• Non ci sono risultati.

Norme Tecniche di Attuazione COMUNE DI TREVIGLIO “NTA”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Norme Tecniche di Attuazione COMUNE DI TREVIGLIO “NTA”"

Copied!
9
0
0

Testo completo

(1)
(2)

allegato “NTA”

COMUNE DI TREVIGLIO

Provincia di Bergamo

OGGETTO: Norme Tecniche di Attuazione

PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PGT

Ambito di Progettazione Unitaria 10: ex Foro Boario

PROPRIETARIO

COMUNE DI TREVIGLIO

PROPONENTE - ATTUATORE

IMMOBILIARE OSSIDIANA SRL

(3)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – Ambito di Progettazione Unitaria 10: ex Foro Boario

ART.1 - EFFICACIA DEL PIANO ATTUATIVO

Il Piano Attuativo dell’Ambito di Progettazione Unitaria 10 – ex Foro Boario, è redatto in conformità alle disposizioni di legge e sulla base delle prescrizioni normative della legge Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 e sue modifiche ed integrazioni, nonché in variante al vigente Piano di Governo del Territorio così come risultante dalla variante ____ approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____________, divenuta esecutiva con la pubblicazione sul BURL n. ________ del ____________ Serie Inserzioni e Concorsi.

Il Piano Attuativo ha efficacia per dieci anni dalla data di stipula della convenzione urbanistica.

ART. 2 - RISPETTO DELLA NORMATIVA URBANISTICA ED EDILIZIA.

Qualsiasi intervento di trasformazione edilizia ed urbanistica all’interno del comparto individuato è soggetto alle indicazioni ed alle prescrizioni contenute nelle presenti norme, negli elaborati di progetto nonché, per quanto non espressamente previsto e non in contrasto, alle Norme Tecniche di Attuazione del P.G.T., al Regolamento Edilizio Comunale e d’Igiene.

Il nuovo articolo art. 24.10 delle NTA del Piano delle Regole, risulta così modificato dalla variante al PGT correlata al PA in variante al PGT:

ART. 24.10 – AMBITO 10: EX FORO BOARIO

1.- Si tratta dell’area prospiciente Largo La Marmora, posta tra Via Luigi Pasteur e Viale Michelangelo Merisi.

2.- Il PUA dovrà osservare i seguenti parametri edificatori:

- SLP = 4.044 mq, di cui 40 mq per chiosco di servizio del distributore di carburanti. Nel computo della SLP è esclusa la superficie del nuovo spazio polifunzionale per servizi comunali che non costituisce SLP.

- H =10 m, 2 piani fuori terra - Rc = 60%

- Aree per servizi minima come da art. 9 P.D.S..

3.- La categoria di utilizzazione principale ammessa è quella del settore commerciale (Pc) per esercizi commerciali al minuto, di somministrazione di alimenti e bevande fino alla Media Struttura di Vendita tipo 2 (incluso bar e ristoranti) – direzionale (Pd) – attrezzature turistico/ricettive (Pr) o (Pc) – artigianato di servizio (Pi) – per servizi pubblici (S) e servizi per la viabilità (distributore di carburanti).

Sono attivabili Medie Strutture Vendita di Tipo 2, anche organizzate in reparti. Le medie strutture di vendita possono essere più di una mentre la superficie di vendita massima nel comparto non potrà eccedere il limite

(4)

ART. 3 - CONTENUTI DEL PIANO ATTUATIVO

Il Piano Attuativo definisce l'assetto insediativo dell'area e degli immobili compresi nel limite dell'azzonamento del medesimo Piano, stabilendo norme per la loro utilizzazione e trasformazione.

In particolare il Piano Attuativo indica:

- la quantità e la localizzazione delle aree edificabili ed i fabbricati di nuova costruzione;

- i tracciati per la mobilità carrale privata;

- il tracciato delle reti tecnologiche esistenti;

- la dotazione di aree per servizi pubblici (standard urbanistici);

- il sistema della mobilità e dei parcheggi pubblici;

- le norme attuative specifiche per la esecuzione del piano stesso.

