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ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA CON SEDE IN CATANZARO

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Academic year: 2022

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STUDIO LEGALE CILEA

Avv. Rosa Cilea

Via G. D’ Annunzio N. 20/A 89125 – Reggio Calabria

Tel. 393/9925815 – Telefax 0965/812603

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA CON

SEDE IN CATANZARO

RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIVA ED ADOZIONE MISURE CAUTELARI

Per:

CORIGLIANO Giuseppe (C.F. CRGGPP71A23G288X) nato in Palmi (Reggio Calabria) il 23.1.1971 e residente in Gioia Tauro ((Reggio Calabria) in Via Sardegna N. 50;

E

COSSARI Pietro Giuseppe (C.F. CSSPTR68R22Z404G) nato in Philadelphia (USA) il 22.10.1968 e residente in Palmi (Reggio Calabria) in Via Terralunga N. 20;

Entrambi rappresentati e difesi nel presente procedimento dall’ Avv. Rosa Cilea (CLIRSO70R69H224X ) ed elettivamente domiciliati presso questo Studio Legale sito in Via G. D’ Annunzio N. 20/A.

Si chiede che le comunicazioni del presente procedimento vengano trasmesse ai seguenti indirizzi di Posta Elettronica Certificata:

rosa.cilea@avvocatirc.legalmail.it

PARTE RICORRENTE CONTRO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE nella persona del legale rappresentante pro tempore e rappresentato e difeso ope legis dall’ Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro con domicilio eletto in Via Gioacchino da Fiore N. 34 – 88100 Catanzaro;

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA - nella persona del legale rappresentante pro tempore – tutti rappresentati e difesi ope legis dall’ Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro con domicilio eletto in Via in Via Gioacchino da Fiore N. 34 – 88100 Catanzaro;

PARTE RESISTENTE E NEI CONFRONTI DI

1) AMBUSTO Simona Giovanna (8.10.1987);

2) AMMENDOLA Domenico Francesco (28.12.1987);

Firmato digitalmente da

ROSA CILEA

CN = CILEA ROSA C = IT

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3) DE BARTOLO Maria Luisa (6.2.1981);

PARTE CONTROINTERESSATA AVVERSO E PER L’ ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DELLE PIU’ IDONEE MISURE CAUTELARI E PREVIA SOSPENSIONE Per: CORIGLIANO Giuseppe:

1) Del DECRETO Prot. N. 9632 del 7.6.2021 promanante dall’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA con cui il candidato CORIGLIANO Giuseppe << E’ ESCLUSO DALLA PROCEDURA STRAORDINARIA PER ESAMI E TITOLI PER L’ IMMISSIONE IN RUOLO DI PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO, CLASSE DI CONCORSO A027 MATEMATICA E FIDICA, AI SENSI DELL’ ART. 2 DEL D.D. N. 510/2020 >>;

2) Del PROVVEDIMENTO DENEGATORIO DI CONFERMA Prot. N. 10513 del 18.6.2021 promanante dall’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA con cui << SI CONFERMA L’ ESCLUSIONE DI CORIGLIANO GIUSEPPE DALLA PROCEDURA CONCORSUALE IN OGGETTO, DISPOSTA CON DECRETO PROT. N. 9632 DEL 7 GIUGNO 2021, CONSIDERATO CHE IL DPR N. 19/2016, RECANTE DISCIPLINA DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE NUOVE CLASSI DI CONCORSO NON CONTEMPLA, TRA LE LAUREE DI VECCHIO ORDINAMENTO, LA LAUREA IN INGEGNARERIA CIVILE, QUALE TITOLO DI ACCESSO ALLA CLASSE DI CONCORSO A027 – MATEMATICA E FISICA >>;

Per COSSARI Pietro:

3) Del DECRETO Prot. N. 9633 del 7.6.2021 promanante dall’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA con cui il candidato COSSARI Pietro << E’ ESCLUSO DALLA PROCEDURA STRAORDINARIA PER ESAMI E TITOLI PER L’ IMMISSIONE IN RUOLO DI PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO, CLASSE DI CONCORSO A027 MATEMATICA E FIDICA, AI SENSI DELL’ ART. 2 DEL D.D. N. 510/2020 >>;

4) Del PROVVEDIMENTO DENEGATORIO DI CONFERMA Prot. N. 10806 del 22.6.2021 promanante dall’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA con cui << SI CONFERMA L’ ESCLUSIONE DI COSSARI PIETRO DALLA PROCEDURA CONCORSUALE IN OGGETTO, DISPOSTA CON DECRETO PROT. N. 9633 DEL 7 GIUGNO 2021 ATTESO LA TASSATIVITA’ DEI TITOLI DI STUDIO ELENCATI NELLA TABELLA A ALLEGATA AL DPR N.

19/2016 TRA I QUALI L’ ACCESSO ALLA CLASSE DI CONCORSO A027 (MATEMATICA E FISICA) NON FIGURA LA LAUREA DI VECCHIO ORDINAMENTO POSSEDUTA DAL NOMINATO IN OGGETTO >>;

E PER ENTRAMBI

5) Dei provvedimenti Prot. N. 9652 del 7.6.2021 e Prot. N. 10587 del 18.6.2021 promananti dall’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA ed aventi ad oggetto <<

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO INDETTO CON DD 510 DEL 23 APRILE 2020 MODIFICATO DAL DD 783/2020 PER LA CLASSE DI CONCORSO A027 – MATEMATICA E FISICA – PER LA REGIONE CALABRIA >> ed allegata graduatoria di merito nella parte in cui non include i nominativi dei ricorrenti;

E DI

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3

Ogni altro atto annesso, presupposto e conseguenziale anche non conosciuto purchè lesivo dei diritti dei nominati docenti – CORIGLIANO Giuseppe e COSSARI Pietro – in qualità di odierni ricorrenti;

E

Per il consequenziale accertamento, riconoscimento e declaratoria del diritto di CORIGLIANO Giuseppe e COSSARI Pietro ad essere inclusi nella graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con DD 510 del 23 aprile 2020 e successive modifiche ed integrazioni per la classe di concorso A027 – MATEMATICA E FISICA – PER LA REGIONE CALABRIA di cui ai provvedimenti Prot. N. 9652 del 7.6.2021 e Prot. N. 10587 del 18.6.2021 ed annessi, presupposti e conseguenziali promananti dall’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA;

NONCHE’ PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

dell’ amministrazione resistente, segnatamente MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA, all’ annullamento dei seguenti atti:

Per: CORIGLIANO Giuseppe:

1) Del DECRETO Prot. N. 9632 del 7.6.2021 promanante dall’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA con cui il candidato CORIGLIANO Giuseppe << E’ ESCLUSO DALLA PROCEDURA STRAORDINARIA PER ESAMI E TITOLI PER L’ IMMISSIONE IN RUOLO DI PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO, CLASSE DI CONCORSO A027 MATEMATICA E FIDICA, AI SENSI DELL’ ART. 2 DEL D.D. N. 510/2020 >>;

2) Del PROVVEDIMENTO DENEGATORIO DI CONFERMA Prot. N. 10513 del 18.6.2021 promanante dall’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA con cui << SI CONFERMA L’ ESCLUSIONE DI CORIGLIANO GIUSEPPE DALLA PROCEDURA CONCORSUALE IN OGGETTO, DISPOSTA CON DECRETO PROT. N. 9632 DEL 7 GIUGNO 2021, CONSIDERATO CHE IL DPR N. 19/2016, RECANTE DISCIPLINA DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE NUOVE CLASSI DI CONCORSO NON CONTEMPLA, TRA LE LAUREE DI VECCHIO ORDINAMENTO, LA LAUREA IN INGEGNARERIA CIVILE, QUALE TITOLO DI ACCESSO ALLA CLASSE DI CONCORSO A027 – MATEMATICA E FISICA >>;

