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Il nuovo modello di cartella di pagamento esattoriale - Diario quotidiano del 18 luglio 2017

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Il nuovo modello di cartella di pagamento esattoriale - Diario quotidiano del 18 luglio 2017

Pubblicato il 18 luglio 2017

1) Possibili proroghe fiscali: il Modello 770 passerà al 2 ottobre, Redditi al 16 ottobre 2) Ennesima modifica al software di compilazione Studi di settore – Gerico 2017

3) Il nuovo modello di cartella di pagamento 4) Scissione IVA: arrivato ulteriore Decreto Mef

5) Incentivi per rientro di docenti e ricercatori dall’estero: chiarimenti Ade 6) Intra 12 ENTI NON COMMERCIALI: istituito codice tributo per pagare l’Iva 7) Trattamento di fine rapporto: coefficiente per rivalutare giugno

8) Arrivate le modifiche al software di compilazione modello 770/2017 9) Pronto anche il nuovo software di controllo modello Redditi 2017 10) Altre di fisco e previdenza

1) Proroghe fiscali: il Modello 770 passa al 2 ottobre, Redditi al 16 ottobre

2) Ennesima modifica al software di compilazione Studi di settore – Gerico 2017 3) Nuovo modello di cartella di pagamento

4) Scissione IVA: arrivato ulteriore Decreto Mef

5) Incentivi per rientro di docenti e ricercatori dall’estero: chiarimenti Ade 6) Intra 12 ENTI NON COMMERCIALI: istituito codice tributo per pagare l’Iva 7) Trattamento di fine rapporto: coefficiente per rivalutare giugno

8) Arrivate le modifiche al software di compilazione modello 770/2017 9) Pronto anche il nuovo software di controllo modello Redditi 2017 10) Altre di fisco e previdenza

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1) Proroghe fiscali: il Modello 770 passa al 2 ottobre, Redditi al 16 ottobre

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Proroghe fiscali: il Modello 770 passa al 2 ottobre, Modello Redditi al 16 ottobre. Serve, comunque, un calendario condiviso delle scadenze fiscali. In arrivo le proroghe fiscali.

Sollecitato calendario ragionato.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, fa sapere il comunicato stampa del 17 luglio 2017, rilancia la necessità di un tavolo tecnico preventivo con il Ministero dell’Economia e Finanze e l’Agenzia delle Entrate per porre rimedio all’ingorgo fiscale che puntualmente si ripropone ogni anno a fine luglio. Dalla presentazione del modello 770 alle dichiarazioni dei redditi, adempimenti e scadenze che costringono i Consulenti del Lavoro a fare ulteriori straordinari dopo quelli dovuti alla chiusura dei bilanci e alle trasmissioni periodiche Iva.

Una criticità sistematica che si potrebbe risolvere prestando maggiore attenzione alle esigenze e alle richieste di chi intermedia il rapporto fiscale con l’Amministrazione finanziaria.

“Il problema non è ottenere le proroghe, che abbiamo richiesto e che sono in arrivo, per la scadenza del modello 770 al 2 ottobre e per quella delle dichiarazioni fiscali al 16 ottobre“, ha precisato il Segretario CNO, Sergio Giorgini. “Così – ha continuato – si risolve il problema temporaneo, ma rimane intatto quello di sistema. Che ogni anno ritorna puntuale e che invece va risolto avviando il confronto preventivo già richiesto”.

Il Segretario ricorda che anche lo scorso anno si era giunti ad ottenere proroghe-tampone a filo con la scadenza, alimentando il senso di frustrazione dei professionisti. “I Consulenti del Lavoro – ha ribadito Giorgini – sono a contatto giornaliero con i contribuenti e potrebbero meglio spiegare loro il senso di alcune disposizioni tributarie se fossero messi nelle condizioni psicologiche di farlo. Ma quando si è stressati da un calendario fiscale pressante, tutto si vede giustamente in modo negativo”.

