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Consigliere ARDITURO, Presidente Settima Commissione

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Academic year: 2022

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Consigliere ARDITURO, Presidente Settima Commissione – Io credo possa essere utile, per evitare poi anche ripetizioni in maniera molto libera ma anche molto concreta, dare conto di quello che è un po' il dibattito che sicuramente a partire dal decreto-legge e quindi dalla circostanza di un importantissimo elemento di novità normativa, è iniziato all'interno del mondo complesso della magistratura, di cui noi in qualche modo abbiamo avuto già un significativo esempio nella giornata di ieri, nel senso che può essere utile comprendere che, fermo restando che anche noi siamo in una fase veramente di acquisizione di informazioni, di riflessione e di approfondimento, mi pare di poter dire che c'è stata e c'è una sostanziale soddisfazione per l'introduzione di quelle modifiche di diritto penale sostanziale che sicuramente sono, credo, piuttosto largamente condivise come miglioramento nel momento del contrasto. C'è un dibattito credo anche qui abbastanza lineare che va nella individuazione come positivo del coordinamento unico nazionale affidato al Procuratore Nazionale Antimafia, ma è emersa forte anche nel dibattito di ieri una preoccupazione per quelli che sono gli effettivi poteri di coordinamento affidati a questa figura del Coordinatore Nazionale Antimafia, su cui quindi può essere utile magari soffermare una certa attenzione. Quindi profili più che altro processuali collegati all'intervento e ai poteri di coordinamento effettivi del Coordinatore Nazionale Antimafia e alcuni profili ordinamentali. Mentre secondo me molto aperto e dibattuto con diverse possibilità di prese di posizione, di elaborazioni culturali anche all'interno del mondo così complesso come quello della magistratura è evidentemente il tema, fermi i distinguo e i binari del tutto separati fra l'attività di prevenzione e di acquisizione di informazioni dall'attività processuale giudiziaria, del se e come possano esserci momenti di contatto, momenti di confronto tra questi due mondi, e soprattutto credo che il dibattito sia molto aperto su quella scelta legislativa che, mentre affida al Coordinatore Nazionale Antimafia il ruolo di coordinamento unico investigativo, conferma il ruolo del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Roma come soggetto deputato alla autorizzazione delle intercettazioni preventive provenienti dalle richieste delle agenzie e vi aggiungere anche quel potere di autorizzazione e di controllo sui colloqui investigativi, materia questa secondo me molto più aperta dal punto di vista della riflessione e più aperta in generale sul tema del se debbano esistere momenti di contatto e di confronto, in quale sede e in quale occasione. Questo mi sembra di poter dire.

Così come ho registrato una significativa insoddisfazione per non avere, probabilmente in questa sede ma lo si potrà fare evidentemente in poi, utilizzato questa occasione per porsi il problema di un miglioramento del livello della partecipazione italiana al momento della cooperazione internazionale dal punto di vista, per esempio, dell'adeguamento ad alcune direttive europee che attendono naturalmente l'intervento dell'Italia. Si è fatto riferimento per esempio secondo me correttamente anche a quell'intervento normativo di adeguamento con la legge 69 del

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2005 sul m.a.e., il mandato di arresto europeo, e quindi sulla eliminazione del requisito della doppia punibilità rispetto al quale, a fronte del concetto di terrorismo, l'Italia ha una identificazione del concetto di terrorismo molto particolareggiata, molto dettagliata, che può in questa sede magari essere rivista. Si è fatto riferimento alle squadre investigative comuni come momento che sarebbe naturalmente da acquisire nel dato ordinamentale, e quindi questo tema della cooperazione internazionale è stato posto come un tema su cui forse c'è ancora molto da fare.

Concludo dicendo che probabilmente in maniera molto consapevole abbiamo inteso invitare l'Autorità garante per la protezione dei dati personali perché ci siamo posti immediatamente un problema che probabilmente non è attuale rispetto al dato normativo nemmeno di questo decreto- legge, ma ci poniamo un problema anche di prospettiva perché l'ipotesi che ci possano essere nel nostro paese momenti emergenziali, che noi non ci auguriamo ma che possono purtroppo intervenire, non ci deve far perdere di vista il quadro complessivo dei diritti, delle garanzie e della riservatezza delle persone, e quindi ci interessa molto la partecipazione dell'Autorità garante per la protezione dei dati. Ho concluso e quindi cedo la parola al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

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