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La nuova regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie

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Academic year: 2022

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Lecco, 16 Settembre 2015 Auditorium “Casa dell’Economia”

La nuova regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie

La rete ospedaliera, nuovi modelli organizzativi e di accreditamento

RELATORE: Dr. Fabrizio Limonta

Direttore Dipartimento PAC – ASL Lecco

con il patrocinio di:

(2)

Ambito di applicazione

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto

• diagnosi e cura nella fase acuta della patologia

Strutture che erogano prestazioni di assistenza

specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 m

2

e di 1.000 m

2

• diagnosi e cura nella fase acuta della patologia

• riabilitazione ad alta complessità, riabilitazione intensiva

• cure intermedie (attività sub acuta, presidi ospedalieri territoriali)

• riabilitazione estensiva (strutture extraospedaliere ex. art. 26)

(3)

Strutture autorizzate

• DPR 14 gennaio 1997

“Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attivita’ sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”

Strutture accreditate

• DL.vo 502 30 dicembre 1992 e s.m.i.

“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”

• DGR 38133/1998 e s.m.i.

”Attuazione dell’articolo 12, comma 3 e 4, della l.r. 11.7.1997

• DGR 38133/1998 e s.m.i.

”Attuazione dell’articolo 12, comma 3 e 4, della l.r. 11.7.1997 n.31.Definizione di requisiti e indicatori per l’accreditamento delle strutture sanitarie”.

• D.M. 2 aprile 2015 n. 70

“Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza Ospedaliera”

• Legge regionale 11 agosto 2015 n. 23

”Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:

modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”

Strutture a contratto

• Legge regionale 11 agosto 2015 n. 23

”Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:

modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”

(4)

I bisogni di salute: epidemiologia e programmazione

- cambiamenti dei bisogni di salute derivanti da nuove condizioni socio- demografiche ed epidemiologiche

- innovazione medico-scientifica e tecnologica sia in ambito diagnostico

che terapeutico

(5)

L’evoluzione della rete ospedaliera

• Riduzione dei posti letto (dotazione p.l. 3,7 x 1.000 abitanti –

DM 70/2015

)

• Organizzazione per «intensità di cura»: maggiore flessibilità di utilizzo

• Tecnologie all’avanguardia in ambito diagnostico e interventistico

• Aggregazione degli ospedali in “poli” ad alta specializzazione

• Aggregazione degli ospedali in “poli” ad alta specializzazione

(DM 70/2015: ospedali di base, di 1°livello, di 2°l ivello)

• Cure intermedie, attività di tipo sub acuto

• Sviluppo dei servizi ambulatoriali

(Chirurgia ambulatoriale a bassa complessità operativa ed assistenziale)

• Ospedale aperto (variabilità negli afflussi)

• Aggregazione di laboratori, medicina trasfusionale, …

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In materia di sicurezza (DM 70/2015 – all. 1)

Art 5. Standard generali di qualità

I requisiti di autorizzazione e di accreditamento definiti dalle regioni in attuazione del DPR 14.01.1997 e delle successive disposizioni regionali in materia, nonché in attuazione a quanto previsto dall’Intesa Stato-regioni del 20 dicembre 2012 recante: Disciplinare sulla revisione della normativa dell’Accreditamento

Art 6. Standard organizzativi, strutturali e tecnologici generali Art 6. Standard organizzativi, strutturali e tecnologici generali

- protezione antisismica;

- antincendio;

- radioprotezione;

- sicurezza per i pazienti, degli operatori e soggetti ad essi equiparati;

- rispetto della privacy sia per gli aspetti amministrativi che sanitari;

- monitoraggio periodico dello stato di efficienza e sicurezza delle attrezzature biomedicali;

- graduale sostenibilità energetico-ambientale in termini di riduzione dei consumi energetici;

- smaltimento dei rifiuti;

- controlli periodici per gli ambienti che ospitano aree di emergenza, sale operatorie, rianimazione e terapie intensive e medicina nucleare;

- monitoraggio periodico dello stato di efficienza e sicurezza degli impianti tecnici e delle attrezzature biomedicali;

- controllo periodico della rispondenza delle opere edilizie alle normative vigenti.

