Foglio Informativo
FINANZIAMENTO IPOTECARIO PER CONSUMATORI SOCI
A TASSO VARIABILE “EURIBOR” PER LA RISTRUTTURAZIONE E PER ALTRE FINALITA’ CON IPOTECA SU IMMOBILE NON RESIDENZIALE
Aggiornato al 01/06/2017
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Credito Cooperativo MediocratiSocietà Cooperativa per Azioni Sede legale ed amministrativa: Via Alfieri – 87036 Rende (CS) Tel. 0984.841811 – Fax 0984.841805
e-mail: [email protected] - sito internet: www.mediocrati.it Registro delle Imprese di Cosenza n. 46914 – n. R.E.A. 156519 – Cod. ABI 07062.3 Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5419
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A160927
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
CHE COS’È IL MUTUO
Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine (superiore a 18 mesi). In genere la sua durata va da un minimo di 5 anni a un massimo di 30 anni.
Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare mutui già ottenuti con le stesse finalità.
Il mutuo può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama “ipotecario”.
Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi.
Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.
A chi si rivolge
Il rapporto disciplinato dal presente foglio informativo può essere acceso da persone fisiche per finalità diverse dall’acquisto della prima casa.
Mutuo a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto
Rischio di tasso
Il mutuo a tasso indicizzato, cioè agganciato all’andamento di determinati parametri (es. Euribor) variabili nel corso del tempo, presenta per il cliente un “rischio di tasso”; in sostanza, nel corso del rapporto può verificarsi un aumento del valore del parametro preso a riferimento con conseguente aggravio dell’impegno finanziario richiesto al cliente.
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Aggiornato al 01/06/2017 Rischio di cambio
Nel mutuo ipotecario erogato in valuta estera può individuarsi in capo al cliente un “rischio di cambio”
determinato dalla normale incidenza della congiuntura di mercato sulla divisa presa a riferimento; potrebbe cioè verificarsi, nel corso del rapporto, un apprezzamento della valuta estera prescelta per il finanziamento rispetto alla valuta nazionale con un conseguente aggravio di oneri per il cliente in relazione al rimborso del prestito.
Rischio di variazioni unilaterali delle condizioni economiche
Se contrattualmente previsto, la banca può variareunilateralmente, in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche (tassi d’interesse ed altre commissioni e spese del servizio) secondo quanto previsto dall’art. 118 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/93).
Per saperne di più:
la Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito della banca www.mediocrati.it e presso tutte le filiali della banca.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Esempio:
finanziamento di euro 50.000,00 a favore di non socio della banca valore di mercato immobile in ipoteca € 100.000
durata 10 anni - rata mensile
tasso Euribor 6m-365 vigente al momento della stipula: -0,25%
tasso applicato (-0,25% + spread di 4,40 p.p.): 4,15% (variabile mensilmente) importo delle rate: € 509,91 (variabile mensilmente)
commissione incasso rata: € 4,00 commissione istruttoria fidi: € 700,00
Imposta sostitutiva: € 125,00 TAEG: 4,776% (variabile mensilmente)
TAEG: 5,249% (variabile mensilmente) Calcolato includendo anche la/e polizza/e assicurativa/e facoltativa/e
Il tasso di interesse, l’importo della rata e il TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa, assumendo un valore del tasso immutato rispetto a quello iniziale per tutta la durata del contratto.
Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione di uno degli obblighi previsti nel contratto, gli interessi di mora e i costi relativi a servizi accessori non obbligatori per la concessione del finanziamento, nonché le spese notarili e l'iscrizione dell'ipoteca.
Ai fini del calcolo del taeg sono state ipotizzate un valore del premio annuo per la sottoscrizione della polizza obbligatoria(incendio e scoppio) su immobile pari ad € 146,70 (calcolata sul valore di mercato dell’immobile accertato dal perito per la durata del finanziamento) e spese di perizia pari ad € 300. Tali stime si considerano rappresentative del tipo di contratto concretamente concluso.
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Ai fini del calcolo del taeg con polizza assicurativa/facoltativa, il premio annuo per l'assicurazione facoltativa è stato ipotizzato pari ad € 571,99 nel caso in cui la Banca finanzi la polizza alle condizioni previste per il finanziamento.
