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Academic year: 2021

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4"

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(1)

Capitolo
4


Finanziamento
del
Servizio
Sanitario


Premessa
 
 Dopo
il
D.
lgs.
56/2000
sul
federalismo,
le
Fonti
di
Finanziamento
del
Servizio
Sanitario,
che
 sono
ripartite
alle
Aziende
Sanitarie,
risultano
essere:
 ‐ il
Fondo
Sanitario
Nazionale
(finanziamenti
specifici
statali);
 ‐ le
Entrate
e
le
Imposte
Tributarie
Regionali;
 ‐ le
Entrate
Proprie
delle
ASL.
 Il
FSN,
istituito
con
la
L.
N.
883/78,
è
stato
soppresso
col
D.
lgs.
56/00,
lasciando
solo
alcuni
 specifici
 finanziamenti
 statali
 (es.
 lotta
 contro
 l’AIDS,
 specifici
 obiettivi
 del
 PSN,
 etc.).
 Era
 approvato
 ogni
 anno
 con
 la
 Manovra
 di
 Bilancio,
 in
 cui
 confluivano
 le
 varie
 entrate
 tese
 a
 sostenere
 la
 spesa
 sanitaria1
 e
 componeva
 le
 risorse
 per
 la
 sanità.
 Per
 determinare
 il


complessivo
 importo
 da
 stanziare,
 si
 usavano
 i
 criteri
 demografici,
 fondati
 sul
 numero
 e
 sull’età
della
popolazione
nazionale,
sui
quali
si
calcolava
la
quota
capitaria,
da
cui
si
ricavava
 il
fabbisogno
di
spesa
di
ciascuna
Regione.



Il
Fondo
si
articolava
in
2
segmenti:


‐ la
 parte
 Corrente
 (lo
 stato
 di
 previsione
 del
 Tesoro)
 comprensiva
 delle
 risorse
 necessarie
al
funzionamento
ordinario
del
SSN;


‐ la
 parte
 Conto
 Capitale
 (lo
 stato
 di
 previsione
 del
 Bilancio
 e
 della
 Programmazione
 Economica)
in
cui
confluivano
le
risorse
per
gli
investimenti
durevoli.


Le
 risorse
 così
 determinate
 venivano
 distribuite
 alle
 Regioni
 (dal
 CIPE
 Comitato
 Interministeriale
Per
la
Programmazione
Economica)
le
quali
le
attribuivano
poi
alle
USL,
con
 la
collaborazione
dei
Comuni2.
Il
finanziamento
della
sanità
era
retto
sulla
finanza
Derivata
e
 da
Trasferimento,
e
forte
Centralizzazione
a
livello
Statale
delle
scelte
di
spesa,
per
garantire
 l’uniformità
e
l’effettiva
tutela
del
Diritto
alla
salute.
Mentre
l’assegnazione
delle
risorse
alle
 Regioni
avveniva
sulla
base
della
spesa
storica.
 Col
riordino
del
SSN
avvenuto
col
D.
lgs.
502/92
(e
successiva
modifica
col
D.
lgs.
517/93)
e
 col
D.
lgs.
229/99
(e
le
riforme
sanitarie
Bis
e
Ter),
si
ha
il
ridimensionamento
del
ruolo
del
 FSN,
 con
 l’introduzione
 del
 concetto
 dei
 LEA
 (Livelli
 Essenziali
 ed
 Uniformi
 di
 Assistenza)3,


cioè
 il
 nucleo
 imprescindibile
 delle
 prestazioni
 che
 devono
 essere
 assicurate
 dal
 SSN,
 la
 cui
 individuazione
 doveva
 essere
 contestuale
 all’indicazione
 delle
 risorse
 stanziate
 per
 il
 finanziamento
della
sanità.
Le
risorse
stanziate
per
i
Lea,
erano
individuate
nel
FSN,
unite
ad
 altre
 risorse,
 quali
 le
 entrate
 delle
 singole
 ASL4,
 nonché
 ai
 contributi
 sanitari








 1
Art.
69
L.N.
833:
si
trattava
sia
delle
imposte
generali,
sia
dei
contributi
sanitari
versati
dai
datori
di
lavoro,
sia
di
ulteriori
 entrate.
 2
Vedi
Jorio
E.
Diritto
sanitario,
Milano,
2006,
p.
192
e
ss.;
Liberati
P.,
Sanità
e
federalismo
fiscale
in
Italia,
in
France
G.
(a
cura
 di)
Federalismo,
regionalismo
e
standard
sanitari
nazionali.
Quattro
paesi,
quattro
approcci,
Milano,
2001,
p.
11
e
ss.
 3
LEA
la
cui
determinazione
è
stata
rimessa
dal
D.
L.
n.
347/01
(convertito
in
L.
N.
405/01),
ad
una
fonte
secondaria
(decreto
 del
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri),
da
concertasi
però
in
sede
di
Conferenza
Stato‐Regioni,
determinazione
avvenuta
 con
il
d.p.c.m.
29/11/01,
che
ha
suddiviso
i
livelli
di
assistenza
in
tre
macroaree:
assistenza
sanitaria
in
ambiente
di
vita
e
di
 lavoro,
assistenza
distrettuale,
assistenza
ospedaliera.
 4
Sul
punto
cfr.
Cilione
G.,
Diritto
sanitario,
Rimini,
2005,
p.
203
e
ss.


(2)

regionalizzati5(questi
ultimi
soppressi
col
D.
lgs.
446/97).
Mentre
per
le
prestazioni
extra‐Lea,


le
 fonti
 necessarie
 alla
 loro
 erogazione
 erano
 individuate
 nell’Autofinanziamento
 regionale,
 attraverso
 la
 possibilità
 per
 le
 Regioni
 di
 istituire:
 i
 tickets
 sui
 farmaci,
 sulle
 prestazioni
 diagnostiche
 e
 specialistiche,
 e
 di
 fare
 le
 variazioni,
 in
 aumento,
 dei
 contributi
 e
 dei
 tributi
 regionali
 (col
 D.
 lgs.
 446/97
 si
 introduce
 anche
 l’imposta
 regionale
 sulle
 attività
 produttive
 (IRAP)
e
l’addizionale
regionale
IRPEF)6.
Con
le
varie
riforme,
si
arriva
all’individuazione
del


FSR,
col
quale
le
Regioni
divengono
i
soggetti
adibiti
al
finanziamento
delle
Aziende
Sanitarie7.


La
L.
N.
662/96
supera
il
criterio
della
spesa
storica,
individuando
per
la
determinazione
del
 Fabbisogno
 Regionale,
 la
 “Quota
 Capitaria
 Pesata”8,
 calcolata
 secondo
 i
 criteri
 che
 tengano


conto
 dell’effettivo
 bisogno
 di
 salute
 dei
 cittadini
 di
 ciascuna
 Regione,
 in
 base
 alle
 concrete
 esigenze
 della
 comunità
 regionale,
 anticipando
 così
 il
 moderno
 criterio
 dei
 fabbisogno
 standard9.
 Da
 questa
 evoluzione
 si
 ottiene
 che:
 l’IRAP
 diviene
 la
 principale
 fonte
 di


finanziamento
del
SSN,
mentre
al
FSN
resta
il
compito
di
riequilibrare
le
differenze
del
gettito
 regionale10.


Col
 D.
 lgs.
 56/2000,
 attuativo
 della
 L.
 Delega
 133/99,
 si
 è
 tentato
 di
 avviare
 un
 percorso
 federale
 per
 il
 fisco
 italiano,
 ma
 è
 con
 la
 modifica
 integrale
 del
 Titolo
 V
 parte
 II
 della
 Costituzione11,
attraverso
la
L.
Cost.
18/10/01,
che
si
accentua
l’impostazione
federale
della


Sanità
italiana12.
E
al
fine
di
creare
quella
maggiore
Responsabilizzazione
delle
Regioni
nelle


proprie
politiche
di
spesa,
si
era
previsto
l’abbandono
del
modello
di
Finanza
Derivata
e
da
 Trasferimento13,
con
l’abolizione
dei
trasferimenti
erariali
(in
particolare
quelli
a
favore
del


FSN)14,
 in
 luogo
 dei
 quali
 si
 stabilivano
 invece,
 nuove
 fonti
 di
 finanziamento
 della
 spesa


regionale.
Cessano
quindi,
con
alcuni
limiti,
i
vincoli
di
destinazione
per
le
somme
assegnate
 alle
Regioni,
entrando
la
spesa
sanitaria
in
concorrenza
con
le
altre
spese
regionali.
Tuttavia
 esso
ha
subito
profonde
in
attuazioni
e
numerose
deroghe,
e
col
D.
l.
n.
347/01
(che
recepiva
il
 Patto
 di
 stabilità
 per
 la
 salute,
 di
 cui
 all’Accordo
 Stato‐Regione
 dell’08/08/01),
 sono
 stati
 







5
E,
pertanto,
sebbene
incassati
dallo
Stato,
venivano
distribuiti
alle
Regioni
secondo
il
criterio
della
residenza
dei
soggetti


corresponsori
 dei
 contributi
 stessi.
 Sul
 punto
 cfr.
 Galeazzi
 A.,
 L’evoluzione
 del
 finanziamento
 della
 sanità
 e
 l’introduzione
 dell’Irap,
in
Sanità
pubblica,
2001,
n.
2,
pp.
200‐201.


6L’IRAP
 è
 l’imposta
 reale,
 con
 aliquota
 variabile
 dalle
 Regioni
 in
 aumento
 o
 in
 diminuzione
 fino
 all’1%,
 il
 cui
 gettito
 è


interamente
devoluto
alle
Regioni
e
per
la
quasi
totalità
(90%)
va
a
finanziare
la
spesa
sanitaria
delle
stessa.
L’addizionale
 IRPEF
 ha,
 invece,
 un’aliquota
 adattabile
 dalle
 Regioni,
 secondo
 l’esigenza,
 tra
 tetti
 minimi
 e
 massimi
 che
 sono
 progressivamente
variati
nel
corso
degli
anni.


