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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA PRIMA SEZIONE CIVILE

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N. R.G. 5147/2017

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d’appello iscritta al n. r.g. 5147/2017 promossa da:

LA MASE SRL (C.F. 03562510234),

rappresentata e difesa dall’Avv. SCALA MASSIMO del Foro di Lamezia Terme giusta procura in calce all’atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata in Verona alla via Strada La Rizza 74 c/o La Mase s.r.l.

APPELLANTE contro

SORIT SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA (C.F. 0224125034),

rappresentata e difesa dall’Avv. BERTOLINI FABRIZIO come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Villafranca di Verona, via Nino Bixio n. 38.

COMUNE DI ROVERBELLA (C.F. 80005630209),

rappresentato e difeso dall’Avv. BERTOLINI FABRIZIO come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Villafranca di Verona, via Nino Bixio n. 38.

COMUNE DI SARSINA (C.F. 81000770404), rappresentato e difeso dall’Avv. BERTOLINI FABRIZIO come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Villafranca di Verona, via Nino Bixio n. 38.

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CONCLUSIONI Il Procuratore dell’appellante chiede e conclude:

Voglia L’Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previo accertamento e conseguente declaratoria, così giudicare:

-Accogliere tutti i motivi di gravame (dal n. 1 al n. 6) per come argomentati ed articolati nel presente atto di appello, da intendersi riportati e trascritti.

Per l’effetto, riformare in ogni sua parte e dichiarare nulla la sentenza n. 102/2017, emessa dal Giudice di Pace di Verona, perché viziata insanabilmente ed emessa in violazione ai principi e disposizioni di legge, per errata, illogica, motivazione e travisamento dei fatti di causa e delle domande spiegate, per come argomentato nei motivi di appello che vengono richiamati.

Nel merito: Accogliere la domanda introduttiva promossa dalla soc. attrice La Mase Srl in ogni sua parte, previo riesame, e dichiarare la nullità, l’illegittimità, dei ruoli esattoriali iscritti dagli enti impositori – costituiti da verbali di contravvenzione ed azionati come titoli per la riscossione coatta e mediante fermi amministrativi, per i motivi addotti in citazione ed in appello e per inesistenza delle notifiche dei titoli ed inesistenza e decadenza dei titoli azionati.

Per l’effetto: Accogliere le conclusioni dell’atto di citazione introduttivo di seguito richiamati e riportati:

A. Accertare e dichiarare l’inesistenza, l’inammissibilità, improcedibilità, nullità, illegittimità dei provvedimenti di fermo amministrativo cautelari eseguiti dalla SORIT SPA nonché dei titoli azionati da parte degli enti impositori convenuti, per i motivi rassegnati in citazione.

B. Accertare e dichiarare estinti ed inesistenti i diritti degli Enti impositori convenuti, Comune di Roverbella e Comune di Sarsina a richiedere il pagamento degli importi relativi alle sanzioni amministrative e alle maggiorazioni azionate con provvedimento cautelare, per come motivato in atti.

C. Per l’effetto ANNULLARE e dichiarare l’inefficacia esecutiva delle intimazioni di pagamento, dei provvedimenti di fermo amministrativo e dei ruoli azionati specificati:

- TG. CL388RW – TRATTORE/MOTRICE PER TRAINO – MAN e rimorchio, trascrizione del provvedimento di fermo amministrativo cautelare SORIT SPA del 27.10.2015; n. A118762S per conto e su incarico dell’ente impositore COMUNE DI SARSINA;

- TG. CN366XT – MOTRICE TRATTORE STRADALE MERCEDES – Proc. N. 214/125891;

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trascrizione del provvedimento di fermo amministrativo cautelare N. A035752W del 26.3.2015, per conto e su incarico dell’ente impositore COMUNE DI ROVERBELLA.

D) Condannare al risarcimento del danno per il pregiudizio ingiusto arrecato come di seguito specificato:

- € 1.800,00, nei confronti del Comune di Sarsina e della Sorit Spa, in solido tra di loro, per come argomentato in citazione;

- € 1.800,00, nei confronti del Comune di Roverbella e della Sorit Spa, in solido tra di loro, per come argomentato in citazione.

Il tutto, € 3.600,00, compreso interessi dalla domanda, contenute con apposita clausola nei limiti di competenza del valore del Giudice di Pace adito.