Per COSSARI Pietro:

3) Del DECRETO Prot. N. 9633 del 7.6.2021 promanante dall’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA con cui il candidato COSSARI Pietro << E’ ESCLUSO DALLA PROCEDURA STRAORDINARIA PER ESAMI E TITOLI PER L’ IMMISSIONE IN RUOLO DI PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO, CLASSE DI CONCORSO A027 MATEMATICA E FIDICA, AI SENSI DELL’ ART. 2 DEL D.D. N. 510/2020 >>;

4) Del PROVVEDIMENTO DENEGATORIO DI CONFERMA Prot. N. 10806 del 22.6.2021 promanante dall’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA con cui << SI CONFERMA L’ ESCLUSIONE DI COSSARI PIETRO DALLA PROCEDURA CONCORSUALE IN OGGETTO, DISPOSTA CON DECRETO PROT. N. 9633 DEL 7 GIUGNO 2021 ATTESO LA TASSATIVITA’ DEI TITOLI DI STUDIO ELENCATI NELLA TABELLA A ALLEGATA AL DPR N.

19/2016 TRA I QUALI L’ ACCESSO ALLA CLASSE DI CONCORSO A027 (MATEMATICA E FISICA) NON FIGURA LA LAUREA DI VECCHIO ORDINAMENTO POSSEDUTA DAL NOMINATO IN OGGETTO >>;

ed all’ inclusione di CORIGLIANO Giuseppe e COSSARI Pietro, entrambi in qualità di parte ricorrente, nella << GRADUATORIA DEFINITIVA DI MERITO DEL CONCORSO INDETTO CON DD

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510 DEL 23 APRILE 2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER LA CLASSE DI CONCORSO A027 – MATEMATICA E FISICA – PER LA REGIONE CALABRIA di cui ai provvedimenti Prot. N. 9652 del 7.6.2021 e Prot. N. 10587 del 18.6.2021 promananti dall’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA con l’ adozione dei suddetti provvedimenti con modalità cautelari e d’ urgenza e così scongiurare – nelle more del giudizio – la mancata immissione in ruolo dei ricorrenti e l’ assunzione in servizio da concludersi entro il 1 settembre 2021.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il Ministero dell’ Istruzione, dell’ Universita’ e della Ricerca (oggi Ministero della Pubblica Istruzione) veniva autorizzato con Decreto Legge 29 ottobre 2019 N. 126 – ART. 1 commi 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 , e successive modificazioni della Legge 20 dicembre 2019 N. 159 recante << MISURE DI STRAORDINARIA NECESSITA’ ED URGENZA IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO E DEGLI ENTI DI RICERCA E DI ABILITAZIONE DEI DOCENTI >> a bandire la procedura per titoli ed esami per l’

immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado di cui al DD 23 aprile 2020 n. 510 e DD 783 dell’ 8 luglio 2020 con il quale sono stati ripartiti i posti per le immissioni in ruolo tra le varie regioni e classi di concorso indicandosi per la REGIONE CALABRIA – CLASSE DI CONCORSO A027 –MATEMATICA E FISICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO. Tali determinazioni << al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l’ immissione in ruolo dei relativi precari >> (Doc. All.)

Così i nominati ricorrenti, CORIGLIANO Giuseppe e COSSARI Pietro concorrevano alla procedura concorsuale straordinaria per l’ assunzione a tempo indeterminato del personale docente di scuola secondaria di I e II grado posto comune e di sostegno di cui al D. Dip . N. 510 e N. 783 del 2020 per l’

insegnamento della disciplina A027 (MATEMATICA E FISICA NELLE SCUOLE SECONDARIE STATALI ART. 2 COMMA 2 LETTERA A) con domanda ritualmente inoltrata all’ ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, quale Ufficio Valutatore.

I suddetti, infatti, possiedono tutti i requisiti di accesso alla predetta procedura concorsuale e, segnatamente, in ordine a quanto riportato all’ art. 2 comma 1 N. a) - b) del D. Dip . N. 510 laddove si legge: << Ai sensi dell’ art. 1 comma 5 del Decreto Legge, la partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti: << tra l’ anno scolastico 2008/2009 e l’ anno scolastico 2019/2020 hanno svolto su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’ art. 11, comma 14, della Legge 3 maggio 1999 N.

124……….I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell’ anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all’ anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto art. 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020;

………b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a) nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre…….. >> (Doc. All.)

Lo svolgimento di detto servizio specifico – per tutti gli anni di riferimento – nel caso che ci occupa – è stato determinato dal possesso di idoneo titolo di accesso all’ insegnamento della suindicata classe di concorso A027 da parte degli istanti e, segnatamente, della Laurea in Ingegneria Civile – c.d. << vecchio ordinamento >> in quanto conseguita entro l’ anno accademico 2000/2001.

Tale assunto è fondatamente rappresentato in virtù del DECRETO MINISTERIALE N. 354/1998, rubricato << COSTITUZIONE DI AMBITI DISCIPLINARI PER AGGREGAZIONI DI CLASSI DI CONCORSO FINALIZZATA ALLO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI ED ALTRE PROCEDURE CONNESSE >> che ha integrato il precedente DECRETO MINISTERIALE N. 39/1998

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che, diversamente, in riferimento alla classe di concorso A049, oggi ridenominata classe di concorso A027, prevedeva quale titolo di ammissione solamente le lauree in astronomia, discipline nautiche, fisica, matematica.

E che il summenzionato DECRETO MINISTERIALE N. 354/1998, come integralmente recepito dal DPR N. 19/2016, ha la specifica funzione, anche secondo le argomentazioni del Ministero della Pubblica Istruzione, come meglio di seguito si passerà ad esplicitare, di regolamentare la partecipazione ai concorsi, per titoli ed esami, attraverso la costituzione di ambiti disciplinari per aggregazioni di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle varie procedure di reclutamento tra loro connesse.

E che, dunque, i nominati docenti, pienamente titolati all’ espletamento del predetto concorso vi partecipavano e superavano utilmente le prove risultando tra i candidati ammessi e vincitori di cui alla graduatoria di merito trasmessa in data 4 giugno 2021 dalla Commissione di Valutazione – nominata per la procedura di reclutamento per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica – all’ esito delle correzione delle prove scritte e della valutazione dei titoli culturali e di servizio dichiarati in domanda nella quale vi sono inclusi entrambi;

E che, dunque, si comprenderà come del tutto ingiustificatamente – sia intervenuto – nei confronti di CORIGLIANO Giuseppe e COSSARI Pietro il DECRETO, rispettivamente, Prot. N. 9632 del 7.6.2021 e Prot. N. 9633 del 7.6.2021 con cui l’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA ne decretava l’ esclusione << ………. DALLA PROCEDURA STRAORDINARIA PER ESAMI E TITOLI PER L’ IMMISSIONE IN RUOLO DI PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO, CLASSE DI CONCORSO A027 MATEMATICA E FISICA, AI SENSI DELL’

ART. 2 DEL D.D. N. 510/2020 ……….. >> con le seguenti motivazioni: << …………. Tenuto conto delle verifiche effettuate ai sensi dell’ art. 71 del DPR 445/2000; CONSIDERATO CHE il candidato CORIGLIANO G. non possiede i requisiti di accesso di cui al cui comma 1 lett. C) dell’ art. 2 del bando;

………….. CONSIDERATO CHE il candidato COSSARI P.. non possiede i requisiti di accesso di cui al cui comma 1 lett. C) dell’ art. 2 del bando; RITENUTO pertanto necessario provvedere all’ esclusione della procedura concorsuale cui il candidato non aveva diritto di partecipare ab initio per carenza del requisito di cui all’ art. 2 richiamato; CONSIDERATO CHE l’ art. 2 comma 6 del bando dispone che << i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’ USR responsabile della procedura dispone l’ esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa >>;

Avverso gli iniqui ed ingiusti provvedimenti, fortemente lesivi del diritto al lavoro ed alla progressione professionale dei suddetti docenti, si proponeva impugnativa stragiudiziale avente ad oggetto una puntuale ricostruzione normativa, che pure adesso si sottopone all’ attenzione dell’ Ecc.mo Collegio Giudicante, e contenente precipui riferimenti testuali confermativi del rapporto tra il Decreto Ministeriale N. 354/1998 ed il Decreto Ministeriale N. 39/1998 come integrato e sostituito dal primo ai fini della valutazione dei titoli di accesso di cui al DPR N.