VOCI COSTI
Importo massimo finanziabile
- Ristrutturazione di immobile di tipo non residenziale specificamente documentata:
importo erogabile massimo pari all’80% del valore cauzionale di perizia dell’intervento di ristrutturazione;
- Altre Finalità (ad es. liquidità e/o “consolidamento debiti”, acquisto di immobile commerciale, etc.): nostro intervento pari al 80% del valore di stima della perizia tecnica, non correlato ad alcuna categoria di immobile (valore cauzionale dell’immobile)
Tale percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate ulteriori garanzie reali (ad es. Pegno) integrative
Può essere prevista l’erogazione a SAL.
Durata minima 18 mesi e un giorno Durata massima 15 anni
Durata massima preammortam.
24 mesi
Garanzie accettate
1) Ipoteca su bene immobile di tipo non residenziale ubicato in Italia. Al momento della stipula del mutuo il cliente dovrà sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:
Spese per perizia tecnica immobile ipotecato (obbligatoria) a carico del mutuatario:
Spese per perizia tecnica immobile ipotecato (obbligatoria)
Fino ad € 200.000 € 300 fisse
Fino ad € 350.000 1,50 per mille dell’importo stimato
Fino ad € 500.000 1,25 per mille dell’importo stimato
Fino ad € 2.000.000 1,00 per mille dell’importo stimato
Oltre € 2.000.000 0,75 per mille dell’importo stimato
Per i valori intermedi superiori a € 350.000 si applica la formula seguente:
T= {[(t1-t2)/(l2-l1)]x(l2-Vi)} + t2
t1= tasso applicato al limite massimo dello scaglione inferiore t2= tasso applicato al limite massimo dello scaglione superiore l1= importo massimo del primo scaglione
l2= importo massimo del secondo scaglione Vi= valore intermedio ai due scaglione
Per i mutui a SAL per ogni stato di avanzamento lavori € 150
2) Altre garanzie integrative: fidejussione, pegno
Valute disponibili
Euro
Modalità di
calcolo degli Anno civile (365 giorni)
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Aggiornato al 01/06/2017 interessi
TASSI DISPONIBILI
TASSO FISSO Non previsto
TASSO VARIABILE
Parametro di indicizzazione
I tassi variano mensilmente in base al seguente parametro di indicizzazione:
Euribor a sei mesi 365 arrotondato ai cinque centesimi percentuali superiori, pubblicato di norma da “IL SOLE24ORE” e/o da riviste equipollenti, riferito all’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di applicazione (ad esempio: ultimo giorno lavorativo di giugno per il tasso applicato nel mese di luglio).
Spread Durata del mutuo Tasso
fino a 15 anni 4,40%
Di conseguenza il tasso di interesse di ammortamento nominale annuo è pari
Durata del mutuo Tasso
fino a 15 anni 4,15%
Tasso di interesse di preammortamento nominale Variabile
Stesso tasso dell’ammortamento
TASSO MISTO Non previsto
DUE TIPI DI TASSO Non previsto
SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Istruttoria 0,80% dell’importo del mutuo (min. € 700) Imposta sostitutiva 0,25% oppure 2% della somma erogata Imposta di bollo sulle
eventuali cambiali in garanzia Come per legge, di tempo in tempo vigente Pegno su titoli a garanzia -
spesa deposito € 0,00
Pegno su titoli a garanzia -
spesa bolli Come per legge, di tempo in tempo vigente Altre garanzie obbligatorie Fidejussione
Tassa ipotecaria Come per legge, di tempo in tempo vigente Oneri per mediazione Non conosciuti
Altro Nessun altro costo diverso da quelli sopra indicati
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Aggiornato al 01/06/2017 SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO
Spese incasso rata con - addebito in conto corrente, - mediante SDD,
-pagamento per cassa
€ 4,00
Commissione incasso rata € 0,00 Spese invio quietanza
- cartaceo
- in formato elettronico
Gratuito
Spese per avviso scadenza rata - cartaceo
- in formato elettronico
Gratuito
Spese per sollecito di
pagamento € 0,00
Spese per comunicazioni periodiche
- cartaceo
- in formato elettronico
Gratuito
Spese per altre comunicazioni € 0,00 Spese per altre comunicazione
a mezzo raccomandata € 7,00 Spese per richiesta
documentazione
Massimo 5,00 euro per ogni documento richiesto. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo.