Ecco di seguito il comunicato stampa del 17 luglio 2017:

Sergio Giorgini, Segretario del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro: “Serve un calendario condiviso delle scadenze fiscali”

In vista delle ferie di agosto, puntuale si accende il dibattito sull’ingorgo fiscale della fine di luglio, con annesse proroghe dell’ultimo minuto. Problema irrisolto che annualmente viene sollevato dai Consulenti del Lavoro al MEF e all’Agenzia delle Entrate, ma che altrettanto puntualmente non viene risolto. Sono centinaia i messaggi e le segnalazioni giunte al Consiglio Nazionale dagli iscritti tutte riguardanti la concentrazione nello stesso giorno delle scadenze fiscali. Dalla presentazione del modello 770 alle dichiarazioni dei redditi: gli studi dei Consulenti del Lavoro sono cosi costretti a straordinari che fanno seguito a quelli dovuti per chiusura bilanci e trasmissioni periodiche Iva. Insomma, il solito caos a cui si è cercato di porre rimedio ogni anno con l’insediamento di un tavolo tecnico di confronto a settembre.

“Ma senza arrivare mai a nessun risultato concreto e stabile” commenta Sergio Giorgini, Segretario del Consiglio Nazionale dell’Ordine, che segue i rapporti con MEF e Agenzia. Anche lo scorso anno si è arrivati a questo collasso per poi avere proroghe-tampone a filo con la scadenza che servono solo ad alimentare il senso di frustrazione tra i colleghi”. Ci vorrebbe nè più nè meno quanto proposto da tempo e ribadito anche quest’anno. “Che senso ha costringere gli studi a dover gestire le scadenze contemporaneamente, quando potrebbero essere distribuite per tempo su un periodo più ragionevole? Il problema non è l’ennesima proroga

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ottenuta per la presentazione del modello 770, bensì di sistema”. “La criticità – sottolinea Giorgini – sta nella mancata ricerca di compliance con il contribuente. Non ascoltare le richieste e le esigenze di chi giornalmente intermedia il rapporto fiscale con l’Amministrazione Finanziaria, significa non voler ricercare la compliance”. “I Consulenti del Lavoro – precisa – sono a contatto giornaliero con i contribuenti e potrebbero meglio spiegare loro il senso di alcune disposizioni tributarie se fossero messi nelle condizioni psicologiche di farlo. Ma quando si è stressati da un calendario fiscale pressante, tutto si vede giustamente in modo negativo”.

“Come ogni anno rilanciamo la necessità di un tavolo tecnico”, conclude Giorgini aggiungendo che: “Il problema non è ottenere le proroghe che abbiamo richiesto e che sono in arrivo, per la scadenza del modello 770 al 2 ottobre e per quella delle dichiarazioni fiscali al 16 ottobre. Così si risolve il problema temporaneo ma rimane intatto quello di sistema. Che ogni anno ritorna puntuale e che invece va risolto avviando il confronto preventivo già richiesto”, ha poi concluso.

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2) Ennesima modifica al software di compilazione Studi di settore – Gerico 2017

Nuovamente modificato ik software GERICO 2017, che consente il calcolo della congruità, tenuto conto della normalità economica, della coerenza economica e dell’effetto dei correttivi “crisi”, per i 193 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2016 . Il software è aggiornato con i correttivi crisi analizzati dalla Commissione degli Esperti per gli studi di settore nelle riunioni del 7 dicembre 2016 e del 4 aprile 2017.

Aggiornamenti

La versione 1.0.2 del 17/07/2017 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

– per lo studio YD07B è stata rimossa un’anomalia nella visualizzazione del messaggio di errore bloccante relativo ad un controllo del quadro D: da “In presenza di D01, D02, D03 il valore della somma dei campi da D20 a D35 deve essere maggiore di D01+D02+D03” a “In presenza di D01, D02, D03 il valore della somma dei campi da D20 a D35 deve essere minore o uguale a D01+D02+D03”;

– per lo studio YG44U,sono state corrette anomalie relative ai controlli non bloccanti tra il campo B04 ed i campi B12, B13, B14 e B15, in riferimento alla colonna 2;

– per lo studio YG44U,sono state corrette anomalie relative ai controlli non bloccanti tra il campo B04 ed i campi B24, B25, B26 e B27, in riferimento alla colonna 2;

– per lo studio WG58U,è stata corretta un’anomalia relativa ad un controllo non bloccante nel quadro B: “In presenza del campo B04 almeno uno dei campi B20, B21, B25, B26, B27 deve essere presente” che nella versione precedente prendeva in considerazione campi non esistenti nel modello

– per tutti gli studi,che prevedono un quadro B con area fissa, è stata corretta un’anomalia nella stampa che si verificava in assenza di elementi compilati nell’area multipla;

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– per lo studio WG72A,quadro Z, conformemente al modello, è stato modificato il titolo della sezione Autoveicoli in relazione alla prima colonna in “Numero a propulsione ibrida elettrica/termica”.

