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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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Academic year: 2022

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ART. 1 – Il Piano Comunale delle Attività Estrattive

Le aree estrattive sono individuate in coerenza con la carta delle prescrizioni localizzative delle aree estrattive del PAERP e risultano essere 3, così denominate:

1. PIAN COLOMBAIO NORD 2. PIAN COLOMBAIO SUD 3. PIAN TALLURINAIO

L’attività estrattiva nelle specifiche aree individuate nella carta delle prescrizioni localizzative dovrà essere realizzata nel rispetto degli indirizzi generali e specifici stabiliti nel P.A.E.R.P. approvato dalla Provincia di Grosseto con D.C.P. n. 49 del 27/10/2009, oltre che dalle seguenti prescrizioni, contenute nell’articolato che segue, che discendono da valutazioni effettuate dall’Amministrazione Comunale in coerenza con il P.S. approvato con D.C.C. n. 24 del 29/06/2011 oltre a quelle contenute nel rapporto preliminare di valutazione ambientale.

ART. 2 - Oggetto delle norme Tecniche di Attuazione

Le presenti norme disciplinano l'esercizio di tutte le attività aventi le caratteristiche di attività di estrazione ed asporto di materiali inerti naturali di 2a categoria di cui al R.D. n. 1443/1927 di qualunque tipo e per qualunque causa.

ART. 3 - Modalità di attuazione del Piano

L‘attività estrattiva è consentita esclusivamente nelle aree individuate dal presente Piano Comunale delle Attività Estrattive, individuazioni determinate dal Comune sulla base delle previsioni e delle indicazioni contenute nel PAERP, nel rispetto del Capo II della L.R.T. 78/98 e s.m.i. e del relativo Regolamento emanato in attuazione dell’art. 6 della medesima legge regionale.

Il progetto di coltivazione e di sistemazione finale deve essere sottoposto alle procedure individuate dalla L.R.T. 10/2010 e s.m.i.

Le previsioni estrattive contenute nel P.C.A.E. si attuano mediante autorizzazione ai sensi L.R.T.

78/98 e s.m.i.

ART. 4 - Disciplina della valutazione di impatto ambientale

Ai sensi della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., i progetti inerenti le attività estrattive sono preventivamente sottoposti alle procedure di verifica di esclusione (screening) dal VIA o di assoggettamento al VIA secondo la normativa regionale vigente.

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2 ART. 5 – Domanda di Autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente nelle aree previste dal presente Piano, a seguito di nulla-osta, autorizzazioni, assensi o pareri di tutti gli Enti o soggetti competenti connessi al rilascio dell’autorizzazione.

La procedura di autorizzazione di cui all’art. 13 della L.R.T. 78/1998 e s.m.i., è attuabile solo a seguito di esito positivo delle procedure di verifica, ovvero di positiva conclusione delle procedure di VIA di cui al precedente articolo.

L’autorizzazione è strettamente personale ed è trasferibile, pena decadenza della stessa, previa comunicazione ed autorizzazione del Comune che l’ha rilasciata.

ART. 6 - Revoca e sospensione

L'Amministrazione Comunale vigila sulla attività estrattiva provvedendo alla sospensione o alla revoca della medesima, previa contestazione degli addebiti all'esercente, anche nel caso di attività abbandonata o scarsamente sviluppata, ovvero di reiterate infrazioni alle condizioni della presente normativa.

L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, ostativi della prosecuzione dell‘attività estrattiva o comunque per quanto previsto in materia dalla L.R.T. 78/1998 e s.m.i.

ART. 7 – Sanzioni

Per le sanzioni si applica quanto disposto all’Art. 31 della L.R.T. 78/1998 e s.m.i.

ART. 8 – Modalità generali per la progettazione

Le aree estrattive dovranno essere scavate per lotti della superficie massima di 2 ettari ciascuno.

La progettazione dovrà preventivamente prevedere il numero dei lotti di ogni singola area estrattiva, specificando che si possa procedere all’escavazione di un lotto successivo solo al totale e completo ripristino di almeno il 60% del lotto precedente.

Nel caso di più di 2 lotti, il 3° lotto potrà essere scavato solo dopo il ripristino integrale del primo e del 60% del secondo e così per i lotti successivi.

Le operazioni di scavo e ripristino di ogni singolo lotto potranno avere al massimo durata biennale, con eventuale richiesta di una sola proroga di durata anch’essa biennale.

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L'area interessata dalla coltivazione deve essere chiaramente individuata sul terreno attraverso la collocazione di capisaldi fissi di misurazione inamovibili, che dovranno essere riportati nelle tavole progettuali con indicazione delle coordinate geografiche.

