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Contestazione multa: ultime sentenze

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Contestazione multa: ultime sentenze

Autore: Redazione | 01/09/2021

Leggi le ultime sentenze su: contestazioni in ordine all’accertamento dell’illecito; verbali di contravvenzione non impugnati e/o con avvenuta oblazione; infrazione al Codice della strada; vizi afferenti al procedimento di notificazione della cartella di pagamento.

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Multa per eccesso di velocità

Possono essere sottoposti al controllo con sistema automatizzato e alla contestazione differita delle relative violazioni i percorsi che – per intero o per tratti ragionevolmente estesi – presentino i requisiti necessari per la classificazione come strada urbana di scorrimento.

Cassazione civile sez. VI, 13/04/2021, n.9682

Multa per eccesso di velocità: quando è nulla?

È nulla la multa per eccesso di velocità se nel verbale il Comune non inserisce gli estremi del decreto con il quale il prefetto individua le strade in cui è consentito il rilevamento con l’autovelox senza contestazione immediata. A ribadirlo è la Cassazione accogliendo il ricorso di un uomo, sanzionato per aver violato l’articolo 142, comma 8, del Codice della strada, cioè per aver superato i limiti di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h rispetto al massimo consentito, senza però che i verbale riportasse gli estremi del decreto prefettizio.

Per la Suprema corte questa rappresenta una palese violazione dell’obbligo posto in capo alla pubblica amministrazione. Difatti, l’autovelox è correlato alla impossibilità di contestazione immediata ed è perciò limitato alle autostrade e alle ulteriori strade indicate dall’articolo 2 del Codice della strada.

Per le strade non rientranti nell’elenco, invece, è sempre necessario il provvedimento del prefetto che autorizza l’uso di tali apparecchiature. Se così non fosse, ci sarebbe un illegittimo e arbitrario potere dell’amministrazione di installare ovunque e illimitatamente autovelox, senza la possibilità di difesa per colui che viene multato.

Cassazione civile sez. II, 19/01/2021, n.776

Omessa comunicazione dei dati del

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conducente

L’opposizione avverso il verbale di contestazione di infrazione al codice della strada, quando l’illecito sia di tipo omissivo, deve essere proposta innanzi al giudice territorialmente competente per il luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che è stata invece omessa; pertanto, al fine di concentrare in un unico giudice la competenza a conoscere di tutte le opposizioni alle sanzioni riferite al medesimo fatto, ove sia irrogata al proprietario dell’autoveicolo la sanzione amministrativa per la violazione dell’obbligo di fornire i dati del conducente all’organo che abbia accertato la violazione dei limiti di velocità, ai sensi dell’art.

126-bis, comma 2, del cod. strada, la competenza a conoscere della relativa opposizione appartiene al giudice di pace del luogo in cui ha sede l’organo accertatore al quale quei dati avrebbero dovuto essere inviati, rimanendo attribuita la titolarità del potere di accertamento agli uffici della Polizia stradale locale, anche se dal verbale di contestazione risulta che la comunicazione dei dati avrebbe dovuto essere indirizzata al Centro Nazionale Accertamento Infrazioni, che ha sede in Roma.

Corte di Cassazione, Sezione 6 2,Civile, Ordinanza, 6/08/2019, n. 20988

Validità della contestazione della violazione stradale

Nè il Codice della strada né il suo Regolamento di esecuzione e di attuazione prevedono che il verbale di accertamento della prosecuzione della marcia del veicolo con attraversamento di incrocio nonostante il semaforo indicasse la luce rossa, stilato sulla base della rilevazione automatica dell’infrazione, contenga a pena di nullità l’attestazione che l’apparecchio usato sia stato sottoposto a controllo periodico di taratura e funzionalità.

Ai fini della validità della contestazione della violazione stradale è infatti sufficiente che lo strumento, come nel caso di specie, sia stato debitamente omologato. Invero, la sentenza della Consulta n. 113 del 18 giugno 2015, che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’articolo 45 comma 6, Dlgs 285/1992, si applica per le sole apparecchiature deputate al controllo del superamento dei limiti di velocità.

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Corte di Cassazione, Sezione 6 2, Civile, Ordinanza, 5/12/2019, n. 31818

Opposizione recuperatoria al verbale di contestazione

Qualora il ricorrente, con l’opposizione cd. recuperatoria al verbale di contravvenzione al codice della strada, proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o, comunque, concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse, pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione, soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c..

Di conseguenza, i vizi afferenti al procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l’eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, trattandosi di censura inquadrabile nell’ambito dell’art. 615 c.p.c..

Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Ordinanza, 4/09/2019, n. 22094

Opposizione per omessa notifica del verbale di contestazione

In tema di violazioni al codice della strada, l’opposizione con la quale si deduca l’illegittimità della cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa per l’omessa notifica del verbale di contestazione dell’infrazione va proposta, a pena di inammissibilità, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 7 del d.lgs. citato. La stessa opposizione, invece, se presentata in data antecedente, è soggetta al termine di sessanta giorni di cui all’art. 204 bis del codice della strada.

Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza, 31/01/2019, n. 2968

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Verbale di contestazione differita della violazione dei limiti di velocità

Il decreto prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità (cd.

autovelox) senza obbligo di fermo immediato del conducente, ai sensi dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 121 del 2002, non deve contenere necessariamente l’indicazione del senso di marcia nel quale il dispositivo deve essere collocato.

Peraltro, ove tale decreto, invece, precisi espressamente la carreggiata in riferimento alla quale detta installazione è consentita, il verbale di contestazione differita della violazione è affetto da illegittimità derivata qualora l’accertamento sia stato effettuato mediante un cd. autovelox posizionato sul lato della strada diverso da quello specificato nel summenzionato provvedimento autorizzativo, non potendosi ritenere operante, in questa ipotesi, la deroga al generale obbligo normativo di contestazione immediata.

