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Capitolo I Le fonti internazionali del sistema penale minorile

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Capitolo I

Le fonti internazionali del sistema penale

minorile

Sommario:1.1- Le prime forme di interesse e di tutela nei

confronti del minore. 1.2-La Dichiarazione di Ginevra. 1.3-La Dichiarazione dei diritti del fanciullo. 1.4-Le regole di Pechino. 1.5- La Convenzione sui diritti del bambino. 1.6-Principi di Riyadh e le Regole minime per la protezione dei minori privati della libertà. 1.7- L ' Unione europea, le Raccomandazioni. 1.8- Conclusioni.

1.1 Le prime forme di interesse e di tutela nei confronti del minore.

La particolarità della figura del minore la si può dedurre dall' attenzione che sia le fonti di rango internazionale che quelle di rango statale hanno rivolto per la disciplina di tale soggetto nell' ultimo secolo ,precedentemente infatti il minore non era distinto a livello procedimentale dall' adulto , la disciplina era lasciata a discrezione dei singoli

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ordinamenti nazionali i quali tendevano a riconoscere una "potestas" pressochè assoluta al padre sul figlio minorenne.1

A livello internazionale il primo approccio alla tutela del minore è stato compiuto durante il periodo della industrializzazione nell' ottica del diritto del lavoro, fu infatti l' organizzazione internazionale del lavoro(OIL) che per prima diede rilievo alla problematica dei diritti e della protezione del minore,basti ricordare la Convenzione n. 5 del 1919 che fissava l ' età minima di ammissione dei bambini al lavoro nelle industrie a 14 anni. Successivamente l 'OIL nella Convenzione n.6 disciplinò la questione del lavoro notturno “un periodo di almeno undici ore consecutive

comprendente lo spazio di tempo che è fra le 10 ore di sera e le 5 ore del mattino”2il quale venne vietato, anche se con

alcune eccezioni, ai minori di diciotto anni. La Convenzione n. 7 fissava a 14 anni l' età minima al lavoro marittimo mentre la Convenzione n.10 stabiliva che erano necessari almeno 14 anni per accedere al lavoro agricolo, con la successiva Convenzione n.14 si stabilì invece l' età minima per accedere al lavoro di carbonaio o fuochista navale.

L' OIL nel corso degli anni ha continuato l ' opera di tutela nei confronti dei minori ampliando la portata dei loro diritti, per esempio rivedendo alcune precedenti convenzioni o creandone di nuove come la Convezione n.138 del 1973 la 1 Saulle, M.R. ,La convenzione dei diritti del minore e l' ordinamento italiano,

Edizioni scientifiche italiane ,Napoli,1994, pg 144.

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quale ha disposto che l' età minima al lavoro non possa essere inferiore all' età prevista per il conseguimento della scuola dell' obbligo e in ogni caso debba essere inferiore ai 15 anni.

L' OIL ha avuto l ' onere di inziare un percorso volto alla tutela dei minori di età garantendo diritti consoni alla loro particolare condizione; si rende necessaria però anche l' analisi dei successivi atti internazionali che hanno segnato l ' evoluzione della figura del minore di età soprattutto tenendo conto dell' ambito di interesse quindi il processo penale e in particolare la limitazione della libertà personale nei casi di applicazione delle misure cautelari e precautelari. Si è parlato giustamente di "una internazionalizzazione dei

diritti dell' infanzia" 3 un processo che si è mosso sulle orme

del generale ricooscimento dei diritti umani (iniziato nel 1948 con la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo) , teso a garantire la tutela delle esigenze, dei diritti e dei particolari interessi dei minori.

1.2- La Dichiarazione di Ginevra.

Nel 1923 successivamente al primo conflitto mondiale, il quale indubbiamente produsse delle conseguenze devastanti anche nei confronti di bambini e fanciulli , Eglantyne Jebb

4una dama della Croce Rossa scrisse la prima Carta dei diritti

3 Mascia M., L' internazionalizzazione dei diritti dell' infanzia, in Pace, diritti dell' uomo ,diritti dei popoli,anno IV, num. I, 1990.

