STRUMENTI NORMATIVI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON MINORI CHE PRESENTANO DIFFICOLTA
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Dott.ssa Giuseppina De Vivo
Specialista medico legale
Dipartimento di Prevenzione ASL Bari
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari
Bari, 1° febbraio 2020
Protezione sociale - Tappe storiche
1864 Legge 1431 invalidi per causa di servizio
(*)1912 Legge 667 invalidi di guerra
(*)1923 RD 1789 ciechi civili
(*)1939 RDL 636 invalidità pensionabile (contributiva)
(*)1942 Legge 889 sordomuti
(*)1962 Legge 1539 invalidi civili
(*)1968 Legge 482 collocamento obbligatorio
(*)Provvedimenti relativi ai disabili in ordine cronologico
(*) Provvedimenti abrogati da successive disposizioni legislative
Protezione sociale - Tappe storiche
1965 DPR 1124 invalidi del lavoro 1970 Legge 381 sordomuti (ora sordi) 1970 Legge 382 ciechi civili
1971 Legge 118 invalidi civili
1973 DPR 1092 invalidi per causa di servizio (poi limitati) 1978 Legge 915 invalidi di guerra
1984 Legge 222 invalidità pensionabile (contributiva) 1992 Legge 104 portatori di handicap
1992 DM 43 nuova tabella indicativa delle percentuali 1999 Legge 68 collocamento obbligatorio
Provvedimenti relativi ai disabili attualmente vigenti
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana…..
LA COSTITUZIONE ITALIANA
ART. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria.
LA COSTITUZIONE ITALIANA
SISTEMA DI SICUREZZA SOCIALE
Art. 38 Costituzione
Comma I e III Comma II Comma V
Assistenza Sociale Previdenza Sociale Assicurazioni Private - Invalidità civile
- Ciechi civili - Sordi
- Portatori di handicap
- Infortunio - Malattia - Vita
- Responsabilità civile Assicurazioni Sociali Pensionistica Privilegiata
(dipendenti pubblici) - INAIL
- INPS (invalidità, vecchiaia, TBC disoccupazione involontaria, maternità)
- SSN/INPS (malattia)
- Infermità per cause di servizio
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Invalidità pensionabile ed invalidità civile
INVALIDITA’
PENSIONABILE INVALIDITA’
CIVILE Settore Previdenza Assistenza Soggetti
tutelati Assicurati Assistiti Tipo di
intervento
Protezionistico (rischio)
Solidaristico (bisogno) Erogazioni
di beni Prestazioni Provvidenze Finanziamento Privato
(contributi)
Pubblico (Stato)
MEDICINA LEGALE
DELL’ASSISTENZA SOCIALE
INVALIDI CIVILI CIECHI CIVILI SORDI
PERSONE CON HANDICAP Categorie
:Soggetti di diritto: tutti i cittadini italiani
(più stranieri con regolare soggiorno in Italia)
NORME IN FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI
Definizione di invalido civile
Legge 18 marzo 1971 n. 118, art. 2
(e successive modificazioni ed integrazioni)
“…si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Sono esclusi gli invalidi per causa di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.”
