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piano urbanistico comunale in adeguamento al PPR Comune di Ilbono Provincia dell'ogliastra 2 - Norme Tecniche di Attuazione

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2 - Norme Tecniche di Attuazione

Il Sindaco Andrea Piroddi Arch. Paolo Falqui Dott. Geol. Maurizio Costa coordinamento generale

l'Ufficio tecnico Marco Mameli Mauro Pistis Arch. Sandro Roggio

(2)

INDICE

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI ... 1

CAPO I - Contenuti, finalità e campo di applicazione del Piano Urbanistico Comunale ... 1

Articolo 1 - Contenuti e finalità ... 1

Articolo 2 - Campo di applicazione ... 1

Articolo 3 - Validità ed efficacia ... 1

Articolo 4 - Principi interpretativi ... 1

Articolo 5 - Elaborati del PUC ... 1

CAPO II - Quadro di riferimento normativo ... 3

Articolo 6 - Normativa nazionale ... 3

Articolo 7 - Normativa regionale ... 3

Articolo 8 - Normativa ambientale e di tutela paesaggistica ... 4

TITOLO SECONDO -DEFINIZIONI E LINGUAGGIO DEL PIANO ... 5

Articolo 9 - Termini di uso corrente ... 5

Articolo 10 - Termini specifici del Piano ... 8

TITOLO TERZO - ATTUAZIONE DEL PIANO ... 10

CAPO I - Tipologie di intervento ... 10

Articolo 11 - Generalità ... 10

Articolo 12 - Classificazione degli interventi ... 10

CAPO II - Modalità di intervento ... 12

Articolo 13 - Strumenti di attuazione del piano ... 12

Articolo 14 - Modalità attuative dirette ... 12

Articolo 15 - Modalità attuative indirette ... 12

Articolo 16 - Compensazione urbanistica ... 12

CAPO III - Tempi di attuazione ... 13

Articolo 17 - Programmi di attuazione del Piano ... 13

CAPO IV - Destinazioni d’uso ... 14

Articolo 18 - Definizioni ... 14

Du_A - Residenziale 14 Du_B. Turistico - ricettiva ... 15

Du_C - Artigianale e industriale ... 18

Du_D - Direzionale, commerciale e socio-sanitaria ... 19

Du_E - Agricolo-zootecnica ... 24

TITOLO QUARTO - DISCIPLINA GENERALE DEL TERRITORIO ... 26

CAPO I - Dispositivi di piano ... 26

Articolo 19 - Struttura e contenuti della disciplina di piano ... 26

CAPO II - Disciplina urbanistica ... 27

Articolo 20 - Zone territoriali omogenee ... 27

(3)

Articolo 21 - Zona A - Centro storico ... 27

Articolo 22 - Zona B - Completamento residenziale... 29

Zona B1 - Tessuto urbano consolidato di interesse paesaggistico ... 29

Zona B2 - Tessuto urbano consolidato di recente formazione... 31

Articolo 23 - Zona C - Espansione residenziale ... 33

Zona C1 - Espansioni pianificate ... 34

Zona C2 - Edificato spontaneo realizzato in assenza di pianificazione attuativa ... 35

Zona C3 - Espansioni in programma ... 37

Articolo 24 - Zona D - Industriale, artigianale e commerciale ... 42

Zona D2 - Insediamenti produttivi commerciali, artigianali, industriali... 42

Zona D5 - Aree estrattive di seconda categoria ... 44

Articolo 25 - Zone E - Agricole ... 45

Zona E1 - Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata... 52

Zona E2 - Aree di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva ... 53

Zona E5 - Aree marginali per l’attività agricola... 54

Zona E1*, E2*, E5* - Aree agricole periurbane ... 55

Articolo 26 - Zone F - Turistiche ... 56

Zona F1 - Insediamenti turistici pianificati ... 56

Zona F4 - Nuove aree turistiche ... 57

Articolo 27 - Zone G - Servizi generali ... 59

Zona G1 - Attrezzature di servizio urbano ... 59

Zona G2 - Aree e strutture per il tempo libero e lo sport ... 60

Zona G4 - Infrastrutture tecnologiche e d’area vasta ... 63

Articolo 28 - Zone H - Salvaguardia ... 64

Zona H1 - Zona di salvaguardia storico culturale ... 64

Sottozona H1.a- Aree di interesse archeologico ... 65

Sottozona H1.b- Emergenze architettoniche ... 66

Zona H2 - Zona di salvaguardia ambientale ... 67

Sottozona H2.a- Aree di interesse geomorfologico ... 68

Sottozona H2.b- Aree di interesse naturalistico ... 68

Articolo 29 - Zone S – Servizi pubblici ... 70

Sottozona S1 - Aree per l’istruzione ... 70

Sottozona S2 - Aree per attrezzature di interesse comune ... 72

Sottozona S3 - Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport ... 73

Sottozona (S3) - Aree attrezzate a verde e orti urbani ... 74

Sottozona S4 - Parcheggi ... 75

CAPO III - Disciplina di attuazione ... 76

Articolo 30 - Attuazione del Piano ... 76

(4)

Articolo 31 - Planivolumetrico convenzionato ... 76

Articolo 32 - Comparto edificatorio coordinato (art. 27 L.R. 45/89) ... 76

Articolo 33 - Strumento Urbanistico Attuativo ... 77

Articolo 34 - Piano Aziendale di Sviluppo Agricolo ... 77

CAPO IV - Salvaguardia paesaggistica e ambientale ... 79

Articolo 35 - Beni paesaggistici ... 79

Articolo 36 - Componenti di paesaggio con valenza ambientale ... 79

Articolo 37 - Area di rispetto dei beni di interesse storico culturale ... 80

Articolo 38 - Area di rispetto cimiteriale ... 82

Articolo 39 - Area di rispetto stradale ... 83

Articolo 40 - Aree di rispetto degli impianti tecnologici ... 83

CAPO V - Aree di salvaguardia e tutela idrogeologica ... 85

Articolo 41 - Aree a pericolosità idraulica ... 85

Articolo 42 - Aree a pericolosità da frana ... 85

Articolo 43 - Fasce di tutela dei corpi idrici ... 85

CAPO VI - Indirizzi a favore della sostenibilità ambientale degli interventi ... 87

