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Bonus assunzione giovani disoccupati

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Academic year: 2022

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Bonus assunzione giovani disoccupati

Autore: Noemi Secci | 04/08/2021

Incentivo per assumere under 36 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato: chi può beneficiarne, ammontare, condizioni.

I lavoratori che non hanno ancora compiuto 36 anni di età e che non hanno mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono beneficiare di

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un’importante agevolazione per entrare nel mercato del lavoro: si tratta del cosiddetto bonus assunzione giovani disoccupati.

L’incentivo consiste in un esonero contributivo, cioè in una riduzione dei contributi dovuti dal datore di lavoro: inizialmente [1], il beneficio era previsto per le sole assunzioni di giovani under 30 (sino a 29 anni e 364 giorni di età), ma è stato ampliato agli under 36, cioè ai giovani sino a 35 anni e 364 giorni di età, dalla legge di Bilancio 2021 [2].

L’agevolazione può anche rappresentare una “dote” per il giovane disoccupato:

questi, difatti, se viene licenziato, può beneficiare dell’incentivo residuo qualora venga assunto da un’altra azienda a tempo indeterminato.

Il bonus assunzione non può essere però utilizzato qualora l’inserimento avvenga con contratto di lavoro domestico, di apprendistato, intermittente, o qualora il lavoratore sia inquadrato come dirigente.

Inoltre, il datore di lavoro deve rispettare particolari condizioni per fruire del beneficio, nonché i principi generali in materia di incentivi all’assunzione [3] e le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro [4].

Ma procediamo con ordine.

Chi ha diritto al bonus assunzione giovani disoccupati?

Possono beneficiare del bonus assunzione, per inserirsi più facilmente nel mondo del lavoro, i giovani che:

non sono mai stati occupati a tempo indeterminato (cioè nel corso dell’intera vita lavorativa) con lo stesso o con un altro datore di lavoro;

fanno eccezione i periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato;

alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 36 anni: il requisito anagrafico non è richiesto qualora il giovane fruisca del bonus in dote, cioè fruisca dell’eventuale esonero residuo per assunzioni successive.

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Chi può assumere con il bonus giovani disoccupati?

Possono beneficiare dell’esonero contributivo per l’assunzione di under 36 i datori di lavoro che:

non abbiano proceduto, nei 6 mesi che precedono l’assunzione, a licenziamenti individuali per motivi economici oppure a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva;

non procedano, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per motivi economici, oppure a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva;

non abbiano intrattenuto con lo stesso lavoratore un rapporto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione;

non abbiano ospitato lo stesso lavoratore per attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% del monte ore previsto;

rispettino i principi generali in materia di incentivi all’assunzione [3];

rispettino le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale [4];

possiedano la regolarità contributiva.

L’incentivo per l’assunzione under 36 viene concesso:

ai sensi del cosiddetto Temporary Framework, ossia del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid- 19”;

subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea, in base a quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea [5], perché finanziato con i fondi Next generation EU.

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Con quali contratti si può fruire del bonus assunzione giovani disoccupati?

I datori di lavoro possono beneficiare dell’esonero contributivo se, nel biennio 2021- 2022:

assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, o con un contratto, sempre a tempo indeterminato, che preveda condizioni di miglior favore per il lavoratore rispetto a quelle offerte dal rapporto a tutele crescenti;

trasformano un precedente rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato.

Come funziona il bonus assunzione giovani disoccupati?

Il bonus assunzione under 36 consiste in un esonero contributivo:

pari al 100% dei contributi previdenziali dovuti (sono esclusi i premi dovuti all’Inail, i contributi di solidarietà, la contribuzione dovuta per il finanziamento dei fondi interprofessionali e per il fondo per l’erogazione del Tfr);

per un periodo massimo di 36 mesi;

per un periodo massimo di 48 mesi, per le assunzioni in una sede o unità produttiva situata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Lo sgravio ha i seguenti limiti di fruizione:

6mila euro annui, da applicare su base mensile:

che corrispondono a 500 euro per 12mensilità;

per rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,13 euro (5.000 euro/31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.

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Con quali incentivi può essere cumulato il bonus assunzione giovani disoccupati?

L’esonero contributivo è cumulabile con gli incentivi di natura economica, fra i quali:

l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili;

l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Naspi.

È invece incumulabile:

con l’incentivo per l’assunzione di donne e over 50 disoccupati;

con la Decontribuzione Sud;

con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate;

con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia.

Note

[1] Art.1, co. 100, L. 205/2017. [2] Art.1, co. 10, L. 178/2020. [3] Art. 31 D.lgs.

150/2015. [4] Art. 1 Co. 1175 L. 296/2006. [5] Art. 108, Par. 3, TFUE.

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