Provvidenze in relazione all’età
MINORI
ADULTI
ANZIANI
Infra 18 enni
Tra 18 e 65 anni (e 3 mesi)
Ultra 65nni (e 3 mesi)
Indennità di frequenza
Assegno invalidità Pensione inabilità
Assistenza socio-sanitaria
A PRESCINDERE DALL’ETA’ Indennità accompagnamento
PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI MINORI INVALIDI
Indennità di frequenza
Indennità accompagnamento (*)
(*)Concessa al solo titolo della minorazione, cioè indipendente dallo stato di bisogno economico e dall’età
Legge 118/71 art. 13
Legge 18/80 art. 1
difficoltà persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni della propria età
pari o superiore al 46 %
Incapacità di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita
INVALIDITÀ CIVILE
Modalità di valutazione
Per i soggetti di età lavorativa (>18, <65 aa) il parametro
valutativo deve fare riferimento alla incidenza delle infermità invalidanti sulla generica capacità di lavoro (generica
validità psico-fisica idonea a svolgere attività lavorative)
Obbligo di riferimento alla «Nuova Tabella indicativa delle
percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattieinvalidanti», approvata con Decreto del Ministero della
Sanità in data 5/02/1992
INVALIDITÀ CIVILE
Modalità di valutazione
Per i soggetti minori di anni 18 o di età superiore ai 65
(ultrasessantacinquenni) il parametro valutativo va riferito
alla presenza (correlata alle patologie ed infermità di cui il
soggetto è portatore) di «difficoltà persistenti a svolgere
I compiti e le funzioni proprie dell’età»VALUTAZIONE DEL GRADO D’INVALIDITÀ
Per i soggetti minori di anni 18 «compiti e funzioni proprie dell’età» devono identificarsi (specie dopo il 2° anno di età, in rapporto allo sviluppo del linguaggio e della deambulazione) nei normali comportamenti socio-relazionali, in ambito ludico- ricreativo, scolastico, di apprendimento, sportivo…
Nei soggetti ultrasessantacinquenni «compiti e funzioni proprie dell’età» vanno rapportati alle attività socio-relazionali compatibili con l’età comprensivi di modesti impegni in attività di gestione e manutenzione domestica, effettuazione di commissioni, piccoli lavori agricoli o di giardinaggio, hobbistica, accudimento e sorveglianza di familiari…
VALUTAZIONE DEL GRADO D’INVALIDITÀ
La legge non precisa il grado di «difficoltà persistenti» per il riconoscimento, ma queste devono essere «apprezzabili», in confronto a condizioni di «buona salute» in individui coetanei
Trattandosi di valutazione di tipo socio- relazionale, nell’ambito della sfera biologica, non può farsi riferimento alle tabelle di legge previste per la valutazione dell’invalidità civile in soggetti in età lavorativa
Soggetti minorenni
Art.1 L. 289 del 11.10.90:
1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché' ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari
all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.
CONCETTO DI DIFFICOLTA' PERSISTENTI A SVOLGERE
I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA PROPRIA ETÀ
CONCETTO DI DIFFICOLTA' PERSISTENTI A SVOLGERE I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA PROPRIA ETÀ
2. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
3. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti
stessi.
4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.
5. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica.
VALUTAZIONE DEL GRADO D'INVALIDITÀ
Nella valutazione dei minori di anni 18 si formula un giudizio di «invalidità» o di «non invalidità» senza punteggio percentuale
Per i soggetti ultrasessantacinquenni il riconoscimento delle «difficoltà persistenti» va associato ad un punteggio percentuale rapportato ad una complessiva validità psico-fisica, secondo tre classi di crescente gravità, diversificate tra loro, per diversi benefici non economici che possono comportare:
• Difficoltà lievi (corrispondenti a invalidità comprese tra il 33% e il 66%)
• Difficoltà lievi (corrispondenti a invalidità comprese tra il 67% e il 99%)
• Difficoltà gravi (corrispondenti a invalidità pari al 100%)
INDENNITÀ MENSILE DI
FREQUENZA (L. 283, 11/10/1990)
Spetta esclusivamente agli invalidi civili minori di anni 18 Per accedere all’indennità va dimostrata:
• Una frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (a partire dall’asilo nido), o
• Una frequenza di centri di formazione o addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti
- È subordinata ad un limite di reddito
- È incompatibile con l’indennità di accompagnamento
- Non viene elargita in caso di ricovero continuativo del minore
Art. 1 Requisiti
Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche […] che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, […]
La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.
Sono escluse dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.
