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Città di Campobasso REGOLAMENTO. per l affidamento in convenzione per la cura e la manutenzione di aree verdi pubbliche

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Città di Campobasso

REGOLAMENTO

per l’affidamento in convenzione per la cura e la manutenzione di aree verdi pubbliche

approvato con delibera di Consiglio Comunale n………..

in data ………

(2)

INDICE

TITOLO I ‐ DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 ‐ Finalità ……… PAG.3 ARTICOLO 2 – Oggetto ……… PAG.3 ARTICOLO 3 – Aree ammesse ……….… PAG.4 ARTICOLO 4 – Soggetti ammessi all’affidamento ……….PAG.4 ARTICOLO 5 ‐ Parti Interessate e Competenze ………PAG.4 ARTICOLO 6 ‐ Interventi ammessi all’affidamento ……….PAG.4

TITOLO II ‐ AFFIDAMENTO DELLE AREE

ARTICOLO 7 ‐ Richiesta d’affidamento e individuazione dell’affidatario ……….…PAG.5 ARTICOLO 8 ‐ Modifica della convenzione ………..……….…PAG.6 ARTICOLO 9 ‐ Durata, revoca e rinuncia ……….………..……….……PAG.6

TITOLO III ‐ GESTIONE

ARTICOLO 10 – Oneri e obblighi a carico dei soggetti affidatari ………..…PAG.6 ARTICOLO 11 – Partecipazione del Comune ………..…PAG.8

TITOLO IV ‐ RESPONSABILITÀ E CONTROLLO

ARTICOLO 12 ‐ Responsabilità e garanzie ………..……....…PAG.8 ARTICOLO 13 ‐ Controlli e Vigilanza ……….…………..…..……..…PAG.8 ARTICOLO 14 – Norme transitorie e finali ……….……..…PAG.8

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TITOLO I ‐ DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 ‐ Finalità

1. Nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di Bene Comune da tutelare e che per le sue molteplici funzioni (climatico ecologiche, urbanistiche, sociali) garantisce un miglioramento della qualità urbana, con il presente regolamento il Comune di Campobasso intende rendere partecipe la cittadinanza alla diretta manutenzione delle aree verdi urbane, sia per il coinvolgimento dei cittadini nella ricerca delle migliori pratiche per la cura e la fruizione del verde di quartiere, sia per ridurre i relativi costi a carico dell’Amministrazione.

In particolare, con questa iniziativa l’amministrazione comunale si propone di:

 coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva dei beni comuni e nella loro valorizzazione;

 sensibilizzare i cittadini, le imprese, gli enti, i vari circoli, le associazioni, le scuole di ogni ordine, alla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;

 stimolare e accrescere il senso civico e di appartenenza;

 contrastare i fenomeni di degrado urbano;

 creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d’aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell’ambiente urbano;

 recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico‐paesaggistica e ambientale, migliorandone l’efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;

 incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

2. Il Comune predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.

ARTICOLO 2 – Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto l’affidamento di aree e spazi verdi di proprietà o di gestione comunale, in favore di cittadini, condomini, imprese, associazioni, enti, istituzioni scolastiche, circoli terza età ed altri soggetti privati o pubblici che vi abbiano interesse, al fine di mantenere, conservare e migliorare le aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riqualificare a verde nuove aree con relativa manutenzione, secondo le destinazioni urbanistiche vigenti.

2. Per le finalità di cui al presente Regolamento altri Enti pubblici proprietari di aree verdi ricadenti nel Comune potranno, mediante apposita convenzione, mettere a disposizione del Comune le aree di loro proprietà.

3. Le aree a verde conservano la funzione ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti, pertanto il loro affidamento a terzi non può in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni all’uso da parte del pubblico, ad eccezione di eventuali limitazioni orarie, comunque disciplinate nell’atto di convenzione e motivate da ragioni di sicurezza e salvaguardia dei beni.

4. Nelle aree verdi concesse in affidamento ai sensi del presente Regolamento, sono vietate le attività a scopo di lucro.

5. L’affidamento è formalizzato a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata

“Convenzione di affidamento per la cura e la manutenzione di aree verdi pubbliche”, con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 6.