7
Per
le
AO
ed
i
presidi
ospedalieri
non
costituiti
in
azienda,
invece,
le
riforme
sanitarie
indicavano
la
strada
per
l’adozione
di


un
sistema
di
remunerazione
a
Tariffa
per
le
prestazioni
rese
dagli
stesi,
il
cd.
DRG
(Diagnosis
Related
Group),
anticipando
in
 parte
 il
 concetto
 di
 Costo
 Standard,
 si
 tratta,
 infatti,
 di
 strumenti
 che
 tengono
 conto
 di
 un
 insieme
 di
 prestazioni
 fornite
 all’individuo
 per
 l’assistenza
 ospedaliera,
 non
 fondandosi
 dunque
 solo
 sui
 giorni
 di
 degenza,
 ma
 sul
 complessivo
 prodotto
 erogato
dalle
strutture
ospedaliere.
Pennetta
D.,
Il
federalismo
fiscale,
Padova,
2010,
pp.
196‐197.
 8
Sulle
modalità
di
determinazione
della
quota
“pesata”
vedi
Toniolo
F.,
Il
riparto
del
fondo
sanitario
nazionale
dalla
riforma
 sanitaria
del
1978
all’”Accordo
di
Fiuggi”
del
2003,
in
Sanità
pubblica
e
privata,
2003,
n.
11‐12,
p.
1207.
 9
Sul
fabbisogno
sanitario
e
le
modalità
di
finanziamento
dopo
le
riforme
degli
anni
novanta
Pederzoli
V.,
I
nuovi
criteri
di
 finanziamento,
cit.,
p.
736
e
ss.,
Roversi
Monaco
F.,
Commento
all’art.
12,
in
ID.,
Il
nuovo
servizio
sanitario
nazionale,
Rimini,
 2000,
p.
402
e
ss.
 10
Su
IRAP
e
finanziamento
della
sanità,
Galeazzi
A.,
L’evoluzione
del
finanziamento
della
sanità,
cit.,
p.
204
e
ss.
 11Per
un
esame
della
giurisprudenza
costituzionale
si
veda
Brancasi
A.,
La
finanza
regionale
e
locale
nella
giurisprudenza


costituzionale
 sul
 nuovo
 Titolo
 V
 della
 Costituzione,
 in
 Dir.
 Pubbli.,
 2007,
 p.
 857
 e
 ss.;
 Ronchetti
 L.,
 Federalismo
 discale:
 il
 futuro
della
riforma
e
lo
stato
attuale
della
giurisprudenza
costituzionale,
in
Costituzionalismo.it,
n.
1/2000.


12
Covino
F.
La
perequazione
finanziaria,
cit.,
p.
235;
Jorio
F.,
Il
fondo
perequativo
e
i
livelli
essenziali
di
assistenza,
in
Sanità


pubblica
e
privata,
2004,
n.
4,
p.
392.


13Sul
 sistema
 delineato
 dal
 D.
 lgs.
 n.
 56/2000
 si
 vedano:
 Jorio
 F.,
 Diritto
 sanitario,
 cit.,
 p.
 198
 e
 ss.,
 Liberati
 P.,
 Sanità
 e


federalismo
fiscale
in
Italia,
cit.,
p.
8
e
ss.


14
Che
permaneva
solo
per
i
livelli
essenziali
delle
prestazioni
delle
Regioni
Sardegna
e
Sicilia,
per
gli
interventi
previsti
da


accordi
 internazionali,
 per
 quelli
 di
 cui
 a
 normative
 speciali,
 per
 il
 funzionamento
 di
 determinati
 istituti
 del
 SSN
 e
 per
 gli
 investimenti
nella
ricerca.


(3)

reintrodotti
gli
Stanziamenti
Statali,
per
consentire
il
ripiano
di
parte
dei
disavanzi
di
Bilancio
 Regionale,
 mediante
 i
 trasferimenti
 erariali
 (2002‐2004)15.
 E
 il
 FSN
 ricompare
 con
 una


funzione
diversa,
quella
di
carattere
aggiuntivo
rispetto
alle
risorse
previste
dal
D.
lgs.
56/00.
 Questa
 finanza
 derivata,
 assume
 carattere
 premiale
 dei
 Trasferimenti
 Statali,
 perché
 accompagna
gli
stessi
a
misure
tese
a
rendere
più
virtuose
le
amministrazioni
regionali,
al
fine
 di
 dare
 effettività
 all’intervenuto
 “Patto
 di
 Stabilità
 Interno”,
 con
 cui
 si
 sono
 previsti
 gli
 strumenti
e
gli
obiettivi
per
il
contenimento
della
spesa
pubblica,
al
cui
rispetto
le
Regioni
e
gli
 Enti
Locali,
sono
vincolati16.


Il
 Federalismo
 cerca
 di
 assicurare
 un
 livello
 uniforme
 delle
 prestazioni
 sanitarie,
 a
 prescindere
dalle
differenze
sociali
ed
economiche
delle
diverse
aree
del
Paese.
Il
problema
 del
finanziamento
del
SSN,
si
lega
alle
esigenze
del
contenimento
della
spesa
pubblica
ed
alle
 istanze
del
Federalismo
Fiscale.
Alle
Regioni
viene
riconosciuta
la
podestà
di
determinare
in
 modo
 autonomo
 le
 Modalità
 di
 reperimento
 delle
 risorse
 finanziarie
 di
 cui
 necessitano
 per
 perseguire
 le
 finalità
 loro
 affidate,
 così
 cambia
 il
 concetto
 di
 Autonomia
 Finanziaria17.
 Che


vede
 enfatizzare
 l’autonomia
 di
 Entrata
 degli
 Enti
 Locali,
 attribuendogli
 la
 possibilità
 di
 stabilire
 ed
 applicare
 propri
 tributi,
 ma
 a
 discapito
 di
 quella
 di
 Spesa
 come
 potere
 di
 allocazione
delle
risorse
finanziarie
poste
a
disposizione
dell’apparato
Centrale.



Le
Regioni
devono
trovare
le
risorse
necessarie
alle
proprie
politiche
di
spesa
agendo
su18:


‐ esenzioni,
riducendo
i
limiti
massimi
di
spesa
per
gli
esenti;


‐ tributi
 propri,
 incrementando
 la
 compartecipazione
 al
 gettito
 dell’IVA,
 l’addizionale
 regionale
all’IRPEF,
l’aliquota
di
compartecipazione
regionale
alle
accise,
l’IRAP;


‐ ticket,
 aumentando
 la
 quota
 fissa
 sulle
 prescrizioni
 farmaceutiche,
 le
 forme
 di
 partecipazione
alla
spesa
sanitaria
da
porre
a
carico
dei
cittadini
(salvo
gli
esenti)19.


Ma
 il
 venir
 meno
 dei
 trasferimenti
 statali
 ed
 il
 conseguente
 reperimento
 delle
 risorse
 mediante
i
tributi
e
le
compartecipazioni,
avrebbe
comportato
numerosi
squilibri
territoriali,
 in
virtù
della
diversa
incidenza
sul
territorio
nazionale
delle
indicate
fonti
di
entrate,
pertanto
 il
 decreto
 introduce
 un
 Fondo
 Perequativo
 Nazionale,
 senza
 vincolo
 di
 destinazione,
 alimentato
 con
 parte
 del
 gettito
 della
 compartecipazione
 all’IVA,
 teso
 a
 ridurre
 del
 90%
 le
 differenze
 inter‐regionali,
 secondo
 rigorosi
 criteri
 socio‐demografici
 (la
 popolazione
 residente,
la
capacità
fiscale,
il
fabbisogno,
etc.)20.



Il
 meccanismo
 Perequativo
 regola
 la
 ripartizione
 tra
 le
 regioni
 della
 compartecipazione
 all’IVA,
che
viene
determinata
sulla
base
del
numero
degli
abitanti,
corretto
al
fine
di
ridurre
 le
 differenze
 di
 capacità
 fiscale,
 per
 provvedere
 alla
 copertura
 dei
 fabbisogni
 sanitari,
 neutralizzare
 i
 maggiori
 costi
 di
 funzionamento
 che
 incontrano
 le
 Regioni
 con
 dimensioni
 







15

Jorio
E.,
Diritto
sanitario,
cit.,
p.
203.


16
L’art.
28
L.
N.
448/98
recepisce
il
Patto
di
Stabilità
Interno:
accordo
di
natura
pattizia
tra
Stato,
Regioni
ed
Enti
Locali,
che


ha
regolato
le
metodologie
per
la
limitazione
ed
il
controllo
dei
disavanzi
di
detti
enti,
al
fine
di
rispettare
gli
obblighi
di
cui
al
 Patto
 di
 Stabilità
 Europeo
 sui
 disavanzi
 pubblici
 eccessivi
 del
 1997.
 Tali
 vincoli,
 avranno
 un
 ruolo
 cruciale
 nei
 successivi
 sviluppi
 della
 materia,
 condizionando
 sia
 le
 riforme
 strutturali,
 sia
 le
 scelte
 delle
 annuali
 Leggi
 Finanziarie.
 Sul
 patto
 di
 stabilità
interno
e
sui
suoi
riflessi
riguardo
alla
spesa
sanitaria,
Jorio
E.,
Diritto
sanitario,
cit.,
p.
217
e
ss.


17L’art.
 119
 della
 Costituzione
 stabilisce
 che
 “I
 comuni,
 le
 Province,
 le
 Città
 Metropolitane
 e
 le
 Regioni
 hanno
 risorse


autonome.
 Stabiliscono
 ed
 applicano
 tributi
 ed
 entrate
 proprie,
 in
 armonia
 con
 la
 Costituzione
 e
 secondo
 i
 principi
 di
 coordinamento
della
finanza
pubblica
e
del
sistema
tributario.
Dispongono
di
compartecipazioni
al
gettito
di
tributi
erariali
 riferibile
al
loro
territorio.
La
legge
dello
Stato
istituisce
un
fondo
perequativo,
senza
vincolo
di
destinazione,per
i
territori
 con
minore
capacità
fiscale
per
abitante”.
 18
Per
gli
aspetti
del
D.
lgs.
n.
56/2000
relativi
al
finanziamento
della
sanità,
Gasparro
N.,
Diritto
sanitario,
Milano,
2010,
p.
 197
e
ss.;
Pederzoli
V.,
I
nuovi
criteri
di
finanziamento,
cit.,
p.
738
e
ss.
 19
L.
R.
40/05
art.
74.


