GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province Decreto Vicepresidente G.R. n. 1 del 31.12.2014
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
DETERMINAZIONEN.24DEL3FEBBRAIO2015
OGGETTO: Appendice n. 3 del 05.12.2014 alla fideiussione n. 08312/8200/00466869/93682 del 16.02.2010 – Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie rep. n. 1 del 03.02.2015 - inerente l'attività di gestione della Centrale Termoelettrica Sulcis “Grazia Deledda”, di proprietà della società Enel Produzione s.p.a. Accettazione.
ILDIRIGENTE
Vista la Direttiva 2008/1/CE, che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione ed alla riduzione integrate dell'inquinamento;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
Vista la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4 relativa a “Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazioni della spesa, politiche sociali e di sviluppo” ed in particolare l'art. 22, comma 4, che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.);
Vista la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 avente ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” ed in particolare l'art. 59, comma 4, lett. b, che assegna all’Amministrazione Provinciale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008, recante “Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l’esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati”;
Vista la determinazione dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente n. 513/IV del 01.04.2003, con la quale è stata rilasciata - alla società Enel Produzione s.p.a. - l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 22/1997, per la gestione dell’impianto di deposito preliminare di rifiuti speciali “Centrale Termoelettrica Sulcis” sito a Portoscuso;
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Considerato che la validità di tale provvedimento è stata prorogata nel 2010, nelle more del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza ministeriale;
Vista la fideiussione n. 08312/8200/00466869/93682 del 16.02.2010, dell’importo di € 4.884.464,00 (Euro quattromilioniottocentoottantaquattromilaquattrocentosessantaquattro/00), con validità dal 16.02.2010 al 16.02.2017 comprensiva delle maggiorazione di due anni, emessa dalla società Intesa San Paolo s.p.a.
per conto della società Enel Produzione s.p.a. ed a favore della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura della gestione della Centrale Termoelettrica Sulcis “Grazia Deledda”;
Vista la nota della Direzione Generale dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente prot. n.
14226 del 15.06.2010 con la quale si è provveduto ad accettare la fideiussione n.
08312/8200/00466869/93682 del 16.02.2010 sopra citata;
Visto il decreto ministeriale DVA_DEC-2011-0000579 del 31.10.2011 con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha rilasciato – alla società Enel Produzione s.p.a. - l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio delle Centrali Termoelettriche di Portoscuso e del Sulcis “Grazia Deledda” site nel Comune di Portoscuso;
Vista la nota della Direzione Generale dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente prot. n.
8920 del 22.04.2013, Ns. prot. n. 11438 del 26.04.2013, con la quale si informa che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n. DVA-2013-3382 del 08.02.2013, ha comunicato – a tale Assessorato ed all’ISPRA – che le garanzie finanziarie stipulate dai gestori di impianti soggetti ad AIA ministeriale, in relazione alle operazione di gestione di rifiuti, devono essere prestate alla Provincia competente per territorio, ai sensi della D.G.R. 39/23 del 15.07.2008;
Vista l’appendice del 08.05.2013 alla fideiussione n. 08312/8200/00466869/93682 del 16.02.2010 - acquisita agli atti in data 23.05.2013 con il prot. n. 13384 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 13 del 22.11.2013 - con la quale la fideiussione originaria viene volturata a favore della Provincia di Carbonia Iglesias, restando fermi ed invariati l’importo nonché gli altri termini, clausole e condizioni della stessa fideiussione, di cui l’appendice costituisce parte integrante;
Vista la propria determinazione n. 336 del 22.11.2013, con la quale si è provveduto ad accettare l’appendice di voltura del 08.05.2013 alla fideiussione n. 08312/8200/00466869/93682 del 16.02.2010 sopra citata;
Visto l’art. 6, ultimo capoverso, del decreto ministeriale DVA_DEC-2011-0000579 del 31.10.2011 secondo
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cui “Resta fermo l’obbligo per il Gestore di richiedere, nei tempi e nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall’amministrazione regionale, le fideiussioni, eventualmente necessarie, relativamente alla gestione dei rifiuti”;
Vista la Ns. richiesta del 22.11.2013, avanzata in sede di tavolo tecnico, con la quale si invita la Società a prestare una nuova appendice alla fideiussione già emessa, al fine di aggiornare il contenuto della garanzia finanziaria alle prescrizioni contenute nel nuovo provvedimento autorizzativo di cui al decreto ministeriale DVA_DEC-2011-0000579 del 31.10.2011 nonché alla nuova durata dell’autorizzazione, pari ad otto anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso di avvenuto deposito del provvedimento autorizzativo, ossia di otto anni a partire dal 02.12.2011, maggiorata di due anni per i controlli;
