• Non ci sono risultati.

Gruppo Solidarietà

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Gruppo Solidarietà"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

www.superando.it

Sostegno: come evitare le «vittorie di Pirro»

Salvatore Nocera, Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap).

Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD, per gentile concessione.

Come dimostra infatti anche una recente Sentenza del TAR del Veneto, sembra che la Magistratura stia affinando le argomentazioni relative alle pronunce sulle ore di sostegno ed è quindi molto importante avere validi elementi di prova, circa le richieste delle famiglie, per evitare di vincere la causa rispetto all'illegittimo comportamento dell'Amministrazione Scolastica, ma di non ottenere, in concreti, i risultati pratici sperati

Con la Sentenza 1907/11, depositata il 27 dicembre scorso, la Sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Veneto ha fornito alcune conferme a una serie di orientamenti precedenti in tema di annullamento dei provvedimenti dell'Amministrazione Scolastica, a causa dell'insufficiente assegnazione di ore di sostegno e rispetto alla conseguente richiesta di risarcimento danni. In particolare, si tratta di una decisione interessante per talune affermazioni. Innanzitutto, essa rigetta, in via preliminare, l'eccezione dell’Amministrazione di ricevibilità del ricorso per difetto di notifica a un qualunque alunno. A tal proposito, il TAR del Veneto, confermando un orientamento del Consiglio di Stato (Sentenza n. 1134/05), chiarisce che nessuno dei compagni con disabilità di quella scuola può essere considerato «controinteressato», poiché il ricorrente richiede un maggior numero di ore aggiuntive all'Amministrazione e non chiede, né potrebbe, di ridurre le ore di sostegno già assegnate ad altri (se ne legga già anche in questo sito, cliccando qui).

Questo orientamento, ormai consolidato, dev'essere tenuto presente da quei Dirigenti Scolastici i quali, appena ricevuta la notifica di una decisione che aumenta le ore di sostegno, invece di chiederle - come per legge - all'Ufficio Scolastico Regionale, le sottraggono ad altri alunni della scuola, commettendo un illegittimo abuso di potere; infatti, così facendo, in conclusione il ricorrente non vincerebbe contro l'Amministrazione, ma appunto contro altri compagni con disabilità che non sono mai stati controparte nel ricorso e sarebbe assurdo che lo fossero.

In secondo luogo la decisione del TAR del Veneto conferma l'orientamento che annulla l'assegnazione di ore non motivata sulla base di una corretta istruttoria e cioè sull'analisi della Diagnosi Funzionale (DF) e del Profilo Dinamico Funzionale (PDF), seguita dalla formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che deve contenere la precisa richiesta delle ore di sostegno corrispondenti alle «effettive esigenze dell'alunno» (Legge 296/06, articolo 1, comma 605, lettera b e Legge 122/10, articolo 10, comma 5), effettuata dalla scuola all'Ufficio Scolastico Regionale. Nulla di tutto ciò è stato fatto dall'Amministrazione Scolastica e quindi l'atto di assegnazione di ore è illegittimo.

Quanto infine alla richiesta del massimo di ore di sostegno, trattandosi di un caso di grave disabilità, anche qui il TAR ha confermato un prevalente orientamento del Consiglio di Stato, presente nella Sentenza 2231/10, che però è già suggerito nella stessa Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale; e cioè che alla certificazione di gravità non segue automaticamente l'assegnazione del massimo delle ore di sostegno; occorre invece verificare tale esigenza con riguardo alla specificità della disabilità. In altre parole, la gravità sanitaria non necessariamente coincide con la gravità ai fini dell'apprendimento e questa valutazione - dichiara il TAR del Veneto - rientra nella discrezionalità delle valutazioni tecniche della scuola (se ne legga anche in questo sito, cliccando qui e qui). Ed è così pure per il risarcimento del danno a causa delle ridotte ore di sostegno, rispetto al quale secondo il TAR occorre che il danno pecuniario sia dimostrato, ciò che il ricorrente non ha fatto, risultando quindi soccombente per tale richiesta.

In conclusione, essendovi stata una vittoria sull'annullamento del provvedimento e una sconfitta rispetto al risarcimento del danno, il TAR ha deciso di compensare le spese.

L'impressione è che la Magistratura stia affinando le argomentazioni relative alle pronunce sulle ore di sostegno. Anche per questo ritengo sia molto importante avere validi elementi di prova circa le richieste dei genitori, perché diversamente, arrivano delle "vittorie di Pirro", nel senso che si vince sì la causa circa l'illegittimo comportamento dell'Amministrazione, ma in concreto non si ottengono i risultati pratici sperati.

Riferimenti

Documenti correlati

Luogo e data di nascita Residente (città - via) Carica sociale ricoperta Data di inizio e fine carica Poteri associati alla carica.. □ che i poteri di rappresentanza e di firma

Partecipazione alla progettazione degli interventi previsti dalla normativa, in rete con le figure educative che operano all’interno della scuola e in raccordo con

nei quali anche un solo componente ha ottenuto l’assegnazione di unità immobi- liare realizzata con contributi pubblici, o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque

- Persone di qualsiasi età, al domicilio, che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia

Come abbiamo visto, la sola persona a conoscenza dei termini della maledizione era la Regina cattiva, deceduta a seguito della caduta dal dirupo presso il quale era

8) Diritti ed Empowerment. Tale valutazione è finalizzata alla stesura del progetto personalizzato, redatto ai sensi dell’art. 14 della legge 328/2000, che individua

1. All’articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub- blica 22 dicembre 1986, n. » è inserito il

dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2016, 24 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di