19/2016 (Doc. All.)

E che tali argomentazioni sono pure oggetto di validazione da parte dei vari Giudici del Lavoro del territorio nazionale che, per la questione di odierno interesse, si sono pronunciati favorevolmente in ordine alla validità del titolo di Laurea in Ingegneria – c.d. << vecchio ordinamento >> per lo specifico insegnamento della classe di concorso ex A049 oggi A027 (MATEMATICA E FISICA).

In particolare si riporta L’ ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA DEL 10.9.2018 (RGN 1770/2018) laddove, nella parte di precipuo interesse, così si legge:

<< ……….. Ebbene il D.M. N. 354/1998 è integrativo e modificativo del D.M. N. 39/98. A supporto di tale ricostruzione normativa si rinvengono diversi elementi testuali che confermano come il

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rapporto tra i due D.M. sia tale per cui il secondo è integrativo e modificativo del primo.

Precisamente ci si riferisce:

A) Alle considerazioni contenute nella premessa del DM. N. 354/1998: << Visto l’ art. 405 del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo N. 297 del 16 aprile 1994 concernente le norme comuni dei concorsi per il reclutamento del personale docente;

B) VISTO il testo coordinato delle disposizioni emanate in materia ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti nelle scuole secondarie di cui al D.M. N. 39 del 30 gennaio 1998, pubblicato nel Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale N. 11 – 12 del 12 – 19 marzo 1998;

C) VISTO l’ art. 40 comma 10 della legge 27 dicembre 1997 N. 449 che prevede la possibilità di indire concorsi a cattedra per ambiti disciplinari di insegnamenti ripartiti in più scuole e istituti, anche di diverso ordine e grado, ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio;

D) RITENUTO opportuno costituire alcuni ambiti disciplinari più ampi, ai fini del reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria ed artistica, così da garantire maggiore snellezza ed economicità alle procedure stesse assicurando, nel contempo, una più ampia mobilità professionale al personale nell’

ambito del settore individuato; …………. >>;

E) All’ art. 2 c.1 e 2 laddove viene detto:

<< 1. I titoli di accesso, parzialmente modificati e i relativi piani di studi, nonché le prove d’esame afferenti i nuovi ambiti disciplinari, sono indicati nell’Alleato 1, che fa parte interante del presente decreto.

2. Negli ambiti disciplinari di cui al precedente art. 1, la partecipazione alle procedure concorsuali per il reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, ovvero per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità per ciascuna delle classi di concorso in essi indicate, è consentita a coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti, per detta classe, nella colonna 2 dell’Allegato 1 sopra citato ….>>;

A) – all’art. 4, c.7, che precisa:

<< Relativamente all’ambito disciplinare 8, la Tabella A/2, allegata al decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 citato in premessa, è integrata inserendo la classe 38/A – Fisica nella colonna 2 in corrispondenza della classe 49 – matematica e fisica>>;

B) – all’art. 8:

<< Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, sempreché applicabili, le disposizioni vigenti sullo svolgimento dei concorsi, contenute nel T.U. di cui al Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.

E che accoglie il ricorso cautelare e, per l’ effetto, sospende l’ efficacia del decreto di depennamento

……….. e di ogni altro atto annesso, connesso , conseguente e/o presupposto, con conseguente

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mantenimento del pregresso inserimento del ricorrente nella terza fascia delle Graduatorie d’

Istituto 2017/2020 per la classe di concorso A027 …………..>> (Doc. All.)

Con uguali motivazioni L’ ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PALMI DEL 15.3.2019 (RGN 3868/2018 -1 ) laddove, per il candidato COSSARI P., già parte ricorrente nell’ intestato procedimento, il Giudice del Lavoro adito - nel riportare pedissequamente le superiori argomentazioni – così conclude: << ………. Si aggiunge, inoltre, che l’ interpretazione suggerita dal MIUR condurrebbe ad un risultato manifestatamente irragionevole, ovvero che gli aspiranti in possesso di laurea ante 2000/2001 avrebbero titolo per insegnare nelle singole classi di concorso matematica e fisica ma non nella classe che ne costituisce l’ accorpamento ………>>

(Doc. All.)

Non può condividersi, pertanto, quanto asserito dall’ Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria di cui ai confermatori provvedimenti di esclusione di cui, rispettivamente al Prot. N. 10513 del 18.6.2021 e Prot. N. 10806 del 22.6.2021 emessi nei confronti di CORIGLIANO G. e COSSARI P.

con le seguenti motivazioni : << …………. Il DPR N. 19/2016, recante disciplina dei titoli di accesso alle nuove classi di concorso non contempla, tra le Lauree di Vecchio Ordinamento, la Laurea in Ingegneria Civile, quale titolo di accesso alla classe di concorso A027 – MATEMATICA E FISICA >>

(Doc. All.)

Il riferimento al DPR N. 19/2016 non può difatti essere slegato dal supposto D.M. N. 39/98 come del tutto sostituito ed integrato dal D.M. N. 354/1998 rubricato << COSTITUZIONE DI AMBITI DISCIPLINARI PER AGGREGAZIONI DI CLASSI DI CONCORSO FINALIZZATA ALLO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI ED ALTRE PROCEDURE CONNESSE >> che ha specificamente indicato i titoli validi per l’ ammissione alla classe di concorso A049 (ora A027) , aggregata dallo stesso D.M. N. 354/1998 all’ ambito disciplinare AD8 per accorpamento alle classi 38/A e 47/A, prevedendo espressamente anche la Laurea in Ingegneria conseguita entro l’a.s. 2000/2001 tra i titoli di ammissione.

E che, pure si appalesano intempestive e dunque inopponibili ai terzi in buona fede, le doglianze del ministero opponente che – solo a conclusione della procedura – ed all’ atto della definitiva pubblicazione della graduatoria degli ammessi – ha ritenuto di dover denegare il legittimo diritto dei candidati, già vincitori di concorso, all’ assunzione a tempo indeterminato per cui hanno dimostrato capacità e competenza dopo lunghi anni di insegnamento.

Tutto ciò in spregio della lex specialis laddove dispone all’ art. 2 comma 6 : << I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’ USR responsabile della procedura dispone l’ esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa >> così intendendosi – senza possibilità di smentita alcuna – che il provvedimento di esclusione dovrà intervenire prima della conclusione della suddetta procedura quale certamente non può considerarsi il tempo successivo pubblicazione della graduatoria degli ammessi.

Pare dunque ingiusto, irragionevole e contraddittorio il modus operandi con cui l’

amministrazione opponente ha prevaricato il termine concesso dal legislatore in ordine ai tempi dei controlli da effettuare << in qualunque momento della procedura >> e non oltre la sua definizione. E che, legittimamente, i nominati docenti intendono e rivendicano di consolidare il diritto acquisito alla definitiva stabilizzazione nel mondo del lavoro.