4 Eglantine Jebb fondò inoltre l' Organizzazione non governativa Save the Children il 19 maggio del 1919

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del bambino, la quale il 26 settembre del 1924 venne fatta propria della Quinta Assemblea della Società delle Nazioni sotto il nome di Dichiarazione di Ginevra. Tale documento anticipava di ben vent' anni la Dichiarazione Universale dei diritti dell 'uomo, documento considerato come iniziatore del processo di internazionalizzazione dei diritti umani . É chiaro quindi come la Dichiarazione di Ginevra sia stata una tappa essenziale per lo sviluppo della posizione del minore in sede internazionale pur esso composto da soli 5 principi e di carattere essenzialmente assistenziale. Il minore in effetti in tale atto non viene riconosciuto come soggetto titolare attivo di diritti ma come soggetto titolare passivo di diritti infatti i 5 principi non indicano i diritti che i minori hanno ma ciò che deve essere fatto in nome della loro tutela:

1.Al fanciullo si devono dare i mezzi necessari al suo normale sviluppo, sia materiale che spirituale.

2. Il fanciullo che ha fame deve essere nutrito; il fanciullo malato deve essere curato; il fanciullo il cui sviluppo è arretrato deve essere aiutato; il minore delinquente deve essere recuperato; l'orfano ed il trovatello devono essere ospitati e soccorsi.

3. Il fanciullo deve essere il primo a ricevere assistenza in tempo di miseria.

4. Il fanciullo deve essere messo in condizioni di guadagnarsi da vivere e deve essere protetto contro ogni forma di sfruttamento.

5. I fanciullo deve essere allevato nella consapevolezza che i suoi talenti vanno messi al servizio degli uomini

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Successivamente alla emanazione della Dichiarazione Universale del 1948 si comprende la necessità di andare ad integrare la Dichiarazione di Ginevra utilizzando i principi espressi nella Dichiarazione Universale plasmandoli ai bisogni specifici dei minori di età.

L' assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1959 approvò all' unaminità e senza astensioni, la Dichiarazione dei diritti del fanciullo , tale documento mantenne gli intenti della Dichiarazione di Ginevra ma riconobbe finalmente i minori come soggetti titolari direttamente di diritti. Venne ampliata la portata dei principi (non più 5 ma 10) e venne incluso un Preambolo nel quale venne riconosciuto il principio della particolare protezione nei confronti del fanciullo affinchè esso possa crescere in

modo sano e normale sul piano fisico , intellettulale , morale , spirituale e sociale in condizione di libertà e dignità .

Sono dieci i principi proclamati :

1)Non discriminazione , i fanciulli infatti devono godere dei diritti presenti nella Dichiarazione senza alcun tipo di distinzione fondata sul sesso, religione , razza , colore , lingua ,opinione politica o di ogni altro genere ,l ' origine nazionale o sociale , le condizioni sociali , la nascita .

2) Il superiore interesse del fanciullo il quale deve essere alla base delle leggi e degli altri provvedimenti tesi alla protezione del minore,. si esplica favorendo la crescita sana

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e normale sul piano fisico e intellettuale , morale , spirituale del fanciullo.

3)Il diritto al nome e alla nazionalità.

4)Il diritto alla sicurezza sociale ,al poter crescere e

svilupparsi in modo sano, alle cure mediche adeguate , alla

alimentazione , ad un alloggio ,allo svago .

5)Nel caso di minoranza fisica , mentale, sociale il fanciullo ha il diritto di ricevere le cure speciali , il trattamento e

l'educazione di cui ha bisogno a causa del suo stato o della

sua condizione.

6)Ildiritto di poter crescere sotto le cure e la

responsabilità dei genitori in una atmosfera di affetto e di

sicurezza materiale e morale.

7)Il diritto alla educazione che almeno a livello elementare deve essere gratuita e obbligatoria.

8)Il diritto alla protezione e al soccorso in via

prioritaria.

9)Ildiritto di essere protetto contro ogni forma di

negligenza , crudeltà , sfruttamento.