E- Condannare le parti convenute soccombenti, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio, previa riforma ed annullamento della condanna alle spese disposta in primo grado in danno della soc. La Mase Srl giudizio, spese e compensi dei due giudizi da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto difensore costituito antistatario, avv. Massimo Scala, per richiesta espressa Il Procuratore di parte appellata SORIT chiede e conclude:

In via principale e nel merito

Confermarsi la Sentenza n. 102/2017 emessa in data 09.01.2017 dal Giudice di Pace di Verona dott.

Crivellaro, e per l'effetto rigettare perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto le domande attoree.

Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio.

Il Procuratore di parte appellata Comune di Roverbella chiede e conclude:

Voglia l’Ill.mo Tribunale di Verona confermare la Sentenza n. 102/2017 emessa in data 09.01.2017 dal Giudice di Pace di Verona dott. Crivellaro, per i motivi già esposti nella Comparsa di costituzione e risposta datata 18 ottobre 2017 da intendersi qui interamente richiamati e per l'effetto rigettare perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto le domande attoree.

Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio.

Il Procuratore di parte appellata Comune di Sarsina chiede e conclude:

Confermarsi la Sentenza n. 102/2017 emessa in data 09.01.2017 dal Giudice di Pace di Verona dott.

Crivellaro, e per l'effetto rigettare perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto le domande attoree.

Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio.

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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La società La Mase s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Verona n.

102/2017, con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta in primo grado dalla stessa La Mase s.r.l. avverso i provvedimenti di fermo amministrativo di beni mobili registrati iscritti da Sorit per conto degli Enti impositori Comune di Sarsina e Comune di Roverbella, nonché avverso gli atti ed i titoli azionati.

Si sono costituite separatamente in giudizio le parti appellate, contestando i motivi d’appello e chiedendo l’integrale conferma della sentenza appellata.

Precisate le conclusioni come riportato in epigrafe, la causa viene ora in decisione.

Vanno dunque presi in esame i plurimi motivi d’impugnazione.

Con il primo motivo d’appello la società La Mase s.r.l. ha censurato la sentenza di primo grado in relazione a quanto statuito a pag. 11, 3° capoverso, per errata qualificazione della domanda proposta da parte attrice. Secondo la prospettazione dell’appellante vi sarebbe stata, da parte del Giudice di Pace, un’errata percezione degli atti, dei motivi di opposizione e dell’oggetto della causa ed il Giudice avrebbe statuito in merito a questioni non attinenti alla causa dichiarando inammissibile un verbale mai impugnato avanti al Tribunale di Verona (ma impugnato invece ritualmente avanti al GDP di Silandro) e dichiarando invece ammissibile e tempestivo il ricorso avverso il verbale della Polstrada di Modena del 19.04.2016, ritualmente opposto con separato ricorso al Prefetto di Reggio Emilia ex art. 203 C.d.S.

Con il secondo motivo d’appello la società La Mase s.r.l. ha ulteriormente lamentato l’erronea percezione, da parte del Giudice di Pace, dei fatti e degli atti di causa, ritenendo che il primo giudice avesse avocato a sé anche la decisione circa la tempestività dei due ricorsi proposti avanti al Giudice di Pace di Silandro e al Prefetto di Reggio Emilia avverso le sanzioni contestate ex art. 214 C.d.S., con conseguente nullità insanabile ed illogicità della sentenza impugnata, di cui l’appellante chiedeva quindi l’integrale riforma.

I due motivi, strettamente connessi, devono essere congiuntamente esaminati.

Essi, per quanto si dirà di seguito, non possono dirsi fondati.

Si deve infatti rilevare che il Giudice di Pace, nell’articolata motivazione, non ha in alcun modo inteso pronunciarsi sull’ammissibilità e tempestività delle impugnazioni dei verbali per violazione dell’art.

214 C.d.s. contestati rispettivamente, in data 21.03.2016, dalla Guardia di Finanza di Silandro e in data 19.04.2016 dalla Polizia Stradale di Modena – avverso i quali pendono separati procedimenti - ma ha fatto riferimento ad essi unicamente per individuare il dies a quo dal quale far decorrere il termine per

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valutare la tempestività dell’opposizione qui in esame.