Infine, la nota dell’Agenzia delle entrate del 17 luglio 2017 precisa che le modifiche apportate a GERICO non comportano effetti sui risultati di congruità, di coerenza e di normalità elaborati con la precedente versione 1.0.1.

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3) Nuovo modello di cartella di pagamento

Approvato il nuovo modello di cartella di pagamento. L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 134363 del 14 luglio 2017, ha approvato il modello di cartella di pagamento che sostituisce il modello approvato con provvedimento prot. n. 27036 del 19 febbraio 2016 (allegato 1).

L’adozione del nuovo modello (allegato 1 al neo provvedimento) è obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1 luglio 2017.

Il neo provvedimento è stato adottato con urgenza a causa dell’immediato recepimento, da parte del nuovo ente pubblico Agenzia delle entrate-Riscossione.

In relazione al frontespizio, oltre all’elencazione degli Enti creditori delle somme contenute nella cartella, vengono riportati una sintetica esposizione della causale da cui è scaturita l’iscrizione a ruolo (ad esempio, controllo Modello Unico, infrazioni codice della strada), con il relativo anno di imposta qualora si tratti di crediti di natura erariale, nonché un prospetto nel quale viene spiegata la spettanza delle somme rispettivamente all’Ente creditore e all’Agente della riscossione. Inoltre, nel caso di cartelle contenenti importi iscritti a ruolo da parte di più Enti creditori, la tipologia di Ente creditore può essere individuata anche mediante l’uso di un colore differente (ad esempio, arancione per le iscrizioni a ruolo delle Agenzie fiscali; verde per le iscrizioni a ruolo di Comuni, Regioni), che trova peraltro corrispondenza nel banner colorato nella sezione della cartella dedicata alle informazioni di competenza dell’Ente creditore.

Sotto il profilo strutturale, infatti, mentre la prima sezione della cartella è interamente riservata all’Agente della riscossione che fornisce tutte le informazioni utili attinenti in particolare alle modalità di pagamento delle somme, alla richiesta di sospensione della cartella, alle modalità di presentazione del ricorso nei confronti dell’Agente nonché ai punti di contatto dove è possibile rivolgersi per chiedere ulteriori chiarimenti circa i pagamenti, la seconda sezione è destinata a contenere la descrizione dei dati contabili e della causale del ruolo emesso dall’Ente creditore con le relative Avvertenze.

In evidenza la dicitura che viene riportata nella nuova cartella:

Questa cartella ha valore di intimazione ad adempiere l’obbligo

In caso di mancato pagamento risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni

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dalla data di notifica. Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l’intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate, l’Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, a: fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

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4) Scissione IVA: arrivato ulteriore Decreto Mef

Il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 luglio 2017, modificando il decreto del 27 giugno 2017 di attuazione della normativa sulla scissione dei pagamenti, ha individuato le pubbliche amministrazioni tenute ad applicare detta normativa facendo riferimento alle amministrazioni destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il Mef, inoltre, provvede alla pubblicazione di nuovi elenchi delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell’indice FTSE MIB, anche per tenere conto delle segnalazioni dei contribuenti; i soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni in tali elenchi entro il 19 luglio 2017.

Vengono, quindi, resi disponibili il Decreto Ministro dell’economia e delle finanze del 13 luglio 2017 (in attesa di pubblicazione sulla G.U.) e la relazione illustrativa.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e modifica talune disposizioni del decreto del 23 gennaio 2015, introdotte dal decreto del 27 giugno 2017, relative all’individuazione delle pubbliche amministrazioni tenute ad applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA.

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5) Incentivi per rientro di docenti e ricercatori dall’estero: chiarimenti Ade

Ok allo sconto per il ritorno dall’estero del professore in aspettativa. L’Agenzia delle entrate è intervenuta sul tema dell’attività di ricerca o docenza all’estero in regime di aspettativa senza assegni – Incentivi per rientro di docenti e ricercatori dall’estero, con la risoluzione n. 92/E del 15 luglio 2017.