Articolo 44 - Articolo 58 - Materiali ecosostenibili ... 87

Articolo 45 - Articolo 59 - Contenimento dei consumi idrici ... 87

Articolo 46 - Articolo 60 - Contenimento del consumo energetico ... 87

TITOLO QUINTO - NORME TRANSITORIE E FINALI ... 89

Articolo 47 - Norme di salvaguardia ... 89

Articolo 48 - Piani attuativi e titoli abilitativi: norme transitorie ... 89

Articolo 49 - Situazioni preesistenti ... 89

Articolo 50 - Vincoli sovraordinati e disposizioni di legge... 89

Articolo 51 - Deroghe ... 89

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TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - Contenuti, finalità e campo di applicazione del Piano Urbanistico Comunale Articolo 1 - Contenuti e finalità

Il presente strumento costituisce il Piano Urbanistico Comunale di Ilbono, ai sensi del Titolo IV della Legge Regionale 22 dicembre 1989 n. 45, "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale" e ss.mm e ii..

Di seguito si utilizzerà la dicitura abbreviata PUC in luogo di quella estesa "Piano Urbanistico Comunale".

Il PUC promuove il migliore utilizzo delle risorse e la riqualificazione del territorio comunale nel suo insieme. Il PUC promuove, coordina e governa i processi di trasformazione del territorio e dei suoi diversi usi perseguendo le finalità di cui all'art. 1 della L.R. 45/1989. I processi di trasformazione comprendono qualsiasi opera che comporti una modificazione del territorio ed ecceda le normali operazioni colturali ai fini agricoli.

Articolo 2 - Campo di applicazione

La disciplina del PUC si applica all'intero territorio comunale. Ad esso si riferiscono le previsioni e le indicazioni contenute negli elaborati di cui all'Articolo 5 delle presenti Norme.

Articolo 3 - Validità ed efficacia

Il PUC ha validità giuridica a tempo indeterminato, si basa su una previsione decennale e può essere soggetto a revisioni periodiche, nei modi e con le procedure di cui all'art. 20 della L.R. 45/89 e ss.mm.

e ii..

Le prescrizioni ed i vincoli contenuti nel PUC hanno efficacia nei confronti dei privati e delle Amministrazioni Pubbliche, nei limiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia.

Le presenti norme, unitamente agli elaborati grafici, dettano indicazioni e prescrizioni per la stesura degli strumenti di attuazione del PUC, ai sensi degli articoli 21 e 22 della L.R. 45/1989 e ss.mm. e ii., della legislazione nazionale vigente e come specificato nelle presenti norme.

Articolo 4 - Principi interpretativi

In caso di non corrispondenza tra elaborati grafici a scale differenti fa sempre testo la tavola a scala più dettagliata. In caso di contrasto nell'applicazione dei diversi elaborati del PUC, le prescrizioni delle presenti Norme prevalgono rispetto a quelle degli elaborati grafici.

Articolo 5 - Elaborati del PUC

Il Piano Urbanistico Comunale di Ilbono è costituito dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione, per brevità definite NTA o semplicemente Norme, dagli elaborati testuali e cartografici di indagine conoscitiva e dalla disciplina generale del territorio. La disciplina del territorio è distinta in una componente strategico strutturale, composta dai documenti programmatici di piano, e una componente operativa che conforma il diritto dei suoli, composta dalla classificazione urbanistica del territorio, dalle tavole di progetto e dalle presenti Norme.

Di seguito sono riportati gli elaborati costitutivi del PUC:

1. - Relazione illustrativa Disciplina del territorio

2. - Norme Tecniche di Attuazione

Tav. 3.1 - Disciplina urbanistica del territorio: Territorio comunale - scala 1:10.000

(6)

Quadro di riferimento conoscitivo

4. - Relazioni specialistiche e assetti territoriali Assetto insediativo

Tav. 5.1 - Sistema insediativo - scala 1:10.000 Tav. 5.2 - Infrastrutture - scala 1:10.000

Tav. 5.3 - Classificazione urbanistica vigente - scala 1:10.000

Tav. 5.4 - Rilevazione della pianificazione attuativa - ambito urbano - scala 1:2.000 Assetto ambientale

Tav. 6.1 - Geolitologia - scala 1:10.000 Tav. 6.2 - Geomorfologia - scala 1:10.000 Tav. 6.3 - Acclività - scala 1:10.000 Tav. 6.4 - Idrogeologia - scala 1:10.000

Tav. 6.5 - Caratteri geologico-tecnici - scala 1:10.000 Tav. 6.6 - Uso del suolo - scala 1:10.000

Tav. 6.7 - Vegetazione - scala 1:10.000

Tav. 6.8 - Unità delle terre e capacità d'uso dei suoli - scala 1:10.000 Tav. 6.9 - Beni paesaggistici ambientali - scala 1:10.000

Tav. 6.10 – Componenti di paesaggio con valenza ambientale - scala 1:10.000 Assetto storico culturale

Tav. 7.1 - Beni paesaggistici con valenza storico culturale - scala 1:10.000

Repertorio del Mosaico dei Beni culturali, paesaggistici e identitari della Regione Sardegna

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CAPO II - Quadro di riferimento normativo Articolo 6 - Normativa nazionale

Il presente Piano Urbanistico Comunale si attua nel rispetto delle seguenti Leggi e decreti dello Stato:

L. 17 agosto 1942 n. 1150, “Legge urbanistica”;

L. 18/04/1962 n. 167, “Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare”;

L. 06 agosto 1967 n. 765, “Modificazioni ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n.

1150” (Legge ponte urbanistica);

L. 22 ottobre 1971 n. 865, “Programmi e coordinamento dell'ERP; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle Leggi n. 1150/1942, n. 167/1962; n. 847/1964; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata;

L. 28 gennaio 1977 n. 10, “Norme per la edificabilità dei suoli” (Legge Bucalossi);

L. 05 agosto 1978 n. 457, “Norme per l'edilizia residenziale”;

L. 28/02/1985 n. 47, “Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia”;

L. 08 agosto 1985 n. 431, "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale" (Legge Galasso);

D.Lgs. 31 aprile 1998 n. 114, “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

D.L. 18 agosto 2000 n. 167, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.”;

D.P.R. n° 380/2001 e ss.mm.ii..