ART. 4 - GRADO DI PRESCRITTIVITÀ DEL PIANO ATTUATIVO

Sono da ritenere definiti per forma, per tracciato e per quantità e perciò prescrittivi:

- le destinazioni d'uso principali indicate nel PA in variante al Piano delle Regole del PGT per l’ambito di Progettazione Unitaria 10 – ex Foro Boario, e nel testo della convenzione;

- l'altezza massima delle costruzioni;

- i limiti di arretramento dalle strade;

- le distanze tra fabbricati, salva l’applicazione dell’art. 9 D.M. 1444/68, ultimo comma.

- la fascia di rispetto di 5 m dal sedime della Roggia Castalda all’interno della quale non possono essere realizzati nuovi edifici mentre potranno essere collocate reti e impianti di servizio sia pubblici che privati.

Sono da ritenere modificabili nella forma, nella dimensione e\o posizione, cioè indicativi:

- la forma planimetrica, la superficie coperta e la giacitura delle costruzioni;

- il numero e la dimensione dei singoli lotti intendendo, con ciò, la possibilità di dividere e/o accorpare i lotti;

- la posizione, dimensione ed il numero degli accessi carrali e pedonali ai singoli lotti, fatta sempre salva l’applicazione delle norme del Codice della Strada.

ART. 5 - EDIFICABILITÀ DI P.A.

Le possibilità edificatorie definite sono quantificate nel rispetto del Piano di Governo del Territorio ed in particolare dell’art. II e dell'art. 24.10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole.

Le tabelle generali e di dettaglio riportate nella Relazione Tecnica Illustrativa esplicano i limiti di edificabilità del Piano.

(5)

ART. 6 - DISTANZE

La distanza che deve intercorrere fra i fabbricati che possono essere edificati, dovrà essere non inferiore a metri 10,00.

La minima distanza che le nuove costruzioni dovranno osservare dal confine di proprietà, dalle aree destinate ad attrezzature pubbliche e dal sedime della Roggia, sarà di minimo metri 5,00, salvo norme di legge o di sicurezza più restrittive o limiti diversi esplicitati nelle tavole del PA. Per le distanze dalle strade si applicano le norme del PGT.

L’altezza massima degli edifici sarà misurata secondo le Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole.

ART. 7 - DISPOSIZIONE PLANIMETRICA DI PROGETTO

E’ possibile apportare, in fase di esecuzione e senza necessità di preventiva variante, modificazioni planimetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale dell’insediamento, salvo quanto indicato all'art. 4 delle presenti norme tecniche di attuazione in ordine al limite di prescrittività del P.A..

ART. 8 - MASSIMO INVILUPPO EDIFICABILE. LE AREE SCOPERTE.

Il progetto di piano esecutivo individua con apposita simbologia sulle tav. 3 l'area di “massimo inviluppo edificabile” all’interno della quale è consentito sviluppare planimetricamente, fuori terra, l’edificio o gli edifici.

Il perimetro di massimo inviluppo edificabile non è prescrittivo tenuto conto delle disposizioni di cui al precedente articolo 7.

La superficie permeabile minima all’interno del comparto dovrà essere pari ad almeno il 15% della superficie territoriale del comparto stesso, da determinarsi con i criteri e modalità di cui all'art. II.4 delle NTA del Piano delle Regole. Al riguardo potranno quindi essere computate tra le superfici drenanti anche le aree destinate a sosta e viabilità purché adeguatamente drenanti.

I piani totalmente interrati potranno essere realizzati anche all’esterno del limite di inviluppo purché conformi alle Norme Tecniche di Attuazione del P.G.T. e, soprattutto, alle norme in materia di distanze dai confini di cui al precedente articolo 6.

Le superfici fondiarie non occupata dagli edifici, non interessate da percorsi pedonali e carrali, spazi di sosta anche interrati, nel rispetto delle norme del vigente Regolamento Edilizio, dovranno essere piantumate con essenze arboree e/o arbustive autoctone o allogene e sistemate a prato.