Legge 11/02/1980 n. 18 Indennità di accompagnamento
Art. 1 Aventi diritto (sintesi)
E’ CONCESSA:
> Ciechi assoluti
> Cittadini con inabilità totale non deambulanti o non autosufficienti, anche se ultra65enni
> Ai cittadini residenti nel territorio nazionale E’ COMPATIBILE
> con lo svolgimento di attività lavorativa NON E’ COMPATIBILE
> con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro, o di servizio
Legge 21/11/1988 n. 508 Indennità di accompagnamento
Compromissione deambulatoria
Deambulazione riferita alla:
Funzione deambulatoria, in relazione all’efficienza dell’apparato locomotore ed all’età del minore (INCAPACITA’ ORGANICA)
Capacità deambulatoria, in relazione alla capacità di controllo della funzione deambulatoria (INCAPACITA’ PSICHICA)
Riferimenti normativi:
Circolare Min. Sanità n.7 del 17/01/72 , prot. 500.6 del 4/12/81 e n. 14 del 17/3/86 Circolare Min. Tesoro n. 14 del 28/9/92
IMPOSSIBILITÀ DI DEAMBULARE SENZA L’AIUTO DI
ACCOMPAGNATORE
Criterio della motricità non in senso restrittivo, ma deambulazione, intesa in termini estensivi, quale complessa attività neuro-motoria che comporta l’efficienza di apparati e sistemi anatomo-funzionali diversi (sistema osteo-articolare, neuro-muscolare, sensoriale, neuropsichiatrico…) in corretto coordinamento tra loro
Atti quotidiani della vita
Ministero del tesoro, circ. 14 del 1992 punto 8 comma 1d) ed 4d) (Sintesi con modifiche)
DEVONO INTENDERSI:
Non attività lavorative, né attività straordinarie
Attività comuni a tutti gli individui di corrispondente età
Condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana : - vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento bisogni fisiologici - effettuazione acquisti e compere, preparazione dei cibi, capacità di
accudire alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro - spostamento nell’ambiente domestico
- orientamento temporo-spaziale, capacità di chiedere soccorso - lettura, uso della radio, televisione, telefono
NON SI DEVE VALUTARE
La situazione logistica in cui vive l’individuo
La presenza o meno del coniuge, di figli o di familiari
INCAPACITÀ A COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA
Riferimenti interpretativi da precedenti circolari del Ministero del Tesoro o dalla Giurisprudenza relativa (sentenze Cassazione
Sezione Lavoro)
• Atti quotidiani intesi come «azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza…»
• «…Il giudizio medico legale si fonda sulla corretta valutazione delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi, autonomamente e sufficientemente, quel minimo di funzioni vegetative e di relazioni indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita…»
• Complesso di funzioni quotidiane della vita nel quadro esistenziale di ogni giorno: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici…
INDENNITÀ DI
ACCOMPAGNAMENTO (L. 18/1989 + L.508/1988)
beneficio economico concesso agli invalidi di qualsiasi età, cui sia stata riconosciuta la totale invalidità (100%) e che si trovino:
• nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, o che
• non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continuativa
► Nessun limite di reddito (l’indennità è concessa al solo titolo della minorazione)
► Nessuna incompatibilità con lo svolgimento di attività lavorative
NORME IN FAVORE DEI PORTATORI DI
HANDICAP
L’ICIDH (INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF IMPAIRMENT, DISABILITIES AND HANDICAPS), DIFFUSO DALL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ (OMS) NEL 1980, INTRODUCE UN NUOVO CONCETTO
FONDAMENTALE BASATO SULLA SEQUENZA MENOMAZIONE -> DISABILITÀ-> HANDICAP.