Articolo 7 - Normativa regionale

Il presente Piano Urbanistico Comunale è redatto, ai sensi della Legge Regionale 22 dicembre 1989 n. 45 “Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale” e successive modificazioni e integrazioni, in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale approvato per il primo ambito omogeneo, l’area costiera, con Delibera n. 36/7 del 5 settembre 2006 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna l’8 settembre 2006; il PUC si attua nel rispetto delle Direttive emanate dalla Regione Sardegna.

D.A. 20 dicembre 1983 n. 2266/U, "Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna" (Decreto Floris);

L.R. 11 ottobre 1985, n. 23 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative”;

L.R. 07 giugno 1989 n. 31, "Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale";

L.R. 22 dicembre 1989 n. 45, “Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale”;

D.P.G.R. 03 agosto 1994 n. 228, “Direttive per le zone agricole”;

L.R. n. 5 del 16 maggio 2003, “Modifica e integrazione della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23”

(riguardante la DIA regionale);

L.R. 25 novembre 2004 n.8, "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione

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Legge Regionale 4 agosto 2008, n. 13, “Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari” e successive modifiche e integrazioni;

Legge Regionale 2 agosto 2013, n.19, “Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici”;

Legge Regionale 23 aprile 2015, n.8, “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”;

Legge Regionale 3 luglio 2017, n. 11, “Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia.

Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994”.

Articolo 8 - Normativa ambientale e di tutela paesaggistica

Il PUC opera per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche ed ambientali ed in conformità alla specifica legislazione nazionale e regionale. Il quadro normativo in materia di tutela e valorizzazione ambientale di riferimento per il PUC è costituito da:

R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, " Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

L. 08 agosto 1985 n. 431, "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale" (Legge Galasso);

Legge 16 aprile 1987 n. 183, "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari";

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”;

Legge del 26 ottobre 1995 n.447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, e ss.mm.ii;

D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, “Norme in materia ambientale”, e ss.mm.ii.

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TITOLO SECONDO - DEFINIZIONI E LINGUAGGIO DEL PIANO Articolo 9 - Termini di uso corrente

Di seguito si riporta il Quadro delle definizioni uniformi approvato mediante Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2016.

In caso di contrasto delle presenti definizioni con prevalenti disposizioni di legge regionale, trovano sola applicazione queste ultime. In caso di contrasto delle presenti definizioni con quanto riportato nel Regolamento Edilizio Comunale, trovano applicazione le definizioni delle presenti Norme.

Quadro delle definizioni uniformi:

Superficie territoriale (St)

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica.

Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Superficie fondiaria (Sf)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Indice di edificabilità territoriale (It)

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente.

Indice di edificabilità fondiaria (If)

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente.

Carico urbanistico (CU)

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizia ovvero a mutamenti di destinazione d’uso.

Dotazioni Territoriali (DT)

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio‐economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

Sedime

Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza.

Superficie coperta (Sc)

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

Superficie permeabile (Sper)

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

Indice di permeabilità (Iper)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (IperT indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (IperF indice di permeabilità fondiaria).

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Indice di copertura (Ic)

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

Superficie totale (ST)

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio.

Superficie lorda (SL)

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie.

Superficie utile (SU)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

Superficie accessoria (SA)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

La superficie accessoria può ricomprendere, per esempio:

i portici e le gallerie pedonali;

i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;

le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;

le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;

i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;

i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;

spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;

le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.

Superficie complessiva (SC)

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).

Superficie calpestabile

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

Volume totale o volumetria complessiva (VT)

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

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Piano fuori terra

Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.

Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.

Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.

Sottotetto

Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante.

Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

Numero dei piani

E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

Altezza lorda

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura.

Altezza del fronte

L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio e delimitata:

-all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto;

-all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

Altezza dell'edificio

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

Altezza utile

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

Distanze (D)

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. (Dc = Distanza dai confini; De = Distanza tra edifici; Dp = Distanza tra pareti finestrate)

Volume tecnico

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o

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soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

Edificio Unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.

Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

Loggia/Loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

Portico/Porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio.

Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Articolo 10 - Termini specifici del Piano Lotto intercluso (Li)

Costituisce lotto intercluso una superficie, non superiore ai 3.000 mq, circoscritta da aree edificate, da viabilità o da altra zona omogenea, purché non contigua con altra area inedificata appartenente alla medesima zona omogenea.

Superficie di vendita (Sv)

Misurata in m2, in un esercizio commerciale è l'area destinata all’esposizione ed alla vendita, comprensiva dei banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita esclusivamente quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, nonché quella antistante la barriera casse quando questa non ospiti prodotti destinati alla vendita.

La superficie di vendita di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali in esso presenti.

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Unità cartografica

L’Unità cartografica è un ambito spaziale caratterizzato da omogenea classificazione urbanistica, identificabile in modo univoco da un singolo poligono e da simbologia alfanumerica, sulla Tavola della Disciplina urbanistica del territorio.

Indice di utilizzazione territoriale (UT)

Quantità massima di superficie utile SU espressa in metri quadrati edificabili per ogni metro quadro di superficie territoriale ST.

Indice di utilizzazione fondiaria (UF)

Quantità massima di superficie utile SU espressa in metri quadri edificabili per ogni metro quadro di superficie fondiaria SF .

Superficie per dotazioni a parcheggi (SP)

Individua la superficie destinata a parcheggi di dotazione privata, così come definiti dalla L. 122 del 1989, che non vengono computati ai fini della verifica della superficie per opere di urbanizzazione.

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TITOLO TERZO - ATTUAZIONE DEL PIANO CAPO I - Tipologie di intervento

Articolo 11 - Generalità

Le tipologie di intervento edilizio sono quelle disciplinate dal D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e sue modifiche e integrazioni.

