N. 473 - 14 / R.G.N.R.
N. 57 - 15 / R.G. - Sez.I C.U. Sentenza n. ----'--"'--,�--
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE MILITARE DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA composto dai signori
1. Dott.
2. Dott.
Stefano Carmine
PALAZZI VIZZA 3. Magg. E.I . Salvatore MASCOLO
Presidente Giudice Giudice
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore militare Dott.ssa Alba Francesca ZOPPOLI e con l'assistenza del cancelliere Sig.
ha pronunciato in pubblica udienza la seguente S ENTENZ A
nel procedimento penale a carico di:
Data sentenza:
12 dicembre 2018 Data deposito:
Estensore:
'::) .
Dr. iALA 221
ii
inviato estratto esecutivo
a:
, nato a , domiciliato, ai sensi Procura Militare di:
dell'art. 161 c.p.p., presso il difensore Avv. Floriana DE DONNO, con studio in Lecce, Via 95° Reggimento Fanteria n. 102, difeso da Avv.
Floriana DE DONNO, del Foro di Lecce, con studio in Lecce, Via 95° Redatta scheda casellario ii:
Reggimento Fanteria n. I 052, difensore di fiducia
IMPUTATO DI: Campione penale art.:
a) Insubordinazione con ingiuria aggravata (artt. 189, comma 2,
c.p.m.p., e 47 nr. 2 c.p.m.p.), perche quale Maresciallo "a" s. UPS Impugnazioni presentate da:
dell' Arma dei carabinieri, gia Comandante della Stazione CC di - poi transitato nella forza potenziale della Compagnia di
dopo essere stato convocato in caserma per la notifica delle note caratteristiche ed a seguito di una discussione da Jui provocata in
merito alle modalita di noti:fica delle stesse, offendeva l' on ore e la
dignita dei superiori, e
�' proferendo in lorn presenza ed a voce alta e alterata frasi del
seguente tenore: "vi dovete vergognare, dovete vergognarvi della divisa che indossate perche non ne siete degni".
Con l'aggravante del grado rivestito;
CONCLUSION!
All'esito del pubblico dibattimento il p.m., riportandosi alla memona depositata, ha chiesto condannarsi l'imputato alla pena di mesi sei di reclusione militare.
11 Difensore , nell 'interesse di entrambe le Paiti Civili costituite, ha chiesto affermarsi la penale responsabilita dell'imputato e, riportandosi alle richieste di cui alle note depositate, ha chiesto, altresi, condannarsi il - alla rifusione delle spese processuali in favore delle Parti Civili.
La difesa ha chiesto assolversi l'imputato per non aver commesso il fatto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto pronunciato all'esito dell'udienza preliminare e ritualmente comunicato in udienza preliminare all'imputato presente, ii giudice per le indagini preliminari disponeva ii rinvio a giudizio dell'imputato innanzi a questo competente Tribunale militare perche rispondesse del reato precisato e con:figurato nella superiore rubrica.
L'imputato non compariva senza addurre un legittimo impedimenta ed ii Tribunale pe1tanto, sentite le parti, ricorrendone le condizioni di legge, disponeva con ordinanza procedersi in assenza dello stesso.
Costituitisi parte civile il e ii
-, dichiarata l'apertura del dibattimento, il P.M. chiedeva ammettersi la documentazione di cui alla cartellina prodotta e la prova per testi articolata.
Piu in particolare, il p.m. chiedeva l'ammissione delle seguenti prove documentali:
1. copia prospetto licenze straordinarie;
2. certificato medico del 15-12-2014;
3. atti relativi trasferimento autorita dell'imputato;
4. scheda valutativa e documentazione caratteristica.
Le difese delle parti civili nulla eccepivano e richiedevano l'ammissione come prova dell'esame dell'imputato.
La difesa dell'imputato nulla eccepiva e richiedeva l'ammissione come
prova della prova per testi articolata nonche l' esame delle persone offese e dell'imputato.
