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Relatore: Consigliere Alessia DI GREGORIO. Udienza 17 novembre 2020 VEREINIGTE SEKTIONEN FÜR DIE REGION TRENTINO-SÜDTIROL

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SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE

TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL VEREINIGTE SEKTIONEN FÜR DIE REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Intervento del relatore nella riassunzione del giudizio di Parificazione del Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2018 e del giudizio di Parificazione del Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2019.

Relatore: Consigliere Alessia DI GREGORIO

Udienza 17 novembre 2020

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1 1. Le Sezioni riunite per il Trentino Alto-Adige/Südtirol hanno parificato con la decisione n. 4/PARI/2019 il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio 2018, ad eccezione, per quello che rileva in questa sede, del capitolo 151750-003, inciso, per un importo pari ad euro 146.176,08, dagli oneri per i rimborsi riconosciuti a dipendenti provinciali delle spese legali sostenute nell’ambito sia di procedimenti contabili archiviati ai sensi dell’art. 69 del Codice di giustizia contabile sia di giudizi di responsabilità amministrativo - contabili conclusi con pronunce di rito.

In particolare, il Collegio ha sospeso il giudizio di parifica del rendiconto provinciale 2018, limitatamente al capitolo 151750.003, al fine di verificare la legittimità costituzionale dell’art.

92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (così come sostituito dall'art. 35 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, modificato dall'art. 14 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15 e integrato dall'art. 15 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8) e dell’art. 18 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 (comma così modificato dall'art. 28, comma 1, della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1) per contrasto con gli articoli 3, 81, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 119, primo comma, della Costituzione.

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 989 del 28 giugno 2019, ha approvato il disegno di legge con annessa relazione illustrativa avente ad oggetto il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2018. Il Consiglio provinciale ha approvato il rendiconto 2018 con la legge provinciale 6 agosto 2019, n. 4.

Con ordinanza di rimessione n. 6/SS.RR./2019 del 29 luglio 2019, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 2019, le Sezioni riunite per il Trentino Alto-Adige/Südtirol hanno promosso il giudizio di legittimità costituzionale dei suddetti articoli 92 della l.p. n. 12/1983 e 18 della l.p. n. 3/1999.

2. Le Sezioni riunite per il Trentino Alto-Adige/Südtirol con la decisione n.

3/2020/PARI hanno parificato il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio 2019 ad eccezione, per quello che rileva in questa sede, del capitolo 151750- 003, per un importo pari ad euro 143.949,82.

In particolare, il Collegio ha sospeso il giudizio di parifica del rendiconto provinciale 2019, limitatamente al ridetto capitolo, in attesa del deposito della sentenza della Corte

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2 costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata con ordinanza di queste Sezioni Riunite n. 6/SS.RR./2019 del 28 giugno 2019, con riferimento all’art. 92 della l.p. n.

12/1983 e s.m. e all’art. 18 della l.p. n. 3/1999 e s.m.

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 894 del 3 luglio 2020, ha approvato il disegno di legge con annessa relazione illustrativa avente ad oggetto il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019. Il Consiglio provinciale ha approvato il rendiconto 2019 con la legge provinciale 3 agosto 2020, n. 5.

3. In data 31 luglio 2020 è stata depositata la sentenza della Corte costituzionale n. 189.

La Corte costituzionale ha, in primo luogo, confermato la legittimazione della Corte dei conti, in sede di parifica del rendiconto generale della Provincia, a sollevare questione di legittimità costituzionale, anche in riferimento a parametri diversi e ulteriori rispetto agli artt. 81 e 119 della Costituzione, riconoscendo la possibilità di svolgere un controllo delle voci di spesa connesse alla dedotta illegittimità costituzionale delle leggi che le hanno autorizzate. Infatti, ove queste ultime siano costituzionalmente illegittime e tali siano dichiarate, il giudizio di conformità non potrebbe avere esito positivo e, quindi, condurre alla parificazione degli specifici capitoli del rendiconto provinciale e, conseguentemente, delle spese che su di essi gravano.

La Corte ha proceduto, di seguito, a scrutinare le norme censurate.

Sono state dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lett.

l), e 119, primo comma, Cost., dell'art. 92 della l.p. n. 12/1983. La Corte ha, infatti, affermato che, ai fini della parificazione, le sole disposizioni rilevanti sono quelle che impongono di validare, per la determinazione del risultato di amministrazione e del sindacato di legittimità della spesa, le somme inerenti ai rimborsi erogati ai dipendenti coinvolti in procedimenti contabili conclusi con l’archiviazione o con pronunce in rito, consentendo così di circoscrivere il petitum al solo art. 18, c. 1, della l.p. n. 3/1999, che si presenta come disposizione di interpretazione autentica dell’art. 92, c. 1, della l.p. n. 12/1983, ma cionondimeno innovativo.

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3 Per le medesime ragioni sono state ritenute inammissibili le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto le disposizioni dei successivi commi 1-bis e 2 dell’art. 18 della l.p. n. 3/1999.

In terzo luogo, è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, c. 1, della l.p. n. 3/1999 sollevata in relazione all’art. 97, secondo comma, Cost., che è parametro non funzionalmente correlato alla gestione della finanza pubblica.

