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COMUNE DI SARMATO PROVINCIA DI PIACENZA

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COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA Codice Ente 33042

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 29 in data: 28.09.2012 Trasmessa al Co.Re.Co.

Il = = prot. n. = =

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI SARMATO AL 2012.

ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 3, COMMA 27, DELLA LEGGE N. 244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008) - RISPETTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI.

L’anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 – TANZI ANNA P 8 - CASAROLI GIOVANNI P

2 – SASSO PIERO P 9 - BRIDIO MICHAEL P

3 – MARCHESI CANZIO P 10 - GALLINARI SABRINA P

4 – PARMIGIANI STEFANO P 11 - LABO' AMANZIO A

5 – MARAZZI ANGELA P 12 - CASTELLI CLAUDIO P

6 – MASERATI MATTEO P 13 - OLIVIERI RINO P

7 – BRAGA DANIELA P

Totale presenti 12 Totale assenti 1

(2)

2

N. 29 in data 28.09.2012

SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI SARMATO AL 2012. ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 3, COMMA 27, DELLA LEGGE N. 244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008) - RISPETTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI.

___________________________

Alla presenza dell’Assessore esterno Buzzi Milena.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 28.11.2011 all’oggetto: “Società partecipate dal Comune di Sarmato …. omissis.”;

RICHIAMATO l’art. 8 del D.L: 98/2011 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) che fa obbligo a tutte le amministrazioni pubbliche di pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco delle società partecipate;

PREMESSO:

- che la legge n.244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008) con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001;

- che, in particolare, l'art. 3, comma 27, dispone che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

- che il successivo comma 28 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo elettivo con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

- che entro il 30 giugno 2009, ossia entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;

PREMESSO che con la manovra correttiva estiva 2010 facendo riferimento al D.L. 78/2010 all’art.

14 comma 32 denominato ”Società pubbliche” cita testualmente “I Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti non possono avere partecipazioni societarie. I Comuni con popolazione da 30.000 a 50.000 abitanti possono avere una sola partecipazione azionaria. Sono esclusi da tali vincoli le partecipazioni in società proporzionali al numero degli abitanti o in quelle costituite da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti. Gli enti che non rientrano nei casi di esclusione dovranno, entro il 31 dicembre 2010, procedere alla liquidazione delle società costituite”;

(3)

PREMESSO che a fronte della manovra correttiva estiva sopra citata, è stata effettuata una nuova ricognizione dei soggetti partecipanti alle società e fondazioni indicate nella tabella sottostante, e si è verificato che la somma degli abitanti di tutti i soggetti superano i 30.000 abitanti;

CONSIDERATO CHE rispetto all’anno 2011 sono successi i seguenti fatti:

 ATO Piacenza si è trasformata da Agenzia d’ambito (consorzio) ad Autorità d’Ambito di Piacenza (autorità) tramite convenzione stipulata il 23.12.2008 e quindi non è da considerarsi una società partecipata;

 Sintra srl: in data 25/07/2008 l’Assemblea dei soci ha approvato la messa in liquidazione della Società ora denominata C.P. SINTRA SRL in liquidazione. Con nota prot. 7375 del 29.07.2011 il liquidatore di Sintra Dr. Fiorenzo Salvini ha depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Piacenza il PIANO FINALE DI RIPARTIZIONE del concordato preventivo. In data 21.11.2011 con nota prot. 8620 del 02.12.2011 il commissario liquidatore Dr. Fiorenzo Salvini ha ottenuto in data 7 novembre 2011 il decreto dal Tribunale di Piacenza di completa esecuzione della procedura di concordato preventivo. La società deve procedere autonomamente alla chiusura al Registro delle imprese di Piacenza. Per i soci non eiste alcun Attivo Patrimoniale.

La chiusura del concordato porta all’azzeramento della partecipazione;

 Piacenza Turismi: in data 27 gennaio 2012 è stato deliberato lo scioglimento anticipato della società e la sua messa in liquidazione. La chiusura del concordato porta all’azzeramento della partecipazione;

 Associazione Sportiva Dilettantistica ASD Valtidone Valluretta è un’associazione sportiva, gli altri anni era stata erroneamente considerata, ma non è da considerarsi una prtecipazione;

VISTO l’allegato verbale dell’assemblea di Piacenza Turismi del 27.01.2012 di scioglimento anticipato della società e sua messa in liquidazione;

CONSIDERATO CHE:

- che il Comune, nel perseguire l’ottimizzazione gestionale delle funzioni e dei servizi istituzionali, negli anni passati ha ritenuto di partecipare ad alcuni soggetti societari;

