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Giurisprudenza relativa alle società di persone

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Giurisprudenza relativa alle società di persone

Relativamente all'art. 2251 – costituzione di società semplice Corte di Cassazione 9 aprile 1996 Numero 3275 Sezione 1 CIVILE

Società di persone fisiche - contratto costitutivo - conclusione verbale

Il contratto costitutivo di una societa` di persone che non abbia ad oggetto beni immobili puo` essere concluso anche verbalmente, essendo il documento scritto richiesto solo in funzione dell`eventuale iscrizione della societa` nel registro delle imprese (cod. civ. 2296)..

Corte di Cassazione 12 marzo 1994 Numero 2389 Sezione 2 CIVILE validità del contratto - costituzione di societa`

E` affetto da nullita` assoluta, per mancanza della necessaria forma scritta, il conferimento di un bene immobile a favore di una societa` costituita contestualmente, ove effettuato con una scrittura privata recante il crocesegno anziche` la sottoscrizione della parte, che ne costituisce il requisito essenziale.

Tale nullita`, ove l`immobile risulti essenziale per il raggiungimento dello scopo sociale, si estende all`intero contratto di societa`, si estende all`intero contratto di societa`, pur trattandosi di societa`

semplice per la quale non e` necessaria alcuna formalita`.

Corte di Cassazione 2 luglio 1990 Numero 6765 Sezione 1 CIVILE contratto verbale costitutivo di una societa` di fatto con conferimento

Il contratto verbale costitutivo di una societa` di fatto con conferimento di beni immobili a titolo di proprieta` per il raggiungimento dello scopo sociale. (Nella specie conferimento di un terreno allo scopo di costruire un fabbricato per la relativa vendita e divisione degli utili) e` affetto da nullita`, ai sensi dell`art. 2251 c. c. in relazione All`art. 1350 n. 1 c. c. , comportando la causa in concreto del contratto di societa` e la natura del bene conferito che l`obbligo della forma scritta per il negozio di conferimento degli immobili si estende al contratto sociale. Peraltro, la nullita` del detto contratto non puo` venire meno in ragione della conversione dello stesso a norma dell`art. 1424 c. c. con riguardo al preteso conferimento soltanto del mero Godimento novennale dell`immobile, non richiedente la forma scritta, importando tale delimitazione la nullita` del contratto per difetto della relativa causa, attesa l`inidoneita` di un conferimento alla realizzazione dello scopo sociale.

Corte di Cassazione 18 marzo 1988 Numero 2500 Sezione 1 CIVILE Esistenza di una societa` di fatto - rapporto fra i soci

L`esistenza di una societa` di fatto, nel rapporto fra i soci, postula la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o presunzioni (salva restando la forma scritta per i conferimenti immobiliari), del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (fondo comune, esercizio in comune di attivita` economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attivita`), e, pertanto, non puo` essere desunta dalla mera esternazione della societa`, che e` rilevante solo nel rapporto con i terzi, a tutela del loro affidamento, ne` da atti di per se` insufficienti ad evidenziare tutti i suddetti elementi costitutivi, come nel caso in cui i comproprietari di un`area si limitino a decidere di costruire su di essa un fabbricato, per goderne i frutti.

Relativamente all'art. 2252 – modificazioni del contratto sociale Corte di Cassazione 21 ottobre 1987 Numero 7753 Sezione 1 CIVILE

Deliberazione di cambiamento della sede sociale, risolvendosi in una

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La deliberazione di cambiamento della sede sociale, risolvendosi in una modificazione del contratto di societa`, richiede nelle societa` di persone (nella specie, societa` in accomandita semplice) il consenso di tutti i soci (v. artt. 2252, 2293, 2315 c.c.), talche` il trasferimento deliberato unilateralmente dallo amministratore, ove non risulti il consenso anche tacito dei soci assenti, deve ritenersi nullo e privo di effetti con la conseguenza che non puo` tenersene conto ai fini della competenza per territorio.