(7)

Proposta di modello per l’accreditamento istituzionale delle strutture ospedaliere

Giugno 2015

Accreditamento: processo di miglioramento continuo della qualità delle

prestazioni, dell’efficienza dell’organizzazione, dell’uso delle risorse e della

formazione

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Principi ispiratori del modello

1. Miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate;

1. Miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate;

2. Centralità dei pazienti e continuità delle cure;

3. Pianificazione e valutazione della performance della struttura in termini di efficienza ed efficacia;

4. Sicurezza: i requisiti includono interventi per migliorare e garantire la sicurezza dei pazienti, dei visitatori e del personale;

5. Evidenza scientifica: i requisiti sono frutto del consenso

nazionale e dell’analisi della letteratura internazionale.

(9)

Fattori / criteri di qualità requisiti

1. Sistema di gestione delle strutture sanitarie 2. Prestazioni e Servizi

3. Aspetti Strutturali 3. Aspetti Strutturali

4. Competenze del personale 5. Comunicazione

6. Appropriatezza clinica e sicurezza

7. Processi di miglioramento e innovazione 8. Umanizzazione

Impossibile trov are nel file la parte immagine con ID relazione rId10.

(10)

Fattore / criterio 3 - L’organizzazione cura la idoneità all’uso delle strutture e la puntuale applicazione delle norme relative alla manutenzione delle attrezzature; è buona prassi che dia evidenza del contributo del personale nella gestione delle stesse

Per corrispondere a tale criterio, ogni struttura che eroga prestazioni in Per corrispondere a tale criterio, ogni struttura che eroga prestazioni in regime ospedaliero dovrà documentare che siano soddisfatti i requisiti che evidenziano:

3.1 L’idoneità all’uso delle strutture

3.2 La gestione e manutenzione delle attrezzature

(11)

Requisito 3.1 - L’idoneità all’uso delle strutture Campo d’applicazione - Intera struttura sanitaria

Documenti di indirizzo e pianificazione (evidenze)

a) Vi è evidenza della pianificazione e l’inserimento a bilancio del potenziamento o sostituzione di impianti, edifici o componenti necessari a garantire l’idoneità all’uso, e la sicurezza e della struttura nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli altri

requisiti che si applicano all’organizzazione;

requisiti che si applicano all’organizzazione;

b) sono predisposti programmi e azioni per una graduale sostenibilità energetico- ambientale in termini di riduzione dei consumi energetici;

c) l’organizzazione ha formalizzato e diffuso il programma di gestione del rischio ambientale e di gestione delle infrastrutture che consenta di individuare le situazioni che mettono in pericolo la sicurezza di beni e persone e di gestire le aree a rischio (Sicurezza e Vigilanza; Materiali Pericolosi; Radioprotezione; Emergenze; Protezione antincendio; Apparecchiature Medicali; Impianti fissi; Gestione dei rifiuti);

d) l’organizzazione ha approvato i piani per la formazione e il coinvolgimento del

personale per la sicurezza della struttura e dell’ambiente di lavoro.

(12)

principali cause di incendio negli ospedali

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(14)

Fault tree for detection of fires in hospital wards

If two staff are present rather than one, the probability of failure of staff to detect a fire

reduces from 0.64 to 0.45 ...

(15)

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

FINALIZZATO ALL’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

I responsabili delle attività, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, devono provvedere ad adottare, il

sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio delle attività sanitarie definito attraverso uno specifico documento presentato all’organo di controllo

Il sistema di gestione è finalizzato a mantenere elevati livelli di

sicurezza durante le fasi di progressivo adeguamento alle misure

antincendio e prevede l’individuazione di un responsabile tecnico e

la designazione degli addetti antincendio

(16)

Grazie per l’attenzione

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