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ARTICOLO 3 – Aree ammesse

1. Ai fini dell’affidamento, per “spazi a verde pubblico” si intendono le aree di proprietà comunale destinate a verde per specifica destinazione urbanistica e, inoltre, quelle già conformate a verde e direttamente gestite dal Comune e, in particolare:

a) Aiuole ed elementi d’arredo urbano;

b) Giardini;

c) Fioriere e aiuole mobili destinate all'arredo urbano, rotatorie e spartitraffico;

d) Aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici;

e) Altri spazi a verde;

f) Aree da poter destinare a spazi cani g) Aree incolte destinate a verde.

2. L'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l’affidamento non viene definito, pertanto il soggetto interessato può proporre di adottare aree a verde di proprietà del Comune rientranti tra le tipologie generali indicate al precedente comma 1. Le richieste vengono preventivamente ed insindacabilmente valutate dal Settore Ambiente del Comune, con il coinvolgimento degli altri Settori comunali eventualmente interessati.

ARTICOLO 4 – Soggetti ammessi all’affidamento

1. Le aree e gli spazi indicati all’articolo precedente possono essere affidati, nel rispetto dei principi statutari del Comune di Campobasso, a:

a) Cittadini e residenti singoli ovvero costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, gruppi di condòmini, ecc.);

b) Organizzazioni di volontariato;

c) Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;

d) Soggetti giuridici ed operatori commerciali;

e) Istituzioni ed enti pubblici.

2. Ai fini dell’affidamento i soggetti in forma associata devono necessariamente indicare un proprio referente.

ARTICOLO 5 ‐ Parti Interessate e Competenze 1. All’Amministrazione Comunale compete:

a) in fase preliminare, la verifica della disponibilità delle aree richieste in affidamento;

b) l’assistenza nella predisposizione della pratica necessaria per la richiesta d’affidamento;

c) l’affidamento diretto in concessione gratuita delle aree di superficie;

d) il controllo delle attività connesse all’affidamento espletate, secondo il disposto del presente Regolamento e della convenzione di affido;

2. Al Soggetto affidatario compete la corretta gestione delle attività previste nella convenzione di affidamento per la conduzione e manutenzione dell'area affidata.

ARTICOLO 6 ‐ Interventi ammessi all’affidamento

(5)

1. Le tipologie di interventi consentiti sulle aree verdi affidate comprendono la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia, raccolta e differenziazione dei rifiuti solidi urbani e dei residui del verde, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti organici; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, semina prati, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant’altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell’area verde, anche con la possibilità di riprogettare l’area con la piantagione di piante, fiori, alberi, arbusti, orti urbani ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto delle normative vigenti e previo parere positivo del Settore Ambiente del Comune. In particolare, la messa a dimora di nuove essenze arboree e di potatura degli alberi e degli arbusti dovranno essere espressamente autorizzati e concordati con il predetto Settore comunale.

2. Non è ammessa la realizzazione di opere, di statue, di arredi e di ogni tipo di ornamento a sfondo religioso.

TITOLO II ‐ AFFIDAMENTO DELLE AREE

ARTICOLO 7 ‐ Richiesta d’affidamento e individuazione dell’affidatario

1. La richiesta d’affidamento deve essere presentata al Servizio Verde pubblico del Comune di

Campobasso secondo la modulistica all’ uopo predisposta e reperibile sul sito istituzionale dell’ente.

2. Per le richieste d’affidamento, il Servizio Ambiente, tiene conto dei seguenti criteri di selezione:

a) Ordine temporale di presentazione delle domande;

b) Qualità del progetto;

c) Completezza della documentazione;

d) Rispondenza alle finalità del Regolamento.

Nel caso di richieste plurime per l’affidamento della medesima area, le richieste formulate dai soggetti residenti o insistenti nei comprensori in prossimità delle predette aree avranno la precedenza rispetto a quelle inoltrate da altri proponenti di zone diverse della città.

3. La richiesta di affidamento, corredata dalla necessaria documentazione di seguito descritta, viene esaminata dal Settore Ambiente, che predispone la necessaria istruttoria e la Proposta di Deliberazione da trasmettere alla Competente Commissione Consiliare (Ambiente) per l’acquisizione del parere ed alla Giunta per la successiva approvazione.

