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SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

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SCHEMA DI

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI

SPORTIVI COMUNALI

(2)

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra il Comune di Martinsicuro e ____________________________________ per

l'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivo

“CAMPI DA TENNIS E CAMPO POLIVALENTE” e relative pertinenze sito a Martinsicuro in via LUNGOMARE EUROPA.

L'anno ____________________ il giorno ____________ del mese di _____________nella residenza municipale, con il presente atto da valere ad ogni effetto di Legge,

TRA

_________________________________ nato a __________________ il giorno______ in qualità di ____________________, che quale interviene in questo Atto ,ai sensi dell' art.97, comma 4 lettera c) del D. Lgs. 267/2000, in rappresentanza e per conto del Comune di Martinsicuro C.F. ___________________________ che nel contesto verrà chiamato per brevità anche “Comune” o “Amministrazione Comunale”;

E

_____________________________________________ con sede in ______________Via _______________________ n._____________________, che per brevità sarà di seguito denominato “concessionario” o “gestore” per la quale interviene il Sig._______________________________nato a __________________ il ________________nella sua qualità di legale rappresentante, si conviene e si stipula quanto segue:

SI PREMETTE

- che con Legge Regionale 19 giugno 2012 n. 27 sono state disciplinate le modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti Pubblici Territoriali;

- che con Delibera C.C. n. 37 Del 02/08/2005, esecutiva, è stato approvato l'atto fondamentale di disciplina delle modalità di affidamento in concessione degli impianti sportivi Comunali;

- che con delibera di C.C. n. 32 del 05/06/2008 si approva lo schema di convenzione per la gestione degli impianti sportivi comunali;

- che con determinazione dell’Area AA.GG. n.______ del ___________si stabilisce di affidare in concessione alla ____________________________________ la gestione dell'impianto sportivo;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto

Le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

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Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Martinsicuro concede in concessione alla Società/Associazione Sportiva ________________________ la gestione e manutenzione dell'Impianto sportivo costituito da :

n. 02 Campi da tennis;

n. 01 campo polivalente;

N. 2 spogliatoi e docce;

N.1 copertura pressostatica realizzata in telo di materiale plastico corredata da impianto di ventilazione da revisionare e da manutenere;

In aggiunta di spogliatoi e docce esistenti saranno collocati dal Comune di Martinsicuro nell'area, ove necessario, bagni chimici;

L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario.

ART. 2

SCOPO/OBIETTIVI

Lo scopo /obiettivo della convenzione consiste nella gestione dell'impianto per le finalità sportive e sociali che l'Amministrazione Comunale persegue. La gestione dell'Impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

ART. 3 DURATA

L' affidamento in concessione avrà durata di anni 10 (DIECI), con decorrenza ______________ e scadenza ______________, con possibilità di proroga di anni 1 (uno).

Il concessionario potrà' recedere dal contratto dandone comunicazione con almeno sei mesi di preavviso all'Amministrazione con raccomandata A.R. . Nel caso di recesso, in qualsiasi modo sia motivato, prima della scadenza il concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti del Comune.

ART. 4

CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione del ____________________________ è pari a €.

___________ all'anno a carico del concessionario da versare all'Amministrazione Comunale entro il ___________________ di ogni anno.

ART. 5

CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE

Il Comune di Martinsicuro eroga al concessionario un corrispettivo annuale pari ad

€._________________ Iva Compresa per la manutenzione delle relative pertinenze annesse alla struttura.

Il corrispettivo, per i servizi resi dal gestore, verrà erogato previa presentazione di fatture

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trimestrali.

ART. 6

TARIFFE D'USO DEI CAMPI E ALTRE ENTRATE

Le tariffe d'uso dell'impianto sportivo di che trattasi applicate ad Enti, società sportive e privati cittadini sono quelle previste dal tariffario approvato dall'Amministrazione Comunale con apposita Deliberazione.

Oltre alle tariffe d'uso il concessionario potrà incassare proventi da:

- vendita di biglietti durante le gare ufficiali, tornei o altri eventi;

− gestione del bar ristoro, fermo restando l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni;

− proventi derivanti da tabellonistica pubblicitaria di cui all'art 9.;

− eventuali altri proventi derivanti da gettoniere;

ART. 7

OBBLIGAZIONI DEL GESTORE

Al gestore competono i seguenti obblighi generali:

1.FUNZIONAMENTO FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI:

⚫ curare il corretto e puntuale funzionamento del complesso sportivo oggetto della concessione, assicurandone il massimo utilizzo da parte dell'utenza costituita anche dalle scuole .