Gli interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente sono la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, il mutamento della destinazione d’uso.

Gli interventi di modificazione e trasformazione del patrimonio edilizio esistente e di nuova realizzazione, sono la ristrutturazione edilizia, l'ampliamento o sopraelevazione, la demolizione con o senza ricostruzione, la nuova edificazione, i frazionamenti, il mutamento della destinazione d’uso rilevante ai fini urbanistici.

Sono interventi che interessano esclusivamente gli spazi aperti gli Interventi relativi al verde, la posa in opera di manufatti temporanei e stagionali, gli interventi relativi all’arredo urbano ed alle opere minori soggette a procedure particolari.

Articolo 12 - Classificazione degli interventi Manutenzione ordinaria (Mo)

Gli interventi di manutenzione ordinaria “riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti” (Art. 3, comma 1, lettera a) DPR 380/2001).

Manutenzione straordinaria (Ms)

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli necessari “per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso” (Art. 3, comma 1, lettera b) DPR 380/2001), riguardanti sia i fabbricati sia gli spazi aperti

Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Restauro e risanamento conservativo (Rc)

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli “rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio” (Art. 3, comma 1, lettera c) DPR 380/2001).

Ristrutturazione edilizia (Re)

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli “rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti” (Art. 3, comma 1, lettera d) DPR 380/2001).

La Ristrutturazione edilizia interna (Rei) costituisce una sottocategoria della Ristrutturazione edilizia, da eseguire senza svuotamento dell’involucro edilizio e senza significative variazioni dimensionali,

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tipologiche e di quota delle parti strutturali, mantenendo immutate sagome, altezze, SLP complessiva e senza alterazioni dei caratteri originali dei prospetti.

La Ristrutturazione edilizia ricostruttiva (Rer) consiste in quegli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Ristrutturazione urbanistica (RU)

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli “rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale”.

Nuova costruzione (Nc)

Gli interventi di nuova costruzione sono quelli che "comportano la trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, non ricompresi nelle categorie precedenti" (Art. 3, comma 1, lettera e) DPR 380/2001).

Sono comunque da considerarsi interventi di nuova costruzione:

- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati;

- l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, in elevazione o in aderenza;

- la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

- l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

- gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale.

Mutamento della destinazione d’uso (Mdu)

Costituisce mutamento della destinazione d'uso ai fini urbanistici ogni forma di utilizzo di un immobile o di una singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare a una diversa categoria funzionale.

In assenza di esecuzione di opere si ha un mutamento definito meramente "funzionale". In presenza di opere edilizie rientranti nelle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e del risanamento conservativo ovvero della ristrutturazione edilizia, la Mutazione è soggetta al titolo abilitativo previsto per l'intervento al quale è connesso.

Demolizione (D)

Gli interventi di Demolizione sono quelli volti a rimuovere, in tutto o in parte, fabbricati esistenti.

Frazionamento (Fr)

L'operazione di frazionamento può interessare un lotto, un corpo edilizio, una unità immobiliare e consiste nella suddivisione in parti più piccole per finalità che variano dalla compravendita allo stralcio di aree da destinare a verde, a successioni ereditarie, ecc...

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CAPO II - Modalità di intervento

Articolo 13 - Strumenti di attuazione del piano

Il Piano Urbanistico Comunale si attua mediante strumenti di attuazione diretta o mediante strumenti di attuazione indiretta, di iniziativa sia pubblica che privata.

Articolo 14 - Modalità attuative dirette Gli strumenti di attuazione diretta del PUC sono:

Interventi di edilizia libera;

Interventi soggetti a Comunicazione di Inizio Lavori (CIL);

Opere soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);

Permesso di Costruire (PdC);

Progetti di opere di pubbliche o di interesse pubblico (OP).

Articolo 15 - Modalità attuative indirette Gli strumenti urbanistici attuativi del PUC sono:

Piani Particolareggiati (PP), di cui alla L. n. 1150/1942 e successive modifiche e integrazioni;

Piani di Lottizzazione convenzionata (PdL), di cui alla L. n. 1150/1942 e successive modifiche e integrazioni;

Piani per gli Insediamenti Produttivi (PIP), di cui alla L. n. 865/1971 e successive modifiche e integrazioni;

Piani per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP), di cui alla L. n. 167/1962 e successive modifiche e integrazioni;

Piani di Risanamento Urbanistico (PRU), redatti ai sensi dell’articolo 37 della Legge Regionale 23/85;

Piani di Comparto (PdC), redatti ai sensi dell’articolo 27 della L.R. 45/89;

Piani di Recupero (PRe), di cui alla L 457/78 e successive modifiche e integrazioni;

Permesso di costruire convenzionato, di cui all’art. 28-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

La Disciplina di attuazione del Piano, identifica inoltre le seguenti modalità attuative disciplinate dalle presenti Norme:

Piani Aziendali di Sviluppo Agricolo (PASA), di cui all’Articolo 34 - delle presenti Norme;

Planivolumetrico convenzionato, di cui all’1.1Articolo 31 - delle presenti Norme.

Articolo 16 - Compensazione urbanistica

La Compensazione urbanistica è un istituto giuridico finalizzato alla dotazione di infrastrutture e servizi urbani, attraverso il quale viene riconosciuta ai proprietari di aree destinate a tali infrastrutture e servizi una adeguata capacità edificatoria, nella forma di diritti edificatori, su altre aree di proprietà pubblica o privata, previa cessione gratuita all’amministrazione dell’area interessata. Tale diritto edificatorio si genera al momento della cessione gratuita all’Amministrazione Comunale per la realizzazione delle previsioni di Piano. La Compensazione urbanistica si attua secondo le indicazioni contenute nelle presenti norme di attuazione.

Al fine di garantire l’effettiva attuabilità degli interventi interessati da Compensazione urbanistica, negli ambiti oggetto di espansione e trasformazione urbanistica è individuata una quota volumetrica da destinare al trasferimento dei crediti compensativi.

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CAPO III - Tempi di attuazione

Articolo 17 - Programmi di attuazione del Piano

L’attuazione dei contenuti del PUC avviene sulla base di programmi di intervento definiti dall’Amministrazione comunale, coerentemente con i programmi per le Opere Pubbliche.