4. A seguito dell’adozione del citato atto deliberativo, l’affidamento si conclude con la stipula di una convenzione denominata “Convenzione di affidamento per la cura e la manutenzione di aree verdi pubbliche”, all’uopo predisposta dal Settore ambiente, fra il soggetto affidatario ed il Comune.

5. La richiesta di affidamento per gli interventi di sola manutenzione ordinaria deve essere corredata dalla necessaria documentazione descrittiva degli interventi proposti e precisamente:

a) copia dell’atto costitutivo del soggetto richiedente e/o dello statuto e/o regolamento interno, quando diverso da soggetto singolo;

b) rilievo fotografico dell’area oggetto di intervento;

c) piano di manutenzione con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare

6. La richiesta di affidamento per gli interventi che prevedono la riprogettazione delle aree, oltre a quanto previsto dal precedente comma, deve essere corredata dalla seguente ulteriore documentazione descrittiva degli interventi proposti e precisamente:

a) descrizione dello stato dell’area completo dell’arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativa documentazione fotografica;

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b) relazione descrittiva e tavole di progetto (a firma di tecnico abilitato) dell’intervento di riqualificazione dell'area verde redatto dal soggetto affidatario, con il dettaglio degli interventi previsti ed il successivo piano di manutenzione con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare;

7. Tutte le soluzioni tecniche previste nella richiesta d’affidamento devono essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.

8. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell’arredo urbano comunale, sotto l’aspetto floristico, tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che il Comune si riserva di determinare.

9. Il progetto di sistemazione dell’area data in affidamento deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l’interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

10. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell’area.

ARTICOLO 8 ‐ Modifica della convenzione

1. Il soggetto affidatario può presentare domanda motivata di modifica della convenzione. La modifica richiesta può comportare sia una variazione del disciplinare di convenzione a causa di mutate esigenze di pubblica utilità o di manutenzione delle aree, sia un incremento o un decremento delle aree e/o dei beni assegnati in concessione. La domanda va presentata al Settore Ambiente del Comune per la valutazione e l’adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 9 ‐ Durata, revoca e rinuncia

1. L’affidamento ha la durata da 3 (tre) tre fino a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e può essere rinnovato per un corrispondente periodo, previa formale richiesta al Comune da parte del legale rappresentante del soggetto affidatario da presentarsi almeno sessanta giorni prima della scadenza. L’affidamento non può essere ceduto a terzi.

2. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere dall’Affidamento anche prima della scadenza, salvo il preavviso di trenta giorni, ove per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per altri motivi all’uopo individuati, l’area dovrà ritornare nella disponibilità del Comune.

3. Il soggetto affidatario può comunicare la propria rinuncia alla concessione dandone motivata comunicazione scritta al Comune con un preavviso di trenta giorni.

4. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni indicate in convenzione, o successivamente intervenute e formalmente comunicate all’affidatario, può comportare l’immediata decadenza della convenzione stessa.

TITOLO III ‐ GESTIONE

ARTICOLO 10 – Oneri e obblighi a carico dei soggetti affidatari

1. È compito del soggetto affidatario:

a) realizzare a propria cura e spese gli interventi manutentivi e le migliorie descritte nel disciplinare manutentivo e nella richiesta di affidamento; tali investimenti s'intendono acquisiti a titolo gratuito

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al patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 934 e segg. del C.C., senza la necessità di alcun ulteriore atto;

b) conservare e valorizzare le preesistenze vegetazionali e naturalistiche di rilevanza ambientale durante l'esecuzione delle opere e per tutta la durata della concessione;

c) salvaguardare gli eventuali impianti esistenti;

d) segnalare eventuali usi impropri sull’area o situazioni di possibile pericolo o degrado onde garantire la salvaguardia del patrimonio dell’Ente;

e) vigilare che sulle aree, o su loro parti, non si costituiscano servitù o situazioni di fatto lesive della piena proprietà del concedente e, nel caso, effettuare tempestivamente le dovute segnalazioni agli organismi e alle autorità competenti;

f) consentire che sull’area l’Amministrazione Comunale con proprie risorse o mediante terzi, possa realizzare interventi di manutenzione straordinaria o migliorativi o nuove sistemazioni dell’area;

g) nel caso in cui gli interventi manutentivi venissero effettuati tramite imprese (individuali o in forma associata) queste sono tenute a rispettare e applicare, nei confronti del personale eventualmente utilizzato per la manutenzione, il trattamento giuridico, economico, previdenziale, fiscale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia, nonché il pieno rispetto delle normative di tutela della sicurezza dei lavoratori, di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.

2. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all’esecuzione degli interventi di cui alla convenzione devono essere tempestivamente comunicati al Settore Ambiente onde consentire l’adozione dei necessari interventi.

3. È consentita l’utilizzazione delle bocchette d’irrigazione laddove esistenti; detta utilizzazione è autorizzata per le necessità derivanti dall’atto di Convenzione. E’ vietato l’uso delle bocchette antincendio.

4. E’ vietato l’utilizzo di prodotti fitosanitari, con la sola esclusione di quelli ammessi per la lotta biologica in ambiente urbano. Qualunque intervento diverso da quello previsto in convenzione si dovesse comunque rendere necessario dovrà essere preventivamente comunicato ed autorizzato dal Settore Ambiente del Comune.

5. L’affidatario, qualora ne faccia richiesta, può apporre a sua cura e spese cartelli indicanti il logo del Comune di Campobasso e la dicitura “questa/o aiuola/spazio verde/area è curata/o da …” seguita dalla denominazione, ed eventuale logo o immagine, del soggetto affidatario.

Per i cartelli apposti nelle rotonde o in prossimità delle strade, dovrà sempre essere verificata la compatibilità con le disposizioni del Codice della Strada, né potranno essere illuminate con qualsivoglia mezzo di illuminazione.

6. Il cartello indicante i dati dell’affidatario, dovrà avere le dimensioni massime di cm 40x 50, ed apposti nel numero di seguito indicato in funzione dell’estensione delle superfici:

- 1 tabella, fino a 50 mq;

- 2 tabelle, da 51 fino a 150 mq;

- 3 tabelle, da 151 a 300 mq;

- 4 tabelle, da 301 fino a 750 mq;

- 5 tabelle, oltre 750 mq.

Per aree verdi classificabili come parchi, ville, giardini o aree verdi di quartiere, potrà essere affissa, in prossimità dell’ingresso, una tabella, anche sotto forma di bacheca, della misura massima di cm.

70x100, indicante, oltre quanto indicato nel precedente comma, anche eventuali norme

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7. E’ fatto espresso divieto per l’affidatario di cedere a terzi i cartelli, ovvero parte degli stessi, per comunicazioni di natura commerciale.

ARTICOLO 11 – Partecipazione del Comune

1. La partecipazione del Comune è limitata alla messa a disposizione delle aree verdi pubbliche.

2. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione, la cui durata resta immutata. La risistemazione dell’area sarà a carico degli Enti erogatori di servizi che hanno disposto gli interventi.

TITOLO IV ‐ RESPONSABILITÀ E CONTROLLO

ARTICOLO 12 ‐ Responsabilità e garanzie

1. Il soggetto affidatario risponde, per tutto il periodo di durata dell’affidamento, degli eventuali danni causati all'area verde, o a parti di essa, direttamente derivanti dal mancato rispetto degli obblighi inerenti alle attività di manutenzione a suo carico.

2. Il soggetto affidatario è, altresì, responsabile per eventuali danni causati a terzi derivanti da gravi inadempimenti in ordine alla corretta manutenzione degli spazi affidati.

3. Rimane a carico dell’Amministrazione Comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti di terzi derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell’area.

4. L’Amministrazione è sollevata da responsabilità per eventuali danni/infortuni del soggetto affidatario e/o di altri lavoratori derivanti dalle attività di manutenzione dell’area.

ARTICOLO 13 ‐ Controlli e Vigilanza

1. Il Comune effettua sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, se del caso e a tutela del pubblico decoro, l’esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. In caso di inadempienza trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.10 comma 4.

2. Il Comune potrà istituire premi e riconoscimenti, anche attraverso concorsi, per le aree che dovessero distinguersi per bellezza, pregio e decoro degli allestimenti.

ARTICOLO 14 – Norme transitorie e finali

1. Ogni questione controversa viene esaminata e risolta dal Servizio Legale del Comune di Campobasso applicando, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, le norme del Codice Civile e le applicabili disposizioni del diritto amministrativo.

2. In mancanza di soluzione bonaria delle controversie, è competente la giurisdizione ordinaria o amministrativa, ratione materiae.

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