La sistemazione delle aree verdi deve essere elaborata e descritta anche sommariamente in sede di presentazione delle singole richieste di Permesso di costruire o deposito delle denuncie di inizio attività (o

(6)

fruizione (a titolo esemplificativo, si ritiene accettabile la presenza di chiusini, sfiatatoi, terminali di rete, apparecchiature di ingombro modesto, ecc.).

ART. 9 - EDIFICI

Gli edifici dovranno essere realizzati con soluzioni architettoniche e caratteristiche di omogeneità tra i vari fabbricati in modo da consentire unitarietà di intervento e l’integrazione dell’aspetto esteriore degli edifici stessi e delle strutture nel contesto paesaggistico locale, selezionando modalità costruttive e scelta di materiali di finitura esterna con particolare attenzione ai fronti visibili dalla viabilità comunale.

La progettazione degli edifici deve essere svolta con specifica attenzione all’efficienza energetica, riducendone la necessità di illuminazione artificiale, le perdite di calore durante l’inverno e l’accumulo di calore durante l’estate.

ART. 10 – DISTRIBUTORE DI CARBURANTI

Nel comparto è ammissibile l’insediamento e attivazione di un distributore di carburanti sviluppato anche su più linee di servizio.

Gli impianti di distribuzione carburanti sono disciplinati dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6, Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere e s.m.i., alla quale ci si dovrà attenere per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Nei locali di pertinenza dell’impianto di distribuzione potranno essere svolte attività di vendita al dettaglio di articoli e servizi per i veicoli e gli automobilisti.

ART. 11 - COPERTURE

Le coperture dovranno essere a falda inclinata (purché occultata dalle fronti della costruzione) oppure piana.

ART. 12 - RECINZIONI

L’altezza massima delle recinzioni non potrà eccedere i m 2,50, secondo le disposizioni dell'art. XV delle NTA del Piano delle Regole.

PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 13 - ISOLAMENTO CONTRO L'UMIDITÀ E IL RADON

I locali realizzati al piano terreno dove è prevista la permanenza di persone devono avere il pavimento appoggiato su un solaio staccato dal terreno a mezzo di intercapedine areata, di spessore uguale o maggiore di cm 50, ad eccezione dei locali che richiedo in funzione dell’uso particolari condizioni di carico, ovvero dovrà essere previsto la realizzazione di un sistema anti-radon con tubazioni microforate sfocinati in camerette esterne al fabbricato. I pavimenti dei locali seminterrati o interrati debbono risultare impermeabili per tutta la loro superficie anche se appoggiati a vespaio.

(7)

Dette impermeabilizzazioni devono essere realizzate secondo moderne tecniche, utilizzando stratificazioni impermeabili o lamine impermeabili continue.

Tutte le murature esterne devono essere impermeabilizzate contro l'umidità ascendente.

In presenza di radon i locali eventualmente posti al piano interrato e/o a contatto con il terreno, dovranno essere realizzati adottando misure di protezione da livelli di rischio da esposizione da Radon.

I sistemi di protezione antiradon potranno essere omessi ove venga dimostrato, previa campionatura ed analisi di dettaglio, la totale assenza del suddetto gas Radon.

ART. 14 - ANTINCENDIO E DI SICUREZZA.

Ai fini della prevenzione dagli incendi e di sicurezza le costruzioni e le singole parti di essi devono essere progettate ed eseguite in conformità alle vigenti leggi.

ART. 15 - ISOLAMENTO TERMICO E CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO

Le caratteristiche prestazionali dei componenti la progettazione, la installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda per gli usi igienici sanitari, alimentati da combustibili solidi, liquidi o gassosi, nonché le caratteristiche di isolamento termico degli impianti e delle costruzioni e le relative verifiche sono regolate dalla legge oltre all’obbligo di legge di dotare le nuove costruzioni di sistemi di produzione di energia mediante fonti rinnovabili. Gli edifici devo essere dotati di certificazione energetica.

ART. 16 - NORME SISMICHE

Si applicano le disposizione in materia sismica, ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e s.m.i. e il D.M. (infrastr.) 14 settembre 2005, nonché il D.d.u.o. 21 novembre 2003, n. 19904 e le Norme Tecniche per le Costruzioni (ex

"Testo unico" delle Norme Tecniche per le Costruzioni), approvate con D.M. 14.01.2008.

