condotta di autoriciclaggio non
punibile perché commessa prima dell’entrata in
vigore dell’Art. 648 ter - 1.
Il «godimento personale» come causa di non punibilità.
La clausola segna un limite negativo alle modalità della
condotte in quanto descrive una tipologia di comportamento rispetto alla quale va privata di penale rilevanza.
In tal modo il legislatore ha puntualmente definito i criteri della utilizzazione, evidentemente riferiti al denaro e alle altre utilità quando le stessa abbiano natura di beni mobili;
mentre la formula espressa con il termine di godimento
alluder per certo alla utilizzazione di beni immobili o ad essi equiparati.
A titolo di esempio si pensi al pubblico ufficiale che dopo aver compiuto il reato di corruzione investa il prezzo della stessa nell’acquisto di un immobile destinato ad abitazione propria e della propria famiglia tale condotta non integra, l’ipotesi di autoriciclaggio punibile, così non sarebbe se destinasse l’appartamento alla locazione a terzi.
C APITOLO 5
Circostanze e responsabilità degli enti
Ex d.lgs. N. 231/2001 ( commi quinto e sesto dell’Art.
648 ter- 1 cp. )
Comporta un aggravamento di pena l’aver commesso il fatto nell’esercizio, di una attività bancaria, finanziaria o nell’esercizio di una attività professionale.
A differenza delle omologhe previsioni di cui Art. 648 bis e ter, riferite alla sola attività professionale il legislatore ha inteso sanzionare anche le condotte degli
intermediari finanziari, potenziali concorrenti dell’autore del reato presupposto sopra tutto nelle fattispecie
collegate ai reati tributari societari e agli abusi di mercato. L’aggravamento di pena è giustificato dal
maggiore disvalore espresso dal comportamento di chi si
avvale di strutture istituzionali talvolta indispensabili per
la realizzazione di reato di autoriciclaggio.
Lo stesso discorso vale per le attività professionali quando esse siano funzionali alla realizzazione dell’illecito.
La circostanza attenuante contemplata dal sesto comma ha natura chiaramente premiale comportando una riduzione di pena in favore di chi pone in essere condotte che tendano a neutralizzare almeno parzialmente l’offesa o il danno.
Seguendo lo schema del reato di ricettazione di cui il
riciclaggio è specificazione l’ultimo comma dell’Art. 648 ter- 1 stabilisce la punibilità del concorrente anche nel caso in cui l’autore del reato presupposto non sia imputabile o punibile ovvero quando difetti una condizione di procedibilità
Anche all’Art. 648 ter-1 cp è stata estesa la disciplina della confisca stabilità dall’articolo 648 quater.( profitto
prodotto)