• Non ci sono risultati.

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PER LA PRATICA DEL CALCIO ******

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PER LA PRATICA DEL CALCIO ******"

Copied!
14
0
0

Testo completo

(1)

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PER LA PRATICA DEL CALCIO

******

L’anno 2020, il giorno ___ del mese di _________, in San Gimignano, presso il Municipio, sito in Piazza Duomo n. 2, sono presenti:

– Valerio Bartoloni, nato a Roma il 20.07.1967, Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, il quale interviene in questo atto in nome e per conto del Comune di San Gimignano (da ora in poi: Comune), C.F. e P. IVA 00102500527, che rappresenta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 e del decreto sindacale n. 22 del 29.08.2014;

– _____________, nato a ______ il _______, residente a _______ in _______________, il quale interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante della società “Florentia San Gimignano Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata” (da ora in poi: Società), con sede legale in San Gimignano, località Santa Lucia , CF e P. IVA 02328390972.

Premesso che, in esecuzione della deliberazione G.C. n. del _____.2020 e della determinazione dirigenziale n. __ del ____.2020, ai sensi della L.R.T.

n. 21 del 27/02/2015, si è disposto l’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali di seguito individuati secondo modi e termini di cui alla presente convenzione.

Ciò premesso, e ritenuto quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Il Comune affida alla Società, che accetta, la gestione dei seguenti

(2)

impianti sportivi comunali: a) stadio comunale, sito in località Santa Lucia, composto da: campo da calcio, tribuna, spogliatoi e relative pertinenze, attrezzature e beni mobili; b) impianto sportivo sito in località Belvedere, composto da: campo da calcio, spogliatoi e relative pertinenze, attrezzature e beni mobili; c) impianto sportivo sito nella frazione di Ulignano, composto da: campo da calcio, campo da calcetto, spogliatoi e relative pertinenze, attrezzature e beni mobili. Il campo da calcio facente parte dell’impianto sportivo di Ulignano è parte di proprietà comunale e parte di proprietà della Parrocchia di San Bartolomeo a Ulignano e in disponibilità del Comune ai sensi della “Convenzione per il comodato di terreno adibito a campo sportivo in loc. Ulignano” tra i suddetti enti rep. 1696 del 30.08.2017;

l’affidamento di tale campo da calcio avviene pertanto secondo modalità stabilite dal presente atto e dalla succitata convenzione rep. 1696/2017, che la Società dichiara di ben conoscere e di accettare.

2. Gli impianti e le relative pertinenze, attrezzature e beni mobili affidati in gestione sono specificamente individuati nelle planimetrie e nel Verbale di consegna, controfirmato dalle parti, depositato in atti presso il Comune.

Art. 2 – Finalità dell’affidamento

1. Le finalità dell’affidamento consistono nella promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorio-ricreative così come espressamente disciplinate dall’art. 1, c. 3, della L.R.T. 21/2015.

Art. 3 – Durata dell’affidamento

1. L’affidamento ha una durata di un anno, con decorrenza dal 1.09.2020 al 31.08.2021.

2. Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla proroga tecnica della

(3)

convenzione alle medesime condizioni economico-gestionali nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, nella misura strettamente necessaria.

Art. 4 – Consegna dei beni

1. Tutti gli impianti e le relative pertinenze, attrezzature e beni mobili sono consegnati alla Società nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di stipula della presente convenzione. La Società dichiara, con la firma del presente atto, di averne constatata la consistenza e lo stato di funzionamento e conservazione.

2. La Società ha facoltà di provvedere, a proprie cura e spese, alla sostituzione delle serrature d’ingresso degli impianti, comunicandolo preventivamente al Comune, cui dovrà essere immediatamente fornita copia delle nuove chiavi.

Art. 5 – Oneri del concessionario

1. La Società si obbliga a gestire i beni oggetto della presente convenzione assumendosi i seguenti oneri gestionali ed economici: apertura e chiusura;

custodia e sorveglianza; pulizia; manutenzione ordinaria; imposte, tasse e tributi vari ed altre spese connesse all’uso e alla gestione degli impianti, ivi comprese quelle inerenti all’applicazione delle misure anti Covid-19 previste dalle normative e dalle disposizioni vigenti. Tutti gli oneri relativi alle utenze di energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento ed altre eventuali utenze, così come tutte le altre spese di conduzione dei beni connesse alla gestione, nessuna esclusa, sono altresì interamente a carico della Società. Le utenze a contatore resteranno intestate al Comune e le relative spese saranno addebitate alla Società, previa lettura degli effettivi

(4)

consumi, portandole in detrazione dal corrispettivo di cui all’art. 10.