Il Tribunale quindi ammetteva le prove documentali e testimoniali richieste dal p.m. e dalla difesa dell'imputato e dinanzi indicate, essendo le stesse legali e pertinenti ai fatti di causa nonche l'esame dell'imputato richiesto dalle difese dello stesso e delle parti civili nonche gli esami delle persone offese richiesto dal
Alla successiva udienza fissata, comparso l'imputato e revocata l'ordinanza con la quale si era disposto procedersi in assenza di esso, una delle due persone offese citata quale teste non compariva e la difesa del - si opponeva all'escussione non contestuale delle persone offese. Deduceva al riguardo la pendenza di un procedimento penale a carico delle stesse
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originato dalla denuncia presentata a loro carico dal e da uno dei testi dallo stesso indicati. II p.m. chiedeva di produn-e copia di atti provenienti dalla Procura di Lecce. Le difese delle parti civili non si opponevano alla produzione documentale e chiedevano di escutere i testi comparsi. Il Tribunale acquisiva la documentazione prodotta dal p.m. e dal difensore del - e, in parziale accoglimento della richiesta di quest'ultimo, riservava l'escussione dell'unica parte civile presente alla contestuale comparizione dell'altra non comparsa, anche al fine di acquisire elementi di conoscenza m relazione alla rispettiva pos1z10ne procedimentale ed alla conseguente veste nella quale assumere il mezzo
istruttorio. Escussi i testi e il processo
veniva rinviato per l'escussione degli altri testi dell'accusa e di quattro della difesa dell'imputato.
Alla successiva udienza dell'8 marzo 2017, attese la mancata comparizione del e la necessita di assumere ulteriori informazioni sullo stato dei procedimenti riguardanti le persone offese, il Tribunale disponeva acquisirsi copia di atti presso la Procura della Repubblica ed il Tribunale di Lecce e fissava nuova udienza per l'escussione dei testi. 11 p.m. chiedeva di produrre ulteriori atti provenienti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce e, con riferimento ad essi, il difensore del
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rappresentava di avere proposto opposizione alla richiesta di archiviazione
relativa al procedimento 2093/2016. Il Tribunale acquisiva anche tale ultima documentazione e disponeva assumersi informazioni anche riguardo al suddetto procedimento.
All'udienza del 19 luglio 2017 veniva rinviata la trattazione de! processo
per impedimenta del difensore del 2 21 LEE I 3. All'udienza del 20 dicembre 201 7 il difensore de! - deduceva che la Corte di Cassazione aveva annullato il provvedimento di archiviazione ed aveva rimesso le parti innanzi al GIP, producendo ii relativo provvedimento che veniva acquisito agli atti. In ordine alla veste nella quale escutere il - ii p.m. e le parti civili chiedevano di esaminarlo quale teste puro. Nel corso della stessa udienza, ii p.m., riconsiderata la posizione del medesimo, chiedeva venisse sentito come testimone garantito ed i difensori delle parti civili chiedevano di acquisire ulteriori informazioni sull'esito del procedimento che Ii interessava. Di contro, il difensore dell'imputato si opponeva al differimento dell'assunzione de! mezzo istruttorio e chiedeva che ii -venisse escusso ex art. 197 bis c.p.p.U Tribunale, rilevato che i tempi di definizione dei procedimenti innanzi all'Autorita Giudiziaria Ordinaria riguardanti le parti del presente processo non erano quantificabili in modo certo e preso atto che ii - non aveva reso nelle precedenti fasi dichiarazioni a carico dell'imputato ma di avere redatto solo una relazione di servizio, disponeva che fosse esaminato ai sensi dell'art. 210 c.p.p., previa impaiiizione degli avvisi di cui al 3° comma dell'art 64 c.p.p.
Esaminati ex art. 210 cit. sia ii - che il ••••••, rispetto al quale si rilevava la medesima veste procedimentale de! primo, ii processo veniva rinviato per la mancata comparizione degli altri testi indicati dalle paiii.
Alla successiva udienza, esaminata la dottoressa - ai sensi dell'art.
210 c.p.p., escusso ii teste della difesa _, ii difensore del
chiedeva di produrre un supporto infom1atico contente una registrazione
audio e di escutere ai sensi dell'art. 507 c.p.p. ii teste avv.
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Idifensori di parte civile si opponevano all'acquisizione delle registrazioni audio e video precedenti ai fatti contestati e si rimettevano in ordine alle registrazioni riguardanti i fatti successivi, chiedendo disporsi perizia. II p.m. non s1 opponeva all'acquisizione delle registrazioni e chiedeva disporsi una perizia sulle stesse. Sulle predette richieste ed eccez1om il Tribunale rigettava la richiesta di escussione ex 507 dell'avv.
ritenendola non assolutamente necessaria anche in considerazione della veste procedimentale della stessa. Comminava una pena pecuniaria ai testi non comparsi - e _, disponendone la citazione a cura della Cancelleria, non riteneva rilevanti i supporti inerenti alla fase della vicenda verificatasi all'intemo della caserma ed acquisiva ii DVD sub allegato 3 disponendo effettuarsi perizia sullo stesso.