10)Ildiritto di essere protetto contro le pratiche che

possono portare alla discriminazione di ogni genere. 1.4-Le regole di Pechino

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conosciute anche come le Regole di Pechino, adottate dall' ONU il 29 novembre 1985, sono state fonte per più moderni codici penali minorili compreso quello italiano, é un atto internazionale non vincolante ma essenziale in quanto per la prima volta si disciplina la giustizia penale minorile, i sui principi , le garanzie minimali, le sue fasi di indagine , di giudizio e di esecuzione.

Si delineano quindi gli obiettivi della giustizia penale minorile :

“Il sistema di giustizia minorile deve avere per obiettivo la tutela del giovane ed assicurare che la misura adottata nei confronti dei giovane sia proporzionale alle circostanze del reato e all'autore dello stesso.”5

Il minore viene quindi considerato come soggetto che abbisogna di forme di giustizia specifiche affinchè la pena possa portare a forme di rieducazione e di reinserimento e non sia quindi una pena applicata in una logica meramente retribuzionistica.

Sono quindi definite le garanzie di presunzione di innocenza , il diritto alla presenza di un genitore o di un tutore , il diritto alla notifica delle accuse , il diritto di non rispondere (7).

Nella seconda parte del testo (“Istruzione e processo”) sono analizzate le regole minime da seguire durante la fase procedimentale .

Nel caso di arresto di minore si prevede, regola 106, che i

5 Ex art. 5 delle Regole di Pechino

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genitori o i tutori ne siano immediatamente informati e che il giudice o altro organismo competente debba esaminare senza indugi la questione del rilascio7. Il contatto con le

forze dell' ordine deve rispettare la situazione del giovane, evitando di nuocergli.

Nella regola 13 si analizza la questione della custodia preventiva la quale “può essere una misura usata come

ultimo mezzo e la sua durata deve essere la più breve possibile”.8

È possibile notare come la privazione della libertà personale in questo caso sia prospettata come extrema ratio infatti si prevede che ogni volta che sia possibile essa debba essere sostituita da altre misure alternative quali la sorveglianza , l' affidamento ad una famiglia ,a un istituto o a un focolare educativo.

La cusodia preventiva deve essere compiuta in istituti separati dagli adulti oppure in una parte distinta dell' istituto. Inoltre si offrono garanzie suppletive rispetto alle custodia degli adulti prevedendo infatti che i minori debbano ricevere cure , protezione e assistenza individuale necessari per l ' età , il sesso e la personalità.

Nella terza parte del testo ("Giudizio e processo") si delineano i principi ai quali la decisione giurisdizionale deve agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l ' arresto o il fermo di un minorenne a norma dell' art. 18 c.p.p.m.

7 Tale norma trova speculare attuazione nell' ordinamento italiano all'art. 389 c.p.p. il quale è applicato nel processo minorile grazie al generale principio di

sussidiarietà.

8 Anche la disciplina italiana segue il principio di extrema ratio nella applicazione della custodia cautelare come si desume dall' art. 23 c.p.p.m.

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ispirarsi sottolineando ancora come le restrinzioni alla libertà personale siano da considerarsi come extrema ratio infatti “sono adottate solo dopo un ' attenta valutazione e sono

limitate al minimo indispensabile”, la totale privazione della

libertà personale viene invece applicata “quando non vi sia

altra soluzione” in quanto la “tutela del minore deve essere il criterio determinante nella valutazione del caso”.

1.5- La Convenzione sui diritti del bambino

La Convenzione sui diritti del bambino (New York, 20 Novembre 1989) ha valore vincolante per gli Stati firmatari ,è entrata in vigore nel 1990 dopo lunghi anni di contrattazioni ed è resa esecutiva in Italia con la L.176/91. La Convenzione "segna una svolta radicale in tutto il

sistema minorile non soltanto in quello penale , facendo emergere in via definitiva il passaggio dalla logica di tutela degli interessi a quella della tutela dei diritti " 9.

Sono elencati i diritti dei minori senza distinzioni o suddivisioni in quanto si ritiene che ogni articolo abbia la stessa importanza e rilevanza.