Tenendo conto di quanto allegato dalla società attrice in ordine all’affermata inesistenza delle notifiche degli atti propedeutici all’iscrizione del Fermo, il Giudice di primo grado ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione che, qualificando l’opposizione come opposizione cd “recuperatoria”, prevede che al ricorrente vada restituita la medesima situazione giuridica che avrebbe avuto ove l’atto gli fosse stato tempestivamente notificato, con conseguente applicazione del termine perentorio di trenta giorni per la proposizione dell’opposizione. Termine che il giudice di prime cure ha fatto decorrere dal momento in cui l’opponente ha incontestatamente avuto notizia dell’iscrizione del Fermo amministrativo in relazione ai due automezzi indicati in ricorso, ovvero, appunto, dalle date delle contravvenzioni elevate dalla Guardia di Finanza di Silandro (BZ) e dalla Polizia Stradale di Modena.

Si legge infatti testualmente nella sentenza impugnata stante che detta opposizione sarebbe dovuta intervenire, a pena di inammissibilità, al più entro trenta giorni decorrenti dalla contestazione dei verbali per violazione dell’art. 214 C.d.S. del 21.03.2016 e 19.04.2016 – circostanza non verificatasi;

l’opposizione proposta in questa sede (come detto, di natura recuperatoria) è da dichiarare inammissibile in quanto svolta oltre il termine di 30 giorni di cui al D. Lgs n. 150/11 per quanto riguarda il verbale contestato il 21.03.2016 dalla Guardia di Finanza di Silandro (relativa al fermo amministrativo del mezzo targato CL 388 RW, attuato in esecuzione del credito vantato dal Comune di Sarsina) tempestiva invece riguardo al verbale contestato il 19.04.2016 dalla Polizia Stradale di Modena (relativo al fermo amministrativo del mezzo targato CN 366 XT, attuato in esecuzione del credito vantato dal Comune di Roverbella).

Trattasi di declaratorie espressamente riferite all’opposizione proposta in questa sede, sicché deve escludersi che il Giudice di primo grado abbia in alcun modo inteso riferirsi ad altri procedimenti.

Con il terzo motivo d’appello la società La Mase s.r.l. ha impugnato la sentenza di primo grado in riferimento a quanto argomentato a pag. 12, 3° capoverso, laddove il Giudice di Pace ha affermato che l’azione di accertamento/opposizione che riguarda la pignorabilità dei beni si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione a norma dell’art. 615 comma 2° c.p.c. (sul presupposto che una esecuzione sia iniziata) e secondo la scansione dettata dall’art. 624 c.p.c., ravvisando la sussistenza in materia una competenza funzionale del Tribunale quale giudice dell’Esecuzione. In ordine a tale statuizione ha lamentato l’attrice l’errata percezione dell’oggetto della domanda e dell’opposizione e l’errata applicazione delle disposizioni in materia di competenza.

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Il motivo deve dirsi fondato.

Va considerato infatti che per ribadito orientamento della Suprema Corte di Cassazione il giudizio di opposizione a fermo amministrativo conseguente a violazioni al Codice della Strada rientra nella competenza per materia del giudice di pace, ai sensi del combinato disposto degli artt. 205 Dlgs 285/92 e 22-bis della L. 689/81, giacché il fermo, che consiste in una misura puramente afflittiva, volta ad indurre il debitore all’adempimento, ha natura alternativa all’esecuzione, sicché la sua impugnativa si sostanzia in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, soggetta alle regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e valore (v: Cass. civ.

12/09/2018 n. 22150; Cass. SSUU 11/07/2017 n. 17114).

Tenuto conto che il fermo amministrativo non ha natura di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa (v: Cass. civ. 09/02/2018, n. 3174) e che la censura relativa alla natura strumentale all’attività di impresa dei beni mobili registrati fatti oggetto di iscrizione di fermo attiene all’accertamento della sussistenza dei presupposti per procedere all’iscrizione del fermo a mente del disposto di cui all’art. 86 D.P.R. 603/73, deve ritenersi che anch’essa possa essere oggetto del giudizio di opposizione all’iscrizione del fermo stesso.

Occorre a questo punto accertare se il preavviso di fermo ed i verbali delle violazioni al Codice della Strada che ne costituiscono il presupposto siano stati o meno ritualmente notificati.

