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LA SCIA PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

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Academic year: 2021

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I

LA SCIA PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

INDICE - SOMMARIO

Introduzione IV

CAPITOLO I

La denuncia e la dichiarazione di inizio attività

1. La originaria disciplina della Denuncia di inizio attività nella

Legge n. 241/1990 1

1.1 L’approvazione del Regolamento con D.p.r. n. 300/1992 7 1.2 Le modifiche apportate all’art. 19 con la Legge finanziaria n.

537/1993: quando l’eccezione diventa la regola 13 1.3 I casi eccezionali in cui la Dia non trova applicazione: la

regolamentazione integrata dal D.p.r. n. 411/1994 e D.p.r. n.

486/1996 22

2 Legge n. 15/2005: modifiche e integrazione alla legge n. 241/90 30

3 La “Dichiarazione di inizio attività” (Legge n. 80/2005) 38

4 Le modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009: la certezza dei tempi di conclusione del procedimento, la conferenza di servizi

e il silenzio assenso 54

4.1 D.lgs. n. 59/2010 e le modifiche alla legge del 2009: Dia a

efficacia differita, Dia a efficacia immediata e l’importanza

della direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi) 59

(2)

II

CAPITOLO II

La segnalazione certificata di inizio attività

1 Legge n. 122/2010: le modifiche all’impianto dell’art. 19 della

legge del 1990 (D.l. n. 78/2010) 63

1.1 Le differenze nel contenuto della Scia rispetto alla Dia e i casi

in cui è prevista l’esclusione 66

1.2 La dichiarazione di conformità dell’agenzia delle imprese

prevista dall’art. 38 del D.l. n. 112/2008 74 1.3 I controlli e le sanzioni per false dichiarazioni 78 1.4 Lo sportello unico per le attività produttive secondo il D.p.r. n.

160/2010 80

2. Le modifiche e le semplificazioni più importanti alla Legge n.

122/2010 89

2.1 Le semplificazioni introdotte dalla Legge n. 148/2011 (art. 6

del D.l. n. 138/2011) 92

2.2 Le modifiche apportate dalla Legge n. 98/2013 98

3 Le novità introdotte dal recente art. 25, comma 1, del D.l. n.

133/2014 (c.d. Decreto Sblocca Italia) 100

CAPITOLO III

Le recenti evoluzioni apportate alla Scia dalla Riforma Madia

1 La delega al governo in materia di riorganizzazione delle

(3)

III

amministrazioni pubbliche a norma dell’art. 5 della Legge n.

124/2015 104

2 L’attuazione della delega in materia di segnalazione certificata

di inizio attività (Scia), con il d.lgs. n. 222/2016 e 126/2016 114 2.1 La standardizzazione della modulistica, la conferenza di

servizi e lo sportello unico 119

2.2 Le modifiche alla Legge n. 241/90 introdotte dall’art. 3 del

D.lgs. n. 126/16 e la revisione della procedura amministrativa 129

3 Il confronto fra le modifiche apportate dal D.lgs. n. 126/2016

e la situazione precedente 134

3.1 L’adeguamento al nuovo regime amministrativo per gli enti

locali e per le regioni 137

3.2 Le criticità di un apparato normativo sempre più articolato 141

Conclusioni 149

Bibliografia Giurisprudenza

154

162

(4)

IV

Introduzione

Il presente lavoro avrà ad oggetto l’analisi dell’istituto della Segnalazione di Inizio Attività introdotto con la Legge n. 122/2010.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività è la dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva, che sia artigianale, commerciale o industriale, senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La dichiarazione dell’imprenditore sostituisce quelle autorizzazioni, licenze o domande di iscrizione non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali.

Ricorrendo tali presupposti, alle imprese sarà sufficiente presentare il

relativo modello Scia, correttamente compilato e completo in ogni sua

parte per avviare la propria attività.

(5)

V

Verranno esaminati gli interventi legislativi più importanti che hanno caratterizzato gli ultimi ventisette anni, partendo dall’introduzione della Denuncia di Inizio Attività, dalla sua trasformazione in Dichiarazione con la Legge n. 80/2005 e successivamente in Segnalazione con la Legge n. 122/2010, fino ad arrivare alla Legge n. 124 del 2015 e ai decreti attuativi n. 126 e 127 del 2016.

Con numerosi provvedimenti, in questi anni, si è cercato di rendere certi i tempi di conclusione del procedimento e di semplificare le procedure. L’ultimo decennio del ventesimo secolo è stato caratterizzato da un’imponente attività normativa di riforma della Pubblica Amministrazione che ha riguardato quasi tutti gli ambiti della sua organizzazione e del suo funzionamento, dal riparto delle funzioni alla conformazione delle strutture, dalla gestione delle risorse umane e tecnologiche agli aspetti più specificamente normativi.

La legge 7 agosto 1990, n. 241 ha effettivamente inaugurato una nuova stagione dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini.

