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Ill. mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il LAZIO ROMA

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Academic year: 2022

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1 STUDIO LEGALE

AVV. ALESSANDRO CARUSO FREZZA

via Terravecchia Superiore n. 65– 89900 Vibo Valentia (VV)

telfax 0963/45.832; cell. 346/08.40215 - avv.alessandro.carusofrezza@pec.giuffre.it

Ill. mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il LAZIO – ROMA

RICORSO

con contestuale istanza di misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a.

ed istanza di misura cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a.

PER: CARUSO FREZZA Alessandro, nato a Vibo Valentia (VV), il 15 febbraio 1965, codice fiscale CRS LSN 65B15 F537M, difeso e rappresentato ex art. 22. comma 3, c.p.a., da se medesimo, avendo le qualità ed i titoli di legge essendo avvocato iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia con il n. 1274, ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Stefano Longanesi n. 9, presso l’avv. Carmelo Russo del Foro di Roma, codice fiscale RSS CLM 67B08 F537S, nonché presso il proprio domicilio elettronico che è il seguente:

avv.alessandro.carusofrezza@pec.giuffre.it,

e con espressa autorizzazione all’ill.ma Cancelleria adìta di inoltrare ogni comunicazione relativa all’odierno procedimento al seguente numero di fax:

0963/45.832, ovvero al sopra già riportato indirizzo di posta elettronica certificata;

(parte ricorrente) CONTRO: il CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, in persona del

Presidente e l.r.p.t., codice fiscale 80409200583, sedente per la carica in Roma, via Arenula n. 71, cap 00186,; amministrazione@pec.cnf.it;

(parte resistente) NONCHE’ CONTRO

SCUOLA SUPERIORE DELL’AVVOCATURA, in persona del Presidente e l.r.p.t., codice fiscale 97433740582, sedente per la carica in Roma, alla via del Governo Vecchio n. 3, cap 00186, corsocassazionisti2018@pec.cnf.it;

AVVERSO

e per l’ANNULLAMENTO e la DECLARATORIA di ILLEGITTIMITA’

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previa misura cautelare monocratica e misura cautelare collegiale più idonee

- della COMUNICAZIONE di non validità della propria domanda di partecipazione e di non ammissione al corso propedeutico per l’iscrizione all’albo dei cassazionisti, indetto con Bando protocollo CNF:

AMM26/06/18.032582U – Bando per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, pubblicato sul sito del CNF il 3 luglio 2018, comunicazione ricevuta via pec in data 31 luglio 2018 (vds. sub Doc. n. 1);

- del BANDO protocollo CNF: AMM26/06/18.032582U – Bando per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie speciale – Concorsi ed esami n. 52 del 3 luglio 2018, là dove fissa i requisiti di ammissione ed i criteri di effettività nell’esercizio della professione (art. 1, comma 2, lett. d; art. 1, comma 3; art. 1, comma 4) (vds. sub Doc. n. 2);

- del presupposto REGOLAMENTO n. 1 del 20 novembre 2015 del CNF, là dove all’art.

2, comma 2, fissa i requisiti di ammissione al corso propedeutico suddetto (vds. sub Doc. n.

3);

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale non conosciuto.

********

L’avv. Alessandro Caruso Frezza, nella qualità di procuratore e difensore di se medesimo, espone quanto segue.

FATTO

A) L’odierno ricorrente, il 5 agosto 2016, non avendo ricevuto alcun riscontro a proprio specifico mail dell’11 giugno 2016, inviava alla Scuola Superiore dell’Avvocatura, nuovamente, ma questa volta con lettera raccomandata a/r n. 14550966991-6 ed in vista di una sua prossima partecipazione al relativo concorso, richiesta di parere circa la interpretazione da dare ai requisiti di ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori, in particolare circa l’interpretazione da dare all’alternatività dei giudizi patrocinati

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negli ultimi quattro anni (vds. sub Doc. n. 4 – Missiva raccomandata a/r del 5 agosto 2016 con le relative ricevute di avvenuta spedizione e di avvenuto ricevimento).

B) Ricevuta la predetta missiva in data 11 agosto 2016, la Scuola Superiore dell’Avvocatura non dette alcun riscontro, rimanendo, per l’effetto, i formulati specifici quesiti senza risposta o chiarimento.