All'udienza del 14 giugno 2018 veniva escusso ii teste _, con revoca della pena pecuniaria comminatagli, previa produzione di certificazione sanitaria, veniva conferito incarico peritale al - - e veniva revocata l'ordinanza ammissiva del teste _, a seguito di rinuncia allo stesso da parte dell'imputato, rinuncia accettata dalle altre parti.
Depositata in Cancelleria relazione peritale e datane comunicazione alle parti, all'udienza de! 14 novembre 2018, su richiesta del difensore de!
MASELLI, veniva acquisito ii decreto di archiviazione del GIP presso ii Tribunale di Lecce nei confronti del e del
Venivano: esaminato ii perito, acquisita la relazione peritale ed esaminato ii - Dichiarate la chiusura dell'istruttoria dibattimentale e
l 'utilizzabilita di tutti gli atti legittimamente acquisiti al processo, su richiesta del difensore di parte civile la discussione veniva differita per consentire la presenza anche del difensore dell'altra parte civile.
All'udienza del 12 dicembre 2018, revocata la pena pecuniaria al teste - sulla base delle sue deduzioni scritte, acquisite memoria del p.m.
nonche memoria e conclusioni dei difensori di parte civile, dopo la discussione delle parti, sulle conclusioni delle stesse come sopra trascritte, il Tribunale ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11 Tribunale, valutate le risultanze processuali e preso atto delle richieste delle paiti, ritiene che l'imputato vada assolto dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto, ai sensi del 2° comma dell'art. 530 c.p.p.
Dall'istruttoria espletata
e
emerso che (come da dichiarazioni del - ) ii 13/11/2014, verso le ore 11,30, era entrato in Caserma perche doveva ricevere alcune notifiche dalComandante della Compagnia. 11 - che era ii nuovo Comandante di Stazione in luogo del _, era presente perche voleva approfittare dell' occasione per ritirare un pass, provvedere ad un cambio-utenza e farsi passare le consegne. Poco dopo, sulla porta dell'Ufficio del - c'era stata una diatriba tra questi ed ii - e la -sulla possibilita da paite di quest'ultima (convivente e avvocato del -) di poter entrare nell'area riservata della Caserma ed assistere alle notifiche. Dopodiche, ii - era rientrato nella sua stanza, mentre ii - e la - si erano riaccomodati in sala di attesa.
11 (in quel momento piantone alla caserma) ha riferito a sua volta,
relativamente a tale fase della vicenda, di avere visto ii ncevere personalmente ii e e di avere sentito, dopo che i tre si erano addentrati nella caserma, discutere animatamente.
Durante tale fase nessuno dei testi ha riferito di avere ascoltato fras offensive, peraltro non oggetto di contestazione.
Dopo la discussione avvenuta negli uffici della caserma, il
£ SJ ii£ £
e l- si erano allontanati dall'intemo di essa ma poco dopo eran rientrati perche il - non si sentiva bene e avevano deciso di aspettar dentro il 118, gia chiamato pochi istanti prima.
Quanto riferito dai due testi sopra indicati su tale fase della vicenda risult confermato, nella sostanza, dalle dichiarazioni delle due persone offes
e , sentiti entrambi ai sensi dell'art. 210 c.p.p. I primo ha precisato che la discussione avvenuta all'intemo della caserma er stata causata dalla richiesta della - di presenziare alla notifica d una scheda valutativa che, dopo un ulteriore scambio dialettico fra i du concemente la possibilita di partecipazione o meno della predetta, era po stata effettuata. Tutto si era verificato alla presenza anche del • che, da parte sua, ha confe1mato le circostanze riportat dal suo superiore.
Quanto alla fase successiva, il - ha dichiarato che una ventina d minuti dopo aveva sentito arrivare un'ambulanza a sirene spiegate, avev notato il - seduto su una poltrona ed era stato informato dall - che lo stesso stava male.