Detti programmi stabiliranno le priorità degli interventi, le condizioni di infrastrutturazione e di attrezzatura indispensabili alla realizzazione di ciascun intervento. L’Amministrazione comunale dovrà inoltre indicare i Progetti del piano e gli strumenti attuativi di iniziativa pubblica e/o privata che intende promuovere o sollecitare in quanto di rilevante e preminente interesse pubblico.

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CAPO IV - Destinazioni d’uso Articolo 18 - Definizioni

Le destinazioni d’uso consentite negli immobili e nei fabbricati esistenti o di nuova costruzione, sono quelle previste, ovvero quelle non esplicitamente vietate, dalle presenti Norme per le diverse zone urbanistiche omogenee.

Non possono essere consentite destinazioni in deroga a quelle stabilite dallo strumento urbanistico.

La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

Le destinazioni d’uso disciplinate dal Piano sono articolate secondo le seguenti categorie funzionali indicate con la dicitura Du seguita da una lettera:

Du_A - Residenziale Du_B - Turistico - ricettiva Du_C - Artigianale e industriale

Du_D - Direzionale, commerciale e socio-sanitaria Du_E - Agricolo-zootecnica

Le 5 categorie funzionali sono così ulteriormente articolate:

Du_A - Residenziale

Du_A.1 - Residenze: abitazioni permanenti e temporanee

Le residenze comprendono le abitazioni con le rispettive pertinenze quali gli spazi privati di servizio (cantine, lavanderie, legnaie, …) e le autorimesse private, nonché gli spazi condominiali (vani scala, androni, locali comuni, lavanderie condominiali, aree attrezzate per il gioco, …). Sono da annoverare tra le residenze gli alloggi per chi svolge attività di vigilanza negli edifici destinati ad uffici o servizi comunali.

Parcheggi

Parcheggi di pertinenza = 1 m2/10 m3, per le nuove costruzioni, e comunque in misura non inferiore a 1 posto auto per unità abitativa. Il volume da considerare per il calcolo dei parcheggi è quello complessivo lordo considerando anche la parte dei fabbricati seminterrati aventi qualsiasi destinazione d’uso.

Per le residenze localizzate in zona A non sono previste dotazioni minime di parcheggi.

Du_A.2 - Abitazioni collettive: collegi, convitti, conventi

Le abitazioni collettive comprendono collegi, convitti, conventi, case di riposo, case per studenti, case di cura e cliniche private, etc. con riferimento alle zone di soggiorno, ai servizi comuni, ai servizi di assistenza, alle aree destinate al personale di servizio.

Parcheggi:

Parcheggi di pertinenza = 20 mq/100 mq SL

Du_A.3 - Servizi strettamente connessi alla residenza

I servizi strettamente connessi con la residenza di iniziativa privata, comprendono negozi di prima necessità, studi professionali, bar e tavole calde.

Parcheggi:

Parcheggi di pertinenza = 20 mq/100 mq SL

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Du_A.4 -Parcheggi di pertinenza delle unità abitative

Comprendono i parcheggi di pertinenza delle unità abitative e degli esercizi commerciali e terziari, ad uso pubblico e privato, dimensionati in relazione alle attività consentite.

In caso di impossibilità di reperire gli spazi in cui localizzare le aree di parcheggio, l'Amministrazione Comunale può prevedere la monetizzazione degli stessi.

Du_B. Turistico - ricettiva Du_B.1 - Alberghi

(compresi villaggi albergo, albergo diffuso e motel)

Gli alberghi sono strutture ricettive che forniscono alloggi ai clienti in unità abitative costituite da camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori, con esclusione di cucina o posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati dalla Legge Regionale n. 22 del 14 maggio 1984, “Norme per la classificazione delle aziende ricettive” e dalla Legge Regionale n. 16 del 28 luglio 2017 "Norme in materia di turismo".

Possono assumere la denominazione di “villaggio albergo” gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall’inserimento dell’insieme ricettivo in un’unica area recintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

Possono assumere la denominazione di “albergo diffuso” gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione in un unico stabile dell’ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell’eventuale ristorante ed annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico (zona A) del Comune e distanti non oltre 200 metri dall’edificio nel quale sono ubicati i servizi principali. L’obbligatorietà dei requisiti ai fini della classificazione permane in quanto compatibile con la struttura diffusa dell’esercizio

Possono assumere la denominazione di “motel” gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, e che assicurino uno standard minimo di servizi di assistenza meccanica, di rifornimento carburanti e di parcheggio per un numero di automobili o di imbarcazioni superiore del 10% a quello delle unità abitative, nonché servizi di bar, ristorante o tavola calda e fredda.

Parcheggi

Parcheggi di pertinenza = 20 m2/100m2 SL

Nel caso di impossibilità di ricavare su aree esterne i parcheggi, questi possono essere trasformati, anche in parte, in parcheggi sotterranei o sopraelevati.

Nel caso di impossibilità di ricavare i parcheggi relativamente alle attività ricadenti in Zona A, si dovrà concordare con l’Amministrazione l’ubicazione e le modalità per la loro realizzazione.

Du_B.2 - Alberghi residenziali

Sono alberghi residenziali le strutture ricettive alberghiere che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da uno o più locali con cucina e posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A e C allegate alla Legge Regionale n. 22 del 14/05/1984, “Norme per la classificazione delle aziende ricettive”.

Qualora l’unità abitativa dell’albergo residenziale sia dotata di angolo cottura, in luogo di apposita cucina in locale separato, la superficie utile per la determinazione della ricettività autorizzabile di cui al D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, dovrà essere di m2 2,00.

Parcheggi di pertinenza = 20 m2/100m2 SL Du_B.3 - Esercizi di affittacamere

Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive extra-alberghiere composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile,

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L’attività di affittacamere può essere altresì esercitata in modo complementare rispetto all’esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare, in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l’esercizio può assumere la denominazione di “locanda”.