Nel merito, sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lett. l), e 119, primo comma, Cost., del citato art. 18, c. 1, della l.p. n. 3/1999.

Detta disposizione, nel recare l'interpretazione autentica dell'art. 92 della l.p. n. 12/1983, dispone che il rimborso da parte della Provincia autonoma delle spese processuali sostenute dai suoi dipendenti, amministratori e incaricati per la difesa nei giudizi civili, penali, contabili e disciplinari, nei quali siano stati coinvolti in ragione del servizio, delle funzioni o dei compiti espletati, debba essere riconosciuto anche per le spese afferenti alle fasi preliminari dei citati giudizi e nei casi di archiviazione.

La Corte costituzionale ha, in particolare, rilevato che la disciplina provinciale in esame appare espressione della competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici e del personale», di cui all'art. 8, n. 1, dello Statuto di autonomia, in quanto volta a soddisfare esigenze, di rilievo pubblicistico, attinenti all'organizzazione dell'amministrazione provinciale, secondo criteri di efficienza e qualità dei servizi.

Infine, è stato affermato che la disciplina provinciale in esame non interferisce con la competenza della Corte dei conti in ordine all'accertamento dell'an della liquidazione delle spese, nell'ambito del giudizio contabile e del successivo rimborso al dipendente, posto che essa si limita a regolare alcuni aspetti del rapporto di servizio fra l'amministrazione provinciale e il dipendente coinvolto in un procedimento concluso senza accertamento di responsabilità (precedenti citati: sentenze della Corte cost. n. 19/2014 e n. 371/1998).

4. L’Amministrazione, con la memoria depositata il 5 novembre 2020, prot. Cdc. n. 136, ha ripercorso il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 189/2020, concludendo nel senso di “confida[re] nella parifica dei Rendiconti generali della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2018 e per l’esercizio finanziario 2019, anche con

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4 riferimento agli importi non ancora parificati relativi al capitolo 151750-003 per rimborsi riconosciuti ai dipendenti provinciali relativi a spesi legali sostenute per la difesa in giudizi contabili nei quali siano stati coinvolti per fatti o cause di servizio”.

5. La Procura regionale per il Trentino Alto-Adige, sede di Trento, ha depositato in data 9 novembre 2020 due distinte memorie, una - prot. Cdc. n. 138 - per la prosecuzione del giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2018 e l’altra – prot. n. 139 - per la prosecuzione del giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019.

Il Pubblico Ministero ha, in primo luogo, esposto che la Corte costituzionale con la sentenza n. 189/2020 avrebbe “solo parzialmente risolto le questioni di illegittimità costituzionale sollevate”, non essendosi pronunciata, per difetto di ammissibilità, in ordine alle disposizioni diverse da quelle che disciplinano il rimborso ai dipendenti provinciali delle spese sostenute nell'ambito di procedimenti contabili conclusisi con l'archiviazione, ai sensi dell'art. 69 del Codice di giustizia contabile, o di giudizi di responsabilità amministrativo-contabile definiti con pronunce in rito, unici oneri per il cui ammontare il capitolo n. 151750-003 non era stato parificato in ragione del dubbio di costituzionalità. La sentenza ha, infatti, riguardato il solo art. 18, c. 1, della l.p. n. 3/1999.

Dopo avere richiamato le argomentazioni già esposte nella memoria conclusionale depositata in occasione del giudizio di parifica del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2019 e avere illustrato il quadro normativo nazionale, ha evidenziato la necessità di una valutazione da parte dell’amministrazione, ai fini della rifusione delle spese legali, circa l’assenza di profili di colpa grave o di dolo a carico del dipendente. Ha, quindi, confermato i dubbi di costituzionalità dell'art. 92, c. 1 e 3, della l.p. n. 12/1983 in riferimento al parametro costituzionale degli artt. 103, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), Cost. alla luce anche dell'assorbente disciplina dell'art. 31 del Codice di giustizia contabile.

La Procura ha, quindi, concluso chiedendo di sospendere ambedue i giudizi di parifica del rendiconto 2018 e del rendiconto 2019, limitatamente al capitolo di bilancio n.151750-003 e per gli importi rispettivamente non parificati, previa proposizione di questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 92, c. 1, 1-bis, 2 e 3, della l.p. n.

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5 12/1983 e dell'art. 18, c. 1, della l.p. n. 3/1999 nelle parti “in cui l'ordito normativo consente la liquidazione di spese legali in misura difforme rispetto a quella indicata dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 174/2016 e comunque prescindendo da una valutazione della colpa grave e del dolo), per violazione degli artt. 3, 81, 97, 103, c. 2, 117, c. 2, lett. I) e art. 119, c. 1, della Costituzione; b) in subordine - chiarito, che all'art. 18, comma 1, della Legge Provinciale 27 agosto 1999, n. 3 deve essere interpretato nel rispetto di quanto previsto dall'art.92 della Legge Provinciale 29 aprile 1983, n. 12 ai fini del riscontro dell'assenza della colpa grave o del dolo del dipendente - disporre la parificazione del capitolo di bilancio n.151750-003 […], rimettendo all'Amministrazione ogni ulteriore incombente al fine di accertare la regolarità della spesa”.

Tale è lo stato degli atti.

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CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

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