Per tutto quanto sopra ed alla luce dei fatti esposti si ritiene che del tutto ingiustamente ed infondatamente siano intervenuti – in danno degli odierni ricorrenti – i provvedimenti oggi impugnati emessi dall’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA e dei quali SI CHIEDE l’ annullamento unitamente ai provvedimenti Prot. N. 9652 del 7.6.2021 e Prot. N. 10587 del 18.6.2021 promananti dall’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA ed aventi ad

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oggetto << APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO INDETTO CON DD 510 DEL 23 APRILE 2020 MODIFICATO DAL DD 783/2020 PER LA CLASSE DI CONCORSO A027 – MATEMATICA E FISICA – PER LA REGIONE CALABRIA >> ed allegata graduatoria di merito nella parte in cui non include i nominativi dei ricorrenti;

RAGIONI DI DIRITTO

SULLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO PREVISTO DALL’ ART. 2, LETTERA B) DEL DECRETO N. 510 DEL 23 APRILE 2020 E DELL’ ART. 2 DEL DECRETO N. 497 DEL 23 APRILE 2020 (ENTRAMBI PUBBLICATI NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 34 DEL 28.4.2020). SULLA VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO D’ISTRUTTORIA, DELLA FALSITA’ DEI REQUISITI PRESUPPOSTI E DELLA MANIFESTA ILLOGICITA’ E DELLA CONTRADDITTORIETA’ E IRRAGIONEVOLEZZA DELL’ OPERATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELL’ INGIUSTIZIA MANIFESTA E DELLA DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, DELL’OMESSA MOTIVAZIONE NONCHE’ DELLO SVIAMENTO DI FUNZIONE.

La denegatoria valutazione dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria in ordine alla richiesta dei ricorrenti di essere riconosciuti vincitori del concorso straordinario per titoli ed esami per la classe di concorso A027(MATEMATICA E FISICA) interviene in manifesta violazione di legge e regolamento di cui alla lex specialis del DD 510 del 23 aprile 2020 a fronte della dimostrata sussistenza del requisito del titolo di accesso valido per l’ insegnamento della suddetta classe di concorso (cfr: Laurea in Ingegneria c.d. vecchio ordinamento) e del conseguito servizio triennale presso scuola statale e di N. 1 anno scolastico di servizio specifico (di cui all’ art. 11, comma 14, della Legge 3 maggio 1999 N. 124) previsto dall’ art. 2 comma 1 N. a) del detto bando nella parte in cui prescrive: << tra l’ anno scolastico 2008/2009 e l’ anno scolastico 2019/2020 hanno svolto su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’ art. 11, comma 14, della Legge 3 maggio 1999 N. 124……….I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell’ anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria.

La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all’ anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto art. 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020; ………b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a) nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre…….. >>.

I ricorrenti dispongono di entrambi i requisiti di partecipazione – sia con riferimento al servizio statale (specifico e non specifico) svolto per N. 3 annualità (in relazione alla procedura di odierno interesse) – e sia in relazione al possesso del titolo di accesso all’ insegnamento della classe di concorso A027 (MATEMATICA E FISICA), segnatamente Laurea in Ingegneria c.d. <<

vecchio ordinamento >>, sulla scorta del quale sono stati individuati – in primis – dal Ministero resistente a svolgere tale funzione ed – in secundis – previo accertamento giudiziale (Doc. All.) E’ di manifesta evidenza, dunque, che l’ Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria sia addivenuto all’ impugnata esclusione dei candidati basandosi su erronei presupposti di fatto e di diritto, travisando i fatti oggetto della presente vicenda e configurando, gli oppositivi provvedimenti, violazione di legge ed eccesso di potere.

In primis:

Preliminarmente deve evidenziarsi che il Ministero della Pubblica Istruzione con Nota del 21 gennaio 2014 N. 475 ha già chiarito che le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale N. 354 del 10 agosto 1998, costitutivo degli Ambiti Disciplinari, già utilizzate per i titoli di abilitazione conseguiti attraverso le SISS e, in analogia, alle abilitazioni conseguite attraverso i percorsi di TFA, possono essere applicate anche ai Percorsi Abilitanti Speciali.

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In particolare il Ministero resistente – con la suddetta nota indirizzata ai vari Uffici Scolastici Regionali del territorio Nazionale (Doc. All.) – ha diramato specifico chiarimento in ordine <<

allla validità dei requisiti di accesso richiesti per le classi di concorso appartenenti ad ambiti disciplinari >>. E così concludendo: << ……….. Pertanto, per le classi di concorso ricomprese in ambiti disciplinari, in deroga a quanto previsto dal D.M. N. 39/1998, i titoli di accesso sono quelli elencati nel sopracitato D.M. 354/1998 e successive modificazioni ed integrazioni >>.

Con il successivo Decreto del Presidente della Repubblica N. 19 del 14 febbraio 2016 e Decreto Ministeriale N. 259 del 9.5.2017 si è inteso definitivamente disciplinare l’ accesso alle varie classi di concorso ora ricomprese << per ambiti disciplinari >> per il reclutamento del personale docente.

In particolare all’ art. 1 si legge << Con il presente decreto si dispone la revisione e l’

aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’ accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado previste dal DPR N. 19/2016 , come indicato nell’ ALLEGATO A, che costituisce parte integrale e sostanziale del decreto medesimo >> e art. 5 <<

coloro i quali, all’ entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica N. 19 del 14 febbraio 2016 sono in possesso dei titoli di studio validi per l’ accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M.

N. 39/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI e del D.M. N. 22/2005 e successive modifiche ed integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio attivo di cui al decreto del Ministro dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca del 10 settembre 2010 N. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle Tabelle A e B allegate al DPR N. 19 del 14 febbraio 2016 >> (Doc.

All.).

E che – risulta per tabulas – l’ innovazione svolta dal Decreto Ministeriale N. 354 del 10 agosto 1998 rispetto al Decreto Ministeriale N. 39 del 30 gennaio 1998 – laddove – proprio nelle premesse dell’ intervenuta pubblicazione del primo – così si legge: << ……… VISTO l’ art. 405 del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo N. 297/1994 concernente le norme comuni dei concorsi per il reclutamento del personale docente; VISTO il Testo Coordinato delle disposizioni emanate in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedra e a posti nelle scuole secondarie di cui al D.M. N. 39 del 30 gennaio 1998, pubblicato nel Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale N. 11 – 12 del 12 – 19 marzo 1998; Visto l’ art. 40 comma 10 della Legge 27 dicembre 1997 N. 449, che prevede la possibilità di indire concorsi a cattedra per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole ed istituti, anche di diverso ordine e grado, ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio; RITENUTO opportuno costituire alcuni ambiti disciplinari più ampi, ai fini del reclutamento mediante concorso, per esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria ed artistica, così da garantire maggiore snellezza ed economicità alle procedure stesse, assicurando, nel contempo, una più ampia mobilità professionale al personale nell’ ambito del settore individuato; ……… DECRETA Art. 1 ai soli fini dell’ accesso ai ruoli, mediante concorso per esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria ed artistica, della mobilità e della utilizzazione del personale medesimo, sono costituiti, mediante apposita aggregazione di classe di concorso, i seguenti ambiti disciplinari contenenti gli insegnamenti impartiti in più scuole ed istituti anche di diverso ordine e grado: ………..(Doc. All.) Art. 2 comma 1. I titoli di accesso, parzialmente modificati ed i relativi piani di studi, nonché le prove afferenti i nuovi ambiti disciplinari, sono indicati nell’ Allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto (Doc. All.) ………….. Art. 8 comma 1: << Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, semprechè applicabili, le disposizioni vigenti sullo svolgimento dei concorsi, contenute nel T.U. di cui al Decreto Legislativo N. 297/1994 >> (Doc. All.)