Vista l’appendice n. 2 del 11.12.2013 alla fideiussione n. 08312/8200/00466869/93682 del 16.02.2010 - acquisita agli atti in data 20.12.2013 con il prot. n. 29737 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 15 del 20.12.2013 - con la quale la fideiussione originaria è stata aggiornata alle prescrizioni contenute nel nuovo provvedimento autorizzativo, rilasciato con il decreto ministeriale DVA_DEC-2011-0000579 del 31.10.2011, restando fermi ed invariati l’importo nonché gli altri termini, clausole e condizioni della garanzia principale e della relativa appendice del 08.05.2013, di cui l’appendice in esame costituisce parte integrante;
Vista la propria determinazione n. 364 del 20.12.2013, con la quale è stata accettata l’appendice n. 2 del 11.12.2013 alla fideiussione n. 08312/8200/00466869/93682 del 16.02.2010 sopra citata;
Considerato che quest’ultima appendice non ha modificato la durata originaria della fideiussione e che, pertanto, si rende necessario adeguare la validità della garanzia fideiussoria alla durata dell’autorizzazione ministeriale rilasciata con il decreto DVA_DEC-2011-0000579 del 31.10.2011, così come sopra indicato;
Vista la Ns. nota prot. n. 3273 del 07.02.2014, con la quale si invita la Società a presentare una nuova garanzia finanziaria, anche tramite appendice alla fideiussione già emessa, con la quale si provveda ad aggiornare la validità della garanzia finanziaria fino alla data del 02.12.2021 comprensiva della maggiorazione di due anni;
Vista l’appendice n. 3 del 05.12.2014 alla fideiussione n. 08312/8200/00466869/93682 del 16.02.2010 - acquisita agli atti in data 28.01.2015 con il prot. n. 1624 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 1 del 03.02.2015 - con la quale la durata della fideiussione originaria, con scadenza al 16.02.2017, è stata adeguata alla nuova durata dell’AIA ministeriale, per cui la validità della garanzia
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è stata estesa fino al 02.12.2021 comprensiva della maggiorazione di due anni per i controlli, fermo ed invariato tutto il resto;
Dato atto che la società Intesa San Paolo s.p.a., con sede legale a Torino in Piazza San Carlo n. 156, è regolarmente iscritta nel registro delle imprese di Torino al codice fiscale/numero di iscrizione 00799960158 nonché all'Albo delle Banche al n. 5361 e, pertanto, abilitata al rilascio di valide garanzie finanziarie;
Visto l'art. 6, comma 1, dell'Allegato 1 alla deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15.07.2008 il quale prevede che “Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS), e del 40% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione UNI EN ISO 14001 da organismo accreditato a sensi della normativa vigente”;
Visto il Certificato di Registrazione EMAS n. IT-000077 del 13.12.2001, rilasciato dal Comitato Ecolabel - Ecoaudit, Sezione EMAS Italia, alla società Enel Produzione s.p.a. in relazione all’attività di Produzione di Energia Elettrica, con ultimo rinnovo in data 11.06.2014 ed avente validità fino al giorno 05.06.2016;
Vista la conformità dell’appendice in oggetto allo “Schema delle condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del D.Lgs. 59/05, nonché del D.Lgs 36/03 e del D.Lgs. 133/05”, di cui all'Allegato 2 della deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15.07.2008;
Ritenuto opportuno accettare l’appendice n. 3 del 05.12.2014 alla fideiussione n.
08312/8200/00466869/93682 del 16.02.2010, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Visti:
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 107;
- il D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 4;
- la L. 241/1990;
- il Titolo III Capo XXII del Libro IV del Codice Civile;
Vista la Legge Regionale n. 15 del 28.06.2013 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”;
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Visto il decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 90 del 02.07.2013 “Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province – Nomina commissario straordinario”;
Visto, altresì, il decreto del Vicepresidente n. 1 del 31.12.2014 “Commissari per le gestioni provvisorie delle province di Olbia Tempio, di Carbonia Iglesias, del Medio Campidano, dell’Ogliastra e di Cagliari. Legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, art. 19”;
Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 29.08.2013, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di dirigente dell'Area dei “Servizi Ambientali” dell'Ente con decorrenza dal 01.09.2013 per la durata della corrente gestione commissariale;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di accettare l’appendice n. 3 del 05.12.2014 alla fideiussione n. 08312/8200/00466869/93682 del 16.02.2010 - acquisita agli atti in data 28.01.2015 con il prot. n. 1624 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 1 del 03.02.2015 - con la quale la durata della fideiussione originaria, con scadenza al 16.02.2017, è stata adeguata alla nuova durata dell’AIA ministeriale, rilasciata con il decreto DVA_DEC-2011-0000579 del 31.10.2011, per cui la validità della garanzia è stata estesa fino al 02.12.2021 comprensiva della maggiorazione di due anni per i controlli, fermo ed invariato tutto il resto;
3. di dare atto che il Certificato di Registrazione EMAS n. IT-000077 del 13.12.2001, rilasciato dal Comitato Ecolabel - Ecoaudit, Sezione EMAS Italia, alla società Enel Produzione s.p.a. in relazione all’attività di Produzione di Energia Elettrica, ha validità fino al giorno 05.06.2016;
pertanto, sarà onere della Società – pena la decadenza dalla riduzione dell'importo della garanzia finanziaria di cui al punto 6.1 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 39/23 del 15.07.2008 - rinnovare tale certificato alla sua scadenza e presentarlo, in copia, all'Ufficio competente di questo Ente.
Iglesias, 03.02.2015
ILDIRIGENTE Ing. Palmiro Putzulu F.to Palmiro Putzulu
Resp.Proc./Dott.ssa M.Cherchi F.to Michela Cherchi