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Posso impugnare un multa se il giallo del semaforo dura poco?

written by Redazione | 23/04/2017

Ho preso una multa per essere passato col rosso. Secondo me la durata del giallo è troppo breve. Il verbale è stato elevato da una operatrice di polizia municipale con il sistema Vistared. Che fare?

Al fine di rispondere al quesito è necessario richiamare, preliminarmente, la disciplina vigente in tema di accertamento delle violazioni al codice della strada.

Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore.

La regola generale vigente in materia di accertamento e contestazione delle violazioni stradali è quella della contestazione immediata della violazione da parte degli organi competenti presenti in loco.

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Tuttavia, il codice della strada [1] elenca una serie di casi in cui la contestazione immediata non è necessaria.

In particolare i casi sono i seguenti:

impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

1.

attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

2.

sorpasso vietato;

3.

accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del 4.

proprietario del veicolo;

accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di 5.

rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

accertamento effettuato con sistemi fotografici, di ripresa video o con 6.

analoghi dispositivi [2];

rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone 7.

a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate;

accertamento delle violazioni per mezzo di appositi dispositivi o 8.

apparecchiature di rilevamento.

Nei casi diversi da quelli nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) di cui si è detto non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.

Sul tema delle modalità di accertamento delle violazioni del codice della strada, con particolare riguardo ai casi di passaggio del semaforo con il rosso, si sono registrate posizioni giurisprudenziali divergenti.

In una recentissima sentenza il Giudice di Pace di Lecce ha accolto un ricorso

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avente ad oggetto l’opposizione ad una contravvenzione stradale sulla base della considerazione che l’assenza di agenti di polizia municipale rende nulla la multa comminata per il passaggio con il rosso. E ciò perché gli apparecchi di accertamento automatico delle infrazioni (Vistared, T-red, ecc…) non possono essere assimilati agli autovelox: mentre in questo secondo caso non è necessaria la presenza di agenti di polizia al fine di poter contestare legittimamente una contravvenzione, nel primo caso – secondo il Giudice di Lecce – la presenza del vigile urbano è imprescindibile. La ragione che giustifica la decisione posta alla base della sentenza richiamata è data dalla considerazione che soltanto la presenza del vigile urbano può giustificare le motivazioni che legittimano la multa o al contrario i motivi che rendono lecita l’infrazione e che possono emergere solo con la contestazione immediata. Per fare un esempio, si pensi al caso in cui si è in presenza di una coda di veicoli che non consenta al conducente che ha impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente. Per approfondire, si legga l’articolo Multa al semaforo: la contestazione immediata non è necessaria.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, che pochi mesi dopo è intervenuta a pronunciarsi sulla medesima vicenda, ha ribaltato completamente la decisione precisando che, quando l’accertamento avviene mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati o approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, allora non è necessaria la presenza degli agenti di polizia stradale. Di conseguenza, secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione, la multa comminata a seguito di accertamento mediante dispositivo automatico (nel caso di passaggio con il rosso) è legittima anche in assenza di vigili sul posto. Quindi, sarà possibile impugnare vittoriosamente il verbale soltanto qualora il mancato rispetto del rosso sia giustificato da ragioni che lo hanno reso necessario e che la presenza di un vigile avrebbe potuto rilevare.

Altro possibile motivo di impugnazione riguarda il corretto funzionamento del dispositivo automatico. In una sentenza dell’anno 2015, il Giudice di Pace di Ivrea, ribadisce che il Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informatici e Statistici ha approvato il documentatore fotografico cioè il rilevatore denominato

“Vistared” ai fini dell’accertamento delle infrazioni commesse da autoveicoli ad intersezioni regolate da semaforo. Ricorda il giudice l’utilizzo in postazione fissa, senza la presenza dell’organo di polizia, in presenza delle seguenti condizioni:

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l’apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta, non manomettibile o facilmente oscurabile;

sia prodotta documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell’intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione;

siano scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea di arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata;

l’istante in cui avviene il secondo scatto sia individuato fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione, l’intervallo temporale fra i due scatti;

in ogni fotogramma figuri in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione, la data e l’ora;

l’apparecchiatura sia predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale stesso.

In presenza dei suindicati presupposti, l’amministrazione è tenuta ad effettuare verifiche ed eventuali tarature dell’apparecchio, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità del dispositivo stesso, con l’obbligo di conservare la relativa documentazione per almeno 5 anni. Secondo il Giudice di Pace di Ivrea, quindi, affinché la multa sia legittima è necessario che lo strumento di rilevazione automatica venga sottoposto a taratura con cadenza almeno annuale e che la prova venga fornita dalla pubblica amministrazione.

Nel verbale inviato dal lettore risulta soltanto che l’apparecchio modello Vistared è stato sottoposto ad omologazione ma nulla è indicato quanto ai tempi della taratura, di conseguenza uno dei motivi dell’impugnazione potrebbe avere ad oggetto la mancata taratura periodica la cui prova dovrà essere fornita dalla controparte.

Quanto, in ultimo al tempo di durata del giallo, la legge non prevede un tempo di durata minima o massima. Tuttavia, la disciplina relativa alle «Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali», al paragrafo concernente la determinazione dei tempi di giallo, indica durate di 3, 4 e 5 secondi a seconda che i veicoli in arrivo abbiano, rispettivamente, la velocità 50, 60 o 70 km/h. In altre parole, non esiste una regola fissa che impone una durata del giallo

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ma, in base alle diverse realtà stradali in cui il semaforo viene collocato, la durata del giallo può essere disposta in modo diverso.

In conclusione, si ritiene possibile impugnare il verbale contenente la sanzione amministrativa relativamente al primo motivo (cioè l’assenza di vigili) soltanto qualora il lettore possa dimostrare l’esistenza di una ragione che ha reso impossibile frenare: la durata del giallo non è un motivo valido poiché in presenza del giallo il conducente deve rallentare e fermarsi e non accelerare e passare.

Quanto al secondo motivo, poiché il verbale nulla dice quanto all’ultima taratura effettuata sull’apparecchio, è possibile che il Giudice di Pace accolga l’opposizione.

È bene, tuttavia, precisare che in entrambi i casi si tratta di valutazioni rimesse alla discrezionalità dell’organo giudicante.

Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Giovanna Pangallo

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