C) Il 3 luglio 2018, indetto il concorso con il Bando odiernamente impugnato e volendovi partecipare, l’odierno ricorrente, effettuato il 20 luglio 2018 il versamento di € 60,00 a titolo di “contributo per la partecipazione alla prova di accesso al corso Albo Speciale 2018”, predisposta la domanda di partecipazione/ammissione alla prova di accesso attraverso l’apposito form on-line presente sul sito del CNF, dopo averla firmata digitalmente, previa precisazione circa il numero ed il tipo dei giudizi patrocinati negli ultimi quattro anni (16 giudizi amministrativi e/o tributari d’appello; 5 giudizi innanzi alla Corte di Appello civile; 1 giudizio innanzi alla Corte di Appello penale; 1 giudizio innanzi alla Corte europea dei diritti umani – CEDU di Strasburgo), nella forma, altresì, della dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200, inviò la predetta domanda ed i suoi allegati, via pec, in data 30 luglio 2018, all’indirizzo pec indicato nel bando:

corsocassazionisti2018@pec.cnf.it.

Alla carta di identità, pure trasmessa, previa scansione, contestualmente alla predetta domanda e pure sottoscritta digitalmente, fu allegato dettagliato elenco dei giudizi patrocinati negli ultimi quattro anni (ma vi fu una dimenticanza: il proc. TAR Calabria CZ n. R.G 85/2011 patrocinato fino al 10 luglio 2015, mentre non fu specificato che in n. 6 indicati giudizi dinanzi al Tar i giudizi da considerare distintamente dovevano essere sia il giudizio cautelare che il giudizio di merito) (vds. doc. n. 5 – Domanda di partecipazione inviata il 30 luglio 2018 con tutti i suoi allegati).

D) Senonchè, la Scuola Superiore dell’Avvocatura, dopo il ricevimento della propria domanda di partecipazione, comunicava via pec, il 31 luglio 2018, quanto segue:

“Gentile Avvocato, la sua iscrizione non va bene perché i 20 giudizi devono essere tutti dinanzi a tribunali amministrativi contabili o tributari come dice il bando (I requisiti comma 3 art. 1 sono tra loro alternativi). Cordiali saluti” (vds. Doc. n. 1 – Comunicazione di non ammissione della propria domanda).

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E) Successivamente, il 3 agosto 2018, l’odierno ricorrente inviava, nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, alla medesima Scuola Superiore dell’Avvocatura, la precisazione che in n. 6 dei già indicati procedimenti patrocinati dinanzi al TAR era stato patrocinato anche il relativo giudizio cautelare (vds. Doc. n. 6 – Comunicazione via pec del 3 agosto 2018 e relativi allegati).

F) La predetta ritenuta non validità della propria domanda e la conseguente non ammissione sono illegittime. Illegittimo è anche interpretare i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 1 del Bando e del presupposto Regolamento così come sono stati interpretati. Ciò per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1) ECCESSO DI POTERE sub specie di manifesta irragionevolezza ed illogicità. ERRATA INTERPRETAZIONE ed APPLICAZIONE dell’art.

4, commi 3 e 4, del Regolamento CNF n. 1 del 20 novembre 2015, ciò anche alla luce dell’art. 21 del Legge n. 247/2012, come intepretato nell’art. 2, comma 2, del decreto 25 febbraio 2016 n. 47. VIOLAZIONE del principio di non discriminazione, proporzionalità ed adeguatezza.

Recita l’art. 1, comma 3, del Bando, ripetendo pedissequamente (tranne per quello che si rileverà al successivo Motivo n. 2) quanto riportato nell’art. 4, comma 3, del Regolamento CNF n.1 del 20 novembre 2015, quanto segue:

“Ai fini dell’accesso al corso, sono criteri di effettività nell’esercizio della professione ai sensi della lettera d) del comma precedente:

1) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno dieci giudizi dinanzi ad una Corte di Appello civile;

2) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi ad una Corte di Appello penale;

3) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie regionali e contabili”.

Al successivo comma 4 del Bando, anch’esso in pedissequa riproduzione di quanto pure precisato nel predetto Regolamento CNF n. 1/2015 all’art. 4, comma 4, si precisa:

“I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi”.