2. Nell’espletamento della gestione dei beni dovrà essere assicurata da parte della Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) apertura e la chiusura degli impianti tramite la presenza di un incaricato per tutto il periodo di apertura e di utilizzo; b) pulizia giornaliera con idonei prodotti igienizzanti degli edifici e di tutte le pertinenze degli impianti dopo ciascun utilizzo, ivi compresa la fornitura dei prodotti e dei materiali necessari; c) taglio dell’erba e manutenzione delle aree verdi di pertinenza, oltre alla cura del manto e delle attrezzature dei campi da gioco, con le cadenze atte ad assicurare la perfetta fruibilità dei medesimi, assicurando lo smaltimento del materiale di risulta negli appositi spazi; d) esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza sugli impianti elettrico, termo-idraulico, antincendio e su tutti gli altri impianti, compresa la fornitura dei materiali necessari; e) esecuzione di tutti gli interventi previsti dalle normative e dalle disposizioni vigenti in materia di “emergenza Covid-19”.

3. La Società dovrà inoltre: a) vigilare sul corretto uso di tutti i beni oggetto della presente convenzione da parte degli atleti, dei dirigenti, degli spettatori e di tutti i fruitori; b) segnalare tempestivamente al Comune la necessità di interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti qualora il mancato o l’irregolare funzionamento dei medesimi possano arrecare danni agli utenti, a cose o a terzi; c) consentire l’acceso agli impianti al Comune e a tutti i soggetti da questo autorizzati con lo scopo di effettuare lavori e servizi presso le strutture affidate, assicurando la necessaria collaborazione e assistenza.

(5)

Art. 6 – Modalità di utilizzo e conduzione degli impianti

1. Tutti i beni oggetto della presente convenzione dovranno essere utilizzati, secondo la loro propria destinazione, per lo svolgimento dell’attività calcistica e per l’esecuzione di corsi per l’avviamento alla pratica del calcio e per altre attività sportive e ludico-motorio-ricreative compatibili con le strutture.

2. La Società dovrà consentire l’utilizzo dei beni a tutti i soggetti di cui all’art. 14, c. 1 della L.R.T. 21/2015 che ne facciano richiesta, con frequenza e orari da concordare con i soggetti medesimi, con esclusione del campo da calcio dell’impianto sportivo di Ulignano, il cui eventuale affidamento in uso ad altri soggetti rimane di esclusiva competenza del Comune e disciplinato dalla convenzione rep. 1696 del 30.08.2017 di cui all’art. 1.

3. In caso di mancato accordo o di violazione di quanto stabilito al precedente comma, il Comune si riserva di risolvere la presente concessione con effetto immediato.

4. La Società, per l’eventuale affidamento a terzi di contratti relativi a lavori, servizi e forniture funzionali alla gestione dei beni oggetto della presente convenzione, comunque non configurabili come sub-appalto della gestione, assume gli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

5. Non sono consentiti alla Società interventi di modifica degli impianti, neppure parziali, salvo preventivo consenso scritto da parte del Comune.

6. La Società potrà avanzare proposte tese ad un ampliamento o ad un miglioramento della fruizione degli impianti, anche tramite interventi di carattere straordinario configurabili come “migliorie” per il Comune, previa formale approvazione da parte di quest’ultimo, il quale potrà prestare

(6)

specifiche garanzie fideiussorie od altre forme di compartecipazione preventivamente pattuite per l’esecuzione degli interventi.

Art. 7 – Personale

1. La Società provvederà alla gestione dei beni oggetto della presente convenzione tramite idoneo personale da questa reclutato.

2. La Società si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall’operato, anche omissivo, del proprio personale e dei soggetti a vario titolo coinvolti nell’espletamento della gestione dei beni che sia causa di danno alla funzionalità dei medesimi.

3. La Società si assume l’obbligo di ottemperare a tutte le normative previdenziali, assistenziali, di retribuzione dei lavoratori dipendenti e di sicurezza sul lavoro vigenti per il personale impiegato nella gestione, assumendone i relativi oneri ed esonerando espressamente il Comune da qualsiasi coinvolgimento in merito.