Parcheggi di pertinenza = 20 m2/100m2 SL Du_B.4 - Case per ferie

Sono case per ferie le strutture ricettive extra-alberghiere attrezzate per il soggiorno di persone, gestite da enti pubblici, associazioni o enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. La disciplina delle case per ferie si applica altresì ai complessi ricettivi che assumono la denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanze per minori e centri di vacanze per anziani.

Parcheggi:

Parcheggi di pertinenza = 1 PA /per abitazione

Nel caso di impossibilità di ricavare i parcheggi relativamente alle attività ricadenti in Zona A, si dovrà concordare con l’Amministrazione l’ubicazione e le modalità per la loro realizzazione.

Du_B.5 - Case, appartamenti per vacanze

Sono case e appartamenti per le vacanze (CAV) le strutture ricettive extra-alberghiere costituite da unità abitative ubicate nello stesso comune e delle quali il gestore abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità anche temporanea. Tali unità abitative, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o più locali, devono essere arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l’affitto a turisti, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero.

Parcheggi

Parcheggi di pertinenza = 1 PA/unità abitativa Du_B.6 - Residence

I residence sono strutture ricettive extra-alberghiere gestite unitariamente in forma imprenditoriale che offrono alloggio e servizi in unità composte da uno o più locali arredati, forniti di servizi igienici e di cucina.

Le unità abitative, in numero non inferiore a sette, sono ubicate in stabili a corpo unitario o a più corpi, ovvero in parti stabili ovvero in dipendenze che devono essere ubicate a non più di cento metri di distanza dalla sede principale in modo da conservare l’unitarietà della gestione e dell’utilizzo dei servizi.

I residence articolati su più corpi o unità abitative insistenti su un’unica area, a tale scopo riservata ed attrezzata, e caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi, possono assumere la denominazione di

“Villaggio”.

Nei residence non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a sette giorni consecutivi.

Per particolari periodi dell’anno o per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni di interesse locale il Sindaco può, con provvedimenti motivati, consentire deroghe a tale limite.

Parcheggi

Parcheggi di pertinenza = 1 PA/unità abitativa Du_B.7 - Ostelli e foresterie

Sono ostelli e foresterie le strutture ricettive extra-alberghiere attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale e religioso e associazioni, operanti nel campo del turismo sociale o giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali.

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Du_B.8 - Villaggi turistici e campeggi

I villaggi turistici sono strutture ricettive organizzate per la sosta ed il soggiorno, in tende o caravan od altri manufatti realizzati in materiale leggero o in muratura tradizionale vincolati o non vincolati permanentemente al suolo, di turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento, purché detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A e D allegate alla Legge Regionale n. 22 del 14 maggio 1984, “Norme per la classificazione delle aziende ricettive” e dalla Legge Regionale n. 16 del 28 luglio 2017 "Norme in materia di turismo".

I campeggi sono strutture ricettive all’aperto, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate, organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale.

Du_B.9 - Agriturismi

Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

Rientrano tra tali attività:

a. ospitare in locali situati nell'ambito dei fondi facenti parte dell'azienda agricola e nei locali di abitazione dell'imprenditore anche se ubicati in un centro abitato, nonché l'ospitalità in azienda, in spazi aperti attrezzati per l'agricampeggio;

b. somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico. Il requisito di cui sopra si intende soddisfatto anche attraverso l'integrazione parziale di prodotti provenienti da altre aziende agricole sarde collegate per l'esercizio delle attività agrituristiche. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne;

c. vendere direttamente i prodotti di cui alla precedente lettera b);

d. organizzare attività ricreative e culturali nell'ambito dell'azienda.

Lo svolgimento di attività agrituristiche, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. Inoltre si applicano le norme di cui alla Legge Regionale 11 maggio 2015, n.11 “Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998”.

Du_B.10 - Turismo rurale

Per turismo rurale si intende quel complesso di attività di ricezione extra-alberghiere, di ristorazione, di organizzazione del tempo libero e di prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale extraurbano.

L’offerta di turismo rurale deve essere svolta nel rispetto delle seguenti condizioni:

a. offerta di ricezione e ristorazione esercitata in fabbricati rurali già esistenti ovvero nei punti di ristoro di cui all’art. 10 delle direttive per le zone agricole1, adottate dalla Regione Sardegna in attuazione della Legge Regionale 22/12/1989, n. 45 e successive modifiche e integrazioni, da realizzarsi, secondo le tipologie edificatorie rurali locali, nelle aree extra urbane agricole come individuate nel Piano Urbanistico Comunale;

1 D.P.G.R. del 03/08/1994

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b. ristorazione con pietanze tipiche della gastronomia regionale, preparate in prevalenza con l’impiego di materie prime di produzione locale;

c. allestimento degli ambienti con arredi caratteristici delle tradizioni locali ed in particolare della cultura sarda.

Du_B.11 - Area sosta Camper

L’Area sosta Camper è una struttura ricettiva all'aria aperta destinata ad accogliere turisti provvisti di mezzi mobili di pernottamento (Camper/Autocaravan), dotata di impianto di smaltimento igienico sanitario, destinato ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, realizzato nel rispetto dell’art. 378 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Possono essere dotate di servizi minimi accessori, quali servizi igienici e docce.

Du_C - Artigianale e industriale Du_C .1 - Artigianato di servizio

(servizi connessi con la cura della persona, manutenzione beni di consumo e degli edifici, artigianato artistico)

Comprende tutte le attività di tipo artigianale, di servizio alla residenza e alle attività urbane, le cui lavorazioni non richiedono specifiche esigenze depurative nel campo dei reflui, delle emissioni nell’atmosfera o dell’inquinamento sonoro. Sono inclusi gli spazi destinati alle attività artigianali vere e proprie, gli spazi di servizio, di supporto, di magazzino e gli spazi tecnici.

È ammessa la realizzazione di un alloggio con SL non superiore a 120 m2 per ogni azienda artigiana ricadente in zona D, deputata specificamente a tale tipo di insediamento; in quest'ultimo caso l'intervento dovrà avere una SL superiore a 400 m2, valutata al netto di tale alloggio.