Relativamente all'art. 2253 – Conferimenti Corte di Cassazione 2 agosto 1995 Numero 8468 Sezione 1 CIVILE

società semplice - rapporti tra soci - partecipazione ai guadagni e alle perdite - presunzione di eguale obbligo di conferimento e di uguale partecipazione agli utili

La presunzione di eguale obbligo di conferimento del socio della societa` semplice e di eguale

partecipazione del medesimo alla societa`, stabilita, in mancanza di patto contrario, dagli artt. 2253 e 2263 cod. civ., e` esclusa per il socio d`opera la cui quota,in considerazione della particolare natura della prestazione d`opera, di per se variabile, perche`, tra l`altro, legata a fattori personali destinati a modificarsi nel tempo, deve essere determinata dal giudice, ai sensi dell`art. 2263 cod. civ., con un giudizio equitativo che sappia tener conto degli elementi che di volta in volta caratterizzano la fattispecie.

Corte di Cassazione 28 gennaio 1993 Numero 1027 Sezione 1 CIVILE società di fatto - conferimento immobili - configurabilita`

Il conferimento di un bene immobile da parte di un socio di una societa` di fatto alla societa`, in mancanza di un atto formale, vale come conferimento non in proprieta`, ma in uso, per cui e` al valore d`uso che deve essere ragguagliata la liquidazione della quota chiesta, ex art. 2289 cod. civ., dal socio

uscente.

Relativamente agli artt. 2257 e 2258 - Amministrazione Corte di Cassazione 11 marzo 1997 Numero 2174 Sezione 2 CIVILE

società in nome collettivo - rapporti con i terzi - stipulazione del contratto

Nel caso di atto stipulato a nome di una societa` in nome collettivo da uno solo dei soci amministratori, in violazione della clausola dell`atto costitutivo (regolarmente iscritta nel registro delle imprese a norma dell`art. 2298, primo comma, cod. civ.), la quale, legittimamente derogando alla disciplina del codice civile attributiva del potere di amministrazione e di rappresentanza a ciascuno dei soci, preveda per talune categorie di atti che il potere rappresentativo sia esercitato congiuntamente da determinati soci, non e` configurabile una mera causa di annullabilita` del contratto ai sensi dell`art. 1425 cod. civ.

ma, trova applicazione il principio, secondo cui il contratto posto in essere da chi sia privo del potere di rappresentare il soggetto in nome del quale esso e` stipulato costituisce un negozio giuridico inefficace nei confronti dell`interessato, fin quando, eventualmente, questi lo ratifichi, manifestando

inequivocabilmente la volonta` di rendere operante nei propri confronti l`atto concluso dal "falsus procurator".

Tribunale 30 giugno 1987 SEDE Catania

società di persone - rapporti tra i soci - partecipazione agli utili - approvazione rendiconto - modalita' - unanimita'

Ai sensi dell'art. 2262 cc il diritto del socio di una societa` di persone a percepire la sua parte di utili e` sospensivamente condizionato all'approvazione del rendiconto. In difetto di diversa previsione

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convenzionale, l'approvazione di tale documento contabile deve avvenire con il consenso unanime dei soci non amministratori.

Relativamente all'art. 2265 – Patto leonino Corte di Cassazione 29 ottobre 1994 Numero 8927 Sezione 1 CIVILE partecipazione ai guadagni e alle perdite - divieto del patto leonino

Il divieto del cosiddetto patto leonino posto dall`art. 2265 cod. civ. (ed estensibile a tutti i tipi sociali, attenendo alle condizioni essenziali del tipo "contratto di societa`") presuppone una situazione

statutaria -costitutiva dei diritti e degli obblighi di uno o piu` soci nei confronti della societa` ed integrativa della loro posizione nella compagine sociale -caratterizzata dalla esclusione totale e costante di uno o di alcuni soci dalla partecipazione al rischio di impresa e dagli utili, ovvero da

entrambe. Pertanto, esulano dal divieto le pattuizioni regolanti la partecipazione alle perdite e agli utili in misura difforme dall`entita` della partecipazione sociale del singolo socio, sia che si esprimano in una misura di partecipazione difforme da quella inerente ai poteri amministrativi (situazione di rischio attenuato), sia che condizionino in alternativa la partecipazione, o la non partecipazione, agli utili o alle perdite al verificarsi di determinati eventi giuridicamente rilevanti. Peraltro, il divieto di esclusione dalla partecipazione agli utili o alle perdite deve essere riguardato in senso sostanziale, e non formale, per cui esso sussiste anche quando le condizioni della partecipazione agli utili o alle perdite siano, nella previsione originaria delle parti, di realizzo impossibile, e nella concretezza determinino una effettiva esclusione totale da dette partecipazioni.

