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Academic year: 2022

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La scuola non può ridurre il numero delle ore di sostegno indicate nel PEI (Ord. Trib Enna)

aipd.it/aipd_scuola/la-scuola-non-puo-ridurre-il-numero-delle-ore-di-sostegno-indicate-nel-pei-ord-trib-enna/

Scheda n.563.

La scuola non può ridurre il numero delle ore di sostegno indicate nel PEI (Ord.

Trib Enna)

Diritto allo studio Insegnanti di sostegno

Il Tribunale civile di Enna con Ordinanza del 13/1/2018 ha deciso che la scuola non può ridurre arbitrariamente il numero di ore di sostegno indicate nel PEI.

Un alunno di scuola dell’infanzia in situazione di disabilità non grave aveva chiesto nel PEI mezza cattedra di sostegno come ormai d’uso generale.

La scuola ha invece ritenuto di dimezzare tale numero riducendolo a sei ore settimanali e trenta minuti.

La famiglia ha fatto ricorso al Tribunale civile in via di urgenza chiedendo il ripristino delle ore.

Il Tribunale civile ha trattenuto la causa ritenendosi competente, avendo interpretato la situazione come denuncia di discriminazione ai sensi della l. n° 67/06, cause per le quali esso è

competente in via esclusiva.

La motivazione è quella fatta propria dalla Cassazione (vedi scheda n° 482. La Cassazione ribadisce la discriminazione per la riduzione delle ore di sostegno, ma… (sent. 25011/14)) e cioè che, siccome sono state ridotte le ore di sostegno all'alunno senza ridurre contemporaneamente quelle curricolari ai compagni, vi è discriminazione ai danni dell’alunno.

OSSERVAZIONI

Cause come questa possono agevolmente essere vinte appellandosi alla l. n° 122/2010 art. 10 comma 5 secondo il quale, anche a seguito dell’interpretazione giurisprudenziale, il numero delle ore indicate nel PEI non possono essere arbitrariamente ridotte dall'amministrazione scolastica, pena la censura di eccesso di potere e quindi il sicuro annullamento dei TAR.

Qui ci si è rivolti al Tribunale civile senza indicare esplicitamente la discriminazione, ma ha fatto bene il Tribunale civile a interpretare la domanda come ricorso in questo senso e quindi a trattenere la causa, dichiarandosi competente, senza rinviarla al TAR come avviene spesso.

La motivazione, come da me sempre sostenuto, è poco persuasiva, poiché crea un'alternativa tra ore di sostegno solo per l’alunno con disabilità ed ore curricolari solo per i compagni non disabili. Invece la normativa inclusiva vuole che il docente per il sostegno sia contitolare della classe e quindi debba collaborare anche coi compagni per facilitare l’inclusione dell’alunno con disabilità (l. n° 104/92 art. 13 comma 6). Peraltro anche i docenti curricolari debbono prendere in

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carico il progetto didattico dell’alunno con disabilità, non solo partecipando alla sua formulazione (DPR del 24/02/1994), ma anche alla sua applicazione e poi alla sua valutazione ( l. n° 104/92 art.

16 comma 1).

Inoltre la questione della competenza tra Tribunali civili e amministrativi è ancora lungi da trovare una soluzione pacifica tra le supreme Magistrature che sono in disaccordo non solo tra loro, ma anche al loro rispettivo interno (vedi scheda n° 552. Importante sentenza del Consiglio di Stato sulle ore di sostegno e sulla competenza dei TAR (CdS 2023/17)).

Infine spiace che la famiglia sia stata costretta a compensare le spese per aver chiesto in sede di procedimento cautelare d’urgenza il risarcimento dei danni che vanno documentati, mentre in quella sede ciò non è avvenuto.

Pubblicato il 5/3/2018

Aggiornato il 5/3/2018Avvocato Salvatore Nocera

Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica Viale delle Milizie, 106

00192 Roma 06/3723909 06/3722510

Email:[email protected]

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