• Non ci sono risultati.

DECRETO COMPETITIVITÀ : INCENTIVO ALL ASSUNZIONE DI GIOVANI LAVORATORI AGRICOLI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "DECRETO COMPETITIVITÀ : INCENTIVO ALL ASSUNZIONE DI GIOVANI LAVORATORI AGRICOLI"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

Varie

DECRETO “COMPETITIVITÀ”: INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE DI GIOVANI LAVORATORI

AGRICOLI

 Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014

Con il c.d. Decreto “Competitività”, il Governo ha previsto un incentivo all’assunzione di giovani lavoratori agricoli di età compresa tra i 18 e i 35 anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero determinato, pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi.

L’assunzione deve essere effettuata tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015.

Di seguito si riporta un’analisi del bonus, precisando che detta agevolazione ad oggi non è ancora applicabile in quanto necessita di indicazioni operative da parte dell’INPS.

(2)

Il Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore il 25 giugno 2014 (giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) prevede all’articolo 5 un “bonus assunzione giovani lavoratori agricoli”

 sotto forma di agevolazione contributiva mensile (incentivo pari ad un terzo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali);

 per i datori di lavoro agricolo che assumono a tempo indeterminato o a tempo determinato giovani di età compresa tra i 18 e i 35 con determinati requisiti, sempreché

 dette assunzioni comportino un aumento della base occupazionale in azienda.

Preme evidenziare fin da ora che il beneficio in questione non risulta ad oggi ancora applicabile in quanto, come si vedrà nel dettaglio, per un suo concreto utilizzo sono necessarie le istruzioni operative da parte dell’INPS.

Si segnala inoltre che il provvedimento, in sede di conversione in legge, potrebbe subire delle modifiche.

Si propone di seguito una prima analisi “bonus assunzione giovani lavoratori agricoli”, in attesa della conversione in legge nonché delle necessarie indicazioni operative dell’INPS.

SOGGETTI BENEFICIARI

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del DL n. 91/2014 l’incentivo spetta ai datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile: si tratta dei datori di lavoro che ai sensi del predetto articolo sono considerati imprenditori agricoli.

LAVORATORI COINVOLTI

In primo luogo va evidenziato che la norma in esame si riferisce all’assunzione

 a tempo indeterminato o, in alternativa,

 a tempo determinato,

di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 35 anni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

 siano lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, o

 non abbiano conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai fini della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo determinato deve:

 avere durata almeno triennale;

 garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno;

 essere redatto in forma scritta.

In relazione al requisito dell’età si ritiene che l’età massima dei lavoratori, individuata dalla legge in “giovani tra i 18 e i 35 anni”, deve essere intesa nel senso che, alla data di instaurazione del rapporto di lavoro, il lavoratore deve essere maggiorenne ma non deve aver compiuto 36 anni di età (quindi, fino a 35 anni e 364 giorni).

(3)

In relazione al requisito “privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, si ritiene si possa far riferimento alle definizioni fornite dal Legislatore con il Decreto 20 marzo 2013 (vedi Aggiornamento AP n. 275/2013), applicativo dei principi stabiliti dal Regolamento comunitario CE n. 800/2008 (articolo 2, punto 18, lettere a) b) ed e) e dalla successiva Circolare del Ministero del Lavoro n. 34/2013 (vedi Aggiornamento AP n. 316/2013).

Di conseguenza, per “lavoratori privi di impiego retribuito” si ritiene vadano intesi coloro i quali negli ultimi sei mesi:

 non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, ovvero

 hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.

In particolare, nella Circolare n. 34/2013 il Ministero ha precisato che:

“Ai fini della presenza del requisito occorrerà pertanto considerare il periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero una attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 euro o ancora una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.”

ASSUNZIONI INCENTIVABILI

Ai sensi dell’articolo 5, comma 5 del DL n. 91/2014 possono godere del beneficio previdenziale le assunzioni

 effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015;

 che comportano un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione.

I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Incremento occupazionale

Relativamente alle modalità di calcolo dell’incremento occupazionale si ritiene che lo stesso dovrà essere effettuato in Unità di Lavoro Annuo (ULA), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Preme evidenziare che l’INPS ha illustrato le modalità di calcolo (in ULA - Unità Lavoro Annuo) dell’incremento netto dell’occupazione e del suo mantenimento in un’apposita Guida allegata alla Circolare n. 111/2013 (vedi Aggiornamento AP n.

(4)

319/2013) alla quale l’Istituto fa riferimento ogni qualvolta si debba calcolare l’incremento occupazionale.