Un professore universitario, iscritto all’Aire, che svolge dal 2014 attività di insegnamento e di ricerca presso una ateneo del Regno Unito e in aspettativa senza assegni, fino al 30 settembre 2017, presso un università italiana, può beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 44, del Dl 78/2010, nel momento in cui rientra e riprende la residenza nel nostro Paese.

La disposizione agevolativa in questione, più volte modificata (da ultimo dalla legge di bilancio

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2017 e dalla legge 232/2016), ha lo scopo di incentivare il rientro di docenti e ricercatori che prestano la loro attività in altri Stati. In particolare, chi si trasferisce in Italia, ai fini Irpef, usufruisce di un taglio del 90% del reddito percepito per attività di lavoro dipendente o autonomo con determinate caratteristiche. Le stesse somme, inoltre, non concorrono alla formazione dell’imponibile Irap.

Tra le condizioni richieste, il possesso della laurea o di altro titolo equiparato, di aver risieduto non occasionalmente all’estero, di aver svolto per almeno due anni attività di ricerca o docenza presso istituto pubblici o privati stranieri e di venire a svolgere la professione in Italia traferendovi anche la residenza fiscale.

Nel caso proposto, il professore istante è in posizione di aspettativa senza assegni presso un ateneo italiano, e ha intenzione di rientrare e di riprendere il suo ruolo presso la stessa università, trasferendo, contemporaneamente, anche residenza fiscale.

L’Agenzia delle Entrate gli assicura che può usufruire dell’agevolazione, in quanto l’istituto dell’aspettativa, pur mantenendo il diritto alla conservazione del posto, in pratica, sospende il rapporto di lavoro dipendente.

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6) Intra 12 ENTI NON COMMERCIALI: istituito codice tributo per pagare l’Iva

Per gli enti non commerciali che utilizzano il Modello INTRA 12 vi è una novità:

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 91/E del 14 luglio 2017, per il versamento tramite modello F24, ha istituito il seguente codice tributo:

– “6043” denominato “IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993”;

In sede di compilazione del modello “F24”, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione

“Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, del mese di registrazione degli acquisti nel formato “00MM”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di registrazione degli acquisti, nel formato

“AAAA”.

Non occorre più utilizzare, quindi, il codice tributo “6099”.

Difatti, i soggetti tenuti agli adempimenti previsti dall’articolo 49 del D.L. 30 agosto 1993, n.

331, devono presentare mensilmente la dichiarazione modello INTRA 12 e procedere al versamento dell’IVA in relazione agli acquisti dichiarati, nei termini ivi indicati.

Per effettuare tali versamenti tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24EP), dovranno essere utilizzati, in luogo dei codici tributo “6099” e “619E”, i nuovi e specifici codici tributo istituiti con la presente risoluzione. L’Agenzia precisa che i codici “6099” e “619E” restano comunque attivi per effettuare le altre tipologie di versamento per le quali sono attualmente

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utilizzati.

Mentre per il versamento tramite modello F24 EP, è istituito il seguente codice tributo:

– “622E” denominato “IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993”.

In sede di compilazione del modello “F24 EP”, il suddetto codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione:

– nel campo “sezione”, della lettera “F” (Erario);

– nel campo “riferimento A”, del mese di registrazione degli acquisti, nel formato “00MM”;

– nel campo “riferimento B”, dell’anno di registrazione degli acquisti, nel formato “AAAA”.

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7) Trattamento di fine rapporto: coefficiente per rivalutare giugno

A giugno il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2016 è pari a 1,273430. L’articolo 2120 del Codice civile stabilisce che alla fine di ogni anno la quota di Tfr accantonata deve essere rivalutata. Per determinare il coefficiente di rivalutazione del Tfr, o delle anticipazioni, si parte dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati diffuso ogni mese dall’Istat, nel nostro caso quello “senza tabacchi lavorati”. In particolare, si calcola la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell’anno precedente, e il mese in cui si effettua la rivalutazione. Poi si calcola il 75% della differenza a cui si aggiunge, mensilmente, un tasso fisso di 0,125 (che su base annua è di 1,500). La somma tra il 75% e il tasso fisso è il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del Tfr.