Relativamente all'art. 2291 e la responsabilità dei soci nella s. n. c.

Corte di Cassazione 14 giugno 1999 Numero 5884 Sezione 3 CIVILE

società di persone fisiche - titolo esecutivo giudiziale - efficacia nei riguardi del socio illimitatamente responsabile

Il titolo esecutivo formatosi in un giudizio (anche monitorio) tra il creditore di una societa` di persone e la societa` e` efficace anche contro il socio illimitatamente responsabile della societa` stessa, poiche` nei riguardi di tale socio si configura una situazione non diversa da quella che, secondo l`art.

477 primo comma cod. proc. civ., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui e` stato formato, tenuto conto che dall`esistenza dell`obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilita` di detto socio. Il soggetto minacciato dell`esecuzione in qualita` di socio illimitatamente responsabile e sulla base del titolo esecutivo formatosi contro la societa` - del quale gli va fatta la notifica - attraverso l`opposizione all`esecuzione puo`, tuttavia, contestare la sua qualita` di socio responsabile delle obbligazioni sociali (nell`affermare tali principi la Suprema Corte, nel giudizio di opposizione all`esecuzione promosso dal socio, non avendo quest`ultimo contestato la sua qualita` di socio illimitatamente responsabile in veste di accomandatario, ha, in base ad essi, ritenuto irrilevante la questione dal medesimo sollevata in ordine al se il titolo - costituito da un decreto ingiuntivo - si fosse formato contro la societa` o contro di lui).

Corte di Cassazione 4 aprile 1998 Numero 3512 SEZIONE CIVILE

Società irregolare e di fatto - responsabilita' dei soci - corresponsione del risarcimento - diritto di regresso

L`illecito colposo di uno dei due soci di una societa` di fatto commesso nell`ambito dell`attivita`

stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi costituisce illecito della societa` ed impegna solidalmente e illimitatamente i suoi soci, con conseguente diritto di regresso del socio che abbia risarcito

interamente il danno, nei confronti dell`altro socio nella misura di meta`, in funzione della

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Corte di Cassazione 26 marzo 1994 Numero 2985 Sezione 1 CIVILE - societa` con soci a responsabilita` illimitata

L`esistenza del contratto sociale, anche ai fini della dichiarazione di fallimento del socio

illimitatamente responsabile ex art. 147 legge fallimentare, puo` risultare, oltre che da prove dirette, anche da manifestazioni esteriori rivelatrici delle componenti del rapporto societario, fra le quali particolare significativita` puo` riconoscersi ai rapporti di finanziamento e di garanzia, che, se costituiti sistematicamente e con esclusione del diritto di regresso del garante, sostanzialmente si risolvono in uno strumento di apporto di capitale alla societa`. Tale sistematicita` non deve essere intesa in senso meramente quantitativo, potendo pochi interventi di finanziamento o di prestazione di garanzie costituire un idoneo indice rivelatore del rapporto societario in presenza di altre circostanze (ad esempio, perche` effettuati in momenti decisivi per lo sviluppo dell`impresa o per evitarne la crisi).

Corte di Cassazione 4 giugno 1992 Numero 6852 Sezione 1 CIVILE responsabilità fini della dichiarazione di fallimento

Ai fini della dichiarazione di fallimento, l`accertamento dello stato d`insolvenza di una societa` di persone va condotto unicamente in relazione al patrimonio sociale e non pure ai singoli patrimoni dei soci, i quali non costituiscono componenti del patrimonio sociale, a meno che non siano stati

espressamente oggetto di conferimenti. Il coinvolgimento nel fallimento della societa` dei patrimoni dei soci si realizza solo in conseguenza del fallimento degli stessi soci (illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali ex artt. 2267, 2293, 2297), fallimento che costituisce un inderogabile effetto di quello della societa`.