- che il quadro delle Società partecipate del Comune è rappresentato in sintesi dalla seguente tabella:

Denominazione Società Principali servizi prestati Quota posseduta dal

Comune

Percentuale C.Sociale posseduto

Piacenza Turismi Srl - In liquidazione

Informazione e accoglienza turistica, valorizzazione del

territorio

1.500 € 0,21%

Fondazione Val Tidone Musica (costituzione 22/10/2008 - conseguito pareggio di bilancio

2008-2009-2010)

promozione e lo svolgimento di attività culturali e educative nell’ambito del territorio della Regione Emilia Romagna, volte a valorizzare la Val Tidone, la Val Luretta e la provincia di Piacenza

3.000 € 7,32%

(4)

4 Lepida Spa

(conseguito pareggio di bilancio 2008-2009-2010)

Pianificazione, sviluppo, gestione delle infrastrutture di telecomunicazioni del sistema Lepida ed erogazione dei servizi telematici alle Pubbliche amministrazioni

1.000 € 0,005%

RISCONTRATO CHE:

- il mantenimento di partecipazioni in società da parte del Comune richiede come presupposto la funzionalizzazione pubblica della attività realizzate dai soggetti partecipati, assumendo quale parametro essenziale la rilevazione della sussistenza del pubblico interesse ad operare con tali strumenti;

- che risulta necessario esplicitare gli elementi utili a rappresentare la necessità del mantenimento della partecipazione alle sopra indicate Società secondo quanto stabilito dall’art. 3, commi 27 e 28 della Legge n. 244/2007;

EVIDENZIATO che il quadro di raccordo tra le attività istituzionali e d’interesse generale da tutelare del Comune di Sarmato e ciascuna delle società partecipate è rappresentabile nei seguenti termini di sintesi:

1. Fondazione Val Tidone Musica: la società ha come oggetto sociale la promozione e lo svolgimento di attività culturali ed educative nell’ambito del territorio della Regione Emilia Romagna, volte a valorizzare la Val Tidone, la Val Luretta e la Provincia di Piacenza. Per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie, la Fondazione si prefigge in particolare di promuovere concorsi e corsi di musica nonché programmi di concertistica, opera, danza, teatro nelle sue diverse espressioni e spettacoli in genere, anche curandone la realizzazione; I soci partecipanti alla fondazione superano i 30.000 abitanti come indicato nello statuto;

2. Lepida Spa: la società ha come oggetto la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazioni del sistema Lepida ed erogazione dei servizi telematici alle Pubbliche Amministrazioni. I soci partecipanti alla società superano i 30.000 abitanti;

RILEVATO che per le motivazioni sopra esposte sussistono i requisiti per il mantenimento delle partecipazioni da parte del Comune nelle società sopra indicate;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 18.08.2000 n. 267;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Revisore del Conto;

PRESO ATTO altresì che la deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e che pertanto non necessita del parere di regolarità contabile;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive integrazioni e modificazioni;

- l’art. 13 della legge 4 agosto 2006, n. 248;

- legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- lo Statuto Comunale;

(5)

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 12, Astenuti n. 3 (Consiglieri Gallinari Sabrina, Castelli Claudio e Olivieri Rino), Votanti n. 9, Voti favorevoli n. 9, Voti contrari n. 0

D E L I B E R A

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007, il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Sarmato alle società sopra elencate, evidenziando la sussistenza degli elementi indicati in premessa strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’amministrazione e/o di attività di produzione di servizi di interesse generale;

2. di inviare il presente atto all'organo di controllo interno e all'organo di revisione economico- finanziaria dell'ente per gli adempimenti di propria competenza;

3. di pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco delle società partecipate.

Alle ore 23,45 il Consiglio Comunale termina.

(6)

6

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

AGUERITI ORIETTA__________________________

PARERE FAVOREVOLE DEL REVISORE UNICO DEL CONTO

DR.MAURO PEVERI__________________________

(7)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE SASSO PIERO

__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE CORTI DR.ENRICO __________________________

Pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi dal ………. al ………..………., come prescritto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Addì, ...

IL SEGRETARIO COMUNALE CORTI DR.ENRICO _________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………. (decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).

Addì, ...

IL SEGRETARIO COMUNALE CORTI DR.ENRICO ________________________

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web istituzionale di questo Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data …..…...

al n ……... in seguito:

 - A denuncia di vizio di legittimità/competenza.

 - Per iniziativa del Consiglio Comunale/Giunta e che:

 - nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000.

 - il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza, ha ANNULLATO la deliberazione in seduta ……….. atti N. ……….……..

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