⚫ impegno a far utilizzare gli impianti in modo corretto e a far osservare tutte le norme vigenti in particolare quelle norme di sicurezza e di carattere igienico – sanitario, vigenti in materia;

durante lo svolgimento delle attività il concessionario dovrà garantire il servizio di assistenza agli atleti nel pieno rispetto della normativa vigente, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità;

obbligo ad assumere tutte quelle iniziative atte alla divulgazione e alla promozione dello sport a tutti i livelli sociali e a presentare annualmente, all'Amministrazione Comunale, una relazione sull'attività tecnico – sportiva effettuata;

2. CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI:

Il gestore si obbliga in particolare a garantire:

⚫ apertura, chiusura degli impianti, custodia dei beni e delle attrezzature, controllo e gestione degli ingressi e delle aree, consentendo l'accesso esclusivamente ai soggetti autorizzati e vigilando su eventuali usi impropri delle attrezzature;

⚫ pulizie giornaliere e periodiche, sia ordinarie che straordinarie, con prodotti e strumenti specifici ed adeguati, rispondenti alle norme di sicurezza e di qualità;

⚫ Sostituzione dei corpi illuminanti degli spogliatoi, delle palestre , dei servizi igienici e delle aree di pertinenza quali ad esempio lampade, neon, proiettori;

⚫ tinteggiatura dei locali adibiti a spogliatoio e servizi nonchè la manutenzione della pavimentazione e di tutte le piattaforme presenti utili allo svolgimento delle varie specialità sportive;

⚫ manutenzione dell'area verde interna e perimetrale, comprensiva dei relativi camminamenti e strade di accesso , con sfalcio dell'erba e pulizia della recinzione con l'eliminazione della eventuale vegetazione infestante , e quanto altro necessario per garantire lo stato di decoro;

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L'Amministrazione Comunale, potrà prescrivere l'attuazione di lavori di manutenzione assegnando all'uopo un congruo termine. Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente con addebito delle relative spese alla concessionaria;

assunzione del 100% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento, ed acqua;

3. PERSONALE ADDDETTO ALL'IMPIANTO:

⚫ durante l'apertura degli impianti dovrà sempre essere garantita la presenza di personale necessario nel numero e professionalità tali da soddisfare i bisogni dell'utenza;

⚫ al gestore compete l'impiego di personale qualificato in relazione alle mansioni da svolgere.

ART. 8

ORARIO DI APERTURA E RISERVE DI UTILIZZO

La disciplina dell'uso dell'impianto sportivo e di competenza del concessionario.

Il concessionario dovrà assicurare una apertura minima giornaliera.

L'articolazione dell'orario di apertura, per l'anno di svolgimento delle attività sportive, dovrà essere annualmente concordata con l'amministrazione Comunale.

E' consentita l'apertura degli impianti anche nei giorni festivi.

L'Amministrazione Comunale si riserva l'uso, a titolo gratuito previo avviso di 7 giorni, dell'impianto secondo le seguenti previsioni :

⚫ n. 15 giorni annuali per lo svolgimento di iniziative del Comune o patrocinate dallo stesso ;

⚫ attività curriculari delle scuole di ogni ordine e grado per la preparazione a giochi studenteschi.

In caso di concomitanza con eventi programmati dal concessionario e relativi a manifestazioni di carattere nazionale e regionale altrimenti non differibili, dei quali dovrà essere fornito un calendario all'Amministrazione Comunale, sarà garantito lo svolgimento delle manifestazioni suddette.

ART. 9 PUBBLICITA'

L'Amministrazione Comunale concede in esclusiva al concessionario l'autorizzazione a gestire gli spazi pubblicitari situati all'interno del complesso sportivo di Lungomare Europa mediante il collocamento di cartelloni, stendardi, striscioni, ecc. Si intendono a carico del concessionario tutte le pratiche e gli oneri relativi in materia di diritti erariali e demaniali, tasse di pubblicità, installazione di infissi per il montaggio, lo smontaggio della cartellonistica, assicurazioni, manutenzione della stessa e qualsiasi altro comunque dipendente dalla presente concessione. Al termine della presente convenzione, il concessionario provvederà, ove necessario e su richiesta dell'Amministrazione Comunale, al ripristino od alla mozione delle opere eseguite.