Parcheggi

Parcheggi di pertinenza = 33 m2/100 m2 SL

Nel caso di impossibilità di ricavare i parcheggi relativamente alle attività ricadenti in Zona A, si dovrà concordare con l’Amministrazione l’ubicazione e le modalità per la loro realizzazione.

Du_C .2 - Artigianato produttivo

Comprende tutti i tipi di attività artigianale le cui lavorazioni richiedono specifiche esigenze depurative nel campo dei reflui, delle emissioni nell’atmosfera o dell’inquinamento sonoro.

Sono compresi gli spazi produttivi veri e propri, gli uffici, i magazzini, gli spazi espositivi, di supporto e servizio, mense e spazi tecnici. È ammessa la realizzazione di un alloggio con SL non superiore ai 120 m2 per ogni azienda artigiana, nel solo caso di interventi con SL superiore a 800 m2, al netto di tale alloggio.

Parcheggi

Parcheggi di pertinenza = 20 m2/100 m2 SL

Nel caso di attività artigianali incompatibili con la residenza da localizzare necessariamente nella zona omogenea D, i parcheggi pubblici da computare come standard (P1) non potranno essere inferiori al 10% della Superficie territoriale (St) dell’intera Zona produttiva.

Du_C.3 - Attività industriali

Sono comprese tutte le attività di conservazione e trasformazione di materie prime o semilavorati, con i relativi spazi produttivi, gli uffici e sale riunioni di rappresentanza, i magazzini, gli spazi espositivi, di supporto e servizio, mense e spazi tecnici. Per ogni azienda industriale è ammessa la presenza di un alloggio per il personale di custodia con SL non superiore a 120 m2. Qualsiasi tipo di attività industriale, per quanto rientri nei parametri di compatibilità previsti per l’artigianato produttivo (Du4/1), non può essere localizzata nei contesti residenziali, ma esclusivamente nella zona omogenea D.

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Du_C.4 - Impianti produttivi agro-industriali

Comprendono gli impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali e derivanti da attività zootecniche; sono inclusi gli uffici e sale riunioni, i magazzini, gli spazi espositivi, di supporto e servizio, mense e spazi tecnici e gli eventuali alloggi per il personale di custodia;

quest'ultimo dovrà avere una SL non superiore ai 120 m2 per ogni intervento con SL superiore a 800 m2, al netto di tale alloggio.

Du_D - Direzionale, commerciale e socio-sanitaria

Du_D.1 - Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali

Le attrezzature politico-istituzionali comprendono le sedi politiche, amministrative, sindacali di scala urbana e di rappresentanza, le sedi per gli uffici decentrati dello Stato, uffici giudiziari e di rappresentanza istituzionale. Le attrezzature comprendono tutti gli spazi e le funzioni di servizio o di supporto e gli spazi tecnici. È ammessa la presenza di alloggi di servizio per il personale di custodia.

È prevista altresì la presenza di servizi come bar, ristoranti, mense, sedi associative, sale riunioni, ecc..

Parcheggi

P1 = 40 m2/100 m2 SL

Du_D.2 - Servizi per l’industria, la ricerca, il terziario specializzato

I servizi per l’industria comprendono le sedi per ricerca, gli uffici per l’import-export, per la gestione industriale, il marketing, il leasing, la cessione dei crediti, gli uffici per l’elettronica applicata, ivi compresi i processi produttivi complementari per l’innovazione ed, in genere, il terziario avanzato e specializzato, operante nell’area della produzione di servizi reali alle imprese.

Sono altresì inclusi gli spazi di supporto e di servizio, le mense, i locali accessori, gli archivi e gli spazi tecnici. È ammessa la realizzazione di alloggi per il personale di custodia in misura proporzionale e commisurata alla consistenza delle attività insediate.

Parcheggi

Parcheggi di pertinenza = 15 m2/100 m2 SL

Nel caso di impossibilità di ricavare su aree esterne i parcheggi, questi possono essere trasformati in parcheggi sotterranei o sopraelevati per una quota non superiore al 50%.

Du_D.3 - Uffici e studi professionali (qualora occupino l’intero edificio)

Le attività direzionali, finanziarie, amministrative e terziarie in genere, di tipo minore ed a basso concorso di pubblico, comprendono piccoli uffici e studi professionali a carattere prevalentemente privato.

Sono da includere in questa destinazione d'uso anche gli organismi edilizi caratterizzati da un forte frazionamento delle singole attività. Sono, altresì, inclusi gli spazi di servizio e quelli di supporto, come archivi e locali per campionari e spazi tecnici.

Parcheggi

Parcheggi di pertinenza = 33 m2/100 m2 SL

Nel caso di impossibilità di ricavare i parcheggi relativamente alle attività ricadenti in Zona A, si dovrà concordare con l’Amministrazione l’ubicazione e le modalità per la loro realizzazione.

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Du_D.4 - Attività commerciali al dettaglio: esercizi di vicinato

Per esercizi di vicinato si intendono le attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita2 non superiore a 150 m2 3. Tale superficie non potrà superare i 100 m2 per gli esercizi di vicinato esclusivamente alimentari qualora ubicati in zona A - Centro Storico.

Parcheggi

I parcheggi per la clientela devono essere localizzati in aree contigue alla struttura di vendita ovvero collegate ad almeno un ingresso pedonale per la clientela senza alcuna interposizione di barriere architettoniche o di viabilità diversa da quella interna al parcheggio tra il parcheggio e l’ingresso.

La dotazione minima di parcheggio riferita alla superficie di vendita della struttura (SV) deve rispettare sia la superficie destinata ai posti auto (PA) per i clienti indicata nell’abaco per la verifica degli standard di dotazione di parcheggi per la clientela pubblicato con Delibera della Giunta Regionale n.

55/108 del 29/12/2000, sia la superficie di parcamento (SP), ossia la superficie complessiva comprensiva dell’area destinata al parcheggio, della viabilità interna al parcheggio e delle zone di manovra. Ad ogni posto auto corrispondono 25 m2 convenzionali di superficie di parcamento.