NORME IN MATERIA AMBIENTALE E PAESAGGIO ART. 17 - MISURE PER LA TUTELA DELLE ACQUE

Il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della denuncia di inizio attività di ogni costruzione o insieme di costruzioni è subordinato alla indicazione nei relativi progetti delle opere e delle modalità dirette a rendere gli scarichi conformi alle disposizioni del D.Lgs. 152\2006 e sue modifiche ed integrazioni e della legge regionale 26/2003 e dei regolamenti regionali 2, 3 e 4 del 2006, del Regolamento di Polizia Idraulica

(8)

Le acque meteoriche, cioè quelle provenienti dai tetti e dalle superfici impermeabili non destinate a viabilità e parcheggio, devono essere recapitate nel sottosuolo previo recupero ad uso irriguo.

Le acque meteoriche provenienti da superfici impermeabili destinate a viabilità e parcheggio, dovranno essere collettate mediante una separata rete che preveda la separazione delle prime piogge, da inviare alla fognatura comunale, dalle seconde piogge da disperdere in sottosuolo.

ART. 18 - CAMPI ELETTROMAGNETICI - ELETTRODOTTI

Ai fini della tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente, si applicano le seguenti disposizioni:

− Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “ Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici ed elettromagnetici”;

− DPCM 8 luglio 2003 “ Fissazione dei limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità e per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati da elettrodotti”;

− DM 29 maggio 2008 “ Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti”;

− DM 21 marzo 1988 n. 449 “ Approvazione delle norme tecniche per la progettazione. L’esecuzione e l’esercizio delle linee aeree esterne”;

− CEI 106 – 11 “ Guida per la determinazione delle d fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 ( art. 6) – Parte I”;

− CEI 211-4 “ Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati dalle linee e stazioni elettriche”;

Ogni altra disposizione in materia comunque applicabile anche regionale.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Gli impianti tecnologici tutti e le apparecchiature complementari, devono essere occultate con vegetazione di dimensioni e portamento adeguata, salvo specifiche prescrizioni di sicurezza.

Le cabine di servizi tecnologici devono, ove possibile, essere interrate o, comunque, occultate alla vista, salvo diverse prescrizioni degli enti gestori.

ART. 20 - BARRIERE ARCHITETTONICHE

Gli interventi previsti dal Piano Attuativo dovranno conformarsi alla legislazione in materia di abolizione e superamento delle barriere architettoniche.

(9)

ART. 21 - INAMMISSIBILITÀ DELLE OPERE PRECARIE

Non sono consentite né possono essere rilasciate concessioni o autorizzazioni anche in regime di precario, difformi dalle previsioni o prescrizioni del Piano Attuativo e del Piano di Governo del Territorio.

ART. 22 - NORMA DI CHIUSURA

Nel caso di discordanza tra gli elaborati di progetto e la presente normativa è data prevalenza a quest'ultima.

Riferimenti

Documenti correlati

- di colonne per ascensori o montacarichi, ovvero di altri collegamenti verticali, quali scale, al servizio degli edifici di cui gli spazi scoperti costituiscono

Sono possibili, nelle tipologie atte alla ristrutturazione, nuovi vani finestrati sui fronti interni, senza alterare l'unitarietà dei prospetti, con particolare

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costruttivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed

Distanza degli edifici dalla fascia di rispetto della zona acustica di classe IV: è consentito realizzare edifici con destinazione residenziale abitativa ad una distanza non

- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue. Nelle aree Cn compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale

e) su edifici, impianti e attrezzature, a qualsiasi destinazione d'uso, ricadenti in aree de- stinate a impianti pubblici e di uso pubblico, o destinate alla viabilità e

- essere schermata con siepi multispecifiche realizzate con specie autoctone e tipiche dei contesti rurali di riferimento. L’installazione di manufatti di tipo temporaneo,

insediato da reperire all'interno dell'ambito in sede di attuazione del Piano, mentre per la porzione di ambito riservata a destinazione di carattere commerciale e direzionale