Il concessionario gestisce il proprio rapporto di pubblicità e sponsorizzazione, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia nell'impianto oggetto dell'appalto.

Il concessionario dovrà altresì riservare al Comune fino ad un massimo di n. 6 spazi pubblicitari per pubblicizzare le istituzioni o attività/iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale stessa.

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ART. 10

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Durante tutto il periodo di validità della concessione, il concessionario dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutti gli interventi e le opere di manutenzione ordinaria degli impianti sportivi e delle aree esterne di pertinenza, ivi comprese le dotazioni di attrezzature, necessari per assicurare il buon funzionamento degli impianti in modo da consegnare al Comune di Martinsicuro alla scadenza della concessione, gli impianti in buone condizioni di conservazione e funzionamento, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso ed alla vetustà naturale.

Detti interventi dovranno riguardare per tutti gli impianti anche le eventuali strutture di delimitazione quali reti, staccionate, muri e cordoli in calcestruzzo e il rispetto della fascia esterna a tali strutture.

Nel caso di danni e/o rotture accidentali il concessionario non potrà esimersi dall' effettuazione di quelle opere di riparazione e manutenzione ordinaria che dovessero rendersi indispensabili per il mantenimento della piena funzionalità del complesso, salvo il recupero della spesa nei confronti del soggetto responsabile.

Il concessionario rinuncia preventivamente ad eventuali rivalse per danni derivanti da esondazioni.

Il Comune in cui ravvisi la mancata effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria l'effettuati in maniera negligente, potrà ordinare con apposita raccomandata A.R. Al concessionario l'effettuazione dei predetti interventi dando allo stesso un congruo termine non superiore comunque a giorni trenta. Nel caso di mancata effettuazione nei termini il Comune senza ulteriore avviso provvederà ad effettuarli addebitando la spesa al concessionario compensandola con il corrispettivo dovuto. La mancata effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria realizzano la fattispecie di inadempimento che sarà valutato in ordine alla sua gravità anche in considerazione del reiterarsi degli episodi per la decadenza della concessione di cui all'art.14.

ART.11

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Gli interventi di manutenzione a carattere straordinario e i lavori di adeguamento e ristrutturazione degli impianti di manutenzione a carattere straordinario e lavori di adeguamento e ristrutturazione degli impianti saranno a completo carico dell'Amministrazione Comunale.

2. Qualsiasi opera, lavoro o manufatto, ivi compresi miglioramenti o addizioni da apportare alla struttura o a singole parti di essa, che il gestore intenda realizzare per proprio conto e a proprio carico, dovranno essere comunque preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, che previo accordo, provvederà ad indennizzare il gestore per le opere amovibili che rimarranno alla struttura, quindi di proprietà comunale.

ART. 12

REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE

Sempre previo accordo con l'Amministrazione Comunale, il gestore della struttura potrà procedere alla realizzazione di nuove opere finalizzate al miglioramento della struttura data in gestione.

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La realizzazione di quanto previsto al comma precedente, dovrà avvenire sulla base di un progetto presentato dal gestore e validato dall'ufficio tecnico Comunale, concordando le modalità e le condizioni dell'intervento.

Le nuove opere realizzate, saranno, previo accordo formale, prese in carico dall'Amministrazione Comunale e di conseguenza remunerate tenendo conto della vetustà dell'opera, o in caso di opera non amovibile riconsegnata al gestore alla fine della convenzione.

ART.13 CONTROLLI

Il Comune di Martinsicuro, attraverso proprio personale, si riserva la facoltà di accedere agli impianti ed ai relativi locali e pertinenze in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, al fine di verificare lo stato di conservazione degli impianti nonché l'esatto adempimento degli oneri contrattuali e dal rispetto delle norme di legge inerenti la gestione dell'impianto.

Al termine di ciascun anno il gestore invia al Comune una dettagliata relazione ed un rendiconto di gestione.

ART.14

DIVIETO DI CESSIONE

E' fatto espresso divieto al concessionario di cedere in godimento, il tutto o in parte, l'impianto sportivo oggetto della concessione o di cedere ad altri l'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto sportivo in argomento.