Relativamente allo scioglimento, esclusione del socio, assemblea dei soci Corte di Cassazione 11 aprile 1995 Numero 4169 Sezione 1 CIVILE

società costituita da due soli soci - morte di uno dei soci - scioglimento

La morte del socio di una societa` di persone non determina necessariamente lo scioglimento generale della societa`, ne` la formale liquidazione della stessa, ancorche` la societa` sia costituita da due soli soci, in quanto anche in tale ipotesi e` applicabile la disciplina dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio (art. 2284 cod. civ.), dovendo il socio superstite procedere anzitutto alla liquidazione della quota spettante agli eredi dell`altro socio (salvo le eccezioni previste dallo stesso art. 2884), mentre lo scioglimento della societa` conseguira` solo se, in termini di cui all`art. 2272, n.

4 cod. civ., la pluralita` dei soci non viene ricostituita. da vedere: [s63\02899]

Corte di Cassazione 10 gennaio 1998 Numero 153 Sezione 1 CIVILE

società di persone - delibera di esclusione - contestuale convocazione di tutti i soci

Nella disciplina legale delle societa` di persone manca la previsione dell`organo e del metodo

assembleare, con la conseguenza che, dovendosi adottare la delibera di esclusione di un socio (per la quale e` richiesta la maggioranza dei soci non computandosi tra questi quello da escludere), non e`

necessario che siano consultati tutti i soci, ne` che essi manifestino contestualmente la propria volonta` attraverso una delibera unitaria, essendo sufficiente raccogliere le singole volonta` idonee a formare la richiesta maggioranza e comunicare la delibera di esclusione al socio escluso, affinche` egli sia posto in condizione di esercitare la facolta` di opposizione dinanzi al tribunale.

Corte d'Appello 15 novembre 1996 SEDE Milano

società di persone - sas - modifica atto costitutivo - rifiuto del socio - esclusione dalla societa' - inammissibilita' - ragioni

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In difetto di diversa previsione contenuta nell'atto costitutivo, il rifiuto manifestato dal socio di una societa' di persone alla modifica dell'atto costitutivo non costituisce una legittima causa di esclusione dalla compagine sociale ai sensi dell'art. 2286, primo comma, c.c. Tale comportamento, tuttavia, puo' assumere rilevanza quale causa di scioglimento della societa' ove si risolva in un ostacolo al

conseguimento dell'oggetto sociale.

Corte di Cassazione 1 giugno 1991 Numero 6200 Sezione 1 CIVILE ipotesi di esclusione dalla societa`

L`ipotesi di esclusione dalla societa` prevista dal secondo comma dell`art. 2286 cod. civ., per la sopravvenuta inidoneita` del socio che ha conferito la propria opera a svolgerla, presuppone la presenza di cause oggettive che precludano in via definitiva la prestazione dell`opera personale del socio e prescinde dalla colposita` dell`inadempimento, che invece caratterizza l`ipotesi di esclusione (per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale) prevista dal comma precedente. Pertanto, al socio che per sua colpa abbia solo temporaneamente omesso la prestazione della propria opera personale nella societa`, cui sia obbligato in base alle norme statutarie, e`

applicabile la disposizione del primo comma dell`articolo citato, e non quella del secondo comma, con la conseguenza che egli puo` essere escluso dalla societa` qualora il suo inadempimento, pur sfornito del carattere della definitivita`, risulti grave.

Corte d'Appello 16 settembre 1980 SEDE Catania

società di persone - snc - esclusione del socio - delibera - metodo assembleare - necessita' - esclusione Nelle societa' di persone, diversamente da quanto accade nelle societa' di capitali, non sussiste

l'organo sociale assembleare ma soltanto una pluralita' di soci. In materia di esclusione del socio ne consegue che non e' obbligatorio il metodo assembleare per la formazione della maggioranza, essendo sufficiente raccogliere in qualunque modo ed anche separatamente le singole manifestazioni di volonta' idonee a formarla, fatta salva la comunicazione al socio escluso affinche' possa esercitare la facolta' di opposizione previste nell'art. 2287 c.c.

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