EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”
Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”
Delibera della Giunta Regionale 14/8 del 08.04.2015
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO
Determinazione n. 375 del 2 dicembre 2015: Polizza fideiussoria n. 076217917 del 22.04.2015 e relative appendici n. 1 di pari data e n. 076743121 del 14.05.2015, inerenti la spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale n. IT 009787 - documenti di movimento da n. 274/1.700 a n. 408/1.700 -, autorizzata al notificatore Ambienthesis S.p.A. con determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 150 del 28.05.2014. Svincolo ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e del Decreto Ministeriale 370/1998.
1/ 3
DETERMINAZIONEN.375DEL2DICEMBRE2015
Oggetto: Polizza fideiussoria n. 076217917 del 22.04.2015 e relative appendici n. 1 di pari data e n.
076743121 del 14.05.2015, inerenti la spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale n. IT 009787 - documenti di movimento da n. 274/1.700 a n. 408/1.700 -, autorizzata al notificatore Ambienthesis S.p.A. con determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 150 del 28.05.2014. Svincolo ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e del Decreto Ministeriale 370/1998.
ILDIRIGENTE Premesso:
- che con propria determinazione n. 150 del 28.05.2014 è stata rilasciata dalla Gestione Commissariale ex Provincia di Carbonia Iglesias – in qualità di Autorità competente di spedizione - al notificatore Ambienthesis S.p.A., con sede legale a Segrate (MI) in Via Cassanese n. 45, partita IVA 02248000248, l’autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale n. IT 009787, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006, con validità dal 16.06.2014 al 15.06.2017;
- che con la determinazione sopra richiamata è stato autorizzato il notificatore alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti prodotti dallo stesso ed individuati con il codice CER 19.13.01*, per un quantitativo di 40.000 tonnellate suddiviso in n. 1.700 spedizioni, destinati alle operazioni di recupero intermedio (R12) e recupero non intermedio (R5) presso lo stabilimento del destinatario dei rifiuti società Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. ubicato in Vlasweg 12, NL- 4782 PW Moerdijk (Olanda);
- che in data 27.05.2014 l’Autorità competente di destinazione dell’Olanda “Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT)” ha rilasciato al notificatore la propria autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale n. IT 009787, con validità dal 16.06.2014 al 15.06.2017;
- che per la seconda parte della spedizione transfrontaliera dei rifiuti in oggetto è stata prestata, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e del D.M. 370/1998, la polizza fideiussoria n. 076217917 del 22.04.2015 e relativa appendice n. 1 di pari data, emessa dalla società Allianz S.p.A. - con sede legale a Trieste, in Largo Ugo Irneri 1, (Codice IVASS n. A463S;
iscrizione Albo delle imprese n. 1.00152) - per conto del notificatore società Ambienthesis S.p.A.
e a favore del Ministero dell’Ambiente, stipulata a garanzia di n. 135 spedizioni, dal sito ex Alumix, ubicato in località Portovesme, Portoscuso (CI), all’impianto di recupero intermedio e finale (R12 – R5) del destinatario dei rifiuti sito a Moerdijk (NL) - di cui ai documenti di movimento IT 009787 dal n. 274/1.700 al n. 408/1.700 -, per un quantitativo di rifiuti pari a 3.600 tonnellate e per un importo massimo di € 3.788.198,10;
- che la sopra menzionata garanzia finanziaria è stata approvata da questa Amministrazione Provinciale con determinazione n. 116 del 28.04.2015, in quanto conforme agli schemi di cui agli Allegati 1 e 3 al D.M. 370/1998 ed all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1013/2006;
- che per la spedizione transfrontaliera dei rifiuti in oggetto e stata altresì prestata - a seguito dell’erronea spedizione di un quantitativo di rifiuti superiore di 50 tonnellate rispetto a quello coperto dalla sopra citata garanzia finanziaria - l’appendice di variazione n. 076743121 del 14.05.2015, emessa dalla sopra richiamata società Allianz S.p.A., per conto del notificatore e a
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”
Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”
Delibera della Giunta Regionale 14/8 del 08.04.2015
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO
Determinazione n. 375 del 2 dicembre 2015: Polizza fideiussoria n. 076217917 del 22.04.2015 e relative appendici n. 1 di pari data e n. 076743121 del 14.05.2015, inerenti la spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale n. IT 009787 - documenti di movimento da n. 274/1.700 a n. 408/1.700 -, autorizzata al notificatore Ambienthesis S.p.A. con determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 150 del 28.05.2014. Svincolo ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e del Decreto Ministeriale 370/1998.
2/ 3
favore del Ministero dell’Ambiente, prestata ad integrazione della polizza fideiussoria sopra indicata ed a garanzia di ulteriori 60 tonnellate di rifiuti spediti nell’ambito della notifica generale IT 009787 e, pertanto, per un quantitativo totale garantito pari a 3.660 tonnellate e per un importo complessivo garantito di € 3.850.172,70;
- che la sopra menzionata appendice integrativa è stata approvata da questa Amministrazione provinciale con propria determinazione n. 142 del 20.05.2015;
Visti i documenti di movimento IT 009787, dal n. 274/1.700 al n. 407/1.700, trasmessi a questa Amministrazione Provinciale - ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n.