La società appellante La Mase s.r.l. ha infatti censurato, dapprima, con il quarto motivo d’appello, l’omessa valutazione, da parte del primo giudice, del disconoscimento formale presentato dalla società La Mase s.r.l. e relativa omessa istanza di verificazione ex art. 214 e ss c.p.c., e quindi, con il quinto motivo d’appello, la violazione e/o erronea applicazione dell’art. 145 c.p.c.

Orbene, per le ragioni di cui si dirà di seguito, il quarto e quinto motivo d’appello non possono trovare accoglimento.

Va in primo luogo osservato, quanto al quarto motivo d’appello, che, l’avviso di ricevimento della notifica, stante la sua natura di atto pubblico, gode della fede privilegiata attribuita dall’art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli atti che l’agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza, sicché il destinatario che intenda contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione è tenuto a proporre la querela di falso (v: Cass. civ 06.06.2018, n. 14574; Cass. civ. 01/02/2018, n. 2486; Cass. civ. 26/09/2017, n. 22341).

Il che, nella specie, non è avvenuto.

Il disconoscimento proposto da parte attrice non può quindi ritenersi strumento processuale idoneo allo

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scopo e pertanto la documentazione attestante l’avvenuta notificazione, depositata in atti dalle parti convenute, può senz’altro essere presa in esame. Merita comunque rilevare che il legale di SORIT s.p.a. nell’atto denominato Replica Autorizzata in merito alla regolarità delle notifiche depositato in data 16 dicembre 2016, pur sostenendo l’inammissibilità del disconoscimento e la necessità della proposizione di querela di falso, aveva dichiarato di volersi avvalere come prova delle notifiche prodotte in atti e proposto in via subordinata istanza di verificazione (v: fine pag. 2, inizio pag. 3 della memoria).

Passando poi alla disamina del quinto motivo d’appello si deve condividere, nel merito, la conclusione del giudice di pace in ordine alla regolarità delle notifiche documentate in atti.

Benché si debba rilevare come il giudice di prime cure abbia dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione con riferimento al fermo amministrativo attuato in esecuzione del credito del Comune di Sarsina, appare comunque utile evidenziare che i verbali di accertamento delle violazioni n.

36667A/2010/V e 12510F/2011/V della Polizia Municipale del Comune di Sarsina, risultano indirizzati alla società La Mase alla sede legale di Via Sommacampagna n. 61 ed ivi ritirati da persona qualificatasi come impiegata dello Studio Economy Service, domiciliatario. Analogamente risulta notificata a La Mase presso la detta sede legale ed ivi ritirata, in data 18.11.2014, da persona qualificatasi come impiegata dello Studio Economy Service, domiciliatario, la notifica dell’ingiunzione di pagamento inviata da SORIT in riferimento alla contravvenzione di cui al verbale 12510F/2011 del Comune di Sarsina, nonché la successiva notifica della Comunicazione Preventiva di Iscrizione Fermo Amministrativo di beni mobili registrati sul trattore stradale o rimorchio Man tg. CL388RW, anch’essa indirizzata a La Mase s.r.l. nella sede legale di via Sommacampagna 61 e ritirata in data 6 luglio 2015, da soggetto di Studio indicato come domiciliatario (v: docc. 3, 4, 11 e 12 fasc. Comune di Sarsina) Parimenti risulta inviata a La Mase presso la detta sede legale di Via Sommacampagna 61, ed ivi ritirata, in data 04.04.2012, da persona qualificatasi come impiegata dello Studio Economy Service, domiciliatario, la notifica dell’ingiunzione di pagamento inviata da SORIT in riferimento alla contravvenzione n.V101G/10V del Comune di Roverbella, nonché successivamente, in data 17.12.2014, la comunicazione preventiva di iscrizione fermo amministrativo sul trattore stradale o motrice Mercedes tg CN366XT avvenuto in relazione alla notifica del predetto verbale di accertamento V101G/10V del Comune di Roverbella (v: docc. 2 e 5 fasc. Sorit).

Orbene dette notifiche possono ritenersi ritualmente perfezionate.