La Convenzione delinea inanzitutto la figura del minore

"fino al 18 anno di età tranne il caso in cui non abbia raggiunto la maggiore età per le leggi del suo Stato" e si

concentra poi sulla descrizione dei suoi diritti.

9 Palermo E., Fabris A.,Trattato di diritto di famiglia , Vol. V, Diritto e procedura penale minorile,Milano, Giuffrè Editore, 2002, pg 29.

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Essenziale è il Preambolo dove viene affermato il diritto ad una protezione legale appropriata infatti " a causa della sua

mancanza di maturità fisica e intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari , ivi compresa una protezione legale appropriata , sia prima che dopo la nascita".

Dal punto di vista processuale è necessario citare l' art .37 che vieta la sottoposizione a tortura o a pene o trattamenti crudeli , inumani o degradanti e l ' imprigionamento a vita. Nessun fanciullo inoltre deve essere privato della libertà in maniera illegale o arbitraria ;l ' arresto , la detenzione o l ' imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge e devono rappresentare un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile. I fanciulli privati della libertà devono essere trattati con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tenere conto delle esigenze relative alla loro età., inoltre è previsto come essi debbano essere separati dagli adulti a meno che non si ritenga preferibile non farlo per il loro interesse preminente; ad ogni modo è loro garantito il diritto a rimanere in contatto con la famiglia per mezzo di corrispondenza e visite. Un ulteriore diritto garantito è quello relativo al rapido accesso alla assistenza giuridica da cui consegue il diritto di contestare la legalità della privazione della libertà davanti ad un Tribunale o altra autorità competente , indipendente e imparziale .

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L' articolo 40 dispone invece come gli Stati debbano riconoscere ad ogni fanciullo accusato o colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale , che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali e che tenga conto della sua età e della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società .Nel secondo comma vengono delineati i principi e le garanzie processuali tipiche anche nel processo dei maggiori di età., viene disposto il principio di irretroattività della legge penale : " Gli Stati sono tenuti a vigilare affinchè nessun fanciullo

sia sospettato, accusato , riconosciuto colpevole di reato penale per azioni o omissioni che non erano vietate dalla legge nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse."

Il principio di presunzione di non colpevolezza :

"Essere ritenuto innocente fino a quando la sua

colpevolezza non sia stata legalmente stabilita."

Successivamente sono enunciati il diritto ad essere informato il prima possibile delle accuse nei propri confronti ed il diritto ad avere una assistenza legale per la propria difesa, il diritto ad avere un processo indipendente , imparziale , equo , il diritto a non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole ed il diritto di far interrogare i testimoni , il diritto di poter ricorrere contro

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ogni decisione emanata nei suoi confronti , il diritto ad una assistenza legale gratuita di un interprete nel caso in cui non comprenda o non parli la lingua utilizzata ed infine il diritto a che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

Il comma 4 invece si occupa di aspetti specifici del processo minorile, si prevede che gli Stati debbano costituire autorità , istituzioni ad hoc per i fanciulli sospettati , accusati o colpevoli di aver commesso reato, in particolar modo si richiede agli Stati di stabilire una età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato, quindi nei loro confronti si rende necessario utilizzare provvedimenti tali da evitare di ricorrere alle procedure giudiziarie rispettando allo stesso modo i diritti dell ' uomo e le garanzie legali .

1.6-Principi di Riyadh e le Regole minime per la protezione dei minori privati della libertà.

Nel 1990 l ' Onu emanò la risoluzione "Principi direttivi di

Riyadh per la prevenzione della devianza minorile e regole minime per la protezione dei minori privati delle libertà "(UNA/RES/45/112 del 14 dicembre 1990) e le "Regole minime delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà"(UNA/RES/45/113 14

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I principi di Riyadh si occupano del problema della prevenzione della delinquenza giovanile quindi non interessano la fase squisitamente processuale , sono indicate le strategie economico sociali da utilizzare per limitare il fenomeno della delinquenza giovanile il quale è elemento essenziale della prevenzione del crimine 10.Si fa riferimento

infatti ai vari ambiti nei quali è necessario intervenire per proteggere i minori: la famiglia , la scuola , la comunità , i media , le politiche sociali , la legislazione e l' amministrazione minorile.