20Nello
 specifico,
 tale
 funzione
 di
 riequilibrio
 spettava
 proprio
 alla
 compartecipazione
 all’IVA,
 di
 cui
 una
 quota
 avrebbe


dovuto
 essere
 destinata
 a
 fini
 di
 solidarietà
 tra
 le
 Regioni,
 secondo
 criteri
 e
 modalità
 da
 attuarsi
 con
 provvedimenti
 successivi.


(4)

geografiche
più
piccole.
L’obiettivo
è
una
perequazione21
della
capacità
fiscale
che
riduca
del


90%
 le
 distanze
 fra
 il
 gettito
 standardizzato,
 per
 abitante,
 di
 ciascuna
 Regione
 rispetto
 al
 gettito
 standardizzato
 medio
 nazionale.
 La
 fissazione
 al
 90%
 del
 livello
 di
 perequazione
 è
 funzionale
a
mantenere
gli
incentivi
allo
sforzo
fiscale
da
parte
delle
Regioni
che
accedono
al
 riparto
del
fondo
perequativo.
Il
criterio
di
perequazione
della
capacità
fiscale
viene,
infatti,
 applicato
 al
 gettito
 dei
 principali
 “tributi
 propri
 e
 compartecipazioni”:
 l’IRAP,
 l’addizionale
 IRPEF,
la
compartecipazione
sull’accisa
alla
benzina
e
la
tassa
automobilistica.
E’
la
volontà
di
 giungere
ad
un
modello
di
Federalismo
Solidale,
che
ha
portato
alla
previsione
del
Fondo
di
 Perequazione,
previsto
dalla
L.
133/99,
come
strumento
idoneo
a
realizzare
la
redistribuzione
 delle
risorse
raccolte
dalle
Regioni
attraverso
la
propria
fiscalità,
in
modo
tale
da
assicurare
a
 tutte
le
Regioni
la
possibilità
di
erogare
i
Lea.
Permettendo
così,
di
ridurre
gli
effetti
di
una
 disciplina
fiscale
che
assegna
ai
FSR
le
risorse
direttamente
correlate
con
il
reddito
prodotto
a
 livello
 Regionale
 ed
 una
 ridistribuzione
 interna
 dei
 Fondi
 della
 Regione
 a
 maggior
 reddito
 verso
 quelle
 a
 minor
 reddito.
 Il
 fine
 è
 quello
 di
 compensare
 gli
 squilibri
 finanziari
 delle
 Regioni
 più
 povere
 (in
 maggior
 deficit)
 che
 potrebbero
 non
 riuscire,
 in
 virtù
 della
 scarsità
 delle
 risorse,
 a
 rispettare
 gli
 standard
 qualitativi
 previsti
 a
 livello
 nazionale.
 Le
 Regioni
 più
 ricche
 versano
 nel
 Fondo,
 delle
 risorse
 tali,
 da
 garantire
 alle
 Regioni
 più
 povere,
 le
 risorse
 necessarie
allo
svolgimento
dei
propri
compiti
istituzionali.


Mentre
 qualora
 le
 Regioni
 decidessero
 di
 garantire
 standard
 di
 offerta,
 maggiori
 a
 quanto
 previsto
 dai
 Lea
 del
 PSN22,
 vi
 dovranno
 far
 fronte,
 attraverso
 le
 forme
 alternative
 di


finanziamento,
quali:
i
risparmi
sulle
altre
voci
del
Bilancio
Regionale
o
l’ulteriore
richiesta
di
 risorse
 ai
 propri
 cittadini
 (autofinanziamento
 Regionale
 per
 coprire
 i
 livelli
 assistenziali
 maggiori
 di
 quelli
 uniformi).
 Queste
 risorse
 regionali
 proprie,
 sono
 necessarie
 anche
 per
 coprire:
le
ripercussioni
finanziarie
conseguenti
all’adozione
di
modelli
organizzativi
diversi
 da
 quelli
 tipo
 (distretto,
 dipartimento
 prevenzione,
 ospedale)
 e
 gli
 eventuali
 disavanzi
 di
 gestione
 delle
 Aziende.
 Infatti
 il
 D.
 l.
 18/09/01
 n.
 347
 sugli
 Interventi
 Urgenti
 in
 Materia
 Sanitaria,
 convertito
 in
 L.
 N.
 n.
 405/01,
 definisce
 che
 i
 Disavanzi
 di
 Gestione,
 accertati
 o
 stimati,
debbano
essere
coperti
dalla
Regione
attraverso:


‐ misure
 di
 compartecipazione
 alla
 Spesa
 Sanitaria,
 incluse
 le
 forme
 di
 corresponsabilizzazione
dei
principali
soggetti
che
concorrono
alla
spesa
sanitaria;
 ‐ variazioni
 dell’aliquota
 dell’addizionale
 regionale
 all’imposta
 sui
 redditi
 (addizionale


IRPEF)
delle
persone
fisiche
o
altri
interventi
di
carattere
fiscale
(introduzione
IRAP);
 ‐ altre
 misure
 destinate
 al
 contenimento
 della
 spesa,
 come
 l’adozione
 di
 interventi
 sui


metodi
di
distribuzione
dei
farmaci.


Per
cui,
per
il
Principio
di
Responsabilizzazione
finanziaria
delle
Regioni,
lo
Stato
è
esonerato
 dagli
interventi
per
il
ripiano
dei
disavanzi
causati
dai
livelli
di
assistenza
sanitaria
superiore
 a
quelli
uniformi
previsti
dal
PSN,
o
dall’adozione
di
modelli
organizzativi
diversi
rispetto
a
 quelli
 di
 base,
 o
 imputabili
 ai
 disavanzi
 di
 gestione
 delle
 ASL.
 La
 Regione
 dovrà
 finanziare
 autonomamente
 le
 sopravvenute
 esigenze
 finanziarie
 e
 subordinare
 la
 definizione
 degli
 obiettivi,
all’effettiva
capacità
di
copertura
degli
stessi.
 
 
 
 
 
 
 
 





 21
La
Perequazione
è
la
suddivisione
in
modo
più
equo.
 22
Gasparro
N.,
Diritto
sanitario,
cit.,
pp.
211‐212
e
ss.


(5)

Patti
per
la
Salute
e
Piani
di
Rientro
 


I
 Lea
 sono
 fissati
 dallo
 Stato,
 attraverso
 il
 Governo
 (Ministero
 della
 Salute),
 mentre
 alle
 Regioni
 viene
 demandata
 la
 responsabilità
 della
 loro
 erogazione,
 seguendo
 il
 modello
 dell’Accordo.
 Infatti
 è
 dal
 2001,
 che
 con
 il
 D.
 L.
 n.
 347/01,
 ha
 trovato
 origine
 la
 prassi
 di
 Negoziazione
tra
lo
Stato
e
le
Regioni,
riguardo
allo
stanziamento
delle
risorse,
che
è
alla
base
 del
 sistema
 dei
 Patti
 per
 la
 Salute,
 ovvero
 gli
 Accordi
 Stato‐Regione
 per
 definire
 il
 finanziamento.
La
Conferenza
Stato‐Regione,
è
l’organo
deputato
alla
determinazione:


del
complessivo
finanziamento
del
SSN
e
degli
obblighi
in
capo
alle
Regioni
con
cui
si
bilancia
 il
 ripristino
 degli
 stanziamenti
 erariali23.
 Spetta
 allo
 Stato
 stabilire
 annualmente,
 per
 ogni


Regione,
 d’intesa
 con
 la
 Conferenza
 Stato‐Regione:
 la
 quota
 di
 compartecipazione
 all’IVA,
 la
 quota
 di
 concorso
 alla
 solidarietà
 interregionale,
 la
 quota
 da
 assegnare
 a
 titolo
 di
 Fondo
 perequativo
 nazionale
 e
 la
 quota
 da
 erogare
 a
 ciascuna
 Regione.
 Annualmente,
 definisce
 anche
l’ammontare
delle
risorse
necessarie
per
finanziare
i
Lea
(fabbisogno)
e,
in
accordo
con
 le
Regioni,
definisce
l’allocazione
di
tali
risorse
tra
queste.
L’Accordo
è
lo
strumento
utilizzato
 per
orientare
le
scelte
delle
Regioni,
titolari
di
poteri
legislativi
e
amministrativi,
in
materia
di
 tutela
della
salute.


Quindi,
le
fasi
del
Procedimento
di
riparto
sono:


‐ annualmente
 la
 legge
 finanziaria
 individua
 il
 Fabbisogno
 Sanitario
 Nazionale,
 che
 tecnicamente
 viene
 determinato
 sulla
 base
 di
 una
 stima
 preventiva
 delle
 risorse
 disponibili
necessarie
per
il
finanziamento
dei
LEA;


‐ fissato
 il
 fabbisogno
 nazionale,
 si
 procede
 alla
 determinazione
 del
 Fabbisogno
 Regionale
con
l’Accordo
in
sede
di
Conferenza
Stato‐Regioni.
La
determinazione
delle
 risorse
 da
 erogare
 a
 ciascuna
 Regione
 a
 copertura
 della
 Spesa
 Sanitaria,
 viene
 effettuata
 tenendo
 presente
 più
 aspetti:
 il
 fabbisogno
 sanitario,
 la
 popolazione
 residente,
 la
 capacità
 fiscale,
 la
 dimensione
 geografica
 di
 ciascuna
 Regione.
 Il
 riparto
 avviene
 sulla
 base
 del
 criterio
 della
 quota
 capitaria
 ponderata,
 per
 cui
 la
 quota
 capitaria
(il
valore
medio
pro
capite
nazionale
necessario
per
assicurare
la
copertura
 del
 fabbisogno
 finanziario
 dei
 LEA)
 viene
 corretta
 sulla
 base
 di
 alcune
 variabili
 destinate
a
rappresentare
il
bisogno
di
assistenza
di
ogni
singolo
individuo
(età,
genere
 limitatamente
 alla
 sola
 assistenza
 farmaceutica,
 tasso
 di
 mortalità
 perinatale
 e
 di
 mortalità
 infantile,
 densità
 abitativa)
 e
 poi
 moltiplicato
 per
 il
 numero
 di
 residenti
 in
 ciascuna
Regione.