La Fondazione Scuola Superiore dell’Avvocatura, Sezione Scuola Superiore dell’Avvocatura per Cassazionisti, e, si ritiene, lo stesso C.N.F. interpreta tale alternatività, per così dire, “a blocchi non comunicanti”: o 10 giudizi

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dinanzi alla Corte di Appello civile o 20 giudizi dinanzi alla Corte di Appello penale o 20 giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie regionali e contabili.

Ma tale interpretazione è manifestamente illogica ed irragionevole, in violazione, altresì, del principio generale di proporzionalità e di adeguatezza.

In primo luogo, perché non si tratta di un concorso per acquisire il titolo di avvocato specialista, cioè non si tratta di accertare l’adeguatezza dell’esperienza professionale e formativa maturata in un settore del diritto anziché in un altro (civile o penale o amministrativo), per la cui procedura era stato predisposto il D.M. n. 144 del 12 agosto 2015, prima delle note vicende di cui al Tar Lazio sez. III sentenza n. 4424/2016 e di cui al Consiglio di Stato, sentenza n. 5575/2017.

******

In secondo luogo, perché l’ordinamento della professione forense di cui alla legge n. 247/2012, NON obbliga né a specializzarsi, né a svolgere l’attività professionale di avvocato o nel settore civile o nel settore penale o nel settore amministrativo.

*******

In terzo luogo, perché è manifestamente illogico e sproporzionato che si chieda per l’ammissione al predetto corso che un professionista abbia, nella sua più recente vita professionale, patrocinato solo giudizi amministrativi o solo giudizi civili o solo giudizi penali, quando la predetta ammissione è finalizzata, dapprima, allo svolgimento di un corso avente ad oggetto (indistintamente per tutti) le seguenti materie: diritto processuale civile;

diritto processuale penale; giustizia amministrativa, giustizia costituzionale;

orientamenti recenti delle Giurisdizioni Superiori; poi ad una verifica finale di idoneità comportante (indistintamente per tutti) la scelta tra la redazione di un ricorso per cassazione in materia penale o civile o un atto di appello al Consiglio di Stato.

La successiva articolazione del Bando e la connotazione organizzativa e formativa del predetto corso (quale pure si rinviene nel presupposto Regolamento) per poter essere logicamente coerenti con la interpretazione censurata avrebbero dovuto comportare:

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- per chi è stato ammesso “per avere patrocinato almeno 20 giudizi innanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie regionali e contabili”, un corso solo sulla materia giustizia amministrativa, sulla materia “giustizia costituzionale”, ma riferita solo al diritto amministrativo, e sulla materia “orientamenti recenti delle giurisdizioni superiori”, ma riferita solo agli orientamenti del Consiglio di Stato e della Cassazione in relazione ai soli motivi inerenti alla giurisdizione, nonché, nella medesima logica, una verifica finale di idoneità comportante la sola redazione di un atto di appello al Consiglio di Stato;

- per chi è stato ammesso “per avere patrocinato almeno 10 giudizi dinanzi alla Corte di Appello civile” un corso solo sulla materia del diritto processuale civile, sulla materia “giustizia costituzionale”, ma riferita al solo diritto civile, sulla materia

“orientamenti recenti delle giurisdizioni superiori”, ma riferita ai soli orientamenti recenti della Cassazione civile, nonché, nella medesima logica, una verifica finale di idoneità comportante la sola redazione di un ricorso alla Cassazione in materia civile;

- per chi è stato ammesso “per avere patrocinato almeno 20 giudizi dinanzi alla Corte di Appello penale”, un corso solo sulla materia del diritto processuale penale, sulla materia “giustizia costituzionale”, ma riferita al solo diritto penale, sulla materia

“orientamenti recenti delle giurisdizioni superiori”, ma riferita ai soli orientamenti recenti della Cassazione penale, nonché, nella medesima logica, una verifica finale di idoneità comportante la sola redazione di un ricorso alla Cassazione in materia penale.

Invece, a conferma della manifesta illogicità ed irragionevolezza della interpretazione censurata e del suo difetto di proporzionalità ed adeguatezza allo scopo perseguito dal corso, il corso (che già l’ill.mo Tar Lazio – Roma, sez. III, ha precisato trattarsi di

“procedura valutativa abilitante non concorsuale” – cfr. sentenza n. 5989 del 19 maggio 2017) ha per tutti gli ammessi, indistintamente, ad oggetto le stesse identiche materie (art. 9, 1° comma, del Bando, e norme corrispondenti nel Regolamento presupposto) e le stesse identiche prove scritte (art. 12, comma 4, del Bando, e norme corrispondenti nel Regolamento presupposto), fra cui scegliere, in sede di verifica finale di idoneità.