E’ dunque di immediata evidenza la rinnovata determinazione in ordine alle classi di concorso rideterminate per ambiti disciplinari per la partecipazione alle varie procedure concorsuali di cui al Decreto Ministeriale N. 354 del 10 agosto 1998 e così pacificamente condivisa dal Ministero

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dell’ Istruzione (vedasi memorie difensive di cui alle citate pronunce giurisprudenziali del Tribunale di Reggio Calabria e di Palmi) e solo ora dagli stessi uffici – con facere connotato da certa contraddittorietà – infondatamente denegato.

A tale scopo, ex multis, difatti, il Decreto Ministeriale N. 354 del 10 agosto 1998 - in ordine ai titoli validi per l’ ammissione alla classe di concorso 49/A – oggi A027 (MATEMATICA E FISICA) – e segnatamente in riferimento all’ aggregazione all’ ambito disciplinare AD8 per accorpamento alle classi 38/A e 47/A, ha previsto espressamente la Laurea in Ingegneria conseguita entro l’

anno scolastico 2000/2001 tra i titoli di ammissione.

E che, peraltro, detto titolo di accesso, i nominati docenti hanno portato nella conoscenza di parte datoriale in ordine a tutte le procedure di reclutamento cui hanno preso parte anche in relazione all’ insegnamento della suddetta classe di concorso, segnatamente MATEMATICE E FISICA - ex A049 e oggi A027 - ed allo svolgimento del relativo servizio specifico (almeno N. 1 anno scolastico di cui all’ art. 11, comma 14, della Legge 3 maggio 1999 N. 124) che pure costituisce condizione di partecipazione alla presente procedura concorsuale. ( Vedasi cfr: << PROCEDURA STRAORDINARIA, PER ESAMI, FINALIZZATA ALL’ ACCESSO AI PERCORSI DI ABILITAZIONE ALL’

INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO SU POSTO COMUNE >>

e secondo cui: << 1. Ai sensi dell’ art. 1, comma 7 del decreto – legge, la partecipazione alla procedura disciplinata dal presente decreto è riservata ai soggetti, ivi compresi i soggetti che partecipano alla procedura di cui all’ art. 1 comma 2 del decreto – legge che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti: Tra l’ anno scolastico 2008/2009 e l’ anno scolastico 2019/2020 hanno svolto su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’ art. 11, comma 14, della Legge 3 maggio 1999 N. 124……….I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell’ anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all’ anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto art.

11, comma 14, entro il 30 giugno 2020; a) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a) nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di partecipare. Il servizio prestato sulla classe di concorso A029 è ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A030 …………., purchè congiunto al possesso del titolo di studio di cui alla lettera c); b) posseggono il titolo di studio previsto dall’ art. 5 comma 1. Lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 2017 N. 59, coerente con la classe di concorso richiesta ………….. >>. (Doc. All.)

E che – si ribadisce – i suddetti candidato sono in possesso di valido titolo di studio che è valido titolo di accesso e di insegnamento – ai sensi del Decreto Legislativo 13 Aprile 2017 N. 59 e del Decreto del Presidente della Repubblica N. 19 del 14 febbraio 2016 avente ad oggetto <<

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE ED ACCORPAMENTO DELLE CLASSI DI CONCORSO A CATTEDRE ED A POSTI DI INSEGNAMENTO >> che ha statuito il confluire delle vecchie classi concorsuali all’ aggregazione all’ ambito disciplinare AD8 per accorpamento alle classi 38/A e 47/A ed ha previsto espressamente la Laurea in Ingegneria conseguita entro l’ anno scolastico 2000/2001 tra i titoli di ammissione.

Le superiori disposizioni sono espressamente richiamate dall’ art. 2 comma 1 lett. C) del suddetto bando di concorso laddove, in ordine agli specifici << REQUISITI DI AMMISSIONE >>

così recita: << per il posto comune, il titolo di studio previsto dall’ art. 5 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 2017 N. 59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando quanto previsto dall’ art. 22 comma 2 del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico – pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 N. 19 come modificato dal decreto del Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 9 maggio 2017 N. 259 ovvero il titolo di abilitazione o di idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso >> (Doc. All.)

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Il provvedimento di esclusione opposto ai nominati docenti si fonda dunque su una restrittiva ed illegittima << interpretazione >> (e non applicazione) della normativa di accesso ai pubblici concorsi e, nello specifico, della mancata considerazione del’ innovazione svolta dal Decreto Ministeriale N. 354 del 10 agosto 1998 rispetto al Decreto Ministeriale N. 39 del 30 gennaio 1998 e come recepita dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 N. 19.

Tale modus procedendi opposto dall’ Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria pare del tutto irragionevole e contraddittorio anche in relazione all’ obiettivo tipico del legislatore che è nella sostanza, la dimostrazione della capacità ad insegnare la specifica classe di concorso come pienamente posseduta e comprovata dall’ odierno ricorrente.

Tanto premesso l’ impugnata esclusione si appalesa di chiare connotazioni discriminatorie attesa la dimostrata continuità dello svolgimento dell’ attività di docenza per il numero di annualità richieste e di uguale specificità con connotazioni corrispondenti a quelle prescritte dal bando di cui alla lex specialis.

In tal senso pure: TAR SARDEGNA (CAGLIARI) I SEZIONE N. 383 del 3.5.2019 ove, per caso analogo a quello di odierno interesse, l’ Ecc,.mo Collegio Giudicante così motiva: << …E’ illegittimo il provvedimento con cui l’ Amministrazione disponga il << depennamento >> di un candidato dalla graduatoria di un pubblico concorso (nella specie per il reclutamento di nuovi insegnanti), quale

<< conseguenza automatica >> dell’ inidoneità del titolo di laurea in suo possesso, senza operare verifica alcuna circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale a tale intervento di secondo grado, svolgendo un intervento voltoi al << mero ripristino della legalità >>, valore non sufficiente alla luce della vigente disciplina in materia di annullamento d’ ufficio (nella fattispecie, il Tribunale ha anche appurato come la difformità tra la laurea richiesta ai fini della partecipazione al concorso e quella posseduta dal ricorrente attenesse solo ad una branca specifica della medesima laurea della stessa e come il ricorrente avesse prestato servizio per oltre tre anni in diversi istituti scolastici, senza ricevere note di demerito e viceversa conseguendo il << bonus premiale >> per il positivo esito della propria attività di insegnamento, con conseguente prova dell’ inesistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale al suo depennamento >> (Doc. All.)

Peraltro le opposte ragioni del’ amministrazione resistente si appalesano del tutto difformi alla finalità di assorbire il fenomeno del precariato del personale docente cui tendono i bandi di concorso sopra citati ed aventi ad oggetto la presente procedura di reclutamento.

Appare dunque illegittima sotto plurimi profili di diritto l’ impugnata esclusione dei nominati docenti che dimostrano – da svariati ed innumerevoli anni scolastici – la piena competenza e qualificazione in ordine all’ espletata funzione di docenti di matematica e fisica oltre che all’

espletamento delle varie prove d’ esame.

In secundis:

L’ Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria omette di considerare, ai fini dell’ adozione dei provvedimenti di rettifica come legittimamente invocati, la sussistenza – in ordine alla specifica questione di interesse, segnatamente il possesso di valido titolo di accesso di cui al comma 1 lett.

C) dell’ art. 2 del bando – di pronunce giurisprudenziali del Tribunale di Reggio Calabria e del Tribunale di Palmi che, anche nei confronti dell’ odierno ricorrente, COSSARI P., accertano della spendibilità della Laurea in Ingegneria ai fini dell’ insegnamento della classe di concorso A027 (ex A049) MATEMATICA E FISICA.