Col
la
Legge
Finanziaria
per
il
200524
(L.
N.
n.
311/04)
e
l’Intesa
Stato‐Regioni
2005,
sono
stati


introdotti
 i
 Piani
 di
 Rientro25.
 Con
 tali
 provvedimenti,
 le
 Regioni
 concordano
 con
 lo
 Stato,


l’assunzione
 di
 particolari
 obblighi
 tesi
 al
 ripiano
 del
 disavanzo
 di
 Bilancio
 in
 Sanità,










23
Sul
sistema
degli
accordi
nell’ambito
della
materia
sanitaria:
Carpani
G.,
Cogestire
la
sanità.
Accordi
e
intese
tra
Governo
e


regioni
 nell’ultimo
 decennio,
 relazione
 al
 Master
 in
 Diritto
 sanitario
 dell’Università
 degli
 studi
 di
 Bologna
 “La
 tutela
 della
 salute
tra
garanzie
degli
utenti
ed
esigenze
di
bilancio”,
Bologna,
Spisa,
30/05/11.


24
Sono
stati
indicati
così
numerosi
adempimenti
concernenti
l’assetto
organizzativo
(ad
es.
attribuendo
ad
un
Tavolo
per
la


verifica
 degli
 adempimenti
 ed
 al
 Comitato
 permanente
 per
 la
 verifica
 dei
 Lea
 la
 verifica
 ed
 il
 monitoraggio
 degli
 stessi),
 nonché
il
miglioramento
del
sistema
informativo
e
contabile;
inoltre,
sono
state
ribadite
le
condizioni,
le
forme
e
i
tempi
per
 l’accesso
 al
 finanziamento
 del
 SSN
 e
 agli
 incrementi
 disposti
 dalla
 L.
 N.
 n.
 311/04,
 con
 particolare
 attenzione
 alla
 presentazione
 dei
 Piani
 di
 Rientro
 (obbligatoria
 per
 le
 Regioni
 con
 disavanzi
 superiori
 al
 7%),
 nonché
 all’adozione
 degli
 specifici
provvedimenti
idonei
al
risanamento
dei
disavanzi
delle
aziende
sanitarie
(sempre
pena
la
decadenza
dall’incarico
 per
i
direttori
generali
inefficienti).


25Sulle
 caratteristiche
 dei
 Piani
 di
 Rientro
 vedi
 La
 Falce
 M.G.,
 L’attività
 di
 affiancamento
 delle
 Regioni
 in
 materia
 socio‐

(6)

adottando
gli
strumenti
operativi
idonei
allo
scopo26.
Nel
caso
poi,
del
mancato
rispetto
del


Piano
 di
 Rientro,
 o
 nel
 caso
 in
 cui
 gli
 atti
 posti
 in
 essere
 risultino
 inidonei
 per
 il
 raggiungimento
degli
obiettivi,
o
di
una
sua
non
presentazione,
la
“pena”
è:


‐ l’automatica
 applicazione
 delle
 aliquote
 fiscali
 al
 livello
 massimo
 per
 l’IRAP
 e
 per
 l’addizionale
IRPEF27;


‐ l’attivazione
 di
 procedure
 sanzionatorie
 statali,
 quali
 il
 Commissariamento
 della
 Regione,
ovvero
vengono
affiancati
alla
Regione
il
Ministro
dell’Economia
ed
il
Ministro
 della
 Salute,
 che
 hanno
 l’obbligo
 di
 una
 preventiva
 approvazione
 di
 tutti
 gli
 atti
 regionali
 di
 spesa
 e
 di
 programmazione
 sanitaria
 con
 rilevanza
 per
 i
 Piani.
 Seguito
 dalla
nomina
del
commissario
ad
acta
(anche
nella
persona
del
Presidente
della
Giunta
 Regionale)28,
 nominato
 dal
 Consiglio
 dei
 Ministri
 su
 proposta
 del
 Ministro


dell’economia
 ed
 il
 Ministro
 della
 Salute,
 sentito
 il
 Ministro
 degli
 Affari
 Regioni
 ed
 Autonomie
 Locali,
 dotato
 di
 poteri
 straordinari,
 come
 quello
 di
 proporre
 la
 sostituzione
dei
Direttori
Generali
delle
ASL
AO/U29.


Con
l’intesa
Stato‐Regioni
2009
sull’accordo
Patto
per
la
Salute
2010,
il
sistema
dei
Piani
di
 Rientro
 è
 stato
 corretto,
 rivedendo
 la
 procedura
 di
 presentazione
 degli
 stessi30,
 nonché


prevedendo,
 per
 le
 Regioni
 inadempienti
 nel
 risanamento
 del
 deficit,
 o
 che
 sforino
 i
 tetti
 di










26L’accordo
 Stato‐Regioni
 del
 23/03/05
 fissa
 al
 7%
 la
 soglia
 del
 disavanzo
 oltre
 al
 quale
 le
 Regioni
 sono
 affiancate
 dal


Governo
 Centrale
 (Ministero
 Economia
 e
 Ministero
 Salute)
 nella
 loro
 gestione
 autonoma
 al
 fine
 di
 ripianare
 i
 deficit
 accumulati
mediante
l’attuazione
dei
Piani
di
Rientro.
E’
previsto
il
ricorso
a
forme
di
affiancamento
da
parte
del
Governo
 centrale,
alle
Regini
che
hanno
sottoscritto
gli
accordi
contenti
i
Piani
di
Rientro.
Il
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri,
ha
il
 potere
 di
 diffidare
 la
 Regione
 interessata
 ad
 adottare
 entro
 15
 gg.
 tutti
 gli
 atti
 normativi,
 amministrativi,
 organizzativi
 e
 gestionali,
idonei
a
garantire
il
conseguimento
degli
obiettivi
previsti
dal
Piano
di
Rientro,
e
in
caso
di
mancato
adempimento,
 il
 Governo
 nomina
 il
 Commissario
 ad
 acta
 per
 l’attuazione
 del
 Piano,
 che
 può
 anche
 disporre
 la
 sospensione
 dei
 Direttori
 dell’ASL.


27
Col
Patto
per
la
Salute
2006,
stipulato
in
sede
i
Conferenza
il
28/09/06
e
recepito
dalla
finanziaria
2007
(L.
N.
n.
296/06)


si
sono
previste
ulteriori
norme
restrittive
per
l’autonomia
finanziaria
regionale,
quale
l’applicazione
oltre
i
limiti
massimi
 delle
 aliquote
 IRAP
 e
 addizionale
 IRPEF
 per
 le
 regioni
 non
 rispettose
 degli
 obiettivi
 fissati
 nei
 piani
 di
 rientro.
 Il
 Patto
 ha
 incrementato
 ulteriormente
 lo
 stanziamento
 statale
 per
 il
 finanziamento
 della
 spesa
 sanitaria
 (accresciuto
 poi
 dal
 D.
 l.
 n.
 248/07,
convertito
in
L.
N.
n.
31/08),
vi
hanno
trovato
conferma
e
specificazione
le
prescrizioni
di
cui
all’Intesa
del
2005
sui
 Piani
di
Rientro,
prorogandosi
i
termini
per
la
presentazione
degli
stessi,
con
la
creazione
di
un
Fondo
specifico
per
le
Regioni
 necessitanti
un
intervento
aggiuntivo
per
il
ripiano
dei
disavanzi.
E’
stata
introdotta
anche
una
procedura
di
monitoraggio
dei
 Piani
 di
 rientro
 e
 dei
 Lea,
 tesa
 a
 razionalizzare
 l’erogazione
 delle
 prestazioni
 sanitarie
 afferenti
 agli
 stessi,
 cercandosi
 di
 rendere
più
efficiente
la
spesa
e
di
eliminare
metodologie
e
prestazioni
obsolete.
In
più
sono
state
previste
alcune
misure
di
 supporto
 per
 le
 Regioni
 con
 Piani
 di
 rientro,
 come
 l’istituto
 del
 cd.
 Affiancamento,
 cioè
 la
 possibilità
 per
 le
 Regioni
 in
 questione
di
rivolgersi
a
un
gruppo
di
lavoro
formato
dai
rappresentanti
dei
Ministeri
della
Salute
e
dell’economia,
sulla
cui
 attuazione
 vigila
 il
 Sistema
 Nazionale
 di
 verifica
 e
 controllo
 dell’assistenza
 Nazionale
 (Siveas);
 discorso
 analogo
 per
 il
 cd.
 Tutoraggio,
ossia
la
facoltà
per
le
Regioni
con
maggiore
deficit
di
chiedere
la
collaborazione
a
una
Regione
Partner,
scelta
tra
 le
più
virtuose
al
fine
di
migliorare
le
proprie
prestazioni
in
rapporto
alla
spesa
sanitaria.
Sul
Patto
per
la
Salute
2006
vedi
 Jorio
E.,
L’art.
119
della
Costituzione
e
il
finanziamento
della
salute,
cit.,
p.
92
e
ss.


28Sulle
 perplessità
 che
 tale
 previsione
 suscita
 vedi
 Balduzzi
 R.,
 Moirano
 F.,
 Il
 Patto
 per
 la
 salute
 e
 il
 ruolo
 dell’Agenas,
 in


Monitor,
n.
2010,
n.
25,
p.
5;
sulla
stessa
linea
Carpani
G.,
Il
Patto
per
la
salute
2010‐2012,
cit.