Visto che tutte le aree in oggetto ricadono in aree a pericolosità idraulica elevata o molto elevata, dovranno essere eseguiti preventivamente studi di approfondimento inerenti l’individuazione e l’eventuale adozione di misure atte a garantire la sicurezza idraulica, nonché accorgimenti atti ad impedire la dispersione di materiali inquinanti nel caso di eventi alluvionali.

La progettazione dovrà acquisire il preventivo parere di coerenza rilasciato dal Comitato Tecnico di Bacino, al fine di consentire la verifica in merito alle dinamiche delle pianure esondabili attive ed i possibili effetti ambientali riferiti alla risorsa acqua e suolo.

In fase di progettazione si dovrà prevedere uno specifico piano di sicurezza relativo al rischio idraulico da coordinarsi con il piano comunale e/o intercomunale di protezione civile, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

ART. 9 - Distanze da opere e manufatti

La distanza delle cave da opere e manufatti di vario genere è regolata dall'art. 104 del D.P.R. 9 aprile 1959, n° 128 e s.m.i. "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave".

ART. 10 - Recinzione dell'area di cava

L'area di cava deve essere opportunamente segnalata da appositi cartelli monitori e protetta con recinzione in rete metallica di altezza non inferiore a 1,80 m.

Gli accessi alla cava saranno custoditi da apposite cancellate o sbarre che devono essere chiuse negli orari e nei periodi in cui non si esercita attività estrattiva e comunque quando sia assente il personale sorvegliante i lavori di coltivazione.

ART. 11 - Tutela degli acquiferi sotterranei

Preliminarmente alla progettazione dei lotti, ai fini delle verifiche della circolazione idrica presente, si dovranno mettere in uso almeno due piezometri per il controllo della profondità e della qualità delle acque sotterranee durante la coltivazione, l'uno a monte e l'altro a valle dell'area di scavo nel senso della direzione di flusso della falda, aventi profondità di almeno 8 metri dal p.c.

Lo scavo potrà estendersi fino a 50 cm al di sopra della quota media della falda idrica.

La suddetta quota di falda verrà definita dalla media delle misure piezometriche di cui sopra, da effettuarsi mensilmente per un periodo non inferiore a 6 mesi e comunque interessante sia periodi

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di piena che di magra; tali misure saranno eseguite in contraddittorio tra la proprietà ed il Comune mediante sopralluogo congiunto.

La profondità massima dell’escavazione non potrà comunque in nessun caso superare i 5 (cinque) metri di profondità, riducendosi ovviamente nel caso di presenza di falda ad una quota media inferiore.

ART. 12 – Modalità per il ripristino delle cave

Nelle aree estrattive individuate dalla variante, la coltivazione avverrà secondo il metodo a fossa con ripiena totale dell’area mediante esclusiva apposizione di idonee terre vergini di scavo, fino al raggiungimento delle quote originali ante scavo.

Per il reperimento delle terre vergini per la ripiena si potrà avvalersi della produzione derivante dal mercato edilizio degli scavi o a quello relativo a materiale di risulta per scavi autorizzati di qualsivoglia genere.

I terreni da utilizzare per la ripiena dovranno essere preventivamente analizzati chimicamente, nella misura di 1 campione ogni 2000 mc di sbancamento, e dovranno risultare entro i limiti analitici fissati dalla vigente normativa.

La scopertura del terreno vegetale dovrà procedere per lotti e non interessare subito tutta l'area di coltivazione.

Il terreno vegetale dovrà essere conservato temporaneamente in cava o nelle immediate vicinanze per essere ricollocato in posto al termine delle operazioni di ritombatura di cui al primo comma. Il sito destinato allo stoccaggio dovrà essere individuato negli elaborati progettuali.

In riferimento ai contenuti degli artt. 141 e 142 della L.R.T 66/2011 sono vietate trasformazioni morfologiche nelle aree di golena.

Ciò comporta che in ogni caso saranno vietati interventi di ripristino che comportino modifiche permanenti al quadro morfologico locale, come ad esempio la creazione di specchi d’acqua o laghetti.

ART. 13 - Pendenza delle scarpate ed altezza dei fronti di scavo

La pendenza delle scarpate e l'altezza del fronte di scavo durante la fase di coltivazione ed in seguito alla sistemazione finale deve essere tale da garantire le condizioni di massima sicurezza, in rapporto ai metodi di scavo adottati, evitandone il crollo incontrollato

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5 ART. 14 - Viabilità

Nel progetto delle cave si dovrà prevedere l’utilizzo prioritario della viabilità esistente riducendo al massimo la creazione di nuovi accessi, che dovranno essere limitate alle sole piste di arroccamento ai lotti estrattivi.