E che così l’ Autorità Giudicante argomenta in ordine alla questione di diritto oggi in rilievo: << ……….. la questione in punto di diritto va risolta nei seguenti termini sulla base della normativa di settore vigente

………. Il DM. 374 del 1.6.2017 disciplina la procedura di aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di circolo e/o d’ istituto per il triennio 2017/2020. L’ art. 2 (Titoli di accesso alla II e III fascia

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della graduatoria di circolo e d’ istituto) al comma 1, dispone: (la parte in grassetto sottolineata è quella rilevante ai fini di causa): << ai sensi dell’ art. 5 comma 3 del Regolamento hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e/o d’ Istituto di II e III fascia, ciascun per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: A)SECONDA FASCIA ………. B) TERZA FASCIA << 1) Per le cattedre di scuola secondaria di I e II grado: aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’ accesso all’ insegnamento richiesto di cui al DPR N. 19/2016 nonché ai sensi dell’ art. 5 del D.M.

N. 259 del 9 maggio 2017 coloro i quali, all’ entrata in vigore del DPR N. 19/2016 sono in possesso di titoli di studio validi per l’ accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. N. 39/1998 e s.m. i. e del D.M. N. 22/2015 che possono partecipare ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al D.M. N. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR N. 19/2016 >>. E’ vero che il D.M. N. 39/1998 in riferimento alla classe di concorso A49 , oggi ridenominata classe di concorso A027, prevede quale titolo di ammissione: lauree in astronomia, discipline nautiche, fisica, matematica. Il ricorrente, invece è in possesso del diverso titolo di studio laurea in ingegneria civile conseguita entro l’ a.a. 2000/2001.

Tuttavia occorre considerare il successivo D.M. 354/1998, rubricato << Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure connesse >> che ha ha integrato il D.M. 39/1998 nella parte relativa, per quanto qui di interesse, ai titoli di studio validi per l’ammissione alla classe di concorso ex 49/A (ora A027 – Matematica e Fisica), aggregata dallo stesso D.M.

n. 354/1998 all’ambito disciplinare AD8 per accorpamento alle classi 38/A e 47/A, prevedendo espressamente anche la laurea in ingegneria conseguita entro l’a.a. 2000/2001 tra i titoli di ammissione.

Secondo la difesa del MIUR è erroneo considerare il D.M. N. 39/1998 sostituito dal D.M. 354/1998 il quale avrebbe solo la funzione di regolamentare la partecipazione ai concorsi, per titoli ed esami, attraverso la costituzione degli Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzato allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse.

Tale assunto non è condivisibile.

In primo luogo si rammenti che l’ art. 2 del D.M. 374 del 1.6.2017 tra i requisiti necessari per l’

inserimento nella III fascia prevede << coloro i quali, all’ entrata in vigore del DPR N. 19/2016 sono in possesso di titoli di studio validi per l’ accesso alle classi di concorso ai sensi del D.m. n. 39/98 e s.m.i. >>

Ebbene il D.M. 354/1998 è integrativo e modificativo del D.M. N. 39/1998.

A supporto di tale ricostruzione normativa si rinvengono diversi elementi testuali, che confermano come il rapporto tra i due decreti ministeriali sia tale per cui il D.M. del 354/1998 è integrativo e modificativo del primo:

A) alle considerazioni contenute nella premessa del D.M. 354/98:

“Visto l’art. 405 del Testo Unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, concernente le norme comuni dei concorsi per il reclutamento del personale docente;

Visto il Testo Coordinato delle disposizioni emanate in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti nelle scuole secondarie, di cui al D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, pubblicato nel Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale n. 11-12 del 12-19 marzo 1998;

Visto l’art. 40 comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che prevede la possibilità di indire concorsi a cattedre per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti, anche di diverso ordine e grado, ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio;

Ritenuto opportuno costituire alcuni ambiti disciplinari più ampi, ai fini di reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria ed artistica, così da garantire maggiore snellezza ed economicità alle procedure stesse, assicurando, nel contempo, una più ampia mobilità professionale al personale nell’ambito del settore individuato;…”

B) – all’art. 2, c. 1 e 2, laddove viene detto:

“1. I titoli di accesso, parzialmente modificati e i relativi piani di studi, nonché le prove d’esame afferenti i nuovi ambiti disciplinari, sono indicati nell’Alleato 1, che fa parte interante del presente decreto.

2. Negli ambiti disciplinari di cui al precedente art. 1, la partecipazione alle procedure concorsuali per il reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, ovvero per il conseguimento

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dell’abilitazione o dell’idoneità per ciascuna delle classi di concorso in essi indicate, è consentita a coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti, per detta classe, nella colonna 2 dell’Allegato 1 sopra citato ….”;

C) – all’art. 4, c.7, che precisa:

“Relativamente all’ambito disciplinare 8, la Tabella A/2, allegata al decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 citato in premessa, è integrata inserendo la classe 38/A – Fisica nella colonna 2 in corrispondenza della classe 49 – matematica e fisica”;

D) – all’art. 8:

“Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, sempreché applicabili, le disposizioni vigenti sullo svolgimento dei concorsi, contenute nel T.U. di cui al Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994”……… PQM accoglie il ricorso e, per l’ effetto, sospende l’ efficacia del decreto di depennamento e di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto con conseguente reinserimento del ricorrente nella terza fascia delle graduatorie d’ istituto 2017/2020 per la classe di concorso A027 ……….. >> (Doc. All.)

E per il ricorrente COSSARI P. (DECRETO DI ACCOGLIMENTO TOTALE RGN 3868/2018 -1) : << Si aggiunge, inoltre, che l’ interpretazione suggerita dal MIUR condurrebbe ad un risultato manifestatamente irragionevole, ovvero che gli aspiranti in possesso di laurea ante 2000/2001 avrebbero titolo per insegnare nelle singole classi di concorso matematica e fisica ma non nella classe che ne costituisce l’ accorpamento ………IN CONCLUSIONE PQM accoglie il ricorso e, per l’

effetto, sospende l’ efficacia del decreto di depennamento e di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto con conseguente reinserimento del ricorrente nella terza fascia delle graduatorie d’ istituto 2017/2020 per la classe di concorso A027 ……….. >> (Doc. All.)

SUL MANIFESTO DIFETTO D’ ISTRUTTORIA: SULL’ INTERVENUTA ABROGAZIONE DEL D.M.N.

39/98 DA PARTE DELL’ ART. 5 DEL DPR 19/2016:

Giova pure evidenziare – in punto di fatto e di diritto – in quanto dirimente sotto il profilo della illegittimità degli atti impugnati, che il D.M. N. 39/1998 è stato espressamente abrogato dall’ art.

5 del DPR N. 19/2016 e la relativa disciplina è stata sostituita dal successivo D.M. N. 354/1998 che in parte qua stabilisce che la laurea in ingegneria è valido titolo di ammissione alla classe di concorso A049 (oggi A027) purchè conseguita entro l’ anno acccademico 2000/2001.

L’ amministrazione opponente – con certo e manifesto difetto d’ istruttoria – ha omesso di considerare – pure in presenza di puntuale normativa di settore ed i citati chiarimenti giurisprudenziali – che entrambi i ricorrenti sono in possesso di Laurea in Ingegneria c.d. <<

vecchio ordinamento >> e dunque di valido titolo d’ accesso all’ insegnamento della disciplina

<< MATEMATICA E FISICA >> come pure dimostrato dai suddetti – per facta concludentia – nel corso degli svariati anni di docenza alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione che per tale disciplina li ha reclutati!

E che detta competenza e professionalità specifica i suddetti hanno pure dimostrato collocandosi tra i candidati ammessi e vincitori alla presente procedura di reclutamento cui hanno preso parte dimostrando interesse e volontà.