1013/2006 - con note datate 17.06.2015 (Ns. prot. da n. 12128 a n. 12130 e da n. 12133 a n. 12135 del 18.06.2015) dal destinatario dei rifiuti società Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V., nei quali si attesta l’avvenuto ricevimento e recupero intermedio (R12), presso l’impianto ubicato a Moerdijk (Olanda), dei quantitativi di rifiuti indicati nei documenti di movimento sopra menzionati;
Visto, altresì, il certificato di recupero non intermedio (R5), trasmesso a questa Amministrazione Provinciale - ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (CE) n. 1013/2006 - con nota prot. n. 76/15/UE/DB/MC del 29.07.2015 (Ns. prot. n. 14898 del 29.07.2015) dal notificare Ambienthesis S.p.A., per conto del destinatario dei rifiuti Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V., nei quali si attesta l’avvenuto recupero non intermedio (R5) dei rifiuti di cui alla notifica generale IT 009787 presso lo stesso impianto ubicato a Moerdijk (Olanda);
Preso atto che con la sopra richiamata nota il notificatore richiede, altresì, lo svincolo della sopra citata garanzia finanziaria prestata per la spedizione transfrontaliera dei rifiuti in oggetto e provvede, inoltre, a restituire il documento di movimento IT 009787 n. 408/1.700, in quanto non utilizzato nell’ambito di tale spedizione transfrontaliera di rifiuti;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1013/2006, la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente è svincolata quando l’Autorità competente interessata ha ricevuto i certificati di cui agli articoli 15, paragrafo 1, lettera e), e 16, paragrafo 1, lettera e), del sopra citato Regolamento;
Dato atto, altresì, che, ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 4, comma 3, degli schemi di cui agli Allegati 1 e 2 al D.M. 370/1998, la garanzia finanziaria è prestata fino al ricevimento da parte della Provincia del certificato di avvenuto corretto recupero relativo all’ultimo trasporto dei rifiuti garantito e che la società garante rimane obbligata anche dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 2, purché entro quattro mesi dal predetto termine la Provincia oppure il Ministero dell’Ambiente abbiano notificato al notificatore o alla società garante la richiesta di attivazione della garanzia;
Preso atto, dalle verifiche effettuate e dalla documentazione acquisita agli atti, che la spedizione è stata regolarmente eseguita ed i rifiuti recuperati presso il sopra indicato impianto del destinatario dei rifiuti società Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V., ubicato a Moerdijk (Olanda);
Dato atto, pertanto, che nulla osta allo svincolo della sopra citata polizza fideiussoria n. 076217917 del 22.04.2015 e relative appendici n. 1 di pari data e n. 076743121 del 14.05.2015, prestate a garanzia della spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale n. IT 009787, documenti di movimento IT 009787 dal n. 274/1.700 al n. 408/1.700;
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”
Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”
Delibera della Giunta Regionale 14/8 del 08.04.2015
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO
Determinazione n. 375 del 2 dicembre 2015: Polizza fideiussoria n. 076217917 del 22.04.2015 e relative appendici n. 1 di pari data e n. 076743121 del 14.05.2015, inerenti la spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale n. IT 009787 - documenti di movimento da n. 274/1.700 a n. 408/1.700 -, autorizzata al notificatore Ambienthesis S.p.A. con determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 150 del 28.05.2014. Svincolo ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e del Decreto Ministeriale 370/1998.
3/ 3
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e ss.mm.ii.;
- il D.M. 370/1998 “Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti”;
- il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, e in particolare l’articolo 196, comma 1, lettera f), il quale prevede che le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui al Regolamento (CEE) n. 259/93 sono di competenza delle Regioni;
- la L. R. 9/2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”, e in particolare l’articolo 59, comma 5, lettera c), il quale attribuisce alle Province compiti e funzioni relativi alle attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;
- il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’articolo 4;
- il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e in particolare l’articolo 107;
- il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 3 del 13.05.2015 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, dirigente in ruolo dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, l’incarico di dirigente dell'Area dei “Servizi Ambientali” dell'Ente.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di svincolare, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e del D.M. 370/1998, la polizza fideiussoria n. 076217917 del 22.04.2015 e relative appendici n. 1 di pari data e n. 076743121 del 14.05.2015, emesse dalla società Allianz S.p.A. - con sede legale a Trieste, in Largo Ugo Irneri 1, (Codice ISVAP n. A463S; iscrizione Albo delle imprese n. 1.00152) - per conto del notificatore società Ambienthesis S.p.A. e a favore del Ministero dell’Ambiente, stipulate a garanzia di n. 135 spedizioni, dal sito ex Alumix, ubicato in località Portovesme, Portoscuso (CI), all’impianto di recupero intermedio e finale (R12 – R5) del destinatario dei rifiuti sito a Moerdijk (NL) - di cui ai documenti di movimento IT 009787 dal n. 274/1.700 al n. 408/1.700 -, per un quantitativo totale di rifiuti pari a 3.660 tonnellate e per un importo complessivo massimo garantito di € 3.850.172,70.
Iglesias, 2 dicembre 2015
IL DIRIGENTE Ing. Palmiro Putzulu Resp. Proc./ Dott.ssa Lorena Casula F.to Lorena Casula F.to Palmiro Putzulu