Deve ritenersi infatti che, a fronte della circostanza che le notifiche indirizzate alla società La Mase

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all’indirizzo della sua sede legale venivano regolarmente ritirate da personale di uno Studio qualificato come domiciliatario, fosse onere della destinataria appellante superare la presunzione di materiale collegamento fra il soggetto che ha ricevuto l’atto e la sede legale della persona giuridica, luogo deputato alla notificazione (v: Cass. civ. 18.11.2011, n. 24259).

Ha peraltro evidenziato la Suprema Corte di Cassazione che in tema di notificazione a società munita di personalità giuridica che abbia la propria sede presso uno studio professionale, la persona addetta a tale studio deve ritenersi addetta anche alla sede della società medesima e, pertanto, abilitata a ricevere l’atto a norma dell’art. 145 comma 1 c.p.c., indipendentemente dal fatto che sia o meno dipendente di detta destinataria, o con essa legata da altro rapporto giuridico (v: Cass. civ. 28.12.2018, n. 33568;

Cass. civ. 27420/2017; Cass. civ. 22.06.1985, n. 3757).

A fronte di quanto esposto non può quindi che concludersi per l’inammissibilità, in questa sede, di ogni censura in ordine ai provvedimenti presupposto dei fermi di cui si discute, che avrebbe potuto e dovuto essere tempestivamente proposta.

Deve parimenti dirsi legittima l’iscrizione dei fermi amministrativi in oggetto, che risulta avvenuta nel rispetto di quanto disposto dall’art. 86 D.P.R.602/73, non avendo l’attrice provveduto, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione preventiva di iscrizione fermo amministrativo previsto dall’art. 2 della norma in esame, ad allegare e dimostrare all’Agente della Riscossione la strumentalità all’attività d’impresa dei beni sui quali veniva preannunciata l’iscrizione del Fermo amministrativo.

Dalla documentazione prodotta in atti dalla società attrice risulta inoltre che la società La Mase s.r.l.

avanzò istanza autonoma in autotutela avverso la procedura preventiva di iscrizione di fermo amministrativo nei confronti del Comune di Roverbella e di Sorit, senza allegazione alcuna in ordine alla detta strumentalità.

Allegazione che deve ora ritenersi tardiva.

Né rileva la sproporzione fra il valore dei veicoli sottoposti a fermo, non prevedendo l’art. 86 D.P.R.602/73 alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura.

Con il sesto motivo ha infine impugnato l’appellante il capo della sentenza di cui a pag. 14 3°

capoverso, laddove il Giudice di Pace aveva ritenuto infondata la doglianza attorea di illegittimità della richiesta di pagamento della maggiorazione di cui all’art. 27 legge 689/81.

Anche detto motivo d’appello deve dirsi infondato.

La più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, superando un precedente contrasto

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giurisprudenziale, ha infatti ripetutamente affermato che anche in materia di sanzioni amministrative per violazioni stradali trova applicazione la maggiorazione del dieci per cento semestrale prevista dall’art. 27 della L. 689/198, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta; maggiorazione che ha funzione non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicchè è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (v: Cass. civ. 06.07.2018, n. 17901;

Cass. civ. 20.10.2016, n. 21259; Cass. civ. 01/02/2016, n. 1884).

La fondatezza del terzo motivo d’appello non consente quindi in ogni caso l’accoglimento dell’opposizione proposta da La Mase s.r.l., che deve pertanto essere respinta, con conseguente rigetto di ogni pretesa risarcitoria.

Nemmeno possono ravvisarsi i presupposti per la condanna di parte appellante ex art. 96 c.p.c.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, richiamato in ordine ai motivi d’appello quanto statuito in parte motiva

RIGETTA L’opposizione di parte appellante.

CONDANNA

L’appellante alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti appellate, confermando, quanto al primo grado, la statuizione di cui alla sentenza appellata e liquidandole, quanto al grado d’appello, in

€1.600,00 per compenso, oltre 12,50 % per spese generali i.v.a. e c.p.a. come per legge in favore del Comune di Roverbella, in € 1.600,00 per compenso, oltre 12,50 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a.

come per legge in favore del Comune di Sarsina ed in €1.600,00 per compenso, oltre 12,50 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge in favore di SORIT S.P.A.

Verona, 9 ottobre 2019

Il Giudice dott. Lara Ghermandi

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