Ne consegue – evidentemente – che l’ Amministrazione intimata ha del tutto errato nella valutazione degli elementi presupposti in ordine all’ inquadramento giuridico – professionale dei nominati candidati ed ha applicato l’ inesistente Tabella dei Titoli allegata al D.M. N. 39/1998 – IN QUANTO GIÀ ABROGATA DALL’ ART. 5 DEL DPR 19/2016 – e non il giusto riferimento di cui alla Tabella dei titoli allegata al D.M. N. 354/1998.

Emerge – dunque – per tabulas – che il controllo dell’ Amministrazione è superficiale, erroneo, infondato e manifesto contraddittorio laddove non considera l’ applicazione della giusta normativa di settore in ordine alla valutabilità del titolo di parte ricorrente.

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I rilievi svolti sono del tutto assorbenti sotto il profilo dell’ illegittimità degli atti impugnati che pertanto vanno annullati.

SULLA NULLITA’ DEI DECRETI DI ESCLUSIONE: VIOLAZIONE DI LEGGE E REGOLAMENTO.

SVIAMENTO DI POTERE. ART. 2 COMMA 5 E 6 DD 510 DEL 23 APRILE 2020.

E’ dato pacifico che gli impugnati decreti di esclusione, così come sopra individuati, sono stati emessi dal Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, a seguito dell’ intervenuta pubblicazione della graduatoria di merito trasmessa in data 4 giugno 2021 dalla Commissione di Valutazione – nominata per la procedura di reclutamento per la classe di concorso A027 MATEMATICA E FISICA – all’ esito della correzione delle prove scritte e della valutazione dei titoli culturali e del servizio (vedasi provvedimenti USR Calabria del 7.6.2021) e dunque - a conclusione di tutta la procedura concorsuale - per cui i ricorrenti CORIGLIANO G. e COSSARI P., previo superamento di tutte le prove d’ esame, si sono collocati in posizione utile.

L’ Amministrazione convenuta ha pertanto tardivamente rilevato la paventata carenza (che carenza non è) dei requisiti di ammissione e, certamente, con modalità e tempi non in conformità di quanto disposto dall’ art. 2 comma 5 e 6 DD 510 del 23 APRILE 2020 secondo cui:

- Art. 2 comma 5: << I candidati devono altresì possedere i requisiti generali per l’ accesso all’ impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della repubblica 9 maggio 1994 N. 487 >>;

- Art. 2 comma 6: << I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’ USR responsabile della procedura dispone l’ esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa >>;

Secondo le riferite prescrizioni dunque i candidati che non abbiano i requisiti di ammissione possono essere esclusi << in qualsiasi momento della procedura concorsuale >>.

Diversamente, nel caso di specie, gli impugnati provvedimenti sono stati emessi dopo che la procedura di interesse sia venuta a conclusione e, segnatamente, a seguito della valutazione degli esiti delle prove d’ esame, e dopo la pubblicazione della graduatoria degli ammessi (Doc.

All.)

Non vi è chi non veda, dunque, che l’Amministrazione resistente ha manifestamente leso il diritto soggettivo e la legittima aspettativa dei ricorrenti di conseguire gli effetti giuridici discendenti dalla fattiva partecipazione alla predetta procedura di reclutamento per cui dispongono – come si è dimostrato – di titoli e di servizio ed hanno dimostrato adeguate competenze e specifica preparazione.

Ed è pure di immediata comprensione l’ effetto stravolgente che, l’ emissione del decreto di esclusione e la pubblicazione della graduatoria definitiva che non ne includeva i nominativi, abbia avuto nei confronti dei suddetti aspirante che si vedono privare – dopo anni di defaticante precariato – del diritto al lavoro e della definitiva stabilizzazione per cui hanno investito risorse ed energie.

Dunque, lo stravolgimento delle norme dettate ai fini della regolamentazione della presente procedura concorsuale ha condotto ad una illegittima ed irragionevole conclusione del procedimento che ha invece accertato, in capo ai candidati, una specifica e puntuale preparazione nell’ insegnamento della disciplina di interesse A027 (MATEMATICA E FISICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO) per l’ inclusione a pieno titoli nella graduatoria definitiva della procedura concorsuale di cui trattasi ai fini dell’ assunzione a tempo indeterminato.

Nelle pagine che precedono il << fumus boni iuris >>.

Quanto al << periculum in mora >> è evidente che, per effetto delle impugnate decretazioni, ai nominati docenti CORIGLIANO G. e COSSARI P. è stato precluso l’ inserimento nella graduatoria

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generale di merito per l’ assunzione nei ruoli della classe di concorso A027 (MATEMATICA E FISICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO) che dovranno concludersi – con l’ effettiva presa di servizio da parte dei candidati vincitori – entro il 1 settembre 2021.

Considerata l’estrema celerità che l’Amministrazione intende imprimere alla procedura concorsuale de qua, l’emananda sentenza di merito sarà emessa ad anno scolastico avanzato e/o già espletato e, dunque, non sarà utile a soddisfare l’interesse dell’ istante per le imminenti assunzioni.

Si chiede, pertanto, di voler disporre, previa sospensiva degli atti impugnati in parte qua, l’

inserimento dei ricorrenti CORIGLIANO G. e COSSARI P. nella graduatoria di cui al Prot. N. 9652 del 7.6.2021 e Prot. N. 10587 del 18.6.2021 promananti dall’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA ed aventi ad oggetto << APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO INDETTO CON DD 510 DEL 23 APRILE 2020 MODIFICATO DAL DD 783/2020 PER LA CLASSE DI CONCORSO A027 – MATEMATICA E FISICA – PER LA REGIONE CALABRIA >> ed allegata graduatoria di merito nella parte in cui ad oggi non include i nominativi dei ricorrenti;

Tale misura, peraltro, verrebbe a tutelare non solo ovviamente l’interesse dei suddetti docenti ma anche, volendo operare le dovuta comparazione, l’interesse dell’Amministrazione, apprestando adeguata tutela al principio di contestualità sotteso allo svolgimento di qualsivoglia procedura concorsuale ed evitando che l’auspicata sentenza di accoglimento del ricorso abbia efficacia demolitiva, con inevitabile ritardo nell’immissione in ruolo dei vincitori e pregiudizio alla continuità didattica.

Si ritiene, infine, che l’ ammissione degli odierni istanti, anche in via provvisoria, corrisponderebbe pure al pubblico interesse teso a garantire che la procedura di selezione che oggi viene in rilievo sia trasparente ed in linea con la normativa vigente in tema di reclutamento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, garantendo alla stessa Amministrazione resistente di avere una più ampia platea di candidati meritevoli da cui attingere anche in omaggio al principio costituzionale di massima partecipazione alle selezioni pubbliche1.

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Voglia pertanto l’ Ecc. mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA con sede in Catanzaro come adito ammettere, con emissione di decreto cautelare inaudita altera parte, i ricorrenti CORIGLIANO G. e COSSARI P. nella graduatoria di merito di cui al Prot. N. 9652 del 7.6.2021 e Prot. N. 10587 del 18.6.2021 promananti dall’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA ed aventi ad oggetto << APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO INDETTO CON DD 510 DEL 23 APRILE 2020 MODIFICATO DAL DD 783/2020 PER LA CLASSE DI CONCORSO A027 – MATEMATICA E FISICA – PER LA REGIONE CALABRIA >> ed allegata graduatoria di merito nella parte in cui ad oggi non include i nominativi dei ricorrenti e previo annullamento dei presupposti provvedimenti denegatori come in epigrafe indicati ed impugnati in quanto tutti iniquamente emessi.

