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DETERMINAZIONE N. 245 DEL 11/02/2020 OGGETTO

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(1)

UOC/UOS/ Ufficio AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 245 DEL 11/02/2020

OGGETTO

STIPULA CONVENZIONE ATTIVA CON IL POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO E DIAGNOSTICO FISIOLIFE SRL DI ABBIATEGRASSO - STRUTTURA SANITARIA PRIVATA NON ACCREDITATA SSN - PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI

CARDIOLOGIA - ANNO 2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Antonella Vellata

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via Papa Giovanni Paolo II – C.P. 3 - 20025 Legnano - Tel. 0331 449111 - Fax 0331 595275 -Codice Fiscale e Partita IVA 09319650967

(2)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE Premesso:

 che l’art. 4 II comma del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche” attribuisce – tra l’altro – ai Dirigenti il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;

 che il presente provvedimento viene adottato in base al “Regolamento per l’adozione degli atti amministrativi dell’ASST Ovest Milanese” di cui alla deliberazione n. 185/17 del 15/06/2017, da ultimo modificato con deliberazione n. 370 del 04/10/2018;

premesso inoltre:

 che con determinazione del Responsabile del Servizio Risorse Umane n. 1348/2019 del 19 giugno 2019, è stata da ultimo stipulata la convenzione con il Poliambulatorio Specialistico e Diagnostico Fisiolife srl di Abbiategrasso - struttura sanitaria privata non accreditata SSN - per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di cardiologia (visite ed esami strumentali di cardiologia) avente scadenza il 31 dicembre 2019;

 che con nota del 7 novembre scorso (ns. prot. gen. n. 37299 dell’8 novembre 2019), il Poliambulatorio Specialistico e Diagnostico Fisiolife srl di Abbiategrasso ha chiesto la disponibilità alla stipula della convenzione in oggetto per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dettagliando come segue le prestazioni richieste, in cui sono state inserite anche prestazioni della disciplina di Urologia e della disciplina di Chirurgia vascolare:

CARDIOLOGIA

Visita specialistica Euro 75,00

Visita specialistica con ECG basale Euro 95,00 Visita specialistica con ECG basale e sotto

sforzo

Euro 132,50

Check up cardiologico base (visita+ECG basale+Ecocardio)

Euro 125,00

Check up cardiologico plus (visita+ECG basale+ECG sott.+ ecocardio)

Auro 160,00

Holter Euro 40,00

Ecocardio Euro 60,00

ECG basale Euro 20,00

ECG Sotto sforzo Euro 45,00

UROLOGIA

Visita specialistica Euro 75,00

Visita specialistica con ecografia scrotale Euro 105,00 Visita specialistica con ecografia apparato

urinario

Euro 105,00

Visita specialistica con ecografia Euro 85,00 Visita specialistica di controllo Euro 60,00 CHIRURGIA VASCOLARE

TSA Ecodoppler Tronchi Sovraortici Euro 60,00

(3)

Ecodoppler arterioso+venoso Euro 80,00 Ecodopler artesrioso/venoso Euro 60,00

 che con nota e-mail del 23 novembre 2019, il Direttore dell’UOC Chirurgia Vascolare ha comunicato che l’equipe dell’U.O.C. non è interessata alla convenzione;

 che con nota del 13 gennaio 2020 – prot. n. 956 del 14 gennaio 2020 – la Fisiolife srl , ha chiesto l’attivazione della convenzione per le seguenti prestazioni:

CHIRURGIA GENERALE

TSA Ecodoppler Tronchi Sovraortici Euro 60,00 Ecodoppler arterioso+venoso Euro 80,00 Ecodopler artesrioso/venoso Euro 60,00

richiamate le seguenti disposizioni normative, contrattuali ed aziendali:

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., recante “ Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421”, il cui articolo 15 quinquies nel definire le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari, prevede per i medesimi - al comma 2, lettera c) - “…

la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell’azienda con le predette aziende e strutture;”

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale”, il cui articolo 8 “Attività aziendale a pagamento”, prevede al comma 1 che

“L’attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all’azienda e svolta, fuori dall’orario di lavoro, sia all’interno che all’esterno delle struttura aziendali, può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività libero professionale intramuraria e sottoposta alla disciplina prevista dal presente atto di indirizzo e coordinamento per tale attività, ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro”; inoltre, il comma 2 prevede che “L’attività resa per conto dell’azienda all’esterno della struttura, se svolta in regime di attività libero-professionale, deve garantire, comunque, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni”;