Il secondo documento invece è uno strumento molto dettagliato che disciplina le norme che devono essere applicate nel caso in cui un minore sia sottoposto ad una limitazione della libertà personale intesa in maniera amplia quindi sia sottoposto a qualsiasi forma di detenzione ,imprigionamento o custodia in istituto o centro sia esso penale , correttivo, educativo o preventivo. Sono ribaditi principi già presenti negli altri documenti internazionali infatti nell' art. 1 si dispone come la limitazione della libertà personale debba essere una extrema ratio ("last resort") e debba essere applicata per il minor tempo possibile e debba essere limitata a casi eccezionali. La misura privativa della libertà deve essere determinata da una autorità giudiziaria11

e deve essere applicata in modo imparziale senza

10Più precisamente: "la prevention de la delinquance juvanile est un element essentiel de la prevention du crime"

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discriminazione di alcun tipo 12. Nel caso di arresto o

detenzione in attesa del processo si applica il principio di presunzione di non colpevolezza e la limitazione della libertà deve avere il minor tempo possibile.13Il minore ha

altresì il diritto ad una assitenza legale14 .

Altre norme interessanti sono l ' art. 28 il quale delinea il principio della c.d. individualizzazione della misura da applicare, secondo il quale la limitazione della libertà deve essere compiuta tenendo conto dei particolari bisogni del minori considerando l' età , la personalità , il sesso , il tipo di reato compito , la salute fisica e mentale. Il successivo art. 29 ribadisce invece il criterio, già presente in altri documenti internazionali, della separazione dei minori dagli adulti.

Le restanti norme si occupano della vita istituzionale nei luoghi di privazione della libertà quindi educazione , religione , sanzioni disciplinari , personale (il quale deve avere una specifica formazione per trattate con i minori ), le cure mediche , il lavoro.

1.7- L 'Unione europea, le Raccomandazioni.

Anche nello scenario della Unione europea sono stati emantai atti e documenti rilevanti per la materia di interesse, si parla sopratutto di Raccomandazioni del Consiglio dei Ministri europeo :

12 Ex art. 4 13 Ex art. 17 14 Ex art.18

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Molto importante è la Raccomandazione n 87 /20 relativa alle risposte sociali alla delinquenza minorile. Il Consiglio d' Europa ha voluto delineare un sistema penale caratterizzato per il suo obiettivo di educazione e di inserimento sociale dei minori, limitando l' utilizzo della carcerazione. Sono incoraggiate le procedure di degiurisdizionalizzazione e nel caso in cui non sia posssible prescindere dall' utilizzo del circuito penale, sono indicate delle strategie sanzionatorie alternative alla pena detentiva.

Nel Preambolo è disposto come il principio di prevenzione sia principio essenziale della giustizia penale minorile infatti sono sollecitati gli Stati e i Governi a compiere sforzi specifici per la prevenzione al disadattamento e alla delinquenza minorile, in particolare è previsto come sia necessario sviluppare una politica globale che favorisca l ' inserimento sociale dei giovani.

L' art . 4 della Raccomandazione prosegue sottolineando la necessità di assicurare un sistema di giustizia minorile rapido che eviti quindi lungaggini processuali anche alla luce di un azione educativa efficente.La Raccomadazione sottolinea la necessità di promuovere forme di degiuridizionalizzazione per evitare ai minori la "presa in carico da parte del sistema

penale e le conseguenze che ne derivano" 15.

Il comma 6 invece incoraggia gli Stati a evitare l' utilizzo della custodia dei minori in camera di sicurezza e nel caso in 15 Ex art. 4 comma 2 della Raccomandazione n. 87/20

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cui questo non sia possibile si rende quindi necessario il sollecitare le autorità competenti a controllare le condizioni del suo svolgimento.