******

In quarto luogo, perché la interpretazione “a blocchi non comunicanti” porta al seguente paradosso: un avvocato che abbia patrocinato, nell’ultimo quadriennio, 10 giudizi innanzi alla Corte di Appello civile avrebbe i requisiti (quanto all’esercizio

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effettivo della professione) per essere ammesso e sarebbe ammesso, mentre un avvocato che avesse patrocinato solo 19 giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie regionali e contabili, 9 giudizi innanzi alla Corte di Appello civile e 19 giudizi innanzi alla Corte di Appello penale NON avrebbe i requisiti per essere ammesso e, se presentasse ugualmente la propria domanda, non sarebbe ammesso, in quanto risulterebbe non avere esercitato effettivamente la professione ! Il sopradetto paradosso, logica conseguenza della interpretazione censurata, oltre ad evidenziarne ulteriormente la manifesta irragionevolezza ed illogicità, la connota di illegittimità costituzionale (art. 2 e 3 della Costituzione), giacchè implica un trattamento irragionevolmente differenziato (preclusivo e di minore favore) per chi ha

“effettivo esercizio della professione” in misura maggiore ed in più settori del diritto, rispetto a chi ha “effettivo esercizio della professione” in misura minore ed in un solo settore del diritto, un trattamento comportante preclusione e/o penalizzazione ingiustificata dell’esprimersi della personalità professionale e lavorativa in più settori del diritto.

Il contrasto è, altresì, da ravvisarsi in rapporto all’art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, norma posta a presidio del principio di non discriminazione.

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In quinto luogo, perché NON si comprende per nulla la ragione del perché vi possa essere “fungibilità” (al fine di provare l’effettivo esercizio della professione), fra di essi e reciprocamente, fra giudizi amministrativi e giudizi tributari regionali e giudizi contabili (intrinsecamente, strutturalmente e processualmente ben diversi fra di loro) e NON fra ciascuno di essi ed i giudizi innanzi alla Corte di Appello civile e/o i giudizi innanzi alla Corte di Appello penale.

********

Anche il profilo sistematico dell’interpretazione porta a negare legittimità e correttezza alla censurata interpretazione “a blocchi non comunicanti”.

L’art. 21 della legge n. 247/2012, così come l’art. 2, comma 2, del decreto 25 febbraio 2016 n. 47 “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense” collegano l’esercizio della professione in modo effettivo” alla

“trattazione di almeno cinque affari per ciascun anno”.

E’ evidente, dunque, come il quadro ordinamentale sovraordinato relativo all’accertamento dell’esercizio effettivo della professione esuli completamente da una valutazione della effettività della professione che escluda la pluriversatilità

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dell’avvocato a cimentarsi sia nel campo del diritto civile, sia nel campo del diritto penale, sia nel campo del diritto amministrativo, sia nel campo del diritto tributario e che, quindi, precluda di utilizzare tale pluriversatilità non solo come indice rivelatore, ma come prova piena dell’esercizio effettivo della professione.

Ne consegue, anche sotto questo aspetto, la illegittimità ed erroneità della interpretazione censurata.

*******

La precisazione del Bando e del presupposto Regolamento CNF: “I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi” deve, dunque, interpretarsi nel senso che la effettività nell’esercizio della professione, al fine di essere ammessi (nella sua prima fase di effettivo accesso) al corso per conseguire l’abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, può essere provata dimostrando di avere patrocinato anche giudizi c.d misti tra quelli indicati all’art. 1, comma 3, del Bando ed all’art. 4, comma 3, del presupposto Regolamento CNF n. 1/2015, in guisa tale che, nel relativo rapporto di equivalenza, a n. 2 giudizi dinanzi alla Corte di Appello penale o a n. 2 giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie regionali e contabili corrisponda n. 1 giudizio dinanzi alla Corte di Appello civile, e viceversa.