CCNL 19 dicembre 2019 dell’Area della Sanità – triennio 2016-2018, il cui articolo 115 “Tipologie di attività libero professionale intramuraria”, stabilisce al comma 1 che

“L’esercizio dell’attività libero professionale avviene al di fuori dell’impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme …c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in èquipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse”;

CCNL 19 dicembre 2019 dell’Area della Sanità – triennio 2016-2018, il cui articolo 117 “Altre attività a pagamento”, al comma 2 prevede che “Qualora l’attività di consulenza sia richiesta all’azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all’art. 115, comma 1, lett. c) da esercitarsi al di fuori dell’impegno di servizio…”;

(4)

Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66, “Attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”, articolo 4 “Durata massima dell’orario di lavoro”, che al comma 2 prevede che “La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.”, al comma 3 prevede che “Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi”; articolo 7 “Riposo giornaliero” prevede che “Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità”;

L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia sanitaria che annovera – tra le fonti di finanziamento del servizio sanitario e sociosanitario regionale - all’art 27 comma 2 lettera e), il “finanziamento da entrate proprie aziendali,”

costituito - tra l’altro - dalle “…entrate spettanti per le attività libero-professionali intra- murarie” (punto 2), rappresentate dalla quota parte di tali proventi spettante all’Azienda;

“Regolamento per la stipula di convenzioni attive e passive”, approvato don deliberazione aziendale n. 356 del 17 dicembre 2019;

visti i pareri favorevoli espressi dai Direttori del Dipartimento Cardiotoracovascolare, dal Direttore della U.O.C. Cardiologia dell’ospedale di Legnano, dal Direttore Medico del P.O. Legnano-Cuggiono, dal Direttore Sanitario;

visto il parere non favorevole comunicato con e-mail del 20 gennaio 2020 da parte del Direttore del Dipartimento Addomino-Pelvico e del Direttore dell’UOC Urologia;

visto il parere non favorevole espresso dal Direttore Sanitario in ordine alla richiesta delle seguenti prestazioni di Chirurgia Generale:

TSA Ecodoppler Trochi Sovraortici Ecodoppler arterioso+venoso Ecodopler Artesrioso/venoso

considerato che – sulla scorta dei pareri di cui al punto precedente - l’erogazione delle prestazioni della disciplina di Cardiologia - in oggetto:

 non compromette né il corretto svolgimento delle attività istituzionali, il cui soddisfacimento è prioritario, né il livello quali-quantitativo delle medesime, né comporta alcun aggravio delle liste d’attesa;

 soddisfa il rispetto dei vincoli disposti dal D. L.vo 8 aprile 2003 n. 66 in premessa citato;

 è a cura dei i Dirigenti Medici con rapporto esclusivo, fuori orario di servizio, con osservanza del principio di fungibilità e rotazione di coloro che erogano le prestazioni;

stabilito che il Direttore della U.O.C. sopra indicata, quale responsabile dell’esecuzione della convenzione, dovrà adottare le misure organizzative e di controllo utili a garantire il rispetto di tutte le condizioni elencate al punto precedente che dovranno permanere per tutta la durata della convenzione, nonché verificare la correttezza delle rendicontazioni delle prestazioni, che perverranno dalla struttura convenzionata;

dato atto che:

(5)

 la titolarità del rapporto convenzionale è in capo esclusivamente all’ASST;

 il ricavo lordo derivante dalla convenzione sarà ripartito – come da “Regolamento per la stipula di convenzioni attive e passive” in premessa citato - come segue:

 83% a favore del personale della U.O.C. Cardiologia dell’ospedale di Legnano, che erogherà le prestazioni;

 17% a favore dell’Azienda

e che alla liquidazione e pagamento delle quote spettanti al personale provvederanno, rispettivamente la UOC Centrale dei Servizi – Ufficio Libera Professione ed il Servizio Risorse Umane;

considerato quindi opportuno e conveniente per l’Azienda stipulare con il Poliambulatorio Specialsitico e Diagnostico Fisiolife srl di Abbiategrasso, la convenzione in oggetto, alla luce del disposto di cui all’articolo 27, comma 2, lettera e), della L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 citata in premessa e di approvarne il testo allegato al presente atto quale parte integrante;

stabilito di nominare - quale responsabile dell’esecuzione della convenzione - il Direttore della U.O.C. Cardiologia dell’Ospedale di Legnano che avrà cura di verificare la corretta esecuzione delle prestazioni dedotte in convenzione, nonché fornire alle strutture aziendali competenti i dati necessari per l’emissione dei conseguenti documenti contabili;