Per gli esercizi di vicinato localizzati in zona A, indipendentemente dal settore merceologico, non sono previste dotazioni minime di SP e di PA (PA = SP = 0).

Per gli esercizi di vicinato localizzati in zona B, alimentari, non alimentari e misti può essere previsto almeno un posto auto con relativa area di manovra (PA = SP

0).

Per gli esercizi di vicinato localizzati in zona C:

- esercizi di vicinato di tipo alimentare: PA ≥ 0,05xSV; SP ≥ 1,25xSV - esercizi di vicinato non alimentari: PA ≥ 0,04xSV; SP ≥ 1xSV

- esercizi di vicinato con superfici miste distinte in alimentare e non alimentare:

PA ≥ ((0,05 x SVtot) x SV_alim + (0,04 x SVtot) x SVnon_alim)/ SVtot SP ≥ ((1,25 x SVtot) x SV_alim + (1 x SVtot) x SVnon_alim)/ SVtot - esercizi di vicinato con superfici miste indistinte:

PA ≥ (2 x (0,05 x SV) + (0,04 x SV))/3 SP ≥ (2 x (1,25 x SV) + (1 x SV))/3

Per gli esercizi di vicinato localizzati in zona D ed in zona G:

- esercizi di vicinato non alimentari: PA ≥ 0,04 x SV; SP ≥ 1 x SV

- esercizi di vicinato con superfici miste distinte in alimentare e non alimentare:

PA ≥ 0,04 x SVnon_alim;

SP ≥ SVnon_alim;

- esercizi di vicinato con superfici miste indistinte:

PA ≥( 0,04 x SV)/3;

SP ≥ (1 x SV)/3.

Du_D.5 - Attività commerciali al dettaglio: medie strutture di vendita - esercizi singoli

Per medie strutture di vendita si intendono le attività commerciali aventi una superficie di vendita superiore a 150 m2, ovvero a 100 m2 se localizzate in zona A, ed inferiore a 800 m2.

Sono convenzionalmente definite “alimentari” le strutture di vendita esclusivamente di tipo alimentare e quelle miste in cui vi sia una prevalenza di superficie di vendita alimentare.

2 Per la definizione di “superficie di vendita” si veda l' articolo 9, comma 10, delle presenti NTA.

3 Si veda l’art. 4, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”.

(25)

Tutte le altre strutture di vendita sono convenzionalmente definite “non alimentari”. In tali strutture la superficie di vendita alimentare non può, in ogni caso, essere superiore al 20% della globale superficie di vendita e comunque non può essere superiore a 300 m2.

Parcheggi:

La dotazione minima di parcheggio riferita alla superficie di vendita della struttura (SV) deve rispettare sia la superficie destinata ai posti auto (PA) per i clienti indicata nell’abaco per la verifica degli standard di dotazione di parcheggi per la clientela pubblicato con Delibera della Giunta Regionale n.

55/108 del 29/12/2000, sia la superficie di parcamento (SP), ossia la superficie complessiva comprensiva dell’area destinata al parcheggio, della viabilità interna al parcheggio e delle zone di manovra. Ad ogni posto auto corrispondono 25 m2 convenzionali di superficie di parcamento.

Nella zona A sono consentite le medie superfici di vendita non alimentari in coesistenza con quelle alimentari con superfici di vendita inferiori a 100 m2 in immobili di pregio esclusivamente a seguito di trasferimenti, concentrazioni o ampliamenti.

Per le medie strutture di vendita localizzate in zona A, ad esclusione delle zone pedonali o a traffico limitato, sono previste le seguenti dotazioni minime di parcheggio:

- medie strutture di vendita di tipo non alimentare: PA ≥ 0,02xSV; SP ≥ 0,5xSV - medie strutture di vendita con superfici miste distinte in alimentare e non alimentare:

PA ≥ (0,02xSV)/3;

SP ≥ (0,5 x SV)/3;

- medie strutture di vendita con superfici miste indistinte:

PA ≥ 0,02 x SVnon_alim;

SP ≥ 0,5 x SVnon_alim;

Per le medie strutture di vendita localizzate in zona B sono previste le seguenti dotazioni minime di SP e di PA (PA = SP

0):

- medie strutture di vendita di tipo alimentare: PA ≥ 0,05xSV; SP ≥ 1,25xSV - medie strutture di vendita di tipo non alimentare: PA ≥ 0,04xSV; SP ≥ 1xSV

- medie strutture di vendita con superfici miste distinte in alimentare e non alimentare:

PA ≥ ((0,05 x SVtot) x SV_alim+ (0,04 x SVtot) x SVnon_alim)/SVtot SP ≥ ((1,25 x SVtot) x SV_alim+ (1 x SVtot) x SVnon_alim)/SVtot;

- medie strutture di vendita con superfici miste indistinte:

PA ≥ (2 x (0,05 x SVtot) + (1,25 x SVtot))/3;

SP ≥ (2 x (1,25 x SVtot) + (1 x SVtot))/3;

Per le medie strutture di vendita localizzate in zona C sono previste le seguenti dotazioni minime di PA e di SP:

- medie strutture di vendita di tipo alimentare: PA ≥ 0,05xSV; SP ≥ 1,25xSV - medie strutture di vendita di tipo non alimentare: PA ≥ 0,04xSV; SP ≥ 3xSV

- medie strutture di vendita con superfici miste distinte in alimentare e non alimentare:

PA ≥ ((0,05 x SVtot) x SV_alim + (0,04 x SVtot) x SVnon_alim))/SVtot SP ≥ ((1,25 x SVtot) x SV_alim + (3 x SVtot) x SVnon_alim))/SVtot;

- medie strutture di vendita con superfici miste indistinte:

PA ≥ (2 x (0,05 x SVtot) + (0,04 x SVtot))/3;

SP ≥ (2 x (1,25 x SVtot) + (3 x SVtot))/3;

Per le medie strutture di vendita localizzate in zona D ed in zona G:

- medie strutture di vendita di tipo alimentare: PA ≥ 0,12xSV; SP ≥ 3xSV - medie strutture di vendita di tipo non alimentare: PA ≥ 0,04xSV; SP ≥ 1xSV

Riferimenti

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