Per quanto attiene ai fatti oggetto del presente processo, il - h dichiarato di avere accompagnato tutti fuori e, dopo avere atteso che
sanitari visitassero il _, di essere uscito per chiedere al medic alcune informazioni da comunicare superiormente. La - avev protestato lamentando la violazione della privacy e, in tale frangente, i
e la , alla presenza del
sopraggiunto nel frattempo, avevano aggredito verbalmente, accavallandos con le voci, Jui ed ii , pronunciando le frasi di cu all'imputazione, che erano rivolte ne1 loro confronti in quanto era stat usato il plurale e loro due erano gli unici in di visa. Il - ha riferito altresi, che durante l'aggressione il - aveva ripetuto le frasi eh aveva pronunciato la -· Il ••••••• ha confermato anch la· ricostruzione di tale frazione della vicenda per come sopra operata da
superiore, dichiarando che essa era avvenuta alle ore 11,45 all'esterno e lu era vicino al -· La ••••• aveva iniziato a protestare per un violazione della privacy ed era stata seguita dal -· Lui ed i - avevano finito di chiedere le info1mazioni e si erano persino girat ed a quel punto erano iniziate le frasi offensive pronunciate prima dall - e poi ripetute dal •• , con l'utilizzo del plurale.
In ordine a tale fase successiva della vicenda, ii
riportato come presente alla scena da tutti i soggetti ascoltati, ha riferito che mentre era a casa, era stato chiamato dalla - che aveva chiesto d intervenire perche - si trovava in Caserma e si era sentito mal per una questione verificatasi li poco prima. A veva consigliato di chiamar il 118, si era recato in loco ed aveva trovato la
dalla Caserma ad attendere la Guardia medica mentre il
era in sala di aspetto sdraiato e sudato. Ha riferito, altresi, che il •
s1 agg1rava nella case1ma entrando in vari uffici e facend telefonate e solo quando era terminato l 'intervento <lei sanitari il � s era avvicinato al medico del 118 per chiedere notizie su quanta riscontrato Nell'occasione era stato redarguito dalla - che lo aveva invitato parlare direttamente con il - ed aveva aggiunto in tale frangent che lui non era degno di indossare l'unifonne. Secondo lo_, no era stato, quindi, il - a pronunciare queste parole ma 1
-·
Con riferimento alle condotte in contestazione non assumono una valenz rilevante le altre deposizioni. Infatti, la dottoressa_, sentita ex art. 19 bis e 210, co. VI, c.p.p., medico del 118 intervenuta, dopa avere descritt l'antefatto in modo corrispondente a quanta sopra riportato, ha aggiunt che, mentre stavano per andare via, le era stato chiesto dal - qua!luogo era stato indicato come quello dell 'intervento ma non aveva potut nemmeno rispondere perche ii paziente e la sua fidanzata avevano iniziato protestare ad alta voce con frasi che lei non aveva capita appieno. A vev certamente sentito le parole "vergogna" e "divisa", ma non aveva capita i contesto e compreso chi le avesse pronunciate. Erano voci che venivan dalle sue spalle e si sovrapponevano.
L' ha riferito in paiiicolare sui rapporti non positivi eh intercorrevano fra i••••••••••••••ed il _, da un
parte, e fra il Infine, la
ed il teste stesso, dall' altra.
, componente dell' equipaggio de) 118, non avev sentito nulla di rilevante, anche perche era all'interno del mezzo quand c'era stata la discussione.
Cosi ricostruito il quadro probatorio complessivo emergente dalla prov orale acquisita, va rilevato che dal decreto di archiviazione emess dall 'A.G.O. e acquisito al fascicolo gia emergeva che era stata effettuat dall' imputato e dalla sua compagna una registrazione audio dell' episodio All'udienza del 18 aprile 2018, su richiesta dell'imputato,
e
stato prodott ed acquisito un disco contenente la registrazione dell'episodio per cui processo effettuata dall'imputato. 11 Tribunale, aderendo alle istanze dell difese delle parti civili e del p.m., ha disposto perizia, al fine di trascrivere i contenuto del disco, di verificare · 1a sua genuinita nonche la data dell stessa. 11 perito ha attestato nella relazione e durante la sua escussion dibattimentale che la registrazione non dovrebbe essere stata manipolata m in proposito ha aggiunto che per le registrazioni digitali non si puo escluder in assoluto che qualcuno abbia potuto effettuare una manipolazione perfetta In adempimento dell'incarico ricevuto, ha trascritto il contenuto nella part di interesse.In via preliminare, riguardo al supporto contenente la registrazione, quest Tribunale ritiene che lo stesso possa essere utilizzato in quanto
e
stat fonnato da uno dei partecipanti alla discussione oggetto di captazione Inoltre, l 'ascolto dello stesso evidenzia che effettivamente l' oggetto dell registrazione attiene ai fatti per i quali si procede come, d'altra parte, s evince dal fatto che le altre parti processuali, in particolare le persone offese non hanno disconosciuto di essere i soggetti partecipanti alla discussione.Cio premesso in ordine alla utilizzabilita del mezzo istruttorio ed all riconducibilita del contenuto della registrazione alla discussione fra i
e la - il Tribunale ritiene, altresi, che l
conclusioni alle quali
e
pervenuto il perito in ordine alla genuinita dell registrazione e de! supporto sul quale la stessae
riversata siano d condividere, dal momento che. sono fondate su approfondite ed analitich valutazioni di tipo tecnico scientifico, da una parte, e, quant all' attribuzione delle singole frasi, su un attento ascolto de Ila registrazione sulla comparazione delle singole voci e sulla individuazione dei partecipant desumibile dall 'uso di nomi o di qualificazioni professionali (gradi e simili).Orbene, dalla trascrizione della registrazione emerge che la (ldentificabile nella _, aveva pronunciato la
caserma ... Lei ha urlato! E si vergogni per la divisa che indossa!" e, d contro, dalla perizia espletata non risulta che il - abbia proferito 1 stesse parole, neppure ripetendole o accavallandosi con quelle pronunciat dalla predetta.