D E T E R M I N A

1. di stipulare – per quanto in premessa - con il Poliambulatorio Specialistico e Diagnostico Fisiolife srl di Abbiategrasso, la convenzione per l’effettuazione da parte dell’Azienda delle seguenti prestazioni specialistiche, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso:

CARDIOLOGIA

Visita specialistica Euro 75,00

Visita specialistica con ECG basale Euro 95,00 Visita specialistica con ECG basale e sotto

sforzo

Euro 132,50

Check up cardiologico base (visita+ECG basale+Ecocardio)

Euro 125,00

Check up cardiologico plus (visita+ECG basale+ECG sott.+ ecocardio)

Auro 160,00

Holter Euro 40,00

Ecocardio Euro 60,00

ECG basale Euro 20,00

ECG sotto sforzo Euro 45,00

2. di stabilire che la convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2020;

3. di precisare che l’effettuazione delle prestazioni di cui alla convenzione:

(6)

 non compromette né il corretto svolgimento delle attività istituzionali, il cui soddisfacimento è prioritario, né il livello quali-quantitativo delle medesime, nè comporta alcun aggravio delle liste d’attesa;

 soddisfa il rispetto dei vincoli disposti dal D. L.vo 8 aprile 2003 n. 66 in premessa citato;

 è a cura dai Dirigenti Medici con rapporto esclusivo, afferenti alle UUOOCC in premessa indicate e resa fuori orario di servizio, con osservanza del principio di fungibilità e rotazione di coloro che erogano le prestazioni;

4. di stabilire che i Direttori delle UU.OO.CC. Cardiologia, Urologia dell’ospedale di Legnano dovranno adottare le misure organizzative e di controllo utili a garantire il rispetto di tutte le condizioni elencate al punto precedente che dovranno permanere per tutta la durata della convenzione;

5. di nominare - quale responsabile dell’esecuzione della convenzione - i Direttori delle UU.OO.CC. Cardiologia, Urologia dell’ospedale di Legnano che dovranno attestare la corretta esecuzione delle prestazioni dedotte in convenzione, nonché fornire alle strutture aziendali competenti i dati necessari per l’emissione dei conseguenti documenti contabili;

6. di dare atto che:

 la titolarità del rapporto convenzionale è in capo esclusivamente all’ASST;

 il ricavo lordo, derivante dalla convenzione sarà ripartito – come previsto dal “Regolamento per la stipula di convenzioni attive e passive” in premessa citato - come segue:

 83% a favore del personale Medico delle UU.OO.CC. Cardiologia, Urologia dell’ospedale di Legnano, che effettuerà le prestazioni dedotte in convenzione;

 17% a favore dell’Azienda

e che alla liquidazione e pagamento delle quote spettanti al personale provvederanno, rispettivamente la UOC Centrale dei Servizi – Ufficio Libera Professione ed il Servizio Risorse Umane:

7. di registrare come segue i ricavi e i costi presuntivamente derivanti dal presente provvedimento:

ricavi: complessivi Euro 5.000,00 sul conto n. 404410040 "Convenzioni privato/pubblico – Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento (art.55 c. 1 lett. c) d) ed ex art.

57-58 CCNL” bilancio sanitario 2020;

costi: complessivi Euro 4.485,11

Euro 207,50 sul conto 713.140.030 “Acconto fondo di perequazione”;

Euro 3.942,50 sul conto 702.165.040 “Convenzioni a privati – Compart. Al personale att. Libera professione ex art. 55 c. 1 lett. c) d) CCNL”;

Euro 335,11 sul conto 807.110.070 “IRAP su attività libero professionale”

bilancio sanitario anno 2020;

8. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata al Responsabile del procedimento il quale ne comunicherà l’avvenuta approvazione ai Servizi/Settori/UU.OO./Uffici interessati per l’adempimento delle rispettive competenze così come individuate nel P.O.A.S;

9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 17 - comma 6 - della L.R. 30 dicembre 2009 n° 33, così come introdotto dalla L.R. 23/2015, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all’Albo on-line sul sito informatico aziendale.

(7)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE (Dott.ssa Maria Grazia Mirto)

Firmato da MARIA GRAZIA MIRTO

Il 11/02/2020 (11:50:39)

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