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Academic year: 2022

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Associazione Italiana Persone Down

aipd.it/aipd_scuola/riconosciuto-il-diritto-alla-continuita-didattica-trib-livorno-30117/

Scheda n.551.

Riconosciuto il diritto alla continuità didattica (Trib. Livorno 30/1/17)

Diritto allo studio

Qualità dell'integrazione

Il Tribunale di Livorno con un’ordinanza del 30 Gennaio 2017 ha riconosciuto la discriminazione operata dalla scuola ai danni di un alunno con disabilità che aveva avuto il susseguirsi di numerosi docenti per il sostegno nei primi mesi dell’anno scolastico.

La famiglia ha promosso ricorso per discriminazione indiretta per il danno subito dall’alunno che non ha potuto avvalersi dello stesso docente per la fruizione del suo diritto al sostegno didattico.

L’amministrazione si è difesa sostenendo che comunque l’alunno aveva avuto tutte le ore di sostegno assegnategli.

Ma questa visione puramente quantitativa non realizza il diritto all’inclusione didattica che deve invece avere il valore della qualità, costituita, in questo caso, dalla continuità con lo stesso docente che consente una crescita psicologica, educativa e di apprendimento dell’alunno, che viene profondamente alterata dalle continue interruzioni per il susseguirsi di diversi docenti.

La rivista Tuttoscuola ha documentato come circa il 40% degli alunni con disabilità italiani quest’anno ha cambiato docente per il sostegno più volte nei primi mesi di scuola (vedi scheda n° 545. La iattura della discontinuità didattica nell’a.s. 2016/2017 (Dossier Tuttoscuola.com)).

Questa situazione è intollerabile, dal momento che esistono norme legislative che garantiscono il diritto alla continuità didattica che vengono regolarmente disattese dall’Amministrazione scolastica per la presenza di norme amministrative che, a causa dei ritardi nell’assegnazione di docenti alle classi fin dall’inizio dell’anno scolastico, prevedono prima la nomina di supplenti in attesa dell’avente diritto e poi, dopo il susseguirsi di più supplenti, la nomina dell’avente diritto.

Il Tribunale ha riconosciuto in questo comportamento puramente burocratico dell’Amministrazione, una discriminazione ai danni dell’alunno ed ha ordinato all’Amministrazione di assegnare da subito un docente definitivo, riservandosi al termine del procedimento di merito, di condannare l’Amministrazione al risarcimento dei danni anche non patrimoniali per la sofferenza subita dall’alunno a causa di tale discriminazione.

La normativa della l. n° 67/06 sulla non discriminazione per le persone con disabilità, sino ad oggi in campo scolastico era stata utilizzata solo per lo scarso numero di ore di sostegno e qui si era ancora nel campo di una valutazione della discriminazione dovuta a situazioni quantitative. Questa volta invece il tribunale ha dato alla discriminazione finalmente anche un valore qualitativo della mancata o insufficiente inclusione.

E si spera che questo orientamento si diffonda e formi definitivamente giurisprudenza consolidata.

A ciò dovrebbe contribuire anche una nuova norma che sembra essere stata recepita nell’emanando decreto sull’inclusione scolastica applicativo della riforma sulla "buona scuola" (vedi news AIPD), laddove si stabilirebbe che, onde evitare tali discriminazioni, si debba applicare il disposto dell’art. 461 del T.U., approvato con D.lgs n°

297/94, secondo il quale un docente non può essere spostato di sede dopo 20 giorni dall’inizio delle lezioni , 1/2

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cioè il 6 ottobre.

Tale norma esiste da tempo, ma sino ad oggi era stata applicata solo su richiesta dei docenti; da ora in poi, se verrà effettivamente contenuta nell’emanando decreto, essa sarà invocabile anche dalle famiglie a difesa del diritto alla continuità didattica dei propri figli.

Pubblicato il 15/4/2017

Aggiornato il 15/4/2017Avvocato Salvatore Nocera

Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica Viale delle Milizie, 106

00192 Roma 06/3723909 06/3722510

Email:[email protected]

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