29
Strumenti
questi
ribaditi
e
rafforzati
anche
dalla
legge
finanziaria
per
il
2006
(L.N.
n.
266/2005,
comma
277).



Così
 il
 D.
 l.
 n.
 159/07
 (conv.
 In
 Legge
 n.
 222/07)
 ha
 introdotto
 l’istituto
 della
 diffida
 per
 le
 regioni
 inadempienti
 ai
 Piani,
 attribuendo
al
commissario
la
facoltà
di
proporre
la
sostituzione
dei
Direttori
Generali
(facoltà
modificati
in
mera
ipotesi
di
 sospensione
dal
D.
l.
n.
154/08,
(conv.
In
L.
N.
n.
189/08),
e
l’ipotesi
di
affiancamento
ai
commissari
ad
acta
di
uno
o
più
sub‐ commissari
 di
 qualificate
 e
 comprovate
 professionalità
 ed
 esperienza
 in
 materia
 di
 gestione
 sanitaria,
 col
 compito
 di
 coadiuvare
 il
 commissario
 nella
 predisposizione
 dei
 provvedimenti
 da
 assumere
 in
 esecuzione
 dell’incarico.
 Mentre
 il
 successivo
 D.
 l.
 185/08
 (conv.
 In
 L.
 N.
 n.
 2/09)
 ha
 ammorbidito
 la
 severità
 dei
 provvedimenti,
 stabilendo
 a
 determinate
 condizioni,
l’accesso
al
finanziamento
premiale
anche
per
le
Regioni
inadempienti
ai
vari
obblighi
ricordati.


30Essa
 avviene
 con
 l’ausilio
 dell’Agenzia
 Italiana
 del
 Farmaco
 e
 dell’Age.Na.S.
 Agenzia
 Nazionale
 per
 i
 Servizi
 Sanitari


Regionali,
valutato
da
una
Struttura
tecnica
di
monitoraggio
(a
composizione
paritetica
Stato‐Regioni),
prevista
dall’Intesa
del
 03/12/09,
 e
 sottoposto
 al
 vaglio
 del
 Consiglio
 dei
 Ministri
 che,
 in
 caso
 di
 inadempienze
 e
 inadeguatezze
 dispone
 il
 commissariamento
della
Regione
(e
in
questo
caso
si
ha
anche
la
decadenza
dei
direttori
generali,
amministrativi
e
sanitari
 delle
 aziende
 del
 SSR).
 Inoltre,
 viene
 ridotta
 al
 5%
 la
 soglia
 di
 squilibrio
 economico
 delle
 Regioni
 che
 costituisce
 il
 presupposto
per
l’automatico
obbligo
di
predisposizione
del
Piano
di
Rientro.


(7)

spesa,
 maggiorazioni
 erariali
 fisse
 sull’addizionale
 IRPEF
 (dello
 0,30%)
 e
 sull’IRAP
 (dello
 0,15%)31,
oltre
i
massimi
già
indicati
dalla
legge
statale.


Il
D.
l.
n.
23/07
convertito
in
L.
N.
n.
64/07
e
la
L.
N.
n.
244/07,
finanziaria
per
il
2008,
inoltre
 consentono,
alle
Regioni
che
abbiano
applicato
le
misure
fiscali
ulteriori
a
quelle
previste,
la
 stipula
 di
 un
 Mutuo
 Trentennale
 per
 l’estinzione
 del
 debito
 sanitario
 consolidato
 a
 tutto
 il
 2005.
Ma
l’uso
del
Mutuo
per
il
debito
sanitario,
presenta
dei
dubbi,
perché
così
facendo,
c’è
il
 rischio
 di
 compromettere
 le
 disponibilità
 finanziarie
 delle
 Regioni
 che
 dovessero
 utilizzare
 tale
 strumento,
 in
 quanto
 ciò
 renderebbe
 necessarie
 le
 forme
 di
 perequazione
 finanziaria
 straordinaria,
 al
 fine
 di
 evitare
 che
 il
 pagamento
 dei
 ratei
 dei
 mutui
 possano
 ripercuotersi
 sulle
risorse
necessarie
a
coprire
gli
standard
legati
ai
Lea32.


I
Piani
di
Rientro
sono
finalizzati
a
ristabilire
l’equilibrio
economico‐finanziario
delle
Regioni
 interessate
 e
 sulla
 base
 della
 ricognizione
 regionale
 delle
 cause
 che
 hanno
 determinato
 strutturalmente
 l’emersione
 di
 significati
 disavanzi
 di
 gestione,
 individuano
 e
 affrontano
 selettivamente
le
diverse
problematiche
annesse
alle
Regioni.


I
 Piani
 sono
 parte
 dell’accordo
 fra
 Stato‐Regione
 e
 si
 configurano
 come
 un
 programma
 di
 ristrutturazione
industriale
che
incide
sui
fattori
di
spesa
sfuggiti
al
controllo
delle
Regioni,
 quali:


‐ il
superamento
dello
standard
dei
Posti
Letto
e
del
Tasso
di
Ospedalizzazione;
 ‐ i
consumi
Farmaceutici;


‐ la
spesa
per
il
Personale;


‐ il
 superamento
 del
 numero
 e
 del
 valore
 delle
 Prestazioni
 acquistate
 dalle
 strutture
 private
(budget),
nonché
del
relativo
sistema
di
remunerazione;
 ‐ la
spesa
per
gli
acquisti
dei
Beni
e
dei
Servizi;
 ‐ il
controllo
dell’Appropriatezza
Prescrittiva
dei
Medici.
 Per
ogni
fattore
di
spesa
critico,
vengono
individuati
gli
obiettivi
di
contenimento,
le
singole
 azioni
concretamente
realizzabili
per
il
raggiungimento
degli
obiettivi
medesimi
e
l’importo
 finanziario
correlato.
 La
legge
finanziaria
2007,
introduce
operativamente
l’attività
di
affiancamento
delle
Regioni
 che
 hanno
 sottoscritto
 l’Accordo
 dei
 Piani
 di
 Rientro,
 prevedendo
 che
 esso
 debba
 essere
 assicurato
dal
Ministero
della
Salute,
di
concerto
col
Ministero
dell’Economia
e
delle
Finanze,
 che
 attraverso
 la
 Direzione
 Generale
 della
 programmazione
 sanitaria
 dei
 Lea
 e
 dei
 principi
 etici
di
sistema
del
Dipartimento
della
qualità
del
Ministero
della
salute,
assicura
il
supporto
 tecnico,
nell’ambito
del
Sistema
Nazionale
di
Verifica
e
di
Controllo
sull’Assistenza
Sanitaria
 (Siveas).
 L’affiancamento
 intende
 rispondere
 alle
 esigenze
 di
 supporto
 alle
 attività
 di
 programmazione,
gestione
e
valutazione
dei
Servizi
Sanitari
Regionali
nelle
Regioni
che
hanno
 stipulato
 l’accorto
 e
 prevede
 il
 Monitoraggio
 dei
 provvedimenti
 della
 loro
 attuazione
 e
 dei
 risultati.


I
Piani
di
Rientro
danno
la
possibilità
di
mettere
sotto
controllo
la
spesa
e
di
aiutare
le
Regioni
 in
 difficoltà,
 ad
 affrontare
 un
 percorso
 di
 razionalizzazione
 che
 in
 passato
 si
 era
 rivelato
 difficile.
 Ma
 resta
 il
 problema
 del
 Monitoraggio,
 che
 essendo
 eseguito
 dal
 Ministero
 dell’Economia,
 è
 incentrato
 solo
 sull’aspetto
 economico,
 mentre
 non
 è
 stato
 individuato
 il










31Nuovi
obblighi
per
le
Regioni
commissariate,
scaturiscono
dal
D.
l.
n.
78/10,
 oltre
alla
ricognizione
definitiva
dei
debiti


accertati
 e
 alla
 predisposizione
 di
 un
 piano
 che
 definisca
 modalità
 e
 tempi
 di
 pagamento
 degli
 stessi,
 infatti,
 si
 dispone
 il
 divieto
d’intraprendere
o
proseguire,
fino
al
31/12/10
(termine
prorogato
al
31/12/11
dalla
legge
di
stabilità
2011),
azioni
 esecutive
nei
confronti
delle
ASL
e
AO
delle
Regioni
in
oggetto.


(8)

soggetto
che
monitorizzi
anche
la
tenuta
dei
servizi,
perciò
il
sistema
potrebbe
implodere
e
 non
essere
più
in
grado
di
rispondere
ai
bisogni
di
salute
dei
cittadini33.


L’assetto
 del
 sistema
 di
 Finanziamento
 della
 Sanità,
 relativo
 al
 PSSIR
 2012‐15,
 si
 basa
 sulla
 fondamentale
 Intesa
 Stato‐Regione
 del
 03/12/09,
 che
 fa
 propri
 i
 contenuti
 dell’Accordo
 sancito
 dal
 Governo
 e
 dalla
 Conferenza
 dei
 Presidenti
 delle
 Regioni
 del
 23/10/0934:
 il


cosiddetto
Patto
per
la
Salute
201035,
recante
le
misure
per
il
triennio
2010‐12.
Tale
intesa
è
 stata
recepita
dalla
finanziaria
per
il
2010
(L.
N.
n.
191/09)
con
alcune
modifiche
del
D.
legge
 n.
78/10
(convertito
in
L.
n.
122/10).
In
questo
modo
il
finanziamento
ordinario
del
SSN,
è
 stato
incrementato
con
i
noti
strumenti
di
contenimento
della
Spesa
Sanitaria36,
fissando,
sulla
 base
di
quanto
previsto
dal
DPCM
29/11/01,
i
livelli
percentuali
di
finanziamento
dei
Lea
a:

 ‐ 5%
per
l’assistenza
Sanitaria
collettiva
in
Ambiente
di
Vita
e
di
Lavoro;
 ‐ 51%
per
l’assistenza
Distrettuale;
 ‐ 44%
per
l’assistenza
Ospedaliera.