*******

Attesa la predetta legittima interpretazione l’odierno ricorrente, avendo patrocinato nel quadriennio precedente almeno 15 giudizi dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali (ma considerando non solo i giudizi di merito, ma anche i giudizi cautelari essi diventano n. 21; inoltre considerando pure il giudizio di merito TAR Calabria- Catanzaro n. R.G. 85/2011 patrocinato fino al 10 luglio 2015, data della udienza di merito seguita da sentenza, diventano n. 22 – vds. sub Doc. n. 7); n. 1 giudizio dinanzi alla giurisdizione tributaria regionale; n. 5 giudizi dinanzi alla Corte di Appello civile (equivalenti a n. 10 giudizi innanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie, contabili e dinanzi alla corte di appello penale); n. 1 giudizio dinanzi alla Corte di Appello penale; n. 1 giudizio dinanzi alla Corte europea di Strasburgo (CEDU), ha, in termini equivalenti, ben superato di gran lunga il numero minimo consentito per dimostrare l’effettivo esercizio della professione forense e, quindi, per essere ammesso a sostenere la prova preselettiva per l’accesso al corso per l’abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

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Tanto si chiede accerti e disponga l’ill.mo Tar adìto con declaratoria di illegittimità e di annullamento del diniego all’ammissione e degli atti presupposti odiernamente impugnati.

IN VIA SUBORDINATA e con riserva di gravame

2) VIOLAZIONE del principio generale del legittimo affidamento e della buona fede.

Il silenzio ingiustificato, serbato in ordine agli specifici quesiti formulati dall’odierno ricorrente in tempo utile con la propria missiva del 5 agosto 2016 (vds. Doc. n. 4), affinchè potesse regolarsi di conseguenza, missiva ricevuta dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura in data 11 agosto 2016 e di cui si è detto alla narrativa in punto di fatto, ha ingenerato nell’odierno ricorrente il legittimo affidamento che il predetto criterio di alternatività NON dovesse essere interpretato “a blocchi non comunicanti”.

La odiernamente censurata condotta della Scuola Superiore dell’Avvocatura, con la interpretazione escludente data, ha, dunque, violato manifestamente il principio generale del legittimo affidamento e di buona fede cui ogni soggetto, la cui azione è sottoposta ai principi generali del procedimento amministrativo, deve soggiacere.

Ne consegue che anche sotto questo profilo, la non ammissione della propria domanda e la presupposta interpretazione escludente del Bando e del presupposto Regolamento debbano dichiararsi illegittime.

3) ILLEGITTIMITA’ del Bando per violazione dell’art. 4, comma 3, n. 3 del Regolamento CNF n. 1 del 20 novembre 2015.

Nel Bando odiernamente impugnato è introdotto in relazione ai criteri di effettività nell’esercizio della professione un requisito ultroneo e più ristrettivo rispetto a quello previsto nell’art. 4, comma 3, n. 3 del Regolamento CNF n. 1/2015.

L’art. 4, comma 3, n. 3 del predetto Regolamento fa riferimento solamente a

“giudizi dinanzi alle giurisdizioni tributarie”, evidentemente ricomprendendo sia i procedimenti innanzi alle Commissioni tributarie provinciali sia i procedimenti innanzi alle Commissioni tributarie regionali.

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L’art. 2, comma 3, n. 3 del Bando, invece, usa la dizione mutata di “giudizi dinanzi alle giurisdizioni tributarie regionali” con effetto riduttivo del criterio fissato nel Regolamento, in quanto escludente i giudizi patrocinati dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali.

Tale effetto riduttivo è illegittimo, attesa la natura sovraordinata del Regolamento del CNF.

L’odierno ricorrente ha interesse a rilevare ciò, perché se il Bando non avesse posto tale illegittima restrizione avrebbe potuto dichiarare di avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno n. 3 giudizi dinanzi le Commissioni Tributarie provinciali come p.es. il giudizio promosso dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia con atto notificato il 19 aprile 2018 per Frezza Teresa contro Agenzia del Territorio e Agenzia delle Entrate Riscossione (vds.

sub Doc. n. 8), il giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano – sez. dist. di Brescia per Immobiliare Alto Sebino c/ Fraternità Sistemi – Impresa Sociale – Società cooperativa onlus Riscossione introdotto con ricorso n. 618/2014, con udienza pubblica avutasi il 25 settembre 2014, e deciso con la sentenza 866/07/14 del 20 novembre 2014 (vds. Doc. n. 9); il giudizio dinanzi la Commissione Provinciale di Bergamo per Immobiliare Alto Sebino c/

Comune di Solto Collina introdotto con ricorso n. 1122/2014 del 7 ottobre 2014, discusso il 20 marzo 2015 e deciso il 31 marzo 2015 con la sentenza n.