Essenziale inoltre l ' art. 7 il quale si inserisce prorpiamente nella tematica di interesse in quanto prevede:

" (..)Di escludere il ricorso alla custodia cautelare dei

minorenni, tranne, in via eccezionale, per reati molto gravi commessi dai minori più grandi di età; in questo caso, limitare la durata della detenzione e separare i minori dagli adulti; prevedere che le decisioni di questo tipo siano in linea di massima prese solo dopo aver sentito un servizio sociale in ordine alle possibili misure alternative."

La Raccomadazione prosegue garantendo al minore i diritti propri anche del sistema penale degli adulti quali : la necessità di garantire il diritto all' assistenza legale , il principio di presunzione di innocenza , il diritto alla prova tramite citazione di testimoni , il diritto di domandare controperizia e ogni altro mezzo di indagine equivalente, il diritto di appello , il diritto di richiedere la revisione delle misure prescritte.

Propio per la specialità del processo penale minorile inoltre si incoraggiano gli Stati ad utilizzare soggetti con formazione specializzata nel campo dei diritti dei minori e della delinquenza minorile.

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essa sia limitata al minimo indispensabile e che le modalità siano decise sotto il controllo del giudice.16

Più recentemente sono da segnalare :

La Raccomandazione (2003) 20 del comitato dei Ministri del Consiglio d' Europa, la quale riguarda i nuovi metodi di trattamento della delinquanza minorile ed il ruolo della giustizia penale minorile.

La Raccomandazione REC (2008) 11 del Comitato dei Ministri degli stati membri sulle regole europee per i minori autori di reati che siano oggetto di sanzioni o di misure. La Raccomandazione del 2003 si propone di delineare un approccio più strategico alla lotta della delinquenza minorile, prevenendo la delinquenza primaria e la recidiva , mirando alla risocializzazione e al reinserimento dei giovani criminali ed occupandosi delle necessità e dell ' interesse delle vittime.La giustizia minorile ricopre così un ruolo essenziale nella ampia stategia di prevenzione alla delinquenza minorile.La Raccomadazione sottolinea la necessità di sviluppare misure alternative alle normali sanzioni giudiziarie quindi ancora una volta si considera il circuito processualepenale come extrema ratio17 , le misure

alternative dovranno sottostare al principio di proporzionalità e dovranno essere prese "nell ' interesse

superiore del minore".

Il punto 15 prende in cosiderazione il caso di arresto e fermo 16 Previsione espressa all' art. 13

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del minore di età disponendo che i minori siano informati tempestivamente dei loro diritti e delle loro garanzie e che nel caso di interrogatorio della polizia dovranno essere accompagnati da un genitore o da un tutore legale, si prevede inoltre la possibilità di fruire della assistenza legale e sanitaria. Il fermo e l ' arresto non dovrenno avere una durata superiore alle 48 ore totali . La detenzione cautelare18

iinvece non dovrà avere una durata massima di oltre 6 mesi, periodo che potrà essere prolungato solo nel caso in cui il giudice, non avendo partecipato alla fase delle indagini preliminari, "non abbia acquisito la certezza che gli

eventuali ritardi nella procedura sono pienamente giustificati da circostanze eccezionali".

La misura della detenzione cautelare utilizzata per evitare la commissione di altri reati dovrà essere applicata dai Tribunali dopo una valutazione approfondita dei rischi , basandosi su informazioni dettagliate ed attentibili in ordine della personalità e della situazione sociale dell ' interessato19.

La Raccomandazione del 2008 rappresenta un vero e proprio corpus normativo diviso in più parti e teso a regolamentare vari aspetti delle questioni relative ai minori autori di reato20.

La prima parte del testo ha ad oggetto i principi generali utilizzati nei confronti dei minori autori di reati, sono 18 Si tratta del punto 16

19 Si tratta del Punto 18.

20 Palermo E., Fabris A.,Trattato di diritto di famiglia , Vol. V, Diritto e procedura penale minorile,Milano, Giuffrè Editore, Milano, 2002, pg 155.