Variazione/restrizione/trasferi
mento di ipoteca Costi notarili a carico del mutuatario Rinnovazione ipoteca Costi notarili a carico del mutuatario Spese per cancellazione
ipotecarie ordinarie (non semplificate ex art. 40 bis del TUB)
Nessun costo
Accollo mutuo (laddove la banca vi aderisca)
Nessun costo
Frazionamento e ripartizione mutuo
Nessun costo
Compenso per estinzione zero
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Aggiornato al 01/06/2017 anticipata1
Spese per stipula atto fuori dai
locali della banca Nessun costo
PIANO DI AMMORTAMENTO
Tipo di ammortamento Progressivo “francese”
Tipologia di rata Costante
Periodicità delle rate Mensile
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato contenuto nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato.
ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO
Data Parametro Valore
30/05/2015 Euribor 6M 365 0,05%
30/06/2015 Euribor 6M 365 0,10%
31/07/2015 Euribor 6M 365 0,05%
30/11/2015 Euribor 6M 365 0,00%
31/01/2016 Euribor 6M 365 -0,05%
31/05/2016 Euribor 6M 365 -0,15%
30/06/2016 Euribor 6M 365 -0,15%
30/09/2016 Euribor 6M 365 -0,20%
29/04/2017 Euribor 6M 365 -0,25%
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.mediocrati.it
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA Durata del
finanziamento (anni)
Tasso di interesse applicato
(inipotesi di tasso Euribor
Importo della rata mensile per €
50.000,00 di
Se il tasso di interesse aumenta del 2%
Se il tasso di interesse diminuisce del
1Si precisa che al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell’art. 7 della L. 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all’Accordo ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, le cui tabelle (che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata) sono allegate al presente documento.
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6M 365 pari a -0,25%) capitale dopo 2 anni 2% dopo 2 anni
10 Soci: 4,15% € 509,91 € 549,65 € 471,91
SERVIZI ACCESSORI
Polizza assicurativa obbligatoria
Il cliente è tenuto ad assicurare l'immobile (con annessi, connessi ed eventuali dipendenze)su cui è iscritta l'ipoteca per tutta la durata del finanziamento,contro i danni causati da incendio, scoppio e fulmine.Il cliente è libero di scegliere la polizza sul mercato e, in caso di polizza rilasciata da un intermediario terzo, la stessa deve essere di gradimento della Banca.
A carico del Cliente
Polizza assicurativa facoltativa
La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/ ee
non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.
Pertanto il cliente puòscegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.
Nel caso in oggetto il cliente puòsottoscrivere le assicurazioni facoltative denominate
"Protezione mutuo" di BCC Vita/Assicurazione e “Le Rate protette” di Assimoco (Cfr. il foglio informativo della Società in convenzione)
Cfr. le ipotesi nella sezione TAEG
ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG
Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:
Tasso di mora Due punti in più del tasso contrattualmente in vigore al momento della mora
Rinegoziazione mutuo Nessun costo
Adempimenti notarili A carico del mutuatario
Assicurazione immobile Si vedano le indicazioni presenti nel box servizi accessori
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Imposta di registro Come per legge, di tempo in tempo vigente. I costi sono a carico del mutuatario
Tasse ipotecarie: Come per legge, di tempo in tempo vigente. I costi sono a carico del mutuatario
Perizia tecnica Secondo la tariffa del perito prescelto dal cliente Imposta di bollo sul contratto Come per legge, di tempo in tempo vigente. I costi
sono a carico del mutuatario
TEMPI DI EROGAZIONE
Durata dell’istruttoria: entro 120 gg dalla presentazione della documentazione completa
Disponibilità dell’importo: entro 90 gg dalla stipula del contratto e comunque all’acquisizione delle garanzie ricevute.
ALTRO
Rimborso spese per consegna informazione precontrattuale € 0,00
Spese assicurazione annuale* € 5,00
*Il Credito Cooperativo Mediocrati stipula ogni anno una polizza infortuni a favore dei clienti (persone fisiche, ditte individuali, società semplici di fatto e società a nome collettivo, titolari di conti correnti di corrispondenza, depositi a risparmio, mutui chirografari ed ipotecari, anticipazioni su titoli e valori, anticipazioni su merci e documenti rappresentativi di merci, anticipazioni su crediti, sovvenzioni cambiarie) che assicura il caso morte e l’invalidità permanente quando questa risulti pari o superiore al 65% della totale.