Art. 8 – Obblighi della Società

1. La Società si obbliga a trasmettere al Comune il bilancio consuntivo e il resoconto delle attività effettuate nella stagione sportiva oggetto dell’affidamento.

Art. 9 – Oneri del Comune

1. In caso di esigenze di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti, il Comune valuterà, a propria esclusiva discrezione, modi e forme di eventuale realizzazione dei medesimi.

2. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria degli impianti effettuati dalla Società in nome e per conto del Comune potranno essere effettuati previa formale autorizzazione preventiva da parte di quest’ultimo e

(7)

risarciti alla Società, dietro presentazione di regolari documentazioni di spesa, secondo modalità preventivamente stabilite dal Comune.

Art. 10 – Corrispettivo

1. A titolo di compartecipazione alle spese di gestione dei beni oggetto della convenzione e per l’utilizzo dei medesimi per finalità di interesse pubblico da parte del Comune o di altri eventuali soggetti da questi individuati, con l’eccezione del campo da calcio di Ulignano, il Comune erogherà alla Società un corrispettivo di € 28.000,00 oltre IVA, da corrispondere entro trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura, del bilancio consuntivo e del resoconto delle attività di cui all’art. 8.

2. La fattura relativa al corrispettivo dovrà essere presentata esclusivamente in formato elettronico, ai sensi e con le modalità di cui al D.M. del MEF n.

55 del 3/04/2013 di attuazione della legge n. 244/2007 s.m.i., art 1, commi da 209 a 214. Il Codice Univoco dell’Ufficio è UFVSA5, il quale dovrà essere obbligatoriamente inserito nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica. In caso di emissione di fatture irregolari, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte del Comune. Le fatture relative all’affidamento in oggetto sono soggette al meccanismo dello “split payment” o scissione dei pagamenti, il quale prevede che il Comune paghi l’importo delle fatture come segue:

l’importo al netto dell’IVA direttamente al fornitore; l’importo dell’IVA all’erario per conto del fornitore (il Comune è sostituto d’imposta e versa l’IVA per il proprio fornitore). Sulle fatture presentate dovrà essere evidenziato l’importo dell’IVA ed essere inserita la dicitura “Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR n. 633/1972”.

(8)

Art. 11 – Tariffe e proventi del concessionario

1. Per l’utilizzo dei beni oggetto della presente convenzione da parte di tutti i soggetti di cui all’art. 14, c. 1, della L.R.T. 21/2015 che ne facciano richiesta, il soggetto affidatario applicherà e introiterà le tariffe approvate dal Comune.

2. Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali mancati pagamenti delle suddette tariffe da parte dei soggetti utilizzatori dei beni.

3. Per l’espletamento della gestione dei beni, la Società potrà introitare ulteriori proventi derivanti da: vendita dei biglietti durante gare e tornei;

realizzazione di corsi ed altre attività di promozione delle pratiche sportive;

eventuali sponsorizzazioni e pubblicità; eventuali servizi di bar/ristoro; altre forme di utilizzo occasionale degli impianti da parte di soggetti terzi comunque compatibili con le strutture.

Art. 12 – Canone di utilizzo

1. Per l’uso e la gestione dei beni oggetto della convenzione, con l’eccezione del campo da calcio di Ulignano, la Società verserà al Comune un canone forfetario complessivo di € 500,00 oltre IVA, da corrispondere entro il 31 dicembre 2020 dietro emissione di regolare fattura.

Art. 13 – Pubblicità e segnaletica

1. E’ consentita alla Società la raccolta pubblicitaria all’interno degli impianti sportivi e la fruizione dei relativi introiti, salvo motivato diniego da parte del Comune, previo espletamento da parte della Società, di tutte le necessarie formalità e e l’eventuale pagamento delle imposte e tasse previste dalle vigenti norme.

2. Il Comune si riserva la facoltà di fare installare sugli impianti strutture

(9)

pubblicitarie e promozionali per lo svolgimento delle proprie iniziative senza che ciò comporti corrispettivi appannaggio della Società.

Art. 14 – Punto di ristoro

1. E’ consentita alla Società l’attivazione di un servizio di bar/ristoro all’interno degli impianti, nel rispetto di tutte le vigenti normative in materia, previa approvazione da parte del Comune.