Per l'espletamento di servizi connessi alla gestione delle attività ma non inerenti direttamente la stessa (es. pulizie o manutenzione del verde) il concessionario potrà avvalersi di terzi anche non dipendenti, fermo restando che il Comune rimane estraneo al rapporto contrattuale tra il concessionario e i terzi, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità convenzionali, nessuno escluso, fanno carico al concessionario.

E' vietato inoltre il subappalto totale o parziale del servizio oggetto della concessione.

ART.15

INADEMPIMENTO, DECADENZA E REVOCA

1. Qualsiasi atto o fatto costituente inadempimento dovrà essere contestato al concessionario entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dall'avvenuta conoscenza da parte del Comune.

2. In caso di scioglimento della Società Sportiva la concessione decade ed è risolta di diritto.

3. La concessione potrà essere dichiarata decaduta dal Comune, in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, nei seguenti casi:

- mancato rispetto degli obblighi assicurativi;

- perdita dei requisiti minimi per l'affidamento del servizio;

- accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;

- fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;

- accertata violazione degli obblighi contrattuali e violazione nei rapporti con l'utenza, con particolare riferimento alla pretesa di un “prezzo dell'utenza” maggiore di quello deliberato alla Giunta Comunale;

- ogni altra inadempienza o fatti, non espressamente contemplati nel presente articolo che rendano impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile.

In tali casi il Comune di Martinsicuro potrà risolvere il diritto di contratto comunicando alla Ditta, con raccomandata A/R, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva

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espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

Nel caso di decadenza della concessione nessun indennizzo o altra utilità competerà al concessionario. Tutte le opere realizzate e le attrezzature fino a quel momento acquistate e installate diverranno di proprietà del Comune senza che la Ditta concessionaria possa vantare alcun diritto.

La risoluzione della convenzione comporterà automaticamente la perdita del diritto alla corresponsione del corrispettivo di cui all'art.5.

Per i motivi di pubblica utilità e a sua totale descrizione il Comune potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario.

E' per sempre ammessa la risoluzione consensuale.

ART.16

GARANZIE ASSICURATIVE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e a copertura di eventuali danni arrecati agli impianti, comunque connessi alla gestione, il concessionario, all'atto della stipula del contratto che regola la concessione, si impegna a sottoscrivere una fideiussione bancaria di €.____(*1)_______ a favore dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario dovrà inoltre tenere indenne il Comune di Martinsicuro da ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati a terzi nell'espletamento dei servizi. Sarà altresì responsabile nei confronti del Comune di Martinsicuro per danni causati alle strutture ed impianti in dotazione.

*1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento

A tale scopo, il concessionario si impegna a stipulare una polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi, riferita alle attività tutte in oggetto, a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare a immobili persone e cose di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto della presente convenzione.

Tali polizze dovranno essere operanti per tutta la validità della convenzione e dovranno prevedere e coprire ogni rischio che discenda dalla gestione, sollevando l'Ente da ogni tipo di responsabilità in costanza della presente convenzione.

La polizza responsabilità Civile Verso i terzi dovrà essere stipulata con primaria Compagnia assicuratrice ed avere le seguenti principali caratteristiche:

- Massimale unico non inferiore a €. 1.000.000,00;

- Coprire tutte le attività svolte dal Gestore, comprese attività secondarie ed accessorie ,nulla eccettuato o escluso;

- Il Comune di Martinsicuro dovrà rivestire la qualifica di terzo.

Il gestore si impegna, alla stipulazione della Convenzione, a presentare copia della polizza sopra indicate, regolarmente sottoscritte e quietanzate dalle parti e si impegna inoltre a pagare i relativi premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto con soluzione di continuità delle coperture assicurative.

In mancanza non si procederà alla consegna degli impianti e il concessionario potrà andare incontro alla decadenza di cui all'art.14.

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ART.17

CONTROVERSIE FORO COMPETENTE

Le controversie che insorgessero tra il concessionario e l'Amministrazione Comunale saranno sottoposte al giudizio del foro di TERAMO. E' escluso il lodo arbitrale.

ART. 18

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto di concessione sono a carico del gestore.

ART. 19 REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 131 del 20.04.1986.

ART. 20

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non espressamente previsto, le arti si richiamano alla normativa vigente prevista nel Codice Civile e nelle Leggi di Settore.

IL CONCESSIONARIO COMUNE DI MARTINSICURO

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