In tale sede l’INPS ha precisato che, in base alla giurisprudenza comunitaria, “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro - anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro - anno dell’anno successivo all’assunzione”.

Si ricorda che ai fini del conteggio in ULA dei lavoratori:

 un lavoratore a tempo pieno e indeterminato in servizio il giorno considerato vale 1 (ovvero 12/12 o 365/365);

 un lavoratore a tempo pieno e determinato il cui rapporto scade dopo 12 mesi dal giorno considerato vale 1 (ovvero 12/12 o 365/365);

 un lavoratore a tempo pieno e determinato il cui rapporto scade prima di 12 mesi dal giorno considerato vale una frazione di ULA, in relazione alla parte di rapporto che ancora deve essere svolta; se, ad esempio, scade dopo sei mesi dal giorno considerato, vale 0,5 (ovvero 6/12);

 il lavoratore in part-time vale una frazione dei predetti valori.

Preme evidenziare che nel caso del “bonus assunzione giovani lavoratori agricoli” la norma prevede che il raffronto debba essere effettuato tra il numero di giornate lavorate (anziché il numero medio di unità lavoro) nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate (anziché il numero medio di unità lavoro) nell'anno precedente l'assunzione.

Sembra plausibile ritenere che i criteri sopra evidenziati dovranno essere adeguati alla previsione normativa utilizzando come unità di misura le giornate lavorate: a questo punto sembra lecito chiedersi 1 ULA a quante giornate lavorate debba corrispondere (365 giornate lavorate = 1 ULA ?). In tal senso necessita sicuramente l’intervento dell’INPS per meglio chiarire in che termini valutare l’incremento occupazionale.

MISURA E DURATA DEL BENEFICIO

Ai sensi dell’articolo 5, comma 6 del DL n. 91/2014 l'incentivo

 è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali,

 per un periodo complessivo di 18 mesi.

Con riguardo alle modalità di utilizzo del predetto incentivo, è previsto che lo stesso sia riconosciuto al datore di lavoro “unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti” con le seguenti modalità:

 per le assunzioni a tempo determinato:

6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione;

6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione;

6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione;

 per le assunzioni a tempo indeterminato:

18 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione.

(5)

CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO

In generale, per fruire dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, i datori di lavoro sono tenuti al rispetto

 della normativa sul lavoro e degli accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti,

 dei requisiti per la regolarità contributiva (DURC),

 dei principi generali fissati dall’art. 4 della Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero).

Ai sensi dell’articolo 5, comma 7 del DL n. 91/2014, è espressamente previsto che la fruizione del “bonus giovani lavoratori agricoli” è subordinata al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della Legge n. 92/2012.

In generale le condizioni di spettanza degli incentivi elencate dalla Riforma Fornero devono essere applicate in conformità alle indicazioni contenute nella Circolare INPS n. 137/2012 (si veda Aggiornamento AP n. 405/2012).

Si ricorda, a titolo indicativo e non esaustivo che benefici non possono essere concessi

 nel caso di assunzione di lavoratori nei confronti dei quali sussiste un obbligo di assunzione preesistente, derivante dalla legge o dalla contrattazione collettiva (articolo 4, comma 12, lettera a) della Legge n. 92/2012);

 nel caso di assunzioni che violano un diritto altrui di precedenza (articolo 4, comma 12, lettera b), della Legge n. 92/2012);

 qualora il datore di lavoro abbia in essere sospensioni dal lavoro a causa di crisi o riorganizzazione aziendale, fatti salvi i casi in cui l’assunzione permetta l’acquisizione di professionalità e competenze “sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi”, sia effettuata in un’unità operativa diversa da quella ove è in atto la sospensione (articolo 4, comma 12, lett. c), Legge n. 92/2012;

 qualora un lavoratore sia stato licenziato nei sei mesi precedenti, da un datore di lavoro che, al tempo del licenziamento, presentava un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con il datore di lavoro che assume, ovvero che risultava da quest’ultimo controllato o a quest’ultimo collegato (articolo 4, comma 12, lett. d), Legge n. 92/2012).

Il comma 13 dell’articolo 4 della Riforma Fornero disciplina l’ipotesi di cumulo degli incentivi. In particolare è previsto che ai fini della determinazione del diritto a beneficiare degli incentivi, nonché della durata degli stessi, devono essere cumulati i periodi nei quali il lavoratore ha prestato servizio in favore dello stesso soggetto,

 sia sotto forma di lavoro subordinato (utilizzazione diretta),

 che a titolo di somministrazione (utilizzazione indiretta).