Corte di Cassazione, Sezione 6 2, Civile, Ordinanza, 1/10/2018, n. 23726

Autovelox: dispositivo posizionato nel senso di marcia opposto

In tema di violazioni del codice della strada, posto che l’art. 4 d.l. 20 giugno 2002, n. 121, (conv., con modificazioni, nella l. 1 agosto 2002, n. 168) conferisce al prefetto la competenza ad individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità, qualora il decreto prefettizio ne abbia previsto la legittima installazione lungo un solo senso di marcia ed, invece, l’accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul contrapposto senso di marcia, difettando a monte l’adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo, il relativo verbale di contestazione differita della violazione di cui all’art. 142 c.d.s. deve ritenersi affetto da “illegittimità derivata”.

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2018, n.23726

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Comunicazione dei dati dell’effettivo trasgressore

Va dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126 -bis, comma 2, del d.lg. n. 285 del 1992 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Chi non osserva l’invito alla comunicazione dei dati dell’effettivo trasgressore in caso di multa per autovelox senza contestazione immediata sarà sottoposto ad una misura punitiva fissata dalla legge. Questo a prescindere dalle condizioni economiche dell’automobilista e dalla gravità della violazione.

Corte Costituzionale, 13/01/2017, n.12

Autovelox: quando la multa è nulla?

Qualora risulti provato, eventualmente anche in base al principio di non contestazione di cui all’art. 115, comma 1, c.p.c., che un tratto stradale in ambito urbano interessato da un rilevamento a distanza ex art. 4 l. n. 168 del 2002 non sia dotato dei requisiti previsti dalla normativa per essere classificato strada urbana di scorrimento, occorre procedere alla disapplicazione dell’atto amministrativo con il quale il prefetto vi ha autorizzato tali tipi di rilevamento, e, conseguentemente, annullare le ordinanze-ingiunzioni con le quali siano stati respinti ricorsi amministrativi basati su tale eccezione, in quanto fondata.

Tribunale Torino sez. III, 27/04/2016, n.2375

Procedimento sanzionatorio stradale

L’amministrazione pubblica riconosciuta negligente dal g.d.p. nella gestione di un procedimento sanzionatorio stradale deve essere condannata al pagamento delle spese salvo che sussistano giustificati motivi, che non possono essere ricercati solo nel modesto valore della controversia o nel semplice errore formale della multa (nella specie, la Corte ha cassato la decisione del tribunale che aveva compensato le spese tra le parti in ragione del fatto che il vizio del verbale atteneva ad aspetti formali e che il valore delle controversia era assai modesto.

A detta della Corte, infatti, il verbale di contestazione per violazione del codice

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della strada può essere illegittimo tanto per vizi formali quanto per vizi sostanziali, e la prima categoria non è più lieve della seconda, non potendosi sostenere che nell’ordinamento vi sia un favor per gli errori meramente procedurali della p.a.).

Cassazione civile sez. II, 08/04/2011, n.8114

Multa per autovelox senza contestazione immediata

Va dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126 -bis, comma 2, del d.lg. n. 285 del 1992 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Chi non osserva l’invito alla comunicazione dei dati dell’effettivo trasgressore in caso di multa per autovelox senza contestazione immediata sarà sottoposto ad una misura punitiva fissata dalla legge. Questo a prescindere dalle condizioni economiche dell’automobilista e dalla gravità della violazione.

Corte Costituzionale, 13/01/2017, n.12

Sanzioni amministrative: pagamento in misura ridotta

In tema di violazioni al codice della strada, il cd. pagamento in misura ridotta (o la mancata impugnazione nei termini dei verbali) comporta un’incompatibilità (oltre che un’implicita rinuncia) a far valere qualsiasi contestazione della sanzione pecuniaria irrogata e della violazione contestata (che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico), e ciò sia nella sede amministrativa che giurisdizionale, anche in virtù di quanto esplicitamente previsto dal codice della strada.

Non si tratta solo di una preclusione impugnatoria a carico della parte che, magari per eccesso di zelo, ha pagato la multa, accorgendosi solo in seguito della sua ingiustizia. Il divieto in questione attiene invece al fatto che con il pagamento immediato si formalizza, secondo i noti principi generali della materia, una vera e propria estinzione della controversia, non più recuperabile da parte di tutte le parti in causa e quindi anche della parte pubblica; a fronte di detta intangibilità, è precluso ogni intervento d’ufficio sull’“an” e sul “quantum” della sanzione anche

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ad opera dell’autorità preposta a decidere ricorsi amministrativi, non fosse altro perché in tal modo il divieto da parte dell’interessato di proporre, dopo l’oblazione, tali ricorsi verrebbe facilmente aggirato tramite una sua semplice “segnalazione”

all’Organo titolare del potere contenzioso (nella specie, il g.a. ha ravvisato l’illegittimità del “modus operandi” della Prefettura in ordine ai paventati poteri di autototutela ed alle connesse richieste di documentazione afferenti i verbali di contravvenzione non impugnati e/o con avvenuta oblazione).

T.A.R. L’Aquila, (Abruzzo) sez. I, 03/12/2014, n.860

L’uso del cellulare senza auricolare alla guida

È legittima la multa emessa dai vigili urbani per l’uso del cellulare senza auricolare alla guida, anche se la contestazione avviene mentre gli agenti della polizia municipale si trovano nell’auto e stanno guidando.

Cassazione civile sez. II, 21/02/2011, n.4219

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