Il
 sistema
 di
 finanziamento
 della
 Sanità
 è
 rimasto
 fortemente
 “centralizzato”,
 secondo
 un
 Modello
che
vede
lo
Stato
concordare
con
le
Regioni,
l’ammontare
dei
trasferimenti
erariali,
 con
l’impegno
delle
stesse
a
finanziare
con
proprie
risorse,
i
livelli
di
assistenza
aggiuntivi
o
le
 inefficienze
 di
 gestione37.
 Così,
 le
 ragioni
 di
 contenimento
 della
 spesa,
 hanno
 consentito
 al


legislatore
statale
d’imporre
agli
Enti
Autonomi,
vincoli
alle
politiche
di
bilancio,
come
i
limiti
 alla
crescita
della
spesa
corrente,
l’asciando
agli
Enti,
ampia
libertà
di
allocazione
delle
risorse
 fra
i
diversi
ambiti
e
gli
obiettivi
di
spesa,
senza
incidere
sulle
singole
voci
della
stessa.
Quindi
 l’Autonomia
 Legislativa
 Concorrente
 delle
 Regioni,
 può
 incontrare
 dei
 limiti,
 alla
 luce
 degli
 obiettivi
della
Finanza
Pubblica
e
del
Contenimento
della
Spesa38.
Spetta
al
legislatore
statale


effettuare
un
bilanciamento
tra,
l’esigenza
di
garantire
egualmente
a
tutti
i
cittadini
il
Diritto
 fondamentale
alla
Salute
e
quella
di
rendere
compatibile
la
Spesa
Sanitaria
con
la
limitatezza
 delle
 disponibilità
 finanziarie
 ad
 essa
 destinate
 (sentenza
 Corte
 Costituzionale
 n.
 149
 del
 2010).
Ciò
si
è
realizzato
proprio
sulla
base
di
un
sistema
di
accordi
tra
Stato
e
Regione,
il
cui
 recepimento
in
norme
statali,
ne
ha
fatto
riconoscere
il
Valore
Vincolante39.
In
tal
modo
si
è


passati
da,
un
sistema
di
“Federalismo
Fiscale”
delineato
dal
D.
lgs.
56/2000
e
poi
sancito
dal
 testo
Costituzionale
revisionato,
ad
un
sistema
di
Finanza
Derivata
“Premiale”
e
“Negoziata”.
 Così
 che,
 il
 sistema
 degli
 accordi
 viene
 ad
 incidere,
 tramite
 le
 leve
 finanziarie,
 sulla
 “Tutela
 della
 Salute”40,
 confermando
 la
 natura
 finalistica
 e
 trasversale
 del
 coordinamento


finanziario41,
 con
 la
 conseguente
 “Centralizzazione”
 delle
 scelte
 in
 materia
 di
 spesa42.
 Il










33Vedi
L’evoluzione
del
sistema
di
finanziamento
del
servizio
sanitario
nazionale
tra
federalismo
promesso
ed
esigenze
di


bilancio,
 contributo
 di
 Viceconte
 N.
 di
 Il
 regionalismo
 italiano
 dall’Unità
 alla
 Costituzione
 e
 alla
 sua
 riforma,
 a
 cura
 di
 Mangiameli
S.,
(2011)
vol.
II,
Milano,
Gioffré.
 34
Cfr.
Carpani
F.,
Il
Patto
per
la
salute
2010‐12;
questioni
“vecchie”
e
modalità
“nuove”
di
governo
condiviso
e
responsabile
 del
servizio
sanitario,
in
Amministrazione
in
cammino
(29
novembre
2009),
al
sito
www.amministrazioneincammino.luiss.it.
 35
Per
un
approfondimento
sul
complesso
delle
misure
previste
dal
Patto
per
la
salute
2010,
vedi
Giorgetti
P.,
Legislazione
e
 organizzazione
del
servizio
sanitario,
Rimini,
2010,
p.
306
e
ss.;
Jorio
E.,
Un
patto
per
la
salute
(e
la
finanziaria
2010)
non
 propriamente
compatibile
con
l’esordio
del
federalismo
fiscale,
in
federalismi.it,
2010,
n.
1,
p.
1
e
ss.
 36
Quali
le
misure
di
riduzione
del
personale
del
SSN
e
l’impegno
regionale
alla
razionalizzazione
della
rete
ospedaliera,
da
 realizzarsi
tramite
il
contenimento
dei
ricoveri
(da
rimodulare
in
base
a
criteri
di
appropriatezza
più
stringenti,
in
particolare
 mediante
l’indicazione
dei
DRG
ad
alto
rischio
d’inappropriatezza).
 37
Gasparro
N.,
Diritto
sanitario,
cit.,
pp.
211‐212
e
ss.
 38
Vedi
le
sentenze
Corte
Costituzionale
n.
98
e
193
del
2007.
 39
Cfr.
le
sentenze
Corte
Costituzionale
n.
40
e
100
del
2010.


40Sul
 ruolo
 degli
 accordi
 vedi
 Cavallini
 Cadeddu
 A.,
 Indicazioni
 giurisprudenziali
 per
 il
 coordinamento
 dinamico
 della


finanza
pubblica,
in
federalismi.it,
2011,
1,
p.
11
e
ss.


41 Vedi
 Di
 Cosimo
 G.,
 C’erano
 una
 volta
 le
 materie
 residuali,
 in
 Forum
 di
 Quaderni
 costituzionali,
 al
 sito


(9)

risultato
 è
 stato
 quello
 di,
 caratterizzare
 la
 normativa
 sui
 Piani
 di
 Rientro
 quale
 principi
 fondamentali
di
coordinamento
finanziario,
con
l’ulteriore
conseguenza
di,
inibire
alle
Regioni
 la
 possibilità
 d’interventi
 legislativi
 che
 possano
 ostacolare
 l’attuazione
 dei
 Piani
 (sentenza
 Corte
Costituzionale
n.
77
e
78
del
2011).


Il
 modello
 a
 livello
 Regionale,
 tuttavia,
 non
 dà
 risposte
 sempre
 soddisfacenti,
 e
 ciò
 è
 confermato
 dai
 frequenti
 interventi
 straordinari
 con
 cui
 lo
 Stato
 ha
 ripianato
 i
 debiti
 Regionali43.
Anche
la
Corte
dei
Conti,
con
deliberazione
n.
22/2009/G
del
28/12/09
sui
Piani


di
 Rientro
 e
 nella
 Relazione
 delle
 Sezioni
 Riunite
 sul
 Rendiconto
 Generale
 dello
 Stato
 per
 l’esercizio
finanziario
2009,
ha
sottolineato
le
inefficienze
del
 sistema44:
il
giudizio
negativo


sull’attuazione
dei
Piani
e
le
inadempienze
nel
contenere
le
spese
entro
i
fondi
statali
da
parte
 delle
 Amministrazioni
 Regionali
 non
 soggette
 agli
 stessi
 (vedi
 Emilia
 Romagna
 e
 Veneto)45.


Mentre
sul
Rapporto
di
Coordinamento
della
Finanza
Pubblica
2011,
il
giudizio
è
leggermente
 migliorato.
Il
risultato
è
quello
di
un
sistema
che:
riduce
l’autonomia
Regionale,
non
attua
l’art.
 119
 Costituzione,
 centralizza
 le
 politiche
 di
 spesa
 sanitaria,
 e
 non
 sempre
 porta
 al
 superamento
del
Dissesto
nei
Bilanci
Regionali.
 
 Vedi
Allegato:
Risultati
Piani
di
Rientro
2010
 
 
 
 Il
Federalismo
Fiscale
 
 


La
 legge
 Delega
 n.
 42/09
 “Delega
 sul
 federalismo
 fiscale”,
 è
 stata
 il
 primo
 passo
 verso
 la
 riforma
del
fisco
territoriale,
fornendo
le
indicazioni
ed
i
principi
per
l’attuazione
del
nuovo
 testo
 dell’art.
 119
 Costituzione46.
 La
 legge
 detta
 numerosi
 principi
 tesi
 a
 responsabilizzare


tutti
gli
attori
istituzionali
nell’esercizio
del
potere
di
spesa47,
fissando
i
criteri
generali
per
le


politiche
finanziarie
quali:


‐ il
 rispetto
 dei
 Vincoli
 di
 Bilancio
 imposti
 dai
 Trattati
 Internazionali
 e
 dagli
 Obblighi
 Comunitari;


‐ l’adozione
 delle
 procedure
 di
 Monitoraggio
 sull’efficienza
 delle
 prestazioni
 erogate
 e
 degli
strumenti
idonei
al
perseguimento
degli
obiettivi
di
finanza
pubblica,
nonché
dei
 circuiti
Premiali/Sanzionatori
nei
confronti
delle
amministrazioni
locali
per
il
rispetto
 degli
obblighi
di
Bilancio.


Il
 coordinamento
 tra
 i
 livelli
 di
 Governo,
 deve
 estendersi
 anche
 ai
 Costi
 delle
 prestazioni
 erogate,
ai
Saldi
di
Bilancio
ed
all’armonizzazione
della
pressione
fiscale
complessiva,
secondo
 







42Cfr.
 Brancasi
 A.,
 La
 controversa,
 e
 soltanto
 parziale,
 continuità
 nella
 giurisprudenza
 costituzionale
 sul
 coordinamento


finanziario,
nota
a
Corte
Costituzionale
n.
169
del
2009,
in
Giur.
Cost.,
2009,
p.
1648
e
ss.
 43
Gasparro
N.,
op.
ult.
Cit.,
p.
215
e
ss.
 44
Vedi
Jorio
E.,
la
Corte
dei
Conti
boccia
i
piani
di
rientro
regionali
del
debito
pregresso
della
sanità,
in
federalismi.it,
2010,
n.
 2,
p.
1
e
ss.
 45
Cfr.
Jorio
E.,
Federalismo
fiscale:
la
verità
prima
di
tutto
e
poi
gli
strumenti
per
il
cambiamento,
in
federalismi.it,
2010,
n.
 13,
p.
1,
nonché
ID.,
Il
federalismo
fiscale
esige
la
riforma
quater
della
sanità,
in
Sanità
pubblica
e
privata,
2010,
n.
6,
p.
24
e
ss.
 46Assai
vasta
la
letteratura
sulla
delega
in
materia
di
federalismo
fiscale.
Tra
i
tanti,
si
ricordano
Bizioli
G.,
Il
federalismo
 fiscale,
Soveria
Mannelli,
2010;
Ferrara
A.,
Salerno
G.
M.
(a
cura
di),
Il
federalismo
fiscale:
commento
alla
legge
n.
42
del
2009,
 Napoli,
2010;
Jorio
E.,
Gambino
S.,
D’Ignazio
G.,
Il
federalismo
fiscale,
Rimini,
2009;
Nicotra
I.,
Pizzett
F.,
Scozzese
S.
(a
cura
di),
 Il
federalismo
fiscale,
Roma,
2009.
 47
Va
precisato
che
nelle
Regioni
ad
autonomia
speciale
e
nelle
Province
autonome,
la
legge
delega
si
applica
solo
per
aspetti
 limitati
e
di
principio,
in
particolare
per
la
perequazione
e
le
norme
di
coordinamento
della
finanza
pubblica,
facendosi
rinvio
 a
successivi
decreti
di
attuazione
degli
Statuti
speciali
per
gli
ulteriori
profili
(art.
27
L.
n.
42).