Art. 15 – Utilizzo del Comune e di altri soggetti

1. La Società si obbliga a consentire la fruibilità gratuita dei beni oggetto della presente convenzione al Comune e ad altri eventuali soggetti che organizzano iniziative e attività in collaborazione con l’ente e comunque per finalità di interesse pubblico; tali forme di utilizzo dovranno essere comunicate dal Comune con un congruo preavviso per assicurare la compatibilità delle richieste dell’ente con le attività gestionali ordinarie della Società e degli altri soggetti autorizzati all’uso dei beni.

2. La Società dovrà altresì garantire l’accessibilità e la fruibilità gratuita degli impianti, nonché la propria collaborazione, per esigenze legate all’espletamento di servizi di primo soccorso, protezione civile ed altri servizi analoghi connessi a pubbliche finalità promossi dal Comune o da altri soggetti da questo autorizzati, secondo modalità preventivamente comunicate dal Comune stesso.

Art. 16 – Norme in materia di sicurezza e di tutela ambientale 1. La Società dovrà gestire i beni oggetto della presente convenzione secondo quanto previsto dalla presente convenzione, mantenendoli in perfetta efficienza.

2. Nell’espletamento della gestione, la Società si assume l’obbligo di

(10)

ottemperare, per tutti gli usi a cui i beni sono destinati, a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008, esonerando a tal fine espressamente il Comune da qualsiasi coinvolgimento in merito. Onde tutelare la sicurezza di tutti i fruitori degli impianti, la Società dovrà, in particolar modo, predisporre un piano di mantenimento delle condizioni di sicurezza in relazione alle attività sportive praticate ed un piano teso a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

3. Sarà esclusivo onere della Società, a ogni effetto di responsabilità civile e penale per danni a persone, cose e animali, far rispettare a tutti i fruitori dei beni affidati le norme vigenti in materia di sicurezza, nonché fornire ai soggetti che richiederanno l’uso dei beni ogni specifica informazione e supporto per agevolare la conoscenza e l’applicazione delle norme di corretto utilizzo e di sicurezza.

4. Per garantire la tutela ambientale, la Società dovrà porre in essere ogni accorgimento atto a evitare sprechi di gas, energia elettrica, acqua e rifiuti.

Art. 17 – Responsabilità e obblighi assicurativi

1. L’eventuale responsabilità civile per atti e fatti inerenti e/o conseguenti alla gestione dei beni oggetto della presente convenzione grava esclusivamente sulla Società.

2. La Società risponderà del comportamento del proprio personale o di altri soggetti presenti negli impianti a vario titolo e si obbliga a tenere il Comune sollevato e indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, o azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.

(11)

3. La Società dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con adeguato massimale che garantisca tutti i frequentatori degli impianti per danni o incidenti a cose, persone e strutture, copia della quale dovrà consegnata al Comune.

Art. 18 – Sub-appalto

1. E’ ammesso il sub-appalto secondo le modalità legislativamente previste, salvo che per le prestazioni inerenti alle finalità dell’affidamento di cui al precedente art. 2.

Art. 19 – Prescrizioni e controlli

1. Il Comune si riserva di comunicare indicazioni e prescrizioni in ordine alla corretta conduzione e manutenzione dei beni oggetto della presente convenzione, oltre a quelle specificamente previste dalle normative vigenti in materia, alle quali la Società ha sempre e comunque l’obbligo di attenersi anche senza preventiva comunicazione da parte dell’ente.

2. Il Comune ha piena facoltà di vigilare sulla conduzione e gestione dei beni e di accedere liberamente ai medesimi allo scopo di verificare lo stato di conservazione e la corretta utilizzazione di tali beni, nonché l’osservanza di tutte le prescrizioni di cui alla presente convenzione.

Art. 20 – Sanzioni

1. In caso di inadempienze da parte della Società relativi agli obblighi di cui alla presente convenzione, con particolare riferimento a quelli in materia di manutenzioni dei beni e di rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, questa verrà invitata a provvedere ad ovviare alle lacune rilevate o ad eseguire gli interventi necessari da parte del Comune entro un termine minimo indicato.

(12)

2. in caso di mancata ottemperanza da parte della Società alle violazioni rilevate dal Comune nei termini di cui al comma precedente, il Comune avrà facoltà di applicare sanzioni, in relazione all’entità delle violazioni, di importi compresi fra € 200,00 ed € 1.000,00 per inadempienze lievi e fra € 1.000,00 ed € 3.000,00 per inadempienze gravi, nonché di procedere all’esecuzione d’ufficio dei mancati interventi contestati addebitandone le relative spese alla Società tramite decurtazione dell’importo relativo al corrispettivo a questa spettante.