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indicati i criteri ai quali le misure e le sanzioni devono ispirarsi. In particolare è fatto riferimento al rispetto dei diritti umani 21 ,all' uso dei principi di prevenzione della

recidiva e del superiore interesse del minore. Le sanzioni e le misure devono inoltre favorire l' integrazione sociale e l' educazione,22 non devono essere umilianti o degradanti per il

minore e devono rispettare la sua sua privacy23 infine

devono essere previste dalla legge.

Anche in tale atto la privazione della libertà è considerata come extrema ratio quindi deve essere applicate solo nel caso in cui risulti inevitabile e sempre per il più breve tempo possibile.24

La seconda parte del testo riguarda le misure non detentive applicate per favorire la presenza del minore nella comunità sociale 25. Sono ribaditi i principi della prima parte del testo,

le misure devono essere quindi previste dalla legge anche per quanto attiene alla loro durata26 ed inoltre devono essere

garantiti l' educazione ed il rispetto del diritto alla salute fisica e mentale e alla sicurezza sociale.27

Nel caso della violazione di tali misure è previsto alla reg. 30 che non si abbia una trasformazione automatica in una misura detentiva infatti dove possibile è necessario evitare l 21 Previsione espressa nella regola numero 1

22 Previsione espressa nella regola numero 2 23 Previsione espressa nella regola numero 16

24 Nella Regola numero 10 è previsto infatti “depravation of liberty of a juvenile shall be a measure of last resort and imposed and implemented for the shortest period possible."

25 Si tratta delle “Community sanctions and measures” 26 Previsione espressa nella regola numero 27

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' aggravamento della limitazione della libertà personale.28

La terza parte del documento riguarda invece le misure detentive, le quali devono essere mirate al raggiungimento delle esigenze di risocializzazione e di rieducazione del minore è infatti suggerito un elenco non tassativo di attività finalizzate a promuovere lo sviluppo del minore quali per esempio il lavoro,la terapia occupazionale, l' educazione civica , l' attività sportiva etc 29

Le restanti parti della Raccomandazione riguardano l' assistenza legale del minore , i metodi di reclamo , le ispezioni periodiche e i metodi di scelta del personale addetto alle esecuzione di sanzioni e misure.

1.8 Conclusioni.

È possibile notare come tali atti internazionali spesso contengano delle similari previsioni mirate alla tutela del minore inserito nel circuito processuale penale.

Il criterio che emerge con forza e chiarezza è quello del rispetto del superiore interesse del minore il quale si esplica nella considerazione della fragilità della sua condizione in quanto soggetto in fase di crescita che necessita quindi di maggiori garanzie rispetto agli adulti.

Elementi essenziali e ricorrenti sono inoltre quelli inerenti al rispetto delle esigenze educative e di integrazione sociale i quali sono ritenuti necessari per lo sviluppo del minore, tali 28 Il principio del non automatismo dell' aggravamento è presente anche nell'

ordinamento italiano.

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esigenze si legano al criterio della carcerazione, sia preventiva che definitiva, come extrema ratio, infatti essa è considerata come la forma più limitativa della libertà personale e non pare essere adeguata alla formazione di un soggetto in crescita.

È necessario quindi abbandonare i tradizionali canoni sanzionatori e cautelari al fine di rendere l' intervento penale una occasione di crescita , di rieducazione e di impostazione in positivo della personalità del soggetto deviato.

In conclusione:

"In tali documenti internazionali si travasa un sapere giuridico e criminologico che fa propria la crisi evolutiva e di cambiamento di un sistema bisognoso di superare sia le istanze di tipo retributivo sia quelle di carattare meramente trattamentale e assistenziali . Si impone di valorizzare la pena nella sua valenza responsabilizzante, andando oltre la mera istituzionalizzazione attraverso nuove tipologie sanzionatorie , sostitutive ed alternative alla detenzione, ma in grado di stimolare l' assunzione di responsabilità per il fatto commesso da parte del minore , diventando così effettivamente educative."30

30 Palermo E., Fabris A.,Trattato di diritto di famiglia , Vol. V, Diritto e procedura penale minorile,Milano, Giuffrè Editore, Milano, 2002, pg 155.

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