MENOMAZIONE: QUALSIASI PERDITA O ANORMALITÀ A CARICO DI UNA STRUTTURA O DI UNA FUNZIONE PSICOLOGICA, FISIOLOGICA O
ANATOMICA (ESTERIORIZZAZIONE)
DISABILITÀ: QUALSIASI LIMITAZIONE O PERDITA (CONSEGUENTE A
MENOMAZIONE) DELLA CAPACITÀ DI COMPIERE UN'ATTIVITÀ NEL MODO O NELL'AMPIEZZA CONSIDERATI NORMALI PER UN ESSERE UMANO
(OGGETTIVAZIONE)
HANDICAP: LA CONDIZIONE DI SVANTAGGIO, SECONDARIA A UNA MENOMAZIONE O A UNA DISABILITÀ, CHE IN UN CERTO SOGGETTO
LIMITA O IMPEDISCE L'ADEMPIMENTO DEL RUOLO RITENUTO NORMALE IN RELAZIONE ALL'ETÀ, AL SESSO E A FATTORI SOCIOCULTURALI
LEGGE QUADRO N. 104/1992
(LEGGE QUADRO PER L’ASSISTENZA, L’INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE)
Art. n. 1
«. La Repubblica:
a) Garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) Previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della personalità umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) Persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazione fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) Predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata»
LEGGE QUADRO N. 104/1992
(«LEGGE QUADRO PER L’ASSISTENZA, L’INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE»)
Art. n. 3:
«è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione»
ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE DI HANDICAP
L’handicap è la condizione di svantaggio conseguente ad una menomazione che limita o impedisce lo svolgimento dei normali ruoli individuali, in rapporto ad età, sesso e fattori socio- culturali
Nella valutazione dell’handicap la persona va considerata in modo globale, non limitata al solo e ristretto ambito lavorativo, cioè di produttore di beni economicamente apprezzabili
ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE DI HANDICAP
Nessun parametro percentualistico
Giudizio valutativo di tipo personalizzato
Importanza dei fattori estrinseci (ambientali, familiari, culturali…)
Tre possibilità di giudizio:
- Persona senza handicap
- Persona con handicap
- Persona con handicap con connotazione di gravità
LEGGE QUADRO N. 104/1992
(«LEGGE QUADRO PER L’ASSISTENZA, L’INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE»)
Art. 3
«…Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume carattere di gravità…»
Legge 104/92 art. 3 comma 1
“E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione .”
Classificazione OMS:
ICIDH_1980 :
>MENOMAZIONE
>DISABILITA’
>HANDICAP
Legge 104/92 art.3 comma 2
“La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo
favore in relazione alla natura e alla consistenza delle minorazioni, alla capacità complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.”
>CAPACITA’ RESIDUA
>FINE RIABILITATIVO
Invalidità = Ridotta capacità di lavoro
Handicap = Capacità complessiva residua
Legge 104/92 art.3 comma 3
“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da
rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di
relazione, la situazione assume connotazione di gravità.”
>AUTOSUFFICIENZA
>BISOGNO ASSISTENZA
Invalidità = Rischio Handicap = Bisogno
Art. 3 comma 1 Art. 3 comma 3 - Asili nido
- Sostegno scolastico
- Precedenza in sede lavorativa (se coesiste invalidità superiore a
2/3)
- Esami pubblici o di abilitazione alle professioni:
- Diritto agli ausili necessari a sostenere le prove
- Disponibilità di tempi
aggiuntivi a quelli stabiliti (art. 20 L. 104/92)
- Sostegno scolastico per il massimo delle ore
- Prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa (o in alternativa 2 h di permesso retribuito al giorno fino ai 3 aa del bambino)
- 3 giorni di permesso retribuito - 2 anni di aspettativa retribuita - benefici fiscali (IVA agevolata,
detrazioni IRPEF, detrazioni spese assistenza personale e domestica, abbattimento barriere
architettoniche, successioni e
donazioni, tasse comunali, telefoni)
Benefici correlati alla Legge 104/92
Art. 1 – Finalità
Art. 2 - Principi generali
Art. 3 - Soggetti aventi diritto
Art. 4 - Accertamento dell'handicap
Art. 5 - Principi generali per i diritti della persona handicappata
Art. 6 - Prevenzione e diagnosi precoce
Art. 7 - Cura e riabilitazione
Art. 8 - Inserimento ed integrazione sociale
Art. 9 - Servizio di aiuto personale
Art. 10 - Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità
Art. 11 - Soggiorno all'estero per cure
Art. 12 - Diritto all'educazione e all'istruzione
Art. 13 - Integrazione scolastica