Art. 21 – Recesso

1. Il Comune potrà revocare in qualunque momento l’affidamento dei beni oggetto della presente convenzione, previa formale comunicazione alla Società, nel caso venga attribuita agli impianti una destinazione diversa da quella prevista dalla convenzione medesima, o per altre gravi violazioni di quest’ultima, senza dover corrispondere alla Società alcun compenso o indennizzo. In tali casi, il Comune provvederà all’incameramento della cauzione di cui all’art. 23, restando impregiudicata, in tutti i casi, la facoltà di richiesta di risarcimento danni.

2. Il Comune potrà inoltre revocare l’affidamento in caso di sopravvenuta indisponibilità o impraticabilità degli impianti per comprovabili motivi, senza dover corrispondere alla Società alcun compenso o indennizzo.

Art. 22 – Restituzione degli impianti

1. Alla scadenza del presente convenzione, o in caso di revoca della medesima, tutti i beni oggetto dell’affidamento in gestione dovranno essere lasciati liberi da cose o persone e riconsegnati al Comune, entro il termine da questi stabilito, in normale stato d’uso, salva quindi la naturale usura o

(13)

cessazione della funzionalità dovuta al relativo utilizzo nell’espletamento degli adempimenti stabiliti.

2. Tutte le migliorie agli impianti e relative pertinenze e beni mobili eventualmente apportate dalla Società rimarranno di esclusiva proprietà del Comune.

Art. 23 – Cauzione

1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione, la Società ha costituito una cauzione definitiva di € 2.800,00 mediante versamento di tale somma presso il c/c della tesoreria comunale _____________.

2. In caso di escussione della cauzione definitiva da parte del Comune, la Società dovrà provvedere alla sua tempestiva reintegrazione, pena la risoluzione della presente convenzione.

Art. 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm.ii., le parti contrattuali dovranno assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune, il Codice Identificativo di Gara (CIG).

3. Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione.

Art. 25 – Spese d’atto

1. Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula ed eventuale registrazione del presente atto saranno a carico della Società.

(14)

Art. 26 – Controversie

1. Qualunque controversia che dovesse sorgere sulla validità, sull’interpretazione e sull’esecuzione della presente convenzione non risolvibile in via bonaria sarà deferita al Tribunale di Siena.

Art. 27 – Domicilio

1. Per tutti gli effetti della presente convenzione, le parti eleggono domicilio presso la sede del Comune, sita in San Gimignano, Piazza Duomo, n. 2.

Art. 28 – Trattamento dei dati

1. Il Comune, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., informa la Società che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia.

Art. 29 – Norme finali

1. Per quanto non contemplato nel presente atto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia di contratti di diritto privato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di San Gimignano, Dr. Valerio Bartoloni, _____________

Florentia San Gimignano S.S.D.a.R.L., _____________, _____________

Riferimenti

Documenti correlati

STRUMENTAZIONE DI LATORATORIO E ASSISTENZA TECNICA - REAGENTI E MATERIALI DI LABORATORIO. 146 TUCCI SERRAMENTI DI

e) presenza di attività non aventi carattere sportivo dalle quali derivi un reddito (attività commerciali, bar, ristoro, ecc.). Il canone di concessione dell’impianto sportivo

f) rifacimenti estesi e nuove costruzioni di lastricati, pavimentazioni, marciapiedi e rivestimenti interni ed esterni. Ogni altro intervento non ricompreso in quelli

3. Le istanze da presentare su apposita modulistica predisposta dall’Ufficio Sport, dovranno indicare l’impianto sportivo richiesto, il giorno e l'ora in cui s'intende

d. ogni altro onere e obbligo nelle forme e modalità che saranno indicate nella convenzione. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che

2. Per ogni impianto sportivo, il Comune deve comunque garantire l’accesso e l’uso per tutti i cittadini. L'amministrazione regola l'utilizzo degli impianti sportivi da parte

Per quanto attiene l’impianto sportivo Campo di calcio denominato Secondario, sito in Foiano della Chiana, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a consentire alle altre

- la fruibilità; saranno pertanto realizzati tutti gli interventi che garantiscano la continuità delle attività da parte del personale utente della struttura.. 3