310/05/15 (vds. Doc. n. 10).

Il tutto avrebbe portato (compreso il giudizio CEDU ed il giudizio TAR CZ n.

85/2011, conclusosi nel 2015) a n. 21 giudizi amministrativi, tributari e contabili patrocinati nel quadriennio precedente.

Da quanto sopra consegue la manifesta illegittimità del Bando anche sotto questo precipuo profilo e, quindi, la illegittimità della comunicazione di non validità e di non ammissione della propria domanda spedita il 30 luglio 2018, e, per l’effetto, la sussistenza in capo all’odierno ricorrente dei requisiti di cui all’art. 4, comma 3, n. 3 del Regolamento CNF n. 1/2015 per provare, anche solo nell’ambito di un solo “blocco” l’effettivo esercizio della professione forense.

Si deve rilevare come il Bando abbia “costretto” ad escludere i giudizi innanzi alle commissioni tributarie provinciali e, quindi, a compilare il form on line obbligatorio non considerandoli, quando poi la domanda che derivò

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automaticamente da quel form on line fa riferimento ai soli “giudizi dinanzi alle giurisdizioni tributarie”, senza la specificazione riduttiva “regionali”.

Ciò conferma la illegittimità censurata, nonché l’avvenuta colpevole induzione in errore.

4) ECCESSO DI POTERE sub specie di manifesta illogicità ed irragionevolezza.

Qualora non si volessero fare rientrare, in via analogica, nella espressione generica “giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative” anche i giudizi patrocinati innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (giudizi che possono essere promossi solo quando la lesione dei “diritti civili” avvenga ad opera di una pubblica amministrazione) la loro esclusione espressa (sia nel Bando che nel presupposto Regolamento) dal novero delle attività di patrocinio rivelanti per la prova dell’effettivo esercizio della professione forense si appalesa manifestamente illogica ed irragionevole.

La predisposizione di un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, qualora operata da un avvocato, dovendo intervenire solo dopo che tutte le vie di ricorso interne sono state praticate e comportando il sindacato dell’azione pubblica amministrativa e giudiziaria in relazione a norme europee operanti all’interno degli Stati membri (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 348 e 349 del 2007), ha la stessa portata “impugnatoria” di un atto amministrativo quale si attua con il ricorso dinanzi al TAR e la stessa funzione, per il tramite dell’art. 6 della Convenzione posto a presidio dell’equo processo, di sindacato sull’azione pubblica giudiziaria che governa la ratio di un atto di appello, ancorchè il ricorso alla CEDU non sia diretto a sindacare l’operato giurisdizionale in quanto violativo delle regole del diritto interno, ma delle regole sovranazionali della Convenzione EDU.

Ne consegue la illegittimità, in parte qua, del Bando e del presupposto Regolamento C.N.F. là dove non si prevede l’inserimento anche dei ricorsi CEDU fra “i giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative”, quale criterio di prova dell’effettivo svolgimento della professione forense.

La circostanza – documentata con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio – che l’odierno ricorrente abbia patrocinato nel quadriennio precedente il ricorso CEDU n. 12148 del 28 febbraio 2017 e che tale ricorso

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avrebbe concorso al rispetto del requisito “degli almeno 20 giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative” concreta la sussistenza e la prova dell’interesse attuale e concreto all’esame ed all’accoglimento anche della predetta censura.

5) ILLEGITTIMITA’ del Regolamento n. 1/2015 per violazione della ratio e dei principi generali di cui alla Legge n. 247/2012 in materia di verifica dell’effettivo svolgimento della professione forense, così per come specificati nel D.M. 25 febbraio 2016 n. 47. ECCESSO di POTERE sub specie di difetto di adeguatezza e di proporzionalità.

Alla luce del sopravvenuto D.M. n. 47/2016, il Regolamento n. 1/2015 NON può più ritenersi avere attuato legittimamente l’art. 22 della legge n. 247/2012, là dove non ha dato alcuna rilevanza (quale elemento di prova dell’effettività dell’esercizio professionale) alle attività di collaborazione stragiudiziale prestate, nel quadriennio precedente, ai fini della redazione di un ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione o dinanzi al Consiglio di Stato.