La Ditta esercente deve comunque provvedere all'esecuzione di idonee soluzioni finalizzate ad ottenere l'abbattimento delle polveri e la rimozione dei fanghi prodotti dal trasporto dei materiali lungo la pista di accesso dalla cava alla viabilità pubblica.

La polverosità all'esterno dell'area di cava e della strada di accesso non può in ogni caso risultare superiore agli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente.

La ditta esercente è tenuta ad evitare che i propri mezzi in uscita ed in entrata dalla cava e dagli impianti di prima lavorazione imbrattino le strade pubbliche. A tale fine devono essere messi in opera sistemi di umidificazione della viabilità "bianca" e deve essere garantita la necessaria ripulitura della viabilità pubblica e di accesso ovvero l'adozione di idonei accorgimenti che evitino tale inconveniente.

In caso di inadempienza, il Comune può imporre l'adozione di idonei accorgimenti, ovvero attuare direttamente la pulitura della viabilità pubblica, con addebito della spesa alla Ditta esercente.

La persistente e reiterata inadempienza alle norme qui previste comporta la sospensione dei lavori di estrazione della cava.

ART. 15 - Rete viaria

Fatte salve le eventuali disposizioni in materia già applicate da parte degli Enti preposti alla manutenzione delle rispettive reti stradali, il Comune, nel caso di inadeguatezza della propria rete stradale al traffico pesante proveniente dalla cava (in ordine alla resistenza delle massicciate, alla larghezza del corpo stradale, ed alla idoneità dei manufatti stradali, curve, ecc.) può imporre in qualsiasi momento alla Ditta esercente, entro un adeguato termine, la realizzazione delle opere e degli interventi necessari all'adeguamento della rete stessa quando preveda o riscontri danneggiamenti provocati o provocabili dagli automezzi della ditta medesima.

Il Comune, qualora lo ritenga necessario, può imporre, per gli automezzi pesanti, diretti o provenienti da cave, l'uso di percorsi alternativi, nonché l'immissione in incroci stradali più idonei od attrezzati, al fine di evitare l'attraversamento di centri abitati.

L'inadempienza o la non osservanza del termine di tempo imposto per tali lavori comporta la sospensione della coltivazione della cava.

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Le ditte dovranno assumersi formalmente tutti gli oneri connessi al ripristino della viabilità eventualmente danneggiata con il transito.

ART. 16 - Rumore

L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici limitrofi non deve superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti.

Nella procedura autorizzativa si dovrà definire il percorso degli automezzi pesanti in grado di garantire i requisiti di tutela acustica previsti dal piano di zonizzazione acustica.

I tracciati individuati e approvati devono essere percorsi obbligatoriamente dai mezzi, pena la revoca dell'autorizzazione.

I tracciati dovranno inoltre essere individuati con attenzione al rischio di incidenti, nonché cercando di evitare l‘attraversamento di centri abitati.

ART. 17 – Ambiti di salvaguardia

Le aree di cava individuate non dovranno interessare:

- Le fasce di rispetto delle sponde fluviali per una profondità di 150 ml;

- Le aree boscate;

- Gli elementi di invarianza fisica, così come individuati nel Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 24 del 29.06.2011.

ART. 18 – Discariche

Nelle aree di cava è vietata la discarica, ancorché temporanea, di materiali di qualsiasi genere estranei all‘attività estrattiva stessa, escluso eventuali stoccaggi temporanei di terre vergini da scavo da riutilizzare per il ripristino del sito.

ART. 19 – Cave dismesse

Nel PAERP vengono indicati come cave dimesse e potenzialmente recuperabili due siti Poggio Tondo (vedi carta Fig. A1) e Castiglioni (vedi carta Fig. A2).

La cava di Poggio Tondo risulta abbandonata da oltre 30 anni ed è di fatto ormai recuperata, da un punto di vista paesaggistico ed ambientale, con abbondante crescita di vegetazione spontanea che ha rinaturalizzato il sito

Non si ravvede la necessita di particolari opere di ripristino ambientale, sia perché la rinaturalizzazione è ormai quasi terminata ed eventuale integrazioni di opere di rinverdimento, renderebbero necessaria l’apertura di nuova viabilità che arrecherebbe un danno ambientale e paesaggistico maggiore dello stato attuale

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La cava di Castiglioni, anche se in realtà si tratta di un complesso minerario, risulta già ripristinata con opere di rimodellamento morfologico

Vista la locale situazione morfologica, potrà essere eseguito un completamento delle opere di ripristino mediante progettazione e realizzazione di un’adeguata rete di interventi atti a garantire un corretto deflusso delle acque meteoriche.

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