(10)

modalità
 da
 determinarsi
 in
 sede
 di
 Conferenza
 Stato‐Regione,
 attraverso
 il
 “Patto
 di
 Convergenza”
(art.
18).
 Il
legislatore
prevede
il
superamento
della
finanza
da
trasferimento
e
del
criterio
della
Spesa
 Storica,
sulla
base
di
quanto
già
aveva
tentato
di
realizzare
col
D.
lgs.
56/00
(il
quale
scopo
era
 quello
del
superamento
del
finanziamento
secondo
il
criterio
della
spesa
storica,
con
una
certa
 gradualità
di
attuazione,
andando
a
regime
solo
nel
2013,
infatti
per
il
2001
si
manteneva
un
 finanziamento
pari
alla
spesa
storica,
da
ridursi
progressivamente
negli
anni
successivi).
 L’attuazione
della
legge
n.
42/09
avviene
attraverso
9
Decreti
Legislativi,
che
danno
l’avvio
al
 nuovo
modello
di
Fisco
Federale48.
Il
D.
lgs.
N.
68
del
2011
(uno
dei
9
citati
decreti
a
Nota
48),
disciplina
l’autonomia
d’entrata
 delle
Regioni
a
Statuto
Ordinario
e
delle
Province,
nonché
la
determinazione
dei
Costi
e
dei
 Fabbisogni
Standard
per
l’erogazione
delle
prestazioni
nel
settore
sanitario,
per
permettere
 che
i
servizi
Fondamentali
abbiano
uno
stesso
costo
ed
una
stessa
erogazione
in
tutto
il
Paese.
 Così
 a
 partire
 dal
 2013
 vengono
 soppressi
 i
 Trasferimenti
 Statali
 alle
 Regioni,
 salva
 la
 copertura
delle
funzioni
amministrative
trasferite
(art.
6
D.
lgs.
n.
68/11).



Resta
 centrale
 la
 Summa
 Divisio
 tra
 le
 funzioni
 che
 rientrano
 nei
 Livelli
 Essenziali
 delle
 Prestazioni
(LEP)
art.
117
Cost.
e
le
funzioni
Non
Essenziali
(art.
8
L.
n.
42/09)49.


Per
 tali
 Essenziali
 funzioni,
 è
 garantito
 il
 finanziamento
 integrale,
 attribuendo
 a
 tal
 fine
 il
 gettito
 dei
 tributi
 propri
 delle
 Regioni
 e
 parte
 della
 compartecipazione
 all’IVA
 (art.
 9
 L.
 n.
 42/09)
che
inizia
dalla
spesa
storica
per
convergere
in
4
anni
sui
Costi
Standard.


La
 definizione
 dei
 Costi
 Standard
 per
 l’erogazione
 delle
 prestazioni
 (o
 gruppi
 omogenei
 di
 prestazioni
sanitarie),
assegna
alle
Regioni
i
fondi
sufficienti
per
erogare
quelle
prestazioni
a
 costi
 predefiniti.
 Il
 Fabbisogno
 risulta
 definito
 dal
 prodotto
 tra:
 il
 numero
 ed
 il
 tipo
 di
 prestazione
 da
 erogare,
 definito
 a
 seguito
 della
 previsione
 del
 bisogno
 e
 della
 conseguente
 offerta
 (in
 condizione
 di
 appropriatezza)
 ed
 il
 Costo
 Standard
 assegnato
 a
 ciascuna
 delle
 prestazioni
inserite
nel
paniere.
Ciò
impone
da
un
lato,
la
previsione
quanto
più
possibilmente
 dettagliata
del
livello
quali‐quantitativo
delle
prestazioni
da
erogare,
e
conseguentemente,
la
 previsione
 di
 un
 livello
 di
 Efficienza
 Minimo
 richiesto
 alle
 Regioni
 nell’erogazione
 di
 questi
 servizi.
 Le
 Regioni
 riceveranno
 le
 risorse
 pari,
 non
 tanto
 alla
 spesa
 sostenuta,
 ma
 le
 risorse
 commisurate
 ad
 un
 livello
 di
 efficienza
 pre‐determinato.
 L’obiettivo
 di
 questa
 modalità
 di
 assegnazione
delle
risorse,
è
quello
di
superare
il
panorama
frastagliato
in
cui
sono
evidenti
i
 diversi
 livelli
 di
 erogazione
 dei
 servizi
 e
 le
 variabilità
 nella
 capacità
 di
 governo
 del
 sistema
 sanitario,
da
parte
delle
Regioni.


Il
 Costo
 Standard
 rappresenta
 l’ideale
 quantum
 necessario
 a
 garantire
 le
 prestazioni
 essenziali50,
in
rapporto
ad
un
fabbisogno,
anch’esso
standard,
determinato
secondo
peculiari


indicatori51:
 un
 prezzo
 ritenuto
 mediamente
 congruo52,
 sul
 quale
 devono
 parametrarsi
 le










48
Sono
entrati
in
vigore:
il
D.
lgs.
n.
85/10
sul
cd.
“federalismo
demaniale”,
i
n.
156/10
e
n.
61/12
sull’ordinamento
di
Roma


capitale,
 il
 D.
 lgs.
 n.
 216/10
 relativo
 ai
 fabbisogni
 Standard
 di
 Comuni
 e
 Province,
 il
 D.
 lgs.
 n.
 23/11
 in
 materia
 di
 fisco
 municipale,
 il
 D.
 lgs.
 n.
 68/11
 sul
 cd.
 “federalismo
 regionale”
 e
 la
 determinazione
 dei
 Costi
 Standard
 in
 Sanità,
 il
 D.
 lgs.
 n.
 88/11
sulla
perequazione
infrastrutturale,
il
D.
lgs.
n.
118/11
recante
disposizioni
per
l’armonizzazione
dei
sistemi
contabili
 e
il
D.
lgs.
n.
149/11
sui
meccanismi
Sanzionatori
e
Premiali
relativi
a
Regioni
ed
Enti
Locali.


49
Su
tale
suddivisione
vedi
Poggi
A.,
Costi
standard
e
livelli
essenziali
delle
prestazioni
(Commento
agli
articoli
2,
7,
8,
9,
10
e


20),
in
Nicotra
I.,
Pizzetti
F.,
Scozzese
S.
(a
cura
di),
Il
federalismo
fiscale,
cit.,
p.
122
e
ss.


50
Cfr.
Jorio
E.,
Il
federalismo
fiscale
verso
i
costi
standard,
in
federalismi.it,,
2010,
n.
12,
p.
7
e
ss.


51Su
 alcune
 metodologie
 per
 il
 calcolo
 dei
 costi
 standard
 vedi
 Croce
 D.,
 Guerra
 R.,
 I
 costi
 standard
 in
 sanità,
 in
 Sanità


pubblica
e
privata,
2010,
n.
4,
p.
65
e
ss.


(11)

risorse
da
stanziare
per
il
finanziamento
dei
Lep53.
Di
conseguenza,
gli
eventuali
scostamenti,


devono
essere
coperti
secondo
le
regole
di
finanziamento
delle
funzioni
non
essenziali.
Poiché
 il
 Gettito
 dei
 tributi
 sopra
 indicati,
 è
 assai
 diverso
 sul
 territorio
 Nazionale,
 l’obbligo
 di
 un
 integrale
 finanziamento
 dei
 Livelli
 Essenziali
 delle
 Prestazioni,
 rende
 necessario
 un
 riequilibrio
tra
le
varie
Regioni.
Per
cui,
se
tale
gettito
risulta
insufficiente,
scatta
la
possibilità
 di
 accedere
 alla
 quota
 del
 Fondo
 Perequativo
 (che
 opera
 in
 maniera
 verticale,
 mediante
 trasferimento,
 senza
 vincolo
 di
 destinazione,
 da
 parte
 dello
 Stato)54.
 Il
 D.
 lgs.
 68/11
 art.
 11,


istituisce
 dal
 2013,
 tale
 fondo,
 che
 per
 i
 LEP,
 è
 alimentato
 dalla
 parte
 residua
 del
 gettito
 prodotto
dalla
compartecipazione
all’IVA55.
 
 
 Vedi
Allegato:
D.
Lgs.
68/11
sul
modello
Fisco
Federale,
Nuove
Fonti
di
Entrata,
Costi
e
 Fabbisogni
Standard
 
 


Riguardo
 ai
 Costi
 Standard,
 il
 loro
 valore,
 per
 ogni
 macrolivello
 di
 assistenza,
 è
 dato
 dalla
 Media
 pro‐capite
 pesata
 del
 Costo
 registrato
 dalle
 Regioni
 benchmark,
 cifra
 che
 deve
 poi
 applicarsi
alla
popolazione
“pesata”
Regionale.
Si
ottiene
così
un
valore
percentuale
di
Risorse
 che
costituisce
il
Fabbisogno
Regionale
Standard,
da
cui
quantificare
le
Risorse
da
assegnare
 alle
Regioni,
per
il
finanziamento
della
Sanità.
Ma
non
essendoci
garanzia
di
omogeneità
tra
la
 cifra
ottenuta
e
lo
stanziamento
Nazionale
determinato
in
base
al
quadro
Macroeconomico,
a
 seconda
 del
 Costo
 Standard
 prescelto,
 si
 potrà
 avere
 una
 cifra
 maggiore,
 minore
 o
 uguale.
 Quindi
 il
 Costo
 Standard,
 appare
 più
 una
 Costante
 Moltiplicativa56,
 poiché
 in
 virtù
 del


complesso
 calcolo
 indicato,
 l’incidenza
 percentuale
 di
 ciascuna
 Regione
 sullo
 stanziamento
 Sanitario,
 resta
 invariata
 a
 prescindere
 dalla
 fissazione
 di
 un
 Costo
 Alto
 o
 Basso.
 Ovvero
 la
 scelta
del
quantum
di
risorse
da
stanziare,
resta
una
scelta
pesata,
senza
che
il
Costo
Standard
 incida
in
tal
senso,
apparendo
esso
come
un
mero
criterio
proporzionale
di
riparto57.