In conclusione, dall 'istruttoria espletata, sulla scorta delle dichiarazion delle persone offese, ascoltate in sede dibattimentale ai sensi dell'art. 21 c.p.p., emerge, da una parte, che le parole in contestazione sarebbero stat pronunciate sia dalla che dal . Dall'altra, dall registrazione e dalle dichiarazioni dello - risulta, di contro, che I parole medesime sarebbero state pronunciate dalla sola -·
Orbene, nella valutazione de! materiale probatorio acquisito e dell risultanze sopra descritte, ii Collegio ritiene che le dichiarazioni accusatori rese dalle due persone offese non assumono, da sole, una valenza di prov oltre ogni ragionevole dubbio circa la commissione de! fatto da part dell'odiemo imputato. lnvero, m primo luogo, la veste nella quale i - ed ii sono stati esaminati attenu
intrinsecamente il valore probatorio delle dichiarazioni rese. In second luogo, e comunque, la loro veste di persone offese - che si sono anch costituite paiti civili - rende necessaria l 'acquisizione di elementi d riscontro particolaimente pregnanti che, nel caso di specie, consistono, giudizio del Collegio, esclusivamente nella concordanza delle lor dichiarazioni. Di contro, e come gia anticipato, dalla registrazione e dall conseguenti emergenze peritali nonche dalla deposizione dello
offese, dal momenta che sia l'elaborato peritale che lo
escludono la pronunci� delle frasi in imputazione da parte del-.
Ne discende che le dichiarazioni accusatorie in esame, piuttosto che trovar riscontri positivi, sono state, invece, contrastate da elementi di segn opposto di rilevante valenza, atteso che provengono da un teste terzo e da u mezzo istruttorio atipico ma qualificabile di natura tecnica che consente d rappresentare, almeno in parte e per i motivi di seguito illustrati, quant avvenuto in occasione dei fatti per i quali
e
processo.Nella valutazione degli elementi di contrasto a quelli accusatori, vale per' rilevare che, a giudizio del Tribunale, essi non sono idonei ad elider completamente gli elementi a sostegno dell' accusa.
Invero, per quanto attiene alla registrazione dei dialoghi intercorsi i occasione della vicenda per la quale si procede, come esposto dallo stess perito, non si puo escludere in modo assoluto la eventuate manipolazion del repe1to, in paiticolai·e nel momenta del riversaggio sul support prodotto. Inoltre, in considerazione delle modalita della vicenda, connotat da una consistente conflittualita e dalla progressione dinamica dell
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posizioni e dal sovrapporsi dei dialoghi, ritiene il Collegio che non si pu' escludere in modo certo che il _, autore della registrazione soggetto che portava indosso l'apparecchio utilizzato per la stessa, poss . avere impedito la registrazione delle frasi in contestazione, ad esempi
coprendo il microfono.
Del pari, la dichiarazione dello - deve essere valutata alla luc degli stessi elementi sopr_a indicati, ovvero la confusione e la tensione eh hanno connotato tutta la vicenda, in particolare la fase in esame. N consegue che, anche con riferimento alle relative emergenze, non si pu' escludere in modo assoluto che il teste in parola possa non avere percepit frasi, in ipotesi e secondo le dichiarazioni delle persone offese, pronunciat anche dal-
In definitiva, nella comparazione fra tutti gli elementi acquisiti, ovver quelli a scistegno dell'accusa e quelli a favore dell'imputato, il Collegi ritiene che, da una parte, i primi non consentono, per ·i motivi appen esposti, di ritenere integrata la prova · della commissione del fatto da part del - oltre ogni ragionevole dubbio e, dall'altra parte, che secondi non elidono integralmente il valore delle emergenze a carico. D talche si impone l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatt ai sensi del 2° comma dell'art. 530 c.p.p.