Art. 14 - Modalità di attuazione dell'integrazione
Art. 15 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
Art. 16 - Valutazione del rendimento e prove d'esame
Art. 17 - Formazione professionale
Art. 18 - Integrazione lavorativa
Benefici correlati alla Legge 104/92
Art. 19 - Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
Art. 20 - Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
Art. 21 - Precedenza nell'assegnazione di sede
Art. 22 - Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
Art. 23 - Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative
Art. 24 - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
Art. 25 - Accesso alla informazione e alla comunicazione
Art. 26 - Mobilità e trasporti collettivi
Art. 27 - Trasporti individuali
Art. 28 - Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
Art. 29 - Esercizio del diritto di voto
Art. 30 – Partecipazione
Art. 31 - Riserva di alloggi
Art. 32 - Agevolazioni fiscali
Art. 34 - Protesi e ausili tecnici
Art. 35 - Ricovero del minore handicappato
Art. 36 - Aggravamento delle sanzioni penali
Art. 37 - Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata
Benefici correlati alla Legge 104/92
HANDICAP CON
CONNOTAZIONI DI GRAVITÀ
-
Riduzione autonomia personale correlata all’età
-
Intervento assistenziale
-
Sfera individuale
-
Vita di relazione
-
Situazione con carattere di gravità permanente continuativo globale
o
GRAVITÀ
La gravità non è da riferirsi alla menomazione (come nell’invalidità civile) ma allo stato di svantaggio derivante alla sfera individuale o relazionale del soggetto, in conseguenza della patologia e/o dell’ambiente sfavorevole
Netta separazione concettuale tra gravità dell’handicap e presupposti giuridici dell’indennità di accompagnamento
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Strettamente dipendente all’oggettiva perdita di capacità del soggetto nella coordinazione motoria (deambulazione) o nell’espletamento delle più semplici funzioni della vita quotidiana (non autosufficienza)
• Nessuna relazione con l’età del soggetto, né con l’ambiente ed il contesto sociale in cui la persona vive
HANDICAP CON CARATTERE DI GRAVITÀ
• Non identifica specifici problemi di autosufficienza, ma ha necessità di tipo assistenziale (intervento assistenziale)
• Necessariamente condizionato dagli aspetti bio-socio-culturali
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
• Atti quotidiani e assistenza continuativa
«…azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza…»
(Circolare n. 14 – Min. Tesoro del 28/09/1992 HANDICAP CON CARATTERE DI GRAVITÀ
• Intervento assistenziale
• Nessuna necessità di convivenza tra disabile e familiare che usufruisce dei permessi retribuiti
• Compatibilità tra concessione dei permessi retribuiti ed assistenza non quotidiana, purché sistematica ed adeguata
HANDICAP CON
CONNOTAZIONI DI GRAVITÀ
• Strumenti valutativi
Possibile uso di scale (griglie) di valutazione multidimensionale
- Già utilizzate in invalidità civile, ma applicabili anche a condizioni di handicap, secondo parametri non necessariamente sovrapponibili
- L’uso di scale inerenti aspetti clinici, funzionali, ma anche prettamente sociali (contesti culturali, abitativi e/o familiari), può aiutare ad oggettivare situazioni di handicap con connotazioni di gravità
- Utili non solo a definire condizioni di gravità nella sfera individuale, ma anche in quella socio-relazionale
Art. 3
Comma 5: Il medico che effettua la vaccinazione di cui all'art. 1 compila una scheda informativa dalla quale risultino gli eventuali effetti collaterali derivanti dalle vaccinazioni stesse.
Comma 6: Il medico che effettua trasfusioni o somministra emoderivati compila una scheda informativa dei dati relativi alla trasfusione o alla somministrazione
Legge 210/92
INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA
COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI 92 art. 3 comma 1
Il Pediatra compila il Modello SS3 esclusivamente al fine dell’innalzamento della soglia di reddito prevista per l’attribuzione di assegni familiari, in presenza di minore già dichiarato invalido.
Legge 222/84
REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA INVALIDITÀ PENSIONABILE
IL CERTIFICATO MEDICO
Il certificato rilasciato da un esercente una professione sanitaria, è l’atto scritto che dichiara conformi a verità fatti di natura tecnica, di cui il certificato è destinato a provare l’esistenza.