I
 Costi
 ed
 i
 Fabbisogni
 standard
 Regionali,
 sono
 determinati
 annualmente,
 con
 atto
 del
 Ministero
 della
 Salute
 adottato
 di
 concerto
 col
 Ministero
 dell’Economia
 e
 delle
 Finanze,
 e
 previa
 intesa
 con
 la
 Conferenza
 Stato‐Regione
 (sentito
 il
 parere
 della
 struttura
 Tecnica
 di
 Supporto
introdotta
dal
Patto
di
Salute
2010).


Il
Sistema
è
piuttosto
generale
e
presenta
dei
dubbi,
poiché
le
fonti
di
Finanziamento
dei
Costi
 Standard
(i
tributi
propri,
le
compartecipazioni,
la
quota
perequativa)
se
fossero
insufficienti,
 potrebbero
essere
integrati
solo
mediante
la
prevista
fiscalità
Regionale
Aggiuntiva;
cosa
non
 realizzabile
 qualora
 la
 stessa
 dovesse
 soggiacere
 già
 ai
 tetti
 massimi
 fissati
 dal
 legislatore
 statale,
 col
 rischio
 di
 una
 non
 omogenea
 garanzia
 dei
 livelli
 essenziali
 delle
 prestazioni58.
 Il


sistema
appare
reggersi
su
di
un
criterio
di
riparto,
restando
centrale
la
nota
Quota
Capitaria
 Pesata59
 ed
 il
 finanziamento
 della
 sanità
 rimane,
 infatti,
 un
 dato
 esogeno,
 senza
 che
 i
 Costi










53Per
 una
 definizione
 di
 fabbisogni
 e
 costi
 standard
 vedi
 Pennetta
 D.,
 Il
 federalismo
 fiscale,
 cit.,
 p.
 197
 e
 ss.;
 Bizioli
 G.,
 Il


federalismo
fiscale,
cit.,
p.
76
e
ss.
 54
Cfr.
Jorio
E.,
L’art.
119
della
Costituzione
e
il
finanziamento
della
salute,
cit.,
p.
78.
 55
Il
che
rischia
di
comportare
uno
scarso
interesse
delle
Regioni
al
recupero
dell’IVA,
poiché
ad
un
maggior
gettito
della
 stessa,
corrisponde
un
più
ridotto
accesso
al
fondo
perequativo
per
i
LEP.
Sul
punto
Buratti
C.,
Autonomia
e
centralismo.
Un
 commento
allo
schema
di
d.lsg.
in
materia
di
autonomia
delle
Regioni
a
statuto
ordinario
e
delle
Province,
in
federalismi.it,
 2010,
n.
13,
p.
10.
 56
Mapelli
V.,
Se
il
costo
standard
diventa
inutile,
in
La
voce.info
(08/10/10).
 57
Pisauro
G.,
Retorica
e
realtà
nella
determinazione
dei
fabbisogni
standard,
in
nelMerito.com
(22/10/10).
 58
Jorio
E.,
Un
primo
esame
del
D.
lgs.
n.
68/2011
sul
federalismo
regionale
e
provinciale
nonché
sul
finanziamento
della
 sanità
(…
cinque
dubbi
d’incostituzionalità),
in
federalismi.it,
2011,
n.
12,
p.
1
e
ss.
 59
Dirindin
N.,
Fabbisogni
e
costi
standard,
cit.,
p.
221
e
ss.


(12)

Standard
 possano
 in
 tal
 senso
 realmente
 incidere.
 Tuttavia60,
 l’introduzione
 di
 tale
 meccanismo
può
essere
alla
base
di
futuri
ridimensionamenti
al
Budget
per
la
Spesa
Sanitaria,
 costituendo
esso
un
riferimento
cui
rapportare
il
finanziamento
integrale
di
detta
spesa
(art.
 20
D.
lgs.
68/2001).
 
 Altro
Decreto
Attuativo
della
L.
n.
42:
D.
lgs.
149/2011
(uno
dei
9
accennati
a
Nota),
tratta
gli
 Strumenti
Sanzionatori
e
Premiali
nei
confronti
delle
Regioni
e
degli
Enti
Locali.
Introduce
i
 meccanismi
tesi
a
creare
una
maggiore
responsabilizzazione
e
trasparenza
del
governo
delle
 Autonomie
 Territoriali61,
 come
 il
 “Fallimento
 Politico”
 del
 Presidente
 di
 Regione,
 che
 si


verifica
nel
caso
di
grave
dissesto
finanziario,
con
riferimento
al
Disavanzo
Sanitario62,
nella


Regione
assoggettata
al
Piano
di
Rientro
e
commissariata.
Da
tale
dissesto,
che
è
considerato
 una
grave
violazione
di
legge,
scaturisce
l’attivazione
automatica
della
procedura
di
cui
all’art.
 126
 Cost.,
 recante:
 la
 Rimozione
 del
 Presidente,
 lo
 scioglimento
 del
 Consiglio63,
 nonché


rilevanti
 sanzioni
 consequenziali64.
 Il
 Decreto
 introduce,
 un
 forte
 deterrente
 per
 le


Amministrazioni
 Regionali,
 infatti,
 tali
 strumenti
 mostrano
 l’intenzione
 del
 legislatore
 di
 accompagnare
la
riforma
delle
Fonti
di
Finanziamento
della
Spesa
Regionale,
a
strumenti
tesi
 a
Sanzionare
le
Amministrazioni
Inefficienti.
 
 
 
 Le
Manovre
per
il
Contenimento
della
Spesa
 
 
 Le
“Manovre”
hanno
il
fine
di
ridurre
il
Disavanzo
Sanitario
Regionale,
mediante
gli
interventi
 a
carattere
“centralistico”,
insieme
ai
Piani
di
Rientro
ed
alla
Compartecipazione
alla
Spesa
da
 parte
degli
assistiti.
 





 60
Dirindin
N.,
op.
ult.
Cit.,
p.
223.


61Si
 stabilisce,
 pertanto,
 obbligatoriamente
 per
 le
 Regioni
 assoggettate
 a
 un
 Piano
 di
 Rientro
 della
 Spesa
 Sanitaria,
 la


redazione,
 in
 prossimità
 delle
 elezioni,
 di
 un
 “inventario”
 di
 fine
 legislatura/mandato,
 consistente
 in
 una
 rendicontazione
 certificata
ed
idonea
a
informare
i
cittadini
sullo
“stato
di
salute”
degli
enti
locali
coordinati,
a
partire
dalla
spesa
sanitaria
 delle
Regioni.
Sull’utilità
di
tale
strumento
Jorio
E.,
Federalismo
fiscale:
la
verità
prima
di
tutto,
cit.,
p.
7
e
ss.


62
Più
in
particolare
si
fa
riferimento
a
tre
casi:



‐ mancato
 adempimento
 degli
 obblighi
 redazionali
 del
 Piano
 di
 Rientro
 o
 a
 quelli
 previsti
 dal
 relativo
 Piano
 Operativo;
 ‐ mancato
raggiungimento,
oltre
i
limiti
consentiti,
degli
obbiettivi
fissati
nei
Piani;
 ‐ applicazione
per
oltre
due
anni
dell’incremento
dell’aliquota
addizionale
IRPEF.
 63I
provvedimenti
in
questione
sono
disposti
con
decreto
del
Presidente
della
Repubblica,
su
proposta
del
Presidente
del
 Consiglio
dei
Ministri
e
previo
delibera
del
Consiglio
dei
Ministri,
nonché
parere
conforme
della
Commissione
Parlamentare
 per
le
questioni
regionali,
reso
a
maggioranza
dei
due
terzi.
 64
Quali:

 ‐ l’interdizione
del
Presidente
da
qualsiasi
carica
in
enti
vigilati
o
partecipati
da
enti
pubblici
per
un
periodo
di
tempo
 di
10
anni;
 ‐ la
decurtazione
del
rimborso
per
le
spese
elettorali
sostenute
per
la
campagna
per
il
rinnovo
del
Consiglio
Regionale
 spettante
al
partito
politico,
alla
lista
o
alla
coalizione
di
cui
è
espressione
il
Presidente
rimosso;
 ‐ la
decadenza
automatica
dei
Direttori
Generali,
Amministrativi,
Sanitari
degli
enti
del
SSR,
nonché
dell’Assessorato
 competente,
a
cui
pure
si
applica
l’interdizione.


Ulteriori
 sanzioni
 sono
 previste
 in
 caso
 di
 mancato
 rispetto
 del
 Patto
 di
 Stabilità
 Interno,
 riassumibili
 in:
 blocchi
 di
 Spesa,
 obblighi
di
Tagli
e
di
Versamenti.



Strumenti
Premiali
sono
invece
stabiliti
per
le
Amministrazioni
che
abbiano
rispettato
il
Patto
di
Stabilità
Interno
e
fornito
 “buoni
risultati”
nella
lotta
all’evasione
fiscale,
che
potranno,
tra
l’altro,
ridurre
l’obiettivo
del
Patto
e
vedersi
riconosciuta
una
 quota
pari
al
50%
delle
maggiori
somme
relative
a
Tributi
Statali
riscosse
a
titolo
definitivo,
a
seguito
dell’intervento
della
 Regione
 che
 abbia
 contribuito
 all’accertamento
 stesso.
 Per
 gli
 approfondimenti
 Jorio
 E.,
 Federalismo
 fiscale:
 lo
 schema
 di
 decreto
delegato
“sanzioni
e
premialità”,
in
federalismi.it,
2010,
n.
23,
p.
1
e
ss.


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