In proposito vale rilevare che non puo essere condivisa la tesi prospettata, i via subordinata, dalla pubblica accusa, ovvero della colpevolezza de - a titolo di concorso morale nelle frasi pronunciate dall
-· A tale conclusione
e
dato pervenire per varie considerazioni Un primo motivo, consiste nella difficolta di ipotizzare un concorso moralnella integrazione di un reato proprio, la cui condotta materiale sarebbe stat commessa, in ipotesi, dal soggetto privo della qualita soggettiva necessaria Un secondo motivo, contrastante con la tesi subordinata prospettata e che s puo ritenere una considerazione di carattere integrativo anche riguardo all prima appena svolta,
e
rappresentato dalle modalita complessive dell�ondotta che fanno desumere un atteggiamento soggettivo dell'agente no preordinato ma, viceversa, fondato su un moto di impeto, quale reazione a un'azione del-·ritenuta, a torto o a ragione, ingiusta da parte dell - (Cass. Sez. II, N. 28855 dell'8-5-2013, dep. 8-7-2013). A
riguardo giova, inoltre, precisare che, come dedotto dallo stesso p.m., l condotta de! - e la preordinazione di una registrazione si devon ritenere finalizzate non tanto alla commissione di reati in danno de -e del (in ordine ai quali la presenza potrebb essere valutata quale elemento integrante il concorso) ma, piuttosto, provocare i predetti al fine di commettere da parte loro reati.
Quindi, anche per tale ultimo motivo, la presenza del _, ne momento in cui furono pronunciate le parole da pai1e della _, no possono assumere la valenza indicata dall'accusa.
Sulla sco11a delle ragioni esposte, questo Tribunale ritiene che la presenz del-sui luoghi teatro della vicenda e la sua partecipazione attiv alla discussione non costituiscono elementi idonei a configurare un concors morale nel reato proprio contestato.
Ne, d'altra parte, si puo ritenere fondata Ja tesi formulata dalle pai1i civili secondo le quali le parole che dalla registrazione risultano pronunciate da
£ £1 ii iii !£,
ovvero "Allora come al suo solito dice sempre le case che ...- 15 -
no ... le case false, no, come al suo solito", integrano, comunque, il fatto d reato contestato.
In primo luogo, appare evidente che le frasi contestate nell'imputazione pure a seguito dell'emersione di tale circostanza, sono rimaste quell originarie, di differente tenore lettei"ale e significato. Inoltre, relativament alle parole risultate pronunciate dal , a giudizio del Collegio, un puntuale contestazione sarebbe stata necessaria al fine di valutare in mod puntuale e circostanziato le modalita con le quali sono state pronunciate all scopo precipuo di consentire l'esame di tutti gli elementi della condotta ed i dispiegamento di tutte le attivita difensive conseguenti.
Alla luce di quanto osservato, il Tribunale ritiene, pertanto, necessari dispone la trasmissione di copia degli atti al Sig. Procuratore Militare dell Repubblica in sede, perche possa valutare se sia ipotizzabile a carico dell stesso altrb reato in relazione a frasi diverse da quella contestat che erano state pronunciate nel corso della stessa discussione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 530, co. II, c.p.p.; 261 c.p.m.p.;
ASSOLVE
dal reato di Insubordinazione con mgmna aggravat ascrittogli, per non aver commesso ii fatto,
DISPONE
la trasmissione di copia degli atti al Sig. Procuratore Militare dell Repubblica in sede, perche possa valutare se sia ipotizzabile a carico dell stesso
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altro reato in relazione a frasi diverse da quella contestat che erano state pronunciate nel corso della stessa discussione,Visto l'art. 544 c.p.p.;
DISPONE
che il deposito della motivazione avvenga entro \1 27 febbrai? 2019.
Cosi deciso in Napoli, il 12 dicembre 2018
ASSYSTENTE AMMI' ! . r, . 'JVO (Dott .. �.,·c .·'.> :n:;disa J\:1· . C• !)Of.A)
II Presidente estensore
�1 Stefano PALAZZI
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