Si suppone che i fatti costituenti l’oggetto della certificazione siano di competenza medica e che il medico li abbia personalmente accertati a causa dell’esercizio della sua professione.
Certificato autentico:
autore dell’attestazione
destinatario cui la certificazione è diretta
data
IL CERTIFICATO MEDICO
Il certificato medico è un'attestazione scritta finalizzata a provare la verità di fatti pertinenti alle specifiche competenze sanitarie e rilevabili direttamente dal medico nell'esercizio della professione.
Nella compilazione di un certificato medico devono essere riportati i seguenti elementi essenziali:
intestazione o timbro del medico certificante;
generalità del paziente richiedente (nome, cognome, data di nascita, residenza o domicilio);
oggetto della certificazione con eventuale diagnosi e prognosi di malattia;
firma del medico certificante;
data e luogo di redazione del certificato.
NATURA GIURIDICA
Il certificato può assumere una natura giuridica diversa a seconda dei suoi contenuti e del ruolo esercitato dal medico certificante, a cui conseguono diverse responsabilità in caso di illeciti correlati alle certificazioni.
RUOLO
Il pediatra di libera scelta nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche, attualmente derivanti dal DPR n.
270\2000, è stato qualificato dalla giurisprudenza agli effetti della legge penale come pubblico ufficiale (art.
357 c.p.) o incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.).
Invece durante lo svolgimento di attività libero-
professionale il medico è qualificabile come esercente
un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.) per il
quale sono previste pene meno severe in caso di illeciti
nella redazione del certificato medico.
NATURA GIURIDICA DELLE CERTIFICAZIONI
La natura giuridica del certificato del Pediatra di libera scelta può rientrare in una delle tre ipotesi:
- atto pubblico redatto attraverso la certificazione obbligatoria
- certificato amministrativo rilasciato nell'esercizio delle funzioni pubbliche
- scrittura privata rilasciata in regime libero-
professionale, durante il quale il medico non svolge
funzioni pubbliche (art. 359 c.p.).
ATTI PUBBLICI
Sono atti pubblici che presuppongono l'avvenuta visita medica
la prescrizione su ricettario regionale di accertamenti diagnostici (sentenza n. 412 del 14.1.1985 della Cassazione Penale, sez. V),
il certificato di morte e dell'identificazione delle relative cause (sentenza n. 8496 del 17.10.1983 della Cassazione, sez. V Penale),
il certificato di idoneità alla guida di autoveicoli (sentenza n. 9228 del 22.11.1979 e sentenza n. 1429 del 15.11.1984 della Cassazione, sez. V Penale) e
il certificato di idoneità al porto d'armi (DM 28.41998 in
GU n.143 del 22.6.1998).
CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE
Sono considerate certificazioni amministrative:
la prescrizione di farmaci su ricettario regionale (sentenza n. 6752 del 7.6.1988 della Cassazione Penale Sez. Unite e sentenza n. 8051 del 1.6.1990 della Cassazione Penale, sez. IV), e le altre certificazioni redatte in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come, per esempio,
i certificati di idoneità all'attività sportiva agonistica di cui al D.M. Sanità 18.2.1992 per gli atleti non professionisti e di cui al D.M. Sanità
13.3.1995 per gli atleti professionisti.
SCRITTURE PRIVATE
Sono considerate scritture private (art. 2702 c.c.) le certificazioni redatte dal medico in qualità di libero professionista, definito come esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.).
chiarezza
: redigere l’attestazione scritta in modo esattamente e compiutamente comprensibile per chiunque, anche per coloro che, non essendo esperti dell’arte medica, possono erroneamente interpretare il pensiero e la volontà del certificante.
veridicità
consiste nella conformità di quanto descritto dal medico con quanto da lui constatato in modo obiettivo. RiguardaIl singolo fatto:
Diagnosi di malattia Stato di inabilità
Altri elementi:
Identità della persona interessata Data e luogo della certificazione
REQUISITI DEL CERTIFICATO
Per quali patologie è logico richiedere una certificazione, fatto salvo per i genitori di farne richiesta quando lo vogliano
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