Per giurisprudenza consolidata, nella valutazione della possibilità di concedere la sospensione del provvedimento amministrativo impugnato, occorre preliminarmente procedere ad un bilanciamento degli interessi contrapposti della Pubblica Amministrazione e del richiedente.

Nel nostro caso, da un lato troviamo il modesto interesse del ministero a non consentire ai suddetti docenti la partecipazione alla suddetta selezione (secondo infondata causa di esclusione) e dall’altro lato, l’interesse dei richiedenti che rischiano di vedere preclusa la possibilità di partecipare, seppur con riserva, alle assunzioni con carattere di definitiva stabilità.

1Cfr. Cons. Stato, Sezione VI, ordinanza n. 3811 del 30.07.2010, con cui i Giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che l'ammissione con riserva ad un concorso pubblico non aggrava in alcun modo l'Amm.ne resistente, ma assicura alla stessa Amm.ne un maggior numero di candidati su cui operare la scelta.

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Peraltro il futuro accoglimento del ricorso non anticipato dall’ammissione con riserva di parte ricorrente comporterebbe l’annullamento o il rifacimento di tutte le operazioni di interesse (anche di mobilità ed assegnazione sede di servizio). E’, pertanto, evidente interesse dell’Amministrazione scongiurare qualsiasi rischio al riguardo.

La scansione temporale imposta al concorso dalla lex specialis del bando, peraltro, induce questa difesa a formulare la presente richiesta.

In rappresentazione del pregiudizio grave ed irreparabile si evidenzia che gli istanti rimarrebbero ingiustamente esclusi da una procedura selettiva per la quale possiedono i requisiti di legge ed un valido titolo giuridico, tenendo conto dei criteri imposti dalla normativa vigente sul reclutamento del personale scolastico e tale esclusione gli preclude la possibilità di accesso nei ruoli di docente di scuola secondaria di primo grado con manifesta violazione di legge, contraddittorietà dell’ azione amministrativa, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento

Per tutto quanto sopra esposto e riservandosi ogni integrazione, argomentazione e ricorso per motivi aggiunti, nell’ interesse dei ricorrenti CORIGLIANO G. e COSSARI P. si formula la presente

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 D.L. 2/7/2010 N. 104

Si chiede inoltre la conferma dell’ eventuale provvedimento cautelare come sopra richiesto anche in sede di Camera di Consiglio, ovvero l’accoglimento della presente istanza nella denegata ipotesi di rigetto di quella che precede, chiedendosi che l’ Ecc.mo TAR adito Voglia, in via provvisoria ed urgente, ammettere i ricorrenti ad essere ammessi, ancorchè con riserva alla procedura concorsuale di cui trattasi ed all’ iscrizione nella definitiva graduatoria di merito, per le ragioni sopra illustrate e qui meglio argomentate e consistenti nell’

utile partecipazione alle operazioni di assunzioni a tempo indeterminato che si svolgeranno a far data dal settembre 2021.

In rappresentazione del pregiudizio grave ed irreparabile si evidenzia che i richiedenti rimarrebbero ingiustamente esclusi da una procedura selettiva per la quale possiedono i requisiti di legge ed un valido titolo giuridico, tenendo conto dei criteri imposti dalla normativa vigente sul reclutamento del personale scolastico e tale esclusione precluderebbe loro la possibilità di accesso nei ruoli di docente di scuola secondaria di secondo grado con manifesta violazione di legge, contraddittorietà dell’ azione amministrativa, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.

P.Q.M.

SI CHIEDE

previa sospensione degli atti impugnati in parte qua ed ammissione con riserva dei ricorrenti alla presente procedura concorsuale e l’accoglimento del presente ricorso, con ogni conseguenza di legge.

Si chiede, comunque, di essere ascoltati in Camera di Consiglio.

E si agisce

AVVERSO E PER L’ ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DELLE PIU’ IDONEE MISURE CAUTELARI E PREVIA SOSPENSIONE Per: CORIGLIANO Giuseppe:

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1) Del DECRETO Prot. N. 9632 del 7.6.2021 promanante dall’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA con cui il candidato CORIGLIANO Giuseppe << E’ ESCLUSO DALLA PROCEDURA STRAORDINARIA PER ESAMI E TITOLI PER L’ IMMISSIONE IN RUOLO DI PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO, CLASSE DI CONCORSO A027 MATEMATICA E FIDICA, AI SENSI DELL’ ART. 2 DEL D.D. N. 510/2020 >>;

2) Del PROVVEDIMENTO DENEGATORIO DI CONFERMA Prot. N. 10513 del 18.6.2021 promanante dall’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA con cui << SI CONFERMA L’ ESCLUSIONE DI CORIGLIANO GIUSEPPE DALLA PROCEDURA CONCORSUALE IN OGGETTO, DISPOSTA CON DECRETO PROT. N. 9632 DEL 7 GIUGNO 2021, CONSIDERATO CHE IL DPR N. 19/2016, RECANTE DISCIPLINA DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE NUOVE CLASSI DI CONCORSO NON CONTEMPLA, TRA LE LAUREE DI VECCHIO ORDINAMENTO, LA LAUREA IN INGEGNARERIA CIVILE, QUALE TITOLO DI ACCESSO ALLA CLASSE DI CONCORSO A027 – MATEMATICA E FISICA >>;

Per COSSARI Pietro:

3) Del DECRETO Prot. N. 9633 del 7.6.2021 promanante dall’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA con cui il candidato COSSARI Pietro << E’ ESCLUSO DALLA PROCEDURA STRAORDINARIA PER ESAMI E TITOLI PER L’ IMMISSIONE IN RUOLO DI PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO, CLASSE DI CONCORSO A027 MATEMATICA E FIDICA, AI SENSI DELL’ ART. 2 DEL D.D. N. 510/2020 >>;

4) Del PROVVEDIMENTO DENEGATORIO DI CONFERMA Prot. N. 10806 del 22.6.2021 promanante dall’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA con cui << SI CONFERMA L’ ESCLUSIONE DI COSSARI PIETRO DALLA PROCEDURA CONCORSUALE IN OGGETTO, DISPOSTA CON DECRETO PROT. N. 9633 DEL 7 GIUGNO 2021 ATTESO LA TASSATIVITA’ DEI TITOLI DI STUDIO ELENCATI NELLA TABELLA A ALLEGATA AL DPR N.

19/2016 TRA I QUALI L’ ACCESSO ALLA CLASSE DI CONCORSO A027 (MATEMATICA E FISICA) NON FIGURA LA LAUREA DI VECCHIO ORDINAMENTO POSSEDUTA DAL NOMINATO IN OGGETTO >>;

E PER ENTRAMBI

5) Dei provvedimenti Prot. N. 9652 del 7.6.2021 e Prot. N. 10587 del 18.6.2021 promananti dall’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA ed aventi ad oggetto <<

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO INDETTO CON DD 510 DEL 23 APRILE 2020 MODIFICATO DAL DD 783/2020 PER LA CLASSE DI CONCORSO A027 – MATEMATICA E FISICA – PER LA REGIONE CALABRIA >> ed allegata graduatoria di merito nella parte in cui non include i nominativi dei ricorrenti;

E DI

Ogni altro atto annesso, presupposto e conseguenziale anche non conosciuto purchè lesivo dei diritti dei nominati docenti – CORIGLIANO Giuseppe e COSSARI Pietro – in qualità di odierni ricorrenti;

E

Per il consequenziale accertamento, riconoscimento e declaratoria del diritto di CORIGLIANO Giuseppe e COSSARI Pietro ad essere inclusi nella graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con DD 510 del 23 aprile 2020 e successive modifiche ed integrazioni per la classe di concorso A027 – MATEMATICA E FISICA – PER LA REGIONE CALABRIA di cui ai provvedimenti

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