E’ manifesta fictio facti presupporre che un avvocato non affronti con i Colleghi abilitati al patrocinio superiore, prima del corso da seguire presso la Scuola Superiore dell’Avvocatura ed ancorchè solo con apporti stragiudiziali, le problematiche conseguenziali alla necessità dell’impugnativa dinanzi alla Corte di Cassazione o dinanzi al Consiglio di Stato, tanto più quando l’impugnativa da esperire riguardi sentenze emesse in giudizi patrocinati, in primo e/o in secondo grado, da quello stesso avvocato non ancora abilitato al patrocinio superiore.

Avendo il Ministero della Giustizia (nella propria relazione illustrativa di accompagnamento alla propria nota di trasmissione al CNF dello schema del decreto suddetto) precisato che, ai fini della verifica dell’effettività di esercizio della professione forense, il requisito della “trattazione di almeno cinque affari per ciascuno anno“ debba essere inteso nel senso che “l’espressione “affari” è diretta a ricomprendere non solo gli incarichi di natura giudiziale, ma anche quelli stragiudiziali (consulenze, pareri ecc.)”, ed avendo, altresì, precisato che

“il regolamento specifica inoltre che non è necessario che l’incarico sia conferito dal cliente, ma può provenire anche da altro avvocato, ciò al fine di assegnare rilevanza all’attività professionale svolta dai giovani avvocati quali collaboratori di professionisti più anziani (vds. sub Doc, n. 11), l’omessa rilevanza data, sia nel Regolamento CNF n. 1/2015, sia nel Bando odiernamente

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impugnato, alle attività stragiudiziali svolte ai fini della proficua predisposizione (questa sì solo a cura del Collega abilitato) di un ricorso innanzi alle magistrature superiori è da ritenersi illegittima e/o ingiustificatamente illogica ed inadeguata alla scopo (selezionare avvocati che abbiano rivelato idoneità ad affrontare le problematiche impugnatorie innanzi alle giurisdizioni superiori) cui è preordinato il Bando predetto e l’intero corso presso la Scuola Superiore dell’Avvocatura.

L’interesse attuale e concreto alla censura sorge in capo all’odierno ricorrente in quanto questi ha, nell’ultimo quadriennio, collaborato stragiudizialmente ad almeno n. 3 ricorsi dinanzi al Consiglio di Stato e ad almeno n. 1 ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione civile.

Da qui la fondatezza dell’odierno ricorso anche sotto questi profili ed ulteriori ragioni per la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati.

6) ISTANZA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA

La prova preselettiva per l’accesso al corso è stata fissata, nel Bando medesimo, per il 15 settembre 2018.

Qualora non si riuscisse “ad agganciare”, nonostante notifica ed iscrizione a ruolo dell’odierno ricorso, una delle udienze cautelari collegiali previste, nel calendario di codesto ill.mo TAR, per l’11 o il 12 o il 13 settembre prossimi, il diniego di validità della propria domanda e la conseguente non ammissione produrrebbero, nelle more, effetti gravi (ritardo di almeno un altro anno per acquisire l’abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori e perdita della relativa professionalità) ed irreparabili, giacchè la prova preselettiva sarebbe stata già svolta e non si potrebbe più ripetere con le stesse caratteristiche e gli identici quesiti sottoposti agli altri concorrenti.

Conseguono, quindi, in tale evenienza, tutti i presupposti affinchè l’odierno ricorrente venga ammesso, con riserva, a sostenere la prova preselettiva di accesso del 15 settembre 2018, già con provvedimento cautelare presidenziale.

Tanto si chiede disponga l’ill.mo Presidente del TAR.

7) ISTANZA DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE

In ogni caso si chiede che venga concessa all’odierno ricorrente la possibilità di partecipare alla prova preselettiva del 15 settembre prossimo ed, all’esito

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positivo di essa, al relativo e successivo corso ed alla successiva prova finale di verifica, anche con conferma della misura cautelare presidenziale che, nelle more della stessa udienza cautelare, sia stata già disposta a proprio favore.

Il fumus boni iuris è tutto nella manifesta fondatezza dei Motivi sopra rassegnati.