L’idea di un istituto idoneo a sostituire il macchinoso regime delle

autorizzazioni, però, è attribuibile a Mario Nigro che nel già nel 1984, nel

corso dei lavori della Commissione da lui presieduta, istituita presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri, aveva auspicato l’introduzione

nell’ordinamento di una norma che sostituisse l’espresso provvedimento

(6)

VI

autorizzatorio della pubblica amministrazione, consentendo l’esercizio in forza della semplice denuncia di inizio di attività in tutti i casi in cui l’esercizio dell’attività stessa implicasse il semplice accertamento di presupposti di fatto e dei requisiti previsti dalla legge.

Nel 2005 il legislatore interviene nuovamente modificando l’istituto.

La dichiarazione d’inizio di attività non abilita all’immediato esercizio dell’attività, che può essere avviata soltanto quando sia decorso lo spazio temporale minimo fissato dalla legge in trenta giorni. Per questo motivo viene introdotta la Dia articolata in due autonome fasi. La prima, imperniata sulla presentazione della dichiarazione e sul decorso di un primo termine dilatorio di trenta giorni, la seconda, caratterizzata dalla comunicazione dell’inizio di attività e da un secondo termine di trenta giorni per l’esercizio del potere inibitorio dell’attività intrapresa.

I successivi interventi del 2009 e del 2010 furono necessari poiché il decreto legge n. 35/2005 aveva notevolmente inciso sull’efficacia della Dia attribuendole in via generale solo un’efficacia differita, che andava a modificare la precedente tipologia di efficacia. Nel 2009, così, fu necessario reintrodurre, mediante la legge n. 69, le due tipologie di Dia, ulteriormente corrette poi dal d.lgs. n. 59/2010.

La legge n. 122/2010, ha interamente sostituito l’art. 19 della legge

n. 241/1990, eliminando dal nostro sistema l’istituto della Dia e

(7)

VII

introducendo al suo posto la Scia, ovvero la Segnalazione certificata di inizio dell’attività. La vera novità di questa legge è l’ampio ricorso all’autocertificazione e all’asseverazione del rispetto di normative tecniche. Il cambio della denominazione probabilmente è dovuto proprio a questa esigenza di marcare la differenza sostanziale rispetto alla Dia.

Nel 2014 con il decreto sblocca Italia e nel 2015 con la legge Madia si hanno ulteriori modifiche in materia. Vengono innovati i poteri amministrativi spettanti alla P.A. e viene riorganizzata la P.A. stessa, con enunciazione di principi e criteri direttivi.

L’attuazione della riforma Madia si concretizza nell’emanazione dei successivi D.lgs. n. 126/2016, n. 127/2016 e n. 222/2016.

Tali decreti riportano la disciplina generale applicabile ai

procedimenti relativi alle attività soggette a Scia, incluse le modalità di

presentazione delle segnalazioni o istanze alle P.A. Il privato può iniziare

i lavori immediatamente dopo la presentazione della Scia solo qualora

non siano necessari atti discrezionali della P.A., altrimenti sarà tenuto ad

allegare alla Scia tutti i documenti richiesti per ottenere tali atti di assenso

e il Comune provvederà ad inoltrarli alle amministrazioni competenti e

solo successivamente sarà possibile dare inizio ai lavori.

(8)

VIII

I decreti attuativi hanno lo scopo di specificare nel dettaglio la materia della Scia, che nella precedente legge Madia veniva solo citata insieme a moltissime altre modifiche della P.A.

Risulta necessario garantire a cittadini e imprese la certezza delle regole da seguire e dei regimi ad essa applicabili, nonché la certezza dei tempi. I decreti attutivi introducono la Scia Unica, che semplifica l’attività del privato tenuto a presentare una sola Scia anche se l’istanza sia soggetta a altre comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche.

Ulteriore novità è rappresentata dalla presenza di un unico sportello a cui rivolgersi e dalla modulistica unificata.

Con l’introduzione della Scia, viene da una parte conferito al privato la titolarità di un diritto soggettivo che lo legittima ad intraprendere autonomamente l’attività senza l’intermediazione di titoli ulteriori, mentre dall’altra si attribuisce all’amministrazione un potere di verifica sulla sussistenza dei prescritti requisiti e presupposti normativi, successivo alla presentazione della dichiarazione.

Chiara risulta la trasformazione del ruolo della Pubblica

Amministrazione, che passa dallo svolgere un controllo di tipo

autorizzatorio di verifica ex ante della compatibilità di una data attività

con l’interesse pubblico, ad esercitare un controllo ex post di tipo

inibitorio.

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IX

In conclusione, attraverso il presente lavoro, si vuole porre

l’attenzione sulle molteplici modifiche della legislazione intercorse negli

ultimi anni con lo scopo di semplificare l’attività della Pubblica

Amministrazione, analizzando le conseguenza che esse hanno avuto sulle

imprese e sui privati.

Riferimenti

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