Per tutte le fattispecie di infortunio e rischio coperte dalla polizza e per i relativi indennizzi si rimanda alle principali condizioni generali del contratto di assicurazione che possono essere richieste presso le filiali della banca.
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI Estinzione anticipata
Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento senza preavviso e senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.
Portabilità del finanziamento
Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un altro finanziatore, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
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Aggiornato al 01/06/2017 Tempi massimi di chiusura del rapporto
La banca estingue il rapporto al momento dell’integrale pagamento del debito nonché dell’eventuale compenso per estinzione anticipata, ove dovuto.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca [BCC Mediocrati - Ufficio reclami, Via Alfieri - 87036 Rende (CS); e-mail: [email protected]: [email protected]], che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, il sito della banca www.mediocrati.it, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, chiedere alla banca oppure consultare l’apposita “Guida Pratica” a disposizione della clientela presso ogni filiale della banca.
Nei casi in cui la contestazione alla Banca tragga origine dalla mancata erogazione del finanziamento, dal mancato incremento o dalla revoca di finanziamento, dall'inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o da altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente, quest'ultimo può decidere di presentare direttamente istanza al Prefetto, in forma riservata, a mezzo PEC e su apposito modulo predisposto dal Ministero degli Interni al fine di avviare la procedura di ricorso all'ABF;
• per i reclami relativi ai servizi di investimento, può rivolgersi alla “Camera di Conciliazione e di Arbitrato” presso la Consob, per la quale può consultare il sito www.camera-consob.it, fino alla data di avvio dell’ Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), ovvero in data 09/01/2017, istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016; o all’Ombudsman-Giurì Bancario sino alla data dell’
08/01/2017, presso il Conciliatore Bancario Finanziario, consultando il relativo sito internet. Le procedure di conciliazione e di arbitrato iniziate innanzi alla Camera di Conciliazione e di Arbitrato e non ancora concluse alla data di avvio dell’operatività dell’ACF (09/01/2017), continuano a svolgersi secondo le disposizioni del regolamento adottato con delibera n. 18275 del 18 luglio 2012.
Dalla data di attivazione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), del cui funzionamento la Banca fornirà informazioni sul proprio sito web, il reclamante può rivolgersi a tale soggetto per le controversie con l’intermediario relative alla violazione da parte di questo degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell’ambito di operatività dell’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra indicati e quelli che non hanno natura patrimoniale. L’ACF promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze.
Il ricorso all’ACF può essere proposto esclusivamente dall’investitore, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore.
Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:
a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell’intermediario a cui l’investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
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b) è stato preventivamente presentato reclamo all’intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l’intermediario abbia comunicato all’investitore le proprie determinazioni.
Il ricorso all’ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF, entro un anno da tale data.
Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Il ricorso alla “Camera di Conciliazione e di Arbitrato” o all’“Arbitro per le Controversie Finanziarie”
assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all’art. 5 del DLgs 28/2010, mentre il ricorso all’Ombudsman-Giurì Bancario non assolve alla suddetta condizione di procedibilità;
• ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it.
Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, l’art. 5 del DLgs 28/2010 prevede che il Cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall’avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione di cui al citato art. 5 del DLgs 28/2010, presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
(Si precisa che un’eventuale clausola sulla risoluzione stragiudiziale diversa da quella sopra riportata, contenuta in documenti, anche contrattuali, è da considerarsi superata da quella sopra, aggiornata con il riferimento all’Arbitro per le Controversie Finanziarie -ACF).
LEGENDA
Ipoteca Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il
debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del
mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Perizia Relazione di un tecnico che attesta il valore
dell’immobile da ipotecare.
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Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento “francese” Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito , l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento “italiano” Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Piano di ammortamento “tedesco” Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano.
La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l’ultima è
costituita solo dal capitale.
Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento
restituito.
Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante La somma tra quota capitale e quota interessi rimane
uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero di quote pagate Rimborso in un’unica soluzione L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla
scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o
di
indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Alcune spese non sono comprese, per esempio Tasso di interesse di preammortamento Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
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Aggiornato al 01/06/2017
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. E’ utilizzato per il calcolo del cosiddetto “tasso soglia”, ossia il limite oltre il quale il tasso d’interesse diviene usurario.
Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il “tasso soglia”
riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il “tasso soglia” dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.