Infine, si ricorda che ai sensi del comma 15 dell’articolo 4 della Riforma Fornero l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo, relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

(6)

ATTUAZIONE DELL’INCENTIVO

Ai sensi dell’articolo 5, comma 8 del DL n. 91/2014 l’INPS è tenuto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del DL 91/2014 (25 giugno 2014),

 ad adeguare le proprie procedure informatizzate al fine di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e di consentire la fruizione dell'incentivo stesso,

 a rendere note, tramite circolare, le modalità attuative dell'incentivo, nonché le modalità di controllo ai fini della verifica dell'incremento occupazionale.

L’articolo 5, comma 8 del DL n. 91/2014 subordina l’effettiva fruizione del

“bonus assunzione giovani lavoratori agricoli” all’intervento dell’INPS.

Pertanto, pur essendo incentivabili le assunzioni effettuate a decorrere dal 1°

luglio 2014, per l’effettiva fruizione dell’incentivo è necessario attendere le istruzioni dell’Istituto.

ULTERIORI INDICAZIONI

Ai sensi dell’articolo 5, commi 9 e 12 del DL n. 91/2014:

 l'incentivo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande (comma 9);

 a decorrere dalla data in cui sarà possibile presentare le domande di ammissione al nuovo incentivo, in relazione alle assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato, non sarà più possibile applicare l'incentivo previsto dall'articolo 1 del DL n. 76/2013 (c.d. “bonus per assunzione di lavoratori under 30”). Restano salve le domande di ammissione al predetto incentivo, presentate fino a tale data (comma 12).

GLI INCENTIVI PER I DATORI DI LAVORO

Il Legislatore, nel corso degli anni, ha introdotto una serie di benefici in favore dei datori di lavoro che:

assumono lavoratori che versano in particolari situazioni (disoccupati, in mobilità, in CIGS, ecc.) ovvero possiedono determinati requisiti soggettivi (under 30, over 50, apprendisti, giovani genitori, detenuti, disabili, ecc.) ovvero

procedono alla stabilizzazione di rapporti di lavoro trasformandoli da tempo determinato a tempo indeterminato.

Tali benefici generalmente

si sostanziano in una riduzione dell’ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro e/o

consistono nell’erogazione di veri e propri contributi a suo favore.

GLI INCENTIVI PER I DATORI DI LAVORO prima edizione, partendo da un’analisi puntuale e approfondita di ciascuna assunzione agevolata, si propone come una chiara e utile guida, per il datore di lavoro e per il professionista, all’effettuazione della scelta migliore, quella cioè che coniuga le esigenze occupazionali alla necessità di contenere il costo del lavoro.

A tal fine, in relazione ad ogni assunzione/stabilizzazione agevolata, viene proposta una scheda per il calcolo del relativo costo del lavoro (in termini di retribuzioni correnti e differite, contributi previdenziali e premi assicurativi, costo ai fini IRAP) nella quale, di volta in volta, si fa il confronto con l’onere che il datore di lavoro sopporterebbe in caso di assunzione di un lavoratore (a parità di inquadramento contrattuale) che non dà titolo alla fruizione di alcun beneficio. Tali schede, con accorgimenti minimi, possono essere utilizzate per la determinazione del costo del lavoro nei vari settori produttivi.

Cod. 06LX211 – € 32,00 (Iva inclusa)

Disponibile suSHOP.SEAC.IT, anche in formatoeBook

Riferimenti

Documenti correlati

c) ad acquisire la regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e

Quindi, l’organo amministrativo, con successiva delibera, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione indicato nell’avviso di selezione, provvede a

L’incentivo consiste in un esonero contributivo, cioè in una riduzione dei contributi dovuti dal datore di lavoro: inizialmente [1], il beneficio era previsto per le

Premesso quanto sopra si procederà all’affidamento del servizio in oggetto alla suddetta ditta, per la durata di mesi 12 decorrenti dalla data di stipula del contratto sul MEPA,

Si procederà pertanto alla predisposizione della determina di affidamento della fornitura in oggetto “a consegne ripartite” alla suddetta ditta, per la durata di mesi sei

Considerata la necessità di proseguire l’attività di ricerca svolta dalla Dott.ssa Cristina Pedà al fine di poter completare le attività di progetto volte

Considerata la necessità di proseguire l’attività di ricerca svolta dalla Dott.ssa Erica Spasiano, al fine di concludere gli esperimenti iniziati e aggiungere alcuni dati aggiuntivi,

5413 del 26/10/2021, autorizzata dal Direttore Generale, con la quale richiede di proseguire l’attività di ricerca a valere sui fondi del progetto Marine Hazard;.. Vista