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8) Arrivate le modifiche al software di compilazione modello 770/2017

L’Agenzia delle entrate ha, infatti, reso disponibile la versione software: 1.1.1 del 17/07/2017 Il software 770 2017 consente la compilazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770 ordinario 2017 e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Aggiornamenti

Versione 1.1.1 del 17/7/2017

Nella sezione I del quadro ST, è stata prevista la possibilità di inserire i seguenti codici tributo:

1049, 112E, 1052 e 105E

È stato aggiornato il controllo relativo al rigo SX41 colonna 1

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9) Pronto anche il nuovo software di controllo modello Redditi 2017

Pubblicata la versione software: 1.1.2 del 17/07/2017.

Le procedure di controllo consentono di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Il software di controllo dei modelli Redditi 2017 (versione 1.1.2 del 17/07/2017) include il programma di controllo relativo ai seguenti modelli:

Modello Redditi PF 2017 versione 1.0.3 del 17/07/2017 Modello Redditi SP 2017 versione 1.0.3 del 17/07/2017 Modello Redditi SC 2017 versione 1.0.2 del 17/07/2017 Modello Redditi EnC 2017 versione 1.0.2 del 17/07/2017 Aggiornamenti

Modello Redditi PF

versione 1.0.3 del 17/07/2017

Il modulo di controllo è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli studi di settore

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10) Altre di fisco e previdenza

Ecco di seguito altre novità pubblicate il 17 luglio 2017:

– Rapporto sulle entrate tributarie e contributive gennaio-maggio 2017

Comunicato Stampa MEF N. 124 del 17/07/2017

È disponibile sui siti www.finanze.it e www.rgs.mef.gov.it il Rapporto sull’andamento delle entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-maggio 2017 redatto congiuntamente dal Dipartimento delle Finanze e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell’art. 14, comma 5 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n.

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GENNAIO-MAGGIO 2017

Le entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-maggio 2017 evidenziano nel complesso un aumento dell’1,7% (+4.241 milioni di euro) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.

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Il dato tiene conto dell’aumento dell’1,3 % (+ 2.033 milioni di euro) delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive del 2,4% (+ 2.207 milioni di euro).

L’importo delle entrate tributarie include anche le poste correttive (compensazioni delle imposte dirette, indirette e territoriali, vincite lotto) e le entrate degli enti territoriali, quindi integra il dato già diffuso con la nota del 5 luglio scorso.

Sul sito del Dipartimento Finanze sono altresì disponibili i report delle entrate tributarie internazionali del mese di maggio 2017, che fornisce l’analisi dell’andamento tendenziale del gettito tributario per i principali Paesi europei, sulla base delle informazioni diffuse con i

“bollettini mensili” di Francia, Germania, Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Spagna.

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Entrate tributarie e contributive maggio 2017

Le entrate tributarie e contributive nei primi cinque mesi del 2017 mostrano nel complesso un incremento dell’1,7 per cento rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente

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Entrate tributarie internazionali gennaio-maggio 2017

Il report fornisce l’analisi dell’andamento tendenziale del gettito tributario per i principali Paesi europei

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Decreto interministeriale 11 luglio 2017 concernente l’erogazione, dal 2017, del contributo volto a compensare i comuni della perdita di gettito IMU e TASI – rideterminazione rendite fabbricati D

Nelle more della pubblicazione in G. U., si rende disponibile sul sito in via anticipata il decreto 11 luglio 2017 concernente l’erogazione dal 2017 del contributo per compensare ai comuni la perdita di gettito IMU e TASI a seguito della rideterminazione delle rendite dei fabbricati D

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Al via il bonus asilo nido

Anche il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro comunica che dalle ore 10.00 del 17 luglio 2017 fino alle ore 23.59 del 31 dicembre 2017 sarà possibile richiedere il bonus asilo nido sulla piattaforma telematica predisposta dall’Inps.

Il contributo, di importo massimo di 1.000 euro su base annua, può essere erogato in favore di bambini nati, adottati o dati in affidamento dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati e in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche, impossibilitati a frequentare gli asili nido e bisognosi di

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assistenza domiciliare.

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Pubblicazione Principi Internazionali sugli Incarichi di Assurance (ISAE)

La Nota informativa n. 35/2017 del CNDCEC avverte il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato la traduzione in lingua italiana dei Principi Internazionali sugli Incarichi di Assurance (ISAE).

Vincenzo D’Andò

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