Il periculum in mora di danno grave ed irreparabile è nella perdita delle possibilità partecipative al corso per cassazionisti, con conseguente ritardo (di almeno un altro anno) nel conseguimento dell’abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori e perdita della relativa acquisenda professionalità.

**********

TANTO PREMESSO, RAPPRESENTATO, DEDOTTO E CENSURATO, l’avv. Alessandro Caruso Frezza, nella qualità di procuratore e difensore di se medesimo, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’ill.mo TAR adìto e per quanto di competenza l’ill.mo Presidente del TAR adìto, ogni contraria ed avversaria eccezione, controdeduzione, difesa ed argomentazione disattesa e respinta,

IN VIA CAUTELARE MONOCRATICA

- concedersi la misura richiesta ai fini della propria partecipazione alla prova preselettiva del 15 settembre 2018 per tutte le causali specifiche sopra rappresentate al n. 6 dell’odierno atto.

IN VIA CAUTELARE COLLEGIALE

- confermarsi la misura cautelare monocratica, se già concessa e se favorevole, ovvero ammettere l’odierno ricorrente, con riserva, sia alla prova preselettiva, sia, all’esito positivo della predetta, al successivo corso ed alla prova di verifica finale, per tutte le causali specifiche rappresentate al n. 7 dell’odierno atto.

NEL MERITO

- accogliere il presente ricorso, in via principale, per tutte le causali, in fatto ed in diritto, di cui al Motivo n. 1, in via subordinata e con riserva di gravame, per tutte le causali, in fatto ed in diritto, di cui al Motivo n. 2, al Motivo n. 3, al Motivo n. 4 ed al Motivo n. 5 dell’odierno ricorso, per l’effetto, dichiarando illegittimo ed annullando il diniego di validità e di ammissione della propria domanda di partecipazione del 31 luglio 2018 e, in parte qua, il Bando ed il Regolamento CNF n. 1/2015 impugnati.

- condannare, in tutte le sopra indicate evenienze, controparte alla rifusione delle spese e degli onorari di difesa, valorizzando altresì, ai fini della soccombenza colpevole, il

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mancato ed ingiustificato riscontro alla richiesta di parere interpretativo avanzata il 5 agosto 2016 e di cui si è detto alla lettera D) della narrativa in punto di fatto.

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IN VIA ISTRUTTORIA

Si allegano tutti i documenti intra indicati con la dicitura “Doc.” e che pure di seguito si elencano:

- Doc. n. 1 – Comunicazione di non ammissione del 31 luglio 2018.

- Doc. n. 2 - Bando protocollo CNF: AMM26/06/18.032582U del 2 luglio 2018. 3 - Doc. n. 3 – Regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 del CNF

- Doc. n. 4 – Missiva raccomandata a/r del 5 agosto 2016 con le relative ricevute di avvenuto ricevimento.

- Doc. n. 5 – Domanda di partecipazione inviata il 30 luglio 2018 con tutti i suoi allegati.

- Doc. n. 6 – Comunicazione via pec del 3 agosto 2018 e relativi allegati.

- Doc. n. 7 - Giudizio Tar Calabria Catanzaro n. R.G. 85/2011 patrocinato fino al 1uglio 2015.

- Doc. n. 8 – Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia del 19 aprile 2018.

- Doc. n. 9 - Atti del procedimento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano – sez. dist. di Brescia per Immobiliare Alto Sebino c/ Fraternità Sistemi – Impresa Sociale – Società cooperativa onlus Riscossione, ricorso n. 866/07/14.

- Doc. n. 10 – Atti del procedimento innanzi a Commissione Provinciale di Bergamo per Immobiliare Alto Sebino c/ Comune di Solto Collina, ricorso n. 1122/14 del 6 ottobre 2014.

- Doc. n. 11 – Relazione illustrativa Ministero della Giustizia allo schema del decreto n.

47/2016.

*********

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato e che non rientra in nessuna delle materie speciali per le quali è prevista una determinazione del contributo unificato in maniera diversa dai criteri ordinari. Essa va, quindi, assoggettata al contributo unificato di € 650,00.

Wuppertal, 18 agosto 2018

Avv. Alessandro Caruso Frezza

CARUSO FREZZA ALESSANDRO

Firmato digitalmente da

CARUSO FREZZA ALESSANDRO Data: 2018.08.18 14:00:18

+02'00'

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